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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/05/2025, n. 17818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17818 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da FE RO CE nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 13 gennaio 2025 della Corte d'appello di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata dall'avv. Danilo Santoro il 9 aprile 2025, nell'interesse di PE Romano, parte civile costituita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria depositata il 12 marzo 2025 dall'avv. Annarita Reina, nell'interesse del ricorrente, con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Messina, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto ER CE FE responsabile del reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 2, nn. Penale Sent. Sez. 5 Num. 17818 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 14/04/2025 2 e 7, perché, forzandone la portiera, si sarebbe impossessato dell'autovettura appartenente a PE Romano, in sosta sulla pubblica via. 2. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, si compone di cinque motivi d'impugnazione. Il primo, il secondo e il quarto, formulati in termini di violazione di legge e connesso vizio di motivazione, attengono al profilo della ritenuta responsabilità e deducono che l'unico dato probatorio sul quale i giudici di merito avrebbero accertato la responsabilità dell'imputato sarebbe rappresentato dalle sole immagini acquisite dal sistema di videosorveglianza. Immagini, tuttavia, pacificamente non nitide e, quindi, inidonee a fondare, autonomamente, la riconducibilità delle condotte al ricorrente. Tanto più che l'imputato non è mai stato trovato in possesso dell'autovettura sottratta ed è residente in provincia di Milano, dove, fino a marzo del 2021, ha svolto regolarmente la sua attività lavorativa. Ed in ciò, l'erroneità del provvedimento con il quale è stata rigettata la richiesta di perizia antropometrica Il terzo, formulato in termini di inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione, deduce: a) che non sarebbe stata accertata, da un perito, la genuinità delle immagini acquisite e il rispetto delle garanzie di legge;
b) la mancanza di un'effettiva motivazione a sostegno della ritenuta applicazione della recidiva. Il quinto lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, in ragione del limitato valore dell'autovettura sottratta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo, il secondo e il quarto motivo sono indeducibili sotto diversi profili: per la genericità della loro formulazione (non confrontandosi con le analitiche argomentazioni offerte nella sentenza impugnata) e, comunque, perché integralmente versati in fatto. I giudici di merito hanno dato atto: a) che, nonostante la loro scarsa nitidezza, le immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza permettono, comunque, di riconoscere la persona che, nel video, si impossessa dell'autovettura e di identificarla nell'imputato (identificazione effettuata anche dalla polizia giudiziaria tramite comparazione con la foto segnaletica); b) che a Messina vive la madre e, comunque, la presenza del FE è confermata dall'arresto per un furto commesso in città poco tempo prima;
c) che è del tutto ininfluente il mancato ritrovamento dell'autovettura rubata in possesso dell'imputato, ben potendo egli essersene disfatto nell'immediatezza cedendola a terzi. 2 f\./ Il Consigliere estensore Il Presidente A fronte di ciò, la difesa deduce la scarsa nitidezza delle immagini e, nuovamente, la differente residenza del FE e la disponibilità dell'autovettura. Ma tanto significa censurare la valutazione della prova, non la motivazione che di essa ne danno i giudici di merito;
significa chiedere a questa Corte una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, articolata sulla base dei diversi parametri di ricostruzione e valutazione, attività che, com'è noto, è preclusa a questa Corte in quanto riservata al giudice di merito. Né, in ultimo, come correttamente rilevato dal Procuratore generale, il ricorrente può dolersi del mancato espletamento di una perizia antropometrica sulle immagini acquisite, non avendo la difesa dedotto di aver richiesto tale adempimento istruttorio. 2. In ultimo, le censure sollevate con il terzo motivo sono indeducibili perché proposte per la prima volta in questa sede (Sez. 3, n. 35494 del 17/06/2021, Razzauti, Rv. 281852), mentre quelle sollevate con il quinto in quanto genericamente formulate, essendosi limitata la difesa ad invocare l'applicazione delle circostanze attenuanti indicate, senza evidenziare gli elementi, in fatto e in diritto, a sostegno della prospettazione offerta. 3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese di lite e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 4. Nulla può essere liquidato per le spese sostenute dalla parte civile in ragione della tardività della relativa memoria, presentata oltre i cinque giorni liberi antecedenti l'udienza, previsti dall'art. 611 cod. proc. pen. (Sez. 4, Sentenza n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso il 3 aprile 2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata dall'avv. Danilo Santoro il 9 aprile 2025, nell'interesse di PE Romano, parte civile costituita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria depositata il 12 marzo 2025 dall'avv. Annarita Reina, nell'interesse del ricorrente, con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Messina, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto ER CE FE responsabile del reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 2, nn. Penale Sent. Sez. 5 Num. 17818 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 14/04/2025 2 e 7, perché, forzandone la portiera, si sarebbe impossessato dell'autovettura appartenente a PE Romano, in sosta sulla pubblica via. 2. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, si compone di cinque motivi d'impugnazione. Il primo, il secondo e il quarto, formulati in termini di violazione di legge e connesso vizio di motivazione, attengono al profilo della ritenuta responsabilità e deducono che l'unico dato probatorio sul quale i giudici di merito avrebbero accertato la responsabilità dell'imputato sarebbe rappresentato dalle sole immagini acquisite dal sistema di videosorveglianza. Immagini, tuttavia, pacificamente non nitide e, quindi, inidonee a fondare, autonomamente, la riconducibilità delle condotte al ricorrente. Tanto più che l'imputato non è mai stato trovato in possesso dell'autovettura sottratta ed è residente in provincia di Milano, dove, fino a marzo del 2021, ha svolto regolarmente la sua attività lavorativa. Ed in ciò, l'erroneità del provvedimento con il quale è stata rigettata la richiesta di perizia antropometrica Il terzo, formulato in termini di inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione, deduce: a) che non sarebbe stata accertata, da un perito, la genuinità delle immagini acquisite e il rispetto delle garanzie di legge;
b) la mancanza di un'effettiva motivazione a sostegno della ritenuta applicazione della recidiva. Il quinto lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, in ragione del limitato valore dell'autovettura sottratta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo, il secondo e il quarto motivo sono indeducibili sotto diversi profili: per la genericità della loro formulazione (non confrontandosi con le analitiche argomentazioni offerte nella sentenza impugnata) e, comunque, perché integralmente versati in fatto. I giudici di merito hanno dato atto: a) che, nonostante la loro scarsa nitidezza, le immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza permettono, comunque, di riconoscere la persona che, nel video, si impossessa dell'autovettura e di identificarla nell'imputato (identificazione effettuata anche dalla polizia giudiziaria tramite comparazione con la foto segnaletica); b) che a Messina vive la madre e, comunque, la presenza del FE è confermata dall'arresto per un furto commesso in città poco tempo prima;
c) che è del tutto ininfluente il mancato ritrovamento dell'autovettura rubata in possesso dell'imputato, ben potendo egli essersene disfatto nell'immediatezza cedendola a terzi. 2 f\./ Il Consigliere estensore Il Presidente A fronte di ciò, la difesa deduce la scarsa nitidezza delle immagini e, nuovamente, la differente residenza del FE e la disponibilità dell'autovettura. Ma tanto significa censurare la valutazione della prova, non la motivazione che di essa ne danno i giudici di merito;
significa chiedere a questa Corte una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, articolata sulla base dei diversi parametri di ricostruzione e valutazione, attività che, com'è noto, è preclusa a questa Corte in quanto riservata al giudice di merito. Né, in ultimo, come correttamente rilevato dal Procuratore generale, il ricorrente può dolersi del mancato espletamento di una perizia antropometrica sulle immagini acquisite, non avendo la difesa dedotto di aver richiesto tale adempimento istruttorio. 2. In ultimo, le censure sollevate con il terzo motivo sono indeducibili perché proposte per la prima volta in questa sede (Sez. 3, n. 35494 del 17/06/2021, Razzauti, Rv. 281852), mentre quelle sollevate con il quinto in quanto genericamente formulate, essendosi limitata la difesa ad invocare l'applicazione delle circostanze attenuanti indicate, senza evidenziare gli elementi, in fatto e in diritto, a sostegno della prospettazione offerta. 3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese di lite e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 4. Nulla può essere liquidato per le spese sostenute dalla parte civile in ragione della tardività della relativa memoria, presentata oltre i cinque giorni liberi antecedenti l'udienza, previsti dall'art. 611 cod. proc. pen. (Sez. 4, Sentenza n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso il 3 aprile 2025