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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 10/12/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1060/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 10.12.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1060/2025 RG,
PROMOSSA DA
, in persona Parte_1
dell'Assessore p.t., c.f. , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di P.IVA_1
Caltanissetta, presso i cui uffici, siti in via Libertà n. 174, è domiciliato;
Opponente
CONTRO
, nato a [...] il [...], residente in [...], c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Angela Ingala, per procura in atti, C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Barrafranca Via Passalacqua s.n.; Opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 11.9.2024, l' Parte_1
ha adito il Tribunale di Gela, in funzione di giudice del lavoro, proponendo
[...]
opposizione al decreto ingiuntivo n. 66/2024 emesso dal Tribunale di Gela in data 25/7/2024 (R.G.
842/2024) e notificato in data 4/8/2024, con cui è stato ingiunto all'opponente il pagamento della somma di € 1.415,93, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali come per legge, a titolo di indennità chilometrica dovuta per differenza rispetto alla somma già liquidata dall'Amministrazione, nonché le spese della procedura di ingiunzione.
Parte opponente, rilevando l'intervenuta prescrizione delle somme pretese relativamente al periodo precedente al quinquennio anteriore alla notifica del ricorso, nonché il già avvenuto pagamento della somma di € 1.868,00, per cui la differenza complessiva da corrispondere è di € 679,80, e non il credito ingiunto di € 1.415,93, ha chiesto, in accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente alle spese processuali. Con memoria depositata il 28.11.2025 si è tempestivamente costituito , formulando le Controparte_1
seguenti conclusioni: “- in primis rigettare l'opposizione per cui si procede nonchè ogni domanda in essa contenuta, confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 66/2024, datato e depositato il 25.07.2024, previa correzione del relativo importo da Euro 1.415,93 ad Euro 1.206,20, oggetto di odierna opposizione
e, pertanto, condannare l' Parte_1
Regione Sicilia, in persona dell'Assessore pro tempore, al pagamento in favore del
[...]
Signor della somma di Euro 1.206,20 (somma corretta al netto degli errori di calcolo Controparte_1
commessi nel ricorso per decreto ingiuntivo) oltre la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi dalle singole scadenze al soddisfo, con la precisazione che, a decorrere dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, gli interessi dovranno essere determinati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. nella misura prevista dal decreto legislativo n. 231/2002 nonché le spese del procedimento monitorio liquidate in Euro 237,00 oltre accessori di legge;
- in subordine, nella denegata e non temuta ipotesi di revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, stante il riconoscimento da parte dell' opponente della debenza della somma di Euro 679,80, condannare Parte_1
l' Regione Parte_1
Sicilia, in persona dell'Assessore pro tempore, al pagamento in favore del Signor della Controparte_1
somma di Euro 679,80 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo questi ultimi da calcolarsi, a decorrere dalla presente domanda, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., nella misura prevista dal decreto legislativo n. 231/2002. Con vittoria dei compensi di lite da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Parte opposta ha innanzitutto contestato l'eccezione di prescrizione, rilevando l'intervenuta interruzione del termine sia per la diffida ad adempiere protocollata il 2.11.2022, sia per effetto del riconoscimento del debito sotteso al pagamento, da parte dell'Amministrazione e con la busta paga di dicembre 2024, del conguaglio chilometrico anche relativamente agli anni 2016 e 2017. Inoltre, l'opposto ha rilevato che la somma di € 1.868,00, indicata nella predetta busta paga, è al lordo, mentre al lavoratore è stato pagato solo l'importo netto di € 1.311,21, e l'indennità in questione costituisce un mero rimborso spese, come tale non soggetto a tassazione;
importo il cui pagamento, peraltro, va imputato ai debiti più risalenti, e cioè agli anni 2016 e 2017. L'opposto ha poi rilevato che la quantificazione dell'indennità operata dall'Amministrazione è errata, in quanto ha calcolato il rimborso pari ad 1/10 della benzina per i chilometri dal 21° in poi anche per il biennio 2016 e 2017, mentre la distinzione tra i primi venti chilometri e quelli successivi opera soltanto per gli anni dal 2018 in poi, in seguito all'entrata in vigore del CIRL, atteso che, per gli anni 2016 e 2017, deve calcolarsi in misura pari ad 1/5 del prezzo della benzina per tutti i chilometri percorsi (art. 54 del CCNL).
