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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 20/10/2025, n. 2120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2120 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile in persona del giudice Dott.ssa Adele Ferraro ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile iscritta al n. 2412 del RGAC dell'anno 2022 avente ad oggetto “altri istituti e leggi speciali” e vertente TRA (P. IVA ), in persona del legale rappresentante e Parte_1 P.IVA_1 presidente p.t, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di opposizione, dall'Avv. Nicola Manna, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Cosenza, alla Via R. Misasi, n. 74.
- parte opponente - E P. IVA Controparte_1
) in persona del legale rappresentante e presidente del C.d.A. p.t., rappresentata e P.IVA_2 difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta, dall'Avv. Monique Famularo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Lamezia Termine, alla Via C. Colombo, n. 2.
- parte opposta - NONCHÈ (P. IVA ,) in persona del rappresentante speciale Avv. Controparte_2 P.IVA_3
AN RT, rappresentata e difesa, giusta procura allegata telematicamente all'atto di intervento, dall'Avv. Santi Puglisi, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
- intervenuta cessionaria - Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 26.9.2025. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 9.5.2022, la società cooperativa Parte_1
(d'ora in avanti soltanto: ) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Pt_1
393/2022, emesso da codesto Tribunale, su ricorso della
[...] Contr (d'ora in avanti soltanto: ), per l'importo di € Controparte_3
23.224,36, oltre interessi moratori per come richiesti. Contr A fondamento della propria domanda, ha dedotto che, in ragione di una convenzione stipulata, in data 4.3.2013, dalla Banca con , quest'ultima Controparte_4 Pt_1
1 avrebbe rilasciato garanzia consortile per un importo pari al 50% del capitale finanziato alla società R.G.R. Servizi S.r.l. in forza di contratto di apertura di credito in conto corrente (n. 002/121181). Contr Risultando la società R.G.R. esposta nei confronti di per una somma pari ad € 23.224,36, quest'ultima ha agito in via monitoria nei confronti dell'odierna parte opponente, in qualità di garante, al fine di essere soddisfatta del credito vantato nei riguardi di GR. Concesso e notificato il decreto ingiuntivo n. 393/2022), ha proposto opposizione Pt_1 deducendo che, contrariamente a quanto sostenuto dalla nessun obbligo di Controparte_1 pagamento era insorto in capo a , non essendosi mai perfezionata la garanzia consortile, Pt_1 mancandone i presupposti, tra cui la necessaria comunicazione dell'avvenuta erogazione del finanziamento in favore della società terza, l'invio della documentazione relativa all'esito positivo dell'istruttoria e la richiesta di controgaranzia ai fondi pubblici costituiti per il finanziamento. Contr
ha rilevato, altresì, che la stessa , in qualità di mandataria speciale del non Pt_1 CP_5 aveva adempiuto agli obblighi previsti in convenzione, omettendo di comunicare l'avvenuta accettazione del finanziamento e lo stato di attuazione delle garanzie, con ciò impedendo a Pt_1 di procedere all'attivazione del proprio meccanismo di copertura. Inoltre, secondo la prospettazione di parte opponente, la delibera assunta da costituiva unicamente un atto preliminare, privo CP_5 di efficacia vincolante in assenza dell'adempimento degli obblighi informativi da parte della Banca. La mancanza di tali adempimenti avrebbe reso inoperante la garanzia, da intendersi obbligazione accessoria e subordinata alla regolare costituzione del rapporto principale e al rispetto della procedura convenzionale. L'opponente concludeva instando per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché per l'accertamento dell'inesistenza del diritto azionato da controparte e della conseguente insussistenza di qualsivoglia obbligo di pagamento. Contr Con comparsa, depositata in data 30.10.2022, si è costituita in giudizio la , concludendo per rigetto dell'opposizione proposta da , contestandone la fondatezza, in fatto e in diritto. Pt_1 Contr
, in via preliminare, ha precisato di agire in qualità di cessionaria “ex lege” del credito oggetto di ingiunzione, in forza della cessione in blocco di crediti ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.). La parte opposta ha ripercorso la vicenda oggetto di causa, evidenziando come, a seguito di inadempimento da parte della società R.G.R. all'obbligo di restituzione delle somme prese in prestito in forza di contratto di apertura di credito in conto corrente, in qualità di mandataria con Contr rappresentanza della della Ulteriore – Società Cooperativa, abbia attivato la Pt_1 procedura di escussione della garanzia consortile prestata da , in forza della convenzione Pt_1 stipulata in data 4.3.2013 tra quest'ultima e la (poi confluita nella Controparte_6 CP_7
Ulteriore). Pt_1
In particolare, la parte opposta ha dedotto, da un lato, che la garanzia consortile prestata da aveva natura autonoma e operava “a prima richiesta”, con conseguente esclusione del Pt_1 carattere dell'accessorietà della garanzia e, dall'altro, che, a fronte dell'inadempimento della società finanziata, la Banca, in quanto mandataria del aveva correttamente provveduto ad CP_5 effettuare tutte le comunicazioni necessarie e, rilevata l'assenza di fondi sufficienti nel “Fondo Rischi” costituito da , aveva intimato a quest'ultima di procedere alla necessaria Pt_1 integrazione, come previsto dall'art. 10 della convenzione. La parte opposta ha, ancora, sottolineato come la delibera di concessione della garanzia fosse valida e vincolante, essendo la validità della garanzia subordinata alla ricezione della documentazione
2 tecnica o bancaria, ma all'effettivo rilascio dell'assenso alla concessione del credito, come avvenuto nel caso di specie. Infine, ha contestato le doglianze dell'opponente, qualificandole come generiche e infondate, e ha dedotto, che la domanda monitoria era pienamente fondata e che il credito era certo, liquido ed esigibile, come dimostrato dalla produzione documentale in atti, comprensiva della convenzione, della richiesta di escussione e della relativa documentazione contabile. Ha, pertanto, chiesto il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite. In data 20 settembre 2023, a spiegato intervento volontario nel giudizio Controparte_2 Contr promosso da contro , nella qualità di mandataria della Ulteriore. Pt_1 CP_8
Con tale atto, ha dichiarato di intervenire in giudizio ai sensi dell'art. 111, CP_2 comma 3, c.p.c., essendo subentrata, a seguito di contratto di cessione di crediti pro-soluto, nella titolarità del credito oggetto del decreto opposto. Il contratto di cessione, stipulato tra CP_2
e Ulteriore in data 19 aprile 2023, come da documentazione allegata, era
[...] CP_8 stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13.5.2023, Parte II, n. 56. Nello specifico, la cessione aveva ad oggetto il credito vantato da Ulteriore nei CP_8 confronti di , pari alla somma del 50% di euro 23.224,36, oltre interessi, spese e accessori. Pt_1
In ragione dell'intervenuta cessione, si è dichiarata unico soggetto legittimato a CP_2 proseguire il giudizio, tanto da voler espressamente sostenere le ragioni creditorie originariamente azionate da Ulteriore, facendo proprie tutte le domande, eccezioni e difese già CP_8 formulate dalla convenuta opposta. Alla luce dei predetti motivi, ha concluso chiedendo: di essere ammessa quale CP_2 interveniente ex art. 111, comma 3, c.p.c.; di estromettere Ulteriore dal giudizio per CP_8 sopravvenuta carenza di legittimazione attiva;
di accogliere integralmente le conclusioni già rassegnate dalla convenuta opposta/cedente, espressamente richiamate. Istruita documentalmente, la causa è stata rinviata all'udienza del 19.06.2025 per la precisazione delle conclusioni e, poi, rinviata ulteriormente al 26.9.2025 per la discussione, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies, u.c., c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione proposta è fondata nei termini che seguono. In via preliminare, occorre vagliare la richiesta, avanzata da , di estromissione CP_2 dal giudizio di (già ), per carenza di legittimazione Controparte_9 Controparte_10 attiva, conseguente alla perdita della titolarità del credito azionato (identificato dalla sigla “NDG
), in quanto ricompreso tra i crediti ceduti “in blocco”, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., da Num_1 [...]
a e vantati nei confronti del propri clienti (contratto Controparte_9 CP_2 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Parte seconda, n. 56 del 13 maggio 2023 - All. 3 dei documenti prodotti dall'interventore). Tale richiesta non va accolta. Infatti, secondo quanto affermato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità, “[i]l successore a titolo particolare per atto tra vivi di una delle parti del processo può intervenire volontariamente nel processo o esservi chiamato, senza che ciò comporti automaticamente l'estromissione dell'alienante o del dante causa, potendo questa essere disposta dal giudice solo se le altre parti vi consentano” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 15/06/2018, n. 15905; Cass. civ., Sez. III, 26/01/2010, n. 1535).
3 Nel caso di specie, non costa dagli scritti difensivi delle parti il loro consenso all'estromissione dal giudizio di Ulteriore, ne consegue che la presente sentenza potrà dispiegare i suoi CP_8 effetti tanto nei confronti di , quale attuale titolare del credito azionato, quanto CP_2 nei riguardi di in qualità di mandataria della cedente Controparte_1 CP_8
Ulteriore. Nell'esame del merito, occorre precisare che i Confidi promuovono e favoriscono l'accesso al credito da parte della piccole medie imprese assurgendo ad una sorta di ponte tra queste ultime e gli Istituti di credito, svolgendo un ruolo di primaria importanza soprattutto in periodi di crisi economica posto che l'intermediario finanziario, potendo contare sull'intervento – seppur nei limiti e con le modalità di seguito indicate – di nel caso di inadempimento del soggetto Pt_1 finanziato, è certamente agevolato nella concessione del credito. La precipua funzione dei Confidi, infatti, è appunto quella di tenere indenne, totalmente o parzialmente, il creditore dalle perdite che potrebbero derivargli dall'inadempimento del proprio debitore e dei suoi eventuali fideiussori ove, escussi questi ultimi, non sia, comunque, riuscito ad essere soddisfatto delle proprie pretese. Sebbene attraverso la loro intermediazione i Confidi agevolino l'accesso al credito in favore delle piccole medie imprese, deve escludersi che gravi in capo a tali Consorzi un obbligo di rilascio della garanzia nei confronti di un loro socio, il quale non può vantare alcun diritto soggettivo a riguardo. Con riguardo alla natura giuridica e al tipo della garanzia rilasciata dai confidi, si è preliminarmente rilevato come la legge n. 317 del 1991 abbia consentito di individuare due caratteristiche precipue dei confidi, quali la molteplicità di strutture associative utilizzabili ai fini della loro costituzione e la tipicità dello scopo perseguito dai medesimi: la libertà di tipologie costitutive consente di utilizzare indifferentemente la forma della società consortile, ovvero del consorzio o della società cooperativa;
la tipicità dello scopo prevede che i confidi svolgono attività di servizi del credito, attraverso la prestazione di garanzie collettive per “favorire la concessione di finanziamenti […] alle piccole imprese associate”, ovvero attività di “informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie”, nonché “le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese”, attività, queste ultime, da considerare “connesse e complementari a quella di prestazione delle garanzie collettive”. La dottrina si è interrogata in ordine al problema della qualificazione giuridica della garanzia prestata dai Confidi, discutendosi il merito al fatto se la stessa sia, o meno, assimilabile ad una fideiussione. Le differenze tra quest'ultima e la garanzia prestata dai Consorzi, però, non sono di poco conto. Infatti, di regola, la Confidi delibera con proprio atto interno di concedere garanzia in favore di un socio il quale ha ottenuto un finanziamento da parte di un Istituto di credito. Con tale delibera i Confidi non assumono direttamente un'obbligazione di garanzia nei confronti della Banca, bensì si impegnano a rispondere con il proprio “fondo rischi” secondo quanto stabilito nella Convenzione stipulata con la banca, con la conseguenza che, nella maggior parte dei casi, la garanzia prestata dagli stessi avrà natura sussidiaria. Peraltro, è difficile che la garanzia prestata copra l'intero importo del finanziamento erogato, essendo, invece, costituita per una percentuale del debito, oltre a spese legali, interessi ed accessori. La natura sussidiaria della garanzia comporta, inoltre, che l'Istituto di credito garantito potrà agire nei confronti del Confidi soltanto dopo aver iniziato e portato a termine infruttuosamente tutte le
4 procedure esecutive non soltanto contro il debitore principale (ossia l'impresa garantita), bensì anche contro tutti gli eventuali fideiussori personali dello stesso. Giammai il si CP_11 costituisce fideiussore nei confronti della Banca, insistendo la garanzia prestata sul fondo rischi. La dottrina, infatti, ritiene che i Confidi svolgano per lo più una “funzione assicurativa del credito” dal momento che essi, attraverso il fondo rischi costituito dai contributi dei singoli consorziati, si impegnano a garantire l'insolvenza di questi e dei loro eventuali garanti, sempre dopo che la banca abbia tentato di soddisfarsi sul debitore principale e i suoi garanti e non vi sia riuscita o vi sia riuscita soltanto parzialmente. La garanzia prestata dal avrebbe, dunque, natura secondaria CP_5 rispetto ad altre forme di garanzia reali o personali prestate da terzi al socio affidato limitandosi, peraltro, essa ad una percentuale dell'importo finanziato e non estendendosi mai all'intero. Può ritenersi, quindi, che l'obbligazione sorga in capo al soltanto se e nel momento in cui siano CP_5 state inutilmente esperite tutte le procedure esecutive nei confronti dell'impresa finanziata e dei suoi garanti. La sussidiarietà della garanzia rilasciata dalla Confidi comporta, dunque, che al verificarsi del mancato rimborso da parte dell'impresa garantita, sulla base delle convenzioni in essere con le banche convenzionate al Confidi, la banca provveda ad inviare all'impresa l'intimazione al pagamento dell'ammontare dell'esposizione (rate insolute, capitale residuo e interessi di mora) e ricorra a tutte le azioni legali necessarie al recupero del credito. Una volta che si sono concluse le procedure stragiudiziali e giudiziali di recupero intraprese dalla stessa, qualora non ci sia stato il rimborso integrale degli importi dovuti da parte dell'impresa (o il rimborso sia avvenuto solo parzialmente), l'Istituto di credito può richiedere l'attivazione della garanzia prestata dal Confidi – nei limiti della percentuale deliberata – a copertura della “perdita” definitiva subita. A seconda delle convenzioni siglate con le banche, il Confidi remunera la perdita definitiva nel limite rappresentato dalla capienza dei fondi rischi monetari convenzionalmente vincolati a favore dell'istituto di credito oppure anche oltre tale limite. Quindi, la banca potrà accedere al fondo del solo in via sussidiaria, ovvero dopo aver escusso il debitore principale ed eventuali fideiussori. La configurazione della garanzia rilasciata dai confidi in tali termini appare pienamente conforme con le finalità mutualistiche tipiche delle società cooperative, poiché l'oggetto dell'obbligazione del Confidi consiste precipuamente nel consentire ai singoli consorziati di conseguire un aumento della capacità di indebitamento verso il sistema bancario, nonché nella maggiore facilità di accesso al credito garantito alle singole imprese: ciò concretizza il maggior vantaggio ai consorziati. D'altronde, già nell'originaria L. n. 371/1991 i Confidi venivano definiti come i consorzi, le società consortili e le cooperative che avessero come scopi sociali l'attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti alle piccole imprese associate oltre all'attività di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle imprese medesime. Ciò detto, e venendo al caso di specie, occorre accertare se le violazioni degli obblighi discendenti Contr dalla Convenzione stipulata tra del e , che il imputa alla CP_4 Pt_1 CP_5 controparte contrattuale, siano state tali da incidere sull'esistenza o la validità della garanzia prestata in favore di R.G.R. Servizi. È utile osservare come l'attività di concessione di garanzie da parte dei Confidi presuppone un processo standardizzato, che si suddivide in una serie di passaggi. In primo luogo, l'impresa si rivolge al per ottenere una garanzia su un finanziamento bancario. Questi, allora, dà avvio CP_5
