Versione
29 luglio 2009
29 luglio 2009
Art. 3. (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie) 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in provvedimenti attuativi di direttive comunitarie, di natura regolamentare o amministrativa, emanati ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per iquali non sono gia' previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo 1.
Note all' art. 3 :
- Per l' art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , si veda nelle note all'art. 1.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo 1.
Note all' art. 3 :
- Per l' art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , si veda nelle note all'art. 1.
Commentari • 4
- 1. AGCM, parere del 11/07/2011 (rif. AS854), DIRITTI E OBBLIGHI DEI PASSEGGERI NEL TRASPORTO FERROVIARIOAutorità Garante della Concorrenza e del Mercato · 11 luglio 2011 · 2.2526808
[…]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 3
- 1. Corte Cost., sentenza 30/11/2012, n. 271Provvedimento: […] Il decreto legislativo in esame è stato adottato in attuazione della previsione dell'art. 3 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008), che delega il Governo ad adottare decreti legislativi relativi alla disciplina sanzionatoria da applicare in caso di violazione delle disposizioni di regolamenti comunitari per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative. […]Leggi di più...
- devoluzione al bilancio dello stato di tutti i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie·
- finanza regionale·
- violazione del principio di autonomia finanziaria di spesa delle regioni·
- illegittimità costituzionale in parte qua .·
- reiezione.·
- eccezione di inammissibilità·
- ricorso della regione toscana