Sostituita l'udienza del 10.12.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, la causa viene decisa come segue.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa creditoria di relativamente alla differenza Controparte_1
ancora dovuta dall'Amministrazione opponente, alle cui dipendenze il lavoratore opposto ha svolto attività lavorativa in virtù di contratti a tempo determinato, a titolo di indennità chilometrica per gli anni dal 2016 al 2019, relativamente al carburante necessario per gli spostamenti, con uso del mezzo proprio, secondo quanto dedotto nel ricorso per decreto ingiuntivo e non contestato, tra il luogo di residenza sito in Mazzarino e: a) negli anni 2016, 2017 e 2018, il cantiere RA AS (30+30 km); b) nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2019, il cantiere di ON (20+20 km); c) nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019, altri cantieri (30+30 km).
In relazione all'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'opponente, ha Controparte_1
rilevato l'avvenuta interruzione del termine prescrizionale, per un verso, per la diffida di pagamento, protocollata in data 2.11.2022, e, per altro verso, per il riconoscimento del debito da parte del datore di lavoro, implicito nel pagamento del conguaglio con la busta paga di dicembre 2024.
L'eccezione di prescrizione è fondata limitatamente ai crediti antecedenti al novembre 2017, e cioè anteriori al quinquennio prima della diffida del 2.11.2022, unico atto con efficacia interruttiva della prescrizione anteriore alla notifica del decreto ingiuntivo opposto.
In relazione al pagamento del conguaglio chilometrico con la busta paga di dicembre, non può ritenersi sussistente un riconoscimento datoriale del debito (né l'interruzione della prescrizione ex art. 2944 c.c.) relativamente alle somme ulteriori rispetto a quelle di fatto pagate, pretese in via monitoria dal lavoratore per il periodo anteriore al novembre 2017. In altri termini, anche a ritenere configurabile un riconoscimento tacito del debito nel pagamento effettuato, tale riconoscimento va limitato all'ammontare delle somme versate, non potendosi estendere al maggior credito preteso dal lavoratore per il periodo in cui è maturato il termine quinquennale.
Sotto altro aspetto, l'opponente ha pagato l'indennità fino a 20 km e, dalla busta paga di dicembre 2024, si evince che ha altresì pagato, a titolo di differenza ancora dovuta, la somma lorda di € 1.868,00 (€
1.311,21 netti).
L'opposto ha condivisibilmente rilevato che l'indennità in questione costituisce un mero rimborso spese, non soggetto a tassazione, come peraltro si evince dall'art. 54 CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, laddove si legge “[…] il rimborso chilometrico di cui al 4° comma costituisce mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro”. Da ciò consegue che deve tenersi conto, ai fini della quantificazione del residuo credito del lavoratore, della somma netta dallo stesso percepita (€ 1.311,21).
Non può invece condividersi il rilievo dell'opposto, secondo cui il pagamento di tale somma va imputato ai debiti più risalenti (relativi al 2016 ed al 2017).
Infatti, l'art. 1193 c.c. stabilisce: “1. Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. 2. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico.
Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti”.
Il criterio di imputazione invocato dall'opposto è previsto tra le ipotesi di cui al secondo comma, il quale contiene una norma residuale rispetto alla previsione di cui al primo comma, che dà invece prevalenza all'imputazione operata dal debitore al momento del pagamento.
Nella specie, l'Assessorato opponente ha ripartito il pagamento della complessiva somma (lorda) liquidata, a titolo di conguaglio, tra i vari anni dal 2016 al 2019, secondo il prospetto prodotto in atti (all.
2 fascicolo opponente).
Da ciò consegue che la somma complessivamente versata va imputata a tutte le annualità oggetto di domanda, dovendosi tuttavia ridurre proporzionalmente gli importi liquidati (al lordo) anno per anno, in modo da rideterminarli al netto.
Pertanto, le somme versate dall'Assessorato a titolo di indennità chilometrica sono:
1) anno 2016: € 663,70 (di cui € 390,00 per indennità pagata fino a 20 km;
€ 273,70 netti per conguaglio oltre 20 km);
2) anno 2017: € 646,59 (di cui € 368,40 per indennità pagata fino a 20 km;
€ 278,19 netti per conguaglio oltre 20 km);
3) anno 2018: € 942,77 (di cui € 561,00 per indennità pagata fino a 20 km;
€ 381,77 netti per conguaglio oltre 20 km);
4) anno 2019: € 914,88 (di cui € 537,60 per indennità pagata fino a 20 km;
€ 377,28 netti per conguaglio oltre 20 km).
