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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 29/12/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 175/2025 rgl
Svolgimento del processo.
nato a [...] il [...], Parte_1 residente a [...], cod. fisc.
C.F._1
(difeso dall'avv. Natale Alessandro Missineo) a mezzo ricorso depositato il 28/2/2025
contro
Controparte_1
[...]
[...]
Controparte_2
(che saranno difesi dai funzionari delegati dott. Ernesto Nieri e Luigi Vasile)
nel contraddittorio di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA provincia di , CP_2 in cui il ricorrente risulta inserito, e per cui ha promosso domanda valida per gli anni 2024/2027, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso (che resteranno contumaci)
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti (conclusioni, ricorso, p. 10, letterali)
“-accogliere il ricorso e, per l'effetto: - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento di punti 6 per il servizio civile svolto nel periodo indicato in premessa, ai fini della collocazione nelle
1 graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA di terza fascia di circolo e di istituto e quindi attribuirgli punti 18,50 (13,10+6-0,60) per il profilo di assistente amministrativo, punti 19,00 (10,60+6- 0,60) per il profilo di assistente tecnico e punti 17,00 (11,60+6- 0,60) per il profilo di collaboratore scolastico e di cuoco o quei diversi punteggi ritenuti corretti;
-per l'effetto condannare il
[...]
e comunque tutti i resistenti, in persona Controparte_1 dei rispettivi legali rappresentanti p.t., all'attribuzione dei suddetti punteggi e alla correzione delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA di terza fascia, pubblicati dai resistenti, per i profili suddetti, valide per il triennio 2024/2027; -in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Parte convenuta – - si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della domanda chiedendo (conclusioni, memoria difensiva, p. 8, letterali):
“PRELIMINARMENTE, accertare dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo all
[...]
; Controparte_3
NEL MERITO, in subordine, respingere integralmente il ricorso, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte in quanto inammissibili e infondate, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese di lite”.
*
All'udienza 10/10/2025 nella causa n. 175/2025 rgl sono comparsi da remoto: per il ricorrente, , l'avv. Natale Alessandro Parte_1
Missineo; per l'Amministrazione scolastica, il funzionario delegato Luigi Vasile.
Preliminarmente parte ricorrente chiede l'applicazione dell'art. 102 cpc.
Il giudice, ai sensi della norma, ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei “controinteressati”, che
2 dall'accoglimento della domanda sarebbero pregiudicati, nel termine perentorio del rispetto del termine a difesa, fissando nuova udienza di comparizione delle parti al 15/12/2025, ore 9:45, stessa modalità da remoto, autorizzando la notificazione nelle forme dell'art. 151 cpc anche in ambito territoriale, ad onere del ricorrente.
All'udienza 15/12/2025 nella causa n. 175/2025 rgl sono comparsi: da remoto, per il ricorrente, , l'avv. Natale Parte_1
Alessandro Missineo;
in presenza non virtuale, per l'Amministrazione scolastica la funzionaria Lucia Grisanti in sostituzione dei funzionari delegati.
Si dà atto dell'avvenuta integrazione del contraddittorio (produzione del 14/10/2025).
Le parti si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Il giudice tenta nuovamente la conciliazione della causa. Si dà nuovamente atto del fallimento del tentativo.
Il giudice fissa per la discussione l'udienza del 29/12/2025, ore 9:40.
All'udienza 29/12/2025 nella causa n. 175/2025 rgl sono comparsi: da remoto per il ricorrente, , l'avv. Natale Parte_1
Alessandro Missineo;
in presenza non virtuale, per l'Amministrazione scolastica la funzionaria Lucia Grisanti in sostituzione dei funzionari delegati.
Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
3 Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
La causa è inclusa nell'area di contenzioso nazionale disegnata dalla controversa valutazione, a fini di attribuzione di punteggio concorsuale pubblico, del servizio militare di leva o dei servizi sostitutivi assimilati per legge, nella contrapposizione tra il suo espletamento in corso di nomina (il pubblico dipendente che ha letteralmente perso un anno di lavoro) ovvero non in corso di nomina (il lavoratore che non ha perso un anno di lavoro e ritiene di aver
“perso” in passato un anno della sua vita non professionale, un po' dimenticandosi della “sacralità” di quel suo dovere, che non richiederebbe ricompense ma solo non ricevere pregiudizi).
*
§ 1. Il caso concreto.
Il ricorrente ha presentato, il 25/6/2024, Parte_1 all'istituto omnicomprensivo “ , di BA AN Controparte_4
AL (SI), tramite il portale telematico, domanda ai sensi del d.m. 21/5/2024, n. 89 di inserimento/aggiornamento nella III fascia delle graduatorie di Istituto per il triennio 2024/2027, per i profili di assistente amministrativo, di assistente tecnico, di collaboratore scolastico e d cuoco, valide per il triennio 2024/2027 (doc.1), rappresentando di aver svolto il servizio militare dal 20/5/1998 al 15/2/1999 (doc. 2), dopo il conseguimento del titolo di studio ottenuto il 15/10/1996, e non in costanza di nomina (doc. 3). Egli ha conformemente indicato nella domanda di aver adempiuto agli obblighi di leva, prestando il servizio militare non in costanza di nomina.
4 Con il Decreto Ministeriale n. 89/24 si è concretizzata la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, per il triennio scolastico 2024/27. Nelle “Avvertenze Generali di cui all'Allegato A della Tabella di Valutazione dei Titoli Culturali e di Servizio della Terza Fascia delle Graduatorie di Istituto del Personale A.T.A.” è stato previsto che il solo servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge
“prestati in costanza di rapporto di impiego” sono considerati quali servizi effettivi resi nella medesima qualifica A.T.A., dunque valutati per intero, nei seguenti termini: punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni. Diversamente, sempre nelle citate “Avvertenze generali” di cui all'Allegato A, è stato sancito che il servizio militare di leva (e i servizi sostitutivi assimilati per legge), prestato “non in costanza di rapporto d'impiego”, è considerato, dal , come servizio reso alle CP_1 dipendenze delle Amministrazioni statali, traducendosi di fatto, ai fini dell'inserimento in graduatoria, in un punteggio ridotto, così quantificato: punti 0,60 per ogni anno di servizio, e punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni.
*
§ 2. La posizione del convenuto, resistente. CP_1
Dà atto l'Amministrazione che il suddetto servizio non è stato integralmente valutato, in quanto prestato non in costanza di rapporto di lavoro Secondo la normativa secondaria, l'importanza del servizio di leva non sarebbe misconosciuta, ma questo dovrebbe considerarsi integralmente solo qualora effettuato dopo la presa di servizio alle proprie dipendenze, ovvero ritenuto come servizio prestato alle dipendenze di altra amministrazione statale qualora svolto in epoca anteriore, “dal momento che apparirebbe come una finzione ricorrere alla supervalutazione di un servizio espletato in un momento antecedente e non contestuale alla carriera scolastica”.
Nel DM n. 50/2021, relativo all'aggiornamento delle graduatorie ATA, la precedente disciplina è sostanzialmente riprodotta. Infatti, l'Allegato A recita: ”Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono
5 considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”.
Nel Decreto Ministeriale n. 89/24 concernente la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, per il triennio scolastico 2024/27, la disciplina predetta è stata ancora una volta confermata.
La forbice valutativa è di apertura consistente, poiché per il servizio non prestato in costanza di nomina vengono riconosciuti punti 0,60 per ogni anno e punti 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, a fronte invece del superiore riconoscimento di punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni in favore di chi abbia svolto il servizio di leva obbligatorio, o il servizio civile ad esso equiparato in costanza di rapporto.
*
§ 3. Le norme implicate, con alcuni rilievi.
Il lavoratore argomenta che la decretazione ministeriale succedutasi nel tempo sarebbe illegittima e debba essere disapplicata in quanto in palese contrasto con la normativa primaria e segnatamente con il d.lgs n. 297/1994, art. 569, co. 3, che stabilisce la piena validità ai fini del punteggio del servizio militare. Infatti, se è ben vero che l'art. 4 bis n. 6 del DM 347/2017 prevede che “Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva è interamente valutabile, purché prestato in costanza di nomina”, sarebbe altrettanto vero e in senso decisivo che tale disposizione contrasta con l'art. 569, comma 3, del d.lgs. n. 297/94 secondo cui “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
6 Del tutto analogamente per il personale docente, il co. 7 dell'art. 485 è di identico tenore.
Il co. 3 si inserisce nell'art. 569, che al co. 1 dispone: “al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, immesso in ruolo a far data ((dall'anno scolastico 2023/ 2024)), il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici” Analogamente, il co. 7 chiude l'art. 485, che al co. 1 dispone:
“al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, immesso in ruolo a far data ((dall'anno scolastico 2023/ 2024)) e confermato in ruolo, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”.
Possibili, brevemente, due osservazioni: anzitutto il riconoscimento di validità del periodo di servizio militare attiene al rapporto tra lavoratore e Amministrazione. Intendiamo sottolineare, non implicare lo stesso un profilo comparativo, concorsuale con altri lavoratori. Profilo per converso acuto nella fattispecie. In secondo luogo: la previsione del co. 3 dell'art. 569 come del co. 7 dell'art. 585, ben si coordina piuttosto con la casistica del servizio in costanza di nomina, nella integrazione rispettivamente tra co. 3 e co. 1 e tra co. 7 e co.
1. Ragionevole ritenere, dal collegamento testuale, che al pari del servizio non di ruolo prestato riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici, così il servizio militare che sia stato prestato in corso di servizio non di ruolo debba essere riconosciuto. Le norme, in altre parole, riguardano la ricostruzione della carriera del personale di ruolo, sulla base dei servizi prestati prima dell'immissione in ruolo, e non la formazione delle graduatorie per le supplenze.
Rileviamo, inoltre il dettato normativo dell'art. 2050, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell'ordinamento militare:
7 “Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici”
1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici. La lettura integrata dei commi 1 e 2 non ci parrebbe destare insormontabili difficoltà. Anzi, il co. 1 afferma con decisione il criterio di valutazione applicato anche nella fattispecie dal convenuto CP_1
(parificazione del servizio a quello prestato in impiego presso ente pubblico). Il co. 2, precisa la valutabilità integrale anche in caso di pendenza di rapporto di lavoro e nella casistica qui in rilievo, nella variante in costanza di nomina, il Ministero convenuto applica un superiore riconoscimento integrale. Nella lettura predetta, il co. 2 in alcun modo svuota di contenuto precettivo il co. 1.
Ultimo, certo non per importanza, l'art. 52 Cost., che proclama
“sacro” il “dovere del cittadino” nella “difesa della Patria”.
“Il servizio militare – co. 2 - è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici”. Il co. 3 prevede infine che “l'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica”, questione tanto importante, quanto nella controversia irrilevante, ci parrebbe.
La Costituzione, dunque, non impone ricompense, riconoscimenti per il servizio militare, ma interviene a garanzia del lavoratore, e senz'altro anche dell'aspirante lavoratore, sancendo
8 che l'adempimento del servizio “non pregiudica” “la posizione di lavoro”.
Qui toccando il tema discriminatorio, osserviamo che il servizio in costanza di nomina certamente pregiudica la posizione di lavoro del militare o equiparato, con pregiudizio che deve essere integralmente neutralizzato. Ma comparativamente il servizio non in costanza non pregiudica
– nella generalità, non assoluta, dei casi - la posizione di lavoro del militare o equiparato: trattare le due fattispecie allo stesso modo, con la stessa misura riparatoria sul piano lavorativo, sub specie di attribuzione di punteggio a fini concorsuali, introduce a nostro avviso una discriminazione evidente tra i lavoratori.
