Articolo 115 della Legge 3 aprile 1958, n. 460
Articolo 114Articolo 116
Versione
23 maggio 1958
Art. 115.
I sottufficiali che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione vitalizia e che, alla data predetta non abbiano raggiunto l'eta' indicata nel primo comma dell'art. 50, sono iscritti nella categoria dei sottufficiali della riserva se riconosciuti fisicamente idonei.
Le disposizioni del comma precedente si applicano anche ai sottufficiali di cui al primo comma che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino richiamati in servizio temporaneo.
I sottufficiali indicati nel primo comma del presente articolo, che non siano riconosciuti fisicamente idonei, sono collocati in congedo assoluto. Sono del pari collocati in congedo assoluto i sottufficiali che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente.
legge, abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione vitalizia e che alla data predetta abbiano compiuto l'eta' prevista dal primo comma del presente articolo.
Entrata in vigore il 23 maggio 1958