Ordinanza cautelare 5 settembre 2025
Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 27/03/2026, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00613/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01973/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1973 del 2025, proposto da
NI EL e PA NO, rappresentati e difesi dall'avvocato TO Bartolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Montemurlo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell’Ordinanza di demolizione e rimessa in pristino n° 143 del 15/05/2025 (Riferimento abuso 6/2025) emessa dal Dirigente dell’Area “B” responsabile del servizio programmazione e sviluppo del Comune di Montemurlo (PO) PG n° 14990 del 19/05/2025 notificata in data 19/05/2025, con la quale veniva ingiunto alla signora PA NO e al signor NI EL la demolizione di opere eseguite in assenza di titolo edilizio (cancello in legno dell’altezza di cm. 110 – 120 circa) e al ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di 90 giorni;
- dell’art. 200-bis, commi 6 e 7, del Regolamento Edilizio del Comune di Montemurlo approvato con delibera del Consiglio comunale n° 46 del 02/07/2008, più volte modificato, da ultimo con la delibera del consiglio comunale di tale comune n° 17 del 20/02/2019;
- di ogni altro atto, ancorché incognito ai ricorrenti, antecedente, concomitante o successivo, connesso con l’atto impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il dott. ID EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza indicata in epigrafe, con cui il Comune di Montemurlo ha ingiunto ai medesimi la rimozione di un cancello edificato sine titulo , ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.
In particolare, il provvedimento avversato si fonda sull’inquadramento della installazione del cancello nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, che, a norma dell’art. 23, comma 01, del d.P.R. n. 380/2001, avrebbe necessitato della scia “ pesante ” in alternativa al permesso di costruire.
Inoltre, il Comune di Montemurlo ha assunto che si tratta di un’opera eseguita in violazione dell’art. 200 bis del Regolamento edilizio comunale, avente ad oggetto le recinzioni in territorio rurale, e che essa sarebbe stata eseguita in difetto dell’autorizzazione dell’autorità preposta alla tutela del vincolo idrogeologico insistente sull’area.
In definitiva, il cancello va demolito ai sensi dell’art. 31, comma 9 bis , d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 200, comma 3, della LRT n. 65/2014.
Inoltre, in punto di fatto, il provvedimento rileva che si tratta di cancello “ chiuso con chiavistello e lucchetto ma con libero passo ai propri lati ” posto su uno “ stradello ” ai limiti del bosco.
1.1 I ricorrenti premettono in fatto di aver realizzato il cancello in esame sul confine dell’area in loro proprietà, oltre il terreno ancora in titolarità della società venditrice gravato da servitù di passaggio.
L’apposizione del cancello ha generato un contenzioso civile con i vicini, perché, a dire di questi ultimi, il cancello impedirebbe l’accesso ai resedi tergali delle proprietà confinanti; i ricorrenti hanno, pertanto, proposto una azione di negatoria servitutis innanzi il Tribunale di Prato.
2. Avvero l’ordinanza impugnata, essi hanno proposto i seguenti motivi:
- “ 1 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA; ECCESSO DI POTERE PER PERPLESSITA’ MANIFESTA; ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE DI LEGGE PER ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 200 LEGGE REGIONALE TOSCANA n° 65/2014 NONCHE’ DELL’ART. 31, COMMA 9 bis DPR 06/06/2001 N° 380 VIOLAZIONE DI LEGGE PER ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 200 bis DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE ”.
Con il primo mezzo, parte ricorrente assume di aver installato il cancello sul confine del podere in sua proprietà al solo fine di impedire il traffico veicolare nell’area privata, senza tuttavia recintare alcunché.
Assume parte ricorrente che si tratta di un cancello in legno non ancorato al suolo.
Da detta premessa, ritiene parte ricorrente che la collocazione del predetto cancello rientri nelle proprie facoltà proprietarie, ai sensi dell’art. 841 c.c. e che la sua installazione non richiederebbe il rilascio di alcun titolo edilizio.
Inoltre, parte ricorrente contesta l’inquadramento edilizio prospettato nell’ordinanza gravata, atteso che l’installazione di un cancello in area inedificata non può di certo essere inquadrata nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria.
- “ 2 – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO; ECCESSO DI POTERE PER PERPLESSITA’ MANIFESTA; ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE DI LEGGE PER FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 200 LEGGE REGIONALE TOSCANA n° 65/2014 NONCHE’ DELL’ART. 31, COMMA 9 bis DPR 06/06/2001 N° 380 ”.
Con il secondo mezzo di ricorso, i ricorrenti lamentano uno sviamento di potere.
In particolare, essi assumono che l’ordinanza di demolizione impugnata sarebbe stata adottata a tutela dell’interesse privato dei confinanti.
