Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 27/01/2026, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00514/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04079/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4079 del 2023, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Patrizia Kivel Mazuy e dall’Avv. Francesco Fontana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Andreottola, dall’Avv. Eleonora Carpentieri e dall’Avv. Carla D’Alterio dell’Avvocatura comunale presso la cui sede in Napoli, Piazza Municipio, P.zzo San Giacomo, domicilia;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- della Disposizione Dirigenziale n. -OMISSIS- del 13 febbraio 2023 (prot. n. -OMISSIS- del 14 febbraio 2023), avente ad oggetto: pratica di condono edilizio n. -OMISSIS- (-OMISSIS- Provvedimento di diniego della sanatoria richiedente -OMISSIS- ubicazione -OMISSIS-, emessa dal dirigente p.t. del Servizio Antiabusivismo e Condono Edilizio del Comune di Napoli, conosciuto dal sig. -OMISSIS- in data 13.6.2023 e dal sig. -OMISSIS- e sig.ra -OMISSIS- in data 29 giugno 2023.
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa AL LE FL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IR
1. Con ricorso notificato il 3 agosto 2023 e depositato il 21 settembre 2023, i ricorrenti - proprietari (-OMISSIS- e -OMISSIS-) e loro dante causa (-OMISSIS-), di un’unità immobiliare ubicata nel Comune di Napoli, quartiere -OMISSIS-, alla -OMISSIS-, già oggetto di provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di Napoli, in danno dei precedenti proprietari (-OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS-) per ritenuta lottizzazione abusiva ex art. 18 della legge n. 47/1985 – deducevano, allegando documentazione a sostegno, che:
- il provvedimento di acquisizione gratuita (atto n. -OMISSIS-, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di -OMISSIS- in data 8 luglio 2002 ai nn-OMISSIS-, era stato annullato da questa sezione con sentenza n. n.-OMISSIS-, in seguito a gravame proposto da titolari di altre particelle attigue;
- nelle more della definizione del giudizio (18 novembre 2004), i precedenti proprietari (-OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS-) avevano presentato domanda di condono edilizio ex l. n. 326/2003, ma che l’Amministrazione, in proposito, era rimasta inerte;
- perdurando l’inerzia, gli stessi, con nota del 5 settembre 2007 avevano diffidato l’Ente al fine di ottenere, anche nel proprio interesse e con riferimento alla propria particella, in applicazione dell’art. 39, comma 19, della L. 724/1994, la revoca d’ufficio del provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale e del conseguente atto di trascrizione nei registri immobiliari;
- non avendo ottenuto riscontro, avevano instaurato presso questo T.A.R. un giudizio ex art. 117 c.p.a. conclusosi con sentenza di rigetto (T.A.R. Napoli, sez. II, n. 9947 del 13 agosto 2008, successivamente riformata dal Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, sez. IV, 27 marzo 2009, n. 1876), dichiarativa dell’obbligo di provvedere;
- dopo una prima nota interlocutoria (prot. n. -OMISSIS-, -OMISSIS- del 24 luglio 2009) e l’acquisizione del parere della Soprintendenza, (nota prot. n. -OMISSIS-del 3 ottobre 2011), il Comune si era pronunciato sfavorevolmente (Disposizione Dirigenziale n. -OMISSIS- del 13 febbraio 2023) sulla domanda di condono dell’immobile de quo , nel frattempo alienato al ricorrente -OMISSIS- e da questi ulteriormente trasferito ai ricorrenti -OMISSIS- e -OMISSIS-.
2. - Tanto premesso in fatto, i ricorrenti – preliminarmente argomentando in ordine alla tempestività del ricorso - impugnavano quest’ultimo provvedimento, articolando, a sostegno, quattro ordini di censure, con cui in sintesi: 1) lamentavano l’omessa adozione del preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. 241/1990; 2) l’omessa considerazione delle statuizioni di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS- del 27 marzo 2009 (passata in giudicato) in ordine all’irrilevanza circa la mancata impugnazione da parte dei-OMISSIS--OMISSIS- della determina di acquisizione gratuita al patrimonio del Comune e sull’applicabilità al caso di specie, dell'art. 39, comma 19, della legge n. 724/1994; 3) la disparità di trattamento e contraddittorietà dell’azione amministrativa, tenuto conto dell’intervenuto annullamento dell’acquisizione in favore di altri proprietari di altre particelle di terreno interessate dallo stesso provvedimento di acquisizione; 4) la violazione del loro legittimo affidamento.
3. – Si costituiva in giudizio il Comune di Napoli (22 settembre 2023 e 7 luglio 2025) con atti di mero stile.
4. – Il 10 dicembre 2023 i ricorrenti depositavano sentenza del Consiglio di Stato (Sez. II, n. 1413 del 12 febbraio 2024), pronunciata in esito al ricorso proposto dal ricorrente -OMISSIS-, per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla decisione del medesimo Consiglio di Stato, sez. IV, del 27 marzo 2009, n. 1876 e dichiarativa della nullità del diniego di condono in questa sede impugnato.
5. – Con memoria depositata l’11 dicembre 2025, il Comune di Napoli rappresentava che, nelle more del giudizio, con disposizione dirigenziale -OMISSIS-) del 2 aprile 2025, che allegava, aveva infine rilasciato il provvedimento di condono edilizio richiesto e che con successiva disposizione dirigenziale n. -OMISSIS- del 14 maggio 2025 (parimenti allegata) era stato, inoltre, “prestato consenso alla cancellazione della formalità di acquisizione di cui alla D.D. 133/2001, limitatamente all’unità immobiliare identificata catastalmente presso il NCEU, -OMISSIS- sezione-OMISSIS-, particella -OMISSIS-”. Su tali basi chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
6. - Con memoria depositata il 19 dicembre 2025, i ricorrenti, confermando quanto esposto dal Comune nella memoria dell’11 dicembre 2025, chiedevano dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
7. – All’udienza pubblica del 21 gennaio 2026, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.
8. – Preso atto di quanto dichiarato dalle parti nelle memorie dell’11 e del 19 dicembre 2025 e riscontrato dalla documentazione depositata (in particolare, Consiglio di Stato, Sez. II, n. 1413 del 12 febbraio 2024, dep. 10 dicembre 2025 di parte ricorrente e disposizione dirigenziale n. 151 del 2 aprile 2025, all. 1 al deposito dell’Amministrazione dell’11 dicembre 2025), il ricorso va dichiarato improcedibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.
9. – Sussistono giusti motivi, considerato il carattere meramente processuale della presente pronuncia, per compensare integralmente tra le parti le parti le spese di lite, salvo l’importo versato a titolo di contributo unificato, da porsi a carico del Comune resistente secondo il principio della soccombenza virtuale e con distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando:
- dichiara improcedibile il ricorso;
- compensa le spese di lite, salva restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Germana Lo Sapio, Consigliere
AL LE FL, Primo Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| AL LE FL | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.