Per quanto riguarda la quantificazione dell'indennità spettante anno per anno al lavoratore, va osservato che, per agli anni 2016 e 2017, si applica l'art. 54 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale e idraulico-agraria, il quale prevede un rimborso pari ad 1/5 del costo della benzina per ogni chilometro, senza distinguere tra i primi 20 chilometri e quelli successivi, distinzione che invece risulta introdotta dal CIRL, il cui art. 19 prevede il rimborso pari ad 1/5 del costo della benzina per i primi 20 chilometri e ad 1/10 per i chilometri successivi, con efficacia dall'1.1.2018 (v. art. 29 del verbale di sottoscrizione allegato al CIRL), ed è quindi applicabile per la domanda relativa agli anni 2018 e 2019.
Tenuto conto che l'opponente non ha contestato i prezzi medi della benzina ed il numero di giorni di lavoro in cui il lavoratore ha usato il mezzo proprio, indicati nei conteggi formulati dall'opposto, gli importi delle indennità chilometriche sono così quantificabili:
a) anno 2016: € 1.152,29 (cantiere RA, km 30+30);
b) anno 2017: € 1.198,52 (cantiere RA, km 30+30);
c) anno 2018: € 1.111.42 (cantiere RA, km 30+30);
d) anno 2019: € 911,55 (cantiere ON, mesi di giugno luglio e agosto, km 20+20; cantieri vari in
Mazzarino, mesi ottobre, novembre e dicembre, 30+30).
Considerato che, per come sopra esposto, risultano ormai prescritte le pretese creditorie relative al 2016 ed al 2017 (fino al mese di ottobre), ai fini del calcolo dell'ammontare del credito del lavoratore per il periodo non prescritto (da novembre 2017 in poi) occorre decurtare le indennità come sopra quantificate delle somme che sono state già pagate dal datore di lavoro.
Pertanto, con riferimento ai soli mesi di novembre e dicembre 2017, l'indennità chilometrica spettante ad è complessivamente pari ad € 668,08 (di cui € 370,48 per novembre 2017 ed € 297,60 Controparte_1
per dicembre 2017). Il datore di lavoro risulta aver già pagato € 108,00 (v. busta paga di novembre 2017, prodotta dall'opposto) ed € 86,40 (v. busta paga di dicembre 2017, prodotta dall'opposto), nonché, a titolo di conguaglio liquidato nella busta paga di dicembre 2024, una somma che, in base all'imputazione del pagamento del conguaglio per ciascun anno (v. all. 2 fascicolo opponente), è pari ad € 278,19 netti
(nel predetto documento è indicata in € 396,40 lordi) per tutto l'anno 2017, somma, quest'ultima, che, in relazione al bimestre in questione, può proporzionalmente determinarsi in 2/12 del predetto importo e, cioè, in € 46,36.
Da quanto sopra esposto, deriva che, per il periodo in cui non è maturata la prescrizione del credito, al lavoratore spettano ancora le seguenti somme:
I) novembre e dicembre 2017: € 427,32 (cioè € 668,08 - € 108,00 - € 86,40 - € 46,36 = € 427,32);
II) anno 2018: € 168,65 (cioè € 1.111,42 - € 942,77 = € 168,65);
III) anno 2019: € 0 (cioè € 911,55 - € 914,88 = - 3,33).
Considerato l'accoglimento parziale dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e l'Assessorato va condannato al pagamento, in favore di , della somma di € 595,97, oltre Controparte_1
alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali. Le spese di lite, complessivamente liquidate in dispositivo anche con riferimento alla fase monitoria, sono per metà compensate e per la restante metà poste a carico dell'Assessorato opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 66/2024 e condanna l' , in persona Parte_1
dell'Assessore p.t., al pagamento, in favore di , della somma di € 595,97, oltre alla Controparte_1
maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali;
condanna l' , in Parte_1
persona dell'Assessore p.t., a rifondere ad , con distrazione in favore del difensore che Controparte_1
si dichiara antistatario, metà delle spese di lite, che si liquidano, nell'intero, in complessivi € 1.300,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
compensa le spese processuali tra le parti per la restante metà del predetto importo.
