CASS
Sentenza 23 aprile 2024
Sentenza 23 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/04/2024, n. 17093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17093 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IS AH DE nato il [...] avverso l'ordinanza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni del PG, LUCIA ODELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 17093 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 31/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 15 settembre 2023, la Corte di appello di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, decidendo sulla relativa richiesta formulata dal Procuratore generale, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a BA LM IS con le sentenze della Corte di appello di Salerno in data 11 novembre 2016, irrevocabile il 10 ottobre 2017 e della stessa Corte di Salerno in data 20 settembre 2022, irrevocabile il 30 marzo 2023. Il giudice dell'esecuzione, dopo aver esaminato le citate sentenze, ha osservato che il reo aveva beneficiato della sospensione condizionale della pena «più volte e oltre il limite massimo consentito» ed ha proceduto alla corrispondente revoca;
ciò ha fatto sulla base del combinato disposto degli artt. 168, terzo comma, e 164, quarto comma, cod. pen. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione IS, chiedendone l'annullamento per un unico motivo con cui denuncia la violazione degli artt. 164 e 168 cod. pen. Secondo il ricorrente che il Giudice dell'esecuzione avrebbe revocato la sospensione condizionale concessa con la sentenza della Corte di appello di Salerno del 20 settembre 2022 in violazione del principio di diritto espresso dalle Sez. U 23 aprile 2015, n. 37345, Longo, Rv. 264381, essendovi una causa ostativa al riconoscimento di detto beneficio evidente e conoscibile ex actis, costituita dalla avvenuta contestazione della recidiva reiterata infraquinquennale nell'imputazione. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Lucia Odello, intervenuto con requisitoria scritta depositata il 20 dicembre 2023, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che s'indicano di seguito. 2. Sebbene con un argomento non pertinente (ovverosia il fatto che la contestazione della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale avrebbe dovuto costituire un campanello d'allarme per il Giudice della cognizione sulla presenza di cause ostative al riconoscimento del beneficio), sostanzialmente il ricorrente lamenta la mancata verifica da parte del Giudice dell'esecuzione della -7) L 1 conoscenza, da parte della Corte di appello di Salerno che ha pronunciato la sentenza del 22 settembre 2022 della precedente sentenza resa 1'11 novembre 2016e, dunque, della causa ostativa, facendo espresso riferimento al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui il giudice dell'esecuzione deve revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione e che, a tal fine, il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Cass. Sez. U, n. 37345 del 23/4/2015, Longo, Rv. 264381; Sez. 5, n. 23133 del 9/7/2020, Bordonaro, Rv. 279906; Sez. 1, n. 19457 del 16/1/2018, Signoretto, Rv. 272832; Sez. 1, n. 13390 del 05/03/2020, Iacopino, n. m.). È stato chiarito che il criterio discretivo, rilevante in senso ostativo alla possibilità di revoca, è quello non alla mera astratta conoscibilità della causa ostativa, bensì alla conoscenza concreta, come documentalmente risultante dagli atti: si è, invero, precisato che il giudice dell'esecuzione, investito della richiesta del pubblico ministero di revoca, ai sensi degli artt. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. e 168, quarto comma, cod. pen., della sospensione condizionale della esecuzione della pena, è onerato, in via preliminare e necessaria, del compito di accertare se i precedenti penali ostativi risultassero documentalmente al giudice della cognizione all'atto della concessione della sospensione condizionale, dovendo in tal senso esercitare, anche di ufficio, i poteri istruttori previsti dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. e, quindi, provvedere all'acquisizione, in originale o in copia, del fascicolo processuale del giudizio deciso con la sentenza di concessione del beneficio oggetto della richiesta di revoca (così Cass. Sez. U, n. 37345 del 2015,, cit.). 3. Nel caso di specie, il Giudice dell'esecuzione non ha adempiuto all'onere che gli incombeva e di tanto il ricorrente si è lamentato specificamente. Essendo, invero, stata ritenuta l'ipotesi di revoca di cui all'art. 168, terzo comma, in relazione all'art. 164, quarto comma, cod. pen., per essere stata - la sospensione condizionale della pena - concessa più di una volta, in assunta violazione dei limiti fissati dall'art. 163 cod. pen., fondatamente la doglianza articolata dal ricorrente deduce che non sussiste motivazione circa la verifica della mancata conoscenza del precedente (presupposto come) ostativo da parte del giudice della cognizione che aveva concesso il nuovo beneficio sospensivo. L'ordinanza impugnata, dunque, pur avendo di fatto disposto la revoca in applicazione della disciplina prevista dall'art. 168, terzo comma, e dall'art. 164 cod. pen., non ha dato atto di avere effettuato il controllo ex actis, 2 Il Consigliere estensore necessariamente richiesto per la verifica del presupposto dell'applicazione della disciplina succitata e del relativo esito. L'ordinanza impugnata risulta, pertanto, inficiata dalla erronea applicazione della legge in quanto il Giudice della esecuzione ha omesso di accertare effettivamente, mediante richiamo del fascicolo del giudizio se i precedenti ostativi risultassero documentalmente al giudice che concesse il beneficio. Tale vizio è stato correttamente evidenziata con l'atto di , , mpugnazione. Si rivela pertinente, in proposito, l'arresto secondo cui il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione abbia revocato la sospensione condizionale della pena concessa dal giudice della cognizione, senza aver previamente verificato che a quest'ultimo non fosse nota la causa ostativa, postula, diversamente essendo aspecifico, la specifica allegazione che tale conoscenza in realtà sussisteva (Sez. 3, n. 382630 del 21/5/2021, Orlandi, Rv. 282330). 4. In conclusione, sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di Salerno per un nuovo giudizio da svolgersi nel rispetto del suindicato principio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il Presidente
