CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 21/01/2026, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n.863/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica: BENEDUCE VALERIA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12697/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
-Ricorrente 1 CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia - Piazza Giovanni Xxiii 80053 Castellammare Di Stabia NA
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
-IRPEF ARRETRATI IRPEF ARRETRATI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 707/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente propone alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli in composizione Monocratica ricorso per l'accertamento della non assoggettabilità ad IRPEF della somma riconosciuta e liquidata in suo favore, a titolo di risarcimento danno da usura psico-fisica, con sentenza del Tribunale di
Torre Annunziata, sez. lav. e prev. n. 1223/2014 pubblicata il 15.04.2014 e conseguente declaratoria del diritto della ricorrente ad ottenere l'importo totale di €. 2.441,72, oltre oneri ed accessori, avverso il Comune di Castellammare di Stabia
La ricorrente chiede l'accoglimento del ricorso, eccependo la non assoggettabilità ad Irpef delle somme riconosciute a titolo di risarcimento danno da usura psico-fisica con la suddetta sentenza.
Si costituisce il Comune di Castellammare di Stabia che, preliminarmente eccepisce il difetto di giurisdizione dell'adita CGT in favore del Tribunale Ordinario quale giudice avente giurisdizione per il giudizio di merito;
nel merito chiede il rigetto del ricorso in quanto la ricorrente ha accettato la proposta transattiva dell'Ente in data 29/08/2018 "con rinuncia a qualsiasi ulteriore somma dovuta per interessi, rivalutazione del credito ed accessorie eventuali, nonché a tutte le azioni giudiziarie ed esecutive e spese relative eventualmente intraprese per ottenere il pagamento del credito a qualsiasi titolo vantato".
Tale accordo transattivo, secondo la ricostruzione dell'Ente resistente, riveste natura ed efficacia novativa del credito originariamente portato dalla sentenza citata, con conseguente estinzione delle ragioni creditorie vantabili sulla scorta del preesistente titolo, quindi, con l'accettazione della proposta transattiva, si sarebbe chiusa la posizione del ricorrente con la rinuncia a qualsiasi tipo di azione relativa al credito per cui si procede nella odierna sede.
All'odierna udienza la Corte, letti il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
Il contribuente sostiene che avrebbe diritto alla restituzione dell'IRPEF trattenuta in busta paga in quanto la somma a lei riconosciuta nella suddetta sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1223/2014 riguarda il danno da usura psico-fisica, costituita nel mancato rispetto del riposo compensativo su turni di servizio esplicitati su 7 giorni su 7 per un periodo decennale e, quindi, poiché si verte in un ambito risarcitorio, la suddetta somma non è assoggettabile ad IRPEF.
La vicenda trae origine dalla sentenza n. 3222/2014 del 13.11.2014 con la quale il Tribunale di Torre
Annunziata, sez. lav. ha accertato e riconosciuto in capo alla ricorrente il danno da usura psico-fisica quantificato nell'importo di €. 9.000,00 ed al riguardo il Comune di Castellammare di Stabia, in dissesto dal dicembre 2013 (con cessazione della condizione di dissesto nel marzo 2021), riconoscendo dovuta la somma sopra indicata, ha liquidato la stessa alla contribuente in busta paga dell'ottobre 2018, applicando la ritenuta IRPEF per l'importo di €. 2.441,72
Avverso tale prelievo IRPEF la ricorrente ha presentato ricorso innanzi a codesta CGT di primo grado.
Preliminarmente non appare meritevole di accoglimento l'eccezione della ricorrente in ordine al difetto di giurisdizione di questa AG in merito alla questione in esame, in quanto si verte proprio in ambito relativo alla competenza delle Corti di Giustizia Tributaria, che hanno appunto competenza generale su tutte le controversie relative a tributi, imposte e tasse di ogni genere, erariali e locali, inclusi atti impositivi, riscossione, catasto e sanzioni amministrative tributarie Nel merito, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, n. 16512 del 23 maggio 2022) le somme risarcitorie sono tassabili solo se reintegrano un lucro cessante (mancato reddito), mentre non sono soggette a tassazione le somme per danni di natura diversa, come il danno emergente, il danno morale, all'immagine o perdita di chance, perché non costituiscono reddito
La somma riconosciuta giudizialmente alla ricorrente riguarda un'azione per la declaratoria del danno da usura psico-fisica costituita dal mancato rispetto del riposo compensativo su turni di servizio esplicitati su 7 giorni su 7 più in particolare, per un periodo decennale e, pertanto, trattasi di ambito risarcitorio non assoggettabile a ritenute fiscali IRPEF in quanto non costituiscono reddito le indennità risarcitorie erogate al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto ovvero al fine di risarcire la perdita economica.