Gela, 10.12.2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 10.12.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1060/2025 RG,
PROMOSSA DA
, in persona Parte_1
dell'Assessore p.t., c.f. , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di P.IVA_1
Caltanissetta, presso i cui uffici, siti in via Libertà n. 174, è domiciliato;
Opponente
CONTRO
, nato a [...] il [...], residente in [...], c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Angela Ingala, per procura in atti, C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Barrafranca Via Passalacqua s.n.; Opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 11.9.2024, l' Parte_1
ha adito il Tribunale di Gela, in funzione di giudice del lavoro, proponendo
[...]
opposizione al decreto ingiuntivo n. 66/2024 emesso dal Tribunale di Gela in data 25/7/2024 (R.G.
842/2024) e notificato in data 4/8/2024, con cui è stato ingiunto all'opponente il pagamento della somma di € 1.415,93, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali come per legge, a titolo di indennità chilometrica dovuta per differenza rispetto alla somma già liquidata dall'Amministrazione, nonché le spese della procedura di ingiunzione.
Parte opponente, rilevando l'intervenuta prescrizione delle somme pretese relativamente al periodo precedente al quinquennio anteriore alla notifica del ricorso, nonché il già avvenuto pagamento della somma di € 1.868,00, per cui la differenza complessiva da corrispondere è di € 679,80, e non il credito ingiunto di € 1.415,93, ha chiesto, in accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente alle spese processuali. Con memoria depositata il 28.11.2025 si è tempestivamente costituito , formulando le Controparte_1
seguenti conclusioni: “- in primis rigettare l'opposizione per cui si procede nonchè ogni domanda in essa contenuta, confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 66/2024, datato e depositato il 25.07.2024, previa correzione del relativo importo da Euro 1.415,93 ad Euro 1.206,20, oggetto di odierna opposizione
e, pertanto, condannare l' Parte_1
Regione Sicilia, in persona dell'Assessore pro tempore, al pagamento in favore del
[...]
Signor della somma di Euro 1.206,20 (somma corretta al netto degli errori di calcolo Controparte_1
commessi nel ricorso per decreto ingiuntivo) oltre la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi dalle singole scadenze al soddisfo, con la precisazione che, a decorrere dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, gli interessi dovranno essere determinati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. nella misura prevista dal decreto legislativo n. 231/2002 nonché le spese del procedimento monitorio liquidate in Euro 237,00 oltre accessori di legge;
- in subordine, nella denegata e non temuta ipotesi di revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, stante il riconoscimento da parte dell' opponente della debenza della somma di Euro 679,80, condannare Parte_1
l' Regione Parte_1
Sicilia, in persona dell'Assessore pro tempore, al pagamento in favore del Signor della Controparte_1
somma di Euro 679,80 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo questi ultimi da calcolarsi, a decorrere dalla presente domanda, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., nella misura prevista dal decreto legislativo n. 231/2002. Con vittoria dei compensi di lite da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Parte opposta ha innanzitutto contestato l'eccezione di prescrizione, rilevando l'intervenuta interruzione del termine sia per la diffida ad adempiere protocollata il 2.11.2022, sia per effetto del riconoscimento del debito sotteso al pagamento, da parte dell'Amministrazione e con la busta paga di dicembre 2024, del conguaglio chilometrico anche relativamente agli anni 2016 e 2017. Inoltre, l'opposto ha rilevato che la somma di € 1.868,00, indicata nella predetta busta paga, è al lordo, mentre al lavoratore è stato pagato solo l'importo netto di € 1.311,21, e l'indennità in questione costituisce un mero rimborso spese, come tale non soggetto a tassazione;
importo il cui pagamento, peraltro, va imputato ai debiti più risalenti, e cioè agli anni 2016 e 2017. L'opposto ha poi rilevato che la quantificazione dell'indennità operata dall'Amministrazione è errata, in quanto ha calcolato il rimborso pari ad 1/10 della benzina per i chilometri dal 21° in poi anche per il biennio 2016 e 2017, mentre la distinzione tra i primi venti chilometri e quelli successivi opera soltanto per gli anni dal 2018 in poi, in seguito all'entrata in vigore del CIRL, atteso che, per gli anni 2016 e 2017, deve calcolarsi in misura pari ad 1/5 del prezzo della benzina per tutti i chilometri percorsi (art. 54 del CCNL).