lette le conclusioni del PG, LUCIA ODELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 17093 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 31/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 15 settembre 2023, la Corte di appello di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, decidendo sulla relativa richiesta formulata dal Procuratore generale, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a BA LM IS con le sentenze della Corte di appello di Salerno in data 11 novembre 2016, irrevocabile il 10 ottobre 2017 e della stessa Corte di Salerno in data 20 settembre 2022, irrevocabile il 30 marzo 2023. Il giudice dell'esecuzione, dopo aver esaminato le citate sentenze, ha osservato che il reo aveva beneficiato della sospensione condizionale della pena «più volte e oltre il limite massimo consentito» ed ha proceduto alla corrispondente revoca;
ciò ha fatto sulla base del combinato disposto degli artt. 168, terzo comma, e 164, quarto comma, cod. pen. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione IS, chiedendone l'annullamento per un unico motivo con cui denuncia la violazione degli artt. 164 e 168 cod. pen. Secondo il ricorrente che il Giudice dell'esecuzione avrebbe revocato la sospensione condizionale concessa con la sentenza della Corte di appello di Salerno del 20 settembre 2022 in violazione del principio di diritto espresso dalle Sez. U 23 aprile 2015, n. 37345, Longo, Rv. 264381, essendovi una causa ostativa al riconoscimento di detto beneficio evidente e conoscibile ex actis, costituita dalla avvenuta contestazione della recidiva reiterata infraquinquennale nell'imputazione. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Lucia Odello, intervenuto con requisitoria scritta depositata il 20 dicembre 2023, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che s'indicano di seguito. 2. Sebbene con un argomento non pertinente (ovverosia il fatto che la contestazione della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale avrebbe dovuto costituire un campanello d'allarme per il Giudice della cognizione sulla presenza di cause ostative al riconoscimento del beneficio), sostanzialmente il ricorrente lamenta la mancata verifica da parte del Giudice dell'esecuzione della -7) L 1 conoscenza, da parte della Corte di appello di Salerno che ha pronunciato la sentenza del 22 settembre 2022 della precedente sentenza resa 1'11 novembre 2016e, dunque, della causa ostativa, facendo espresso riferimento al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui il giudice dell'esecuzione deve revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione e che, a tal fine, il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Cass. Sez. U, n. 37345 del 23/4/2015, Longo, Rv. 264381; Sez. 5, n. 23133 del 9/7/2020, Bordonaro, Rv. 279906; Sez. 1, n. 19457 del 16/1/2018, Signoretto, Rv. 272832; Sez. 1, n. 13390 del 05/03/2020, Iacopino, n. m.). È stato chiarito che il criterio discretivo, rilevante in senso ostativo alla possibilità di revoca, è quello non alla mera astratta conoscibilità della causa ostativa, bensì alla conoscenza concreta, come documentalmente risultante dagli atti: si è, invero, precisato che il giudice dell'esecuzione, investito della richiesta del pubblico ministero di revoca, ai sensi degli artt. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. e 168, quarto comma, cod. pen., della sospensione condizionale della esecuzione della pena, è onerato, in via preliminare e necessaria, del compito di accertare se i precedenti penali ostativi risultassero documentalmente al giudice della cognizione all'atto della concessione della sospensione condizionale, dovendo in tal senso esercitare, anche di ufficio, i poteri istruttori previsti dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. e, quindi, provvedere all'acquisizione, in originale o in copia, del fascicolo processuale del giudizio deciso con la sentenza di concessione del beneficio oggetto della richiesta di revoca (così Cass. Sez. U, n. 37345 del 2015,, cit.). 3. Nel caso di specie, il Giudice dell'esecuzione non ha adempiuto all'onere che gli incombeva e di tanto il ricorrente si è lamentato specificamente. Essendo, invero, stata ritenuta l'ipotesi di revoca di cui all'art. 168, terzo comma, in relazione all'art. 164, quarto comma, cod. pen., per essere stata - la sospensione condizionale della pena - concessa più di una volta, in assunta violazione dei limiti fissati dall'art. 163 cod. pen., fondatamente la doglianza articolata dal ricorrente deduce che non sussiste motivazione circa la verifica della mancata conoscenza del precedente (presupposto come) ostativo da parte del giudice della cognizione che aveva concesso il nuovo beneficio sospensivo. L'ordinanza impugnata, dunque, pur avendo di fatto disposto la revoca in applicazione della disciplina prevista dall'art. 168, terzo comma, e dall'art. 164 cod. pen., non ha dato atto di avere effettuato il controllo ex actis, 2 Il Consigliere estensore necessariamente richiesto per la verifica del presupposto dell'applicazione della disciplina succitata e del relativo esito. L'ordinanza impugnata risulta, pertanto, inficiata dalla erronea applicazione della legge in quanto il Giudice della esecuzione ha omesso di accertare effettivamente, mediante richiamo del fascicolo del giudizio se i precedenti ostativi risultassero documentalmente al giudice che concesse il beneficio. Tale vizio è stato correttamente evidenziata con l'atto di , , mpugnazione. Si rivela pertinente, in proposito, l'arresto secondo cui il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione abbia revocato la sospensione condizionale della pena concessa dal giudice della cognizione, senza aver previamente verificato che a quest'ultimo non fosse nota la causa ostativa, postula, diversamente essendo aspecifico, la specifica allegazione che tale conoscenza in realtà sussisteva (Sez. 3, n. 382630 del 21/5/2021, Orlandi, Rv. 282330). 4. In conclusione, sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di Salerno per un nuovo giudizio da svolgersi nel rispetto del suindicato principio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il Presidente