TAR Firenze, sez. III, sentenza 27/03/2026, n. 613
TAR
Ordinanza cautelare 5 settembre 2025
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Sentenza 27 marzo 2026

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  • Accolto
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria, perplessità manifesta, travisamento dei fatti, difetto di motivazione; violazione di legge per errata applicazione dell’art. 200 LRT n. 65/2014 e dell’art. 31, comma 9 bis DPR 380/2001; violazione di legge per errata applicazione dell’art. 200 bis del Regolamento Edilizio Comunale

    Il Collegio ritiene che il cancello sia un'opera di chiusura del fondo ai sensi dell'art. 841 c.c., non richiedente titolo edilizio, in quanto opera modesta in legno non ancorata al suolo. L'ordinanza impugnata si fonda su un errato inquadramento giuridico e presenta contraddittorietà intrinseca. Il riferimento al vincolo idrogeologico è inconferente.

  • Altro
    Eccesso di potere per sviamento, perplessità manifesta, travisamento dei fatti, difetto di motivazione; violazione di legge per falsa applicazione dell’art. 200 LRT n. 65/2014 e dell’art. 31, comma 9 bis DPR 380/2001

    Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo di ricorso.

  • Altro
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza e perplessità manifesta, travisamento dei fatti, difetto di motivazione; illegittimità derivata; violazione di legge per violazione dell’art. 1 e 3 delle Preleggi; violazione di legge per errata applicazione dell’art. 200 bis del Regolamento Edilizio Comunale

    Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo di ricorso.

  • Altro
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà e perplessità manifesta, travisamento dei fatti, difetto di motivazione; violazione di legge per errata applicazione dell’art. 200 e art 196 LRT n. 65/2014

    Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo di ricorso.

  • Accolto
    Illegittimità dell’art. 200 bis, commi 6 e 7, del Regolamento Edilizio Comunale per contrasto con il diritto di proprietà

    Il Collegio ritiene che il cancello sia un'opera di chiusura del fondo ai sensi dell'art. 841 c.c., non richiedente titolo edilizio, in quanto opera modesta in legno non ancorata al suolo. L'ordinanza impugnata si fonda su un errato inquadramento giuridico e presenta contraddittorietà intrinseca. Il riferimento al vincolo idrogeologico è inconferente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. III, sentenza 27/03/2026, n. 613
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 613
    Data del deposito : 27 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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