Dissentiamo, pertanto da argomentazioni, che a proposito dell'utile valutabilità del servizio militare o del servizio civile, da cui consegua il riconoscimento pieno di sei punti, anche prestato non in costanza di nomina, sottolineano “trattarsi di un'interpretazione in linea con l'art. 52, comma 2, della Costituzione, mentre opinare in senso contrario si porrebbe in radicale contrasto con esso, oltre che con un basilare principio di parità di trattamento”.
La parità di trattamento ci parrebbe tema da doversi proporre più articolatamente nella fattispecie.
Su questo piano, rileviamo ancora, che il pieno riconoscimento solo figurativo di un anno di servizio prestato, a ricompensa del dovere costituzionale osservato, consente ai fini del punteggio in graduatoria non soltanto l'equiparazione al soggetto che ha prestato servizio in costanza di nomina perdendo l'anno lavorativo, ma più generalmente al lavoratore o lavoratrice che abbia prestato un effettivo anno di servizio a prescindere dalla tematica del servizio militare o civile.
*
§ 4. Lo stato dell'arte interpretativa nella giurisprudenza.
La Cass. SL, ad es. con la ord. n. 15965 del 2024, dichiara di intendere “dare seguito a quanto già statuito in precedenti
9 pronunciati da questa Corte su fattispecie sostanzialmente sovrapponibili a quella qui in esame. Il dispositivo adottato dalla Corte d'Appello di L'Aquila è conforme al diritto, quantunque la motivazione necessiti di una integrazione (art. 384, comma 4, c.p.c.).
Infatti, deve essere ribadita l'opinione secondo cui, «in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, … il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali» (Cass. n. 5679/2020).
Il comma 1 dell'art. 2050 sancisce che «I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici».
E non si ravvisa una valida ragione per interpretare il comma 2, con il suo riferimento al servizio prestato «in pendenza di rapporto di lavoro», come una norma volta a svuotare di contenuto l'ampio principio affermato nel comma precedente.
Anche perché tale affermazione generale è «coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi» (v., ancora, Cass. n. 5679/2020).
Secondo questa corretta «linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., … il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.)» (così sempre Cass. n. 5679/2020; conformi Cass. nn. 15127/2021; 15467/2021; 41894/2021). Ne consegue che correttamente la Corte d'Appello ha ritenuto di dover disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, comma 6, del d.m. 44/2011, che dispone
10 diversamente rispetto alle graduatorie ad esaurimento, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del d.m. 42/2009, si è espresso anche il Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4343/2015)”.
In precedenza, sempre recentemente, Cass. SL, ord. 2024/n. 8586:
“i primi tre motivi, che vanno trattati congiuntamente in ragione della loro connessione, sono fondati, in conformità a quanto affermato da questa Corte in fattispecie non dissimili (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, cui hanno dato continuità Cass. 31 maggio 2021 n. 15127, Cass. 3 giugno 2021 nr. 15467 e Cass. n. 41894/2021). Secondo l'art. 485, comma 7, d.lgs. n. 197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, «il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti», mentre l'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2000, riguardante la «valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi pubblici» stabilisce, al comma 1, che «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e, al comma 2, che «ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro». Tanto premesso, questa Corte ha chiarito che non è corretta l'interpretazione secondo cui l'art. 485 del d. lgs. 297/1994 sarebbe applicabile soltanto dopo l'assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera, mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione l'art. 84 del DPR nr. 417/1974 (Cass. n. 41894/2021). (ndgr: Art. 84, cit., Riconoscimento del servizio militare “Il servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva nonché l'opera di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo di cui alla legge 8 novembre 1966, n. 1033, e successive modificazioni, resi con il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera di appartenenza, sono valutati nella stessa carriera, agli effetti di cui al precedente art. 81, come servizio non
11 di ruolo solo se prestati in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo”).
Questa Corte ha in particolare ritenuto, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra le suddette disposizioni sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ed in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione, secondo cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi. Si è dunque evidenziato che lungo tale linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo in forza del quale il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.).
Questa Corte ha pertanto affermato che l'art. 2050 riguarda anche le graduatorie ad esaurimento;
ha infatti evidenziato che anche le suddette graduatorie, pur non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), costituiscono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, ed ha pertanto affermato che non si sottraggono ad un'interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge (Cass. n. 15467/2021). Per tali ragioni si è dunque ritenuto che debba essere disapplicata, in quanto illegittima, la previsione di rango regolamentare di cui all'art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio
12 reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42/2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343). Tali principi devono trovare applicazione anche alle graduatorie di circolo e di istituto, che hanno natura non dissimile dalle graduatorie ad esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai quali l'Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore.
7. La sentenza impugnata, che non ha riconosciuto la generale valutabilità del servizio di leva ai sensi delle richiamate disposizioni, non ha ravvisato un contrasto tra l'art. 485 d. lgs. n. 297/1994 dell'art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2011 e non ha disapplicato la norma regolamentare, non è dunque conforme a tali principi e va pertanto cassata”.
Con la sentenza n. 03367/2025, il Consiglio di Stato ha riconosciuto che il servizio militare di leva debba essere valutato pienamente ai fini del punteggio nei concorsi pubblici per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della scuola, anche se svolto prima di essere assunti. Per il supremo organo della Giustizia Amministrativa va infatti data continuità all'orientamento favorevole alla tesi dei ricorrenti espressa dalla Sezione (VII) con le sentenze del 10 marzo 2022, n. 1720; del 2 maggio 2022, n. 3423; del 9 gennaio 2023, n. 266 e del 19 luglio 2024 n.6972, concernenti il personale amministrativo, tecnico e ausiliario dell'amministrazione scolastico.
“Per quest'ultimo – osserva il Consiglio di Stato – l'art. 569, comma 3, del testo unico in materia di istruzione di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, prevede infatti che il «periodo di servizio militare di leva (…) è valido a tutti gli effetti». La disposizione ora richiamata non specifica che il servizio di leva dichiarato pienamente valutabile debba essere prestato in costanza di rapporto di impiego, a differenza del parimenti richiamato art. 2050, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, secondo cui, invece ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi pubblici «è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».
“Rispetto alla norma di carattere generale – argomenta la sent. 2025/n. 3367 - deve attribuirsi prevalenza, secondo i comuni criteri
13 di interpretazione delle norme, a quella speciale per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica in precedenza richiamata. Intesa nel senso finora esposto della piena valutabilità la medesima disposizione di carattere speciale si palesa inoltre pienamente attuativa della regola costituzionale di compensazione del servizio militare obbligatorio enunciata dall'art. 52, comma 2, secondo periodo, della Costituzione, secondo cui il suo assolvimento «non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino».
Diverso avviso ha invece manifestato la Corte di Cassazione, SL, con la sentenza n. 22429 del 2024, esprimendo il principio di diritto seguente: “in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto».
*
§ 5. Soluzione decisoria del caso.
La rivisitazione sintetica e attualizzata di questo, sia pure parziale, non omogeneo affresco giurisprudenziale e la più attenta valutazione dei singoli casi concreti induce il Tribunale di Siena all'accoglimento di una posizione, per dire così, mediana.
Richiamate le argomentazioni e osservazioni sin qui condotte, riaffermiamo che tra il servizio militare prestato in costanza di nomina e quello prestato non in costanza di nomina corre senza dubbio una differenza. Ma, in termini di pregiudizio, da compensare con l'attribuzione di congruo punteggio, se nel primo caso (in costanza di nomina) il pregiudizio derivante dalla perdita secca di un anno scolastico è di evidenza palmare, nel secondo (non in costanza di nomina), occorrerà distinguere.
14 Se la domanda di inserimento in graduatoria consegue all'espletamento del servizio, senza sostanziale soluzione di continuità, sebbene non con stringente logicità, ma certo ragionevolmente, può dirsi che il lavoratore abbia ritardato l'ingresso nel mondo del lavoro scolastico per il periodo di servizio militare prestato, e in modo del tutto analogo il pregiudizio comunque lavorativo deve essere ristorato. Se, invece, la domanda di inserimento in graduatoria consegua all'espletamento del servizio con soluzione di continuità, soluzione talora assai rilevante sul piano temporale, non possiamo affermare ragionevolmente, ma anzi dobbiamo escludere con certezza, che l'ingresso nel mondo del lavoro scolastico sia stato ritardato dalla prestazione di quel servizio. Servizio che, in ogni caso, per la sua obbligatorietà in linea estesa dell'art. 52 della Costituzione, merita un riconoscimento, con modulazione che appare in effetti congruo solo parametrare al servizio reso presso altra amministrazione, anche sulla base di puntuale riscontro normativo (art. 2050 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell'ordinamento militare, cit.)
Nella fattispecie, come frequentemente accade nella casistica in materia, sono trascorsi molti anni dalla effettuazione del servizio militare e non riusciamo ragionevolmente a concretizzare il pregiudizio subito per il suo espletamento, tale da dover essere compensato con un punteggio pari alla perdita di un anno lavorativo, come avviene per il servizio in costanza di nomina.
Infatti, il ricorrente, abbiamo già rilevato, ha presentato, il 25/6/2024, all'istituto omnicomprensivo “ , di Controparte_4
BA AN AL (SI), tramite il portale telematico, domanda ai sensi del d.m. 21/5/2024, n. 89 di inserimento/aggiornamento nella III fascia delle graduatorie di Istituto per il triennio 2024/2027, per i profili di assistente amministrativo, di assistente tecnico, di collaboratore scolastico e d cuoco, valide per il triennio 2024/2027 (doc.1), rappresentando di aver svolto il servizio militare dal 20/5/1998 al 15/2/1999 (doc. 2), dopo il conseguimento del titolo di studio ottenuto il 15/10/1996, e non in costanza di nomina (doc. 3). Egli ha conformemente indicato nella domanda di aver adempiuto agli obblighi di leva, prestando il servizio militare non in costanza di nomina.
15 Già il il titolo culturale per il profilo di collaboratore scolastico risulta conseguito il 4 giugno 2007, al trascorrere di ampio spazio di tempo, e addirittura per rilevare attestazioni di addestramento professionale per il profilo di assistente amministrativo, la certificazione informatica digitale, ulteriore attestato di qualifica, così per il profilo di assistente tecnico la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale e la certificazione informatica digitale, bisognerà attendere il 2024.
Non trascorre, pertanto un lasso di tempo apprezzabilmente breve tra il periodo di servizio militare e il proporsi del ricorrente nell'orbita lavorativa scolastica, tale da indurre ragionevolmente a ritenere che quel servizio, prestato non in costanza di nomina, abbia pregiudicato, ritardandolo di un anno, l'accesso al lavoro.
Occorre rilevare che nel DM n. 50/2021, relativo all'aggiornamento delle graduatorie ATA, sostanzialmente riproduttiva di precedente disciplina, l'Allegato A recita: ”Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”. Del tutto analogamente con il Decreto Ministeriale n. 89/24 si è concretizzata la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, per il triennio scolastico 2024/27 e nelle “Avvertenze Generali di cui all'Allegato A della Tabella di Valutazione dei Titoli Culturali e di Servizio della Terza Fascia delle Graduatorie di Istituto del Personale A.T.A”, come sopra esposto, compaiono le previsioni valutative erroneamente ritenute illegittime e discriminatorie da parte del ricorrente.
Al rigetto della domanda si accompagna tuttavia la compensazione tra le parti delle spese processuali, ex art. 92 co. 2 cpc, stante la indubbia controvertibilità della materia e delle questioni implicate, in tutto equiparabili alla “assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Della norma, del resto, è stata dichiarata l'illegittimità
16 costituzionale "nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" (Corte cost., 19 aprile 2018, n. 77). Il giudice delle leggi ha ritenuto, infatti, che "la rigidità di queste due sole ipotesi tassative, violando il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa".
P.Q.M.
rigetta la domanda giudiziale proposta da Parte_1 contro il , esclusivo titolare Controparte_1 passivo del rapporto. Compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Siena, 29/12/2025
il giudice Delio Cammarosano
17
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 175/2025 rgl
Svolgimento del processo.
nato a [...] il [...], Parte_1 residente a [...], cod. fisc.
