Art. 7.
Le nuove convenzioni di cui ai precedenti articoli nonche' i relativi allegati, ivi compresi i nuovi progetti di massima aggiornati ed i nuovi piani finanziari, saranno approvate, anche in deroga a precedenti disposizioni legislative, con decreto del Ministro per i lavori pubblici; presidente dell'ANAS, di concerto con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica e con il Ministro per il tesoro, sentiti il consiglio di amministrazione dell'ANAS ed il Consiglio di Stato.
Con lo stesso provvedimento, e nella misura che risultera' necessaria, saranno determinate le tariffe di pedaggio, in relazione agli elementi e dati del nuovo piano finanziario, per conseguire l'equilibrio del medesimo.
Le nuove convenzioni di cui ai precedenti articoli nonche' i relativi allegati, ivi compresi i nuovi progetti di massima aggiornati ed i nuovi piani finanziari, saranno approvate, anche in deroga a precedenti disposizioni legislative, con decreto del Ministro per i lavori pubblici; presidente dell'ANAS, di concerto con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica e con il Ministro per il tesoro, sentiti il consiglio di amministrazione dell'ANAS ed il Consiglio di Stato.
Con lo stesso provvedimento, e nella misura che risultera' necessaria, saranno determinate le tariffe di pedaggio, in relazione agli elementi e dati del nuovo piano finanziario, per conseguire l'equilibrio del medesimo.