Infatti, qualora l'indennizzo percepito da un soggetto vada a compensare in via integrativa o sostitutiva, la mancata percezione di redditi di lavoro ovvero il mancato guadagno, le somme corrisposte sono da considerarsi dirette a sostituire un reddito non conseguito (c.d. lucro cessante) e conseguentemente vanno ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente ed assoggettate a tassazione, mentre nel caso in cui il risarcimento venga erogato con la finalità di indennizzare il soggetto delle perdite effettivamente subite ovvero di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (c.d. danno emergente), le somme corrisposte non saranno assoggettata a tassazione.
In altre parole sono soggette all'imposta sui redditi delle persone fisiche le indennità risarcitorie che costituiscono proventi in sostituzione di redditi (lucro cessante), mentre vanno esenti da tassazione le somme corrisposte a titolo di risarcimento del "danno emergente", ovvero quelle che non siano sostitutive di redditi, ma siano intese a riparare un pregiudizio di natura diversa, quale il danno materiale e morale o le spese sostenute in conseguenza del fatto dannoso
In tale ultimo caso viene meno il presupposto impositivo dal momento che l'indennizzo assume un carattere risarcitorio del danno alla persona del soggetto leso e manca una qualsiasi funzione sostitutiva o integrativa di eventuali trattamenti retributivi.
Pertanto non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto, ovvero al fine di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (danno emergente)
Questa AG infine, ritiene infondata anche l'eccezione del resistente in ordine al fatto che l'intervenuta transazione tra le parti avrebbe natura ed efficacia novativa del credito originariamente riconosciuto dalla sentenza citata, con la conseguenza che, con l'accettazione della proposta transattiva, si sarebbe chiusa la posizione del ricorrente con la rinuncia a qualsiasi tipo di azione relativa al credito, visto che tale accordo comunque non ha cambiato la natura giuridica di indennità risarcitoria, in quanto ai fini fiscali gli importi percepiti a seguito di accordi transattivi costituiscono un risarcimento di danni non avendo natura economica e come tali irrilevanti ai fini dell'imposta sui redditi
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna il Comune resistente e condanna al pagamento delle spese del giudizio liquidate in E. 600,00 oltre oneri accessori se dovuti e rimborso CUT con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica: BENEDUCE VALERIA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12697/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
-Ricorrente 1 CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia - Piazza Giovanni Xxiii 80053 Castellammare Di Stabia NA
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
-IRPEF ARRETRATI IRPEF ARRETRATI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 707/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente propone alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli in composizione Monocratica ricorso per l'accertamento della non assoggettabilità ad IRPEF della somma riconosciuta e liquidata in suo favore, a titolo di risarcimento danno da usura psico-fisica, con sentenza del Tribunale di
Torre Annunziata, sez. lav. e prev. n. 1223/2014 pubblicata il 15.04.2014 e conseguente declaratoria del diritto della ricorrente ad ottenere l'importo totale di €. 2.441,72, oltre oneri ed accessori, avverso il Comune di Castellammare di Stabia
La ricorrente chiede l'accoglimento del ricorso, eccependo la non assoggettabilità ad Irpef delle somme riconosciute a titolo di risarcimento danno da usura psico-fisica con la suddetta sentenza.
Si costituisce il Comune di Castellammare di Stabia che, preliminarmente eccepisce il difetto di giurisdizione dell'adita CGT in favore del Tribunale Ordinario quale giudice avente giurisdizione per il giudizio di merito;
nel merito chiede il rigetto del ricorso in quanto la ricorrente ha accettato la proposta transattiva dell'Ente in data 29/08/2018 "con rinuncia a qualsiasi ulteriore somma dovuta per interessi, rivalutazione del credito ed accessorie eventuali, nonché a tutte le azioni giudiziarie ed esecutive e spese relative eventualmente intraprese per ottenere il pagamento del credito a qualsiasi titolo vantato".
Tale accordo transattivo, secondo la ricostruzione dell'Ente resistente, riveste natura ed efficacia novativa del credito originariamente portato dalla sentenza citata, con conseguente estinzione delle ragioni creditorie vantabili sulla scorta del preesistente titolo, quindi, con l'accettazione della proposta transattiva, si sarebbe chiusa la posizione del ricorrente con la rinuncia a qualsiasi tipo di azione relativa al credito per cui si procede nella odierna sede.