Sostituita l'udienza del 10.12.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, la causa viene decisa come segue.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa creditoria di relativamente alla differenza Controparte_1
ancora dovuta dall'Amministrazione opponente, alle cui dipendenze il lavoratore opposto ha svolto attività lavorativa in virtù di contratti a tempo determinato, a titolo di indennità chilometrica per gli anni dal 2016 al 2019, relativamente al carburante necessario per gli spostamenti, con uso del mezzo proprio, secondo quanto dedotto nel ricorso per decreto ingiuntivo e non contestato, tra il luogo di residenza sito in Mazzarino e: a) negli anni 2016, 2017 e 2018, il cantiere RA AS (30+30 km); b) nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2019, il cantiere di ON (20+20 km); c) nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019, altri cantieri (30+30 km).
In relazione all'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'opponente, ha Controparte_1
rilevato l'avvenuta interruzione del termine prescrizionale, per un verso, per la diffida di pagamento, protocollata in data 2.11.2022, e, per altro verso, per il riconoscimento del debito da parte del datore di lavoro, implicito nel pagamento del conguaglio con la busta paga di dicembre 2024.
L'eccezione di prescrizione è fondata limitatamente ai crediti antecedenti al novembre 2017, e cioè anteriori al quinquennio prima della diffida del 2.11.2022, unico atto con efficacia interruttiva della prescrizione anteriore alla notifica del decreto ingiuntivo opposto.
In relazione al pagamento del conguaglio chilometrico con la busta paga di dicembre, non può ritenersi sussistente un riconoscimento datoriale del debito (né l'interruzione della prescrizione ex art. 2944 c.c.) relativamente alle somme ulteriori rispetto a quelle di fatto pagate, pretese in via monitoria dal lavoratore per il periodo anteriore al novembre 2017. In altri termini, anche a ritenere configurabile un riconoscimento tacito del debito nel pagamento effettuato, tale riconoscimento va limitato all'ammontare delle somme versate, non potendosi estendere al maggior credito preteso dal lavoratore per il periodo in cui è maturato il termine quinquennale.
Sotto altro aspetto, l'opponente ha pagato l'indennità fino a 20 km e, dalla busta paga di dicembre 2024, si evince che ha altresì pagato, a titolo di differenza ancora dovuta, la somma lorda di € 1.868,00 (€
1.311,21 netti).
L'opposto ha condivisibilmente rilevato che l'indennità in questione costituisce un mero rimborso spese, non soggetto a tassazione, come peraltro si evince dall'art. 54 CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, laddove si legge “[…] il rimborso chilometrico di cui al 4° comma costituisce mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro”. Da ciò consegue che deve tenersi conto, ai fini della quantificazione del residuo credito del lavoratore, della somma netta dallo stesso percepita (€ 1.311,21).
Non può invece condividersi il rilievo dell'opposto, secondo cui il pagamento di tale somma va imputato ai debiti più risalenti (relativi al 2016 ed al 2017).
Infatti, l'art. 1193 c.c. stabilisce: “1. Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. 2. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico.
Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti”.
Il criterio di imputazione invocato dall'opposto è previsto tra le ipotesi di cui al secondo comma, il quale contiene una norma residuale rispetto alla previsione di cui al primo comma, che dà invece prevalenza all'imputazione operata dal debitore al momento del pagamento.
Nella specie, l'Assessorato opponente ha ripartito il pagamento della complessiva somma (lorda) liquidata, a titolo di conguaglio, tra i vari anni dal 2016 al 2019, secondo il prospetto prodotto in atti (all.
2 fascicolo opponente).
Da ciò consegue che la somma complessivamente versata va imputata a tutte le annualità oggetto di domanda, dovendosi tuttavia ridurre proporzionalmente gli importi liquidati (al lordo) anno per anno, in modo da rideterminarli al netto.
Pertanto, le somme versate dall'Assessorato a titolo di indennità chilometrica sono:
1) anno 2016: € 663,70 (di cui € 390,00 per indennità pagata fino a 20 km;
€ 273,70 netti per conguaglio oltre 20 km);
2) anno 2017: € 646,59 (di cui € 368,40 per indennità pagata fino a 20 km;
€ 278,19 netti per conguaglio oltre 20 km);
3) anno 2018: € 942,77 (di cui € 561,00 per indennità pagata fino a 20 km;
€ 381,77 netti per conguaglio oltre 20 km);
4) anno 2019: € 914,88 (di cui € 537,60 per indennità pagata fino a 20 km;
€ 377,28 netti per conguaglio oltre 20 km).
