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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/10/2025, n. 2346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2346 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 2684/2021 R.G., avente ad oggetto: risarcimen- to danni derivanti da infiltrazioni TRA
, elettivamente domiciliato in Torre del Greco (NA) alla Parte_1 via Cimaglia 46 presso lo studio dell'avv. Francesco Russo che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Giovanna Boccia giusta procura in calce all'atto di citazione ATTORE E
sito in Torre del Greco, in persona Controparte_1 dell'amm.re p.t. ( ) della soc. con sede in Controparte_2 Controparte_3
Torre del Greco al C.so Vittorio Emanuele n. 21 ivi dom.to; rapp.to e difeso dall'avv. Marcello Ambrosino, elett.te dom.to presso il suo studio in Torre del Greco alla Via Nazionale n. 478/A, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTO E
, elettivamente domiciliato in Torre del Greco, alla Via Controparte_4
Torretta Fiorillo n. 7 presso lo studio dell'Avv. Rita Falanga dalla quale è rap- presentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e ri- sposta con domanda riconvenzionale CONVENUTO IN RICONVENZIONALE
******* CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 20 maggio 2025, le parti hanno rassegnato le proprie conclu- sioni riportandosi ai propri atti e insistendo nel loro accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 5.5.2021 Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale il Controparte_1
, sito in Torre del Greco, nonché , in qualità di proprieta-
[...] Controparte_4
1 rio del sovrastante terrazzo fungente da lastrico di copertura dello stabile, al fine di farne accertare e dichiarare la relativa responsabilità in ordine alla cau- sazione delle rilevanti infiltrazioni insistenti sull'appartamento di sua proprietà e, conseguentemente, di condannare i convenuti, anche in solido tra loro, a porre in essere le opere necessarie ad eliminarne la causa nonché al risarci- mento di tutti i pregiudizi subiti, patrimoniali e non, per come individuati nell'atto introduttivo. A tal fine, l'attore premetteva: di essere proprietario di un'unità immobiliare sita nel comune di Torre Del Greco alla via Epomeo civ. 4, posta al piano primo dell'edificio, che veniva interessata da un fenomeno infiltrativo proveniente dall'unità immobiliare sovrastante e, segnatamente, dal terrazzo a livello di proprietà del convenuto posto al secondo ed ultimo piano a Controparte_4 copertura dell'intero stabile;
che, in particolare, all'esito di sopralluoghi effet- tuati nei mesi di ottobre e novembre 2020, si era potuto constatare, in maniera evidente e marcata, un quadro infiltrativo in evoluzione, caratterizzato da mac- chie di umidità attuali, denotanti un processo in corso, al soffitto ed in parte nella muratura di tompagno, della camera da letto “A” e del wc “B”; (cfr. doc.2 perizia dicembre 2020, v. all. A e foto nn.1,2,3,4,5,6 e 7; nonché cfr.doc. 3perizia Ing. ), specificando, in particolare, in relazione alla camera da Per_1 letto “A”, la presenza di acqua e umidità nelle murature comportante la forma- zione e proliferazione di muffe e batteri dannosi per la salute sì da rendere il suddetto ambiente non praticabile dal punto di vista igienico-sanitario (foto n. 1 e 4 della succitata perizia), oltre che per motivi di sicurezza, attesa la concre- ta possibilità di caduta di calcinacci e parti di intonaco;
che porzioni di intona- co sfarinato e tracce di infiltrazioni attuali nel solaio, nonché zone con accumu- lo di muffe, anche alle pareti perimetrali (foto da n.5 a 7 perizia) si rendevano evidenti anche nell'ambiente adibito a servizio igienico, indicato con la lettera
“B”, nell'allegata planimetria (All.to “A”), posto sotto il terrazzo superiore sco- perto;
che, più in generale, in quasi tutti gli ambienti restanti posti sotto il superiore terrazzo scoperto si erano manifestate delle lesioni lungo i travetti dei solai (foto n.