- “ 3 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA; ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA E PERPLESSITA’ MANIFESTA; ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE; ILLEGITTIMITA’ PER ILLEGITTIMITA’ DERIVATA; VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 E 3 DELLE PRELEGGI AL CODICE CIVILE VIOLAZIONE DI LEGGE PER ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 200 bis DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE ”.
Con il terzo mezzo, i ricorrenti censurano il richiamo nell’ordinanza gravata all’art. 200 bis del Regolamento edilizio, perché esso appare immotivato e apodittico.
In ogni caso, parte ricorrente censura l’art. 200 bis , commi 6 e 7, del Regolamento edilizio comunale, ritenendo che le limitazioni da esso disposte confliggano con il diritto di proprietà e, in particolare, con l’art. 841 del c.c., chiedendone la disapplicazione.
- “ 4 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA; ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’ E PERPLESSITA’ MANIFESTA; ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE DI LEGGE PER ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 200 E ART 196 LEGGE REGIONALE TOSCANA n° 65/2014 ”.
Con l’ultimo motivo, parte ricorrente assume l’erroneo richiamo congiunto all’art. 200 e all’art. 196 della LRT n. 65/2014; la prima disposizione riferita alla Sica e la seconda alle opere eseguite senza permesso di costruire.
3. Con ordinanza del 5 settembre 2025, n. 517, la Sezione ha accolto la domanda cautelare nei seguenti termini: “ Rilevato che, all’esito del sommario esame tipico della presente fase cautelare, il ricorso appare assistito da adeguato fumus boni iuris;
Ritenuto che, invero, l’ordinanza di demolizione gravata appare caratterizzata da un inquadramento giuridico dell’intervento edilizio sanzionato contraddittorio ed erroneo;
Ritenuto che, inoltre, l’installazione del cancello appare costituire l’esercizio di una facoltà legittima del titolare del diritto di proprietà, ai sensi dell’art. 841 del c.c.;
Ritenuto sussistente anche il periculum in mora, atteso che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, allo stato, appare prevalente l’interesse del ricorrente a mantenere il cancello installato sul confine del terreno in sua proprietà; ”.
4. Il Comune di Montemurlo, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
5. All’udienza del 4 marzo 2026 la causa è stata posta in decisione.
6. Il ricorso è fondato nei sensi di seguito precisati.
7. Sulla base della relazione agli atti e dell’allegato corredo fotografico, ritiene il Collegio che il cancello debba essere inquadrato tra le opere di chiusura del fondo ex art. 841 c.c., non richiedente il previo rilascio di titolo edilizio, in conformità al condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui: “ … la concessione edilizia non è necessaria per modeste recinzioni di fondi rustici senza opere murarie; e cioè per la mera recinzione con rete metallica sorretta da paletti di ferro o di legno senza muretto di sostegno, in quanto entro tali limiti la recinzione rientra solo tra le manifestazioni del diritto di proprietà, che comprende lo jus excludendi alios: viceversa, occorre, il titolo edilizio, quando la recinzione è costituita da un muretto di sostegno in calcestruzzo con sovrastante rete metallica (cfr., in termini, Cons. Stato, sez. IV, 15 dicembre 2017, n. 5908; Id., sez. VI, 19 dicembre 2019, n. 8600). ” (Consiglio di Stato, II Sezione, sentenza del 31 agosto 2020, n. 5321).
In sostanza, nel caso di specie, si tratta di un cancello in legno non affisso al suolo, rientrante nell’ambito dell’esercizio legittimo delle facoltà inerenti al diritto di proprietà, quale diritto ad excludendum omnes alios e la cui installazione non richiedeva il rilascio di alcun titolo edilizio.
Peraltro, il cancello non impedisce il libero transito su una pubblica via ovvero su una strada vicinale di uso pubblico.
Come dedotto in ricorso, l’ordinanza gravata si fonda sull’erroneo inquadramento del cancello tra gli interventi di manutenzione straordinaria, che poi viene sanzionato con la misura ripristinatoria, come se si trattasse di un intervento di ristrutturazione edilizia eseguito sine titulo , con ciò appalesandosi anche la contraddittorietà intrinseca dell’ordine di ripristino.
Infine, deve rilevarsi che, stante la natura dell’opera, il riferimento nell’ordinanza impugnata al vincolo idrogeologico insistente sull’area è del tutto inconferente.
8. Va pertanto accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento delle ulteriori censure, stante il carattere pienamente satisfattivo della conseguente pronuncia di annullamento.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza di demolizione e rimessa in pristino n° 143 del 15 maggio 2025.
Condanna il Comune di Montemurlo al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre rimborso del contributo unificato, se effettivamente versato, e gli altri oneri di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO RI HI, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere
ID EL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ID EL | TO RI HI |
IL SEGRETARIO