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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 23/01/2026, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 505/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, LA
FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 4244/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9189/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 32 e pubblicata il 24/04/2018
Atti impositivi:
- SPESE SPESE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 222/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Chiede l'accoglimento del ricorso in riassunzione.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha depositato ricorso in riassunzione ai sensi dell'art. 63 del d.lgs n. 546 del 1992.
L'iter che ha dato luogo alla fase di ottemperanza è il seguente:
a) Con ricorso tempestivamente notificato ad Agenzia delle Entrate - riscossione depositato in data 25.5.2017 avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Roma (RG 7401/17) la Sig.ra Nominativo_1, impugnava un preavviso di fermo amministrativo, per la parte riferibile a crediti di natura tributaria contestandone la debenza dell'importo in ragione dell'intervenuta prescrizione del credito e dell'omessa notifica delle cartelle di pagamento oggetto di contestazione.
La Commissione Tributaria provinciale di Roma, con sent. 9189/2018, accoglieva il ricorso e condannava l'Agenzia delle Entrate — riscossione al pagamento delle spese di lite che liquidava in € 100,00 in favore della parte risultata vittoriosa con distrazione in favore dell'Avv. Ricorrente_1 dichiaratosi ntistatario.
La parte originariamente ricorrente gravava la sentenza della CTP capitolina innanzi alla CTR di Roma, censurandola nella parte in cui, a suo dire, aveva liquidato le spese di soccombenza in misura inferiore a quelle determinabili, per valore, in ragione della corretta applicazione del DM 55/2014 del Ministero della
Giustizia, e, successivamente, in pendenza del grado di appello, l'Avv. Ricorrente_1 attivava la procedura di ottemperanza disciplinata dall'art. 69 e SS. del d.lgs. 546/1992 per ottenere la giusta esecuzione della sentenza di primo grado e, pertanto:
a. in data 11.9.2018, notificava alla parte soccombente Agenzia delle Entrate — riscossione atto di diffida e messa in mora (ed allegata copia autentica della sentenza di cui chiedeva l'esecuzione) con invito a provvedere alla corresponsione dell'importo liquidato in suo favore in forza della sentenza n. 9189/2018 della CTP di Roma entro e non oltre 90 giorni dalla ricezione;
b. in data 19.12.2018, spirato inutilmente il termine di 90 giorni, depositava innanzi alla CTR di Roma ricorso in ottemperanza (RG 9338/2018, a mezzo del quale chiedeva l'ottemperanza della sentenza n. 9189/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma sul capo di condanna al pagamento delle spese legali, con l'emanazione dei conseguenti provvedimenti, nonché la condanna dell'Ufficio alle spese del relativo giudizio che chiedesi liquidarsi in conformità al DM 55/2014.
Sul ricorso per ottemperanza l'Agenzia provvedeva a corrispondere integralmente quanto dovuto in forza della sentenza di cui si chiedeva l'ottemperanza. In prossimità dell'udienza l'Ufficio si costituiva in giudizio deducendo di aver provveduto a dare esecuzione al capo di condanna di cui era stato chiesto da parte dell'odierno ricorrente l'esecuzione con il giudizio di ottemperanza e chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere. All'esito dell'udienza camerale la Commissione Tributaria Regionale di Roma, con sentenza n. 2269/2019 rilevava, da un lato, che "l'Agenzia chiede la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, avendo già provveduto al pagamento a saldo dell'importo di €88,95 mediante emissione in data 12.2.2019 di assegno non trasferibile in favore dell'Avv. Ricorrente_1" e dall'altro che "La Commissione rileva che l'Agenzia delle Entrate — riscossione ha provveduto in data 12.2.2019 alla corresponsione del saldo finale dell'importo di €88,95, attribuito alla sentenza CTP Roma 9189/32/2018 in favore dell'Avv. Ricorrente_1 quale antistatario. Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere. Le spese devono essere compensate atteso che l'Agenzia ha provveduto ad effettuare il pagamento a saldo in data 12.2.2019, ancor prima che venisse presentato in data 27.2.2019 l'odierno ricorso per ottemperanza
PQM
La Commissione Tributaria Regionale Lazio dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate"
Il primo giudizio di legittimità
Avverso tale sentenza (n. 2269/2019 della Commissione Tributaria Regionale di Roma) il contribuente ricorreva innanzi alla Suprema Corte di Cassazione ex art. 360 c.p.c. (RG 22491/2019) denunciando l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui aveva erroneamente compensato le spese di lite facendo illegittimamente ricorso ad una motivazione apparente..
La ADER rimaneva intimata.
La Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 41193/2021, statuiva:
"Il ricorso è fondato. La censura mette in evidenza l'intrinseca contraddittorietà della sentenza impugnata che, dopo avere indicato come data di deposito del ricorso in ottemperanza quella del 19.12.2018- ha poi motivato sulle ragioni della compensazione l'avvenuto pagamento di quanto dovuto al contribuente in epoca
- 19.2.2019- successiva al deposito del ricorso, che lo stesso giudice indica come avvenuto il 27.2.2019.
Ora, come puntualmente sottolineato dal ricorrente in memoria, la CTR ha dato luogo ad una motivazione intrinsecamente contraddittoria e tale da non consentire di individuare l'iter logico seguito dal decidente per giustificare la compensazione delle spese, avendo lo stesso dato atto nella stessa motivazione di due diverse date di deposito del corso in ottemperanza, minando in radice la logicità dalla decisione (Cass.S.U.
n.8053/2014) nella parte in cui ha collocato il pagamento dell'amministrazione in epoca successiva al deposito del ricorso in ottemperanza che la stessa CTR aveva indicato come avvenuto in epoca precedente al pagamento stesso. Sula base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra azione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità ".
Il giudizio di rinvio.
Il ricorrente riassumeva la causa innanzi alla CTR del Lazio (RG 622/2022, con ricorso chiedendo che il
Giudice del rinvio, per effetto della cassazione della sentenza n. 2269/10/2019 della CTR del Lazio statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, decide sse sulle domande svolte nell'originario ricorso in ottemperanza e più precisamente, sulla domanda di condanna dell'Ufficio alle spese del giudizio che chiedevasi liquidarsi in conformità al DM 55/14.
La ADER si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda.
In prossimità dell'udienza fissata per il 23.5.2023, il ricorrente depositava memorie illustrative e nota spese.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio con sentenza n. 4962/2023 del 23.5.2023 depositata in data 29.8.2023, pur accogliendo il ricorso in riassunzione, e pur applicando il principio di soccombenza, nella parte motiva rilevava che "Ritiene il collegio che l'appello possa trovare accoglimento per i seguenti motivi. Come statuito dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 41193/2021 "la CTR ha dato luogo ad una motivazione intrinsecamente contraddittoria e tale da non consentire di individuare l'iter logico seguito dal decidente per giustificare la compensazione delle spese, avendo lo stesso dato atto nella stessa motivazione di due diverse date di deposito del corso in ottemperanza, minando in radice la logicità dalla decisione (Cass. S.U. n.8053/2014) nella parte in cui ha collocato il pagamento dell'amministrazione in epoca successiva al deposito del ricorso in ottemperanza che la stessa CTR aveva indicato come avvenuto in epoca precedente al pagamento stesso." Tenuto conto che, in effetti, il pagamento dell'Agenzia delle
Entrate-Riscossione è avvenuto il 19/02/2019 e cioè successivamente al deposito del ricorso in ottemperanza, effettuato il 19/12/2018, occorre pronunciarsi sulle spese. A tal riguardo, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale " il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere, dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione, evidenziata anche dalla sentenza impugnata, che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, bensì anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge." (Cfr. Corte Cass., n. 21459/2020). Nel caso di specie, non vi è dubbio che il pagamento, da parte dell'Ufficio soccombente, è avvenuto con ritardo, tanto è vero che l'avente diritto al rimborso delle spese processuali ha dovuto proporre ricorso in ottemperanza per ottenere il riconoscimento delle proprie ragioni. Tale ricorso in ottemperanza avrebbe potuto essere evitato se solo l'Ufficio fosse stato più diligente nell'adempimento di quanto derivante dalla sentenza per le spese processuali a suo carico. Sulla scorta delle suesposte considerazioni l'appello deve essere accolto. Le spese, comprese quelle del giudizio di legittimità, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio accoglie l'appello e condanna l'Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'avvocato Ricorrente_1, così determinate: 250,00 per il ricorso in ottemperanza;
€ 350,00 per il ricorso in Cassazione ed € 250,00 per il presente grado di giudizio, oltre accessori come per legge"
Il secondo giudizio di legittimità
Avverso tale sentenza (n. 5962/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio) ricorreva innanzi alla Suprema Corte di Cassazione ex art. 360 c.p.c. (RG 2003/2024) l'odierno ricorrente denunciando l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui il Giudice del rinvio si era illegittimamente discostato dalla nota spese depositata ed aveva, ad ogni modo, disposto la liquidazione delle spese di soccombenza in misura inferiore ai minimi tariffari.
