CASS
Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/02/2025, n. 4749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4749 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TR EL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 4749 Anno 2025 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Data Udienza: 11/12/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 13 maggio 2024, la Corte di appello di Venezia dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse di LE SI avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo del 10 luglio 2023, che ne aveva dichiarato la penale responsabilità per il delitto di bancarotta contestatogli, per non avere, con l'atto di gravame, dichiarato o eletto domicilio ai sensi dell'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. Franco Portesan, deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge, ed in particolare del medesimo art. 581, comma 1 ter, cod. proc. e pen. ed il correlativo vizio di motivazione. Sul punto - la necessaria allegazione della dichiarazione di domicilio all'atto di gravame - il ricorrente ricordava come questa corte di cassazione avesse espresso orientamenti ermeneutici contrastanti, posto che la Seconda sezione (con la sentenza n. 8014/2024) aveva affermato l'inapplicabilità della specifica ragione di inammissibilità nel caso di processo non in absentia, mentre la Quinta sezione (con la pronuncia n. 3118/2024) aveva ritenuto che la suddetta ragione di inammissibilità vigesse anche nei processi celebrati nei confronti di imputati presenti. Ciò premesso, si osservava come - alla luce della relazione illustrativa al d.lgs. n. 150/2022 (la cd. riforma Cartabia che aveva introdotto la novità normativa), della lettera della legge delega (sfociata nel ricordato d.lgs.) e dell'art. 164 cod. proc. pen. - non potesse che prendersi atto che la dichiarazione o elezione del domicilio, comunque effettuata nel corso del procedimento, mantenesse la propria efficacia durante l'intero corso del medesimo e, quindi, anche nei gradi di impugnazione, così da rendere errata la dichiarata inammissibilità da parte della Corte territoriale. Si ricordava infatti che, in sede di identificazione, l'imputato aveva nominato il difensore di fiducia nella persona dello stesso Avv. Franco Portesan ed aveva eletto domicilio presso lo studio professionale dello stesso, risultando poi presente nel corso del dibattimento di prime cure. CONSIDERATO IN DIRITTO I Il ricorso non merita accoglimento. 1. Le Sezioni unite di questa Corte, infatti, hanno, di recente (con sentenza del 24/10/2024, De Felice), risolto il contrasto segnalato in ricorso formulando il principio di diritto secondo cui «La disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. La previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione de/luogo in cui eseguire la notificazione». Così che, nel caso di processo nei confronti di imputato presente (disciplinato appunto, quanto alle formalità dell'atto di gravame, dalla norma sopra citata), come nel caso di specie, si richiedeva (avendo SI proposto appello prima del 24 agosto 2024) che, nel medesimo atto di impugnazione, fosse fatto un "espresso e specifico" richiamo alla eventuale precedente dichiarazione o elezione di domicilio, come non era pacificamente avvenuto nell'odierno caso concreto (ove, nell'atto di appello, ci si era limitati a ricordare il luogo di residenza del prevenuto). 2. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma 1'11 dicembre 2024.
Penale Sent. Sez. 5 Num. 4749 Anno 2025 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Data Udienza: 11/12/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 13 maggio 2024, la Corte di appello di Venezia dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse di LE SI avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo del 10 luglio 2023, che ne aveva dichiarato la penale responsabilità per il delitto di bancarotta contestatogli, per non avere, con l'atto di gravame, dichiarato o eletto domicilio ai sensi dell'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. Franco Portesan, deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge, ed in particolare del medesimo art. 581, comma 1 ter, cod. proc. e pen. ed il correlativo vizio di motivazione. Sul punto - la necessaria allegazione della dichiarazione di domicilio all'atto di gravame - il ricorrente ricordava come questa corte di cassazione avesse espresso orientamenti ermeneutici contrastanti, posto che la Seconda sezione (con la sentenza n. 8014/2024) aveva affermato l'inapplicabilità della specifica ragione di inammissibilità nel caso di processo non in absentia, mentre la Quinta sezione (con la pronuncia n. 3118/2024) aveva ritenuto che la suddetta ragione di inammissibilità vigesse anche nei processi celebrati nei confronti di imputati presenti. Ciò premesso, si osservava come - alla luce della relazione illustrativa al d.lgs. n. 150/2022 (la cd. riforma Cartabia che aveva introdotto la novità normativa), della lettera della legge delega (sfociata nel ricordato d.lgs.) e dell'art. 164 cod. proc. pen. - non potesse che prendersi atto che la dichiarazione o elezione del domicilio, comunque effettuata nel corso del procedimento, mantenesse la propria efficacia durante l'intero corso del medesimo e, quindi, anche nei gradi di impugnazione, così da rendere errata la dichiarata inammissibilità da parte della Corte territoriale. Si ricordava infatti che, in sede di identificazione, l'imputato aveva nominato il difensore di fiducia nella persona dello stesso Avv. Franco Portesan ed aveva eletto domicilio presso lo studio professionale dello stesso, risultando poi presente nel corso del dibattimento di prime cure. CONSIDERATO IN DIRITTO I Il ricorso non merita accoglimento. 1. Le Sezioni unite di questa Corte, infatti, hanno, di recente (con sentenza del 24/10/2024, De Felice), risolto il contrasto segnalato in ricorso formulando il principio di diritto secondo cui «La disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. La previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione de/luogo in cui eseguire la notificazione». Così che, nel caso di processo nei confronti di imputato presente (disciplinato appunto, quanto alle formalità dell'atto di gravame, dalla norma sopra citata), come nel caso di specie, si richiedeva (avendo SI proposto appello prima del 24 agosto 2024) che, nel medesimo atto di impugnazione, fosse fatto un "espresso e specifico" richiamo alla eventuale precedente dichiarazione o elezione di domicilio, come non era pacificamente avvenuto nell'odierno caso concreto (ove, nell'atto di appello, ci si era limitati a ricordare il luogo di residenza del prevenuto). 2. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma 1'11 dicembre 2024.