Sentenza 3 dicembre 2013
Massime • 1
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato.
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Leggi di più… - 2. Quotidiano giuridicoAnnamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 3 dicembre 2024
Messa alla prova: analisi della disciplina La messa alla prova è un istituto giuridico che consente a un imputato di affrontare un processo penale senza la condanna, purché dimostri il proprio impegno nel seguire un programma di recupero sociale. Questo strumento ha come obiettivo la rieducazione e il reinserimento del reo nella società, riducendo così il ricorso alla pena detentiva. In Italia, la messa alla prova è disciplinata dalla Legge 67/2014, modificata dal D.Lgs. n. 150/2022, con l'intento di rafforzare e migliorare l'efficacia di questa misura alternativa alla pena. Introduzione della messa alla prova La Legge 67/2014 ha introdotto nel sistema penale italiano l'istituto della …
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Indice La questione La soluzione adottata dalla Cassazione Conclusioni 1. La questione Il Tribunale di Sorveglianza di Salerno respingeva una istanza di affidamento in prova al servizio sociale, quale misura alternativa alla pena di mesi sei e giorni sei di reclusione, residua rispetto a quella di un anno di reclusione, inflitta con una sentenza della Corte di Appello di Salerno per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, concedendogli il beneficio, pure richiesto, della detenzione domiciliare e imponendogli le relative prescrizioni. In particolare, il Tribunale giungeva a tale esito decisorio sulla scorta delle seguenti considerazioni: a) la chiesta messa alla prova in …
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Lo svolgimento di attività lavorativa, pur rappresentando un mezzo di reinserimento sociale valutabile nel più generale giudizio sulla richiesta di affidamento in prova, non costituisca da solo, qualora mancante, condizione ostativa all'applicabilità di detta misura, trattandosi di parametro apprezzabile unitamente agli altri elementi sottoposti alla valutazione del giudice di merito - inclusi i risultati del trattamento individualizzato - nell'ottica di un conclusivo giudizio prognostico favorevole al reinserimento del condannato nella società. Compete agli Uffici locali di esecuzione penale esterna proporre all'autorità giudiziaria "il programma di trattamento da applicare ai …
Leggi di più… - 5. Misura alternativa alla detenzione: i paletti (Cass. 42894/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 ottobre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/12/2013, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2013 |
Testo completo
7 73/ 14 7.3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 03/12/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ARTURO CORTESEDott. Presidente SENTENZA - -Rel. Consigliere- 3837/2013 Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO REGISTRO GENERALE - Consigliere - RAFFAELE CAPOZZI Dott. N. 10185/2013 ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI - Consigliere - Dott. Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR RT N. IL 12/12/1966 avverso l'ordinanza n. 5856/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO, del 22/01/2013 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO lette/sentite le conclusioni del PG Dott. RO Amielly CAIAZZO;
che le chiesto l'ammullamento con navío uns to exame dell'ow mouse, per •mpuquate. Udit i difensor Avv.; RILEVATO IN FATTO Con ordinanza in data 22.1.2013 il Tribunale di sorveglianza di Torino respingeva le istanze di AR RT con le quali aveva chiesto l'affidamento in prova ai servizi sociali e in subordine la detenzione domiciliare. Il Tribunale di sorveglianza premetteva che il NA era stato condannato per il delitto di estorsione alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione e che doveva scontare un residuo pena di anni 2, mesi 10 e giorni 24 (inizio pena 19.10.2012 - fine pena 11.9.2015). Dava atto che dalla relazione di sintesi risultava che il comportamento del NA in carcere risultava corretto;
che aveva risarcito le parti lese;
che aveva svolto attività lavorativa anche nel periodo in cui era stato ristretto agli arresti domiciliari;
che aveva ammesso di aver fatto un grave errore. La relazione aveva concluso con parere favorevole alla concessione dei benefici richiesti, pur dando atto della brevità del periodo di osservazione in carcere. Il Tribunale di sorveglianza respingeva l'istanza di affidamento in prova, considerando la gravità del reato in espiazione;
la incompletezza della relazione di sintesi;
la mancanza di prove del completo distacco e della critica revisione del vissuto criminale da parte del condannato. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente NA RO, chiedendone l'annullamento per inosservanza dell'art. 47 O.P. ed erronea applicazione della legge penale. Il Tribunale di sorveglianza aveva tenuto conto solo della gravità del fatto, senza considerare la successiva evoluzione della personalità del ricorrente, desumibile dall'impegno nell'attività lavorativa, svolta anche negli otto mesi trascorsi agli arresti domiciliari;
le positive informazioni fornite dagli assistenti sociali;
l'assoluta mancanza di collegamenti con ambienti criminali;
l'inserimento in un nucleo familiare unito;
le positive informazioni dei Carabinieri;
la concreta possibilità di svolgere, in caso di concessione dell'affidamento, una regolare attività lavorativa. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, non possono, di per sè, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i negativi precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, ne' può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (V. Sez. 1 sentenza n. 6153 del 19.11.1995, Rv. 1 ре 203154). La motivazione dell'ordinanza impugnata appare inadeguata e sostanzialmente contraddittoria, poiché, da una parte, afferma di non ravvisare nel comportamento del NA indici concreti di una effettiva revisione della precedente condotta deviata, ma, d'altra parte, riconosce una serie di significativi indici della richiesta revisione critica, quali il risarcimento dei danni cagionati alle parti lese, l'attività lavorativa svolta anche nel periodo trascorso agli arresti domiciliari, la correttezza del comportamento serbato nel periodo di detenzione in carcere, l'ammissione, riportata nella relazione di sintesi, di aver commesso un grave errore. Non si è tenuto conto, inoltre, delle informazioni dell'autorità di polizia preposta al controllo, nel periodo trascorso agli arresti domiciliari, e la brevità del periodo di osservazione in carcere non può essere, di per sé, motivo sufficiente per negare il processo di revisione da parte del condannato, sia perché comunque la relazione di sintesi aveva espresso un parere favorevole alla concessione anche dell'affidamento in prova, in ragione del comportamento tenuto dal condannato dopo la commissione del reato, sia perché, per essere ammessi al suddetto beneficio, è sufficiente che il processo critico sia stato avviato, e nel caso di specie, oltre a risultare avviato alla stregua degli stessi indici indicati nell'ordinanza, non vi è alcuna smentita all'asserzione della difesa (riportata nelle premesse dell'ordinanza impugnata) che il NA non aveva alcun collegamento con ambienti di criminalità organizzata. Pertanto, l'ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Torino. Così deciso in Roma in data 3 dicembre 2013 mprefic Il consigliere estensore In Presidente Luigi Pietro Caiazzo Arturo Cortese Maaieno DEPOSITATA IN CANCELLERIA 10 GEN. 2014 IL CANCELLIERE 2