CASS
Sentenza 22 ottobre 2024
Sentenza 22 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/10/2024, n. 38813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38813 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2024 |
Testo completo
Oggi, 2 2 OTT, 2024 11, Luart, SENTENZA sul ricorso proposto da PA MI, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 09-04-2024 del Tribunale di Perugia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Raffaele Piccirillo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Depositata in Cancelleria Penale Sent. Sez. 3 Num. 38813 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 12/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 9 aprile 2024, il Tribunale del Riesame di Perugia confermava il decreto del 15 novembre 2023, con cui il G.I.P. del Tribunale di Perugia aveva disposto il sequestro preventivo di un'area di terreno nei confronti di MI PA, indagato dei reati ex art. 44, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 del d. lgs. n. 42 del 2004, a lui contestati per aver realizzato, previo sbancamento di terreno e riporto di materiale riciclato, un piazzale a uso parcheggio delle dimensioni di circa 1.000 mq., con installazione di un cancello di ingresso;
fatti accertati in Perugia il 7 febbraio 2023. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale umbro, PA, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi esposti congiuntamente, con i quali la difesa contesta il difetto di motivazione rispetto al giudizio sul perículum in mora, evidenziando rispetto che il G.I.P. aveva ritenuto erroneamente che l'opera fosse ancora in fase di esecuzione, mentre il Tribunale del riesame, nel cercare di supplire alla carenza di motivazione sul perículum in mora, ha tuttavia erroneamente rilevato che l'opera realizzata fosse soggetta a confisca obbligatoria, il che non è vero, posto che la confisca è prevista solo per il reato di lottizzazione abusiva e non anche per la fattispecie ex art. 44, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001, a ciò aggiungendosi che l'opera realizzata è un parcheggio privato ormai ultimato, che non presenta caratteristiche pregiudizievoli per il territorio, non avendo una consistenza tale da aumentare il carico urbanistico. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile sotto un duplice aspetto. 1. In primo luogo, occorre rilevare che, secondo quanto rappresentato sia dai giudici del riesame sia dallo stesso ricorrente, il Comune di Perugia, con ordinanza n. 425 del 14 marzo 2023, ha disposto la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi;
ora, l'ordinanza di demolizione di cui si discute non risulta allo stato eseguita, per cui deve ritenersi che il ricorrente non sia legittimato a chiedere la revoca del sequestro e la restituzione del bene oggetto di cautela reale, dovendosi in tal senso richiamare il condiviso principio elaborato da questa Corte (cfr. ex multís Sez. 3, n. 1163 del 15/11/2016, dep. 2017, Rv. 268737, Sez. 3, n. 23718 del 08/04/2016, Rv. 267676 e Sez. 3, n. 42637 del 26/09/2013, Rv. 258308), secondo cui l'ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione dell'opera abusiva e alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, entro novanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione a demolire emessa dall'Autorità amministrativa, determina, ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, l'automatica acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'opera e dell'area pertinente, indipendentemente dal fatto che l'ingiunzione contenga una puntuale indicazione delle aree eventualmente destinate a passare nel patrimonio comunale;
ne deriva che, anche in caso di mancata indicazione di tali aree, l'indagato per il reato edilizio, oramai privo della disponibilità giuridica del bene, non è legittimato a chiederne il dissequestro e la restituzione. Già sotto tale profilo, l'odierna impugnazione deve ritenersi quindi inammissibile. 2. A tale aspetto, in sé già dirimente, deve solo aggiungersi, per completezza, che le doglianze difensive riferite al giudizio sul persistente periculum in mora non sono comunque ammissibili, in quanto concernono aspetti che ruotano nell'orbita non tanto della violazione di legge, ma piuttosto della manifesta illogicità o della erroneità della motivazione, profilo questo che tuttavia non è deducibile in sede di legittimità, avendo questa Corte più volte affermato (cfr. cfr. Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, Rv. 285189 e Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656) che il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Tale ipotesi non appare affatto ravvisabile nel caso di specie, nonostante l'erroneo, ma non decisivo, rilievo del Tribunale circa la confiscabilità dell'immobile abusivo. 3. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso proposto nell'interesse di PA deve essere quindi dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone infine che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/09/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Raffaele Piccirillo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Depositata in Cancelleria Penale Sent. Sez. 3 Num. 38813 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 12/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 9 aprile 2024, il Tribunale del Riesame di Perugia confermava il decreto del 15 novembre 2023, con cui il G.I.P. del Tribunale di Perugia aveva disposto il sequestro preventivo di un'area di terreno nei confronti di MI PA, indagato dei reati ex art. 44, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 del d. lgs. n. 42 del 2004, a lui contestati per aver realizzato, previo sbancamento di terreno e riporto di materiale riciclato, un piazzale a uso parcheggio delle dimensioni di circa 1.000 mq., con installazione di un cancello di ingresso;
fatti accertati in Perugia il 7 febbraio 2023. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale umbro, PA, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi esposti congiuntamente, con i quali la difesa contesta il difetto di motivazione rispetto al giudizio sul perículum in mora, evidenziando rispetto che il G.I.P. aveva ritenuto erroneamente che l'opera fosse ancora in fase di esecuzione, mentre il Tribunale del riesame, nel cercare di supplire alla carenza di motivazione sul perículum in mora, ha tuttavia erroneamente rilevato che l'opera realizzata fosse soggetta a confisca obbligatoria, il che non è vero, posto che la confisca è prevista solo per il reato di lottizzazione abusiva e non anche per la fattispecie ex art. 44, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001, a ciò aggiungendosi che l'opera realizzata è un parcheggio privato ormai ultimato, che non presenta caratteristiche pregiudizievoli per il territorio, non avendo una consistenza tale da aumentare il carico urbanistico. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile sotto un duplice aspetto. 1. In primo luogo, occorre rilevare che, secondo quanto rappresentato sia dai giudici del riesame sia dallo stesso ricorrente, il Comune di Perugia, con ordinanza n. 425 del 14 marzo 2023, ha disposto la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi;
ora, l'ordinanza di demolizione di cui si discute non risulta allo stato eseguita, per cui deve ritenersi che il ricorrente non sia legittimato a chiedere la revoca del sequestro e la restituzione del bene oggetto di cautela reale, dovendosi in tal senso richiamare il condiviso principio elaborato da questa Corte (cfr. ex multís Sez. 3, n. 1163 del 15/11/2016, dep. 2017, Rv. 268737, Sez. 3, n. 23718 del 08/04/2016, Rv. 267676 e Sez. 3, n. 42637 del 26/09/2013, Rv. 258308), secondo cui l'ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione dell'opera abusiva e alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, entro novanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione a demolire emessa dall'Autorità amministrativa, determina, ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, l'automatica acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'opera e dell'area pertinente, indipendentemente dal fatto che l'ingiunzione contenga una puntuale indicazione delle aree eventualmente destinate a passare nel patrimonio comunale;
ne deriva che, anche in caso di mancata indicazione di tali aree, l'indagato per il reato edilizio, oramai privo della disponibilità giuridica del bene, non è legittimato a chiederne il dissequestro e la restituzione. Già sotto tale profilo, l'odierna impugnazione deve ritenersi quindi inammissibile. 2. A tale aspetto, in sé già dirimente, deve solo aggiungersi, per completezza, che le doglianze difensive riferite al giudizio sul persistente periculum in mora non sono comunque ammissibili, in quanto concernono aspetti che ruotano nell'orbita non tanto della violazione di legge, ma piuttosto della manifesta illogicità o della erroneità della motivazione, profilo questo che tuttavia non è deducibile in sede di legittimità, avendo questa Corte più volte affermato (cfr. cfr. Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, Rv. 285189 e Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656) che il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Tale ipotesi non appare affatto ravvisabile nel caso di specie, nonostante l'erroneo, ma non decisivo, rilievo del Tribunale circa la confiscabilità dell'immobile abusivo. 3. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso proposto nell'interesse di PA deve essere quindi dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone infine che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/09/2024