C.F._1
(difeso dall'avv. Natale Alessandro Missineo) a mezzo ricorso depositato il 28/2/2025
contro
Controparte_1
[...]
[...]
Controparte_2
(che saranno difesi dai funzionari delegati dott. Ernesto Nieri e Luigi Vasile)
nel contraddittorio di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA provincia di , CP_2 in cui il ricorrente risulta inserito, e per cui ha promosso domanda valida per gli anni 2024/2027, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso (che resteranno contumaci)
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti (conclusioni, ricorso, p. 10, letterali)
“-accogliere il ricorso e, per l'effetto: - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento di punti 6 per il servizio civile svolto nel periodo indicato in premessa, ai fini della collocazione nelle
1 graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA di terza fascia di circolo e di istituto e quindi attribuirgli punti 18,50 (13,10+6-0,60) per il profilo di assistente amministrativo, punti 19,00 (10,60+6- 0,60) per il profilo di assistente tecnico e punti 17,00 (11,60+6- 0,60) per il profilo di collaboratore scolastico e di cuoco o quei diversi punteggi ritenuti corretti;
-per l'effetto condannare il
[...]
e comunque tutti i resistenti, in persona Controparte_1 dei rispettivi legali rappresentanti p.t., all'attribuzione dei suddetti punteggi e alla correzione delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA di terza fascia, pubblicati dai resistenti, per i profili suddetti, valide per il triennio 2024/2027; -in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Parte convenuta – - si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della domanda chiedendo (conclusioni, memoria difensiva, p. 8, letterali):
“PRELIMINARMENTE, accertare dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo all
[...]
; Controparte_3
NEL MERITO, in subordine, respingere integralmente il ricorso, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte in quanto inammissibili e infondate, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese di lite”.
*
All'udienza 10/10/2025 nella causa n. 175/2025 rgl sono comparsi da remoto: per il ricorrente, , l'avv. Natale Alessandro Parte_1
Missineo; per l'Amministrazione scolastica, il funzionario delegato Luigi Vasile.
Preliminarmente parte ricorrente chiede l'applicazione dell'art. 102 cpc.
Il giudice, ai sensi della norma, ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei “controinteressati”, che
2 dall'accoglimento della domanda sarebbero pregiudicati, nel termine perentorio del rispetto del termine a difesa, fissando nuova udienza di comparizione delle parti al 15/12/2025, ore 9:45, stessa modalità da remoto, autorizzando la notificazione nelle forme dell'art. 151 cpc anche in ambito territoriale, ad onere del ricorrente.
All'udienza 15/12/2025 nella causa n. 175/2025 rgl sono comparsi: da remoto, per il ricorrente, , l'avv. Natale Parte_1
Alessandro Missineo;
in presenza non virtuale, per l'Amministrazione scolastica la funzionaria Lucia Grisanti in sostituzione dei funzionari delegati.
Si dà atto dell'avvenuta integrazione del contraddittorio (produzione del 14/10/2025).
Le parti si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Il giudice tenta nuovamente la conciliazione della causa. Si dà nuovamente atto del fallimento del tentativo.
Il giudice fissa per la discussione l'udienza del 29/12/2025, ore 9:40.
All'udienza 29/12/2025 nella causa n. 175/2025 rgl sono comparsi: da remoto per il ricorrente, , l'avv. Natale Parte_1
Alessandro Missineo;
in presenza non virtuale, per l'Amministrazione scolastica la funzionaria Lucia Grisanti in sostituzione dei funzionari delegati.
Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
3 Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
La causa è inclusa nell'area di contenzioso nazionale disegnata dalla controversa valutazione, a fini di attribuzione di punteggio concorsuale pubblico, del servizio militare di leva o dei servizi sostitutivi assimilati per legge, nella contrapposizione tra il suo espletamento in corso di nomina (il pubblico dipendente che ha letteralmente perso un anno di lavoro) ovvero non in corso di nomina (il lavoratore che non ha perso un anno di lavoro e ritiene di aver
“perso” in passato un anno della sua vita non professionale, un po' dimenticandosi della “sacralità” di quel suo dovere, che non richiederebbe ricompense ma solo non ricevere pregiudizi).
*
§ 1. Il caso concreto.
Il ricorrente ha presentato, il 25/6/2024, Parte_1 all'istituto omnicomprensivo “ , di BA AN Controparte_4
AL (SI), tramite il portale telematico, domanda ai sensi del d.m. 21/5/2024, n. 89 di inserimento/aggiornamento nella III fascia delle graduatorie di Istituto per il triennio 2024/2027, per i profili di assistente amministrativo, di assistente tecnico, di collaboratore scolastico e d cuoco, valide per il triennio 2024/2027 (doc.1), rappresentando di aver svolto il servizio militare dal 20/5/1998 al 15/2/1999 (doc. 2), dopo il conseguimento del titolo di studio ottenuto il 15/10/1996, e non in costanza di nomina (doc. 3). Egli ha conformemente indicato nella domanda di aver adempiuto agli obblighi di leva, prestando il servizio militare non in costanza di nomina.
4 Con il Decreto Ministeriale n. 89/24 si è concretizzata la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, per il triennio scolastico 2024/27. Nelle “Avvertenze Generali di cui all'Allegato A della Tabella di Valutazione dei Titoli Culturali e di Servizio della Terza Fascia delle Graduatorie di Istituto del Personale A.T.A.” è stato previsto che il solo servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge
“prestati in costanza di rapporto di impiego” sono considerati quali servizi effettivi resi nella medesima qualifica A.T.A., dunque valutati per intero, nei seguenti termini: punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni. Diversamente, sempre nelle citate “Avvertenze generali” di cui all'Allegato A, è stato sancito che il servizio militare di leva (e i servizi sostitutivi assimilati per legge), prestato “non in costanza di rapporto d'impiego”, è considerato, dal , come servizio reso alle CP_1 dipendenze delle Amministrazioni statali, traducendosi di fatto, ai fini dell'inserimento in graduatoria, in un punteggio ridotto, così quantificato: punti 0,60 per ogni anno di servizio, e punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni.
*
§ 2. La posizione del convenuto, resistente. CP_1
Dà atto l'Amministrazione che il suddetto servizio non è stato integralmente valutato, in quanto prestato non in costanza di rapporto di lavoro Secondo la normativa secondaria, l'importanza del servizio di leva non sarebbe misconosciuta, ma questo dovrebbe considerarsi integralmente solo qualora effettuato dopo la presa di servizio alle proprie dipendenze, ovvero ritenuto come servizio prestato alle dipendenze di altra amministrazione statale qualora svolto in epoca anteriore, “dal momento che apparirebbe come una finzione ricorrere alla supervalutazione di un servizio espletato in un momento antecedente e non contestuale alla carriera scolastica”.
Nel DM n. 50/2021, relativo all'aggiornamento delle graduatorie ATA, la precedente disciplina è sostanzialmente riprodotta. Infatti, l'Allegato A recita: ”Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono
5 considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”.
Nel Decreto Ministeriale n. 89/24 concernente la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, per il triennio scolastico 2024/27, la disciplina predetta è stata ancora una volta confermata.
La forbice valutativa è di apertura consistente, poiché per il servizio non prestato in costanza di nomina vengono riconosciuti punti 0,60 per ogni anno e punti 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, a fronte invece del superiore riconoscimento di punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni in favore di chi abbia svolto il servizio di leva obbligatorio, o il servizio civile ad esso equiparato in costanza di rapporto.
*
§ 3. Le norme implicate, con alcuni rilievi.
Il lavoratore argomenta che la decretazione ministeriale succedutasi nel tempo sarebbe illegittima e debba essere disapplicata in quanto in palese contrasto con la normativa primaria e segnatamente con il d.lgs n. 297/1994, art. 569, co. 3, che stabilisce la piena validità ai fini del punteggio del servizio militare. Infatti, se è ben vero che l'art. 4 bis n. 6 del DM 347/2017 prevede che “Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva è interamente valutabile, purché prestato in costanza di nomina”, sarebbe altrettanto vero e in senso decisivo che tale disposizione contrasta con l'art. 569, comma 3, del d.lgs. n. 297/94 secondo cui “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
6 Del tutto analogamente per il personale docente, il co. 7 dell'art. 485 è di identico tenore.
Il co. 3 si inserisce nell'art. 569, che al co. 1 dispone: “al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, immesso in ruolo a far data ((dall'anno scolastico 2023/ 2024)), il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici” Analogamente, il co. 7 chiude l'art. 485, che al co. 1 dispone:
“al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, immesso in ruolo a far data ((dall'anno scolastico 2023/ 2024)) e confermato in ruolo, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”.
Possibili, brevemente, due osservazioni: anzitutto il riconoscimento di validità del periodo di servizio militare attiene al rapporto tra lavoratore e Amministrazione. Intendiamo sottolineare, non implicare lo stesso un profilo comparativo, concorsuale con altri lavoratori. Profilo per converso acuto nella fattispecie. In secondo luogo: la previsione del co. 3 dell'art. 569 come del co. 7 dell'art. 585, ben si coordina piuttosto con la casistica del servizio in costanza di nomina, nella integrazione rispettivamente tra co. 3 e co. 1 e tra co. 7 e co.
1. Ragionevole ritenere, dal collegamento testuale, che al pari del servizio non di ruolo prestato riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici, così il servizio militare che sia stato prestato in corso di servizio non di ruolo debba essere riconosciuto. Le norme, in altre parole, riguardano la ricostruzione della carriera del personale di ruolo, sulla base dei servizi prestati prima dell'immissione in ruolo, e non la formazione delle graduatorie per le supplenze.
Rileviamo, inoltre il dettato normativo dell'art. 2050, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell'ordinamento militare:
7 “Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici”
1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici. La lettura integrata dei commi 1 e 2 non ci parrebbe destare insormontabili difficoltà. Anzi, il co. 1 afferma con decisione il criterio di valutazione applicato anche nella fattispecie dal convenuto CP_1
(parificazione del servizio a quello prestato in impiego presso ente pubblico). Il co. 2, precisa la valutabilità integrale anche in caso di pendenza di rapporto di lavoro e nella casistica qui in rilievo, nella variante in costanza di nomina, il Ministero convenuto applica un superiore riconoscimento integrale. Nella lettura predetta, il co. 2 in alcun modo svuota di contenuto precettivo il co. 1.
Ultimo, certo non per importanza, l'art. 52 Cost., che proclama
“sacro” il “dovere del cittadino” nella “difesa della Patria”.
“Il servizio militare – co. 2 - è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici”. Il co. 3 prevede infine che “l'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica”, questione tanto importante, quanto nella controversia irrilevante, ci parrebbe.
La Costituzione, dunque, non impone ricompense, riconoscimenti per il servizio militare, ma interviene a garanzia del lavoratore, e senz'altro anche dell'aspirante lavoratore, sancendo
8 che l'adempimento del servizio “non pregiudica” “la posizione di lavoro”.
Qui toccando il tema discriminatorio, osserviamo che il servizio in costanza di nomina certamente pregiudica la posizione di lavoro del militare o equiparato, con pregiudizio che deve essere integralmente neutralizzato. Ma comparativamente il servizio non in costanza non pregiudica
– nella generalità, non assoluta, dei casi - la posizione di lavoro del militare o equiparato: trattare le due fattispecie allo stesso modo, con la stessa misura riparatoria sul piano lavorativo, sub specie di attribuzione di punteggio a fini concorsuali, introduce a nostro avviso una discriminazione evidente tra i lavoratori.
