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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 5319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5319 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente
dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 4791 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
), in proprio e nella qualità di erede pro quota Parte 1 (C.F. C.F. 1
(C.F. C.F. 2 ), Parte 3 (C.F. di SO 1 Parte 2
C.F. 3 ), e Parte 4 (C.F. C.F. 4 ), in qualità di eredi di SO 2 rappresentati e difesi dagli avv.ti Maria Masi e Maria LA Spadaro, '
giusta procura in atti
Appellanti
E
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Controparte 1 (C.F. C.F. 5
SP e LA CO, giusta procura in atti
Appellato
FATTI DI CAUSA
1. Nel procedimento RG n. 1946/09, con ricorso per dichiarazione di cessazione di
' "in qualità comodato e pronuncia di rilascio, Persona 1 Persona 2 e Parte 1 di eredi del de cuius SO 3 , convenivano in giudizio, innanzi al tribunale di NO, [...]
CP 1 .
Deducevano che:
-dall'anno 1976, SO 3 (de cuius delle ricorrenti) concedeva, in comodato e senza indicazione di un termine, a Controparte 1 e CP_3 ) un CP_2 (genitore di immobile ad uso rimessa, sito in MI d'AR (Na), alla via AS IS n. 20, in catasto al foglio 6, part. 369, sub. 10;
"-dopo la morte - avutasi nell'anno 2003 - di SO_3 le ricorrenti divenivano proprietarie del predetto immobile, in quanto eredi e per l'effetto di dichiarazione di successione;
-nel corso del tempo, CP 2 prima ed in seguito alla morte di quest'ultimo, la moglie Persona 4 e, successivamente, i figli CP 3 e Controparte_1 avevano '
corrisposto a SO 3 prima e, successivamente, alle eredi un esiguo importo a titolo di simbolico riconoscimento del diritto delle ricorrenti;
-con lettera raccomandata n. 125663196083 del 16.6.2005, le istanti richiedevano, invano,
il rilascio ad nutum dell'immobile entro 10 giorni dal ricevimento della medesima e che, per effetto dell'anzidetta missiva, CP 3 le informava di non aver mai avuto alcun interesse nel diritto per cui era causa;
Controparte_1 non aveva ancora provveduto al rilascio del
-sebbene i continui solleciti, predetto immobile.
Ciò dedotto, le ricorrenti così concludevano:
"I) in via preliminare, fissare l'udienza di comparizione delle parti emettendo, in caso di mancata opposizione della parte resistente, ordinanza esecutiva di rilascio e, in caso di opposizione dell'intimato, esperire il tentativo di conciliazione, disponendo comunque ordinanza provvisoria di rilascio e ammettere gli opportuni mezzi istruttori;
2) all'esito dell'eventuale istruttoria, in ogni caso, voglia il Giudice dichiarare cessato il comodato de quo relativo all'immobile di via AS IS n.20 in MI d'AR; 3) per l'effetto, condannare il resistente al rilascio dell'immobile libero da cose e da persone, nella disponibilità delle ricorrenti e fissare la data per l'esecuzione; 4) condannare il sig. […] CP 1 al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa con distrazione al procuratore che si dichiara, fin da ora, anticipatario;
".
2. Si costituiva in giudizio Controparte 1 spiegando domanda riconvenzionale.
Deduceva che: -in via preliminare, in rito, non sussisteva alcuna legittimazione attiva e né tantomeno passiva, nonché l'inesistenza ed indeterminabilità dell'oggetto del contendere dato quanto erroneamente presupposto da controparte alla base del preteso diritto al rilascio dell'immobile. Ed invero, controparte aveva presupposto l'esistenza di un comodato d'uso, con decorrenza dall'anno 1976, avente ad oggetto un indefinito immobile, tra un soggetto deceduto il 18.6.1961 (ovvero SO 5 CP 2 (), ed il proprio dante e non causa, Persona 3 e, inoltre, di essere proprietaria (in qualità di erede ed in base ad una dichiarazione di successione) del predetto immobile, mentre quest'ultimo risultava accatastato sono nell'anno 2003, ovvero solo alla morte di SO 3 ;
-nel merito, l'immobile ad uso rimessa sito al nr. 20 - che presumibilmente controparte rivendicava - corrispondeva ad una struttura differente rispetto alla visura catastale riportata in sede di ricorso e, inoltre, corrispondente, in realtà, ad un corpo di fabbrica di proprietà di ininterrottamenteControparte 1 , in quanto quest'ultimo possidente da oltre un
- -
ventennio. Ragion per cui, le ricorrenti dovevano provare quale fosse il cespite di cui rivendicavano il rilascio, atteso che il CP 1, insieme ai suoi familiari, non aveva mai detenuto cespiti di proprietà di SO 3 , se non un antico deposito (detto cellaio) appartenente alla CU di NO, messo a loro disposizione dagli anni 1960-1961.
Controparte 1 così concludeva:
"1.- In via preliminare, rigettare l'ordinanza di rilascio: 2.- Sempre in via preliminare, nel rito, dichiarare sia la carenza di legittimazione attiva delle Sigg.re Persona 1 Persona 2 Parte 1 per non aver provato il titolo di proprietà, in base al quale, nella qualità di e '
eredi pretendono il rilascio, sia il difetto di legittimazione passiva del Sig. Controparte 1 "
in quanto lo stesso non detiene, ad alcun titolo, cespiti che si appartengano alle odierne ricorrenti;
3 - ER l'effetto, in via subordinata, ove all'esito dell'istruttoria le odierne ricorrenti riuscissero a provare la titolarità e la provenienza del diritto vantato sull'immobile di cui chiedono il rilascio, rigettare la domanda proposta nei confronti del Sig. Controparte 1 "
per inesistenza dell'oggetto del contendere, non essendo il detto cespite, cosi come individuato, detenuto dal resistente;
4.- Nella denegata ipotesi in cui le Sigg.re [...]
ER 1 SO 2 e Parte 1 dovessero indirizzare la richiesta di rilascio al vano, "
oggi adibito a rimessa, posto a sud del fabbricato di proprietà esclusiva del Sig. [...]
CP 1 sito in MI D'AR, alla via AS IS n.20, pertinenziale allo stesso, dichiarare il diritto di proprietà sul detto vano, in capo allo stesso Sig. Controparte 1 per "
effetto dell'intervenuta usucapione, a seguito di possesso ininterrotto che dura da oltre un quarantennio;
".
3. Nel procedimento RG n. 1719/10, con atto di citazione, Controparte_1 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di NO, Persona 1 SO 2 e Parte 1 '
Premesso quanto già allegato nel giudizio RG n. 1946/09 a fondamento della domanda riconvenzionale, invocava il diritto di proprietà in capo all'immobile adibito a garage, diritto acquisito in forza di usucapione.
Così concludeva:
"1) Accertare e dichiarare, in danno alle Sigg.re SO 1 nata NT AS "
) ed ivi residente a[...]; [...] (NA), il 12.09.1934 ( C.F._6
), residente in [...], allaC.F. 7 Per 2 nata a [...] il [...] (c.f. via Beato Angelico n.5; 'nata a [...], l'[...] (c.f. C.F. 8 Parte 1
[...] ), residente in [...] che il Parte 5
[...] , nato a [...], il [...] ha sempre posseduto ininterrottamente e pacificamente, da oltre un quarantennio, quantomeno dal 1960/61, attraverso il padre la madre SO 4 e direttamente e poi, sempre SO 5
continuativamente, ininterrottamente, pacificamente, pubblicamente ed in modo non equivoco, dal solo Sig. Controparte 1 da oltre un ventennio e quindi, ancor prima o "
quantomeno dall'anno 1981, la pertinenza, annessa al fabbricato di sua proprietà in
MI D'AR (NA), alla via AS IS n.20, posto al lato sud e separato solo da uno stretto corridoio di passaggio, e costituita da un locale, ora adibito a rimessa di auto;
2)
ER l'effetto del possesso esercitato continuativamente, ininterrottamente, pacificamente, pubblicamente ed in modo non equivoco, dichiarare per effetto della compiuta usucapione,
l'acquisto del diritto di proprietà in capo al Sig. Controparte_1 nato MI D'AR (NA), il 20.03.1955, residente in [...], alla via S. Pietro - Palazzo SP
n.20, sulla la pertinenza, annessa al fabbricato di sua proprietà in MI D'AR (NA), alla via AS IS n.20, posto al lato sud e separato solo da uno stretto corridoio di passaggio, e costituita da un locale, ora adibito a rimessa di auto;
3) Ordinare all'Agenzia delle Entrate Napoli 2 - Ufficio Pubblicità Immobiliari le necessarie trascrizioni e volturazioni, con esonero di responsabilità; Condannare le convenute, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio.".
' Persona 2 e Parte 1 si costituivano in giudizio.
4. SO 1
In qualità di eredi legittime di SO_3 e comproprietarie del fondo sito in MI
d'AR, ovvero AS IS, deducevano che: -la masseria era dotata di un appezzamento di terreno pertinenziale di circa 200 mq, di cui il sub-alterno 10 della particella 369 del foglio 6, catasto fabbricati di MI d'AR, era costituito da tre locali (ovvero, primo locale posto sul lato Nord, avente forma rettangolare e superficie di circa 31 mq ed altri due locali posti sul lato Sud di forma quadrangolare, di circa
73 mq, corrispondenti al cosiddetto cellaio della masseria) connessi da vani di passaggio;
-si richiedeva il rilascio del solo del primo locale - in quanto terraneo inaccessibile, perché occupato dal Controparte 1 - dal momento che non poteva ritenersi oggetto di rilascio il cellaio;
-non si riteneva intervenuta alcuna usucapione del terraneo adibito a garage in capo al
Controparte 1 attesi i periodici pagamenti (risalenti dall'anno 1976 all'anno 2003) corrisposti mediante vaglia postale dalla Famiglia CP_1 al de cuius SO 3 ;
-in virtù di richiamate massime giurisprudenziali in materia di possesso ad usucapionem ed in base alle ricevute di pagamento, al comportamento stragiudiziale delle parti, nonché alle eventuali azioni di rilascio esperite nei confronti di controparte, non poteva configurarsi il caso de quo come acquisizione di proprietà per intervenuta usucapione.
Ciò dedotto, le convenute così concludevano:
"ERchè l'Adito Giudicante voglia rigettare la domanda dell'attore in una alla condanna di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al procuratore antistatario.".
5. In data 16.02.2012, al procedimento RG n. 946/09 veniva riunito il procedimento
RG n. 1719/10.
6. Con sentenza n. 763, pubblicata il 21.4.2021, il Tribunale di NO, così statuiva: rigetta la domanda di declaratoria di cessazione dell'asserito comodato e di rilascio ""
dell'immobile sito in MI D'AR (NA), alla Via Massetia IS n. 20 identificato in catasto al foglio 6 particella 369 sub 10 - rigetta la domanda riconvenzionale del convenuto volta a dichiarare l'avvenuta acquisizione per usucapione del medesimo immobile;
compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio per le ragioni di cui in parte motiva.".
