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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 30/01/2026, n. 1528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1528 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1528/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica: GARZO ELISABETTA, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14755/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Corso A. Lucci, N- 66 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente 1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
INVITO AL PAGAMENTO n. 20250002326730193996161 TARI 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20972/2025 depositato il 01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliersi il ricorso con vittoria di spese
Resistente/Appellato: rigettarsi il riocrso con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 avverso l'avviso di pagamento di cui in epigrafe, avente ad oggetto l'imposta Tari per l'anno 2021eccependo:
-il difetto di legittimazione della soc. Resistente_1 s.r.l.,
-la mancata notifica degli atti prodromici,
-il difetto di notifica a mezzo poste private e l'errata compilazione della relata di notifica chiedendone l'annullamento con vittoria di spese.
Si è costituito il Comune di Napoli rilevando che il potere di accertamento del tributo spetta al soggetto concessionario Resistente _1 e non al Comune con conseguente carenza di legittimazione sostanziale e processuale di competenza esclusiva del Concessionario per la riscossione che ne è, pertanto, l'unico responsabile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che il ricorso è fondato e va accolto non risultando provata la notifica del presupposto avviso di accertamento pur richiamato nell'impugnato invito al pagamento.
L'accoglimento di tale motivo di ricorso assorbe tute le ulteriori questioni dedotte.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti al pagamento delle spese di giudizio che liquida complessivamente in euro 300,00.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica: GARZO ELISABETTA, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14755/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Corso A. Lucci, N- 66 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente 1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
INVITO AL PAGAMENTO n. 20250002326730193996161 TARI 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20972/2025 depositato il 01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliersi il ricorso con vittoria di spese
Resistente/Appellato: rigettarsi il riocrso con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 avverso l'avviso di pagamento di cui in epigrafe, avente ad oggetto l'imposta Tari per l'anno 2021eccependo:
-il difetto di legittimazione della soc. Resistente_1 s.r.l.,
-la mancata notifica degli atti prodromici,
-il difetto di notifica a mezzo poste private e l'errata compilazione della relata di notifica chiedendone l'annullamento con vittoria di spese.
Si è costituito il Comune di Napoli rilevando che il potere di accertamento del tributo spetta al soggetto concessionario Resistente _1 e non al Comune con conseguente carenza di legittimazione sostanziale e processuale di competenza esclusiva del Concessionario per la riscossione che ne è, pertanto, l'unico responsabile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che il ricorso è fondato e va accolto non risultando provata la notifica del presupposto avviso di accertamento pur richiamato nell'impugnato invito al pagamento.
L'accoglimento di tale motivo di ricorso assorbe tute le ulteriori questioni dedotte.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti al pagamento delle spese di giudizio che liquida complessivamente in euro 300,00.