Agenzia delle Entrate — riscossione non si costituiva in giudizio
La Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 21456/2025 emessa in data 15.5.2025 statuiva: "I motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi. Va, preliminarmente, ricordato quanto già affermato da questa Corte, secondo la quale il giudice "in presenza (...) di nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei compensi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione disposta a quanto risulta dagli atti ed ai parametri di legge, nonché di quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe (a loro volta derogabili con apposita motivazione: cfr. Cass. Sez. 6-
L, 31/01/2017, n. 2386)" (così Cass. Sez. 2 del 28/02/2018 n. 4689; cf. anche Cass. Sez. 2 del 12/01/2023
n. 727). Cionondimeno, "questo indirizzo è da applicare in modo conforme alla disciplina che il codice di procedura civile riserva ai requisiti di forma contenuto della motivazione della decisione. Si applicano le disposizioni generali degli artt. 132 co. 2 n. 4 e 118 co. I disp. att. c.p.c., a loro volta da interpretare in modo conforme alla garanzia costituzionale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali ex art. III co. 6 Cost.
Si tratta quindi, anche in tema di spese, di esporre le ragioni di fatto e diritto della pronuncia in modo conciso ovvero succinto, ove l'oggetto di quest'ultima è perimetrato dal thema decidendum (ex art. 112 c.p.c.). Ove si tratti di spese di lite, il tema della pronuncia è — niente di meno, ma neanche niente di più — la domanda di liquidazione nel suo complesso, alla quale si deve rispondere applicando i parametri della controversa determinato (...). Non è compatibile con questa cornice volgere «l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci» indicate nella nota specifica nel senso del dovere di rispondere esplicitamente, pedissequamente ad ogni singola indicazione. Inteso in tal modo, l'onere motivazionale sulle spese eccederebbe finanche quello che grava sul giudice in punto di pronuncia sul merito della controversia, ove si ritiene pacificamente che, nell'esternare le ragioni del proprio convincimento, il giudice non è tenuto a discutere esplicitamente ogni singola deduzione che aspiri ad una diversa ricostruzione della situazione controversa. Ciò è vero, sempre che egli abbia adottato una motivazione adeguata, cioè, dotata di senso logico e giuridico alla luce degli elementi di fatto e di diritto del caso di specie" (cosi Cass. Sez. 2, del
27/07/2023 n. 22762). Deve, altresì essere premesso, che "In tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile" (Cass. Sez. 2, 13/04/2023, n. 9815; cfr. anche:
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021, Rv. 661839; Cass., Sez. L, Ordinanza n. 12537 del
10/05/2019, Rv. 653760; Sez. 2, Ordinanza n. 8561 del 2023).
7. Deve, infine, ricordarsi che "la liquidazione dei compensi in applicazione del d.m. n. 55 del 2014 deve essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle.
(Nella specie, è stata cassata la sentenza di merito che aveva liquidato in termini complessivi ed in misura inferiore ai minimi tariffari le spese di lite relative ad un accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.
c. e quelle del giudizio di opposizione). (Cass. Sez. 6,23/07/2018, n. 19482; cfr. anche Cass. Sez. 6,
31/03/2016, n. 6306,In tema di spese processuali, in applicazione ai sensi del previgente d.m. 20 luglio
2012, n. 140).
8. Nel caso di specie il giudice del rinvio ha mal governato i su esposti principi. Ed invero, a fronte della presentazione della nota spese -in cui erano indicate anche le c.d. spese vive- riguardante il giudizio di ottemperanza per cui erano richiesti complessivi curo 585,00 (comprendenti fase di studio euro
170, fase introduttiva euro 100,00, fase di trattazione euro 100,00, spese vive euro 45,00) il giudizio di cassazione per cui erano richiesti complessivi euro 975,00 (comprendenti fase di studio euro 240,00, fase introduttiva euro 270,00, fase decisoria euro 135, spese vive euro 328,00) ed il giudizio di rinvio, per cui erano richiesti complessivi euro 585,00 (comprendenti fase di studio euro 170, fase introduttiva euro 100,00, fase di trattazione euro 100,00, spese vive euro 45,00), ha liquidato complessivi euro 250,00 per il giudizio di ottemperanza, euro 350,00 per il giudizio di legittimità, ed euro 250,00 per il giudizio di rinvio, senza motivazione alcuna, provvedendo alla determinazione dei compensi solo in dispositivo, omettendo, peraltro, di dar conto del d.m. applicato ed applicabile ratione temporis. A questo proposito è utile segnalare che "se la determinazione è effettuata dal giudice di rinvio, questi deve fare riferimento alle tariffe vigenti al tempo del giudizio di legittimità, senza che abbiano rilievo eventuali tariffe sopravvenute" (Cass., 11/03/2005, n.
5426; Cass., 20/12/1995, n. 13015), con la conseguenza che al giudizio di ottemperanza dovrà essere applicato il d.m. 8 marzo 2018 n. 37, mentre al giudizio di legittimità ed al giudizio di rinvio occorrerà applicare il d.m. 13 agosto 2022, n. 147. 9. La sentenza deve, dunque, essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda anche la liquidazione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità".
Il presente giudizio di rinvio.
Parte ricorrente con il presente ricorso in riassunzione chiedeva che per effetto della cassazione della sentenza n. 4962/2023 della CGT di II grado del Lazio statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, fosse statuita la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese del primo giudizio di ottemperanza, del primo grado di legittimità, del primo grado di rinvio, del secondo grado di legittimità e del presente grado da liquidarsi in conformità al DM 55/2014.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di giustizia ritiene che il ricorso in riassunzione sia meritevole di accoglimento.
Come richiesto dal contribuente il Collegio statuisce la condanna dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in sintonia con la sentenza della Corte di Cassazione che ha annullato la sentenza n. 4962/2023 della CGT di
II grado del Lazio, al pagamento delle spese del primo giudizio di ottemperanza, del primo grado di legittimità, del primo grado di rinvio, del secondo grado di legittimità e del presente grado da liquidarsi in conformità al DM 55/2014.
Il ricorrente in prossimità dell'udienza ha depositato nota spese per tutti i giudizi su indicati, che questa Corte ritiene di condividere.
Nel merito, il Collegio rileva che nel caso di specie, sussiste la piena soccombenza dell'Amministrazione finanziaria, condannandola al pagamento delle spese di giudizio, come da nota spese depositata che il
Collegio ritiene congrua rispetto alle tariffe vigenti, ed in particolare: € 11.705,00 complessivi, di cui € 2.345 per il giudizio di ottemperanza, € 2.335 per il primo giudizio di Cassazione, € 2.345 per il primo giudizio di rinvio, € 2.335,00 per il secondo giudizio di Cassazione e € 2.345,00 per il secondo giudizio di rinvio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso in riassunzione e per l'effetto condanna l'Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese di giudizio in favore del difensore antistatario, Avv. Ricorrente_1, che liquida come in parte motiva.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, LA
FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 4244/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9189/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 32 e pubblicata il 24/04/2018
Atti impositivi:
- SPESE SPESE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 222/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Chiede l'accoglimento del ricorso in riassunzione.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha depositato ricorso in riassunzione ai sensi dell'art. 63 del d.lgs n. 546 del 1992.
L'iter che ha dato luogo alla fase di ottemperanza è il seguente:
a) Con ricorso tempestivamente notificato ad Agenzia delle Entrate - riscossione depositato in data 25.5.2017 avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Roma (RG 7401/17) la Sig.ra Nominativo_1, impugnava un preavviso di fermo amministrativo, per la parte riferibile a crediti di natura tributaria contestandone la debenza dell'importo in ragione dell'intervenuta prescrizione del credito e dell'omessa notifica delle cartelle di pagamento oggetto di contestazione.
La Commissione Tributaria provinciale di Roma, con sent. 9189/2018, accoglieva il ricorso e condannava l'Agenzia delle Entrate — riscossione al pagamento delle spese di lite che liquidava in € 100,00 in favore della parte risultata vittoriosa con distrazione in favore dell'Avv. Ricorrente_1 dichiaratosi ntistatario.
La parte originariamente ricorrente gravava la sentenza della CTP capitolina innanzi alla CTR di Roma, censurandola nella parte in cui, a suo dire, aveva liquidato le spese di soccombenza in misura inferiore a quelle determinabili, per valore, in ragione della corretta applicazione del DM 55/2014 del Ministero della
Giustizia, e, successivamente, in pendenza del grado di appello, l'Avv. Ricorrente_1 attivava la procedura di ottemperanza disciplinata dall'art. 69 e SS. del d.lgs. 546/1992 per ottenere la giusta esecuzione della sentenza di primo grado e, pertanto:
a. in data 11.9.2018, notificava alla parte soccombente Agenzia delle Entrate — riscossione atto di diffida e messa in mora (ed allegata copia autentica della sentenza di cui chiedeva l'esecuzione) con invito a provvedere alla corresponsione dell'importo liquidato in suo favore in forza della sentenza n. 9189/2018 della CTP di Roma entro e non oltre 90 giorni dalla ricezione;
b. in data 19.12.2018, spirato inutilmente il termine di 90 giorni, depositava innanzi alla CTR di Roma ricorso in ottemperanza (RG 9338/2018, a mezzo del quale chiedeva l'ottemperanza della sentenza n. 9189/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma sul capo di condanna al pagamento delle spese legali, con l'emanazione dei conseguenti provvedimenti, nonché la condanna dell'Ufficio alle spese del relativo giudizio che chiedesi liquidarsi in conformità al DM 55/2014.
Sul ricorso per ottemperanza l'Agenzia provvedeva a corrispondere integralmente quanto dovuto in forza della sentenza di cui si chiedeva l'ottemperanza. In prossimità dell'udienza l'Ufficio si costituiva in giudizio deducendo di aver provveduto a dare esecuzione al capo di condanna di cui era stato chiesto da parte dell'odierno ricorrente l'esecuzione con il giudizio di ottemperanza e chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere. All'esito dell'udienza camerale la Commissione Tributaria Regionale di Roma, con sentenza n. 2269/2019 rilevava, da un lato, che "l'Agenzia chiede la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, avendo già provveduto al pagamento a saldo dell'importo di €88,95 mediante emissione in data 12.2.2019 di assegno non trasferibile in favore dell'Avv. Ricorrente_1" e dall'altro che "La Commissione rileva che l'Agenzia delle Entrate — riscossione ha provveduto in data 12.2.2019 alla corresponsione del saldo finale dell'importo di €88,95, attribuito alla sentenza CTP Roma 9189/32/2018 in favore dell'Avv. Ricorrente_1 quale antistatario. Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere. Le spese devono essere compensate atteso che l'Agenzia ha provveduto ad effettuare il pagamento a saldo in data 12.2.2019, ancor prima che venisse presentato in data 27.2.2019 l'odierno ricorso per ottemperanza
PQM
La Commissione Tributaria Regionale Lazio dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate"
Il primo giudizio di legittimità
Avverso tale sentenza (n. 2269/2019 della Commissione Tributaria Regionale di Roma) il contribuente ricorreva innanzi alla Suprema Corte di Cassazione ex art. 360 c.p.c. (RG 22491/2019) denunciando l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui aveva erroneamente compensato le spese di lite facendo illegittimamente ricorso ad una motivazione apparente..
La ADER rimaneva intimata.
La Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 41193/2021, statuiva:
"Il ricorso è fondato. La censura mette in evidenza l'intrinseca contraddittorietà della sentenza impugnata che, dopo avere indicato come data di deposito del ricorso in ottemperanza quella del 19.12.2018- ha poi motivato sulle ragioni della compensazione l'avvenuto pagamento di quanto dovuto al contribuente in epoca
- 19.2.2019- successiva al deposito del ricorso, che lo stesso giudice indica come avvenuto il 27.2.2019.
Ora, come puntualmente sottolineato dal ricorrente in memoria, la CTR ha dato luogo ad una motivazione intrinsecamente contraddittoria e tale da non consentire di individuare l'iter logico seguito dal decidente per giustificare la compensazione delle spese, avendo lo stesso dato atto nella stessa motivazione di due diverse date di deposito del corso in ottemperanza, minando in radice la logicità dalla decisione (Cass.S.U.
n.8053/2014) nella parte in cui ha collocato il pagamento dell'amministrazione in epoca successiva al deposito del ricorso in ottemperanza che la stessa CTR aveva indicato come avvenuto in epoca precedente al pagamento stesso. Sula base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra azione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità ".
Il giudizio di rinvio.
Il ricorrente riassumeva la causa innanzi alla CTR del Lazio (RG 622/2022, con ricorso chiedendo che il
Giudice del rinvio, per effetto della cassazione della sentenza n. 2269/10/2019 della CTR del Lazio statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, decide sse sulle domande svolte nell'originario ricorso in ottemperanza e più precisamente, sulla domanda di condanna dell'Ufficio alle spese del giudizio che chiedevasi liquidarsi in conformità al DM 55/14.
La ADER si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda.
In prossimità dell'udienza fissata per il 23.5.2023, il ricorrente depositava memorie illustrative e nota spese.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio con sentenza n. 4962/2023 del 23.5.2023 depositata in data 29.8.2023, pur accogliendo il ricorso in riassunzione, e pur applicando il principio di soccombenza, nella parte motiva rilevava che "Ritiene il collegio che l'appello possa trovare accoglimento per i seguenti motivi. Come statuito dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 41193/2021 "la CTR ha dato luogo ad una motivazione intrinsecamente contraddittoria e tale da non consentire di individuare l'iter logico seguito dal decidente per giustificare la compensazione delle spese, avendo lo stesso dato atto nella stessa motivazione di due diverse date di deposito del corso in ottemperanza, minando in radice la logicità dalla decisione (Cass. S.U. n.8053/2014) nella parte in cui ha collocato il pagamento dell'amministrazione in epoca successiva al deposito del ricorso in ottemperanza che la stessa CTR aveva indicato come avvenuto in epoca precedente al pagamento stesso." Tenuto conto che, in effetti, il pagamento dell'Agenzia delle
Entrate-Riscossione è avvenuto il 19/02/2019 e cioè successivamente al deposito del ricorso in ottemperanza, effettuato il 19/12/2018, occorre pronunciarsi sulle spese. A tal riguardo, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale " il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere, dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione, evidenziata anche dalla sentenza impugnata, che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, bensì anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge." (Cfr. Corte Cass., n. 21459/2020). Nel caso di specie, non vi è dubbio che il pagamento, da parte dell'Ufficio soccombente, è avvenuto con ritardo, tanto è vero che l'avente diritto al rimborso delle spese processuali ha dovuto proporre ricorso in ottemperanza per ottenere il riconoscimento delle proprie ragioni. Tale ricorso in ottemperanza avrebbe potuto essere evitato se solo l'Ufficio fosse stato più diligente nell'adempimento di quanto derivante dalla sentenza per le spese processuali a suo carico. Sulla scorta delle suesposte considerazioni l'appello deve essere accolto. Le spese, comprese quelle del giudizio di legittimità, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio accoglie l'appello e condanna l'Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'avvocato Ricorrente_1, così determinate: 250,00 per il ricorso in ottemperanza;
€ 350,00 per il ricorso in Cassazione ed € 250,00 per il presente grado di giudizio, oltre accessori come per legge"
Il secondo giudizio di legittimità
Avverso tale sentenza (n. 5962/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio) ricorreva innanzi alla Suprema Corte di Cassazione ex art. 360 c.p.c. (RG 2003/2024) l'odierno ricorrente denunciando l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui il Giudice del rinvio si era illegittimamente discostato dalla nota spese depositata ed aveva, ad ogni modo, disposto la liquidazione delle spese di soccombenza in misura inferiore ai minimi tariffari.
Agenzia delle Entrate — riscossione non si costituiva in giudizio
La Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 21456/2025 emessa in data 15.5.2025 statuiva: "I motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi. Va, preliminarmente, ricordato quanto già affermato da questa Corte, secondo la quale il giudice "in presenza (...) di nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei compensi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione disposta a quanto risulta dagli atti ed ai parametri di legge, nonché di quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe (a loro volta derogabili con apposita motivazione: cfr. Cass. Sez. 6-
L, 31/01/2017, n. 2386)" (così Cass. Sez. 2 del 28/02/2018 n. 4689; cf. anche Cass. Sez. 2 del 12/01/2023
n. 727). Cionondimeno, "questo indirizzo è da applicare in modo conforme alla disciplina che il codice di procedura civile riserva ai requisiti di forma contenuto della motivazione della decisione. Si applicano le disposizioni generali degli artt. 132 co. 2 n. 4 e 118 co. I disp. att. c.p.c., a loro volta da interpretare in modo conforme alla garanzia costituzionale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali ex art. III co. 6 Cost.
Si tratta quindi, anche in tema di spese, di esporre le ragioni di fatto e diritto della pronuncia in modo conciso ovvero succinto, ove l'oggetto di quest'ultima è perimetrato dal thema decidendum (ex art. 112 c.p.c.). Ove si tratti di spese di lite, il tema della pronuncia è — niente di meno, ma neanche niente di più — la domanda di liquidazione nel suo complesso, alla quale si deve rispondere applicando i parametri della controversa determinato (...). Non è compatibile con questa cornice volgere «l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci» indicate nella nota specifica nel senso del dovere di rispondere esplicitamente, pedissequamente ad ogni singola indicazione. Inteso in tal modo, l'onere motivazionale sulle spese eccederebbe finanche quello che grava sul giudice in punto di pronuncia sul merito della controversia, ove si ritiene pacificamente che, nell'esternare le ragioni del proprio convincimento, il giudice non è tenuto a discutere esplicitamente ogni singola deduzione che aspiri ad una diversa ricostruzione della situazione controversa. Ciò è vero, sempre che egli abbia adottato una motivazione adeguata, cioè, dotata di senso logico e giuridico alla luce degli elementi di fatto e di diritto del caso di specie" (cosi Cass. Sez. 2, del
27/07/2023 n. 22762). Deve, altresì essere premesso, che "In tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile" (Cass. Sez. 2, 13/04/2023, n. 9815; cfr. anche:
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021, Rv. 661839; Cass., Sez. L, Ordinanza n. 12537 del
10/05/2019, Rv. 653760; Sez. 2, Ordinanza n. 8561 del 2023).
7. Deve, infine, ricordarsi che "la liquidazione dei compensi in applicazione del d.m. n. 55 del 2014 deve essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle.
(Nella specie, è stata cassata la sentenza di merito che aveva liquidato in termini complessivi ed in misura inferiore ai minimi tariffari le spese di lite relative ad un accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.
c. e quelle del giudizio di opposizione). (Cass. Sez. 6,23/07/2018, n. 19482; cfr. anche Cass. Sez. 6,
31/03/2016, n. 6306,In tema di spese processuali, in applicazione ai sensi del previgente d.m. 20 luglio
2012, n. 140).
8. Nel caso di specie il giudice del rinvio ha mal governato i su esposti principi. Ed invero, a fronte della presentazione della nota spese -in cui erano indicate anche le c.d. spese vive- riguardante il giudizio di ottemperanza per cui erano richiesti complessivi curo 585,00 (comprendenti fase di studio euro
170, fase introduttiva euro 100,00, fase di trattazione euro 100,00, spese vive euro 45,00) il giudizio di cassazione per cui erano richiesti complessivi euro 975,00 (comprendenti fase di studio euro 240,00, fase introduttiva euro 270,00, fase decisoria euro 135, spese vive euro 328,00) ed il giudizio di rinvio, per cui erano richiesti complessivi euro 585,00 (comprendenti fase di studio euro 170, fase introduttiva euro 100,00, fase di trattazione euro 100,00, spese vive euro 45,00), ha liquidato complessivi euro 250,00 per il giudizio di ottemperanza, euro 350,00 per il giudizio di legittimità, ed euro 250,00 per il giudizio di rinvio, senza motivazione alcuna, provvedendo alla determinazione dei compensi solo in dispositivo, omettendo, peraltro, di dar conto del d.m. applicato ed applicabile ratione temporis. A questo proposito è utile segnalare che "se la determinazione è effettuata dal giudice di rinvio, questi deve fare riferimento alle tariffe vigenti al tempo del giudizio di legittimità, senza che abbiano rilievo eventuali tariffe sopravvenute" (Cass., 11/03/2005, n.
5426; Cass., 20/12/1995, n. 13015), con la conseguenza che al giudizio di ottemperanza dovrà essere applicato il d.m. 8 marzo 2018 n. 37, mentre al giudizio di legittimità ed al giudizio di rinvio occorrerà applicare il d.m. 13 agosto 2022, n. 147. 9. La sentenza deve, dunque, essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda anche la liquidazione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità".
Il presente giudizio di rinvio.
Parte ricorrente con il presente ricorso in riassunzione chiedeva che per effetto della cassazione della sentenza n. 4962/2023 della CGT di II grado del Lazio statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, fosse statuita la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese del primo giudizio di ottemperanza, del primo grado di legittimità, del primo grado di rinvio, del secondo grado di legittimità e del presente grado da liquidarsi in conformità al DM 55/2014.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di giustizia ritiene che il ricorso in riassunzione sia meritevole di accoglimento.
Come richiesto dal contribuente il Collegio statuisce la condanna dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in sintonia con la sentenza della Corte di Cassazione che ha annullato la sentenza n. 4962/2023 della CGT di
II grado del Lazio, al pagamento delle spese del primo giudizio di ottemperanza, del primo grado di legittimità, del primo grado di rinvio, del secondo grado di legittimità e del presente grado da liquidarsi in conformità al DM 55/2014.
Il ricorrente in prossimità dell'udienza ha depositato nota spese per tutti i giudizi su indicati, che questa Corte ritiene di condividere.
Nel merito, il Collegio rileva che nel caso di specie, sussiste la piena soccombenza dell'Amministrazione finanziaria, condannandola al pagamento delle spese di giudizio, come da nota spese depositata che il
Collegio ritiene congrua rispetto alle tariffe vigenti, ed in particolare: € 11.705,00 complessivi, di cui € 2.345 per il giudizio di ottemperanza, € 2.335 per il primo giudizio di Cassazione, € 2.345 per il primo giudizio di rinvio, € 2.335,00 per il secondo giudizio di Cassazione e € 2.345,00 per il secondo giudizio di rinvio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso in riassunzione e per l'effetto condanna l'Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese di giudizio in favore del difensore antistatario, Avv. Ricorrente_1, che liquida come in parte motiva.