In motivazione, deduceva che:
-in base alle risultanze tecniche della relazione peritale del CTU Ing. ER_6 (riportate in atti), emergeva la totale incertezza concernente lo stato dei luoghi sul piano catastale, tale che diversi sub relativi alla p.lla 369 risultavano sprovvisti di planimetria. Ragion per cui, le attrici non avendo dimostrato l'effettivo titolo di proprietà anteriore al ventennio sulla predetta particella concernente il locale rimessa/garage (accatastato solo a partire dall'anno 2003 ed indistintamente con il locale cellaio), si riteneva sussistente il difetto di legittimazione attiva in capo alle attrici con riferimento alla domanda di rilascio dell'immobile;
-in merito alla domanda di usucapione avanzata da parte convenuta sullo stesso immobile, si potevano far valere le predette considerazioni, come dall'espletata CTU. Inoltre, anche l'istruttoria testimoniale condotta in giudizio con i testi della parte convenuta non sarebbe stata sufficiente a provare alcunchè, attese le sommarie dichiarazioni rese dai testi, in totale contrasto con quanto relazionato dal CTU in riferimento agi aspetti catastali dell'immobile.
ER cui, la domanda di usucapione andava rigettata.
Parte 1 Persona 1(in proprio e nella qualità di erede pro quota di 7.
Parte 3 e Parte 4 (in qualità di eredi di SO 2 ) propongono Parte 2
appello, ritenendo che il Tribunale abbia tratto errate conclusioni in ordine alla qualificazione e valutazione della domanda avanzata dagli stessi nella prima fase del giudizio.
Difatti, gli appellanti hanno reputato errate alcune parti della sentenza (come riportate in atti), tale da asserire che:
-il tribunale avrebbe dovuto verificare la sussistenza e la validità del contratto di comodato intercorso tra il de cuius e la famiglia CP_1 e la sussistenza dei presupposti per il rilascio ad nutum;
-il tribunale avrebbe dovuto eventualmente indicare che erano state le eccezioni e la successiva domanda avanzata dal CP_1 ad ingenerare confusione, atteso che non vi era stata alcuna confusione da parte delle appellanti in riferimento al bene oggetto di giudizio, essendo sempre stato il locale adibito a garage;
-pur essendo stato rettificato il mero errore materiale avutosi nell'indicazione del solo rapporto parentale, ma non nella persona fisica, il Tribunale anche senza la predetta
-
rettifica - avrebbe potuto verificare il detto errore e potuto dichiarare sussistente tra le parti un negozio giuridico, stante il provato pagamento di canoni (mai disconosciuti) per l'immobile, di cui è causa, nei confronti del de cuius da parte del convenuto e dei suoi familiari;
-attesa l'inagibilità del locale cellaio già prima dell'anno 1997, il tribunale non avrebbe dovuto considerare quanto affermato dal convenuto in merito alla presunta corresponsione di un obolo versato per il cellaio e né tantomeno quanto asserito in merito all'indicazione di
"pigione garage” sulle ricevute di pagamento apposta coma causale per evitare insolite indicazioni;
-in merito alla presunta mancata prova della proprietà ultraventennale dell'immobile adibito a garage, il giudice di prime cure avrebbe dovuto considerare la data di costruzione degli immobili, oggetto di causa, ovvero risalente a fine 1800, tale da non potersi avere un'accurata tenuta dei registri catastali erariali;
-in merito al rilevato accatastamento del garage avutosi solo a partire dall'anno 2003 indistintamente dal cellaio, il tribunale sarebbe incorso in un errore di fatto, dal momento che in base all'espletata attività istruttoria è emerso che lo stato di abbandono del
-
predetto locale cellaio si ers realizzato già nell'anno 1997. Ragion per cui, si sarebbe potuto individuare il sub oggetto della pretesa restitutoria, visto il sub certo concernente il nr. 10;
- il tribunale avrebbe erroneamente valutato quanto dichiarato dai testi di parte convenuta, dal momento che le relative dichiarazioni testimoniali comprovano l'insussistenza di qualsivoglia elemento richiesto ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione.
ER cui, in base a quanto poc'anzi rappresentato, secondo le appellanti la sentenza di prime cure andrebbe riformata, non essendo stato correttamente qualificato quanto avanzato dalle medesime. erroneamenteEd invero, le appellanti lamentano che il giudice di prime cure abbia qualificato la domanda avanzata dalle medesime in termini di azione di rivendicazione, ex art. 948 cc, e non di azione restitutoria, tale da non ritenere provata la proprietà ultraventennale del bene. Difatti, il tribunale sarebbe incorso in errore rigettando la domanda di parte appellante, dal momento che quest'ultima con cui si è chiesto il rilascio dell'immobile adibito a garage – ha dato luogo ad un'azione personale di restituzione in forza di un preesistente rapporto obbligatorio (comodato d'uso), tale da ritenersi sussistenti tutti i presupposti affinchè potesse essere accolta e cessare qualsivoglia pretesa di usucapione da parte del CP_1 (come da richiamate massime giurisprudenziali).
Così dedotto, chiedono:
"1. Preliminarmente, dichiarare ammissibile il presente ricorso;
2. ER l'effetto, nel merito, in via principale, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere la domanda proposta dalla sig.ra Parte 1 e ordinare all'odierno appellato il rilascio immediato dell'immobile adibito a rimessa per effetto della cessazione del comodato sussistente tra le parti e comunicato a mezzo racc. A/R del;
3. Sempre nel merito, dichiarare infondata la domanda di usucapione del locale adibito a garage, per non aver provato la sussistenza dei presupposti richiesti dalla Legge in termini di possesso qualificato e di tempo.
4. Con vittoria di spese di lite e delle competenze di difese di entrambi gradi di giudizio.". 8. Controparte 1 si costituisce in giudizio.
In particolare, deduce che:
-l'appello risulta inammissibile ex art. 348 bis, 1 co., cpc, in quanto pretestuoso e non sussistente alcuna ragionevole probabilità di essere accolto e, finanche, ex art. 342 cpc, stante l'insussistenza delle indicazioni delle parti di sentenza che si intendono appellare e né tantomeno esposta alcuna specifica violazione di legge;
-non sussiste alcun presupposto per la riforma della sentenza appellata, ritenuto che parte appellante fonda la propria domanda – manifestamente infondata - sulla presunta esistenza di un comodato d'uso (presumibilmente intervenuto tra Persona 5 e SO 3 ) e di un preteso contratto di locazione stipulato tra le predette parti, tale da non rinvenirsi alcun valido elemento probatorio allegato a sostegno. Ed invero, non è stata provata l'effettiva proprietà del vano garage (risultando mancante il titolo di provenienza) e quest'ultimo è stato accatastato solo a partire dall'anno 2003 - ed anche erroneamente - come parte integrante del cellaio costituito da due locali;
-in merito all'avanzata eccezione di usucapione per la corretta rivendica del bene, parte appellante avrebbe dovuto provare la provenienza e il titolo di proprietà del proprio dante causa sul cespite chiesto in restituzione (confuso da controparte, in quanto prima dell'anno
2003 non risultante dal mappale del Catasto di Napoli e sicuramente non rappresentato dal richiamato atto per OT ER 7 , nonché dimostrarne il possesso incondizionato, dal momento che l'appellato non ha mai detenuto cespiti che fossero di proprietà di SO_3 ' se non per consuetudine un antico cellaio appartenente alla CU di NO per riporvi mobilia, per il quale è stato versato un obolo per non perdere il diritto di prelazione in caso di eventuali alienazioni dei manufatti. Ragion per cui, il vano garage – che sarebbe sempre
-
stato nel possesso della famiglia CP_1 - ed il cellaio (poi murato arbitrariamente da
-
controparte), accatastati illegittimamente nell'anno 2003 (successivamente alla morte di
SO 3 ), sarebbero due distinte unità (come accertato da CTU);
-in base a quanto predetto, la domanda di parte appellante non potrà che essere rigettata, in quanto manifestamente infondata in fatto e in diritto, oltre che carente di legittimazione attiva, trattandosi di azione di rivendicazione e non di mera azione personale di rilascio.
Inoltre, Controparte_1 - indicando la specifica parte di sentenza impugnata - spiega appello incidentale.
In particolare, lamenta che:
--in base al possesso esercitato in maniera continua, ininterrotta e pacifica sul vano garage, quantomeno dall'anno 1960/61 prima mediante il padre la madrePersona 5 ' Persona 4 e dall'anno 1981, in via esclusiva, dallo stesso, deve ritenersi il predetto vano usucapito. Inoltre, la rimessa. essendo stata erroneamente accorpata (come da risultanze peritali), dovrà essere frazionata dalla p.lla 361 sub 10 e, successivamente, dovrà essere intestata al CP_1, atteso il suo esclusivo possesso;
- come emerso anche da prove testimoniali, ha sempre posseduto il locale identificato come rimessa, differentemente dal locale cellaio (adibito a deposito di attrezzi da tutti i residenti e detenuto dalla famiglia CP_1 sino agli anni 2004/2005, ovvero sino agli anni in cui è stato murato da controparte) per il quale è stato versato dai CP 1 un obolo in favore della [...]
Pt 6 , perché quest'ultima dichiaratasi proprietaria per antico possesso;
- in base a quanto accertato dal consulente tecnico d'ufficio, è risultato chiaro il quadro probatorio riguardante la carenza di legittimazione attiva di controparte e che, inoltre, il cespite identificato come garage non risulta comunicante con il cespite identificato come cellaio, in quanto due distinte unità. Difatti, in merito al manufatto riportato in catasto alla partita 1904, foglio 6, p.lla 361, dalla nota di trascrizione è emerso che sono state riportate solo le sub 1,2,4,5 e 8 e non la sub 10 (cellaio-deposito), quale parte terminale del predetto manufatto confinante con quello dell'odierno appellato (che insieme al cespite definito rimessa-garage è stato fuso erroneamente con la p.lla 369). Ragion per cui, negli atti catastali non può ritenersi possibile reperire alcuna graffatura con il locale deposito;
-il giudice di prime cure non ha tenuto in considerazione quanto reso dal CTP, Ing. ER 8, secondo cui non è esatto riferire che la parte terminante di un manufatto di età borbonica sia la pertinenza di un fabbricato di successiva costruzione«, in quanto, come si evince dalla presentazione dello stato dei luoghi almeno fino al 1876, l'immobile di proprietà del convenuto risulta essere anch'esso un manufatto di epoca borbonica. E, inoltre, si evince che l'area occupata dal cespite denominato «garage-rimessa» del quale si chiede la declaratoria di usucapione, in favore del CP_1, era uno spazio libero che circondava tre lati della particella 360 di cui fa parte la proprietà del predetto convenuto.
Così dedotto, conclude:
"1) Voglia l'Ill.ma Corte Appello di Napoli confermare la sentenza di primo grado 2) Voglia
I'll.ma Corte Appello di Napoli, rigettare l'appello e le domande ivi contenute, in quanto manifestamente infondata in fatto ed in diritto e destituita di ogni fondamento giuridico nonché inammissibili, improcedibili ed a tal fine rigettare le domande tutte proposte dalle
Sigg re Persona 2 e Parte 1 in quanto manifestamente infondataPersona 1 ' '
sia in fatto che in diritto;
3) Voglia I'III.ma Corte Appello di Napoli, accogliere l'appello incidentale principale ed in subordine condizionato, e per l'effetto respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertati tutti i fatti per cui è causa, stante pure il loro difetto
Controparte_1 , nato a [...] legittimazione attiva, dichiarare che il Sig.
(NA), 1 20.03.955 ha sempre posseduto ininterrottamente e pacificamente, quantomeno dal
1960/61, prima attraverso il padre la madre Persona 4 e direttamente SO 5
e poi, sempre continuativamente, ininterrottamente, pacificamente, pubblicamente ed in modo non equivoco, dall'anno 1981, il vano, ora adibito a rimessa e ritenuto con animus possidenti uti domini, annesso alfabbricato di sua proprietà in MI D'AR (NA), alla via AS IS n.20, posto al lato sud e separato solo da uno stretto corridoio di passaggio;
4) ER l'effetto del possesso esercitato continuativamente, ininterrottamente, pacificamente, pubblicamente ed in modo non equivoco, uti domini, dichiarare la compiuta usucapione, in capo al Sig. Controparte_1 nato MI D'AR (NA), il 20.03.1955, residente in [...], del locale, ora adibito ad autorimessa ed annesso con animo possidendi al fabbricato di sua proprietà in MI D'AR (NA), alla via AS IS n.20, posto al lato sud e separato solo da uno stretto corridoio di passaggio;
5) Sempre per l'effetto, autorizzare il Sig. [...] CP 1 a frazionare dalla particella 361 sub 10, nel NCTU di MI D'AR, dal
4/11/2003, il vano- rimessa e per la estensione, a corpo, così come configurato nei luoghi
6) Ordinare all'Agenzia delle Entrate Napoli 2 - Ufficio Pubblicità Immobiliari le necessarie trascrizioni e volturazioni, con esonero di responsabilità; 7) Condannare in ogni caso le appellanti al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del doppio grado di giudizio, oltre l'IVA e C.P.A. e spese generali, con attribuzione ai difensori anticipatari".
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.L'appello principale non merita accoglimento.
1.1. Parte 1 ' Parte 3 e Parte 4 chiedono la condanna di ' Parte 2
Controparte 1 al rilascio di un locale adibito a garage (identificato al foglio 6, part. 369, sub 10), in quanto – sostengono - oggetto di un comodato concluso, in forma, verbale da Persona 3 - loro dante causa senza apposizione di alcun termine;
per cui, potendo
-
recedere ad nutum dal contratto, chiedono la restituzione del bene.
La domanda non è fondata. - in risposta ad uno specifico motivo di censura sollevato dagli 1.2. Preliminarmente
appellanti va corretta la sentenza di primo grado, che ha qualificato la domanda degli appellanti principali quale rivendica, mentre, invece, questi hanno introdotto una domanda personale di restituzione.
1.3. L'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel "tradens" la qualità di proprietario;
da essa si distingue l'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, per il cui accoglimento è necessaria la "probatio diabolica" della titolarità del diritto di chi agisce (v. Cass. 25052/2018; SSUU 7305/2014)
Chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederla in comodato e, quando il rapporto viene a cessare, è legittimato a richiederla in restituzione, senza dover dimostrare di esserne proprietario. Egli ha soltanto l'onere di provare la consegna del bene e il rifiuto della restituzione, spettando eventualmente al convenuto far valere il possesso di un diverso titolo per il suo godimento (v. Cass. 21853/2020)
Il comodante può avvalersi, per conseguire il rilascio del bene dato in comodato, sia dell'azione di rivendica, che dell'azione contrattuale, ma, non essendo facoltà del giudice mutare "ex officio" il titolo della pretesa, la controversia va decisa con esclusivo riferimento al titolo dedotto dall'interessato; in caso di azione contrattuale, l'attore ha l'onere di provare non la proprietà del bene, ma l'esistenza del contratto di comodato, anche se il convenuto abbia sollevato un'eccezione di usucapione in proprio favore, tale pretesa non essendo idonea a trasformare in reale l'azione personale esercitata (v. Cass. 2726/2013;
11284/2002).
1.4. Nella specie, gli appellanti principali, in primo grado, non hanno mai allegato, a fondamento della domanda di restituzione, il loro diritto di proprietà sul locale conteso;
hanno, invece, allegato che tale locale è stato oggetto di contratto di comodato, che tale contratto non prevedeva alcun termine finale e che, dunque, essi possono chiedere la restituzione del bene, ai sensi dell'art. dell'art. 1810 c.c. ("se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è
tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede").
1.5. ERtanto, l'onere probatorio gravante sugli appellanti principali non è costituito dalla probatio diabolica - volta a comprovare l'acquisto, a titolo originario, del diritto di proprietà relativo al locale -, ma essi sono gravati dall'onere di provare l'esistenza di un contratto di comodato avente ad oggetto il locale richiesto in restituzione e poi, che tale contratto ha perso efficacia.
Quindi, che agli atti manchi la prova · come sostenuto dal CP_1 - che gli appellanti siano i proprietari del locale, risulta del tutto irrilevante per decidere in merito alla domanda ER avanzata, in primo grado, da e Pt 2.
1.6. Ciò premesso, si osserva che gli appellanti principali sostengono che il locale indicato sia stato oggetto di comodato, da essi definito oneroso.
L'assunto non è provato.
1.7. Secondo la definizione contenuta nell'art. 1803 c.c., il comodato è un contratto con il quale una parte consegna all'altra una cosa, mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.
In comodato - prevede l'ultimo comma dell'art. 1803 c.c. - è un contratto essenzialmente gratuito.
1.8. La giurisprudenza di legittimità ha precisato, in varie occasioni, che "in presenza di un
"modus" a carico del comodatario, il carattere di essenziale gratuità del comodato viene meno solo se il vantaggio conseguito dal comodante si pone come corrispettivo del godimento della cosa con natura di controprestazione e non quando il comodatario si limiti al pagamento della somma periodica a titolo di rimborso spese" (v. Cass. 3021/2001); che
"in ordine alla corretta qualificazione di un contratto come comodato o come locazione di immobili, il carattere di essenziale gratuità del comodato non viene meno se vi inerisce un
"modus", posto a carico del comodatario, purché esso non sia di consistenza tale da snaturare il rapporto, ponendosi come corrispettivo del godimento della cosa ed assumendo quindi la natura di una controprestazione" (Cass. 485/2003); che "il carattere essenzialmente gratuito del comodato non viene meno per effetto della apposizione, a carico del comodatario, di un "modus" (nella specie, la consegna periodica di un certo quantitativo di vino prodotto nel fondo concesso dal comodante) di consistenza tale da non poter rappresentare un corrispettivo del godimento del bene” (v. Cass. 3087/2010).
1.9. Nella specie, gli appellanti hanno depositato copia di bonifici e di vaglia postali, da loro ricevuti, da cui emerge che la famiglia CP 1 ha versato, negli anni, una somma annua, qualificata dai CP 1 quale pigione garage;
in alcuni vaglia è espressamente indicata dai
CP_1 la dicitura "affitto garage":
Banco Posta Posteitaliane 3784776
SANTSI VIA PRIMICERIO 80048 SANTSI NA
07 SET 2001 OTTAVIANO 040084000102070901 Dall'Ufficio di Emesso il Riferimento
CENTOMILAXX
************100.000*
Lire in lettere Lire in cifre
DE AL RO CO RO Mittente cognome e nome o ragione sociale II TRAV.PALAZZO MU 80048 SANT SI (NA) CONTRADA VISONE 20
Indirizzo
80038 MI D'AR (NA)
Comunicazioni del mittente pigione garage anno 2001
60163784776-6
Mod. I
Mod. I
So VAN Mod. I
VA N 87 VA N (in cifre)
L. DO OD (in cifre)
30.000 (in cifre) I.
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DEL MITTENTE COMUNICAZIONI
27/426 dil 13/577 DEL MITTENTE gunt 23/5 peut 25/17
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L. 30 000
COMUNICAZIONE
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Mod. I Cod. 125701
882 Mod. I Cod. 125701 1
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COMUNICAZIONI COMUNICAZIONI DEL MITTENTE DEL MITTENTE
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COMUNICAZIONI COMUNICAZIONI IMUNICAZIONI DEL MITTENTE DEL MITTENTE EL MITTENTE
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60 5:14 VA N VA N VA N
(in cifre) (in cifre)
(in cifre) 14. 14. 1 COMUNICAZIONI COMUNICAZIONI COMUNICAZIONI DEL MITTENTE DEL MITTENTE, buss 3/11-90 3/11-90 DEL MITTENTE
Радевый Pafoto 8/11.90 Velle del 7/8.91 GRA "Your" 0
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VA N'2614 (in citre) VA N L. 100 000 (in cifre) (in cifre) COMUNICAZIONI
L. L. DEL MITTENTE
COMUNICAZIONI COMUNICAZIONI
IGIONE DEL MITTENTE DEL MITTENTE
GRA Розгоми Pleiowe Auro-97-98
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21/8.95 20/898 8 Am 2540 8 accettato 8/91 8 1 bafers
Mod. 22 125701 7088 Mod. I 3344"125701 Cod. 125701
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46 VA N: 32 MAN
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L. 8000€ (in cifre) (in cifre) 1.100.000
COMUNICAZIONI
34 262 COMUNICAZIONI DEL MITTENTE
DEL MITTENTE MITTENTE Pitione. PIGIONE toure CRA
GRA Aww0-1993/94 годя SETTEMBRE 3 Awro
19th mon 29/93 Peho SW set repultu 14/8.92 Telefon convent 76-8-'91 281995 A I
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76 VA N° 100.000 Comunicazioni del Mittente Comunicazioni del Mittente
OMUNICAZIONI
EL MITTENTE
Pizione pigione bioni
Maxefe 2000 ЕЛ RA вишено 11/999 918
11/10.2000 воречPofer 85/996 Sresto Maris isso 14/113 Beto 20/10.984
1.10. Il pagamento di una somma qualificata espressamente pigione esclude che si possa qualificare il contratto quale comodato, mancando il carattere essenzialmente gratuito di questo.
Inoltre, non può neanche ritenersi si sia in presenza di un comodato modale, atteso che il termine pigione - senza che possa evocarsi un'ambiguità linguistica - evoca il concetto di corrispettivo riconosciuto, in sinallagma, per il godimento dell'immobile concesso in uso, e non un contributo alle spese.
La circostanza, poi, che i soggetti nel godimento del bene qualifichino il contratto quale affitto, concorre a far concludere che non si sia in presenza di un contratto di comodato.
Infine, va osservato che il pagamento di una somma di lire 100.000 annue – negli anni 1995-
-
1996-1997-1998 - e di lire 60.000 – negli anni 1985-1986-1988 - per il godimento di un
-
garage di dimensioni ridotte e allo stato rustico, con una copertura in zinco - come quello in oggetto, v. fotografie 9 e 10 allegata alla CTU del primo grado - può essere ragionevolmente ritenuta una controprestazione dovuta a fronte della concessione del godimento del bene e non un semplice contributo spese.
1.11. Escluso che il rapporto negoziale instaurato tra le parti possa qualificarsi come ER e Pt 2, atteso che comodato, deve rigettarsi la domanda di restituzione, formulata da tale domanda è stata fondata sulla esistenza di un contratto di comodato.
'Controparte_1 non è fondato.
2. L'appello incidentale, promosso da
2.1. CP 1 ha ribadito la domanda di accertamento del suo acquisto, per usucapione, del locale adibito a garage, avendo lo stesso esercitato, - almeno a far data dal 1981 - un possesso esclusivo, pubblico, incontestato, uti dominus.