All'odierna udienza la Corte, letti il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
Il contribuente sostiene che avrebbe diritto alla restituzione dell'IRPEF trattenuta in busta paga in quanto la somma a lei riconosciuta nella suddetta sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1223/2014 riguarda il danno da usura psico-fisica, costituita nel mancato rispetto del riposo compensativo su turni di servizio esplicitati su 7 giorni su 7 per un periodo decennale e, quindi, poiché si verte in un ambito risarcitorio, la suddetta somma non è assoggettabile ad IRPEF.
La vicenda trae origine dalla sentenza n. 3222/2014 del 13.11.2014 con la quale il Tribunale di Torre
Annunziata, sez. lav. ha accertato e riconosciuto in capo alla ricorrente il danno da usura psico-fisica quantificato nell'importo di €. 9.000,00 ed al riguardo il Comune di Castellammare di Stabia, in dissesto dal dicembre 2013 (con cessazione della condizione di dissesto nel marzo 2021), riconoscendo dovuta la somma sopra indicata, ha liquidato la stessa alla contribuente in busta paga dell'ottobre 2018, applicando la ritenuta IRPEF per l'importo di €. 2.441,72
Avverso tale prelievo IRPEF la ricorrente ha presentato ricorso innanzi a codesta CGT di primo grado.
Preliminarmente non appare meritevole di accoglimento l'eccezione della ricorrente in ordine al difetto di giurisdizione di questa AG in merito alla questione in esame, in quanto si verte proprio in ambito relativo alla competenza delle Corti di Giustizia Tributaria, che hanno appunto competenza generale su tutte le controversie relative a tributi, imposte e tasse di ogni genere, erariali e locali, inclusi atti impositivi, riscossione, catasto e sanzioni amministrative tributarie Nel merito, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, n. 16512 del 23 maggio 2022) le somme risarcitorie sono tassabili solo se reintegrano un lucro cessante (mancato reddito), mentre non sono soggette a tassazione le somme per danni di natura diversa, come il danno emergente, il danno morale, all'immagine o perdita di chance, perché non costituiscono reddito
La somma riconosciuta giudizialmente alla ricorrente riguarda un'azione per la declaratoria del danno da usura psico-fisica costituita dal mancato rispetto del riposo compensativo su turni di servizio esplicitati su 7 giorni su 7 più in particolare, per un periodo decennale e, pertanto, trattasi di ambito risarcitorio non assoggettabile a ritenute fiscali IRPEF in quanto non costituiscono reddito le indennità risarcitorie erogate al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto ovvero al fine di risarcire la perdita economica.
Infatti, qualora l'indennizzo percepito da un soggetto vada a compensare in via integrativa o sostitutiva, la mancata percezione di redditi di lavoro ovvero il mancato guadagno, le somme corrisposte sono da considerarsi dirette a sostituire un reddito non conseguito (c.d. lucro cessante) e conseguentemente vanno ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente ed assoggettate a tassazione, mentre nel caso in cui il risarcimento venga erogato con la finalità di indennizzare il soggetto delle perdite effettivamente subite ovvero di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (c.d. danno emergente), le somme corrisposte non saranno assoggettata a tassazione.
In altre parole sono soggette all'imposta sui redditi delle persone fisiche le indennità risarcitorie che costituiscono proventi in sostituzione di redditi (lucro cessante), mentre vanno esenti da tassazione le somme corrisposte a titolo di risarcimento del "danno emergente", ovvero quelle che non siano sostitutive di redditi, ma siano intese a riparare un pregiudizio di natura diversa, quale il danno materiale e morale o le spese sostenute in conseguenza del fatto dannoso
In tale ultimo caso viene meno il presupposto impositivo dal momento che l'indennizzo assume un carattere risarcitorio del danno alla persona del soggetto leso e manca una qualsiasi funzione sostitutiva o integrativa di eventuali trattamenti retributivi.
Pertanto non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto, ovvero al fine di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (danno emergente)
Questa AG infine, ritiene infondata anche l'eccezione del resistente in ordine al fatto che l'intervenuta transazione tra le parti avrebbe natura ed efficacia novativa del credito originariamente riconosciuto dalla sentenza citata, con la conseguenza che, con l'accettazione della proposta transattiva, si sarebbe chiusa la posizione del ricorrente con la rinuncia a qualsiasi tipo di azione relativa al credito, visto che tale accordo comunque non ha cambiato la natura giuridica di indennità risarcitoria, in quanto ai fini fiscali gli importi percepiti a seguito di accordi transattivi costituiscono un risarcimento di danni non avendo natura economica e come tali irrilevanti ai fini dell'imposta sui redditi
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna il Comune resistente e condanna al pagamento delle spese del giudizio liquidate in E. 600,00 oltre oneri accessori se dovuti e rimborso CUT con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario