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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XII, sentenza 26/01/2026, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 558/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:40 in composizione monocratica:
VA NN RI AR, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2364/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
SA SP - Gestione Fgvs - 97114260587
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0197230125000004849 REGISTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3231/2025 depositato il 23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come da separato verbale di udienza
Resistente/Appellato: Come da separato verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso
contro
Agenzia Entrate Riscossione e SA SP - Gestione Fondo garanzia vittime dell strada
, Ricorrente_1, rappr. e difeso dall'avv. Difensore_1 , ha impugnato l'ingiunzione di pagamento, notificata il 14.5.2025, avente ad oggetto il mancato pagamento dell'imposta di registro sulla sentenza n.
3636/12 del 05/09/2012 del Giudice di Pace di Palermo, per un importo complessivo di €.194,25.
A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
1) l'omessa o illegittima notifica dell' atto presupposto richiamato nell'intimazione di pagamento impugnata.
2) la prescrizione del diritto essendo decorso il termine previsto dalla legge;
3) la decadenza da parte dell'incaricato della riscossione dal diritto di procedere a esecuzione forzata
Parte ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, con la condanna alla refusione delle spese processuali.
Si è costituita Agenzia Entrate Riscossione, che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso perchè l'atto impugnato non rientra nel novero degli atti autonomamente impugnabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 D.Lgs n.546/1992 e il proprio difetto di legittimazione passiva, ha contestato la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese.
SA SP - Gestione Fondo garanzia vittime dell strada si è costituita eccependo l'inammissibilità del ricorso per difetto assoluto di giurisdizione in quanto trattasi di un atto di recupero coattivo di crediti in surrogazione che non hanno natura tributaria ma privatistica , nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato, con condanna alle spese.
Parte ricorrente ha depositato memorie difensive, insistendo per l'accoglimento.
SA SP ha controdedotto depositando memorie, nelle cui deduzioni e conclusioni ha insistito.
All'odierna udienza le parti hanno concluso come da separato verbale e il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre esaminare, accogliendola, l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata da
SA SP - Gestione Fondo garanzia vittime dell strada, fondata sul presupposto che oggetto di quanto richiesto con l'atto di intimazione impugnato non è un tributo, ma un atto di surroga di quanto pagato e quindi avente natura privatistica, devoluta al Giudice Ordinario. Invero, non è contestato fra le parti che oggetto della controversia è l'imposta di registro della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Palermo n. 3636/2012 (RG 2770/2010) conclusiva del giudizio in cui il ricorrente veniva condannato al risarcimento del danno ed, essendo privo di assicurazione obbligatoria, il
Fondo di Garanzia risarciva l'avente diritto e SA PA , a sua volta, erogava risarcimento e spese all'impresa designata, fra cui anche le spese di registrazione della sentenza.
Posto ciò l'ingiunzione impugnata tende a recuperare da parte di SA l'imposta di registrazione della sentenza anzidetta, che è stata pagata per il tramite dell'assicurazione designata, residuando sulla stessa un potere di surroga espressamente previsto dall'art.292 (D.Lgs. 209/2005) e negli artt. 1203 ss. c.c.
Il fatto che la Legge n. 225/1992 ha esteso alla CONSAP la possibilità di riscuotere i propri crediti tramite ruolo esattoriale, ovvero tramite l'Agenzia Entrate–Riscossione non fa venir meno la natura privatistica della surroga non vertendosi in materia tributaria devoluta alla giurisdizione di questo Giudice.
Tale orientamento è confortato dalla giurisprudenza di legittimità che con la sentenza Cass. SS.UU. n. 20022 del 18.07.2025 ha fissato questo principio di diritto: " La giurisdizione spetta al Giudice ordinario, anche se la riscossione avviene tramite Agenzia Entrate Riscossione, in quanto trattasi di credito derivante da un'obbligazione surrogatoria, che non ha natura tributaria per mancanza di qualsiasi presupposto impositivo."
La controversia, infatti, non verte sulla debenza dell'imposta di registro, già pagata dall'Ente, ma sulla legittimità della procedura riscossiva attinente ad un credito di natura privatistica, che, pertanto è devoluto alla giurisdizione del Giudice Ordinario, dinanzi a cui il risorso va riassunto nei termini di legge.