La domanda non è fondata.
2.2. L'art 1141 c.c. recita:
"si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione.
Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione non può acquisire il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Ciò vale anche per i successori a titolo universale".
2.3. In merito al mutamento della detenzione in possesso (c.d. interversio possessionis) la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “la interversione della detenzione in possesso può avvenire anche attraverso il compimento di attività materiali, qualora esse manifestino in modo inequivocabile e riconoscibile dall'avente diritto il potere sulla cosa esclusivamente
"nomine proprio", vantando per sé il diritto corrispondente al possesso in contrapposizione con quello del titolare della cosa" (v. Cass. 23458/2021); che "in un contratto ad effetti obbligatori, la "traditio" del bene non configura la trasmissione del suo possesso ma l'insorgenza di una mera detenzione, sebbene qualificata, salvo che intervenga una
"interversio possessionis", mediante la manifestazione esterna, diretta contro il proprietario/possessore, della volontà di esercizio del possesso "uti dominus", atteso che il possesso costituisce una situazione di fatto, non trasmissibile, di per sé, con atto negoziale separatamente dal trasferimento del diritto corrispondente al suo esercizio, sicché non opera la presunzione del possesso utile "ad usucapionem", previsto dall'art. 1141 c.C., quando la relazione con il bene derivi da un atto o da un fatto del proprietario non corrispondente al trasferimento del diritto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, ravvisando l'esistenza di un contratto di comodato, aveva escluso che l'utilizzo esclusivo del bene ed il compimento di atti di amministrazione, per la conservazione ed il miglioramento delle sue condizioni, integrasse un atto di interversione del possesso nei confronti del proprietario, e successivamente dei suoi eredi, idoneo al mutamento del titolo)"
(v. Cass. 29594/2021).
2.4. La Corte di cassazione ha anche riconosciuto che l'interruzione del pagamento del canone non integra alcun atto di interversione del possesso;
in particolare, ha evidenziato che al fine di accertare una interversio, "non rilevano (...) l'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita, verificandosi, in questo caso, un'ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale, né meri atti di esercizio del possesso, traducendosi gli stessi in un'ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene" (v. Cass. 13013/2025).
2.5. Nella specie in esame, preliminarmente deve chiarirsi che i bonifici e i vaglia inviati dai ER CP 1 alla famiglia documenti sopra riportati si riferiscono al locale adibito a
-
rimessa/garage, oggetto della controversia, e non ― come sostenuto dai CP 1 - al contiguo locale cellaio.
2.6. In riferimento al locale cellaio, i CP_1 hanno sostenuto di avere, nel tempo, pagato solo un obolo in favore del proprietario, individuato nella CU di NO, e che tale obolo veniva corrisposto prima a mano, poi a mezzo pagamenti postali a SO 3 , dante causa della controparte.
Hanno, altresì, sostenuto che, in riferimento al locale adibito a garage, essi non hanno mai corrisposto alcuna somma, in quanto tale locale è stato posseduto, uti dominus, dai componenti della famiglia CP_1, sin dai primi anni '60 del secolo scorso e, in ogni caso, da
Controparte 1 a partire dal 1981.
Gli assunti di Controparte 1 non sono condivisibili.
ER
-2.7. I vaglia prodotti in giudizio da e Pt 2 in primo grado – si riferiscono, tutti, ad un locale garage;
inoltre, gli stessi documenti riportano la dicitura "affitto” e la dicitura "pigione".
ERtanto, i pagamenti in questione, come già detto, concernono ad un rapporto di locazione o di fittanza, riferito ad un locale adibito a garage, in ragione del quale i CP_1 pagavano una pigione, vale adire un corrispettivo per il godimento.
2.8. Il locale cellaio, come confermato anche dai testimoni ascoltati, è sempre stato adibito a ricovero per masserizie e come stalla per animali: non è stato mai affermato che il locale cellaio sia stato utilizzato quale garage.
2.9. Inoltre, il locale cellaio, secondo l'assunto dei CP_1 e come confermato anche dai testimoni ascoltati, era utilizzato non solo dalla famiglia CP 1, ma anche da altri soggetti e che la famiglia CP_1 versava un obolo alla CU di NO (proprietaria del cellaio), come anche gli altri soggetti.
Premesso che non vi è alcuna prova specifica che anche altri soggetti abbiano versato l'obolo alla CU e fino a quando in quanto i testimoni ascoltati hanno fatto riferimento
-
solo a versamenti effettuati dalla famiglia CP_1 ed hanno aggiunto che era noto che anche altri versassero l'obolo -, si osserva che l'obolo non può essere confuso con la pigione, termine che ha un significato univoco, noto anche a soggetti che non abbiano specifiche conoscenze tecnico-giuridiche. Su ogni dizionario della lingua italiana, infatti, la pigione è il canone di affitto, cioè il corrispettivo pagato dal conduttore per il godimento dell'immobile.
ERtanto, è assai improbabile che i soggetti che corrispondevano un obolo alla CU nei vaglia postali utilizzassero il termine affitto e pigione: è assai più credibile che tali termini fossero utilizzati con consapevolezza, in quanto riferiti ad un rapporto di locazione.
2.10. Non convince neanche l'affermazione di CP_1, secondo cui sui vaglia era indicato il termine "garage” perché non si voleva creare ambiguità utilizzando altri termini "inconsueti" come cellaio o stalla.
Anche in questo caso deve rilevarsi che il termine garage è prettamente riferito a locale adibito a rimessa per veicoli, come auto e moto: per cui è assai probabile che i CP_1 abbiano utilizzato il termine garage nei vaglia postali volendo riferirsi ad un locale destinato a riemessa per veicoli. Inoltre, ove per riferirsi al locale cellaio non avessero voluto utilizzare tale termine, avrebbero ben potuto fare uso del più neutro termine magazzino - privo di connotazioni specifiche come invece il termine garage -, o l'assai comune termine stalla.
2.11. Va anche osservato che il locale cellaio era fatiscente sin dal 1997, in quanto il tetto era caduto e lo stesso era stato invaso da arbusti e vegetazione - come rilevato anche dal
CTU: "in merito allo stato del cellaio dall'analisi delle memorie di parte e dei dati di cui prima, si ritiene di poter affermare che anticamente era utilizzato come deposito e cantina, come confermato anche dalla presenza delle due guide a lato degli scalini per facilitare il trasporto di botti e similari: alla data del giugno 1997, come descritto dal geom. Persona 9 cespite presentava già un forte stato di degrado con il crollo dei solai di copertura e la presenza di detriti e vegetazione varia al suo interno, ragione per cui è presumibile che il suo abbandono sia antecedente a tale epoca”, v. consulenza -. Appare dunque alquanto irragionevole che i soggetti che avevano utilizzato il cellaio abbiano continuato a pagare l'obolo alla CU per anni dopo che il locale non era più utilizzabile come ricovero per masserizie ed animali. | CP 1, invece, hanno continuato a pagare la pigione per affitto garage fino al 2002, il che conferma che i pagamenti non si riferivano al cellaio, ma ad altro locale, ancora utilizzabile ed utilizzato, vale a dire il locale garage, adiacente al cellaio.
2.12. A giustificazione del versamento dell'obolo, CP_1 ha affermato che l'obolo veniva versato soprattutto per non perdere il diritto di prelazione in caso di eventuale alienazione dei manufatti ("Tramite il Sig. SO_3 l'obolo destinato alla CU veniva versato anche per il pozzo e stalle, questo anche e soprattutto per non perdere il diritto di prelazione in caso di eventuale alienazione dei manufatti”, pg. 15 della comparsa di costituzione in appello del CP_1). Ove fosse stato questo l'obiettivo, dato che lo stesso CP_1 dichiara che in effetti l'alienazione da parte della CU avvenne nel 1975, non vi era più alcuna giustificazione per il pagamento dell'obolo fino al 2002.
2.13. La circostanza - affermata dai testimoni - che per anni i CP 1 abbiano fatto uso esclusivo del locale garage, utilizzandolo come magazzino per masserizie e, poi, come ricovero per veicoli, non esclude che gli stessi abbiano anche pagato un canone per tale utilizzo. Infatti, le manifestazioni esteriori della detenzione - giustificata da un rapporto di locazione e quelle relative all'esercizio di un possesso, sono identiche.-
2.14. Questa Corte, dunque, alla luce degli elementi messi in evidenza, conclude che i vaglia ER prodotti da e Pt 2, si riferiscano al versamento, da parte della famiglia CP_1, di un canone di affitto relativo al locale garage, oggetto della presente controversia.
2.15. Al fine di potere evocare un acquisto della proprietà per maturata usucapione, il CP_1 doveva dimostrare di avere esercitato un possesso (e non una detenzione) per almeno venti anni (v. art. 1158 c.c.).
Dunque, il CP_1 era onerato della prova di avere mutato la detenzione in possesso.
Tale prova non è stata fornita. ER Fino al 2002 ai sono stati pagate delle somme a titolo di pigione: pertanto, almeno fino al 2002, sul locale garage i CP_1 hanno esercitato solo una detenzione.
L'interruzione del pagamento delle pigioni non integra alcun atto di interversione;
la circostanza che CP 1 abbia provveduto alla sostituzione del tetto del locale garage non integra un atto di interversione, in quanto si tratta di attività di mera manutenzione, giustificata alla luce della esercitata detenzione.
Manca, dunque, agli atti sia la allegazione, sia la prova di un atto di interversione del possesso.
2.16. ER altro, ove anche a far data dal 2002 il CP 1 avesse cominciato, per ipotesi, a ER possedere, va osservato che nel 2009 i hanno avanzato la domanda di restituzione del bene in questione, domanda che ha integrato un atto interruttivo del decorso del tempo necessario alla maturazione della usucapione (v. artt. 1165 e 2945 c.c.).
2.17. In assenza della prova della maturazione di un possesso uti dominus per il tempo sufficiente di venti anni previsto, dall'art. 1158 c.c., la domanda di usucapione avanzata da
Controparte 1 deve essere rigettata.
3. Al rigetto sia dell'appello principale, sia dell'appello incidentale deve fare seguito la conferma della sentenza di primo grado - seppure con diversa motivazione.
4. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate, ai sensi dell'art. 92 cpc, in quanto il rigetto dell'appello principale, sia dell'appello incidentale integra una ipotesi di soccombenza reciproca.
5. Poiché l'appello è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte sia degli appellanti principali Parte 1 Parte 3 ' ' Parte_2 Parte 4 sia " '
dell'appelloante incindentale Controparte 1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo '
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
a) rigetta l'appello principale promosso da Parte 1 Parte 3 " Parte 2 e [...]
e, per l'effetto, conferma la Controparte_1Pt 4 e l'appello incidentale promosso da sentenza del tribunale di NO n. 763, pubblicata il 20.04.2021;
b) compensa le spese del presente giudizio;
c) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, I. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico sia degli appellanti principali Parte 1 " Pt 7Parte 3
[...] e Parte 4 sia dell'appellante incidentale Controparte 1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 14.10.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente
dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 4791 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
), in proprio e nella qualità di erede pro quota Parte 1 (C.F. C.F. 1
(C.F. C.F. 2 ), Parte 3 (C.F. di SO 1 Parte 2
C.F. 3 ), e Parte 4 (C.F. C.F. 4 ), in qualità di eredi di SO 2 rappresentati e difesi dagli avv.ti Maria Masi e Maria LA Spadaro, '
giusta procura in atti
Appellanti
E
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Controparte 1 (C.F. C.F. 5
SP e LA CO, giusta procura in atti
Appellato
FATTI DI CAUSA
1. Nel procedimento RG n. 1946/09, con ricorso per dichiarazione di cessazione di
' "in qualità comodato e pronuncia di rilascio, Persona 1 Persona 2 e Parte 1 di eredi del de cuius SO 3 , convenivano in giudizio, innanzi al tribunale di NO, [...]
