Articolo 7 della Legge 28 aprile 1971, n. 287
Articolo 6Articolo 8
Versione
16 giugno 1971
Art. 7.
Le nuove convenzioni di cui ai precedenti articoli nonche' i relativi allegati, ivi compresi i nuovi progetti di massima aggiornati ed i nuovi piani finanziari, saranno approvate, anche in deroga a precedenti disposizioni legislative, con decreto del Ministro per i lavori pubblici; presidente dell'ANAS, di concerto con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica e con il Ministro per il tesoro, sentiti il consiglio di amministrazione dell'ANAS ed il Consiglio di Stato.
Con lo stesso provvedimento, e nella misura che risultera' necessaria, saranno determinate le tariffe di pedaggio, in relazione agli elementi e dati del nuovo piano finanziario, per conseguire l'equilibrio del medesimo.
Entrata in vigore il 16 giugno 1971
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