CASS
Sentenza 22 gennaio 2024
Sentenza 22 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/01/2024, n. 2567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2567 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AL SS nato a [...] il [...] DI AO IN nato a [...] il [...] LC NT nato a [...] il [...] US OR nato a [...] il 14/04/1'976 OL OS nato a [...]( GERMANIA) il 27/07/1984 avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere BRUNO GIORDANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per AL SS, per l'accoglimento della censura in punto di omessa acquisizione delle iscrizioni ex art. 335 c.p.p., atti determinanti al fine di verificare la copertura giurisdizionale dell'attività di intercettazione telefonica e telematica e per l'annullamento con rinvio. Rigetto nel resto;
per il OL OS conclude per l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 2567 Anno 2024 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: GIORDANO BRUNO Data Udienza: 22/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Gli imputati GA SI, Di LA ZO, CO ON, US AL e CI IM ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello 'di Napoli del 2 novembre 2022 che, in riforma della sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Napoli in data 20 settembre 2021, per tutti i reati rispettivamente ascritti agli imputati, condannava Di LA ZO alla pena di anni 11, mesi 1, e giorni 10 di reclusione, CO ON alla pena di anni 6, mesi 2, e giorni 20 di reclusione, e confermava la condanna di GA SI, US AL e CI IM già emessa dal G.u.p. presso il tribunale di Napoli Nord. 2. Tutti gli imputati erano chiamati a rispondere del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione illegale di armi comuni da sparo nonché di parte di armi da guerra e relative munizioni, di armi clandestine, .nonché della cessione di stupefacenti. Inoltre, GA SI, Di LA ZO e CO ON erano chiamati a rispondere di altre fattispecie ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. E ancora GA, Di LA ZO e US AL erano chiamati a rispondere anche del reato di violenza privata e di danneggiamento. 3. I ricorsi degli imputati presentano variegate critiche alla motivazione della sentenza impugnata che possono essere riassunti tenendo conto dell'esposizione di motivi in parte sovrapponibili. Ricorso di GA SI. 1. Con un primo motivo di ricorso GA SI lamenta la nullità dell'ordinanza emessa in data 2/11/22 e, quindi, della sentenza impugnata, in relazione al rigetto della richiesta di inutilizzabilità delle intercettazioni e dell'acquisizione delle iscrizioni ai sensi dell'art. 335 cod. proc. pen.. In •particolare, si contesta l'ordinanza con cui la corte d'appello ha rigettato la richiesta di acquisire tali iscrizioni ritenendo l'adempimento superfluo ai fini della decisione. Ritiene il ricorrente, invece, che egli sia stato continuativamente sottoposto ad indagine e continuativamente intercettato dalla Procura di Napoli dal febbraio 2019 sino al maggio 2020 con indagini svolte quindi ben al di là del 'termine di un anno prescritto dall'art. 405, comma 2, cod. proc. pen. L'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, a parere del ricorrente GA, si estenderebbe anche alle intercettazioni captate sul cellulare del coimputato Di LA ZO. Secondo il ricorrente la Corte di appello avrebbe dovuto acquisire le iscrizioni ai sensi dell'art. 335 cod. proc. pen. nei due procedimenti n. 6664 e n. 20178 senza arrestarsi al dato meramente formale della diversità dei reati 1 iscritti e ritenere di conseguenza l'identità di fatto dei due procedimenti penali, per desumerne in definitiva la tardività delle acquisizioni emerse dalle intercettazioni telefoniche. •In altri termini, l'apertura di un procedimento diverso ad opera della stessa procura della Repubblica, sullo stesso indagato, sugli stessi fatti e in forza di un'attività investigativa già in essere, a parere della difesa di GA, porterebbe a considerare un procedimento in continuità e quindi a ritenere un diverso calcolo del termine entro cui chiudere le indagini senza una proroga del suddetto termine. 2. Con il secondo motivo di ricorso GA eccepisce la nullità della sentenza in relazione all'utilizzabilità dell'intercettazione telematica r.i.t. n. 2600/19 acquisita successivamente al 12/11/2019; in particolare, si ritiene che successivamente al •novembre 2019 per assenza di un provvedimento di proroga, le intercettazioni del cellulare di Di LA venivano autorizzate anche proprio sulla base degli esiti delle intercettazioni del cellulare di GA e le stesse divenivano quindi a loro volta inutilizzabili. A parere della difesa il G.i.p., inoltre, a fronte di due diverse richieste autorizzative del pubblico ministero, una per le intercettazioni telefoniche e l'altra per le intercettazioni telematiche, autorizzava solo ed esclusivamente le intercettazioni telefoniche rendendo inutilizzabili quelle telematiche. 3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta che GA è stato condannato quale promotore capo di un'associazione di narcotrafficanti operante dal 19 maggio al 2 giugno 2020, come descritto nel capo A) dell'imputazione ma in contraddizione con quanto emerso circa l'insussistenza del sodalizio criminoso;
a riguardo, la difesa rilevava già con i motivi di appello che l'esiguità temporale dell'attività del sodalizio depone contro la fondatezza della contestazione associativa. La motivazione della corte di appello sul punto sarebbe viziata in quanto imperniata sulla considerazione che la contestazione è frutto di una scelta insindacabile del pubblico ministero di operare un parallelo tra il periodo di commissione del reato ed i giorni nei quali si svolgeva l'attività di spaccio, non incidendo la durata sul .fatto storico contestato come emerge proprio dal contenuto delle intercettazioni poste in essere. Sostiene il ricorrente, invece, che la contestazione di un'associazione che avrebbe operato soltanto per alcuni giorni avrebbe dovuto condurre i giudici di appello a considerare altra qualificazione che evidenziasse l'impossibilità dell'esistenza di un'associazione che dovrebbe essere 'caratterizzata dalla stabilità del vincolo che lega i diversi sodali. Elementi che varrebbero tutt'al più per la concomitanza di una serie di reati di cessione di 2 stupefacenti nel medesimo contesto temporale e quindi per delineare un'ipotesi concorsuale e non associativa;
da ciò si desumerebbe l'illogicità della valutazione * operata nella motivazione della sentenza impugnata, dove è stato privilegiato un dato meramente presuntivo, cioè la sussistenza di una operatività pregressa dell'associazione, anziché un dato concreto e oggettivo cioè l'inesistenza di condotte di reato precedenti che sarebbero state eventualmente captate dall'attività di intercettazione portata avanti sul telefono di GA già dal febbraio 2019. Pertanto, le argomentazioni utilizzate nella motivazione della Corte d'appello per ritenere sussistente l'associazione contestata e per svalutare il minimo dato temporale appaiono illogiche ed aprioristiche. 4. Con il quarto motivo di ricorso GA SI aggredisce la sentenza sostenendone la nullità in relazione alla condanna per il reato di cui al capo G). In particolare, ritiene la motivazione affetta dal vizio di illogicità in quanto l'imputato non può essere ritenuto sul piano logico il mandante dell'azione di Di LA atteso che egli intendeva indurre azioni intimidatorie solo qualora si fosse verificata una condizione che all'epoca non sussisteva cioè l'iniziativa di US LE volta a chiamare le forze dell'ordine. In modo specifico si critica la motivazione della corte di appello laddove ritiene di fondare la prova dell'attività intimidatoria del GA sulla considerazione che US LE non poteva non essere a conoscenza dello spessore criminale di GA. Si tratta, a parere del ricorrente, di una argomentazione viziata sul piano logico che inficerebbe la coerenza logico deduttiva della motivazione della sentenza impugnata. 4.1. Sempre in ordine al capo G) dell'imputazione con motivi aggiunti la difesa di GA SI eccepisce anche un ulteriore profilo legato alla procedibilità del reato di cui all'art. 610 cod. pen. alla luce della riforma che ha reso procedibile a querela tale reato. Sostiene la difesa che la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen, pur prevista come elemento indicativo della procedibilità di ufficio, non si applicherebbe al caso concreto perché introdotto successivamente alla commissione del reato, sicché essendo non favorevole .all'imputato non potrebbe retroagire al caso concreto. 5. Con il quinto motivo di ricorso la difesa di GA sostiene la nullità della sentenza in relazione alla mancata riqualificazione del reato descritto nel capo A) dell'imputazione nell'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990; in particolare, la sentenza impugnata avrebbe dovuto, a parere del ricorrente, riqualificare il fatto associativo perché l'attività dell'associazione avrebbe avuto per oggetto commercio di sostanze stupefacenti soltanto per cedere piccole dosi e quindi rientrare nella attività di "lieve entità" prevista dall'art. 73, comma 5, 3 .d.P.R. n. 309 del 1990. La critica alla sentenza della corte d'appello è rivolta a quanto motivato a pagina 58 laddove i giudici di appello non condividono la richiesta di riqualificazione del fatto associativo ai sensi del citato art. 74, comma 6, per via della professionalità criminosa palesata, della capillare organizzazione e distribuzione dei compiti tra i soggetti dediti allo spaccio di sostanze 'stupefacenti. Il ricorrente si concentra al riguardo sul rilievo dell'intenzione iniziale della costituita associazione che avrebbe avuto per oggetto la gestione soltanto di singole e piccole dosi di stupefacente con passaggi di mano a livello di minuta compravendita dello stupefacente a fronte dello scambio con qualche banconota. 6. Con il sesto motivo di impugnazione la difesa di GA sostiene la nullità della sentenza in relazione alla mancata riqualificazione del reato di cui al capo F) ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, su cui la Corte di appello non si sarebbe soffermata in modo specifico. Si evidenzia, a parere del ricorrente, una questione logica sulla valutazione eseguita dalla corte di appello circa la cessione di tre dosi di stupefacente. 7. Con il settimo motivo di ricorso GA ritiene di contestare la sentenza in relazione alla attribuita qualifica di capo-promotore dell'associazione sub capo .A). A parere del ricorrente gli argomenti utilizzati dalla corte di appello, circa la descrizione del ruolo operativo di vertice svolto da GA, sarebbero viziati da un mero apriorismo superato da semplici supposizioni. A parere del ricorrente non appare convincente ritenere che fosse proprio il GA ad occuparsi dell'assistenza legale dei consociati perché si tratterebbe dell'opinione di altri soggetti non 'compiutamente identificati i quali si riferiscono a un ruolo non solo operativo ma decisionale di vertice da parte di GA. RU apicale che invece sarebbe stato sostanzialmente esercitato dal Di LA il quale sarebbe stato il soggetto che avrebbe deciso come intervenire ad esempio nei confronti di US LE con un'azione diversa e più blanda rispetto a quella proposta da GA. 8. L'ottavo motivo di ricorso presentato nell'interesse di GA SI tende a dichiarare la nullità della sentenza per la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416.bis.1 cod. pen. con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato l'uso del c.d. metodo mafioso nell'esercizio dell'attività oggetto *dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, all'interno e con modalità camorristiche, al fine di agevolare l'associazione di stampo camorristico operativa nella zona del Parco Verde di Caivano. Il ricorso critica il passaggio motivazionale che spiega la caratura criminale e il metus esercitato nei confronti delle vittime con una significativa capacità di controllo del territorio. Secondo il ricorrente le 4 attività materiali, in particolare l'occupazione di appartamenti vuoti quale attività illecita diffusa nella zona di Caivano senza lo sposses5amento di legittimi proprietari, non sarebbero sufficienti a descrivere e attribuire l'esercizio del metodo mafioso nell'attività associativa. 9. Con un ulteriore nono motivo di ricorso, GA SI lamenta la nullità della sentenza in relazione al diniego della concessione delle attenuanti generiche che avrebbe comportato un'erronea applicazione dell'art. 62-bis cod.pen. e, quindi, una motivazione incongrua. Gli argomenti della difesa sono incentrati 'sull'incoerenza intrinseca della motivazione laddove nega la concessione delle attenuanti generiche indicando che dagli atti emergono elementi di segno opposto alla concessione del beneficio. A parere della difesa ciò contrasterebbe con la storia criminale dell'imputato e con l'esclusione in concreto della recidiva nonché con il valore attribuito alla gravità dei fatti proprio per il diniego della concessione delle attenuanti generiche. 10. Con il decimo motivo di impugnativa l'imputato lamenta il rigetto della richiesta difensiva di revoca della confisca disposta in primo grado dal G.u.p. poiché la motivazione non ha tenuto conto di quanto dichiarato da NN OL e ON EL circa la compravendita di un'auto intestata alla moglie di GA SI. Ricorso di Di LA ZO e CO ON 1. Il ricorso presentato nell'interesse di Di LA ZO e CO ON trova innanzi tutto in comune i motivi nn. 1, 3 e 6 che possono essere esposti per entrambi gli imputati. 2. Con il primo motivo di ricorso si chiede di estendere anche agli imputati •Di LA e CO la questione sollevata dalla difesa di GA SI circa l'utilizzabilità delle risultanze dell'attività di intercettazione effettuata mediante trojans, captatore informatico introdotto nell'apparato cellulare in uso a Di LA ZO;
in secondo luogo si aggredisce il percorso motivazionale seguito dalla Corte di appello di Napoli laddove ha utilizzato come elemento utile per ritenere la stabilità del sodalizio la considerazione della declinazione al passato dei verbi utilizzati nel corso delle comunicazioni intercettate. A parere della difesa, si tratta di un espediente semantico che non consente di accertare in alcun modo la risalente attività criminale né tantomeno di individuarne il momento genetico. La . sentenza si sarebbe limitata con una tecnica redazionale di tipo compilativo a riprodurre le risultanze del monitoraggio elettronico delle conversazioni registrate sull'utenza in uso a Di LA senza confrontarsi con i rilievi difensivi 5 articolati con i motivi di appello. La mera acritica riproduzione delle conversazioni intercettate a parere della difesa non assolve a un compiuto obbligo •motivazionale soprattutto in relazione alla richiesta di riqualificare l'addebito definitivamente ascritto al capo A) in quello invece di concorso di persone nei vari reati di cessione di stupefacenti. In particolare, l'affermazione della sussistenza di un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti viene criticata laddove utilizza le considerazioni sulla predisposizione di mezzi e 'sulla prosecuzione dell'attività di spaccio oltre la data del sequestro del 29 maggio 2020. Si tratta di una argomentazione che a parere della difesa stride con altre emergenze probatorie e, in particolare, con il contenuto del dialogo costituito da una lunga conversazione nella quale all'indomani del sequestro citato il Di LA riferisce ad un potenziale acquirente di non avere più prodotto da vendere nonostante le sue ricerche in tutta Napoli. La mancata considerazione di tale conversazione intercettata inficerebbe a parere della difesa il costrutto logico della motivazione in punto di prova della sussistenza di una organizzazione stabile dedita al commercio di stupefacenti e smentirebbe la predisposizione di .mezzi concretamente finalizzati alla commissione di delitti. Piuttosto tale elemento potrebbe deporre semplicemente per la sussistenza di un concorso di persone sia sul piano oggettivo sia sul piano soggettivo, laddove invece l'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, necessiterebbe invece di un accordo criminoso volto ad una serie non preventivamente determinata di delitti, con il carattere della permanenza per un apprezzabile lasso di tempo. Di conseguenza, ne deduce il ricorrente che la Corte di appello di Napoli avrebbe dovuto valorizzare tali elementi e concludere per una riqualificazione del fatto sub capo A). 3. Con il terzo motivo di impugnativa Di LA e CO lamentano comunque la violazione dell'obbligo di una motivazione coerente e non contraddittoria nonché la violazione di legge per avere la Corte di appello ritenuto la sussistenza dell'aggravante dell'uso delle armi. In primo luogo osservano i ricorrenti che l'enunciazione nell'ambito del capo A) dell'imputazione della circostanza aggravante dell'uso delle armi non è espressa in forma chiara e precisa come . invece pretende il principio di esatta contestazione di ogni fatto ivi comprese le circostanze;
ed in relazione a tale deficitaria espressione del capo di imputazione il giudice di appello avrebbe superato la questione - pur sollevata nei motivi di appello - in modo insufficiente mancando richiami fattuali chiari e precisi immediatamente percepibili dai destinatari dell'imputazione. La difesa inoltre eccepisce che anche nella dosimetria della pena non si apprezza il relativo incremento per la circostanza aggravante che pure ha avuto una 6 incidenza mediata sulla quantificazione del trattamento sanzionatorio complessivo. 4. Con il sesto motivo di ricorso anche gli imputati Di LA e CO lamentano la violazione di legge in ordine alla ritenuta aggravante oggettiva dell'uso del cosiddetto metodo mafioso;
al riguardo le considerazioni svolte in questo motivo 'di ricorso sono sovrapponibili a quelle esposte per la medesima contestazione dal ricorrente GA SI con la precisazione che, secondo i ricorrenti, nel caso concreto l'aggravante del cosiddetto metodo mafioso non può essere ritenuta compatibile con i reati associativi di qualunque natura. In quest'ultima analisi in concreto verrebbe a determinarsi la creazione di una nuova fattispecie delittuosa non prevista dall'ordinamento e cioè a dire dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di tipo mafioso. Al riguardo la Corte di appello di Napoli respingendo il relativo motivo di gravame, avrebbe indotto un travisamento del risultanze dell'attività investigativa per aver reso compatibile l'art. 74 d.P.R. n. .309 del 1990 con la circostanza aggravante in commento, compatibilità in effetti - come riconosciuto dalla difesa - ritenuta dalla Suprema Corte con sentenza n. 9956 del 17 giugno 2016 ma non applicabile in concreto alla vicenda che ha riguardato lo sviluppo del metodo intimidatorio ai danni di US LE da cui la corte di appello ha dedotto l'utilizzo da parte degli associati di un metodo mafioso. Ricorso di CO ON 1. La difesa di CO ON espone anche altri tre motivi nei nn. 2, 4 e 7. Con il secondo motivo di ricorso eccepisce il vizio di motivazione della sentenza della Corte d'appello nonché la violazione di legge circa la partecipazione all'associazione di cui al capo A) per l'assenza di un contributo teleologicamente finalizzato al perseguimento dei fini sociali. La difesa, in particolare, lamenta che •la corte di appello avrebbe desunto il ruolo partecipativo della ricorrente nell'attività criminale associativa ascrivibile al di lei marito Di LA ZO, esclusivamente dalla mera consapevolezza dell'attività illecita del marito ma, invece, avrebbe dovuto ritenere una scolastica ipotesi di connivenza non punibile. A parere della difesa la posizione della CO ON andava più correttamente •valutata alla stregua del dato cronologico di durata dell'associazione per cercare di comprendere se il ruolo di donna preposta all'alimentazione degli spacciatori fosse effettivamente un elemento da cui ritenere uno stabile inserimento nel circuito criminale. Trattandosi di un elemento indicativo della mera connivenza, laddove la motivazione avrebbe desunto dalla dedizione all'attività del marito la 7 consapevolezza e la volontà di compartecipare ad un'attività illecita nel mercato degli stupefacenti, presenta un deficit logico che vizia la stessa motivazione. 2. Con il quarto motivo di ricorso CO ON lamenta l'assenza assoluta di motivazione in ordine al concorso della stessa nella detenzione delle armi rinvenute il 29 maggio 2020 nonché dello stupefacente rinvenuto il 26 maggio 2020 e il 29 maggio 2020. Al riguardo la ricorrente lamenta il difetto assoluto di motivazione non rinvenendosi alcun passaggio argomentativo volto a contestare la richiesta difensiva specificamente articolata con l'appello al fine di richiedere l'assoluzione della ricorrente dalle relative contestazioni;
da qui il vizio di carenza assoluta di motivazione in relazione al motivo di appello che riguardava una espressa richiesta di assoluzione in relazione ai capi B) C) D) ed E) che vengono ora riprodotti nel motivo n. 4 di ricorso della CO ON. .