Dissentiamo, pertanto da argomentazioni, che a proposito dell'utile valutabilità del servizio militare o del servizio civile, da cui consegua il riconoscimento pieno di sei punti, anche prestato non in costanza di nomina, sottolineano “trattarsi di un'interpretazione in linea con l'art. 52, comma 2, della Costituzione, mentre opinare in senso contrario si porrebbe in radicale contrasto con esso, oltre che con un basilare principio di parità di trattamento”.
La parità di trattamento ci parrebbe tema da doversi proporre più articolatamente nella fattispecie.
Su questo piano, rileviamo ancora, che il pieno riconoscimento solo figurativo di un anno di servizio prestato, a ricompensa del dovere costituzionale osservato, consente ai fini del punteggio in graduatoria non soltanto l'equiparazione al soggetto che ha prestato servizio in costanza di nomina perdendo l'anno lavorativo, ma più generalmente al lavoratore o lavoratrice che abbia prestato un effettivo anno di servizio a prescindere dalla tematica del servizio militare o civile.
*
§ 4. Lo stato dell'arte interpretativa nella giurisprudenza.
La Cass. SL, ad es. con la ord. n. 15965 del 2024, dichiara di intendere “dare seguito a quanto già statuito in precedenti
9 pronunciati da questa Corte su fattispecie sostanzialmente sovrapponibili a quella qui in esame. Il dispositivo adottato dalla Corte d'Appello di L'Aquila è conforme al diritto, quantunque la motivazione necessiti di una integrazione (art. 384, comma 4, c.p.c.).
Infatti, deve essere ribadita l'opinione secondo cui, «in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, … il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali» (Cass. n. 5679/2020).
Il comma 1 dell'art. 2050 sancisce che «I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici».
E non si ravvisa una valida ragione per interpretare il comma 2, con il suo riferimento al servizio prestato «in pendenza di rapporto di lavoro», come una norma volta a svuotare di contenuto l'ampio principio affermato nel comma precedente.
Anche perché tale affermazione generale è «coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi» (v., ancora, Cass. n. 5679/2020).
Secondo questa corretta «linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., … il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.)» (così sempre Cass. n. 5679/2020; conformi Cass. nn. 15127/2021; 15467/2021; 41894/2021). Ne consegue che correttamente la Corte d'Appello ha ritenuto di dover disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, comma 6, del d.m. 44/2011, che dispone
10 diversamente rispetto alle graduatorie ad esaurimento, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del d.m. 42/2009, si è espresso anche il Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4343/2015)”.
In precedenza, sempre recentemente, Cass. SL, ord. 2024/n. 8586:
“i primi tre motivi, che vanno trattati congiuntamente in ragione della loro connessione, sono fondati, in conformità a quanto affermato da questa Corte in fattispecie non dissimili (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, cui hanno dato continuità Cass. 31 maggio 2021 n. 15127, Cass. 3 giugno 2021 nr. 15467 e Cass. n. 41894/2021). Secondo l'art. 485, comma 7, d.lgs. n. 197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, «il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti», mentre l'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2000, riguardante la «valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi pubblici» stabilisce, al comma 1, che «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e, al comma 2, che «ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro». Tanto premesso, questa Corte ha chiarito che non è corretta l'interpretazione secondo cui l'art. 485 del d. lgs. 297/1994 sarebbe applicabile soltanto dopo l'assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera, mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione l'art. 84 del DPR nr. 417/1974 (Cass. n. 41894/2021). (ndgr: Art. 84, cit., Riconoscimento del servizio militare “Il servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva nonché l'opera di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo di cui alla legge 8 novembre 1966, n. 1033, e successive modificazioni, resi con il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera di appartenenza, sono valutati nella stessa carriera, agli effetti di cui al precedente art. 81, come servizio non
11 di ruolo solo se prestati in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo”).
Questa Corte ha in particolare ritenuto, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra le suddette disposizioni sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ed in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione, secondo cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi. Si è dunque evidenziato che lungo tale linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo in forza del quale il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.).
Questa Corte ha pertanto affermato che l'art. 2050 riguarda anche le graduatorie ad esaurimento;
ha infatti evidenziato che anche le suddette graduatorie, pur non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), costituiscono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, ed ha pertanto affermato che non si sottraggono ad un'interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge (Cass. n. 15467/2021). Per tali ragioni si è dunque ritenuto che debba essere disapplicata, in quanto illegittima, la previsione di rango regolamentare di cui all'art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio
12 reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42/2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343). Tali principi devono trovare applicazione anche alle graduatorie di circolo e di istituto, che hanno natura non dissimile dalle graduatorie ad esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai quali l'Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore.
7. La sentenza impugnata, che non ha riconosciuto la generale valutabilità del servizio di leva ai sensi delle richiamate disposizioni, non ha ravvisato un contrasto tra l'art. 485 d. lgs. n. 297/1994 dell'art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2011 e non ha disapplicato la norma regolamentare, non è dunque conforme a tali principi e va pertanto cassata”.
Con la sentenza n. 03367/2025, il Consiglio di Stato ha riconosciuto che il servizio militare di leva debba essere valutato pienamente ai fini del punteggio nei concorsi pubblici per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della scuola, anche se svolto prima di essere assunti. Per il supremo organo della Giustizia Amministrativa va infatti data continuità all'orientamento favorevole alla tesi dei ricorrenti espressa dalla Sezione (VII) con le sentenze del 10 marzo 2022, n. 1720; del 2 maggio 2022, n. 3423; del 9 gennaio 2023, n. 266 e del 19 luglio 2024 n.6972, concernenti il personale amministrativo, tecnico e ausiliario dell'amministrazione scolastico.
“Per quest'ultimo – osserva il Consiglio di Stato – l'art. 569, comma 3, del testo unico in materia di istruzione di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, prevede infatti che il «periodo di servizio militare di leva (…) è valido a tutti gli effetti». La disposizione ora richiamata non specifica che il servizio di leva dichiarato pienamente valutabile debba essere prestato in costanza di rapporto di impiego, a differenza del parimenti richiamato art. 2050, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, secondo cui, invece ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi pubblici «è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».
“Rispetto alla norma di carattere generale – argomenta la sent. 2025/n. 3367 - deve attribuirsi prevalenza, secondo i comuni criteri
13 di interpretazione delle norme, a quella speciale per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica in precedenza richiamata. Intesa nel senso finora esposto della piena valutabilità la medesima disposizione di carattere speciale si palesa inoltre pienamente attuativa della regola costituzionale di compensazione del servizio militare obbligatorio enunciata dall'art. 52, comma 2, secondo periodo, della Costituzione, secondo cui il suo assolvimento «non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino».
Diverso avviso ha invece manifestato la Corte di Cassazione, SL, con la sentenza n. 22429 del 2024, esprimendo il principio di diritto seguente: “in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto».
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§ 5. Soluzione decisoria del caso.
La rivisitazione sintetica e attualizzata di questo, sia pure parziale, non omogeneo affresco giurisprudenziale e la più attenta valutazione dei singoli casi concreti induce il Tribunale di Siena all'accoglimento di una posizione, per dire così, mediana.
Richiamate le argomentazioni e osservazioni sin qui condotte, riaffermiamo che tra il servizio militare prestato in costanza di nomina e quello prestato non in costanza di nomina corre senza dubbio una differenza. Ma, in termini di pregiudizio, da compensare con l'attribuzione di congruo punteggio, se nel primo caso (in costanza di nomina) il pregiudizio derivante dalla perdita secca di un anno scolastico è di evidenza palmare, nel secondo (non in costanza di nomina), occorrerà distinguere.
14 Se la domanda di inserimento in graduatoria consegue all'espletamento del servizio, senza sostanziale soluzione di continuità, sebbene non con stringente logicità, ma certo ragionevolmente, può dirsi che il lavoratore abbia ritardato l'ingresso nel mondo del lavoro scolastico per il periodo di servizio militare prestato, e in modo del tutto analogo il pregiudizio comunque lavorativo deve essere ristorato. Se, invece, la domanda di inserimento in graduatoria consegua all'espletamento del servizio con soluzione di continuità, soluzione talora assai rilevante sul piano temporale, non possiamo affermare ragionevolmente, ma anzi dobbiamo escludere con certezza, che l'ingresso nel mondo del lavoro scolastico sia stato ritardato dalla prestazione di quel servizio. Servizio che, in ogni caso, per la sua obbligatorietà in linea estesa dell'art. 52 della Costituzione, merita un riconoscimento, con modulazione che appare in effetti congruo solo parametrare al servizio reso presso altra amministrazione, anche sulla base di puntuale riscontro normativo (art. 2050 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell'ordinamento militare, cit.)
Nella fattispecie, come frequentemente accade nella casistica in materia, sono trascorsi molti anni dalla effettuazione del servizio militare e non riusciamo ragionevolmente a concretizzare il pregiudizio subito per il suo espletamento, tale da dover essere compensato con un punteggio pari alla perdita di un anno lavorativo, come avviene per il servizio in costanza di nomina.
Infatti, il ricorrente, abbiamo già rilevato, ha presentato, il 25/6/2024, all'istituto omnicomprensivo “ , di Controparte_4
BA AN AL (SI), tramite il portale telematico, domanda ai sensi del d.m. 21/5/2024, n. 89 di inserimento/aggiornamento nella III fascia delle graduatorie di Istituto per il triennio 2024/2027, per i profili di assistente amministrativo, di assistente tecnico, di collaboratore scolastico e d cuoco, valide per il triennio 2024/2027 (doc.1), rappresentando di aver svolto il servizio militare dal 20/5/1998 al 15/2/1999 (doc. 2), dopo il conseguimento del titolo di studio ottenuto il 15/10/1996, e non in costanza di nomina (doc. 3). Egli ha conformemente indicato nella domanda di aver adempiuto agli obblighi di leva, prestando il servizio militare non in costanza di nomina.
15 Già il il titolo culturale per il profilo di collaboratore scolastico risulta conseguito il 4 giugno 2007, al trascorrere di ampio spazio di tempo, e addirittura per rilevare attestazioni di addestramento professionale per il profilo di assistente amministrativo, la certificazione informatica digitale, ulteriore attestato di qualifica, così per il profilo di assistente tecnico la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale e la certificazione informatica digitale, bisognerà attendere il 2024.
Non trascorre, pertanto un lasso di tempo apprezzabilmente breve tra il periodo di servizio militare e il proporsi del ricorrente nell'orbita lavorativa scolastica, tale da indurre ragionevolmente a ritenere che quel servizio, prestato non in costanza di nomina, abbia pregiudicato, ritardandolo di un anno, l'accesso al lavoro.
Occorre rilevare che nel DM n. 50/2021, relativo all'aggiornamento delle graduatorie ATA, sostanzialmente riproduttiva di precedente disciplina, l'Allegato A recita: ”Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”. Del tutto analogamente con il Decreto Ministeriale n. 89/24 si è concretizzata la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, per il triennio scolastico 2024/27 e nelle “Avvertenze Generali di cui all'Allegato A della Tabella di Valutazione dei Titoli Culturali e di Servizio della Terza Fascia delle Graduatorie di Istituto del Personale A.T.A”, come sopra esposto, compaiono le previsioni valutative erroneamente ritenute illegittime e discriminatorie da parte del ricorrente.
Al rigetto della domanda si accompagna tuttavia la compensazione tra le parti delle spese processuali, ex art. 92 co. 2 cpc, stante la indubbia controvertibilità della materia e delle questioni implicate, in tutto equiparabili alla “assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Della norma, del resto, è stata dichiarata l'illegittimità
16 costituzionale "nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" (Corte cost., 19 aprile 2018, n. 77). Il giudice delle leggi ha ritenuto, infatti, che "la rigidità di queste due sole ipotesi tassative, violando il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa".
P.Q.M.
rigetta la domanda giudiziale proposta da Parte_1 contro il , esclusivo titolare Controparte_1 passivo del rapporto. Compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Siena, 29/12/2025
il giudice Delio Cammarosano
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