Art. 4.
Con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, sara' approvato lo statuto della scuola nazionale di meccanica agraria.
Nello statuto saranno fissati:
1) la durata dei vari corsi di cui al precedente articolo;
2) le materie di insegnamento con i relativi programmi e orari;
3) le condizioni di ammissione;
4) i programmi di esami e la composizione delle relative commissioni;
5) la tabella organica del personale di ruolo e non di ruolo con le indicazioni dei relativi obblighi di servizio;
6) altre norme per la esecuzione della presente legge.
Con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, sara' approvato lo statuto della scuola nazionale di meccanica agraria.
Nello statuto saranno fissati:
1) la durata dei vari corsi di cui al precedente articolo;
2) le materie di insegnamento con i relativi programmi e orari;
3) le condizioni di ammissione;
4) i programmi di esami e la composizione delle relative commissioni;
5) la tabella organica del personale di ruolo e non di ruolo con le indicazioni dei relativi obblighi di servizio;
6) altre norme per la esecuzione della presente legge.