8 - n.18 della medesima perizia). Deduceva, quindi, la responsabilità degli odierni convenuti per le descritte infil- trazioni da ricondursi al precario stato di manutenzione del fabbricato condo- miniale e, segnatamente, come chiarito dalle relazioni peritali allegate, in parte al superiore terrazzo di copertura di proprietà di ed in parte Controparte_4 al pessimo stato di manutenzione della fioriera posta sul predetto terrazzo non- ché dei muretti perimetrali e del sovrastante cornicione. Precisava, inoltre, che dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede di accertamento
2 tecnico preventivo promosso, innanzi al presente Tribunale, dal condomino avverso il convenuto per i fenomeni di umidità Controparte_4 CP_1 in risalita lungo la muratura perimetrale che inficiavano altresì la relativa unità immobiliare (CTU RG 4393/2018, cfr.doc. 13), si riscontrava già in tale sede sia un cattivo stato di manutenzione del terrazzo di proprietà che CP_4 danni ai soffitti nell'appartamento attoreo per fenomeni infiltrativi in ragione di una cattiva impermeabilizzazione della fioriera e dei cornicioni sovrastanti;
ad ulteriore conferma del quadro infiltrativo e della sua eziologia, nel marzo 2018 il geom. e l'arch. , incaricati dal condominio, riscontravano, CP_5 Per_2 all'esito di indagini termografiche ed ispezioni visive dei luoghi, che la proble- matica infiltrativa su alcune porzioni dell'appartamento del condomino Pt_1 erano ascrivibili alla non perfetta impermeabilizzazione della fioriera posta sul terrazzo di proprietà e di una porzione del confinante cornicione, cir- CP_4 costanza comprovata dalla presenza di muschi e crescita spontanea di vegeta- zione in corrispondenza della muratura esterna della fioriera, sulla copertura e sul punto di congiunzione della stessa fioriera (cfr.doc. 4-5). L'attore evidenziava, pertanto, l'inerzia degli odierni convenuti nell'inattuazione dei lavori che erano stati approvati dalle delibere condominiali del 26.06.2018 e del 10.07.2018, rappresentative della volontà dell'assemblea di intervenire tempestivamente all'interno della proprietà . A tale ritardo l'istante impu- Pt_1 tava un'estensione del fenomeno infiltrativo e dei relativi effetti degenerativi a carico dell'immobile de quo, aggravando la problematica sul piano della sicu- rezza ed abitabilità, igienico-sanitaria e di confort ambientale nonché salubrità in ragione dell'inosservanza, protratta per circa tre anni, delle disposizioni as- sembleari. Infine, l'attore segnalava la mancata comparizione del convenuto CP_1 al procedimento di mediazione n. 286/20 avviato su istanza attorea in data 19.04.2021, malgrado la regolarità delle convocazioni con pec del 25.03.2021 all'amministratore p.t. (cfr.doc.13-14) e malgrado la richiesta Controparte_2 di rinvio formulata dallo stesso Amministratore nella originaria data di convo- cazione della mediazione ovvero in data 25 marzo 2021. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8.09.2021 il conve- nuto condominio in persona del legale rapp.te p.t., contestava ogni deduzione e richiesta avversa, ritenendo la domanda infondata e sfornita di idoneo supporto probatorio. Si costituiva altresì il il quale, contestando quanto dedotto CP_1 CP_4 ex adverso, proponeva domanda riconvenzionale relativa ai danni scaturiti dal
3 medesimo fenomeno infiltrativo alla propria unità immobiliare, precisando che il fenomeno si era aggravato rispetto a quanto accertato in sede di a.t.p. Concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. ed espletata una c.t.u., il giudi- cante, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza cartolare del 20.5.2025, riservava la causa in decisione previa concessione alle stesse dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. In diritto la domanda è stata proposta ai sensi dell'art. 2051 c.c. tenuto con- to delle esplicite allegazioni in facto poste a suo fondamento e basate sulla vio- lazione degli obblighi di manutenzione e di custodia gravanti sulla società con- venuta. Tale norma non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, ma ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri. Presupposto di operatività di tale principio è che il danneggiato dimostri il nes- so causale tra la cosa in custodia ed il danno. In particolare, giova rammentare che l'art. 2051 c.c., nell'affermare la respon- sabilità del custode della res per i danni da questa cagionati, individua sempli- cemente un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando su un piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, ma cionondimeno non esonera il danneggiato dalla prova del predetto nesso di causalità (Cass. civ., sez. VI, 4-3-2022, n. 7172). In generale, si ritiene che la responsabilità per i danni da cosa in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., si fonda sulla presunzione di responsabilità di colui che ha un dovere giuridico di custodia sull'oggetto che ha prodotto il danno. Orbe- ne, poiché la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. si fonda su detto rapporto oggettivo del custode con la cosa custodita, essa prescinde dal carattere insi- dioso di questa, ossia dalla imprevedibilità e invisibilità della cosa dannosa, sicchè il danneggiato non deve dimostrare tale carattere, come invece è neces- sario se agisce, ai sensi dell'art. 2043 c.c. per la generale responsabilità da fatto illecito. Detto altrimenti, l'art. 2051 c.c. configurerebbe un'ipotesi di re- sponsabilità oggettiva per il fatto di potersi stimare sufficiente, ai fini dell'applicazione della medesima disciplina, la sussistenza del rapporto di cu- stodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo in sé la violazione dell'obbligo di vigilare sulla cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal configurarsi del caso fortuito.
4 Ne consegue che sul danneggiato grava, a differenza che nell'ipotesi di azione ex art. 2043 c.c., il solo onere di provare l'effettiva verificazione del fatto lesivo. Mentre spetta al custode, per liberarsi dalla presunzione ex lege, dimostrare l'evenienza del “caso fortuito”, ossia l'esistenza di un fattore, estraneo alla sfera oggettiva, che sia stato idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, fattore che può identificarsi anche nel fatto di un terzo o nella colpa dello stesso danneggiato. In definitiva, l'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno è il solo onere che rimane a carico del dan- neggiato (Cass. civ., n. 25460/2020; Cass. Civ., n.2405/2017; C. Appello Na- poli, Sez. IV, Sent., 22-2-2023, in . CP_6
Inoltre, va precisato che, ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sa- rebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinaria- mente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. Può dirsi, in proposito, ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte Cassazione il principio per cui: “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca peri- colosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (così Cass. civ., 1064/2018, 11526/2017). In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al princi- pio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedi- bili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinami- smo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento in-
5 terrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da esclu- dere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accet- tabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. civ., 2480/2018). La giurisprudenza della Suprema Corte ha anche chiarito che l'imprevedibilità dell'evento - quale elemento idoneo a rompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno - non va inteso in termini soggettivi ma oggettivi ponendo- si, cioè, nell'ottica della causalità adeguata rispetto alla quale l'evento assuma, indipendentemente dalla colpa del custode, caratteristiche di inverosimiglianza. Quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto con l'adozione delle nor- mali cautele, in un'ottica di autoresponsabilità, tanto più incidente è l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo fino alla rottura del nes- so eziologico di cui all'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. civ., sez. VI, n. 11794 del 12-4- 2022 in cui è stato escluso il diritto al risarcimento per una donna inciampata in un tombino che sporgeva dalla sede stradale, atteso che il tratto stradale era ben visibile, anche in ragione dell'ora mattutina e della assenza di particolari condizioni atmosferiche idonee a rendere scivolosa o difficilmente percorribile la pavimentazione stradale;
inoltre, nella fattispecie, la colorazione del tombino era più scura rispetto a quella del manto stradale, e ciò rendeva tutto visibile;
Cass, civ., sez. un., ordinanza n. 20943 del 30-6-2022 nonché Cass, civ., sez. VI, n. 22121 del 13-7-2022: “Deve escludersi la responsabilità del per CP_7
i danni occorsi ad un pedone a seguito di caduta dovuta alla presenza di una buca sul manto stradale allorché sia accertata l'incidenza della condotta alta- mente imprudente della vittima che nell'attraversamento della strada, non avendo evitato una buca risultata tuttavia ben visibile ed evitabile dal pedone stesso”). Pertanto, allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrin- seca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito.
3. Tanto evidenziato, la domanda di parte attrice è parzialmente fondata e va accolta nei termini che seguono. In merito all'effettiva sussistenza dell'evento lesivo lamentato dall'attore, deve rilevarsi che lo stesso ha offerto idonea prova delle circostanze allegate produ- cendo copia di due perizie tecniche di parte, a firma, rispettivamente, dell'ing.
6 e dell'architetto , una relazione tecnico-diagnostica con report Per_1 Per_2 termografico a firma del geometra , nonché i verbali assem- Controparte_8 bleari, le ricevute dei pagamenti dei lavori effettuati, oltre che copiosa docu- mentazione fotografica e copia della relazione peritale redatta dal consulente tecnico nell'ambito del procedimento per a.t.p. promosso dal convenuto CP_9
ove viene comprovata l'effettiva sussistenza, oltre che dei danni patiti dal
[...] proprietario del terrazzo di copertura, altresì delle lesioni occorse all'unità im- mobiliare del . Pt_1
Ad ulteriore conferma e riscontro delle circostanze lamentate dall'attore, è stata espletata in corso di causa c.t.u., redatta dall'architetto e deposi- Persona_3 tata in data 23.4.2024 ove, all'esito del primo sopralluogo effettuato al fine di determinare le cause che hanno determinato le infiltrazioni in oggetto, lo stesso dà atto dei seguenti riscontri “la presenza di segni evidenti di degrado alle pare- ti lato nord e nord-ovest della camera “A”, all'angolo del relativo soffitto in proiezione di dette pareti, nonché al soffitto del W.C. “B”, ed infine alla lamia della parte aggettante del terrazzo che funge oltremodo da copertura del balco- ne della camera “A”, compatibili con gli effetti di infiltrazioni d'acqua ancora in atto, provenienti dalla mensola aggettante coperta da manto di tegole portoghe- se a coronamento dell'intero edificio, posta perimetralmente all'esterno del pa- rapetto del terrazzo a livello (Cfr. Elaborato Grafico – Alleg. “D”), così come cor- rettamente documentato nell'immagine a pag. 7 della relazione tecnico- diagnostica versata in atti a firma del geom. ”; pertanto, Controparte_8 circoscriveva il punto d'innesco delle infiltrazioni ove l'acqua piovana percola negli strati sottostanti fino a giungere all'interno dell'immobile attoreo, ed in particolare nella camera “A” e nel W.C. “B”; valutando nello specifico il degrado complessivo, confermava il fenomeno da sfondellamento, preventivamente ipo- tizzato, escludendo la sua correlazione con le cause infiltrative, pur trattandosi di materia condominiale, considerato che il prefato solaio riveste la duplice funzione di terrazzo a livello di pertinenza dell'immobile del convenuto CP_4
e di copertura dell'intero stabile.
[...]
Riconduceva, quindi, l'origine del fenomeno infiltrativo insistente sull'unità immobiliare di parte attrice nello “spessore inadeguato del calcestruzzo copri- ferro, probabile causa scatenante del processo di carbonatazione, con conse- guente esposizione dei ferri di armatura ai processi ossidativi, tale da provo- carne l'aumento di volume e l'espulsione dell'esiguo strato avvolgente”, conclu- dendo per la compatibilità delle doglianze attoree relativamente a quelle rinve- nute nella camera “A”, al W.C. “B (Cfr. Elaborato Grafico - Alleg. D) con gli ef- fetti delle infiltrazioni originate dal corpo aggettante coperto da manto di tegole
7 portoghese posto perimetralmente al profilo esterno del parapetto del terrazzo a livello di pertinenza dell'immobile del terzo chiamato”. In merito all'asserito peggioramento del fenomeno infiltrativo rispetto a quanto previamente documentato nelle produzioni di parte versate agli atti del presen- te giudizio, il perito, richiamato a chiarire sul punto nuovamente, escludeva recisamente tale evoluzione della problematica e dei danni, precisando che:
“sebbene il fenomeno infiltrativo de quo debba ritenersi, allo stato, ancora in itinere con conseguente potenziale aggravamento del pregiudizio già arrecato alle porzioni immobiliari interessate, le manifestazioni infiltrative oggetto di analisi pur manifestando un lieve incremento dell'intensità, non hanno interessato ulte- riori superfici rispetto a quelle già identificate”. Infatti, il perito ha precisato che nella quantificazione del danno da ripristino, prudenzialmente aveva già consi- derato l'intera superficie delle pareti e dei soffitti degli ambienti interessati, così da garantire una copertura satisfattiva nell'eventualità di un'estensione delle macchie, purché circoscritte alle aree già danneggiate, com'è avvenuto nel caso di specie, ove la marginale evoluzione del danno si è verificata entro i limiti previsti. Infine, il perito escludeva, al contempo, altresì la sussistenza di pre- supposti di pericolo per persone e/o cose. Dalle emergenze istruttorie risulta, dunque, provato che i luoghi di causa sono stati effettivamente interessati, nei termini sopradescritti, da eventi dannosi ascrivibili ad infiltrazioni di acqua piovana, originate dal corpo aggettante co- perto da manto di tegole portoghese, posto perimetralmente al profilo esterno del parapetto del terrazzo a livello di pertinenza dell'immobile del convenuto;
pertanto, sia la domanda attorea che la domanda riconven- Controparte_4 zionale del convenuto appaiono fondate e meritano accoglimento.
3.1. D'altronde, giova rilevare come l'onere della prova liberatoria del caso for- tuito incombente sui convenuti non risulta assolto né dal (rispetto ai CP_4 soli danni patiti dalla proprietà attorea), né tantomeno dal non CP_1 risultando sufficientemente provata l'esclusione del nesso eziologico tra la res e il danno. CP_10
3.2. In merito, dunque, tanto alla domanda di condanna all'esecuzione dei lavori quanto a quella di risarcimento danni, sia in ordine alla domanda princi- pale che alla spiegata riconvenzionale, ci si deve richiamare al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, ai sensi della quale, allorquando l'uso del lastrico solare non sia comune a tutti i condomini, come nel caso di specie, dei danni che derivino da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario o l'usuario esclusivo del lastrico sola- re (o della terrazza a livello, di cui trattasi), in quanto custode del bene ai sensi
8 dell'art. 2051 c.c., sia il in quanto la funzione di copertura CP_1 dell'intero edificio, o di parte di esso, propria del lastrico solare (o della terrazza a livello), ancorché di proprietà esclusiva o in uso esclusivo, impone all'amministratore l'adozione de i controlli necessari alla conservazione delle parti comuni (art. 1130, 1°co. n.4 c.c.) e all'assemblea dei condomini di provve- dere alle opere di manutenzione straordinaria (art. 1135 1° co. n. 4 c.c.) e che il concorso di tali responsabilità va di regola stabilito secondo il criterio di impu- tazione previsto dall'art. 1126 c.c., il quale pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del CP_1
D'altro canto, deve pur farsi salva in ogni caso la prova contraria della riferibili- tà del danno all'uno o all'altro. (Cfr. Cass. Civ. SS.UU. 10/05/2016 n.9449). Orbene nel caso di specie, individuata l'origine del fenomeno infiltrativo in un difetto di impermeabilizzazione del lastrico solare e al naturale deterioramento per obsolescenza del fabbricato, ne consegue che, in omissione dei dovuti con- trolli e messa in atto della prescritta manutenzione straordinaria, il CP_11
è tenuto a rispondere sia del risarcimento del danno che ne sia scaturito
[...] sia delle spese di riparazione o di ricostruzione necessarie a ripristinare lo sta- tus quo. In assenza di idonea prova atta a suffragare l'esclusiva responsabilità del proprietario, ovvero finanche usuario esclusivo, da individuarsi nel caso di specie nel - ipotesi smentita, peraltro, dalla c.t.u. - e che, comunque, CP_4 avrebbe dovuto fornire parte convenuta, la presunzione di corresponsabilità posta dall'art. 1126 c.c. sopracitato secondo i parametri ivi indicati non può dirsi superata nel caso di specie. Ne consegue che i convenuti sono da ritenersi responsabili del danno lamenta- to dall'attore e vanno condannati, secondo il descritto riparto, all'esecuzione dei lavori per come individuati dal c.t.u., necessari ai fini del ripristino dello stato dei luoghi all'originaria condizione, il costo dei quali si individua, sulla base della vigente tariffa dei prezzi delle OO.PP. nella somma Parte_2 complessiva di euro 3.136,81 (pari ad euro 2.851,65 oltre iva al 10%) come per legge, nonché dei costi necessari ad eliminare il fenomeno infiltrativo pari ad euro 1.650,00. 3.3. Sull'importo di euro 3.136,81 va, inoltre, riconosciuta all'attore in via equi- tativa l'ulteriore somma di euro 57,72 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di ri- sarcimento (calcolato applicando gli interessi ad un indice medio del 2%, se- condo il criterio previsto in giurisprudenza: Cass. civ., sez. un. 17-2-1995, n. 1712; Cass. civ., 2396/2014).
9 In definitiva, all'attore spetterà l'importo complessivo di euro 3.194,53, oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo, che, in applicazione del principio di diritto sopra richiamato, va posta poste ex art. 1126 c.c., nella misura di 1/3 a carico di e di 2/3 a carico del Controparte_4 CP_1
Allo stesso modo, anche i costi per l'eliminazione delle cause infiltrative quanti- ficate dal c.t.u. in euro 1.650,00, le relative spese vanno poste anch'esse ex art. 1126 c.c., nella misura di 1/3 a carico di e di 2/3 a carico Controparte_4 del CP_1
4. Passando, poi, all'esame della spiegata domanda riconvenzionale, la stessa merita ugualmente accoglimento. Vanno, invero, condivise le risultanze convergenti tanto della c.t.u. espletata nell'ambito dell'a.t.p. che di quella esperita nel presente giudizio, dalle quali emerge che “anche nell'immobile di proprietà si accertava la presenza di CP_4 fenomeni di degrado circoscritti ad alcune porzioni basamentali delle compagini murarie, compatibili con le manifestazioni di pregresse infiltrazioni, del tipo ascensionale, originate dall'adiacente terrazzo, così come acclarato nell' , CP_12 riconducendo la relativa causa “ad un cattivo stato di manutenzione delle pavi- mentazioni dei terrazzi di copertura del fabbricato, associato con sufficiente cer- tezza ad un difetto di posa in opera delle stesse che ha ulteriormente contribuito a causare i lamentati danni, oltre che connessi principalmente al naturale dete- rioramento per obsolescenza del fabbricato, che risulta privato dei necessari e periodici interventi di manutenzione”, come comprovato dalle immagini in atti;
in seguito al sopralluogo ivi effettuato, il perito poteva, escluso l'aggravamento della fenomenologia, individuare i necessari interventi di ripristino le cui spese ammontano complessivamente ad euro 34.198,30, cui va aggiunta la rivaluta- zione monetaria dall'epoca del deposito della c.t.u. nel giudizio di (30.1.2019) ad oggi, per un totale di 44.803.19 (pari ad euro 40.730,18 oltre iva al 10%) che, maggiorato del risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata (liquidata in via equitativa in euro 822,32) ammonta a complessivi euro 45.625,51, oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo. Anche tali necessarie spese per il ripristino dell'appartamento del convenuto
, in ragione della riconducibilità delle stesse in gran parte al Controparte_4 cattivo stato di manutenzione della pavimentazione del terrazzo di copertura di sua esclusiva proprietà e ad un difetto di posa della pavimentazione, vanno poste ex art. 1126 c.c., nella misura di 1/3 a carico del medesimo CP_4
e di 2/3 a carico del per un totale di euro 30.417,00.
[...] CP_1
10 5. Nei rapporti tra l'attore e i convenuti le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, tenuto conto del valore della domanda, del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate (sca- glione di riferimento, da euro 1.001,00 ad euro 5.200,00), con distrazione in favore degli avvocati Francesco Russo e Giovanna Boccia dichiaratisi antista- tari. Nei rapporti tra il convenuto e il in Controparte_4 Controparte_1 ragione del parziale accoglimento della domanda vanno compensate nella mi- sura di un terzo seguendo per il resto la soccombenza del condominio e si li- quidano secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, tenuto conto del valore della controversia prossimo allo scaglione inferiore, del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni af- frontate (scaglione di riferimento, da euro 5.001,00 ad euro 26.000,00), con distrazione in favore dell'avvocato Rita Falanga dichiaratasi antistataria.
5.1. Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico dei convenuti soc- combenti nella misura di 1/3 e a carico del della misura Controparte_1 dei 2/3.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, definitivamente pro- nunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A. accoglie la domanda dell'attore; B. per l'effetto, condanna il in persona Controparte_1 dell'amministratore e legale rapp. p.t., al pagamento in favore di Parte_3 dell'importo complessivo di euro 2.129,68, oltre interessi al tasso lega-
[...] le dalla pubblicazione della sentenza al saldo, a titolo di risarcimento dei danni patiti e delle spese sostenute e da sostenersi;
C. condanna al pagamento in favore dell'attore Controparte_4 Parte_4
[... dell'importo complessivo di euro 1.064,84, su cui vanno calcolati gli inte- ressi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
D. condanna i convenuti alla eliminazione delle cause infiltrative e a sostenerne i costi pari ad euro 1.650,00, da ripartirsi per 1/3 a carico di Parte_5
e 2/3 a carico del
[...] Controparte_1
E. condanna il in persona dell'amministratore e legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento in favore di dell'importo Controparte_4 complessivo di euro 30.417,00., su cui vanno calcolati gli interessi al tasso legale dalla accettazione della proposta al saldo;
11 F. condanna il in persona dell'amministratore e legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed il convenuto in solido, al pagamento in fa- CP_4 vore dell'attore delle spese di lite che liquida in euro 237,00 per spese vive ed euro 3.809,00 per compensi professionali oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore degli avvocati Francesco Russo e Giovanna Boccia dichiaratisi antistatari;
G. compensa nella misura di un terzo le spese di lite tra il Controparte_13
e condanna il in persona
[...] Controparte_1 dell'amministratore e legale rappresentante p.t., al pagamento della restante parte in favore di che liquida, nella misura già decurtata, Controparte_4 in euro 3.384,66 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella mi- sura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. con distrazione in favore dell'avvocato Ri- ta Falanga dichiaratasi antistataria;
H. pone le spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico dei convenuti nella misura di 1/3 a carico di e dei Controparte_4
2/3 a carico del Controparte_1
Così deciso in Torre Annunziata il 22 ottobre 2025
il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
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