Articolo 23 della Legge 10 agosto 1950, n. 648
Articolo 22Articolo 24
Versione
16 settembre 1950
Art. 23.
L'assegno rinnovabile e' accordato per periodi di tempo non inferiori a due anni, ne' superiori a quattro.
Entro i sei mesi anteriori al termine di ciascun periodo, il mutilato o l'invalido e' sottoposto ad accertamenti sanitari, e, secondo l'esito di questi, l'assegno viene o convertito in pensione ovvero in indennita' per una volta tanto, o prorogato per un nuovo periodo, o soppresso.
La somma dei vari periodi per cui e' accordato l'assegno rinnovabile non puo' eccedere gli otto anni, al termine dei quali esso deve essere in ogni caso o convertito in pensione ovvero in indennita' per una volta tanto o soppresso.
La somma dei periodi di cui al comma precedente non puo' eccedere i quattro anni per gli invalidi affetti da tubercolosi o da altre malattie di cui alla tabella E, e fruenti per la stessa malattia di assegno rinnovabile con superinvalidita'. In ogni caso, qualora i detti invalidi, alla scadenza dell'assegno, vengano riconosciuti migliorati si da essere ascrivibili ad una categoria inferiore alla prima, conservano immutato il trattamento economico precedente per un biennio, ed il nuovo trattamento decorrera' dalla scadenza del biennio medesimo ove venga riconfermata la ascrivibilita' alla categoria inferiore.
Entrata in vigore il 16 settembre 1950
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