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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/11/2025, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3064 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
10/07/1978,
e
C.F. , nato ad [...] il Parte_2 C.F._2
25/01/1974,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Silvia Mazzocco
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
1 Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi, i quali vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Chiampo di trascrivere l'emananda sentenza, esonerandolo da ogni responsabilità.
3. La casa coniugale sita in Chiampo (Vi) Via Silvio Negro n. 41, in comproprietà tra i coniugi, rimarrà assegnata a , che vi Parte_1
vivrà con i tre figli , e con tutti gli arredi e corredi. Per_1 Per_2 Per_3
Darsi atto che il sig. si è già trasferito altrove prelevando Parte_2
dalla casa coniugale i propri effetti personali e che provvederà a regolarizzare anche presso i competenti uffici comunali il cambio di residenza entro 60 giorni dall'emananda sentenza.
4. I figli , e continueranno a vivere presso la Per_1 Per_3 Per_2
casa coniugale con la madre;
non risultando necessario nulla disporre in ordine all'affidamento di e in quanto maggiorenni, darsi Per_1 Per_3
atto che questi ultimi si regoleranno autonomamente nella frequentazione del padre, mantenendo comunque con lui un rapporto continuativo.
5. Il figlio , minorenne, sarà affidato in via condivisa ad Per_2
entrambi i genitori, i quali continueranno ad esercitare la responsabilità
genitoriale congiunta nell'esclusivo interesse del minore e al fine precipuo
2 di non procurargli pregiudizio, adottando in maniera condivisa le decisioni di maggiore interesse relativamente alla sua salute,
all'istruzione e al sistema educativo, tenendo conto, per quanto riguarda questi ultimi due aspetti, delle sue inclinazioni, capacità ed aspirazioni;
i genitori avranno facoltà di esercitare separatamente la responsabilità
genitoriale in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione nei momenti in cui avranno con sé il figlio. avrà collocazione Per_2
prevalente e residenza anagrafica presso la madre, nella casa familiare sita in Chiampo (Vi) Via Silvio Negro n.41 alla stessa assegnata;
6. Sui tempi e modalità di visita del padre al figlio , tenuto Per_2
conto dell'età di – 17enne - e della vicinanza tra le due abitazioni Per_2
dei genitori, disporre che il padre potrà vedere e stare con il figlio due sere a settimana per la cena, generalmente nelle giornate di martedi e giovedi dalle 18.00 alle 21.30 o comunque in quelle eventualmente diverse che saranno concordate di volta in volta in base alle esigenze o agli impegni ricreativi del figlio;
nonché, a fine settimana alternati, il sabato o la domenica. trascorrerà metà delle vacanze natalizie e pasquali con Per_2
ciascun genitore, seguendo l'alternanza; nel periodo estivo ciascun genitore avrà un periodo di vacanza esclusiva con il figlio di due settimane,
anche consecutive, in periodi da concordare tra i coniugi entro il 30/5 di ogni anno. Le parti si riservano di concordare ulteriori giorni di visita compatibilmente con gli impegni del figlio, nonché in base alle richieste del ragazzo e alle varie ricorrenze, nel rispetto delle esigenze e
3 dell'interesse primario del minore e della sua volontà, tenendo conto dell'età e delle sue necessità.
7. Dato atto che il figlio è economicamente autosufficiente, Per_1
disporsi che il sig. versi alla sig.ra la Parte_2 Parte_1
somma complessiva di euro 400,00 mensili (pari ad euro 200,00 mensili per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli Per_3
- maggiorenne ma non economicamente autosufficiente – e , Per_2
minorenne, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat famiglie, da versarsi entro il giorno 20 (venti) di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra alle coordinate già note, oltre al Pt_1
rimborso del 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche necessarie per i figli, secondo le modalità previste dal
Protocollo adottato dal Tribunale di Vicenza che le parti dichiarano di conoscere, e che qui si intende integralmente richiamato ed applicato. Il
rimborso delle spese straordinarie dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla richiesta in favore del genitore che ha sostenuto le spese, previa esibizione degli scontrini fiscali/fatture che dovranno riportare il codice fiscale dei figli. Le parti si impegnano a consegnare all'altro genitore, entro il mese di marzo di ogni anno, copia di tutte le spese straordinarie sostenute (scontrini/fatture) affinchè ciascuno possa portare in detrazione le somme dovute per legge dalla propria dichiarazione dei redditi. Le detrazioni per i figli spetteranno a ciascuno dei coniugi nella misura del 50% ciascuno. Sempre a titolo di contributo al mantenimento
4 dei figli, il sig. continuerà inoltre a farsi carico in via Parte_2
esclusiva delle spese relative alle utenze della casa coniugale (costi di luce,
acqua e gas, nonché della linea internet) provvedendo all'integrale pagamento delle relative bollette.
8. Le parti concordano che l'Assegno Unico e Universale per il figlio verrà percepito per intero, finchè dovuto, dal sig. Per_2 Parte_2
che lo richiederà quindi nella misura del 100% a proprio favore e la sig.ra si impegna ad ogni adempimento si rendesse all'uopo Parte_1
necessario ( es. sottoscrizione moduli, produzione documentale etc).
9. I coniugi concordano che l'autovettura Lancia Ypsilon targata
GV972HN, di proprietà della sig.ra , resterà nella titolarità Pt_1
esclusiva della stessa;
che l'autovettura Ford Kuga, targata FE877BX,
intestata alla moglie ma in uso esclusivo del sig. rimarrà Parte_2
in uso al medesimo, fermo l'impegno della moglie a provvedere al formale trasferimento della titolarità a favore di quest'ultimo non appena possibile. I coniugi concordano altresì che il ciclomotore targato X838PL,
intestato a , resterà in utilizzo al figlio;
che, Parte_2 Per_2
inoltre, l'autovettura Fiat Punto targata DZ627NS intestata a Parte_2
ma in uso alla figlia resterà in utilizzo a quest'ultima finchè
[...] Per_3
la stessa non sia in grado di acquistarsi un'autovettura propria. I costi di riparazioni, assicurazione, bollo e tagliando del ciclomotore in uso a e della autovettura in uso a saranno sostenute dai coniugi Per_2 Per_3
al 50% ciascuno.
5 10. Disporsi che il signor versi alla signora Parte_2 Parte_1
la somma mensile di euro 300,00 (trecento//00) a titolo di
[...]
contributo al suo mantenimento personale, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat famiglie, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della medesima alle coordinate già note.
11. Le parti concordano che l'intero ammontare del conto corrente cointestato n. [...] acceso presso Banca
Intesa Spa, resti assegnato al sig. . I coniugi si impegnano Parte_2
a provvedere entro 30 giorni dall'emananda sentenza a regolarizzare l'intestazione del predetto conto affinchè venga intestato a Parte_2
. Il conto corrente già intestato a resterà nella
[...] Parte_1
sua esclusiva titolarità, con assegnazione alla stessa delle somme ivi presenti. Eventuali ulteriori depositi e/o titoli e/o investimenti comunque denominati, bancari/postali, intestati al singolo coniuge, resteranno al medesimo assegnati.
12. I coniugi dichiarano che tutti i predetti accordi hanno efficacia sin dal deposito del presente ricorso congiunto.
13. Spese legali a carico del 50% tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11/08/2025 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in Chiampo (VI) in data 15.03.1997, che
6 l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 11.11.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione dello Per_2
stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo Parte_2
di corrispondere a , a titolo di contributo per il mantenimento della Parte_1
figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma Per_3
mensile di euro 200,00, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale
7 che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Chiampo (VI), via Silvio Negro n. 41, in favore di , quale genitore Parte_1
convivente con i figli;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a , Parte_2 Parte_1
a titolo di mantenimento, la somma di 300,00 euro mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
uniti in matrimonio in Chiampo (VI) in data 15.03.1997 con atto Parte_2
trascritto al n. 3, parte II, serie A, anno 1997 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Chiampo
8 (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18.11.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Elena Sollazzo
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