5 all' istruttoria per pervenire a una valutazione del merito creditizio del soggetto richiedente. Qualora l'esito sia positivo, rilascia la sua garanzia. Ovviamente questa attività ha un suo costo: pertanto, anche se si tratta di soggetti che non operano secondo la logica del profitto, sono comunque imprese e, in quanto tali, sono tenute a rispettare un vincolo di economicità per garantirsi autonomia gestionale e sostenibilità nella crescita. L'impresa che si rivolge al Confidi dovrà, quindi, verserà una quota associativa (è necessario essere associati se si vuole usufruire dei servizi offerti dal Confidi), un contributo al Fondo rischi, più una commissione passiva. Nella fattispecie “de qua”, sono rilevabili una serie di inadempimenti da parte della CP_6
, la quale, in violazione degli obblighi contrattualmente assunti con la Convenzione
[...] stipulata con , non ha proceduto a comunicare a quest'ultima gli esiti dell'istruttoria Pt_1 bancaria e non ha assolto all'obbligo di procedere al pagamento in favore di dell'1% del Pt_1 finanziamento concesso a R.G.R. Servizi, secondo quanto stabilito nella delibera di concessione della garanzia (All. 4 al fascicolo di parte opposta). Tali inadempienze, infine, non avrebbero permesso, secondo quanto asserito da parte opponente, di attivare “le fondamentali forme di riassicurazione e/o controgaranzie utilizzate normalmente dai . CP_5
Le violazioni allegate e lamentate sono effettivamente sussistenti, anche in considerazione dell'operatività del principio di non contestazione, in forza del quale, a mente della unanime giurisprudenza di legittimità, “[i]I convenuto, ai sensi dell'art. 167, primo comma, cod. proc. civ., è tenuto […], anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'art. 115 cod. proc. civ., a prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti costitutivi del diritto fatto valere specificamente indicati dall'attore a fondamento della propria domanda;
la conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare “espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto di citazione”, senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti costitutivi e senza che, allo scopo, rilevi la, diversa, contestazione relativa al valore probatorio dei documenti dall'attore allegati alla citazione” (Cass. civ., Sez. I, Ord., 04/11/2021, n. 31837). Nel caso di specie, infatti, la parte opposta, a fronte delle specifiche allegati di controparte, si è limitata ad affermare, in modo del tutto aspecifico, nella comparsa di costituzione, che “L'art. 9 della Convenzione, che fa appunto riferimento a tali obblighi comunicativi, è un elemento accidentale e non elemento essenziale del contratto concluso […]” e che “esiste solo un generico ed eventuale impegno informativo, che comunque non è stato dalla stessa disatteso, ma questo non ai fini della validità della garanzia prestata dalla . Inoltre, la parte opposta non ha svolto, Pt_1 né nella comparsa né in alcuno dei propri scritti processuali, alcuna difesa in ordine all'allegazione, Contr ad opera di , dell'omesso versamento da parte della del della commissione Pt_1 CP_4 per la garanzia prestata (violando, in tal modo, l'obbligo di cui all'art. 8 della Convenzione). Purtuttavia, tali inadempienze non possono incidere sulla garanzia prestata, determinandone l'inesistenza, la nullità né tantomeno l'inefficacia. Vale, a tal riguardo, richiamare la tradizionale distinzione, tutt'ora radicata nei principi del codice civile, tra regole di comportamento e regole di validità. Infatti, mentre la violazione delle prime, tanto nella fase prenegoziale quanto in quella attuativa del rapporto, ove non sia altrimenti stabilito dalla legge, genera responsabilità e può esser causa di risoluzione del contratto, ove si traduca in una forma di non corretto adempimento del generale dovere di protezione e degli specifici obblighi di prestazione gravanti sul contraente, ma
6 non incide sulla genesi dell'atto negoziale, la violazione delle seconde, in tanto attinenti all'intrinseca struttura dell'assetto negoziale, è idonea a provocarne la nullità (così, da ultimo, Cass. civ., Sez. III, Ord., 17/04/2025, n. 10191, la quale ha riassunto i principi enunciati dalla giurisprudenza sul punto: “a) che la "contrarietà" a norme imperative, considerata dall'art. 1418, primo comma, cod. civ., quale "causa di nullità" del contratto, postula che essa attenga ad elementi "intrinseci" della fattispecie negoziale, che riguardino, cioè, la struttura o il contenuto del contratto (art. 1418, secondo comma, cod. civ.; per una applicazione, in relazione all'oggetto del contratto, v. la recente Cass. civ. n. 26487/2024); b) che, pertanto, i comportamenti tenuti dalle parti nel corso delle trattative ovvero - per quanto qui rileva - durante l'esecuzione del contratto rimangono estranei alla fattispecie negoziale e s'intende, allora, che la loro eventuale illegittimità, quale che sia la natura delle norme violate, non può dar luogo alla nullità del contratto (v. anche di recente Cass. n. 15099/2021); a meno che tale incidenza non sia espressamente prevista dal legislatore (ad esempio, ai sensi dell'1469-ter, quarto comma, cod. civ., in relazione all'art. 1469, quinquies, primo comma, stesso codice) […]”. Applicando tali principi, emerge come, nel caso di specie, ricorra soltanto una pluralità di violazioni di regole di comportamento, le quali, come detto, possono determinare, ove non sia altrimenti stabilito dalla legge, soltanto una responsabilità, che può essere causa di risoluzione del contratto e di eventuale risarcimento del danno patito. Né a tali violazioni può attribuirsi l'effetto di determinare l'inefficacia della garanzia prestata da
, potendosi ciò, al contrario, ammettersi soltanto nel caso in cui tale conseguenza fosse Pt_1 stata espressamente prevista nella Convenzione, ad esempio, stabilendo, come di prassi accade, che la garanzia divenga inefficace ove il versamento della commissione avvenga successivamente al verificarsi dell'inadempimento dell'impresa finanziata. Ciò detto, va, adesso esaminata l'eccezione sollevata da parte opponente in ordine alla pretesa natura “autonoma” della garanzia consortile prestata da . Pt_1
Tale eccezione è infondata. Parte opposta e parte interveniente hanno sostenuto come, dall'esame della convenzione stipulata da Contr
(poi confluita nella della Ulteriore) con , emergano vari Controparte_6 Pt_1 Pt_1 indici testuale a sostegno della qualificazione della garanzia consortile quale “contratto autonomo di garanzia”. In particolare, vengono richiamati i seguenti articoli della convenzione: art. 2: “Il Confidi si impegna a tenere depositate le proprie disponibilità liquide presso la Banca, secondo le modalità di comune accordo fissate…”; art. 6: “Il Confidi, a garanzia dei crediti accordati dalla Banca ai sensi della presente convenzione, depositerà presso la Banca stessa, su uno o più conti intestati a proprio nome, denominati “Fondo Rischi, somme all'uopo stanziate che rimarranno vincolate/a pegno per le finalità di cui al successivo art. 10…”; art. 10: “La Banca assumerà a proprio carico un rischio pari alla percentuale definita in sede di approvazione del finanziamento e, nei limiti della percentuale garantita dal Confidi, avrà cura di rivalersene secondo quanto specificato in seguito. La banca darà tempestiva notizia al Confidi di qualsiasi inadempienza e/o insolvenza da parte dell'impresa associata e, imputata la relativa esposizione, a suo insindacabile giudizio, al proprio conto “sofferenza”, preleverà dal pertinente “Fondo Rischi” la somma corrispondente alla percentuale dell'esposizione garantita dal Confidi (nei limiti dell'importo deliberato all'atto di concessione), maggiorata di interessi, spese ed oneri accessori…”); art. 11: “…Il Confidi resterà
7 comunque garante dell'impresa associata sino alla totale estinzione delle esposizioni debitorie globali accordate”. Al fine di poter procedere alla qualificazione della garanzia consortile in esame, occorre muovere dalla pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n. 3947/2010) a tenore della quale l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (c.d. ), in CP_13 quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale. La giurisprudenza successiva di legittimità ha, poi, affermato che la deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di
“pagamento a prima richiesta”", o altra equivalente;
non solo perché la disposizione è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come “contratto di garanzia” o come
“fideiussione”, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzie svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c., esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria. Ne consegue che, secondo il richiamato orientamento, non essendo la clausola di pagamento “a prima richiesta” incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione (così, Cass. n. 31105/2024; Cass. n. 19693/2022; Cass. n. 16825/2016; Cass. n. 84/2010). Applicando tali principi nel caso di specie, è evidente come le citate disposizioni della convenzione inducano ad escludere la natura di “contratto autonomo” alla garanzia prestata da . Pt_1
All'interno della convenzione non è, infatti, presente, in nessuno dei suoi articoli, alcuna clausola di pagamento “a prima richiesta” o altra equivalente, la cui eventuale presenza non avrebbe comunque costituito indice inequivoco della volontà delle parti di escludere il carattere accessorio della garanzia. Inoltre, la natura accessoria della garanzia del è suffragata dall'esplicita CP_5 assunzione da parte di del rischio (in misura percentuale) dell'esposizione debitoria di Pt_1
GR Servizi (cfr. art. 10 convenzione e all. 4 documentazione prodotta da GR Servizi), il quale evoca il concetto di “perdita” e non di mero inadempimento derivante dalla richiesta di pagamento. In questo senso, deve evidenziarsi che, come tipicamente accade, , in qualità di Pt_1 CP_5 abbia assunto contrattualmente l'obbligo di garantire, con il c.d. “fondo rischi” costituito dai versamenti dei singoli consorziati, l'insolvenza del singolo consorziato affidato e dei suoi eventuali garanti e di farlo nei limiti del 50% dell'esposizione debitoria comprovata dalla BCC Banca Ulteriore nei confronti del correntista GR Servizi S.r.l. Pertanto, dev'essere esclusa, in ragione delle modalità operative tipiche della garanzia consortile sopra descritte, la possibilità da parte della banca creditrice di escutere la garanzia – sussidiaria – attivata dalla prima di aver esperito tutte le necessarie azioni giudiziali nei confronti del CP_5
8 debitore principale e degli eventuali fideiussori (nella fattispecie “de qua” identificabili, rispettivamente, nella società R.G.R. Servizi s.r.l., e . Parte_2 Parte_3
In conclusione, così configurata la garanzia rilasciata da , essa appare pienamente Pt_1 conforme con le finalità mutualistiche tipiche delle società cooperative, poiché l'oggetto dell'obbligazione del Confidi consiste principalmente nel consentire ai singoli consorziati di conseguire un aumento della capacità di indebitamento verso il sistema bancario, nonché nella maggiore facilità di accesso al credito garantito alle singole imprese. Per tutto ciò detto, l'opposizione è fondata, in quanto, avendo la garanzia consortile prestata da natura accessoria, la Banca creditrice avrebbe dovuto, in ragione del c.d. “beneficium Pt_1 excussionis”, agire in via esecutiva, prima, nei confronti della società debitrice, poi, nei confronti dei fideiussori personali di quest'ultima e, solo in caso di insoddisfazione del proprio credito per incapienza dei relativi patrimoni, nei riguardi di , e ciò nei limiti del 50% della perdita Pt_1 effettiva subita. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (giudizio di cognizione dinanzi al tribunale), del suo valore (€ 23.224,00), di un importo pari al minimo tariffario, in ragione della natura delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice Dott. Adele Ferraro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2412/2022, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie il ricorso in opposizione proposto da e, per l'effetto, revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 393/2022, emesso, in data 2 maggio 2022, dal Tribunale di Catanzaro, nel procedimento monitorio iscritto al n. R.G. 1215/2022;
- condanna e in solido tra loro, alla rifusione Controparte_1 Controparte_2 delle spese processuali in favore di che si liquidano in complessivi € Parte_1
2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Catanzaro, 20.10.2025 Il Giudice Dott. Adele Ferraro
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del n tirocinio mirato, dott. CP_14
CC OB.
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