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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/12/2025, n. 1323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1323 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2069/2025 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Dott. Ardoino Valeria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2069/2025 promossa congiuntamente da :
, (C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in PIAZZA PICCAPIETRA 83/52 16121 NO, presso lo studio dell''avv. , che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce Parte_2 al ricorso introduttivo
E
, (C.F. ) elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in , presso lo studio dell'avv. che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione
PER L'ADOZIONE DI
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 CONCLUSIONI DEL RICORRENTE
Voglia il Tribunale dichiarare l'adozione della Sig.ra. C.F. Controparte_1
, nata a [...], il [...] e residente in [...] Antonini 2/19, da parte del sig. C.F. , Parte_1 C.F._1 nato a [...], il [...] e residente in [...]5, con tutti gli effetti di legge, disponendo che la Signora mantenga il proprio CP_1 cognome, ovvero, in subordine, disponendo che il cognome dell'adottante venga posposto a quello dell'adottando, alla luce della giurisprudenza sopra citata, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere ad ogni conseguente adempimento
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO
Chiede che il Tribunale di Genova pronunci la richiesta adozione con i provvedimenti conseguenti e determini le condizioni del loro mantenimento e degli incontri con i genitori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto da al fine di ottenere la Parte_1 pronuncia di adozione della Sig.ra nata a [...] il Controparte_1
14.10.71, residente in [...]19, C.F. ; C.F._2
Rilevato che all'udienza del 17.09.2025 il ricorrente, interpellato dal giudice, ha confermato la propria volontà di procedere all'adozione di;
Controparte_1
Rilevato che la sig.ra è la figlia della signora Controparte_1 Parte_3
con la quale il ricorrente è coniugato;
[...]
Rilevato che alla predetta udienza l'adottanda ha dichiarato di acconsentire alla richiesta di adozione, di non essere sposata e di voler mantenere il proprio cognome;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) la ricorrente è di stato libero ed ha un figlio nato a [...] il [...], così come risultante dalle certificazioni anagrafiche;
b) la ricorrente non ha fratelli e sorelle, solo una sorellastra.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 c) i genitori dell'addottanda sono d'accordo con l'adozione ed hanno sottoscritto una dichiarazione in tale senso;
Rilevato che l'art. 291 c.c. consente l'adozione di maggiorenne a persone che non hanno discendenti, che hanno compiuto i trentacinque anni e che superano di diciotto anni l'età della persona da adottare. Tale istituto infatti nasceva originariamente per assicurare la discendenza a chi non l'avesse, rendendo così possibile la trasmissione del patrimonio e del cognome: l'interesse primario protetto da questo tipo di adozione era dunque quello dell'adottante che, privo di discendenza, intendesse trasmettere il patrimonio ed il nome ad un soggetto cui era legato da rapporti di affetto;
Come è noto, però, l'istituto in esame ha subìto una progressiva evoluzione ad opera della giurisprudenza sia di merito sia di legittimità che, secondo la lettura resa dalla Corte Costituzionale sentenza 4 luglio 2023 n. 135, gli ha attribuito la funzione principale di consolidare quell'unità familiare e quei legami di affettivi che si creano di fatto nelle cosiddette “famiglie allargate” in cui l'adottando è inserito in modo stabile e duraturo ed è riconosciuto come parte integrante delle stesse da tutti i membri. Tale evoluzione si inserisce a pieno titolo nel solco dell'ormai consolidatasi concezione personalistica della famiglia che ha superato il precedente impianto patrimonialistico, sicché il giudice non deve limitarsi ad accertare la mera sussistenza dei presupposti di legge, ma deve valutare anche, ai sensi dell'art. 312 n. 2) c.c., la convenienza in concreto per l'adottando a vedersi riconosciuta tale appartenenza al contesto famigliare e che ciò trovi effettiva e reale corrispondenza nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia;
Rilevato che la ricorrente risulta di stato libero;
Ritenuto che comunque nel caso di specie risulti provata quell'unione affettiva e quel legame fra l'adottante e l'adottanda inquadrabile in un vero e proprio rapporto madre-figlia, in quanto l'adottanda è figlia dell'attuale moglie del
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 ricorrente e che tra il ricorrente e l'adottanda si è da tempo instaurato un rapporto di affetto;
Rilevato che ad oggi pertanto la ricorrente e l'adottante hanno costituito un legame affettivo consolidato nel tempo: si tratta quindi di un vero rapporto filiale di fatto, che può essere oggi formalizzato con l'adozione di maggiorenni, secondo quell'evoluzione giurisprudenziale che ha reinterpretato in chiave personalistica l'istituto dell'adozione del maggiorenne a scapito degli interessi meramente patrimoniali.
Rilevato che l'adottanda non è coniugata, all'udienza citata ha prestato il consenso alla sua adozione da parte della ricorrente e ha dichiarato di voler mantenere il proprio cognome senza anteporre o posporre quello dell'adottante;
Rilevato che nel caso di specie risultano soddisfatti tutti i presupposti di cui all'art. 291 c.c. in quanto l'adottante ha compiuto gli anni 83 e, pertanto, supera nella misura prevista dalla legge quella dell'adottanda;
Visti gli artt. 313 e 314 c.c.,
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
DISPONE farsi luogo all'adozione di codice Controparte_1
fiscale nata a [...]/10/1971 il NO (GE), da C.F._2
parte di codice fiscale Parte_1
nato a [...] il [...] C.F._1
L'adottanda manterrà il suo attuale cognome
Ordina all'ufficiale di stato civile di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge. Nulla sulle spese
Così deciso nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025
Il Presidente Est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Dott. Ardoino Valeria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2069/2025 promossa congiuntamente da :
, (C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in PIAZZA PICCAPIETRA 83/52 16121 NO, presso lo studio dell''avv. , che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce Parte_2 al ricorso introduttivo
E
, (C.F. ) elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in , presso lo studio dell'avv. che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione
PER L'ADOZIONE DI
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 CONCLUSIONI DEL RICORRENTE
Voglia il Tribunale dichiarare l'adozione della Sig.ra. C.F. Controparte_1
, nata a [...], il [...] e residente in [...] Antonini 2/19, da parte del sig. C.F. , Parte_1 C.F._1 nato a [...], il [...] e residente in [...]5, con tutti gli effetti di legge, disponendo che la Signora mantenga il proprio CP_1 cognome, ovvero, in subordine, disponendo che il cognome dell'adottante venga posposto a quello dell'adottando, alla luce della giurisprudenza sopra citata, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere ad ogni conseguente adempimento
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO
Chiede che il Tribunale di Genova pronunci la richiesta adozione con i provvedimenti conseguenti e determini le condizioni del loro mantenimento e degli incontri con i genitori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto da al fine di ottenere la Parte_1 pronuncia di adozione della Sig.ra nata a [...] il Controparte_1
14.10.71, residente in [...]19, C.F. ; C.F._2
Rilevato che all'udienza del 17.09.2025 il ricorrente, interpellato dal giudice, ha confermato la propria volontà di procedere all'adozione di;
Controparte_1
Rilevato che la sig.ra è la figlia della signora Controparte_1 Parte_3
con la quale il ricorrente è coniugato;
[...]
Rilevato che alla predetta udienza l'adottanda ha dichiarato di acconsentire alla richiesta di adozione, di non essere sposata e di voler mantenere il proprio cognome;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) la ricorrente è di stato libero ed ha un figlio nato a [...] il [...], così come risultante dalle certificazioni anagrafiche;
b) la ricorrente non ha fratelli e sorelle, solo una sorellastra.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 c) i genitori dell'addottanda sono d'accordo con l'adozione ed hanno sottoscritto una dichiarazione in tale senso;
Rilevato che l'art. 291 c.c. consente l'adozione di maggiorenne a persone che non hanno discendenti, che hanno compiuto i trentacinque anni e che superano di diciotto anni l'età della persona da adottare. Tale istituto infatti nasceva originariamente per assicurare la discendenza a chi non l'avesse, rendendo così possibile la trasmissione del patrimonio e del cognome: l'interesse primario protetto da questo tipo di adozione era dunque quello dell'adottante che, privo di discendenza, intendesse trasmettere il patrimonio ed il nome ad un soggetto cui era legato da rapporti di affetto;
Come è noto, però, l'istituto in esame ha subìto una progressiva evoluzione ad opera della giurisprudenza sia di merito sia di legittimità che, secondo la lettura resa dalla Corte Costituzionale sentenza 4 luglio 2023 n. 135, gli ha attribuito la funzione principale di consolidare quell'unità familiare e quei legami di affettivi che si creano di fatto nelle cosiddette “famiglie allargate” in cui l'adottando è inserito in modo stabile e duraturo ed è riconosciuto come parte integrante delle stesse da tutti i membri. Tale evoluzione si inserisce a pieno titolo nel solco dell'ormai consolidatasi concezione personalistica della famiglia che ha superato il precedente impianto patrimonialistico, sicché il giudice non deve limitarsi ad accertare la mera sussistenza dei presupposti di legge, ma deve valutare anche, ai sensi dell'art. 312 n. 2) c.c., la convenienza in concreto per l'adottando a vedersi riconosciuta tale appartenenza al contesto famigliare e che ciò trovi effettiva e reale corrispondenza nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia;
Rilevato che la ricorrente risulta di stato libero;
Ritenuto che comunque nel caso di specie risulti provata quell'unione affettiva e quel legame fra l'adottante e l'adottanda inquadrabile in un vero e proprio rapporto madre-figlia, in quanto l'adottanda è figlia dell'attuale moglie del
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 ricorrente e che tra il ricorrente e l'adottanda si è da tempo instaurato un rapporto di affetto;
Rilevato che ad oggi pertanto la ricorrente e l'adottante hanno costituito un legame affettivo consolidato nel tempo: si tratta quindi di un vero rapporto filiale di fatto, che può essere oggi formalizzato con l'adozione di maggiorenni, secondo quell'evoluzione giurisprudenziale che ha reinterpretato in chiave personalistica l'istituto dell'adozione del maggiorenne a scapito degli interessi meramente patrimoniali.
Rilevato che l'adottanda non è coniugata, all'udienza citata ha prestato il consenso alla sua adozione da parte della ricorrente e ha dichiarato di voler mantenere il proprio cognome senza anteporre o posporre quello dell'adottante;
Rilevato che nel caso di specie risultano soddisfatti tutti i presupposti di cui all'art. 291 c.c. in quanto l'adottante ha compiuto gli anni 83 e, pertanto, supera nella misura prevista dalla legge quella dell'adottanda;
Visti gli artt. 313 e 314 c.c.,
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
DISPONE farsi luogo all'adozione di codice Controparte_1
fiscale nata a [...]/10/1971 il NO (GE), da C.F._2
parte di codice fiscale Parte_1
nato a [...] il [...] C.F._1
L'adottanda manterrà il suo attuale cognome
Ordina all'ufficiale di stato civile di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge. Nulla sulle spese
Così deciso nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025
Il Presidente Est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4