Le spese vengono compensate, considerato che non si sono affrontate questioni di merito.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara il proprio difetto di giurisdizione a favore del Giudice
Ordinario. Spese compensate. Così deciso il 17.12.2025 Giudice monocratico Anna Vasquez
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:40 in composizione monocratica:
VA NN RI AR, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2364/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
SA SP - Gestione Fgvs - 97114260587
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0197230125000004849 REGISTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3231/2025 depositato il 23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come da separato verbale di udienza
Resistente/Appellato: Come da separato verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso
contro
Agenzia Entrate Riscossione e SA SP - Gestione Fondo garanzia vittime dell strada
, Ricorrente_1, rappr. e difeso dall'avv. Difensore_1 , ha impugnato l'ingiunzione di pagamento, notificata il 14.5.2025, avente ad oggetto il mancato pagamento dell'imposta di registro sulla sentenza n.
3636/12 del 05/09/2012 del Giudice di Pace di Palermo, per un importo complessivo di €.194,25.
A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
1) l'omessa o illegittima notifica dell' atto presupposto richiamato nell'intimazione di pagamento impugnata.
2) la prescrizione del diritto essendo decorso il termine previsto dalla legge;
3) la decadenza da parte dell'incaricato della riscossione dal diritto di procedere a esecuzione forzata
Parte ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, con la condanna alla refusione delle spese processuali.
Si è costituita Agenzia Entrate Riscossione, che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso perchè l'atto impugnato non rientra nel novero degli atti autonomamente impugnabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 D.Lgs n.546/1992 e il proprio difetto di legittimazione passiva, ha contestato la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese.
SA SP - Gestione Fondo garanzia vittime dell strada si è costituita eccependo l'inammissibilità del ricorso per difetto assoluto di giurisdizione in quanto trattasi di un atto di recupero coattivo di crediti in surrogazione che non hanno natura tributaria ma privatistica , nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato, con condanna alle spese.
Parte ricorrente ha depositato memorie difensive, insistendo per l'accoglimento.
SA SP ha controdedotto depositando memorie, nelle cui deduzioni e conclusioni ha insistito.
All'odierna udienza le parti hanno concluso come da separato verbale e il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre esaminare, accogliendola, l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata da
SA SP - Gestione Fondo garanzia vittime dell strada, fondata sul presupposto che oggetto di quanto richiesto con l'atto di intimazione impugnato non è un tributo, ma un atto di surroga di quanto pagato e quindi avente natura privatistica, devoluta al Giudice Ordinario. Invero, non è contestato fra le parti che oggetto della controversia è l'imposta di registro della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Palermo n. 3636/2012 (RG 2770/2010) conclusiva del giudizio in cui il ricorrente veniva condannato al risarcimento del danno ed, essendo privo di assicurazione obbligatoria, il
Fondo di Garanzia risarciva l'avente diritto e SA PA , a sua volta, erogava risarcimento e spese all'impresa designata, fra cui anche le spese di registrazione della sentenza.
Posto ciò l'ingiunzione impugnata tende a recuperare da parte di SA l'imposta di registrazione della sentenza anzidetta, che è stata pagata per il tramite dell'assicurazione designata, residuando sulla stessa un potere di surroga espressamente previsto dall'art.292 (D.Lgs. 209/2005) e negli artt. 1203 ss. c.c.
Il fatto che la Legge n. 225/1992 ha esteso alla CONSAP la possibilità di riscuotere i propri crediti tramite ruolo esattoriale, ovvero tramite l'Agenzia Entrate–Riscossione non fa venir meno la natura privatistica della surroga non vertendosi in materia tributaria devoluta alla giurisdizione di questo Giudice.
Tale orientamento è confortato dalla giurisprudenza di legittimità che con la sentenza Cass. SS.UU. n. 20022 del 18.07.2025 ha fissato questo principio di diritto: " La giurisdizione spetta al Giudice ordinario, anche se la riscossione avviene tramite Agenzia Entrate Riscossione, in quanto trattasi di credito derivante da un'obbligazione surrogatoria, che non ha natura tributaria per mancanza di qualsiasi presupposto impositivo."
La controversia, infatti, non verte sulla debenza dell'imposta di registro, già pagata dall'Ente, ma sulla legittimità della procedura riscossiva attinente ad un credito di natura privatistica, che, pertanto è devoluto alla giurisdizione del Giudice Ordinario, dinanzi a cui il risorso va riassunto nei termini di legge.
Le spese vengono compensate, considerato che non si sono affrontate questioni di merito.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara il proprio difetto di giurisdizione a favore del Giudice
Ordinario. Spese compensate. Così deciso il 17.12.2025 Giudice monocratico Anna Vasquez