CP 1 .
Deducevano che:
-dall'anno 1976, SO 3 (de cuius delle ricorrenti) concedeva, in comodato e senza indicazione di un termine, a Controparte 1 e CP_3 ) un CP_2 (genitore di immobile ad uso rimessa, sito in MI d'AR (Na), alla via AS IS n. 20, in catasto al foglio 6, part. 369, sub. 10;
"-dopo la morte - avutasi nell'anno 2003 - di SO_3 le ricorrenti divenivano proprietarie del predetto immobile, in quanto eredi e per l'effetto di dichiarazione di successione;
-nel corso del tempo, CP 2 prima ed in seguito alla morte di quest'ultimo, la moglie Persona 4 e, successivamente, i figli CP 3 e Controparte_1 avevano '
corrisposto a SO 3 prima e, successivamente, alle eredi un esiguo importo a titolo di simbolico riconoscimento del diritto delle ricorrenti;
-con lettera raccomandata n. 125663196083 del 16.6.2005, le istanti richiedevano, invano,
il rilascio ad nutum dell'immobile entro 10 giorni dal ricevimento della medesima e che, per effetto dell'anzidetta missiva, CP 3 le informava di non aver mai avuto alcun interesse nel diritto per cui era causa;
Controparte_1 non aveva ancora provveduto al rilascio del
-sebbene i continui solleciti, predetto immobile.
Ciò dedotto, le ricorrenti così concludevano:
"I) in via preliminare, fissare l'udienza di comparizione delle parti emettendo, in caso di mancata opposizione della parte resistente, ordinanza esecutiva di rilascio e, in caso di opposizione dell'intimato, esperire il tentativo di conciliazione, disponendo comunque ordinanza provvisoria di rilascio e ammettere gli opportuni mezzi istruttori;
2) all'esito dell'eventuale istruttoria, in ogni caso, voglia il Giudice dichiarare cessato il comodato de quo relativo all'immobile di via AS IS n.20 in MI d'AR; 3) per l'effetto, condannare il resistente al rilascio dell'immobile libero da cose e da persone, nella disponibilità delle ricorrenti e fissare la data per l'esecuzione; 4) condannare il sig. […] CP 1 al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa con distrazione al procuratore che si dichiara, fin da ora, anticipatario;
".
2. Si costituiva in giudizio Controparte 1 spiegando domanda riconvenzionale.
Deduceva che: -in via preliminare, in rito, non sussisteva alcuna legittimazione attiva e né tantomeno passiva, nonché l'inesistenza ed indeterminabilità dell'oggetto del contendere dato quanto erroneamente presupposto da controparte alla base del preteso diritto al rilascio dell'immobile. Ed invero, controparte aveva presupposto l'esistenza di un comodato d'uso, con decorrenza dall'anno 1976, avente ad oggetto un indefinito immobile, tra un soggetto deceduto il 18.6.1961 (ovvero SO 5 CP 2 (), ed il proprio dante e non causa, Persona 3 e, inoltre, di essere proprietaria (in qualità di erede ed in base ad una dichiarazione di successione) del predetto immobile, mentre quest'ultimo risultava accatastato sono nell'anno 2003, ovvero solo alla morte di SO 3 ;
-nel merito, l'immobile ad uso rimessa sito al nr. 20 - che presumibilmente controparte rivendicava - corrispondeva ad una struttura differente rispetto alla visura catastale riportata in sede di ricorso e, inoltre, corrispondente, in realtà, ad un corpo di fabbrica di proprietà di ininterrottamenteControparte 1 , in quanto quest'ultimo possidente da oltre un
- -
ventennio. Ragion per cui, le ricorrenti dovevano provare quale fosse il cespite di cui rivendicavano il rilascio, atteso che il CP 1, insieme ai suoi familiari, non aveva mai detenuto cespiti di proprietà di SO 3 , se non un antico deposito (detto cellaio) appartenente alla CU di NO, messo a loro disposizione dagli anni 1960-1961.
Controparte 1 così concludeva:
"1.- In via preliminare, rigettare l'ordinanza di rilascio: 2.- Sempre in via preliminare, nel rito, dichiarare sia la carenza di legittimazione attiva delle Sigg.re Persona 1 Persona 2 Parte 1 per non aver provato il titolo di proprietà, in base al quale, nella qualità di e '
eredi pretendono il rilascio, sia il difetto di legittimazione passiva del Sig. Controparte 1 "
in quanto lo stesso non detiene, ad alcun titolo, cespiti che si appartengano alle odierne ricorrenti;
3 - ER l'effetto, in via subordinata, ove all'esito dell'istruttoria le odierne ricorrenti riuscissero a provare la titolarità e la provenienza del diritto vantato sull'immobile di cui chiedono il rilascio, rigettare la domanda proposta nei confronti del Sig. Controparte 1 "
per inesistenza dell'oggetto del contendere, non essendo il detto cespite, cosi come individuato, detenuto dal resistente;
4.- Nella denegata ipotesi in cui le Sigg.re [...]
ER 1 SO 2 e Parte 1 dovessero indirizzare la richiesta di rilascio al vano, "
oggi adibito a rimessa, posto a sud del fabbricato di proprietà esclusiva del Sig. [...]
CP 1 sito in MI D'AR, alla via AS IS n.20, pertinenziale allo stesso, dichiarare il diritto di proprietà sul detto vano, in capo allo stesso Sig. Controparte 1 per "
effetto dell'intervenuta usucapione, a seguito di possesso ininterrotto che dura da oltre un quarantennio;
".
3. Nel procedimento RG n. 1719/10, con atto di citazione, Controparte_1 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di NO, Persona 1 SO 2 e Parte 1 '
Premesso quanto già allegato nel giudizio RG n. 1946/09 a fondamento della domanda riconvenzionale, invocava il diritto di proprietà in capo all'immobile adibito a garage, diritto acquisito in forza di usucapione.
Così concludeva:
"1) Accertare e dichiarare, in danno alle Sigg.re SO 1 nata NT AS "
) ed ivi residente a[...]; [...] (NA), il 12.09.1934 ( C.F._6
), residente in [...], allaC.F. 7 Per 2 nata a [...] il [...] (c.f. via Beato Angelico n.5; 'nata a [...], l'[...] (c.f. C.F. 8 Parte 1
[...] ), residente in [...] che il Parte 5
[...] , nato a [...], il [...] ha sempre posseduto ininterrottamente e pacificamente, da oltre un quarantennio, quantomeno dal 1960/61, attraverso il padre la madre SO 4 e direttamente e poi, sempre SO 5
continuativamente, ininterrottamente, pacificamente, pubblicamente ed in modo non equivoco, dal solo Sig. Controparte 1 da oltre un ventennio e quindi, ancor prima o "
quantomeno dall'anno 1981, la pertinenza, annessa al fabbricato di sua proprietà in
MI D'AR (NA), alla via AS IS n.20, posto al lato sud e separato solo da uno stretto corridoio di passaggio, e costituita da un locale, ora adibito a rimessa di auto;
2)
ER l'effetto del possesso esercitato continuativamente, ininterrottamente, pacificamente, pubblicamente ed in modo non equivoco, dichiarare per effetto della compiuta usucapione,
l'acquisto del diritto di proprietà in capo al Sig. Controparte_1 nato MI D'AR (NA), il 20.03.1955, residente in [...], alla via S. Pietro - Palazzo SP
n.20, sulla la pertinenza, annessa al fabbricato di sua proprietà in MI D'AR (NA), alla via AS IS n.20, posto al lato sud e separato solo da uno stretto corridoio di passaggio, e costituita da un locale, ora adibito a rimessa di auto;
3) Ordinare all'Agenzia delle Entrate Napoli 2 - Ufficio Pubblicità Immobiliari le necessarie trascrizioni e volturazioni, con esonero di responsabilità; Condannare le convenute, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio.".
' Persona 2 e Parte 1 si costituivano in giudizio.
4. SO 1
In qualità di eredi legittime di SO_3 e comproprietarie del fondo sito in MI
d'AR, ovvero AS IS, deducevano che: -la masseria era dotata di un appezzamento di terreno pertinenziale di circa 200 mq, di cui il sub-alterno 10 della particella 369 del foglio 6, catasto fabbricati di MI d'AR, era costituito da tre locali (ovvero, primo locale posto sul lato Nord, avente forma rettangolare e superficie di circa 31 mq ed altri due locali posti sul lato Sud di forma quadrangolare, di circa
73 mq, corrispondenti al cosiddetto cellaio della masseria) connessi da vani di passaggio;
-si richiedeva il rilascio del solo del primo locale - in quanto terraneo inaccessibile, perché occupato dal Controparte 1 - dal momento che non poteva ritenersi oggetto di rilascio il cellaio;
-non si riteneva intervenuta alcuna usucapione del terraneo adibito a garage in capo al
Controparte 1 attesi i periodici pagamenti (risalenti dall'anno 1976 all'anno 2003) corrisposti mediante vaglia postale dalla Famiglia CP_1 al de cuius SO 3 ;
-in virtù di richiamate massime giurisprudenziali in materia di possesso ad usucapionem ed in base alle ricevute di pagamento, al comportamento stragiudiziale delle parti, nonché alle eventuali azioni di rilascio esperite nei confronti di controparte, non poteva configurarsi il caso de quo come acquisizione di proprietà per intervenuta usucapione.
Ciò dedotto, le convenute così concludevano:
"ERchè l'Adito Giudicante voglia rigettare la domanda dell'attore in una alla condanna di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al procuratore antistatario.".
5. In data 16.02.2012, al procedimento RG n. 946/09 veniva riunito il procedimento
RG n. 1719/10.
6. Con sentenza n. 763, pubblicata il 21.4.2021, il Tribunale di NO, così statuiva: rigetta la domanda di declaratoria di cessazione dell'asserito comodato e di rilascio ""
dell'immobile sito in MI D'AR (NA), alla Via Massetia IS n. 20 identificato in catasto al foglio 6 particella 369 sub 10 - rigetta la domanda riconvenzionale del convenuto volta a dichiarare l'avvenuta acquisizione per usucapione del medesimo immobile;
compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio per le ragioni di cui in parte motiva.".
