Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/03/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 3797/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice rel. e est. dott. Fulvio Mastro Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3797 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza cartolare del
09.01.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
(c.f.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Mirella Baldascino, presso il cui studio elettivamente domicilia in Casal di Principe alla via Cimarosa n. 2, giusta procura in atti;
E
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
Mirella Baldascino, presso il cui studio elettivamente domicilia in Casal di Principe alla via Cimarosa n. 2, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 09.01.2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato l'8.10.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Aversa (CE) il 14.02.1982, di aver posto fine alla propria convivenza con separazione consensuale, e precisando che dalla loro unione erano nati due figli, attualmente maggiorenni, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al congiunto ricorso.
All'udienza del 9.1.2025, i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. e ribadivano la loro volontà di divorziare, producendo dichiarazione sottoscritta con la quale dichiaravano di rinunciare alla partecipazione all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi e di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso. Quindi, il relatore riservava la causa al collegio per la decisione, sul visto del PM apposto in data 15.11.2024.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Infatti risulta sussistente la condizione di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
898/70, e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del Tribunale di Napoli Nord nel procedimento di separazione personale conclusosi con decreto (n.7632/2023) depositato in cancelleria in data 11.07.2023; entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che lo stato di separazione risulta ininterrotto da quella data, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Osserva, infine, il collegio che non vi sono ulteriori domande oltre quella inerente lo status. In ragione di ciò deve esser pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come richiesto in ricorso.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi
[...]
(c.f.: ) e (c.f.: Pt_1 C.F._1 Parte_2
), contratto in Aversa (CE) il 14.02.1982 (atto n.16, Parte II, C.F._2
Serie A, anno 1982);
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
- nulla per le spese.
Così deciso in Aversa, in camera di consiglio del 20.2.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro