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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17266 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 16174/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- TA NZ Presidente
- Cecilia Pratesi Giudice
- NO AB Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16174/2024, vertente tra
, Parte_1 nato il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Fabiana Ambrosio
-ricorrente-
e
Parte_2 nata il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Maria Alessia Di Leva
-resistente - nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del Parte_1
matrimonio celebrato in data 11 novembre 1990 con Parte_2
rappresentando che nell'anno 2017 era stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con omologa delle condizioni congiuntamente rassegnate dai coniugi nell'ambito del procedimento rubricato al numero r.g. 47460/2017 e che, da allora, non era stata ricostituita alcuna forma di comunione di vita e di intenti, chiedendo altresì provvedimenti di natura accessoria al divorzio.
senza opporsi alla pronuncia sullo status, ha formulato Parte_2
inizialmente richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori al divorzio.
Le parti hanno poi rappresentato che dalla loro unione sono nati i figli
(classe 1996) e (classe 2000), entrambi maggiorenni. Per_1 Per_2
All'udienza dell'11 novembre 2025 le parti, presenti personalmente e con i rispettivi procuratori, hanno discusso a lungo con il Giudice relatore sulla possibilità di raggiungere una intesa in ordine alle questioni tra loro controverse ed a tal fine il Giudice relatore ha formulato una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. che di seguito si trascrive:
“1. Revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio Per_1
con decorrenza dall'ottobre del 2025;
2. La resistente rinuncia agli arretrati per l'omesso adeguamento
dell'assegno di mantenimento ai fini Istat per entrambi i figli,
2 rinuncia alla richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento
e nulla ha da pretendere per eventuali spese straordinarie non
corrisposte alla data odierna;
3. Dal mese di ottobre 2025 l'assegno di mantenimento per il
figlio verrà versato nell'importo rivalutato, con Per_2
rivalutazione decorrente dal marzo del 2018;
4. Tale assegno di mantenimento sarà versato nella misura di
3/5 alla madre e nella misura di 2/5 direttamente in favore del
figlio , il quale anticiperà le spese straordinarie e ne Per_2
richiederà il rimborso direttamente al padre;
5. Spese della presente lite per intero compensate.”
Il Giudice ha poi proceduto a dare lettura alle parti delle sopra indicata proposta e ha rinviato all'udienza del 13 novembre 2025 in trattazione scritta al fine di consentire alle parti l'eventuale deposito di un accordo.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza sopra indicata le parti hanno rappresentato il raggiungimento di un accordo, come da scrittura privata allegata, formulando le seguenti conclusioni:
3 Ciò posto, quanto alla domanda principale ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti in data 11
novembre 1990, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Le conclusioni congiunte raggiunte dalle parti, recependo la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata dal giudice relatore, devono essere accolte in quanto non contrarie a norme imperativa di legge, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del divorzio.
Spese compensate come da accordo raggiunto. 4
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulle domande proposte dalle parti nel giudizio indicato in intestazione:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Roma in data 11
novembre 1990 tra , nato a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nata a [...] il [...]; matrimonio trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 01281, Parte 1,
Serie 02, Anno 1990;
- dispone che il divorzio avvenga alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 29 novembre 2025
Il Giudice relatore
NO AB
Il Presidente
TA NZ
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- TA NZ Presidente
- Cecilia Pratesi Giudice
- NO AB Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16174/2024, vertente tra
, Parte_1 nato il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Fabiana Ambrosio
-ricorrente-
e
Parte_2 nata il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Maria Alessia Di Leva
-resistente - nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del Parte_1
matrimonio celebrato in data 11 novembre 1990 con Parte_2
rappresentando che nell'anno 2017 era stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con omologa delle condizioni congiuntamente rassegnate dai coniugi nell'ambito del procedimento rubricato al numero r.g. 47460/2017 e che, da allora, non era stata ricostituita alcuna forma di comunione di vita e di intenti, chiedendo altresì provvedimenti di natura accessoria al divorzio.
senza opporsi alla pronuncia sullo status, ha formulato Parte_2
inizialmente richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori al divorzio.
Le parti hanno poi rappresentato che dalla loro unione sono nati i figli
(classe 1996) e (classe 2000), entrambi maggiorenni. Per_1 Per_2
All'udienza dell'11 novembre 2025 le parti, presenti personalmente e con i rispettivi procuratori, hanno discusso a lungo con il Giudice relatore sulla possibilità di raggiungere una intesa in ordine alle questioni tra loro controverse ed a tal fine il Giudice relatore ha formulato una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. che di seguito si trascrive:
“1. Revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio Per_1
con decorrenza dall'ottobre del 2025;
2. La resistente rinuncia agli arretrati per l'omesso adeguamento
dell'assegno di mantenimento ai fini Istat per entrambi i figli,
2 rinuncia alla richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento
e nulla ha da pretendere per eventuali spese straordinarie non
corrisposte alla data odierna;
3. Dal mese di ottobre 2025 l'assegno di mantenimento per il
figlio verrà versato nell'importo rivalutato, con Per_2
rivalutazione decorrente dal marzo del 2018;
4. Tale assegno di mantenimento sarà versato nella misura di
3/5 alla madre e nella misura di 2/5 direttamente in favore del
figlio , il quale anticiperà le spese straordinarie e ne Per_2
richiederà il rimborso direttamente al padre;
5. Spese della presente lite per intero compensate.”
Il Giudice ha poi proceduto a dare lettura alle parti delle sopra indicata proposta e ha rinviato all'udienza del 13 novembre 2025 in trattazione scritta al fine di consentire alle parti l'eventuale deposito di un accordo.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza sopra indicata le parti hanno rappresentato il raggiungimento di un accordo, come da scrittura privata allegata, formulando le seguenti conclusioni:
3 Ciò posto, quanto alla domanda principale ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti in data 11
novembre 1990, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Le conclusioni congiunte raggiunte dalle parti, recependo la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata dal giudice relatore, devono essere accolte in quanto non contrarie a norme imperativa di legge, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del divorzio.
Spese compensate come da accordo raggiunto. 4
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulle domande proposte dalle parti nel giudizio indicato in intestazione:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Roma in data 11
novembre 1990 tra , nato a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nata a [...] il [...]; matrimonio trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 01281, Parte 1,
Serie 02, Anno 1990;
- dispone che il divorzio avvenga alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 29 novembre 2025
Il Giudice relatore
NO AB
Il Presidente
TA NZ
5