In motivazione, deduceva che:
-in base alle risultanze tecniche della relazione peritale del CTU Ing. ER_6 (riportate in atti), emergeva la totale incertezza concernente lo stato dei luoghi sul piano catastale, tale che diversi sub relativi alla p.lla 369 risultavano sprovvisti di planimetria. Ragion per cui, le attrici non avendo dimostrato l'effettivo titolo di proprietà anteriore al ventennio sulla predetta particella concernente il locale rimessa/garage (accatastato solo a partire dall'anno 2003 ed indistintamente con il locale cellaio), si riteneva sussistente il difetto di legittimazione attiva in capo alle attrici con riferimento alla domanda di rilascio dell'immobile;
-in merito alla domanda di usucapione avanzata da parte convenuta sullo stesso immobile, si potevano far valere le predette considerazioni, come dall'espletata CTU. Inoltre, anche l'istruttoria testimoniale condotta in giudizio con i testi della parte convenuta non sarebbe stata sufficiente a provare alcunchè, attese le sommarie dichiarazioni rese dai testi, in totale contrasto con quanto relazionato dal CTU in riferimento agi aspetti catastali dell'immobile.
ER cui, la domanda di usucapione andava rigettata.
Parte 1 Persona 1(in proprio e nella qualità di erede pro quota di 7.
Parte 3 e Parte 4 (in qualità di eredi di SO 2 ) propongono Parte 2
appello, ritenendo che il Tribunale abbia tratto errate conclusioni in ordine alla qualificazione e valutazione della domanda avanzata dagli stessi nella prima fase del giudizio.
Difatti, gli appellanti hanno reputato errate alcune parti della sentenza (come riportate in atti), tale da asserire che:
-il tribunale avrebbe dovuto verificare la sussistenza e la validità del contratto di comodato intercorso tra il de cuius e la famiglia CP_1 e la sussistenza dei presupposti per il rilascio ad nutum;
-il tribunale avrebbe dovuto eventualmente indicare che erano state le eccezioni e la successiva domanda avanzata dal CP_1 ad ingenerare confusione, atteso che non vi era stata alcuna confusione da parte delle appellanti in riferimento al bene oggetto di giudizio, essendo sempre stato il locale adibito a garage;
-pur essendo stato rettificato il mero errore materiale avutosi nell'indicazione del solo rapporto parentale, ma non nella persona fisica, il Tribunale anche senza la predetta
-
rettifica - avrebbe potuto verificare il detto errore e potuto dichiarare sussistente tra le parti un negozio giuridico, stante il provato pagamento di canoni (mai disconosciuti) per l'immobile, di cui è causa, nei confronti del de cuius da parte del convenuto e dei suoi familiari;
-attesa l'inagibilità del locale cellaio già prima dell'anno 1997, il tribunale non avrebbe dovuto considerare quanto affermato dal convenuto in merito alla presunta corresponsione di un obolo versato per il cellaio e né tantomeno quanto asserito in merito all'indicazione di
"pigione garage” sulle ricevute di pagamento apposta coma causale per evitare insolite indicazioni;
-in merito alla presunta mancata prova della proprietà ultraventennale dell'immobile adibito a garage, il giudice di prime cure avrebbe dovuto considerare la data di costruzione degli immobili, oggetto di causa, ovvero risalente a fine 1800, tale da non potersi avere un'accurata tenuta dei registri catastali erariali;
-in merito al rilevato accatastamento del garage avutosi solo a partire dall'anno 2003 indistintamente dal cellaio, il tribunale sarebbe incorso in un errore di fatto, dal momento che in base all'espletata attività istruttoria è emerso che lo stato di abbandono del
-
predetto locale cellaio si ers realizzato già nell'anno 1997. Ragion per cui, si sarebbe potuto individuare il sub oggetto della pretesa restitutoria, visto il sub certo concernente il nr. 10;
- il tribunale avrebbe erroneamente valutato quanto dichiarato dai testi di parte convenuta, dal momento che le relative dichiarazioni testimoniali comprovano l'insussistenza di qualsivoglia elemento richiesto ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione.
ER cui, in base a quanto poc'anzi rappresentato, secondo le appellanti la sentenza di prime cure andrebbe riformata, non essendo stato correttamente qualificato quanto avanzato dalle medesime. erroneamenteEd invero, le appellanti lamentano che il giudice di prime cure abbia qualificato la domanda avanzata dalle medesime in termini di azione di rivendicazione, ex art. 948 cc, e non di azione restitutoria, tale da non ritenere provata la proprietà ultraventennale del bene. Difatti, il tribunale sarebbe incorso in errore rigettando la domanda di parte appellante, dal momento che quest'ultima con cui si è chiesto il rilascio dell'immobile adibito a garage – ha dato luogo ad un'azione personale di restituzione in forza di un preesistente rapporto obbligatorio (comodato d'uso), tale da ritenersi sussistenti tutti i presupposti affinchè potesse essere accolta e cessare qualsivoglia pretesa di usucapione da parte del CP_1 (come da richiamate massime giurisprudenziali).
Così dedotto, chiedono:
"1. Preliminarmente, dichiarare ammissibile il presente ricorso;
2. ER l'effetto, nel merito, in via principale, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere la domanda proposta dalla sig.ra Parte 1 e ordinare all'odierno appellato il rilascio immediato dell'immobile adibito a rimessa per effetto della cessazione del comodato sussistente tra le parti e comunicato a mezzo racc. A/R del;
3. Sempre nel merito, dichiarare infondata la domanda di usucapione del locale adibito a garage, per non aver provato la sussistenza dei presupposti richiesti dalla Legge in termini di possesso qualificato e di tempo.
4. Con vittoria di spese di lite e delle competenze di difese di entrambi gradi di giudizio.". 8. Controparte 1 si costituisce in giudizio.
In particolare, deduce che:
-l'appello risulta inammissibile ex art. 348 bis, 1 co., cpc, in quanto pretestuoso e non sussistente alcuna ragionevole probabilità di essere accolto e, finanche, ex art. 342 cpc, stante l'insussistenza delle indicazioni delle parti di sentenza che si intendono appellare e né tantomeno esposta alcuna specifica violazione di legge;
-non sussiste alcun presupposto per la riforma della sentenza appellata, ritenuto che parte appellante fonda la propria domanda – manifestamente infondata - sulla presunta esistenza di un comodato d'uso (presumibilmente intervenuto tra Persona 5 e SO 3 ) e di un preteso contratto di locazione stipulato tra le predette parti, tale da non rinvenirsi alcun valido elemento probatorio allegato a sostegno. Ed invero, non è stata provata l'effettiva proprietà del vano garage (risultando mancante il titolo di provenienza) e quest'ultimo è stato accatastato solo a partire dall'anno 2003 - ed anche erroneamente - come parte integrante del cellaio costituito da due locali;
-in merito all'avanzata eccezione di usucapione per la corretta rivendica del bene, parte appellante avrebbe dovuto provare la provenienza e il titolo di proprietà del proprio dante causa sul cespite chiesto in restituzione (confuso da controparte, in quanto prima dell'anno
2003 non risultante dal mappale del Catasto di Napoli e sicuramente non rappresentato dal richiamato atto per OT ER 7 , nonché dimostrarne il possesso incondizionato, dal momento che l'appellato non ha mai detenuto cespiti che fossero di proprietà di SO_3 ' se non per consuetudine un antico cellaio appartenente alla CU di NO per riporvi mobilia, per il quale è stato versato un obolo per non perdere il diritto di prelazione in caso di eventuali alienazioni dei manufatti. Ragion per cui, il vano garage – che sarebbe sempre
-
stato nel possesso della famiglia CP_1 - ed il cellaio (poi murato arbitrariamente da
-
controparte), accatastati illegittimamente nell'anno 2003 (successivamente alla morte di
SO 3 ), sarebbero due distinte unità (come accertato da CTU);
-in base a quanto predetto, la domanda di parte appellante non potrà che essere rigettata, in quanto manifestamente infondata in fatto e in diritto, oltre che carente di legittimazione attiva, trattandosi di azione di rivendicazione e non di mera azione personale di rilascio.
Inoltre, Controparte_1 - indicando la specifica parte di sentenza impugnata - spiega appello incidentale.
In particolare, lamenta che:
--in base al possesso esercitato in maniera continua, ininterrotta e pacifica sul vano garage, quantomeno dall'anno 1960/61 prima mediante il padre la madrePersona 5 ' Persona 4 e dall'anno 1981, in via esclusiva, dallo stesso, deve ritenersi il predetto vano usucapito. Inoltre, la rimessa. essendo stata erroneamente accorpata (come da risultanze peritali), dovrà essere frazionata dalla p.lla 361 sub 10 e, successivamente, dovrà essere intestata al CP_1, atteso il suo esclusivo possesso;
- come emerso anche da prove testimoniali, ha sempre posseduto il locale identificato come rimessa, differentemente dal locale cellaio (adibito a deposito di attrezzi da tutti i residenti e detenuto dalla famiglia CP_1 sino agli anni 2004/2005, ovvero sino agli anni in cui è stato murato da controparte) per il quale è stato versato dai CP 1 un obolo in favore della [...]
Pt 6 , perché quest'ultima dichiaratasi proprietaria per antico possesso;
- in base a quanto accertato dal consulente tecnico d'ufficio, è risultato chiaro il quadro probatorio riguardante la carenza di legittimazione attiva di controparte e che, inoltre, il cespite identificato come garage non risulta comunicante con il cespite identificato come cellaio, in quanto due distinte unità. Difatti, in merito al manufatto riportato in catasto alla partita 1904, foglio 6, p.lla 361, dalla nota di trascrizione è emerso che sono state riportate solo le sub 1,2,4,5 e 8 e non la sub 10 (cellaio-deposito), quale parte terminale del predetto manufatto confinante con quello dell'odierno appellato (che insieme al cespite definito rimessa-garage è stato fuso erroneamente con la p.lla 369). Ragion per cui, negli atti catastali non può ritenersi possibile reperire alcuna graffatura con il locale deposito;
-il giudice di prime cure non ha tenuto in considerazione quanto reso dal CTP, Ing. ER 8, secondo cui non è esatto riferire che la parte terminante di un manufatto di età borbonica sia la pertinenza di un fabbricato di successiva costruzione«, in quanto, come si evince dalla presentazione dello stato dei luoghi almeno fino al 1876, l'immobile di proprietà del convenuto risulta essere anch'esso un manufatto di epoca borbonica. E, inoltre, si evince che l'area occupata dal cespite denominato «garage-rimessa» del quale si chiede la declaratoria di usucapione, in favore del CP_1, era uno spazio libero che circondava tre lati della particella 360 di cui fa parte la proprietà del predetto convenuto.
Così dedotto, conclude:
"1) Voglia l'Ill.ma Corte Appello di Napoli confermare la sentenza di primo grado 2) Voglia
I'll.ma Corte Appello di Napoli, rigettare l'appello e le domande ivi contenute, in quanto manifestamente infondata in fatto ed in diritto e destituita di ogni fondamento giuridico nonché inammissibili, improcedibili ed a tal fine rigettare le domande tutte proposte dalle
Sigg re Persona 2 e Parte 1 in quanto manifestamente infondataPersona 1 ' '
sia in fatto che in diritto;
3) Voglia I'III.ma Corte Appello di Napoli, accogliere l'appello incidentale principale ed in subordine condizionato, e per l'effetto respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertati tutti i fatti per cui è causa, stante pure il loro difetto
Controparte_1 , nato a [...] legittimazione attiva, dichiarare che il Sig.
(NA), 1 20.03.955 ha sempre posseduto ininterrottamente e pacificamente, quantomeno dal
1960/61, prima attraverso il padre la madre Persona 4 e direttamente SO 5
e poi, sempre continuativamente, ininterrottamente, pacificamente, pubblicamente ed in modo non equivoco, dall'anno 1981, il vano, ora adibito a rimessa e ritenuto con animus possidenti uti domini, annesso alfabbricato di sua proprietà in MI D'AR (NA), alla via AS IS n.20, posto al lato sud e separato solo da uno stretto corridoio di passaggio;
4) ER l'effetto del possesso esercitato continuativamente, ininterrottamente, pacificamente, pubblicamente ed in modo non equivoco, uti domini, dichiarare la compiuta usucapione, in capo al Sig. Controparte_1 nato MI D'AR (NA), il 20.03.1955, residente in [...], del locale, ora adibito ad autorimessa ed annesso con animo possidendi al fabbricato di sua proprietà in MI D'AR (NA), alla via AS IS n.20, posto al lato sud e separato solo da uno stretto corridoio di passaggio;
5) Sempre per l'effetto, autorizzare il Sig. [...] CP 1 a frazionare dalla particella 361 sub 10, nel NCTU di MI D'AR, dal
4/11/2003, il vano- rimessa e per la estensione, a corpo, così come configurato nei luoghi
6) Ordinare all'Agenzia delle Entrate Napoli 2 - Ufficio Pubblicità Immobiliari le necessarie trascrizioni e volturazioni, con esonero di responsabilità; 7) Condannare in ogni caso le appellanti al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del doppio grado di giudizio, oltre l'IVA e C.P.A. e spese generali, con attribuzione ai difensori anticipatari".
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.L'appello principale non merita accoglimento.
1.1. Parte 1 ' Parte 3 e Parte 4 chiedono la condanna di ' Parte 2
Controparte 1 al rilascio di un locale adibito a garage (identificato al foglio 6, part. 369, sub 10), in quanto – sostengono - oggetto di un comodato concluso, in forma, verbale da Persona 3 - loro dante causa senza apposizione di alcun termine;
per cui, potendo
-
recedere ad nutum dal contratto, chiedono la restituzione del bene.
La domanda non è fondata. - in risposta ad uno specifico motivo di censura sollevato dagli 1.2. Preliminarmente
appellanti va corretta la sentenza di primo grado, che ha qualificato la domanda degli appellanti principali quale rivendica, mentre, invece, questi hanno introdotto una domanda personale di restituzione.
1.3. L'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel "tradens" la qualità di proprietario;
da essa si distingue l'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, per il cui accoglimento è necessaria la "probatio diabolica" della titolarità del diritto di chi agisce (v. Cass. 25052/2018; SSUU 7305/2014)
Chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederla in comodato e, quando il rapporto viene a cessare, è legittimato a richiederla in restituzione, senza dover dimostrare di esserne proprietario. Egli ha soltanto l'onere di provare la consegna del bene e il rifiuto della restituzione, spettando eventualmente al convenuto far valere il possesso di un diverso titolo per il suo godimento (v. Cass. 21853/2020)
Il comodante può avvalersi, per conseguire il rilascio del bene dato in comodato, sia dell'azione di rivendica, che dell'azione contrattuale, ma, non essendo facoltà del giudice mutare "ex officio" il titolo della pretesa, la controversia va decisa con esclusivo riferimento al titolo dedotto dall'interessato; in caso di azione contrattuale, l'attore ha l'onere di provare non la proprietà del bene, ma l'esistenza del contratto di comodato, anche se il convenuto abbia sollevato un'eccezione di usucapione in proprio favore, tale pretesa non essendo idonea a trasformare in reale l'azione personale esercitata (v. Cass. 2726/2013;
11284/2002).
1.4. Nella specie, gli appellanti principali, in primo grado, non hanno mai allegato, a fondamento della domanda di restituzione, il loro diritto di proprietà sul locale conteso;
hanno, invece, allegato che tale locale è stato oggetto di contratto di comodato, che tale contratto non prevedeva alcun termine finale e che, dunque, essi possono chiedere la restituzione del bene, ai sensi dell'art. dell'art. 1810 c.c. ("se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è
tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede").
1.5. ERtanto, l'onere probatorio gravante sugli appellanti principali non è costituito dalla probatio diabolica - volta a comprovare l'acquisto, a titolo originario, del diritto di proprietà relativo al locale -, ma essi sono gravati dall'onere di provare l'esistenza di un contratto di comodato avente ad oggetto il locale richiesto in restituzione e poi, che tale contratto ha perso efficacia.
Quindi, che agli atti manchi la prova · come sostenuto dal CP_1 - che gli appellanti siano i proprietari del locale, risulta del tutto irrilevante per decidere in merito alla domanda ER avanzata, in primo grado, da e Pt 2.
1.6. Ciò premesso, si osserva che gli appellanti principali sostengono che il locale indicato sia stato oggetto di comodato, da essi definito oneroso.
L'assunto non è provato.
1.7. Secondo la definizione contenuta nell'art. 1803 c.c., il comodato è un contratto con il quale una parte consegna all'altra una cosa, mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.
In comodato - prevede l'ultimo comma dell'art. 1803 c.c. - è un contratto essenzialmente gratuito.
1.8. La giurisprudenza di legittimità ha precisato, in varie occasioni, che "in presenza di un
"modus" a carico del comodatario, il carattere di essenziale gratuità del comodato viene meno solo se il vantaggio conseguito dal comodante si pone come corrispettivo del godimento della cosa con natura di controprestazione e non quando il comodatario si limiti al pagamento della somma periodica a titolo di rimborso spese" (v. Cass. 3021/2001); che
"in ordine alla corretta qualificazione di un contratto come comodato o come locazione di immobili, il carattere di essenziale gratuità del comodato non viene meno se vi inerisce un
"modus", posto a carico del comodatario, purché esso non sia di consistenza tale da snaturare il rapporto, ponendosi come corrispettivo del godimento della cosa ed assumendo quindi la natura di una controprestazione" (Cass. 485/2003); che "il carattere essenzialmente gratuito del comodato non viene meno per effetto della apposizione, a carico del comodatario, di un "modus" (nella specie, la consegna periodica di un certo quantitativo di vino prodotto nel fondo concesso dal comodante) di consistenza tale da non poter rappresentare un corrispettivo del godimento del bene” (v. Cass. 3087/2010).
1.9. Nella specie, gli appellanti hanno depositato copia di bonifici e di vaglia postali, da loro ricevuti, da cui emerge che la famiglia CP 1 ha versato, negli anni, una somma annua, qualificata dai CP 1 quale pigione garage;
in alcuni vaglia è espressamente indicata dai
CP_1 la dicitura "affitto garage":
Banco Posta Posteitaliane 3784776
SANTSI VIA PRIMICERIO 80048 SANTSI NA
07 SET 2001 OTTAVIANO 040084000102070901 Dall'Ufficio di Emesso il Riferimento
CENTOMILAXX
************100.000*
Lire in lettere Lire in cifre
DE AL RO CO RO Mittente cognome e nome o ragione sociale II TRAV.PALAZZO MU 80048 SANT SI (NA) CONTRADA VISONE 20
Indirizzo
80038 MI D'AR (NA)
Comunicazioni del mittente pigione garage anno 2001
60163784776-6
Mod. I
Mod. I
So VAN Mod. I
VA N 87 VA N (in cifre)
L. DO OD (in cifre)
30.000 (in cifre) I.
.000 COMUNICAZIONI COMUNICAZIONI DEL MITTENTE
DEL MITTENTE COMUNICAZIONI
27/426 dil 13/577 DEL MITTENTE gunt 23/5 peut 25/17
9
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2 Mod. I Cod. 125701
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L. 30 000
COMUNICAZIONE
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MITTENTE
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Mod. I Cod. 125701
882 Mod. I Cod. 125701 1
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(in cifes)
11.30.000
COMUNICAZIONI COMUNICAZIONI DEL MITTENTE DEL MITTENTE
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COMUNICAZIONI COMUNICAZIONI IMUNICAZIONI DEL MITTENTE DEL MITTENTE EL MITTENTE
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60 5:14 VA N VA N VA N
(in cifre) (in cifre)
(in cifre) 14. 14. 1 COMUNICAZIONI COMUNICAZIONI COMUNICAZIONI DEL MITTENTE DEL MITTENTE, buss 3/11-90 3/11-90 DEL MITTENTE
Радевый Pafoto 8/11.90 Velle del 7/8.91 GRA "Your" 0
0
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B Mod. I Cod: 12570
A484 96 VAN Cod 125701 Mod. I Cod. 125701 Mod. I
VA N'2614 (in citre) VA N L. 100 000 (in cifre) (in cifre) COMUNICAZIONI
L. L. DEL MITTENTE
COMUNICAZIONI COMUNICAZIONI
IGIONE DEL MITTENTE DEL MITTENTE
GRA Розгоми Pleiowe Auro-97-98
BRA GRA
21/8.95 20/898 8 Am 2540 8 accettato 8/91 8 1 bafers
Mod. 22 125701 7088 Mod. I 3344"125701 Cod. 125701
VA N:
46 VA N: 32 MAN
[in cifrel
L. 8000€ (in cifre) (in cifre) 1.100.000
COMUNICAZIONI
34 262 COMUNICAZIONI DEL MITTENTE
DEL MITTENTE MITTENTE Pitione. PIGIONE toure CRA
GRA Aww0-1993/94 годя SETTEMBRE 3 Awro
19th mon 29/93 Peho SW set repultu 14/8.92 Telefon convent 76-8-'91 281995 A I
लौका के prfan Quits S
A 1404 N° 182 N F15 I Cod: 125701
GLIA N P
VA No028 (in cifre)
76 VA N° 100.000 Comunicazioni del Mittente Comunicazioni del Mittente
OMUNICAZIONI
EL MITTENTE
Pizione pigione bioni
Maxefe 2000 ЕЛ RA вишено 11/999 918
11/10.2000 воречPofer 85/996 Sresto Maris isso 14/113 Beto 20/10.984
1.10. Il pagamento di una somma qualificata espressamente pigione esclude che si possa qualificare il contratto quale comodato, mancando il carattere essenzialmente gratuito di questo.
Inoltre, non può neanche ritenersi si sia in presenza di un comodato modale, atteso che il termine pigione - senza che possa evocarsi un'ambiguità linguistica - evoca il concetto di corrispettivo riconosciuto, in sinallagma, per il godimento dell'immobile concesso in uso, e non un contributo alle spese.
La circostanza, poi, che i soggetti nel godimento del bene qualifichino il contratto quale affitto, concorre a far concludere che non si sia in presenza di un contratto di comodato.
Infine, va osservato che il pagamento di una somma di lire 100.000 annue – negli anni 1995-
-
1996-1997-1998 - e di lire 60.000 – negli anni 1985-1986-1988 - per il godimento di un
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garage di dimensioni ridotte e allo stato rustico, con una copertura in zinco - come quello in oggetto, v. fotografie 9 e 10 allegata alla CTU del primo grado - può essere ragionevolmente ritenuta una controprestazione dovuta a fronte della concessione del godimento del bene e non un semplice contributo spese.
1.11. Escluso che il rapporto negoziale instaurato tra le parti possa qualificarsi come ER e Pt 2, atteso che comodato, deve rigettarsi la domanda di restituzione, formulata da tale domanda è stata fondata sulla esistenza di un contratto di comodato.
'Controparte_1 non è fondato.
2. L'appello incidentale, promosso da
2.1. CP 1 ha ribadito la domanda di accertamento del suo acquisto, per usucapione, del locale adibito a garage, avendo lo stesso esercitato, - almeno a far data dal 1981 - un possesso esclusivo, pubblico, incontestato, uti dominus.
La domanda non è fondata.
2.2. L'art 1141 c.c. recita:
"si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione.
Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione non può acquisire il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Ciò vale anche per i successori a titolo universale".
2.3. In merito al mutamento della detenzione in possesso (c.d. interversio possessionis) la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “la interversione della detenzione in possesso può avvenire anche attraverso il compimento di attività materiali, qualora esse manifestino in modo inequivocabile e riconoscibile dall'avente diritto il potere sulla cosa esclusivamente
"nomine proprio", vantando per sé il diritto corrispondente al possesso in contrapposizione con quello del titolare della cosa" (v. Cass. 23458/2021); che "in un contratto ad effetti obbligatori, la "traditio" del bene non configura la trasmissione del suo possesso ma l'insorgenza di una mera detenzione, sebbene qualificata, salvo che intervenga una
"interversio possessionis", mediante la manifestazione esterna, diretta contro il proprietario/possessore, della volontà di esercizio del possesso "uti dominus", atteso che il possesso costituisce una situazione di fatto, non trasmissibile, di per sé, con atto negoziale separatamente dal trasferimento del diritto corrispondente al suo esercizio, sicché non opera la presunzione del possesso utile "ad usucapionem", previsto dall'art. 1141 c.C., quando la relazione con il bene derivi da un atto o da un fatto del proprietario non corrispondente al trasferimento del diritto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, ravvisando l'esistenza di un contratto di comodato, aveva escluso che l'utilizzo esclusivo del bene ed il compimento di atti di amministrazione, per la conservazione ed il miglioramento delle sue condizioni, integrasse un atto di interversione del possesso nei confronti del proprietario, e successivamente dei suoi eredi, idoneo al mutamento del titolo)"
(v. Cass. 29594/2021).
2.4. La Corte di cassazione ha anche riconosciuto che l'interruzione del pagamento del canone non integra alcun atto di interversione del possesso;
in particolare, ha evidenziato che al fine di accertare una interversio, "non rilevano (...) l'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita, verificandosi, in questo caso, un'ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale, né meri atti di esercizio del possesso, traducendosi gli stessi in un'ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene" (v. Cass. 13013/2025).
2.5. Nella specie in esame, preliminarmente deve chiarirsi che i bonifici e i vaglia inviati dai ER CP 1 alla famiglia documenti sopra riportati si riferiscono al locale adibito a
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rimessa/garage, oggetto della controversia, e non ― come sostenuto dai CP 1 - al contiguo locale cellaio.
2.6. In riferimento al locale cellaio, i CP_1 hanno sostenuto di avere, nel tempo, pagato solo un obolo in favore del proprietario, individuato nella CU di NO, e che tale obolo veniva corrisposto prima a mano, poi a mezzo pagamenti postali a SO 3 , dante causa della controparte.
Hanno, altresì, sostenuto che, in riferimento al locale adibito a garage, essi non hanno mai corrisposto alcuna somma, in quanto tale locale è stato posseduto, uti dominus, dai componenti della famiglia CP_1, sin dai primi anni '60 del secolo scorso e, in ogni caso, da
Controparte 1 a partire dal 1981.
Gli assunti di Controparte 1 non sono condivisibili.
ER
-2.7. I vaglia prodotti in giudizio da e Pt 2 in primo grado – si riferiscono, tutti, ad un locale garage;
inoltre, gli stessi documenti riportano la dicitura "affitto” e la dicitura "pigione".
ERtanto, i pagamenti in questione, come già detto, concernono ad un rapporto di locazione o di fittanza, riferito ad un locale adibito a garage, in ragione del quale i CP_1 pagavano una pigione, vale adire un corrispettivo per il godimento.
2.8. Il locale cellaio, come confermato anche dai testimoni ascoltati, è sempre stato adibito a ricovero per masserizie e come stalla per animali: non è stato mai affermato che il locale cellaio sia stato utilizzato quale garage.
2.9. Inoltre, il locale cellaio, secondo l'assunto dei CP_1 e come confermato anche dai testimoni ascoltati, era utilizzato non solo dalla famiglia CP 1, ma anche da altri soggetti e che la famiglia CP_1 versava un obolo alla CU di NO (proprietaria del cellaio), come anche gli altri soggetti.
Premesso che non vi è alcuna prova specifica che anche altri soggetti abbiano versato l'obolo alla CU e fino a quando in quanto i testimoni ascoltati hanno fatto riferimento
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solo a versamenti effettuati dalla famiglia CP_1 ed hanno aggiunto che era noto che anche altri versassero l'obolo -, si osserva che l'obolo non può essere confuso con la pigione, termine che ha un significato univoco, noto anche a soggetti che non abbiano specifiche conoscenze tecnico-giuridiche. Su ogni dizionario della lingua italiana, infatti, la pigione è il canone di affitto, cioè il corrispettivo pagato dal conduttore per il godimento dell'immobile.
ERtanto, è assai improbabile che i soggetti che corrispondevano un obolo alla CU nei vaglia postali utilizzassero il termine affitto e pigione: è assai più credibile che tali termini fossero utilizzati con consapevolezza, in quanto riferiti ad un rapporto di locazione.
2.10. Non convince neanche l'affermazione di CP_1, secondo cui sui vaglia era indicato il termine "garage” perché non si voleva creare ambiguità utilizzando altri termini "inconsueti" come cellaio o stalla.
Anche in questo caso deve rilevarsi che il termine garage è prettamente riferito a locale adibito a rimessa per veicoli, come auto e moto: per cui è assai probabile che i CP_1 abbiano utilizzato il termine garage nei vaglia postali volendo riferirsi ad un locale destinato a riemessa per veicoli. Inoltre, ove per riferirsi al locale cellaio non avessero voluto utilizzare tale termine, avrebbero ben potuto fare uso del più neutro termine magazzino - privo di connotazioni specifiche come invece il termine garage -, o l'assai comune termine stalla.
2.11. Va anche osservato che il locale cellaio era fatiscente sin dal 1997, in quanto il tetto era caduto e lo stesso era stato invaso da arbusti e vegetazione - come rilevato anche dal
CTU: "in merito allo stato del cellaio dall'analisi delle memorie di parte e dei dati di cui prima, si ritiene di poter affermare che anticamente era utilizzato come deposito e cantina, come confermato anche dalla presenza delle due guide a lato degli scalini per facilitare il trasporto di botti e similari: alla data del giugno 1997, come descritto dal geom. Persona 9 cespite presentava già un forte stato di degrado con il crollo dei solai di copertura e la presenza di detriti e vegetazione varia al suo interno, ragione per cui è presumibile che il suo abbandono sia antecedente a tale epoca”, v. consulenza -. Appare dunque alquanto irragionevole che i soggetti che avevano utilizzato il cellaio abbiano continuato a pagare l'obolo alla CU per anni dopo che il locale non era più utilizzabile come ricovero per masserizie ed animali. | CP 1, invece, hanno continuato a pagare la pigione per affitto garage fino al 2002, il che conferma che i pagamenti non si riferivano al cellaio, ma ad altro locale, ancora utilizzabile ed utilizzato, vale a dire il locale garage, adiacente al cellaio.
2.12. A giustificazione del versamento dell'obolo, CP_1 ha affermato che l'obolo veniva versato soprattutto per non perdere il diritto di prelazione in caso di eventuale alienazione dei manufatti ("Tramite il Sig. SO_3 l'obolo destinato alla CU veniva versato anche per il pozzo e stalle, questo anche e soprattutto per non perdere il diritto di prelazione in caso di eventuale alienazione dei manufatti”, pg. 15 della comparsa di costituzione in appello del CP_1). Ove fosse stato questo l'obiettivo, dato che lo stesso CP_1 dichiara che in effetti l'alienazione da parte della CU avvenne nel 1975, non vi era più alcuna giustificazione per il pagamento dell'obolo fino al 2002.
2.13. La circostanza - affermata dai testimoni - che per anni i CP 1 abbiano fatto uso esclusivo del locale garage, utilizzandolo come magazzino per masserizie e, poi, come ricovero per veicoli, non esclude che gli stessi abbiano anche pagato un canone per tale utilizzo. Infatti, le manifestazioni esteriori della detenzione - giustificata da un rapporto di locazione e quelle relative all'esercizio di un possesso, sono identiche.-
2.14. Questa Corte, dunque, alla luce degli elementi messi in evidenza, conclude che i vaglia ER prodotti da e Pt 2, si riferiscano al versamento, da parte della famiglia CP_1, di un canone di affitto relativo al locale garage, oggetto della presente controversia.
2.15. Al fine di potere evocare un acquisto della proprietà per maturata usucapione, il CP_1 doveva dimostrare di avere esercitato un possesso (e non una detenzione) per almeno venti anni (v. art. 1158 c.c.).
Dunque, il CP_1 era onerato della prova di avere mutato la detenzione in possesso.
Tale prova non è stata fornita. ER Fino al 2002 ai sono stati pagate delle somme a titolo di pigione: pertanto, almeno fino al 2002, sul locale garage i CP_1 hanno esercitato solo una detenzione.
L'interruzione del pagamento delle pigioni non integra alcun atto di interversione;
la circostanza che CP 1 abbia provveduto alla sostituzione del tetto del locale garage non integra un atto di interversione, in quanto si tratta di attività di mera manutenzione, giustificata alla luce della esercitata detenzione.
Manca, dunque, agli atti sia la allegazione, sia la prova di un atto di interversione del possesso.
2.16. ER altro, ove anche a far data dal 2002 il CP 1 avesse cominciato, per ipotesi, a ER possedere, va osservato che nel 2009 i hanno avanzato la domanda di restituzione del bene in questione, domanda che ha integrato un atto interruttivo del decorso del tempo necessario alla maturazione della usucapione (v. artt. 1165 e 2945 c.c.).
2.17. In assenza della prova della maturazione di un possesso uti dominus per il tempo sufficiente di venti anni previsto, dall'art. 1158 c.c., la domanda di usucapione avanzata da
Controparte 1 deve essere rigettata.
3. Al rigetto sia dell'appello principale, sia dell'appello incidentale deve fare seguito la conferma della sentenza di primo grado - seppure con diversa motivazione.
4. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate, ai sensi dell'art. 92 cpc, in quanto il rigetto dell'appello principale, sia dell'appello incidentale integra una ipotesi di soccombenza reciproca.
5. Poiché l'appello è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte sia degli appellanti principali Parte 1 Parte 3 ' ' Parte_2 Parte 4 sia " '
dell'appelloante incindentale Controparte 1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo '
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
a) rigetta l'appello principale promosso da Parte 1 Parte 3 " Parte 2 e [...]
e, per l'effetto, conferma la Controparte_1Pt 4 e l'appello incidentale promosso da sentenza del tribunale di NO n. 763, pubblicata il 20.04.2021;
b) compensa le spese del presente giudizio;
c) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, I. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico sia degli appellanti principali Parte 1 " Pt 7Parte 3
[...] e Parte 4 sia dell'appellante incidentale Controparte 1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 14.10.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini