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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Umbria, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 49/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' UMBRIA Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RI ES, Presidente e Relatore AMOVILLI PAOLO, Giudice PISCITELLI MARIO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 96/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia - Via Canali 12 06124 Perugia PG
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 343/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PERUGIA sez. 1 e pubblicata il 26/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N061G02334 IVA-ALTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
Le parti insistono sulle proprie tesi e concludono come in atti.
La Corte trattiene la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1, titolare della omonima ditta individuale esercente il commercio al dettaglio di combustibili, ha proposto ricorso avverso l'avviso d'accertamento mediante il quale l'Agenzia-Entrate, con riferimento all'anno d'imposta 2019, ha contestato l'indetraibilità dell'IVA per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti (compravendita pellet) fatturate da alcune società c.d.cartiere. A sostegno del ricorso il contribuente ha eccepito preliminarmente la nullità dell'accertamento per difetto di sottoscrizione e di motivazione e, nel merito, la sua infondatezza per mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Ufficio. L'Agenzia-Entrate si è costituita in giudizio concludendo per la conferma della legittimità del proprio operato. Con sentenza n. 343/24 la Corte di giustizia tributaria di primo grado ha respinto le eccezioni preliminari ed accolto il ricorso nel merito, ritenendo non idoneamente assolto l'onere probatorio a carico dell'Agenzia. Propone appello l'Agenzia ed appello incidentale il contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia censura la sentenza riproponendo sostanzialmente le argomentazioni svolte nel precedente grado. La Corte osserva quanto segue. Sulla base del pvc della Guardia di Finanza, posto a base dell'accertamento, emerge che le fatture contestate alla ditta Resistente_1 sono state tutte emesse da sei società c.d. cartiere, prive di deposito nel territorio italiano, che hanno rivestito il ruolo di mera intermediazione con altre società estere, le quali hanno in realtà fornito il pellet acquistato dalla ditta Resistente_1 ed alle quali quest'ultima si è direttamente rivolta. La sostanziale non operatività delle sei società cartiere, tutte costituite negli anni 2017/2018 ed in attività per brevissimo tempo, è documentata dalle risultanze dell'anagrafe tributaria e dalle visure camerali prodotte dall'Agenzia. Una delle società cartiere (Società_1 e Società_2 srl) risulta addirittura aver iniziato l'attività in data successiva a quella di emissione delle fatture in favore della ditta Resistente_1. L'elaborazione giurisprudenziale in materia è costante nell'affermare il principio secondo cui, quando l'amministrazione finanziaria contesta operazioni soggettivamente inesistenti, ha l'onere di dimostrare, anche con elementi indiziari, non solo la fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta; grava poi sul contribuente la prova contraria di aver adottato la diligenza massima esigibile per non essere coinvolto in un'operazione illecita (da ultimo, Cass. 31539/25). Sulla base di tali premesse la Corte rileva che mentre l'amministrazione finanziaria ha idoneamente assolto l'onere probatorio a proprio carico sulla base dei principi giurisprudenziali di cui sopra, per contro il contribuente non ha invece fornito validi elementi di prova per dimostrare la propria buona fede. Se infatti è pur vero che non si possono imporre al contribuente controlli sui propri fornitori impossibili da effettuare in concreto, quali quelli relativi alla regolare presentazione delle dichiarazione dei redditi ed al pagamento delle imposte, è altrettanto vero che la mancanza di strutture e dipendenti delle ditte fornitrici ovvero la loro operatività, facilmente accertabili tramite una semplice visura camerale o con agevoli verifiche, avrebbe dovuto porre sull'avviso un qualsiasi operatore mediamente esperto. Né la prova della propria buona fede può essere argomentata con la mancanza di un beneficio economico per essere le operazioni commerciali state effettuate a prezzi di mercato, come prospettato dalla ditta appellata. Precisato che l'Agenzia contesta che le operazione di cui si discute sarebbero state effettuate sottocosto e non già a prezzi di mercato, in ogni caso la giurisprudenza esclude che la prova della buona fede possa fondarsi sulla mancanza di un beneficio economico, trattandosi di un elemento esterno alla fattispecie tipica, inidoneo a dimostrare l'estraneità alla frode (Cass 27629/18; Cass. 16469/18). L'appello dell'Agenzia-Entrate è quindi meritevole di accoglimento e la sentenza impugnata deve pertanto, sul punto, essere riformata, non avendo fatto buon governo delle norme e dei principi giurisprudenziali di legittimità. La sentenza è invece meritevole di conferma per quanto attiene alle eccezioni preliminari sollevate dal contribuente, riproposte in questa sede mediante appello incidentale. Circa l'asserita nullità dell'accertamento, in quanto la notifica è stata effettuata su atto cartaceo firmato digitalmente e non con firma autografa, questa Corte condivide le argomentazioni svolte da quella di primo grado. In ogni caso l'eccezione di nullità deve ritenersi infondata ai sensi del disposto di cui all'art 156 cpc, in quanto l'atto ha raggiunto lo scopo essendo stato ricevuto dal contribuente che lo ha tempestivamente impugnato. Del pari infondata è l'eccezione di nullità dell'accertamento per difetto di motivazione. L'atto, invero, espone nel dettaglio i rilievi contenuti nel pvc, è sufficientemente motivato ed ha consentito al contribuente di conoscere la pretesa tributaria, soddisfacendo quindi l'obbligo motivazionale secondo i principi affermati dalla costante giurisprudenza di legittimità. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite, in ragione della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Umbria accoglie l'appello. Spese compensate.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' UMBRIA Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RI ES, Presidente e Relatore AMOVILLI PAOLO, Giudice PISCITELLI MARIO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 96/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia - Via Canali 12 06124 Perugia PG
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 343/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PERUGIA sez. 1 e pubblicata il 26/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N061G02334 IVA-ALTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
Le parti insistono sulle proprie tesi e concludono come in atti.
La Corte trattiene la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1, titolare della omonima ditta individuale esercente il commercio al dettaglio di combustibili, ha proposto ricorso avverso l'avviso d'accertamento mediante il quale l'Agenzia-Entrate, con riferimento all'anno d'imposta 2019, ha contestato l'indetraibilità dell'IVA per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti (compravendita pellet) fatturate da alcune società c.d.cartiere. A sostegno del ricorso il contribuente ha eccepito preliminarmente la nullità dell'accertamento per difetto di sottoscrizione e di motivazione e, nel merito, la sua infondatezza per mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Ufficio. L'Agenzia-Entrate si è costituita in giudizio concludendo per la conferma della legittimità del proprio operato. Con sentenza n. 343/24 la Corte di giustizia tributaria di primo grado ha respinto le eccezioni preliminari ed accolto il ricorso nel merito, ritenendo non idoneamente assolto l'onere probatorio a carico dell'Agenzia. Propone appello l'Agenzia ed appello incidentale il contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia censura la sentenza riproponendo sostanzialmente le argomentazioni svolte nel precedente grado. La Corte osserva quanto segue. Sulla base del pvc della Guardia di Finanza, posto a base dell'accertamento, emerge che le fatture contestate alla ditta Resistente_1 sono state tutte emesse da sei società c.d. cartiere, prive di deposito nel territorio italiano, che hanno rivestito il ruolo di mera intermediazione con altre società estere, le quali hanno in realtà fornito il pellet acquistato dalla ditta Resistente_1 ed alle quali quest'ultima si è direttamente rivolta. La sostanziale non operatività delle sei società cartiere, tutte costituite negli anni 2017/2018 ed in attività per brevissimo tempo, è documentata dalle risultanze dell'anagrafe tributaria e dalle visure camerali prodotte dall'Agenzia. Una delle società cartiere (Società_1 e Società_2 srl) risulta addirittura aver iniziato l'attività in data successiva a quella di emissione delle fatture in favore della ditta Resistente_1. L'elaborazione giurisprudenziale in materia è costante nell'affermare il principio secondo cui, quando l'amministrazione finanziaria contesta operazioni soggettivamente inesistenti, ha l'onere di dimostrare, anche con elementi indiziari, non solo la fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta; grava poi sul contribuente la prova contraria di aver adottato la diligenza massima esigibile per non essere coinvolto in un'operazione illecita (da ultimo, Cass. 31539/25). Sulla base di tali premesse la Corte rileva che mentre l'amministrazione finanziaria ha idoneamente assolto l'onere probatorio a proprio carico sulla base dei principi giurisprudenziali di cui sopra, per contro il contribuente non ha invece fornito validi elementi di prova per dimostrare la propria buona fede. Se infatti è pur vero che non si possono imporre al contribuente controlli sui propri fornitori impossibili da effettuare in concreto, quali quelli relativi alla regolare presentazione delle dichiarazione dei redditi ed al pagamento delle imposte, è altrettanto vero che la mancanza di strutture e dipendenti delle ditte fornitrici ovvero la loro operatività, facilmente accertabili tramite una semplice visura camerale o con agevoli verifiche, avrebbe dovuto porre sull'avviso un qualsiasi operatore mediamente esperto. Né la prova della propria buona fede può essere argomentata con la mancanza di un beneficio economico per essere le operazioni commerciali state effettuate a prezzi di mercato, come prospettato dalla ditta appellata. Precisato che l'Agenzia contesta che le operazione di cui si discute sarebbero state effettuate sottocosto e non già a prezzi di mercato, in ogni caso la giurisprudenza esclude che la prova della buona fede possa fondarsi sulla mancanza di un beneficio economico, trattandosi di un elemento esterno alla fattispecie tipica, inidoneo a dimostrare l'estraneità alla frode (Cass 27629/18; Cass. 16469/18). L'appello dell'Agenzia-Entrate è quindi meritevole di accoglimento e la sentenza impugnata deve pertanto, sul punto, essere riformata, non avendo fatto buon governo delle norme e dei principi giurisprudenziali di legittimità. La sentenza è invece meritevole di conferma per quanto attiene alle eccezioni preliminari sollevate dal contribuente, riproposte in questa sede mediante appello incidentale. Circa l'asserita nullità dell'accertamento, in quanto la notifica è stata effettuata su atto cartaceo firmato digitalmente e non con firma autografa, questa Corte condivide le argomentazioni svolte da quella di primo grado. In ogni caso l'eccezione di nullità deve ritenersi infondata ai sensi del disposto di cui all'art 156 cpc, in quanto l'atto ha raggiunto lo scopo essendo stato ricevuto dal contribuente che lo ha tempestivamente impugnato. Del pari infondata è l'eccezione di nullità dell'accertamento per difetto di motivazione. L'atto, invero, espone nel dettaglio i rilievi contenuti nel pvc, è sufficientemente motivato ed ha consentito al contribuente di conoscere la pretesa tributaria, soddisfacendo quindi l'obbligo motivazionale secondo i principi affermati dalla costante giurisprudenza di legittimità. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite, in ragione della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Umbria accoglie l'appello. Spese compensate.