Per quanto riguarda la quantificazione dell'indennità spettante anno per anno al lavoratore, va osservato che, per agli anni 2016 e 2017, si applica l'art. 54 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale e idraulico-agraria, il quale prevede un rimborso pari ad 1/5 del costo della benzina per ogni chilometro, senza distinguere tra i primi 20 chilometri e quelli successivi, distinzione che invece risulta introdotta dal CIRL, il cui art. 19 prevede il rimborso pari ad 1/5 del costo della benzina per i primi 20 chilometri e ad 1/10 per i chilometri successivi, con efficacia dall'1.1.2018 (v. art. 29 del verbale di sottoscrizione allegato al CIRL), ed è quindi applicabile per la domanda relativa agli anni 2018 e 2019.
Tenuto conto che l'opponente non ha contestato i prezzi medi della benzina ed il numero di giorni di lavoro in cui il lavoratore ha usato il mezzo proprio, indicati nei conteggi formulati dall'opposto, gli importi delle indennità chilometriche sono così quantificabili:
a) anno 2016: € 1.152,29 (cantiere RA, km 30+30);
b) anno 2017: € 1.198,52 (cantiere RA, km 30+30);
c) anno 2018: € 1.111.42 (cantiere RA, km 30+30);
d) anno 2019: € 911,55 (cantiere ON, mesi di giugno luglio e agosto, km 20+20; cantieri vari in
Mazzarino, mesi ottobre, novembre e dicembre, 30+30).
Considerato che, per come sopra esposto, risultano ormai prescritte le pretese creditorie relative al 2016 ed al 2017 (fino al mese di ottobre), ai fini del calcolo dell'ammontare del credito del lavoratore per il periodo non prescritto (da novembre 2017 in poi) occorre decurtare le indennità come sopra quantificate delle somme che sono state già pagate dal datore di lavoro.
Pertanto, con riferimento ai soli mesi di novembre e dicembre 2017, l'indennità chilometrica spettante ad è complessivamente pari ad € 668,08 (di cui € 370,48 per novembre 2017 ed € 297,60 Controparte_1
per dicembre 2017). Il datore di lavoro risulta aver già pagato € 108,00 (v. busta paga di novembre 2017, prodotta dall'opposto) ed € 86,40 (v. busta paga di dicembre 2017, prodotta dall'opposto), nonché, a titolo di conguaglio liquidato nella busta paga di dicembre 2024, una somma che, in base all'imputazione del pagamento del conguaglio per ciascun anno (v. all. 2 fascicolo opponente), è pari ad € 278,19 netti
(nel predetto documento è indicata in € 396,40 lordi) per tutto l'anno 2017, somma, quest'ultima, che, in relazione al bimestre in questione, può proporzionalmente determinarsi in 2/12 del predetto importo e, cioè, in € 46,36.
Da quanto sopra esposto, deriva che, per il periodo in cui non è maturata la prescrizione del credito, al lavoratore spettano ancora le seguenti somme:
I) novembre e dicembre 2017: € 427,32 (cioè € 668,08 - € 108,00 - € 86,40 - € 46,36 = € 427,32);
II) anno 2018: € 168,65 (cioè € 1.111,42 - € 942,77 = € 168,65);
III) anno 2019: € 0 (cioè € 911,55 - € 914,88 = - 3,33).
Considerato l'accoglimento parziale dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e l'Assessorato va condannato al pagamento, in favore di , della somma di € 595,97, oltre Controparte_1
alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali. Le spese di lite, complessivamente liquidate in dispositivo anche con riferimento alla fase monitoria, sono per metà compensate e per la restante metà poste a carico dell'Assessorato opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 66/2024 e condanna l' , in persona Parte_1
dell'Assessore p.t., al pagamento, in favore di , della somma di € 595,97, oltre alla Controparte_1
maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali;
condanna l' , in Parte_1
persona dell'Assessore p.t., a rifondere ad , con distrazione in favore del difensore che Controparte_1
si dichiara antistatario, metà delle spese di lite, che si liquidano, nell'intero, in complessivi € 1.300,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
compensa le spese processuali tra le parti per la restante metà del predetto importo.
Gela, 10.12.2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi