Art. 1.
E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento, nelle Casse dello Stato della somma, e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1949 al 30 giugno 1950, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella A).
E' altresi' autorizzata, l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle iimposte dirette per l'esercizio medesimo.
E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento, nelle Casse dello Stato della somma, e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1949 al 30 giugno 1950, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella A).
E' altresi' autorizzata, l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle iimposte dirette per l'esercizio medesimo.