3. Con il settimo motivo di ricorso CO ON lamenta il difetto assoluto di motivazione in ordine sia alla misura della pena base individuata per il reato associativo sia in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. La critica della ricorrente si incentra soprattutto sull'impossibilità di procedere alla verifica della correttezza della .misura dell'incremento dovuto all'aggravante ritenuta sussistente per la quale appare impossibile la verifica della legalità della pena. Analoga critica viene rivolta alla motivazione circa la possibilità di desumere dal contesto motivazionale le ragioni della mancata massima estensione possibile della diminuente delle attenuanti generiche. Da tale asserito deficit motivazionale la 'difesa desume un'insufficiente spiegazione incentrata semplicemente sul ruolo marginale ricoperto dalla ricorrente. Ricorso di Di LA ZO 1. Di LA ZO con il proprio quinto motivo di ricorso lamenta il difetto di motivazione in ordine al concorso dello stesso nella detenzione delle armi rinvenute il 29 maggio 2020 avendo la corte di appello solo apparentemente articolato un percorso giustificativo della conferma della pronuncia emessa in primo grado nonostante specifici motivi di impugnazione. La difesa in particolare lamenta che, pur avendo esposto nei motivi di appello le ragioni a sostegno di una diversa veduta, la motivazione della corte di appello ha riassunto in un unico capitolo le valutazioni in ordine a tutti gli addebiti mossi al ricorrente ritenendo di esplicitare le ragioni del proprio convincimento circa il coinvolgimento nella detenzione delle armi e della sostanza stupefacente da parte di Di LA ZO con un rinvio alle eloquenti conversazioni intercettate. La difesa ritiene che ciò 8 costituisca un'affermazione apodittica in quanto il rinvio per relationem alla sentenza di prime cure ovvero ad altre parti della sentenza di secondo grado che •ha passato in rassegna i fatti oggetto di questi specifici addebiti, si risolve complessivamente in una motivazione solo apparente. Ricorso di US AL . 1. US AL impugna la sentenza della Corte di appello di Napoli con due diversi motivi di ricorso. Con un primo motivo lamenta l'assoluta mancanza di motivazione in relazione al gravame relativo all'assoluta genericità e indeterminatezza del capo di imputazione per non avere la corte di appello dichiarato la nullità di tale capo da cui deriva la nullità del provvedimento che disponeva il giudizio. Al riguardo il ricorrente espone che nei motivi di appello aveva già rappresentato l'eccepita indeterminatezza assoluta del capo A) di imputazione per violazione dell'art. 429 cod. proc. pen. dove il ruolo del ricorrente US AL non veniva individuato o comunque specificato in seno ,alla ritenuta associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Avendo travolto la nullità sin dal giudizio di primo grado la richiesta di rinvio a giudizio, prima, e il provvedimento che dispone il giudizio, poi, avrebbero la conseguenza di inficiare tutto il procedimento attraverso la nullità indicata dall'art. 179 cod. proc. pen. concernendo l'iniziativa del pubblico ministero •nell'esercizio dell'azione penale. Ciò avrebbe dovuto comportare per il giudice di appello una sentenza con conseguente rinvio degli atti al magistrato procedente al momento della verificazione della nullità stessa. Invece a parere del ricorrente la corte di appello, pur avendo dedicato in motivazione espressamente un paragrafo alle questioni preliminari sollevate dai difensori, ometteva la 'motivazione su tale questione. 2. Con un secondo motivo di impugnazione, il ricorrente US lamenta la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ritenendo una motivazione meramente apparente o comunque contraddittoria o . manifestamente illogica. In particolare, ritiene il ricorrente che un palese travisamento della prova - costituito dall'identificazione del US nel soggetto oggetto delle intercettazioni che sono state fondamentali nel costrutto probatorio del processo - abbia comportato un travisamento idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio e quindi a rendere illogica la motivazione. Il dubbio sulla •identificazione di US con il soggetto intercettato rende insufficiente, lacunosa o comunque contraddittoria la motivazione soprattutto laddove fa riferimento all'individuazione nel US in relazione al soggetto a cui si riferiscono gli 9 interlocutori delle varie conversazioni telefoniche captate. Essendo mancata, 'secondo il ricorrente, una trattazione articolata e approfondita dei motivi di gravame relativi al percorso logico giuridico seguito per identificare nel US AL il soggetto coinvolto nelle intercettazioni vi sarebbe la prova in maniera inequivocabile che quest'ultimo non sarebbe assolutamente US AL ma altro AL per il quale viene usato il diminutivo "Tatore". Secondo la difesa del ricorrente ne conseguirebbe la non intellegibilità della motivazione proprio con riferimento alla conversazione che si assume travisata. Ricorso di PO IM 1. CI IM presenta una prima serie di motivi di ricorso attraverso l'avvocato Giuliana Lombardi. In particolare, con un primo motivo lamenta una motivazione assente e/o assertiva dei giudici di appello che avrebbe percorso lo stesso iter argomentativo della sentenza di primo grado in relazione all'esatta 'identificazione dell'imputato CI IM. Con questo primo motivo si evidenzia che residua il dubbio sull'esatta identificazione del CI IM individuato quale soggetto chiamato IN in alcune conversazioni ambientali. Evidenzia la difesa che nessun collaboratore di giustizia escusso nella vicenda ha mai fatto riferimento al ricorrente CI;
l'identificazione dello stesso nelle due sentenze di primo grado e di appello è pienamente sovrapponibile con un evidente vizio di motivazione, se si considera che il giudice di appello ha semplicemente ripercorso in modo assertivo quanto sostenuto nella prima sentenza. Per il resto non può essere condivisa la considerazione circa .l'assenza di una spiegazione alternativa alla tesi accusatoria che il CI non avrebbe fornito avvalendosi del diritto al silenzio. 2. Con un secondo motivo di ricorso si lamenta la logicità della motivazione che non esporrebbe compiutamente il percorso argomentativo da cui è stata desunta la responsabilità di CI quale partecipe all'associazione descritta 'nel capo A) dell'imputazione, finalizzata al traffico di stupefacenti. La difesa ritiene insufficiente per dimostrare la partecipazione dell'imputato all'associazione incriminata l'attribuzione allo stesso del compito del trasporto di armi e di stupefacenti che si evincerebbe da tre intercettazioni ambientali. In relazione a tale debole costrutto probatorio la difesa evidenzia che mancherebbe anche la prova convincente dell'elemento soggettivo del reato e cioè della volontà di aderire all'associazione di contribuire all'attività della stessa. 3. Con un terzo motivo di impugnazione l'avvocato Lombardi, in relazione alla detenzione di armi come indicate nei capi di imputazione B) e C), lamenta la 10 F\( violazione della legislazione in materia di armi e la totale assenza di motivazione sul punto. Le intercettazioni, secondo la difesa, non possono ricondurre l'imputato CI ai reati di cui ai capi B) e C) dell'imputazione perché dal tenore dei dialoghi emerge una condotta del tutto estemporanea del ricorrente, .con particolare riferimento alla circostanza che le armi fossero state portate via da tale IN a seguito di un'attività di perquisizione della polizia giudiziaria. Mancherebbe pertanto la prova della responsabilità per i delitti previsti dalla legislazione in materia di armi che non possono essere sovrapponibili a quelli addotti per l'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 in particolare mancando la prova di un contributo causale nel concorso di persone in ordine ai reati scopo dell'associazione. 4. Con un quarto motivo di ricorso si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione relativamente alla contestazione dell'aggravante anche nei confronti di CI del ricorso al c.d. metodo mafioso trattandosi di un'aggravante che - secondo la difesa - assume il carattere soggettivo e non oggettivo e, quindi, non automaticamente estensibile al CI con riferimento all'organizzazione e all'attività del reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti. .
5. Con il quinto e sesto motivo di ricorso presentato nell'interesse di CI IM si rappresenta una lacuna motivazionale circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche e circa la proporzione della pena inflitta rispetto a quella comminata ai complici. In particolare, si contesta che la motivazione della corte di appello ha negato le circostanze attenuanti generiche richiamando la sentenza .di primo grado che è generalizzante perché incentrata semplicemente sulla gravità del fatto desumibile dalla violenza mostrata. 6. Allo stesso modo la dosimetria della pena secondo il ricorrente sarebbe viziata e impersonale gravando il CI di una sanzione sproporzionata rispetto al ruolo ricoperto nella vicenda per come emergerebbe da sole tre intercettazioni telefoniche. 7. Nell'interesse di CI IM ha presentato distinti motivi di ricorso anche l'avvocato Carlo Sperlongano che con un primo motivo lamenta la violazione dell'art. 606 lett. B) ed E) cod. proc. pen. perché nella specie le s intercettazioni, a mezzo inoculazione del captatore informatico cosiddetto trojan, appaiono successive al 12 novembre 2019 e pertanto appaiono prive di copertura autorizzativa per "specifiche ragioni" e pertanto sono inutilizzabili. 8. Con un secondo motivo di ricorso la difesa prospetta la mancanza di prove dirette circa la responsabilità di CI in ordine al reato associativo di cui al capo A) in quanto CI non intratteneva direttamente colloqui telefonici con nessuno e soltanto in tre colloqui telefonici viene proferito il nome di tale 11 IN, elementi che complessivamente lascerebbero dubbi sulla identificazione del ricorrente nel tale IN. A parere della difesa nemmeno il controllo e la perquisizione dell'appartamento fatta al CI, visto l'esito negativo, potrebbe essere significativa, salvo rivalutare la prova derivante dalla circostanza che il 2 giugno 2020 i carabinieri di Castello di Cisterna durante un controllo rinvenivano il CI stesso all'interno di un appartamento in compagnia di GA SI e di NA AL al terzo piano dell'isolato. In tale circostanza non furono trovati né armi né droga. Invero la difesa insiste nell'estraneità del ricorrente anche tenendo conto che nessuno dei collaboratori di giustizia cita CI IM. 9. Con un ulteriore terzo motivo di ricorso si critica la sentenza di appello per non avere scrutinato puntualmente le doglianze difensive in sede di •impugnazione circa la responsabilità di CI in relazione alla detenzione delle armi comuni da sparo ritrovate nel cosiddetto laboratorio. Per l'affermazione di responsabilità di CI in relazione ai capi B) e C), a parere della difesa, desunta in sentenza soltanto dalle tre intercettazioni telefoniche in cui si parla di tale IN, non sarebbe sufficiente estendere gli elementi validi per sostenere 'la responsabilità dello stesso rispetto al reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio;
sicché, l'annullamento della sentenza viene chiesto per l'assoluta mancanza di prova della riconducibilità delle armi all'odierno imputato, fatto per il quale l'accusa - secondo la difesa - non è riuscita a provare la condotta di CI. 10. Ulteriore quarto motivo di ricorso nell'interesse di CI riguarda la motivazione circa l'applicazione dell'aggravante del cosiddetto "metodo mafioso"; al riguardo la difesa attingendo alla giurisprudenza di legittimità ritiene che siano necessari atti e circostanze riconducibili a concrete e specifiche manifestazioni tipiche dell'agire di tipo mafioso indicate nell'art. 416-bis cod. pen. finalizzate ad agevolare l'attività di associazioni mafiose, elemento che nel caso di specie non ha raggiunto una sufficiente prova dimostrativa. E ciò sarebbe evidenziato, in riferimento alla posizione individuale di CI, dalla considerazione che quando alcuni soggetti hanno vandalizzato l'auto di US *LE perché ritenuto una spia, il CI non ha partecipato, come si desume dalle intercettazioni. 11. Con un ultimo motivo di ricorso la posizione di CI porta la difesa a ritenere la nullità della sentenza per la mancata concessione delle attenuanti generiche che invece avrebbero dovuto essere concesse per , le condizioni di vita personale e familiare del ricorrente. 12 CONSIDERATO IN DIRITTO Ricorso di GA SI .1. In ordine al primo motivo esposto dal ricorso di GA, il Collegio ritiene infondate le argomentazioni poste a sostegno della richiesta difensiva di acquisire la cronologia delle iscrizioni ex art. 335 cod. proc. pen. e quindi di inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni per le seguenti convergenti osservazioni. In primo luogo, si osserva che procedendosi con rito abbreviato la questione di Inutilizzabilità degli atti, accettati dall'imputato al momento della richiesta di tale rito alternativo, è preclusa. In secondo luogo, la disposizione dell'art. 335-quater cod. proc. pen. non era ancora in vigore nella data dell'istanza difensiva e del pronunciamento della corte di appello. 2. Inoltre, si deve rilevare la condivisione della linearità logico-processuale di quanto esposto sul punto nella motivazione della corte di appello laddove (pag. 17 ss.) spiega che la richiesta della difesa era intempestiva, avente ad oggetto un'attività che poteva essere effettuata direttamente dalla difesa, già nell'udienza di primo grado davanti al G.u.p. per poi impugnarne eventualmente il diniego. 3. La motivazione della corte di appello - con argomenti condivisibili in questa sede di legittimità - ampiamente spiega che, comunque, manca il presupposto sostanziale in quanto l'eloquente materiale raccolto con le intercettazioni riguarda due distinti e autonomi procedimenti, come già evidenziato dal giudice di primo grado, se solo si consideri che il p.p. n. •6664/2019 rgnr era iscritto per il reato ex art. 74 d. P.R. n. 309 del 1990 e quello n. 20178/2019 rgnr invece per reati in materia di armi. I due procedimenti erano sostanzialmente e formalmente diversi non solo per numero di iscrizione e non rileva che siano stati aperti dalla stessa procura della Repubblica, sullo stesso indagato, evenienza legata allo sviluppo investigativo e che fisiologicamente può portare all'iscrizione di nuovi procedimenti penali che seguono dei propri itinerari investigativi. 4. Allo stesso modo si devono considerare infondate le medesime lagnanze relative all'intercettazione telematica sul cellulare di Di LA, come peraltro analiticamente spiegato nella motivazione di appello (pag. 22 ss.) anche circa la motivazione dei provvedimenti autorizzativi, della loro proroga ed esecuzione. 5. Di conseguenza, non essendovi la ragione perché la corte di appello acquisisse le date delle diverse iscrizioni dei due procedimenti penali, non vi è alcun vizio dell'ordinanza che ha respinto la richiesta di acquisire le iscrizioni ex 13 'art. 335 cod. proc. pen. per dedurne un'ipotetica ultrattività dell'autorizzazione ad intercettare e quindi, in definitiva, dichiarare l'inutilizzabilità delle relative intercettazioni telefoniche che a parere della difesa si sarebbero svolte oltre il termine di conclusione delle indagini preliminari. Il relativo motivo viene rigettato. 6. Quanto esposto comporta il rigetto anche del secondo motivo di ricorso presentato da GA. La corte di appello respingeva l'eccezione sostenendo che la proroga mancante in realtà è effettivamente presente in quanto nel decreto il G.i.p. autorizza "la prosecuzione delle operazioni di intercettazione sull'utenza di .cui alla richiesta, con le modalità in atti"; quindi veniva autorizzata la proroga di entrambe le intercettazioni se solo si considera che se il G.i.p. (che comunque faceva riferimento senza specificazione alcuna alla prosecuzione dell'operazione di intercettazione) avesse inteso limitare l'efficacia del provvedimento di proroga alle sole intercettazioni telefoniche oppure a quelle telematiche, la proroga 'avrebbe dovuto espressamente precisarlo formalizzando e motivando un parziale diniego delle richieste del pubblico ministero. Diniego che in effetti non v'è stato. Pertanto, anche sul punto l'eccezione della difesa va respinta. 7. Sul terzo motivo prospettato dal ricorrente GA SI, e sostanzialmente imperniato su una incompatibilità cronologica tra la struttura associativa e il breve lasso di tempo contestato in cui si sarebbe realizzata l'operatività dell'associazione stessa, è sufficiente considerare che il vincolo associativo non necessita di un arco temporale minimo proporzionato all'entità degli scopi dell'associazione ma è sufficiente una organizzazione stabile che abbia ad oggetto il traffico di stupefacenti la cui attività può anche esaurirsi in un'unica attività di acquisto, detenzione, cessione o altre condotte avente ad oggetto sostanze stupefacenti. Ma nel caso del Parco Verde di Caivano e specificamente del ruolo svolto da GA, Di LA, CO basti considerare la coerente, convincente, argomentata e congrua esposizione dei motivi che allineano gli •elementi desunti da eloquenti intercettazioni, sequestri di denaro, stupefacenti, armi, dichiarazioni di collaboratori, con la gestione di un appartamento posto al quinto piano (dedicato a custodia e laboratorio dello stupefacente) e di un altro al terzo piano dello stesso stabile nella disponibilità di GA, dove egli insieme ad altri coimputati veniva rintracciato nel corso della perquisizione del 2/6/2020 . con una somma di oltre 5.700 euro. Tutti elementi che depongono univocamente per la stabile organizzazione di una vera e propria "piazza di spaccio" in una palazzina dell'isolato A3/3 riconducibile a GA, al fidato e stretto collaboratore Di LA, alla moglie di quest'ultimo CO ON. 8. Il vincolo associativo viene incriminato in quanto costituisce una forza super individuale derivante dalla struttura organizzata in modo stabile per 14 realizzare uno o più obiettivi delittuosi. La stabilità dell'organizzazione, quale elemento di forza strutturante la capacità organizzativa, non può essere confusa con la lunghezza temporale del vincolo stesso che può essere concluso in astratto •anche per fattori esterni che non riguardano la volontà degli associati, come ad esempio l'arresto dei componenti, il sequestro della sostanza stupefacente, la condotta di taluni soggetti appartenenti all'associazione soprattutto se al vertice della stessa. Pertanto, anche il terzo motivo di ricorso di GA deve essere respinto. .9. In ordine specificamente alla procedibilità per il capo G), portata all'attenzione del Collegio con i motivi aggiunti di GA, si osserva che l'imputazione ai sensi dell'art. 610 cod. pen. risulta contestata con la circostanza aggravante del c.d. metodo mafioso dell'art. 416-bis.1 cod. pen. laddove di fatto il riferimento all'associazione - costituita da una molteplicità di persone che ha avuto anche la disponibilità di armi e ha espresso una capacità criminale volta al controllo del territorio - rende pacificamente applicabile la procedibilità di ufficio per il combinato disposto dell'art. 610 cod. pen. che rinvia all'art. 339 cod. pen. laddove si prevede la minaccia realizzata avvalendosi da più di cinque persone •riunite, mediante l'utilizzo di armi anche solo da parte di una di esse, come appunto deve considerarsi la minaccia attuata nell'alveo del consorzio di tipo mafioso-camorristico, in questo caso gestito dagli imputati cui è ascritto il capo G). 10. L'osservazione della difesa circa la non retroattività della modifica *introdotta dall'art. 1 della legge n. 60 del 2023 non riguarda pertanto la procedibilità di ufficio per il capo G); non rileva nel caso in giudizio la pur riconosciuta natura di norma processuale del nuovo ultimo comma dell'art. 416- bis.1 cod. pen. che quindi si sottrae al meccanismo e al principio di retroattività della legge più favorevole di cui all'art. 2 cod. pen.. 11. Con il quarto motivo di ricorso GA, inoltre, vuole impugnare la sentenza sul piano della logicità della motivazione ritenendo che lo stesso non potesse essere il mandante dell'incontro tra Di LA e US LE atteso che quando parla di quest'ultimo il ricorrente paventa la mera evenienza di un intervento .soltanto limitato all'ipotesi che il US chiamasse le guardie. Trascura la difesa di GA che lamentando l'apparenza della logica della motivazione, sostanzialmente chiede una rilettura della prova e del significato probatorio di un materiale indiziario invero univoco che è riservato al giudice di merito ed è escluso dallo scrutinio di legittimità. 12. Invero, il ricorrente non si confronta con un costrutto probatorio bene esposto nella motivazione della corte di appello che valorizza il contenuto delle intercettazioni e il ruolo attivo di mandante svolto da GA ai danni di US 15 • LE. Del resto, l'univocità e la gravità delle dichiarazioni raccolte mediante le intercettazioni ("fagli chiamare le guardie gli mettiamo la benzina sotto la porta"), per come valorizzati nella motivazione, non lasciano dubbi sulle coerenti deduzioni logiche circa il ruolo predominante, decisionale, apicale e perentorio svolto dal ricorrente GA nella vicenda intimidatoria. Così come è lineare e convincente la motivazione laddove spiega la capacità, la personalità e l'attività criminale di GA, Di LA, US AL, di certo notoria, e nota anche alla vittima US LE. 13. Anche per quanto riguarda il quinto motivo di ricorso di GA SI, .volto a contestare la mancata riqualificazione del fatto associativo ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, il Collegio osserva che sostanzialmente il ricorrente chiede una rilettura delle valutazioni di merito che sono state svolte compiutamente dalla corte di appello circa la natura effettiva, capillare, strutturalmente organizzata dell'associazione descritta nel capo A) 'dell'imputazione. Non pare che la motivazione fornita dal giudice di appello sul punto sia priva di linearità logico deduttiva. In particolare, si deve osservare che appare correttamente motivata la spiegazione dell'esistenza di un'associazione caratterizza da stabilità, professionalità e capillare organizzazione e distribuzione dei compiti tra i soggetti coinvolti nel sodalizio. Di talché, alla luce anche della stabilità dell'attività associativa e del rilevante quantitativo di stupefacente trattato dall'organizzazione, si esclude la possibilità di ricondurre l'attività dell'associazione alla mera e riduttiva distribuzione di piccole dosi di stupefacenti. 14. La motivazione, al riguardo, spiega congruamente che l'associazione non .è costituita per commettere piccole e limitate cessioni di stupefacenti ma ha fondamento sulla distribuzione capillare al consumo di quantitativi rilevanti di stupefacenti attraverso il controllo del mercato in una determinata piazza di spaccio. Non si può ritenere che la sommatoria di cessioni al consumatore siano indicative soltanto della lieve entità delle singole cessioni quando, invece, sono • anche contestualmente indicative di una capacità organizzativa, strategica, commerciale dell'associazione volta ad una massiccia distribuzione al consumo della sostanza stupefacente in una determinata area di spaccio, ben organizzata e stabilmente strutturata per la molteplice vendita ai consumatori. 15. Circa il sesto motivo di impugnativa di GA, il Collegio rileva che gli stringati argomenti spesi dal ricorso, sostanzialmente volti a rinviare agli argomenti utilizzati per il quinto motivo di ricorso, si limitano a lamentare la mancata rivalutazione e riqualificazione dei fatti di cui al capo F) ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, senza alcuno specifico elemento che possa incrinare la chiara logica espositiva della motivazione della corte d'appello sviluppata a pag. 59. Sul punto la motivazione espone con coerenza logica e 16 fattuale il tipo di attività illecita, seriale, controllata da vedette, organizzata in turni e ruoli, con la presenza in luoghi sicuri in cui custodire lo stupefacente destinato alla vendita, sulla base di un continuo massiccio approvvigionamento. .A fronte di tale importante struttura associativa, sembra, piuttosto, che si chieda surrettiziamente una rivalutazione dei fatti oggetto del capo F) dell'imputazione che esula dallo scrutinio di legittimità. Si rigetta, pertanto, il sesto motivo. 16. Circa la contestazione attribuita a GA di avere ricoperto la qualifica di capo promotore dell'associazione finalizzata al tràffico di stupefacenti, le osservazioni critiche alla sentenza rivolte dal ricorrente nel settimo motivo di impugnazione non si confrontano con l'univocità del materiale probatorio che indica in modo certo il ruolo fondamentale di artefice dell'associazione con compiti decisionali di vertice svolto dal ricorrente GA SI. Il ricorso trascura che in motivazione è trattato con chiarezza e diffusamente il filo conduttore che lega tutti gli elementi probatori che gravano su GA descrivendone il ruolo: in particolare, si pensi alla gestione della manovalanza, con relative direttive, alla decisione di operare ai danni di US LE, alla contribuzione economica per chi si trovava agli arresti, al reperimento del legale .per LE PA che si trovava agli arresti, a fungere da organo non solo operativo ma decisionale di tutti i passaggi e momenti dell'attività. Tali argomenti, convergenti e numerosi, depongono in modo univoco per la coerenza della motivazione nel ritenere e dedurre che GA SI ha svolto un ruolo apicale, di promozione, organizzazione, controllo dell'associazione descritta nel 'capo A) dell'imputazione. 17. Circa l'ottavo motivo di ricorso di GA, il Collegio evidenzia che la motivazione della corte di appello sull'utilizzo del metodo mafioso espone in modo lineare e coerente, senza alcun vizio logico, le ragioni per ritenere che il traffico di stupefacenti, oggetto della stabile organizzazione criminosa descritta nel capo A), si sia avvalso di quelle modalità di approfittamento, omertose, nonché della forza intimidatrice determinata anche da una imperante presenza sul territorio in modo idoneo ad esercitarne il controllo non solo topografico ma di tutti movimenti della zona (si pensi al sistema delle vedette), non trascurando .qualsiasi metodo violento e intimidatorio. Il metodo mafioso infatti si caratterizza non soltanto per esercitare forza e violenza ma anche per avvalersi di quelle condizioni che essendo così radicate per via dell'omertà, del timore, della paura, consentono ad un'associazione o comunque a chi consuma un reato in materia di stupefacenti, come nella fattispecie, anche di natura associativa diversa da 'quella mafioso-camorristica, di svolgere la propria attività in forza di un permanente controllo del territorio e potendo contare sul silenzio imposto, senza il bisogno di giungere ad esercitare effettivi atti di violenza o di intimidazione. Il 17 metodo mafioso, infatti, si caratterizza non soltanto per il ricorso alla forza ma soprattutto per l'ostentata apparenza della capacità di governare la presenza sul territorio senza necessariamente ricorrere ad alcuna effettiva manifestazione di forza, violenza minaccia o intimidazione di qualsiasi tipo. Si tratta dell'acquisizione del silenzio, dell'assoggettamento sociale, di una contestualizzazione ambientale che è più forte del timore che deriverebbe .dall'esercizio di atti di violenza. 18. Nel caso concreto la motivazione (pag. 59-61) spiega in modo esauriente la forza intimidatrice esercitata con la sola attività illecita e presenza sul territorio, anche con l'occupazione materiale dell'edificio A3/3 eletto a centro logistico e decisionale dell'associazione. Esposizione logica, coerente, ben . fondata su elementi valutati conformemente dalle due sentenze di condanna, che non lascia dubbi sulla motivazione soprattutto a fronte delle mere asserzioni difensive. Si rigetta, pertanto, anche l'ottavo motivo di ricorso. 19. Anche sul nono motivo di ricorso, circa il diniego di concessione delle attenuanti generiche, il Collegio osserva che la motivazione offerta dalla corte 'd'appello, confermando il diniego delle attenuanti generiche deciso in primo grado, ha spiegato non soltanto l'assenza di elementi a favore della concessione ma soprattutto la sussistenza di elementi che depongono in senso contrario. Questi sono ricavati non soltanto dalla gravità dei fatti e dalla negativa personalità di GA, come emerge dalla sua storia criminale, ma da una lettura di tutto il contesto motivazionale frutto della saldatura delle due sentenze di condanna di GA SI, che delineano in concreto un ruolo e uno spessore criminale di alto livello nonché una capacità a delinquere particolarmente spiccata che si è esplicata sia nell'attività direttiva dell'associazione sia nell'esecuzione dei • reati fine. Di conseguenza la parte della motivazione dedicata al diniego della concessione delle attenuanti generiche risulta convincentemente coerente con tutto il contesto motivazionale che viene dedicato all'imputato GA SI e in particolare con la considerazione diffusa in tutta la sentenza circa la gravità dei fatti, la struttura criminale dell'imputato, la capacità organizzativa, *decisionale e direttiva dimostrata. Palesemente infondati appaiono pertanto gli argomenti difensivi che vanno rigettati. 20. Sul decimo motivo di ricorso, infine, circa la mancata revoca del provvedimento di confisca del denaro sequestrato in data 2 giugno 2020, il Collegio non può che osservare la coerenza logico-giuridica della decisione laddove considera immune da vizi di merito e di forma il sequestro e, quindi, la confisca di una somma di denaro fondati sulla legittima considerazione che, per un soggetto privo di una dichiarazione dei redditi, la disponibilità di una somma di denaro è ragionevolmente connessa alla disponibilità degli introiti ricavati da 18 un contesto criminale associativo al cui governo era preposto l'imputato GA SI. La considerazione in verità meramente assertiva e speculativa che la somma provenga dalla compravendita di un'auto intestata alla moglie non è sufficiente, nel contesto di una motivazione coerente e convincente, a superare la logica deduzione della disponibilità di denaro proveniente dal traffico illecito di 'stupefacenti. Ricorso Di LA ZO e CO ON (motivi comuni nn. 1, 3, 6). 1. Di LA ZO e CO ON presentano in comune i motivi nn. 1, 3, 6. 2. Con il primo motivo di ricorso si chiede di estendere anche agli imputati Di LA e CO la questione sollevata dalla difesa di GA SI circa l'inutilizzabilità delle intercettazioni. Pertanto, si rinvia al punto 1 dell'esame del ricorso di GA SI, ritenendo che valga anche per questo primo motivo dei coniugi Di LA e CO quanto esposto precedentemente per il rigetto. 3. In ordine al terzo motivo di impugnativa Di LA e CO il Collegio osserva che l'uso e la disponibilità delle armi è oggetto di contestazione nei capi B) e C), ma effettivamente nel capo A) non c'è una contestazione espressa per l'uso di armi ad eccezione della posizione del CI (circa il trasporto di armi). 4. Il Collegio evidenzia al riguardo che a pag. 62 la motivazione di appello, richiamando quella di primo grado, ritiene che le aggravanti - neppure calcolate in punto di pena - siano contestate in fatto, spiegando l'interpretazione del capo di imputazione con i riferimenti al sequestro delle armi e ai colloqui intercettati il cui uso e disponibilità è oggetto di contestazione nei capi B) e C), in linea con quanto deciso dalla giurisprudenza che ritiene che "quando si proceda separatamente per il reato di associazione [di stampo mafioso] e per i singoli •reati riconducibili all'associazione commessi con l'uso delle armi, non viola il diritto di difesa assumere quali elementi indiziari della sussistenza dell'aggravante [prevista dal quarto comma dell'art. 416-bis cod. penj i fatti storici che costituiscono la contestazione dei singoli episodi ed è lecito basare anche su di essi il convincimento del giudice in ordine alla prova sull'aggravante del sodalizio armato. D'altro canto, sotto il profilo soggettivo, la consapevolezza della disponibilità di armi da parte del singolo associato è desumibile da deduzioni logiche tratte dagli atti e può derivare dalla considerazione in concreto dell'attività svolta e della posizione di potere assunta rispetto ad analoghe organizzazioni operanti sul medesimo territorio tanto da 19 poter attribuire a colpa l'eventuale ignoranza da parte del singolo associato della disponibilità di armi da parte dell'organizzazione." (Sez. 5, n. 10930 del 21/10/1996, Licciardi, Rv. 206540 — 01). Ne consegue il ° rigetto del terzo motivo di ricorso sia per la contestazione in fatto anche se espressamente riferita solo al CI (trasporto di armi) sia per il collegamento con i capi B) e C). 5. Riguardo il sesto motivo di ricorso degli imputati Di LA e CO le considerazioni svolte in questo motivo sono sovrapponibili a quelle esposte per •la medesima contestazione dal ricorrente GA SI (nell'ottavo motivo di ricorso), cui si deve rinviare, con la precisazione che nel caso concreto l'aggravante del cosiddetto "metodo mafioso" è compatibile con qualsiasi reato, ivi compresi quelli associativi, di qualunque natura. Non v'è alcun limite normativo ad applicare l'aggravante del metodo mafioso al reato associativo ex 'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990; anzi la struttura criminologica di tale reato associativa può ben prestarsi per gli interessi, le dinamiche, le capacità organizzative ad essere compatibile con lo svolgimento di una forza intimidatrice o l'avvalimento di condizioni omertose, come del resto emerge dalle motivazioni di primo e secondo grado che riguardano il c.d. Parco Verde di Caivano. Ricorso CO ON (motivi 2,4,7) 1. In ordine al secondo motivo di ricorso di CO ON, si noti che invero . la motivazione (pag. 67-68) spiega analiticamente il contributo causale, concreto, operativo dell'imputata e depone decisamente contro un'asserita ipotesi di connivenza non punibile. 2. Il dolo del delitto di associazione a delinquere è dato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e quindi del •programma delinquenziale in modo stabile e permanente e, nel verificare gli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato del quale l'agente sia stato consapevole (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, •Sermone, Rv. 282122; Sez. 3, n. 27910 del 27/03/2019, Ciccarelli, Rv. 276677). In particolare, se la condotta rilevata si esaurisce nella partecipazione a uno solo o a pochi episodi (comportamenti che possono anche essere il frutto di un aiuto episodico) la responsabilità per il reato associativo non è esclusa, ma la prova della volontà di partecipare all'associazione deve essere particolarmente rigorosa (Sez. 6, n. 50133 del 21/11/2013, Casoria, Rv. 258645; Sez. 6, n. 5970 del 23/01/1997, Ramirez, Rv. 208306; Sez. 5, n. 9457 del 24/09/1997, Caceres, 20 Rv. 209073) e occorre ricercare elementi di conferma dell'origine della condotta da uno schema operativo giù collaudato (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Annarrante, Rv. 278440; Sez. 3 n. 36381 del 09/05/2019, Crudo, Rv. 276701), così da provare, al di là di ogni ragionevole dubbio, un ruolo specifico dell'agente funzionale all'associazione e alle sue dinamiche e espressione della coscienza e volontà dell'autore di farne parte contribuendo al suo sviluppo e non di una occasionale della adesione al sodalizio criminoso e alle sue sorti (Sez. 6, n. 50965 del 02/12/2014, Policastri, Rv. 261379; Sez. 6, n. 44102 del 21/10/2008, Cannizzo, Rv. 242397). Se è vero che il vincolo associativo non può essere desunto unicamente dalla partecipazione ai reati-fine di cessione di sdstanze stupefacenti, perché ,tali condotte non sono inequivocabilmente dimostrative . dell'adesione del soggetto al gruppo criminale, non potendo neppure escludersi che l'associazione utilizzi esecutori arruolati volta per volta, non necessariamente consapevoli di operare dentro una stabile realtà organizzativa. (Sez. 6, n. 49556 del 22/10/2003, Marigliano, Rv. 227826). Così, nel caso della CO, gli elementi descritti in motivazione circa il suo ruolo permanente di gestire la presenza e gli .alimenti del gruppo di arruolati, la sua presenza stabile nell'appartamento- laboratorio, la conoscenza dello svolgimento dell'attività illecita che si consumava quotidianamente nella sua dimora, prova direttamente la sua partecipazione all'associazione, anche perché ben consapevole dell'esistenza di un sodalizio volto alla commissione di una serie indefinita di reati nel settore degli 'stupefacenti; da cui la motivazione impugnata correttamente desume l'adesione volontaria e partecipativa a tale programma assicurando la sua stabile disponibilità per attuarlo (Sez. 4,n. 18776 del 30/09/2016, dep. 2017, Boccuni, Rv. 269881; Sez. 6, n. 5150 del 16/01/2014, Nosa, Rv. 258570). Di talché anche • questo motivo di ricorso merita il rigetto. 3. Circa il quarto motivo di ricorso di CO ON la difesa non si confronta proprio con la motivazione impugnata che espone con chiarezza la posizione dell'imputata (pag. 42 ss e 68-69) spiegando analiticamente il contributo causale, concreto, operativo nel sodalizio e quindi anche ben .consapevole della detenzione delle armi, che come si desume da tutto il contesto motivazionale non era attività altra rispetto a quella associativa ma era pertinente, funzionale, direttamente nella disponibilità dell'associazione, nei pressi dei luoghi in cui la CO quotidianamente era presente e attiva. Si rigetta pertanto il motivo sul vizio di carenza assoluta di motivazione in relazione ai 'motivi di appello che riguardavano una espressa richiesta di assoluzione e che vengono ora riprodotti nel motivo n. 4 di ricorso di CO ON. 4. Il settimo motivo di ricorso presentato da CO ON si deve rigettare per la genericità e assertività dello stesso motivo a fronte della completezza e 21 coerenza logica della motivazione che sviluppa gli argomenti determinati per spiegare il trattamento sanzionatorio tenendo conto dell'incensuratezza, del ruolo attivo svolto come emerge dalle intercettazioni, dalla conoscenza dell'attività illecita esercitata stabilmente nell'appartamento, come risulta dai suoi commenti sui sequestri (pag. 68-69). Non sussiste alcuna lacuna nella logica motivazionale .e quindi si deve rigettare anche questo motivo di ricorso. Ricorso di Di LA ZO 1. Il quinto motivo di ricorso Di LA ZO meritW il rigetto in quanto la 'motivazione della corte di appello non solo non ha riassunto - come invece sostiene la difesa - in un unico capitolo le valutazioni in ordine a tutti gli addebiti mossi al ricorrente ritenendo di esplicitare le ragioni del proprio convincimento con un rinvio alle eloquenti conversazioni intercettate ma ha trattato diffusamente il ruolo di Di LA, circa il coinvolgimento nella detenzione delle armi e della sostanza stupefacente anche con l'ausilio operativo della moglie CO ON (pag. 26 ss. della motivazione di appello e pag. 12 ss. della motivazione di primo grado). 2. Non è condivisibile l'asserzione difensiva circa il rinvio per relationem alla sentenza di prime cure ovvero ad altre parti della sentenza di secondo grado, in quanto la saldatura e i richiami agli elementi utilizzati in prime cure producono una motivazione apparente solo quando ingenerano una effettiva lacuna argomentativa, che invero nel caso in giudizio non si registra affatto e comunque è semplicemente asserita dalla difesa. La lettura delle ampie argomentazioni ,deduttive del ruolo di Di LA, nelle gravi vicende criminose, in particolare della sua stretta collaborazione con GA, come emerge univocamente dalle intercettazioni telefoniche e telematiche, non offre alcuna possibilità di dubitare del suo ruolo pienamente consapevole della vita associativa, ivi compreso la disponibilità delle armi. I generici motivi portati sul punto devono essere rigettati. Ricorso di US AL 1. Il primo motivo di ricorso presentato da US AL deve rigettarsi .perché non si rileva l'eccepita indeterminatezza assoluta per violazione dell'art. 429 cod. proc. pen. in relazione al capo A) dell'imputazione. Il ruolo del ricorrente US AL è compiutamente individuato in seno alla ritenuta associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. 2. Di conseguenza non segue alcuna nullità della richiesta di rinvio a giudizio, 'prima, e del provvedimento che dispone il giudizio, poi, che eventualmente 22 avrebbero la conseguenza di inficiare tutto il procedimento attraverso la nullità indicata dall'art. 179 cod. proc. pen. concernendo l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale. Ciò, secondo la difesa, avrebbe dovuto comportare per il giudice di appello una sentenza con conseguente rinvio degli atti al magistrato procedente al momento della verificazione della nullità stessa. Invece a parere del ricorrente la Corte di appello pur avendo dedicato in motivazione espressamente un paragrafo alle questioni preliminari sollevate dai difensori ometteva la motivazione su tale questione. 3. A ben vedere, però, il ruolo di US AL nel capo a) è identificato genericamente quale "partecipe" dell'associazione (la cui attività invero è ampiamente descritta nello stesso capo A) e in quelle altre azioni criminose altrove descritte) ma soprattutto "con varie funzioni, tutte finalizzate ad agevolare l'attività di spaccio". Tale ruolo, quindi, descrive compiutamente una serie di mansioni specifiche legate da un unico nesso teleologico a favore del sodalizio criminoso e in concreto dello spaccio di stupefacenti, peraltro ampiamente specificato nei reati fine ascritti. A prescindere dall'attenzione dedicatavi dai giudici di merito, trattasi di una connotazione criminosa, pertanto, tutt'altro che generica e di certo non impeditiva dell'esercizio del diritto di difesa •che porta a rigettare il motivo di ricorso. 4. Circa il secondo motivo di impugnazione del ricorrente US AL il Collegio evidenzia che plurimi elementi investigativi sono esposti in motivazione e depongono per l'identificazione nel US del "Tatore" oggetto delle intercettazioni che sono state fondamentali nel costrutto probatorio del processo. Nessun travisamento della prova e nessuna contraddittoria motivazione (vedi l'identificazione del US a cui si riferiscono gli interlocutori delle varie conversazioni telefoniche captate) ma piuttosto si legge in motivazione la prova logico-deduttiva inequivocabile che quest'ultimo sarebbe il soggetto per il quale .viene usato il diminutivo "Tatore". Ne consegue la linearità logica della motivazione proprio con riferimento all'identificazione e alla conversazione che si assume travisata. •Ricorso di CI IM 1. CI IM presenta una prima serie di motivi di ricorso attraverso l'avvocato Giuliana Lombardi che il Collegio ritiene di rigettare. 2. Circa il primo motivo, al netto di valutazioni di merito, che fuoriescono dal perimetro riservato al giudice di legittimità, non residuano dubbi sulla saldatura delle due motivazioni anche riguardo l'esatta identificazione del CI IM 23 /uT individuato quale soggetto chiamato "IN" in alcune conversazioni ambientali (del 29/05/2020 e 2/06/2020 riferite a pag. 111 ss. della sentenza di .primo grado) in relazione ad annotazioni di servizio, intercettazioni, riconoscimenti a seguito della visione del servizio giornalistico "droga da asporto", corroborati dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Oliva, Lobascio, Iuorio. Il riferimento al ricorrente CI nelle due sentenze di primo grado e di appello è pienamente sovrapponibile: gli elementi per individuare tale 'imputato sono espressi nella sentenza di primo grado e fatti propri in quella di secondo grado. Di talché, i dubbi meramente assertivi della difesa non assurgono alla dignità di elementi logici che possano contrastare le deduzioni motivazionali sul punto, e devono essere respinti. 3. Sul secondo motivo di ricorso il Collegio evidenzia che per dimostrare la partecipazione dell'imputato all'associazione incriminata e l'attribuzione allo stesso del compito del trasporto di armi e di stupefacenti, la motivazione valorizza tre intercettazioni ambientali, il cui contenuto porta anche alla prova convincente dell'elemento soggettivo del reato e cioè della volontà di aderire . all'associazione di contribuire all'attività della stessa. 4. Riguardo il terzo motivo di impugnazione dell'avvocato Lombardi in relazione alla detenzione di armi come indicate nei capi di imputazione B) e C) le intercettazioni non possono che ricondurre l'imputato CI ai reati di quei capi B) e C) dell'imputazione perché dal tenore dei dialoghi emerge una condotta .cosciente e inequivoca del ricorrente: in particolare la circostanza che le armi fossero state portate via da tale IN a seguito di un'attività di perquisizione della polizia giudiziaria. V'è pertanto una convincente coerenza probatoria nelle motivazioni circa la responsabilità per i delitti previsti dalla legislazione in materia di armi che non è inficiata dal mero dubbio difensivo, già sciolto nelle due 'motivazioni. Si rigetta, pertanto, il motivo. 5. Riguardo il quarto motivo di ricorso circa la motivazione relativa alla contestazione dell'aggravante, anche nei confronti di CI, del c.d. "metodo mafioso", è da rigettare la prospettazione difensiva che trattasi di un'aggravante che assume il carattere soggettivo (e non oggettivo) e quindi non automaticamente estensibile al CI con riferimento all'organizzazione e all'attività del reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti. La struttura dell'aggravante non attiene al momento psicologico del reato ma alle modalità di realizzazione della condotta, agevolata dalla forza di intimidazione o dall'omertà .che comporta la maggior potenza lesiva del fatto, rendendo la condotta di qualsiasi reato particolarmente forte, efficace, dannosa (Conf. Sez. 2, n. 32564, del 12/04/2023, Bisogni, Rv. 285018-02; Sez. 4, n. 5136, del 02/02/2022, Arlotta, Rv. 282602-02). Pertanto, si deve respingere la prospettazione difensiva. 24 6. Infine, in ordine al quinto e al sesto motivo di ricorso, il diniego delle circostanze delle attenuanti generiche e la proporzione della pena inflitta rispetto a quella comminata ai complici, si noti che in merito alla dosimetria della pena la motivazione è esauriente in quanto segue un percorso logico ineccepibile sulla valutazione della gravità del fatto, desumibile anche dalla personalità e dalla violenza mostrata come emerge in tutto lo sviluppo della motivazione, non solo sulla parte dedicata ai profili sanzionatori. Sebbene stringata la parte dedicata al trattamento sanzionatorio, alla luce dell'ampia descrizione dei fatti e del ruolo di CI, in tutto il contesto criminoso, non emergono vizi della motivazione che giungano a inficiare la parte impugnata con questi motivi di ricorso. Ricorso dell'avv. Sperlongano nell'interesse CI. 1. Il primo motivo è da rigettare per gli stessi motivi di reiezione del motivo n. 1 di GA, cui si sovrappone interamente e cui si rinvia. 2. Anche nel secondo motivo di ricorso si tratta sostanzialmente degli stessi motivi 1, 2 e 3 presentati dall'avv. Lombardi, sempre nell'interesse di CI, alla cui motivazione di rigetto si rinvia. 3. Riguardo un ulteriore motivo di ricorso sovrapponibile al terzo motivo .dell'avv. Lombardi non si può condividere la critica alla sentenza di appello per non avere scrutinato puntualmente le doglianze difensive in sede di impugnazione circa la responsabilità di CI in relazione alla detenzione delle armi comuni da sparo ritrovate nel cosiddetto laboratorio. Si deve rigettare per gli stessi motivi esposti in ordine al terzo motivo dell'avv. Lombardi cui si rinvia. *4. Per l'ulteriore motivo di ricorso nell'interesse di CI riguardante la motivazione circa l'applicazione dell'aggravante del cosiddetto metodo mafioso, il rigetto, come per tutti gli imputati che lo hanno eccepito, si fonda sui motivi esposti in ordine alla posizione di GA SI. 5. Un ultimo motivo di ricorso concerne la mancata concessione delle attenuanti generiche che invece avrebbero dovuto essere concesse per le condizioni di vita personale e familiare del ricorrente CI, si deve respingere per la genericità e la superficialità dell'esposizione del motivo stesso sostanzialmente assertivo, fuori dai parametri del controllo di legittimità, privo . di argomenti volti a insidiare la struttura della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio. 6. In definitiva, tutti i motivi sono da rigettare. 25
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 22 novembre 2023 Il consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere BRUNO GIORDANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per AL SS, per l'accoglimento della censura in punto di omessa acquisizione delle iscrizioni ex art. 335 c.p.p., atti determinanti al fine di verificare la copertura giurisdizionale dell'attività di intercettazione telefonica e telematica e per l'annullamento con rinvio. Rigetto nel resto;
per il OL OS conclude per l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 2567 Anno 2024 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: GIORDANO BRUNO Data Udienza: 22/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Gli imputati GA SI, Di LA ZO, CO ON, US AL e CI IM ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello 'di Napoli del 2 novembre 2022 che, in riforma della sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Napoli in data 20 settembre 2021, per tutti i reati rispettivamente ascritti agli imputati, condannava Di LA ZO alla pena di anni 11, mesi 1, e giorni 10 di reclusione, CO ON alla pena di anni 6, mesi 2, e giorni 20 di reclusione, e confermava la condanna di GA SI, US AL e CI IM già emessa dal G.u.p. presso il tribunale di Napoli Nord. 2. Tutti gli imputati erano chiamati a rispondere del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione illegale di armi comuni da sparo nonché di parte di armi da guerra e relative munizioni, di armi clandestine, .nonché della cessione di stupefacenti. Inoltre, GA SI, Di LA ZO e CO ON erano chiamati a rispondere di altre fattispecie ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. E ancora GA, Di LA ZO e US AL erano chiamati a rispondere anche del reato di violenza privata e di danneggiamento. 3. I ricorsi degli imputati presentano variegate critiche alla motivazione della sentenza impugnata che possono essere riassunti tenendo conto dell'esposizione di motivi in parte sovrapponibili. Ricorso di GA SI. 1. Con un primo motivo di ricorso GA SI lamenta la nullità dell'ordinanza emessa in data 2/11/22 e, quindi, della sentenza impugnata, in relazione al rigetto della richiesta di inutilizzabilità delle intercettazioni e dell'acquisizione delle iscrizioni ai sensi dell'art. 335 cod. proc. pen.. In •particolare, si contesta l'ordinanza con cui la corte d'appello ha rigettato la richiesta di acquisire tali iscrizioni ritenendo l'adempimento superfluo ai fini della decisione. Ritiene il ricorrente, invece, che egli sia stato continuativamente sottoposto ad indagine e continuativamente intercettato dalla Procura di Napoli dal febbraio 2019 sino al maggio 2020 con indagini svolte quindi ben al di là del 'termine di un anno prescritto dall'art. 405, comma 2, cod. proc. pen. L'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, a parere del ricorrente GA, si estenderebbe anche alle intercettazioni captate sul cellulare del coimputato Di LA ZO. Secondo il ricorrente la Corte di appello avrebbe dovuto acquisire le iscrizioni ai sensi dell'art. 335 cod. proc. pen. nei due procedimenti n. 6664 e n. 20178 senza arrestarsi al dato meramente formale della diversità dei reati 1 iscritti e ritenere di conseguenza l'identità di fatto dei due procedimenti penali, per desumerne in definitiva la tardività delle acquisizioni emerse dalle intercettazioni telefoniche. •In altri termini, l'apertura di un procedimento diverso ad opera della stessa procura della Repubblica, sullo stesso indagato, sugli stessi fatti e in forza di un'attività investigativa già in essere, a parere della difesa di GA, porterebbe a considerare un procedimento in continuità e quindi a ritenere un diverso calcolo del termine entro cui chiudere le indagini senza una proroga del suddetto termine. 2. Con il secondo motivo di ricorso GA eccepisce la nullità della sentenza in relazione all'utilizzabilità dell'intercettazione telematica r.i.t. n. 2600/19 acquisita successivamente al 12/11/2019; in particolare, si ritiene che successivamente al •novembre 2019 per assenza di un provvedimento di proroga, le intercettazioni del cellulare di Di LA venivano autorizzate anche proprio sulla base degli esiti delle intercettazioni del cellulare di GA e le stesse divenivano quindi a loro volta inutilizzabili. A parere della difesa il G.i.p., inoltre, a fronte di due diverse richieste autorizzative del pubblico ministero, una per le intercettazioni telefoniche e l'altra per le intercettazioni telematiche, autorizzava solo ed esclusivamente le intercettazioni telefoniche rendendo inutilizzabili quelle telematiche. 3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta che GA è stato condannato quale promotore capo di un'associazione di narcotrafficanti operante dal 19 maggio al 2 giugno 2020, come descritto nel capo A) dell'imputazione ma in contraddizione con quanto emerso circa l'insussistenza del sodalizio criminoso;
a riguardo, la difesa rilevava già con i motivi di appello che l'esiguità temporale dell'attività del sodalizio depone contro la fondatezza della contestazione associativa. La motivazione della corte di appello sul punto sarebbe viziata in quanto imperniata sulla considerazione che la contestazione è frutto di una scelta insindacabile del pubblico ministero di operare un parallelo tra il periodo di commissione del reato ed i giorni nei quali si svolgeva l'attività di spaccio, non incidendo la durata sul .fatto storico contestato come emerge proprio dal contenuto delle intercettazioni poste in essere. Sostiene il ricorrente, invece, che la contestazione di un'associazione che avrebbe operato soltanto per alcuni giorni avrebbe dovuto condurre i giudici di appello a considerare altra qualificazione che evidenziasse l'impossibilità dell'esistenza di un'associazione che dovrebbe essere 'caratterizzata dalla stabilità del vincolo che lega i diversi sodali. Elementi che varrebbero tutt'al più per la concomitanza di una serie di reati di cessione di 2 stupefacenti nel medesimo contesto temporale e quindi per delineare un'ipotesi concorsuale e non associativa;
da ciò si desumerebbe l'illogicità della valutazione * operata nella motivazione della sentenza impugnata, dove è stato privilegiato un dato meramente presuntivo, cioè la sussistenza di una operatività pregressa dell'associazione, anziché un dato concreto e oggettivo cioè l'inesistenza di condotte di reato precedenti che sarebbero state eventualmente captate dall'attività di intercettazione portata avanti sul telefono di GA già dal febbraio 2019. Pertanto, le argomentazioni utilizzate nella motivazione della Corte d'appello per ritenere sussistente l'associazione contestata e per svalutare il minimo dato temporale appaiono illogiche ed aprioristiche. 4. Con il quarto motivo di ricorso GA SI aggredisce la sentenza sostenendone la nullità in relazione alla condanna per il reato di cui al capo G). In particolare, ritiene la motivazione affetta dal vizio di illogicità in quanto l'imputato non può essere ritenuto sul piano logico il mandante dell'azione di Di LA atteso che egli intendeva indurre azioni intimidatorie solo qualora si fosse verificata una condizione che all'epoca non sussisteva cioè l'iniziativa di US LE volta a chiamare le forze dell'ordine. In modo specifico si critica la motivazione della corte di appello laddove ritiene di fondare la prova dell'attività intimidatoria del GA sulla considerazione che US LE non poteva non essere a conoscenza dello spessore criminale di GA. Si tratta, a parere del ricorrente, di una argomentazione viziata sul piano logico che inficerebbe la coerenza logico deduttiva della motivazione della sentenza impugnata. 4.1. Sempre in ordine al capo G) dell'imputazione con motivi aggiunti la difesa di GA SI eccepisce anche un ulteriore profilo legato alla procedibilità del reato di cui all'art. 610 cod. pen. alla luce della riforma che ha reso procedibile a querela tale reato. Sostiene la difesa che la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen, pur prevista come elemento indicativo della procedibilità di ufficio, non si applicherebbe al caso concreto perché introdotto successivamente alla commissione del reato, sicché essendo non favorevole .all'imputato non potrebbe retroagire al caso concreto. 5. Con il quinto motivo di ricorso la difesa di GA sostiene la nullità della sentenza in relazione alla mancata riqualificazione del reato descritto nel capo A) dell'imputazione nell'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990; in particolare, la sentenza impugnata avrebbe dovuto, a parere del ricorrente, riqualificare il fatto associativo perché l'attività dell'associazione avrebbe avuto per oggetto commercio di sostanze stupefacenti soltanto per cedere piccole dosi e quindi rientrare nella attività di "lieve entità" prevista dall'art. 73, comma 5, 3 .d.P.R. n. 309 del 1990. La critica alla sentenza della corte d'appello è rivolta a quanto motivato a pagina 58 laddove i giudici di appello non condividono la richiesta di riqualificazione del fatto associativo ai sensi del citato art. 74, comma 6, per via della professionalità criminosa palesata, della capillare organizzazione e distribuzione dei compiti tra i soggetti dediti allo spaccio di sostanze 'stupefacenti. Il ricorrente si concentra al riguardo sul rilievo dell'intenzione iniziale della costituita associazione che avrebbe avuto per oggetto la gestione soltanto di singole e piccole dosi di stupefacente con passaggi di mano a livello di minuta compravendita dello stupefacente a fronte dello scambio con qualche banconota. 6. Con il sesto motivo di impugnazione la difesa di GA sostiene la nullità della sentenza in relazione alla mancata riqualificazione del reato di cui al capo F) ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, su cui la Corte di appello non si sarebbe soffermata in modo specifico. Si evidenzia, a parere del ricorrente, una questione logica sulla valutazione eseguita dalla corte di appello circa la cessione di tre dosi di stupefacente. 7. Con il settimo motivo di ricorso GA ritiene di contestare la sentenza in relazione alla attribuita qualifica di capo-promotore dell'associazione sub capo .A). A parere del ricorrente gli argomenti utilizzati dalla corte di appello, circa la descrizione del ruolo operativo di vertice svolto da GA, sarebbero viziati da un mero apriorismo superato da semplici supposizioni. A parere del ricorrente non appare convincente ritenere che fosse proprio il GA ad occuparsi dell'assistenza legale dei consociati perché si tratterebbe dell'opinione di altri soggetti non 'compiutamente identificati i quali si riferiscono a un ruolo non solo operativo ma decisionale di vertice da parte di GA. RU apicale che invece sarebbe stato sostanzialmente esercitato dal Di LA il quale sarebbe stato il soggetto che avrebbe deciso come intervenire ad esempio nei confronti di US LE con un'azione diversa e più blanda rispetto a quella proposta da GA. 8. L'ottavo motivo di ricorso presentato nell'interesse di GA SI tende a dichiarare la nullità della sentenza per la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416.bis.1 cod. pen. con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato l'uso del c.d. metodo mafioso nell'esercizio dell'attività oggetto *dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, all'interno e con modalità camorristiche, al fine di agevolare l'associazione di stampo camorristico operativa nella zona del Parco Verde di Caivano. Il ricorso critica il passaggio motivazionale che spiega la caratura criminale e il metus esercitato nei confronti delle vittime con una significativa capacità di controllo del territorio. Secondo il ricorrente le 4 attività materiali, in particolare l'occupazione di appartamenti vuoti quale attività illecita diffusa nella zona di Caivano senza lo sposses5amento di legittimi proprietari, non sarebbero sufficienti a descrivere e attribuire l'esercizio del metodo mafioso nell'attività associativa. 9. Con un ulteriore nono motivo di ricorso, GA SI lamenta la nullità della sentenza in relazione al diniego della concessione delle attenuanti generiche che avrebbe comportato un'erronea applicazione dell'art. 62-bis cod.pen. e, quindi, una motivazione incongrua. Gli argomenti della difesa sono incentrati 'sull'incoerenza intrinseca della motivazione laddove nega la concessione delle attenuanti generiche indicando che dagli atti emergono elementi di segno opposto alla concessione del beneficio. A parere della difesa ciò contrasterebbe con la storia criminale dell'imputato e con l'esclusione in concreto della recidiva nonché con il valore attribuito alla gravità dei fatti proprio per il diniego della concessione delle attenuanti generiche. 10. Con il decimo motivo di impugnativa l'imputato lamenta il rigetto della richiesta difensiva di revoca della confisca disposta in primo grado dal G.u.p. poiché la motivazione non ha tenuto conto di quanto dichiarato da NN OL e ON EL circa la compravendita di un'auto intestata alla moglie di GA SI. Ricorso di Di LA ZO e CO ON 1. Il ricorso presentato nell'interesse di Di LA ZO e CO ON trova innanzi tutto in comune i motivi nn. 1, 3 e 6 che possono essere esposti per entrambi gli imputati. 2. Con il primo motivo di ricorso si chiede di estendere anche agli imputati •Di LA e CO la questione sollevata dalla difesa di GA SI circa l'utilizzabilità delle risultanze dell'attività di intercettazione effettuata mediante trojans, captatore informatico introdotto nell'apparato cellulare in uso a Di LA ZO;
in secondo luogo si aggredisce il percorso motivazionale seguito dalla Corte di appello di Napoli laddove ha utilizzato come elemento utile per ritenere la stabilità del sodalizio la considerazione della declinazione al passato dei verbi utilizzati nel corso delle comunicazioni intercettate. A parere della difesa, si tratta di un espediente semantico che non consente di accertare in alcun modo la risalente attività criminale né tantomeno di individuarne il momento genetico. La . sentenza si sarebbe limitata con una tecnica redazionale di tipo compilativo a riprodurre le risultanze del monitoraggio elettronico delle conversazioni registrate sull'utenza in uso a Di LA senza confrontarsi con i rilievi difensivi 5 articolati con i motivi di appello. La mera acritica riproduzione delle conversazioni intercettate a parere della difesa non assolve a un compiuto obbligo •motivazionale soprattutto in relazione alla richiesta di riqualificare l'addebito definitivamente ascritto al capo A) in quello invece di concorso di persone nei vari reati di cessione di stupefacenti. In particolare, l'affermazione della sussistenza di un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti viene criticata laddove utilizza le considerazioni sulla predisposizione di mezzi e 'sulla prosecuzione dell'attività di spaccio oltre la data del sequestro del 29 maggio 2020. Si tratta di una argomentazione che a parere della difesa stride con altre emergenze probatorie e, in particolare, con il contenuto del dialogo costituito da una lunga conversazione nella quale all'indomani del sequestro citato il Di LA riferisce ad un potenziale acquirente di non avere più prodotto da vendere nonostante le sue ricerche in tutta Napoli. La mancata considerazione di tale conversazione intercettata inficerebbe a parere della difesa il costrutto logico della motivazione in punto di prova della sussistenza di una organizzazione stabile dedita al commercio di stupefacenti e smentirebbe la predisposizione di .mezzi concretamente finalizzati alla commissione di delitti. Piuttosto tale elemento potrebbe deporre semplicemente per la sussistenza di un concorso di persone sia sul piano oggettivo sia sul piano soggettivo, laddove invece l'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, necessiterebbe invece di un accordo criminoso volto ad una serie non preventivamente determinata di delitti, con il carattere della permanenza per un apprezzabile lasso di tempo. Di conseguenza, ne deduce il ricorrente che la Corte di appello di Napoli avrebbe dovuto valorizzare tali elementi e concludere per una riqualificazione del fatto sub capo A). 3. Con il terzo motivo di impugnativa Di LA e CO lamentano comunque la violazione dell'obbligo di una motivazione coerente e non contraddittoria nonché la violazione di legge per avere la Corte di appello ritenuto la sussistenza dell'aggravante dell'uso delle armi. In primo luogo osservano i ricorrenti che l'enunciazione nell'ambito del capo A) dell'imputazione della circostanza aggravante dell'uso delle armi non è espressa in forma chiara e precisa come . invece pretende il principio di esatta contestazione di ogni fatto ivi comprese le circostanze;
ed in relazione a tale deficitaria espressione del capo di imputazione il giudice di appello avrebbe superato la questione - pur sollevata nei motivi di appello - in modo insufficiente mancando richiami fattuali chiari e precisi immediatamente percepibili dai destinatari dell'imputazione. La difesa inoltre eccepisce che anche nella dosimetria della pena non si apprezza il relativo incremento per la circostanza aggravante che pure ha avuto una 6 incidenza mediata sulla quantificazione del trattamento sanzionatorio complessivo. 4. Con il sesto motivo di ricorso anche gli imputati Di LA e CO lamentano la violazione di legge in ordine alla ritenuta aggravante oggettiva dell'uso del cosiddetto metodo mafioso;
al riguardo le considerazioni svolte in questo motivo 'di ricorso sono sovrapponibili a quelle esposte per la medesima contestazione dal ricorrente GA SI con la precisazione che, secondo i ricorrenti, nel caso concreto l'aggravante del cosiddetto metodo mafioso non può essere ritenuta compatibile con i reati associativi di qualunque natura. In quest'ultima analisi in concreto verrebbe a determinarsi la creazione di una nuova fattispecie delittuosa non prevista dall'ordinamento e cioè a dire dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di tipo mafioso. Al riguardo la Corte di appello di Napoli respingendo il relativo motivo di gravame, avrebbe indotto un travisamento del risultanze dell'attività investigativa per aver reso compatibile l'art. 74 d.P.R. n. .309 del 1990 con la circostanza aggravante in commento, compatibilità in effetti - come riconosciuto dalla difesa - ritenuta dalla Suprema Corte con sentenza n. 9956 del 17 giugno 2016 ma non applicabile in concreto alla vicenda che ha riguardato lo sviluppo del metodo intimidatorio ai danni di US LE da cui la corte di appello ha dedotto l'utilizzo da parte degli associati di un metodo mafioso. Ricorso di CO ON 1. La difesa di CO ON espone anche altri tre motivi nei nn. 2, 4 e 7. Con il secondo motivo di ricorso eccepisce il vizio di motivazione della sentenza della Corte d'appello nonché la violazione di legge circa la partecipazione all'associazione di cui al capo A) per l'assenza di un contributo teleologicamente finalizzato al perseguimento dei fini sociali. La difesa, in particolare, lamenta che •la corte di appello avrebbe desunto il ruolo partecipativo della ricorrente nell'attività criminale associativa ascrivibile al di lei marito Di LA ZO, esclusivamente dalla mera consapevolezza dell'attività illecita del marito ma, invece, avrebbe dovuto ritenere una scolastica ipotesi di connivenza non punibile. A parere della difesa la posizione della CO ON andava più correttamente •valutata alla stregua del dato cronologico di durata dell'associazione per cercare di comprendere se il ruolo di donna preposta all'alimentazione degli spacciatori fosse effettivamente un elemento da cui ritenere uno stabile inserimento nel circuito criminale. Trattandosi di un elemento indicativo della mera connivenza, laddove la motivazione avrebbe desunto dalla dedizione all'attività del marito la 7 consapevolezza e la volontà di compartecipare ad un'attività illecita nel mercato degli stupefacenti, presenta un deficit logico che vizia la stessa motivazione. 2. Con il quarto motivo di ricorso CO ON lamenta l'assenza assoluta di motivazione in ordine al concorso della stessa nella detenzione delle armi rinvenute il 29 maggio 2020 nonché dello stupefacente rinvenuto il 26 maggio 2020 e il 29 maggio 2020. Al riguardo la ricorrente lamenta il difetto assoluto di motivazione non rinvenendosi alcun passaggio argomentativo volto a contestare la richiesta difensiva specificamente articolata con l'appello al fine di richiedere l'assoluzione della ricorrente dalle relative contestazioni;
da qui il vizio di carenza assoluta di motivazione in relazione al motivo di appello che riguardava una espressa richiesta di assoluzione in relazione ai capi B) C) D) ed E) che vengono ora riprodotti nel motivo n. 4 di ricorso della CO ON. .
3. Con il settimo motivo di ricorso CO ON lamenta il difetto assoluto di motivazione in ordine sia alla misura della pena base individuata per il reato associativo sia in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. La critica della ricorrente si incentra soprattutto sull'impossibilità di procedere alla verifica della correttezza della .misura dell'incremento dovuto all'aggravante ritenuta sussistente per la quale appare impossibile la verifica della legalità della pena. Analoga critica viene rivolta alla motivazione circa la possibilità di desumere dal contesto motivazionale le ragioni della mancata massima estensione possibile della diminuente delle attenuanti generiche. Da tale asserito deficit motivazionale la 'difesa desume un'insufficiente spiegazione incentrata semplicemente sul ruolo marginale ricoperto dalla ricorrente. Ricorso di Di LA ZO 1. Di LA ZO con il proprio quinto motivo di ricorso lamenta il difetto di motivazione in ordine al concorso dello stesso nella detenzione delle armi rinvenute il 29 maggio 2020 avendo la corte di appello solo apparentemente articolato un percorso giustificativo della conferma della pronuncia emessa in primo grado nonostante specifici motivi di impugnazione. La difesa in particolare lamenta che, pur avendo esposto nei motivi di appello le ragioni a sostegno di una diversa veduta, la motivazione della corte di appello ha riassunto in un unico capitolo le valutazioni in ordine a tutti gli addebiti mossi al ricorrente ritenendo di esplicitare le ragioni del proprio convincimento circa il coinvolgimento nella detenzione delle armi e della sostanza stupefacente da parte di Di LA ZO con un rinvio alle eloquenti conversazioni intercettate. La difesa ritiene che ciò 8 costituisca un'affermazione apodittica in quanto il rinvio per relationem alla sentenza di prime cure ovvero ad altre parti della sentenza di secondo grado che •ha passato in rassegna i fatti oggetto di questi specifici addebiti, si risolve complessivamente in una motivazione solo apparente. Ricorso di US AL . 1. US AL impugna la sentenza della Corte di appello di Napoli con due diversi motivi di ricorso. Con un primo motivo lamenta l'assoluta mancanza di motivazione in relazione al gravame relativo all'assoluta genericità e indeterminatezza del capo di imputazione per non avere la corte di appello dichiarato la nullità di tale capo da cui deriva la nullità del provvedimento che disponeva il giudizio. Al riguardo il ricorrente espone che nei motivi di appello aveva già rappresentato l'eccepita indeterminatezza assoluta del capo A) di imputazione per violazione dell'art. 429 cod. proc. pen. dove il ruolo del ricorrente US AL non veniva individuato o comunque specificato in seno ,alla ritenuta associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Avendo travolto la nullità sin dal giudizio di primo grado la richiesta di rinvio a giudizio, prima, e il provvedimento che dispone il giudizio, poi, avrebbero la conseguenza di inficiare tutto il procedimento attraverso la nullità indicata dall'art. 179 cod. proc. pen. concernendo l'iniziativa del pubblico ministero •nell'esercizio dell'azione penale. Ciò avrebbe dovuto comportare per il giudice di appello una sentenza con conseguente rinvio degli atti al magistrato procedente al momento della verificazione della nullità stessa. Invece a parere del ricorrente la corte di appello, pur avendo dedicato in motivazione espressamente un paragrafo alle questioni preliminari sollevate dai difensori, ometteva la 'motivazione su tale questione. 2. Con un secondo motivo di impugnazione, il ricorrente US lamenta la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ritenendo una motivazione meramente apparente o comunque contraddittoria o . manifestamente illogica. In particolare, ritiene il ricorrente che un palese travisamento della prova - costituito dall'identificazione del US nel soggetto oggetto delle intercettazioni che sono state fondamentali nel costrutto probatorio del processo - abbia comportato un travisamento idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio e quindi a rendere illogica la motivazione. Il dubbio sulla •identificazione di US con il soggetto intercettato rende insufficiente, lacunosa o comunque contraddittoria la motivazione soprattutto laddove fa riferimento all'individuazione nel US in relazione al soggetto a cui si riferiscono gli 9 interlocutori delle varie conversazioni telefoniche captate. Essendo mancata, 'secondo il ricorrente, una trattazione articolata e approfondita dei motivi di gravame relativi al percorso logico giuridico seguito per identificare nel US AL il soggetto coinvolto nelle intercettazioni vi sarebbe la prova in maniera inequivocabile che quest'ultimo non sarebbe assolutamente US AL ma altro AL per il quale viene usato il diminutivo "Tatore". Secondo la difesa del ricorrente ne conseguirebbe la non intellegibilità della motivazione proprio con riferimento alla conversazione che si assume travisata. Ricorso di PO IM 1. CI IM presenta una prima serie di motivi di ricorso attraverso l'avvocato Giuliana Lombardi. In particolare, con un primo motivo lamenta una motivazione assente e/o assertiva dei giudici di appello che avrebbe percorso lo stesso iter argomentativo della sentenza di primo grado in relazione all'esatta 'identificazione dell'imputato CI IM. Con questo primo motivo si evidenzia che residua il dubbio sull'esatta identificazione del CI IM individuato quale soggetto chiamato IN in alcune conversazioni ambientali. Evidenzia la difesa che nessun collaboratore di giustizia escusso nella vicenda ha mai fatto riferimento al ricorrente CI;
l'identificazione dello stesso nelle due sentenze di primo grado e di appello è pienamente sovrapponibile con un evidente vizio di motivazione, se si considera che il giudice di appello ha semplicemente ripercorso in modo assertivo quanto sostenuto nella prima sentenza. Per il resto non può essere condivisa la considerazione circa .l'assenza di una spiegazione alternativa alla tesi accusatoria che il CI non avrebbe fornito avvalendosi del diritto al silenzio. 2. Con un secondo motivo di ricorso si lamenta la logicità della motivazione che non esporrebbe compiutamente il percorso argomentativo da cui è stata desunta la responsabilità di CI quale partecipe all'associazione descritta 'nel capo A) dell'imputazione, finalizzata al traffico di stupefacenti. La difesa ritiene insufficiente per dimostrare la partecipazione dell'imputato all'associazione incriminata l'attribuzione allo stesso del compito del trasporto di armi e di stupefacenti che si evincerebbe da tre intercettazioni ambientali. In relazione a tale debole costrutto probatorio la difesa evidenzia che mancherebbe anche la prova convincente dell'elemento soggettivo del reato e cioè della volontà di aderire all'associazione di contribuire all'attività della stessa. 3. Con un terzo motivo di impugnazione l'avvocato Lombardi, in relazione alla detenzione di armi come indicate nei capi di imputazione B) e C), lamenta la 10 F\( violazione della legislazione in materia di armi e la totale assenza di motivazione sul punto. Le intercettazioni, secondo la difesa, non possono ricondurre l'imputato CI ai reati di cui ai capi B) e C) dell'imputazione perché dal tenore dei dialoghi emerge una condotta del tutto estemporanea del ricorrente, .con particolare riferimento alla circostanza che le armi fossero state portate via da tale IN a seguito di un'attività di perquisizione della polizia giudiziaria. Mancherebbe pertanto la prova della responsabilità per i delitti previsti dalla legislazione in materia di armi che non possono essere sovrapponibili a quelli addotti per l'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 in particolare mancando la prova di un contributo causale nel concorso di persone in ordine ai reati scopo dell'associazione. 4. Con un quarto motivo di ricorso si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione relativamente alla contestazione dell'aggravante anche nei confronti di CI del ricorso al c.d. metodo mafioso trattandosi di un'aggravante che - secondo la difesa - assume il carattere soggettivo e non oggettivo e, quindi, non automaticamente estensibile al CI con riferimento all'organizzazione e all'attività del reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti. .
5. Con il quinto e sesto motivo di ricorso presentato nell'interesse di CI IM si rappresenta una lacuna motivazionale circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche e circa la proporzione della pena inflitta rispetto a quella comminata ai complici. In particolare, si contesta che la motivazione della corte di appello ha negato le circostanze attenuanti generiche richiamando la sentenza .di primo grado che è generalizzante perché incentrata semplicemente sulla gravità del fatto desumibile dalla violenza mostrata. 6. Allo stesso modo la dosimetria della pena secondo il ricorrente sarebbe viziata e impersonale gravando il CI di una sanzione sproporzionata rispetto al ruolo ricoperto nella vicenda per come emergerebbe da sole tre intercettazioni telefoniche. 7. Nell'interesse di CI IM ha presentato distinti motivi di ricorso anche l'avvocato Carlo Sperlongano che con un primo motivo lamenta la violazione dell'art. 606 lett. B) ed E) cod. proc. pen. perché nella specie le s intercettazioni, a mezzo inoculazione del captatore informatico cosiddetto trojan, appaiono successive al 12 novembre 2019 e pertanto appaiono prive di copertura autorizzativa per "specifiche ragioni" e pertanto sono inutilizzabili. 8. Con un secondo motivo di ricorso la difesa prospetta la mancanza di prove dirette circa la responsabilità di CI in ordine al reato associativo di cui al capo A) in quanto CI non intratteneva direttamente colloqui telefonici con nessuno e soltanto in tre colloqui telefonici viene proferito il nome di tale 11 IN, elementi che complessivamente lascerebbero dubbi sulla identificazione del ricorrente nel tale IN. A parere della difesa nemmeno il controllo e la perquisizione dell'appartamento fatta al CI, visto l'esito negativo, potrebbe essere significativa, salvo rivalutare la prova derivante dalla circostanza che il 2 giugno 2020 i carabinieri di Castello di Cisterna durante un controllo rinvenivano il CI stesso all'interno di un appartamento in compagnia di GA SI e di NA AL al terzo piano dell'isolato. In tale circostanza non furono trovati né armi né droga. Invero la difesa insiste nell'estraneità del ricorrente anche tenendo conto che nessuno dei collaboratori di giustizia cita CI IM. 9. Con un ulteriore terzo motivo di ricorso si critica la sentenza di appello per non avere scrutinato puntualmente le doglianze difensive in sede di •impugnazione circa la responsabilità di CI in relazione alla detenzione delle armi comuni da sparo ritrovate nel cosiddetto laboratorio. Per l'affermazione di responsabilità di CI in relazione ai capi B) e C), a parere della difesa, desunta in sentenza soltanto dalle tre intercettazioni telefoniche in cui si parla di tale IN, non sarebbe sufficiente estendere gli elementi validi per sostenere 'la responsabilità dello stesso rispetto al reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio;
sicché, l'annullamento della sentenza viene chiesto per l'assoluta mancanza di prova della riconducibilità delle armi all'odierno imputato, fatto per il quale l'accusa - secondo la difesa - non è riuscita a provare la condotta di CI. 10. Ulteriore quarto motivo di ricorso nell'interesse di CI riguarda la motivazione circa l'applicazione dell'aggravante del cosiddetto "metodo mafioso"; al riguardo la difesa attingendo alla giurisprudenza di legittimità ritiene che siano necessari atti e circostanze riconducibili a concrete e specifiche manifestazioni tipiche dell'agire di tipo mafioso indicate nell'art. 416-bis cod. pen. finalizzate ad agevolare l'attività di associazioni mafiose, elemento che nel caso di specie non ha raggiunto una sufficiente prova dimostrativa. E ciò sarebbe evidenziato, in riferimento alla posizione individuale di CI, dalla considerazione che quando alcuni soggetti hanno vandalizzato l'auto di US *LE perché ritenuto una spia, il CI non ha partecipato, come si desume dalle intercettazioni. 11. Con un ultimo motivo di ricorso la posizione di CI porta la difesa a ritenere la nullità della sentenza per la mancata concessione delle attenuanti generiche che invece avrebbero dovuto essere concesse per , le condizioni di vita personale e familiare del ricorrente. 12 CONSIDERATO IN DIRITTO Ricorso di GA SI .1. In ordine al primo motivo esposto dal ricorso di GA, il Collegio ritiene infondate le argomentazioni poste a sostegno della richiesta difensiva di acquisire la cronologia delle iscrizioni ex art. 335 cod. proc. pen. e quindi di inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni per le seguenti convergenti osservazioni. In primo luogo, si osserva che procedendosi con rito abbreviato la questione di Inutilizzabilità degli atti, accettati dall'imputato al momento della richiesta di tale rito alternativo, è preclusa. In secondo luogo, la disposizione dell'art. 335-quater cod. proc. pen. non era ancora in vigore nella data dell'istanza difensiva e del pronunciamento della corte di appello. 2. Inoltre, si deve rilevare la condivisione della linearità logico-processuale di quanto esposto sul punto nella motivazione della corte di appello laddove (pag. 17 ss.) spiega che la richiesta della difesa era intempestiva, avente ad oggetto un'attività che poteva essere effettuata direttamente dalla difesa, già nell'udienza di primo grado davanti al G.u.p. per poi impugnarne eventualmente il diniego. 3. La motivazione della corte di appello - con argomenti condivisibili in questa sede di legittimità - ampiamente spiega che, comunque, manca il presupposto sostanziale in quanto l'eloquente materiale raccolto con le intercettazioni riguarda due distinti e autonomi procedimenti, come già evidenziato dal giudice di primo grado, se solo si consideri che il p.p. n. •6664/2019 rgnr era iscritto per il reato ex art. 74 d. P.R. n. 309 del 1990 e quello n. 20178/2019 rgnr invece per reati in materia di armi. I due procedimenti erano sostanzialmente e formalmente diversi non solo per numero di iscrizione e non rileva che siano stati aperti dalla stessa procura della Repubblica, sullo stesso indagato, evenienza legata allo sviluppo investigativo e che fisiologicamente può portare all'iscrizione di nuovi procedimenti penali che seguono dei propri itinerari investigativi. 4. Allo stesso modo si devono considerare infondate le medesime lagnanze relative all'intercettazione telematica sul cellulare di Di LA, come peraltro analiticamente spiegato nella motivazione di appello (pag. 22 ss.) anche circa la motivazione dei provvedimenti autorizzativi, della loro proroga ed esecuzione. 5. Di conseguenza, non essendovi la ragione perché la corte di appello acquisisse le date delle diverse iscrizioni dei due procedimenti penali, non vi è alcun vizio dell'ordinanza che ha respinto la richiesta di acquisire le iscrizioni ex 13 'art. 335 cod. proc. pen. per dedurne un'ipotetica ultrattività dell'autorizzazione ad intercettare e quindi, in definitiva, dichiarare l'inutilizzabilità delle relative intercettazioni telefoniche che a parere della difesa si sarebbero svolte oltre il termine di conclusione delle indagini preliminari. Il relativo motivo viene rigettato. 6. Quanto esposto comporta il rigetto anche del secondo motivo di ricorso presentato da GA. La corte di appello respingeva l'eccezione sostenendo che la proroga mancante in realtà è effettivamente presente in quanto nel decreto il G.i.p. autorizza "la prosecuzione delle operazioni di intercettazione sull'utenza di .cui alla richiesta, con le modalità in atti"; quindi veniva autorizzata la proroga di entrambe le intercettazioni se solo si considera che se il G.i.p. (che comunque faceva riferimento senza specificazione alcuna alla prosecuzione dell'operazione di intercettazione) avesse inteso limitare l'efficacia del provvedimento di proroga alle sole intercettazioni telefoniche oppure a quelle telematiche, la proroga 'avrebbe dovuto espressamente precisarlo formalizzando e motivando un parziale diniego delle richieste del pubblico ministero. Diniego che in effetti non v'è stato. Pertanto, anche sul punto l'eccezione della difesa va respinta. 7. Sul terzo motivo prospettato dal ricorrente GA SI, e sostanzialmente imperniato su una incompatibilità cronologica tra la struttura associativa e il breve lasso di tempo contestato in cui si sarebbe realizzata l'operatività dell'associazione stessa, è sufficiente considerare che il vincolo associativo non necessita di un arco temporale minimo proporzionato all'entità degli scopi dell'associazione ma è sufficiente una organizzazione stabile che abbia ad oggetto il traffico di stupefacenti la cui attività può anche esaurirsi in un'unica attività di acquisto, detenzione, cessione o altre condotte avente ad oggetto sostanze stupefacenti. Ma nel caso del Parco Verde di Caivano e specificamente del ruolo svolto da GA, Di LA, CO basti considerare la coerente, convincente, argomentata e congrua esposizione dei motivi che allineano gli •elementi desunti da eloquenti intercettazioni, sequestri di denaro, stupefacenti, armi, dichiarazioni di collaboratori, con la gestione di un appartamento posto al quinto piano (dedicato a custodia e laboratorio dello stupefacente) e di un altro al terzo piano dello stesso stabile nella disponibilità di GA, dove egli insieme ad altri coimputati veniva rintracciato nel corso della perquisizione del 2/6/2020 . con una somma di oltre 5.700 euro. Tutti elementi che depongono univocamente per la stabile organizzazione di una vera e propria "piazza di spaccio" in una palazzina dell'isolato A3/3 riconducibile a GA, al fidato e stretto collaboratore Di LA, alla moglie di quest'ultimo CO ON. 8. Il vincolo associativo viene incriminato in quanto costituisce una forza super individuale derivante dalla struttura organizzata in modo stabile per 14 realizzare uno o più obiettivi delittuosi. La stabilità dell'organizzazione, quale elemento di forza strutturante la capacità organizzativa, non può essere confusa con la lunghezza temporale del vincolo stesso che può essere concluso in astratto •anche per fattori esterni che non riguardano la volontà degli associati, come ad esempio l'arresto dei componenti, il sequestro della sostanza stupefacente, la condotta di taluni soggetti appartenenti all'associazione soprattutto se al vertice della stessa. Pertanto, anche il terzo motivo di ricorso di GA deve essere respinto. .9. In ordine specificamente alla procedibilità per il capo G), portata all'attenzione del Collegio con i motivi aggiunti di GA, si osserva che l'imputazione ai sensi dell'art. 610 cod. pen. risulta contestata con la circostanza aggravante del c.d. metodo mafioso dell'art. 416-bis.1 cod. pen. laddove di fatto il riferimento all'associazione - costituita da una molteplicità di persone che ha avuto anche la disponibilità di armi e ha espresso una capacità criminale volta al controllo del territorio - rende pacificamente applicabile la procedibilità di ufficio per il combinato disposto dell'art. 610 cod. pen. che rinvia all'art. 339 cod. pen. laddove si prevede la minaccia realizzata avvalendosi da più di cinque persone •riunite, mediante l'utilizzo di armi anche solo da parte di una di esse, come appunto deve considerarsi la minaccia attuata nell'alveo del consorzio di tipo mafioso-camorristico, in questo caso gestito dagli imputati cui è ascritto il capo G). 10. L'osservazione della difesa circa la non retroattività della modifica *introdotta dall'art. 1 della legge n. 60 del 2023 non riguarda pertanto la procedibilità di ufficio per il capo G); non rileva nel caso in giudizio la pur riconosciuta natura di norma processuale del nuovo ultimo comma dell'art. 416- bis.1 cod. pen. che quindi si sottrae al meccanismo e al principio di retroattività della legge più favorevole di cui all'art. 2 cod. pen.. 11. Con il quarto motivo di ricorso GA, inoltre, vuole impugnare la sentenza sul piano della logicità della motivazione ritenendo che lo stesso non potesse essere il mandante dell'incontro tra Di LA e US LE atteso che quando parla di quest'ultimo il ricorrente paventa la mera evenienza di un intervento .soltanto limitato all'ipotesi che il US chiamasse le guardie. Trascura la difesa di GA che lamentando l'apparenza della logica della motivazione, sostanzialmente chiede una rilettura della prova e del significato probatorio di un materiale indiziario invero univoco che è riservato al giudice di merito ed è escluso dallo scrutinio di legittimità. 12. Invero, il ricorrente non si confronta con un costrutto probatorio bene esposto nella motivazione della corte di appello che valorizza il contenuto delle intercettazioni e il ruolo attivo di mandante svolto da GA ai danni di US 15 • LE. Del resto, l'univocità e la gravità delle dichiarazioni raccolte mediante le intercettazioni ("fagli chiamare le guardie gli mettiamo la benzina sotto la porta"), per come valorizzati nella motivazione, non lasciano dubbi sulle coerenti deduzioni logiche circa il ruolo predominante, decisionale, apicale e perentorio svolto dal ricorrente GA nella vicenda intimidatoria. Così come è lineare e convincente la motivazione laddove spiega la capacità, la personalità e l'attività criminale di GA, Di LA, US AL, di certo notoria, e nota anche alla vittima US LE. 13. Anche per quanto riguarda il quinto motivo di ricorso di GA SI, .volto a contestare la mancata riqualificazione del fatto associativo ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, il Collegio osserva che sostanzialmente il ricorrente chiede una rilettura delle valutazioni di merito che sono state svolte compiutamente dalla corte di appello circa la natura effettiva, capillare, strutturalmente organizzata dell'associazione descritta nel capo A) 'dell'imputazione. Non pare che la motivazione fornita dal giudice di appello sul punto sia priva di linearità logico deduttiva. In particolare, si deve osservare che appare correttamente motivata la spiegazione dell'esistenza di un'associazione caratterizza da stabilità, professionalità e capillare organizzazione e distribuzione dei compiti tra i soggetti coinvolti nel sodalizio. Di talché, alla luce anche della stabilità dell'attività associativa e del rilevante quantitativo di stupefacente trattato dall'organizzazione, si esclude la possibilità di ricondurre l'attività dell'associazione alla mera e riduttiva distribuzione di piccole dosi di stupefacenti. 14. La motivazione, al riguardo, spiega congruamente che l'associazione non .è costituita per commettere piccole e limitate cessioni di stupefacenti ma ha fondamento sulla distribuzione capillare al consumo di quantitativi rilevanti di stupefacenti attraverso il controllo del mercato in una determinata piazza di spaccio. Non si può ritenere che la sommatoria di cessioni al consumatore siano indicative soltanto della lieve entità delle singole cessioni quando, invece, sono • anche contestualmente indicative di una capacità organizzativa, strategica, commerciale dell'associazione volta ad una massiccia distribuzione al consumo della sostanza stupefacente in una determinata area di spaccio, ben organizzata e stabilmente strutturata per la molteplice vendita ai consumatori. 15. Circa il sesto motivo di impugnativa di GA, il Collegio rileva che gli stringati argomenti spesi dal ricorso, sostanzialmente volti a rinviare agli argomenti utilizzati per il quinto motivo di ricorso, si limitano a lamentare la mancata rivalutazione e riqualificazione dei fatti di cui al capo F) ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, senza alcuno specifico elemento che possa incrinare la chiara logica espositiva della motivazione della corte d'appello sviluppata a pag. 59. Sul punto la motivazione espone con coerenza logica e 16 fattuale il tipo di attività illecita, seriale, controllata da vedette, organizzata in turni e ruoli, con la presenza in luoghi sicuri in cui custodire lo stupefacente destinato alla vendita, sulla base di un continuo massiccio approvvigionamento. .A fronte di tale importante struttura associativa, sembra, piuttosto, che si chieda surrettiziamente una rivalutazione dei fatti oggetto del capo F) dell'imputazione che esula dallo scrutinio di legittimità. Si rigetta, pertanto, il sesto motivo. 16. Circa la contestazione attribuita a GA di avere ricoperto la qualifica di capo promotore dell'associazione finalizzata al tràffico di stupefacenti, le osservazioni critiche alla sentenza rivolte dal ricorrente nel settimo motivo di impugnazione non si confrontano con l'univocità del materiale probatorio che indica in modo certo il ruolo fondamentale di artefice dell'associazione con compiti decisionali di vertice svolto dal ricorrente GA SI. Il ricorso trascura che in motivazione è trattato con chiarezza e diffusamente il filo conduttore che lega tutti gli elementi probatori che gravano su GA descrivendone il ruolo: in particolare, si pensi alla gestione della manovalanza, con relative direttive, alla decisione di operare ai danni di US LE, alla contribuzione economica per chi si trovava agli arresti, al reperimento del legale .per LE PA che si trovava agli arresti, a fungere da organo non solo operativo ma decisionale di tutti i passaggi e momenti dell'attività. Tali argomenti, convergenti e numerosi, depongono in modo univoco per la coerenza della motivazione nel ritenere e dedurre che GA SI ha svolto un ruolo apicale, di promozione, organizzazione, controllo dell'associazione descritta nel 'capo A) dell'imputazione. 17. Circa l'ottavo motivo di ricorso di GA, il Collegio evidenzia che la motivazione della corte di appello sull'utilizzo del metodo mafioso espone in modo lineare e coerente, senza alcun vizio logico, le ragioni per ritenere che il traffico di stupefacenti, oggetto della stabile organizzazione criminosa descritta nel capo A), si sia avvalso di quelle modalità di approfittamento, omertose, nonché della forza intimidatrice determinata anche da una imperante presenza sul territorio in modo idoneo ad esercitarne il controllo non solo topografico ma di tutti movimenti della zona (si pensi al sistema delle vedette), non trascurando .qualsiasi metodo violento e intimidatorio. Il metodo mafioso infatti si caratterizza non soltanto per esercitare forza e violenza ma anche per avvalersi di quelle condizioni che essendo così radicate per via dell'omertà, del timore, della paura, consentono ad un'associazione o comunque a chi consuma un reato in materia di stupefacenti, come nella fattispecie, anche di natura associativa diversa da 'quella mafioso-camorristica, di svolgere la propria attività in forza di un permanente controllo del territorio e potendo contare sul silenzio imposto, senza il bisogno di giungere ad esercitare effettivi atti di violenza o di intimidazione. Il 17 metodo mafioso, infatti, si caratterizza non soltanto per il ricorso alla forza ma soprattutto per l'ostentata apparenza della capacità di governare la presenza sul territorio senza necessariamente ricorrere ad alcuna effettiva manifestazione di forza, violenza minaccia o intimidazione di qualsiasi tipo. Si tratta dell'acquisizione del silenzio, dell'assoggettamento sociale, di una contestualizzazione ambientale che è più forte del timore che deriverebbe .dall'esercizio di atti di violenza. 18. Nel caso concreto la motivazione (pag. 59-61) spiega in modo esauriente la forza intimidatrice esercitata con la sola attività illecita e presenza sul territorio, anche con l'occupazione materiale dell'edificio A3/3 eletto a centro logistico e decisionale dell'associazione. Esposizione logica, coerente, ben . fondata su elementi valutati conformemente dalle due sentenze di condanna, che non lascia dubbi sulla motivazione soprattutto a fronte delle mere asserzioni difensive. Si rigetta, pertanto, anche l'ottavo motivo di ricorso. 19. Anche sul nono motivo di ricorso, circa il diniego di concessione delle attenuanti generiche, il Collegio osserva che la motivazione offerta dalla corte 'd'appello, confermando il diniego delle attenuanti generiche deciso in primo grado, ha spiegato non soltanto l'assenza di elementi a favore della concessione ma soprattutto la sussistenza di elementi che depongono in senso contrario. Questi sono ricavati non soltanto dalla gravità dei fatti e dalla negativa personalità di GA, come emerge dalla sua storia criminale, ma da una lettura di tutto il contesto motivazionale frutto della saldatura delle due sentenze di condanna di GA SI, che delineano in concreto un ruolo e uno spessore criminale di alto livello nonché una capacità a delinquere particolarmente spiccata che si è esplicata sia nell'attività direttiva dell'associazione sia nell'esecuzione dei • reati fine. Di conseguenza la parte della motivazione dedicata al diniego della concessione delle attenuanti generiche risulta convincentemente coerente con tutto il contesto motivazionale che viene dedicato all'imputato GA SI e in particolare con la considerazione diffusa in tutta la sentenza circa la gravità dei fatti, la struttura criminale dell'imputato, la capacità organizzativa, *decisionale e direttiva dimostrata. Palesemente infondati appaiono pertanto gli argomenti difensivi che vanno rigettati. 20. Sul decimo motivo di ricorso, infine, circa la mancata revoca del provvedimento di confisca del denaro sequestrato in data 2 giugno 2020, il Collegio non può che osservare la coerenza logico-giuridica della decisione laddove considera immune da vizi di merito e di forma il sequestro e, quindi, la confisca di una somma di denaro fondati sulla legittima considerazione che, per un soggetto privo di una dichiarazione dei redditi, la disponibilità di una somma di denaro è ragionevolmente connessa alla disponibilità degli introiti ricavati da 18 un contesto criminale associativo al cui governo era preposto l'imputato GA SI. La considerazione in verità meramente assertiva e speculativa che la somma provenga dalla compravendita di un'auto intestata alla moglie non è sufficiente, nel contesto di una motivazione coerente e convincente, a superare la logica deduzione della disponibilità di denaro proveniente dal traffico illecito di 'stupefacenti. Ricorso Di LA ZO e CO ON (motivi comuni nn. 1, 3, 6). 1. Di LA ZO e CO ON presentano in comune i motivi nn. 1, 3, 6. 2. Con il primo motivo di ricorso si chiede di estendere anche agli imputati Di LA e CO la questione sollevata dalla difesa di GA SI circa l'inutilizzabilità delle intercettazioni. Pertanto, si rinvia al punto 1 dell'esame del ricorso di GA SI, ritenendo che valga anche per questo primo motivo dei coniugi Di LA e CO quanto esposto precedentemente per il rigetto. 3. In ordine al terzo motivo di impugnativa Di LA e CO il Collegio osserva che l'uso e la disponibilità delle armi è oggetto di contestazione nei capi B) e C), ma effettivamente nel capo A) non c'è una contestazione espressa per l'uso di armi ad eccezione della posizione del CI (circa il trasporto di armi). 4. Il Collegio evidenzia al riguardo che a pag. 62 la motivazione di appello, richiamando quella di primo grado, ritiene che le aggravanti - neppure calcolate in punto di pena - siano contestate in fatto, spiegando l'interpretazione del capo di imputazione con i riferimenti al sequestro delle armi e ai colloqui intercettati il cui uso e disponibilità è oggetto di contestazione nei capi B) e C), in linea con quanto deciso dalla giurisprudenza che ritiene che "quando si proceda separatamente per il reato di associazione [di stampo mafioso] e per i singoli •reati riconducibili all'associazione commessi con l'uso delle armi, non viola il diritto di difesa assumere quali elementi indiziari della sussistenza dell'aggravante [prevista dal quarto comma dell'art. 416-bis cod. penj i fatti storici che costituiscono la contestazione dei singoli episodi ed è lecito basare anche su di essi il convincimento del giudice in ordine alla prova sull'aggravante del sodalizio armato. D'altro canto, sotto il profilo soggettivo, la consapevolezza della disponibilità di armi da parte del singolo associato è desumibile da deduzioni logiche tratte dagli atti e può derivare dalla considerazione in concreto dell'attività svolta e della posizione di potere assunta rispetto ad analoghe organizzazioni operanti sul medesimo territorio tanto da 19 poter attribuire a colpa l'eventuale ignoranza da parte del singolo associato della disponibilità di armi da parte dell'organizzazione." (Sez. 5, n. 10930 del 21/10/1996, Licciardi, Rv. 206540 — 01). Ne consegue il ° rigetto del terzo motivo di ricorso sia per la contestazione in fatto anche se espressamente riferita solo al CI (trasporto di armi) sia per il collegamento con i capi B) e C). 5. Riguardo il sesto motivo di ricorso degli imputati Di LA e CO le considerazioni svolte in questo motivo sono sovrapponibili a quelle esposte per •la medesima contestazione dal ricorrente GA SI (nell'ottavo motivo di ricorso), cui si deve rinviare, con la precisazione che nel caso concreto l'aggravante del cosiddetto "metodo mafioso" è compatibile con qualsiasi reato, ivi compresi quelli associativi, di qualunque natura. Non v'è alcun limite normativo ad applicare l'aggravante del metodo mafioso al reato associativo ex 'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990; anzi la struttura criminologica di tale reato associativa può ben prestarsi per gli interessi, le dinamiche, le capacità organizzative ad essere compatibile con lo svolgimento di una forza intimidatrice o l'avvalimento di condizioni omertose, come del resto emerge dalle motivazioni di primo e secondo grado che riguardano il c.d. Parco Verde di Caivano. Ricorso CO ON (motivi 2,4,7) 1. In ordine al secondo motivo di ricorso di CO ON, si noti che invero . la motivazione (pag. 67-68) spiega analiticamente il contributo causale, concreto, operativo dell'imputata e depone decisamente contro un'asserita ipotesi di connivenza non punibile. 2. Il dolo del delitto di associazione a delinquere è dato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e quindi del •programma delinquenziale in modo stabile e permanente e, nel verificare gli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato del quale l'agente sia stato consapevole (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, •Sermone, Rv. 282122; Sez. 3, n. 27910 del 27/03/2019, Ciccarelli, Rv. 276677). In particolare, se la condotta rilevata si esaurisce nella partecipazione a uno solo o a pochi episodi (comportamenti che possono anche essere il frutto di un aiuto episodico) la responsabilità per il reato associativo non è esclusa, ma la prova della volontà di partecipare all'associazione deve essere particolarmente rigorosa (Sez. 6, n. 50133 del 21/11/2013, Casoria, Rv. 258645; Sez. 6, n. 5970 del 23/01/1997, Ramirez, Rv. 208306; Sez. 5, n. 9457 del 24/09/1997, Caceres, 20 Rv. 209073) e occorre ricercare elementi di conferma dell'origine della condotta da uno schema operativo giù collaudato (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Annarrante, Rv. 278440; Sez. 3 n. 36381 del 09/05/2019, Crudo, Rv. 276701), così da provare, al di là di ogni ragionevole dubbio, un ruolo specifico dell'agente funzionale all'associazione e alle sue dinamiche e espressione della coscienza e volontà dell'autore di farne parte contribuendo al suo sviluppo e non di una occasionale della adesione al sodalizio criminoso e alle sue sorti (Sez. 6, n. 50965 del 02/12/2014, Policastri, Rv. 261379; Sez. 6, n. 44102 del 21/10/2008, Cannizzo, Rv. 242397). Se è vero che il vincolo associativo non può essere desunto unicamente dalla partecipazione ai reati-fine di cessione di sdstanze stupefacenti, perché ,tali condotte non sono inequivocabilmente dimostrative . dell'adesione del soggetto al gruppo criminale, non potendo neppure escludersi che l'associazione utilizzi esecutori arruolati volta per volta, non necessariamente consapevoli di operare dentro una stabile realtà organizzativa. (Sez. 6, n. 49556 del 22/10/2003, Marigliano, Rv. 227826). Così, nel caso della CO, gli elementi descritti in motivazione circa il suo ruolo permanente di gestire la presenza e gli .alimenti del gruppo di arruolati, la sua presenza stabile nell'appartamento- laboratorio, la conoscenza dello svolgimento dell'attività illecita che si consumava quotidianamente nella sua dimora, prova direttamente la sua partecipazione all'associazione, anche perché ben consapevole dell'esistenza di un sodalizio volto alla commissione di una serie indefinita di reati nel settore degli 'stupefacenti; da cui la motivazione impugnata correttamente desume l'adesione volontaria e partecipativa a tale programma assicurando la sua stabile disponibilità per attuarlo (Sez. 4,n. 18776 del 30/09/2016, dep. 2017, Boccuni, Rv. 269881; Sez. 6, n. 5150 del 16/01/2014, Nosa, Rv. 258570). Di talché anche • questo motivo di ricorso merita il rigetto. 3. Circa il quarto motivo di ricorso di CO ON la difesa non si confronta proprio con la motivazione impugnata che espone con chiarezza la posizione dell'imputata (pag. 42 ss e 68-69) spiegando analiticamente il contributo causale, concreto, operativo nel sodalizio e quindi anche ben .consapevole della detenzione delle armi, che come si desume da tutto il contesto motivazionale non era attività altra rispetto a quella associativa ma era pertinente, funzionale, direttamente nella disponibilità dell'associazione, nei pressi dei luoghi in cui la CO quotidianamente era presente e attiva. Si rigetta pertanto il motivo sul vizio di carenza assoluta di motivazione in relazione ai 'motivi di appello che riguardavano una espressa richiesta di assoluzione e che vengono ora riprodotti nel motivo n. 4 di ricorso di CO ON. 4. Il settimo motivo di ricorso presentato da CO ON si deve rigettare per la genericità e assertività dello stesso motivo a fronte della completezza e 21 coerenza logica della motivazione che sviluppa gli argomenti determinati per spiegare il trattamento sanzionatorio tenendo conto dell'incensuratezza, del ruolo attivo svolto come emerge dalle intercettazioni, dalla conoscenza dell'attività illecita esercitata stabilmente nell'appartamento, come risulta dai suoi commenti sui sequestri (pag. 68-69). Non sussiste alcuna lacuna nella logica motivazionale .e quindi si deve rigettare anche questo motivo di ricorso. Ricorso di Di LA ZO 1. Il quinto motivo di ricorso Di LA ZO meritW il rigetto in quanto la 'motivazione della corte di appello non solo non ha riassunto - come invece sostiene la difesa - in un unico capitolo le valutazioni in ordine a tutti gli addebiti mossi al ricorrente ritenendo di esplicitare le ragioni del proprio convincimento con un rinvio alle eloquenti conversazioni intercettate ma ha trattato diffusamente il ruolo di Di LA, circa il coinvolgimento nella detenzione delle armi e della sostanza stupefacente anche con l'ausilio operativo della moglie CO ON (pag. 26 ss. della motivazione di appello e pag. 12 ss. della motivazione di primo grado). 2. Non è condivisibile l'asserzione difensiva circa il rinvio per relationem alla sentenza di prime cure ovvero ad altre parti della sentenza di secondo grado, in quanto la saldatura e i richiami agli elementi utilizzati in prime cure producono una motivazione apparente solo quando ingenerano una effettiva lacuna argomentativa, che invero nel caso in giudizio non si registra affatto e comunque è semplicemente asserita dalla difesa. La lettura delle ampie argomentazioni ,deduttive del ruolo di Di LA, nelle gravi vicende criminose, in particolare della sua stretta collaborazione con GA, come emerge univocamente dalle intercettazioni telefoniche e telematiche, non offre alcuna possibilità di dubitare del suo ruolo pienamente consapevole della vita associativa, ivi compreso la disponibilità delle armi. I generici motivi portati sul punto devono essere rigettati. Ricorso di US AL 1. Il primo motivo di ricorso presentato da US AL deve rigettarsi .perché non si rileva l'eccepita indeterminatezza assoluta per violazione dell'art. 429 cod. proc. pen. in relazione al capo A) dell'imputazione. Il ruolo del ricorrente US AL è compiutamente individuato in seno alla ritenuta associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. 2. Di conseguenza non segue alcuna nullità della richiesta di rinvio a giudizio, 'prima, e del provvedimento che dispone il giudizio, poi, che eventualmente 22 avrebbero la conseguenza di inficiare tutto il procedimento attraverso la nullità indicata dall'art. 179 cod. proc. pen. concernendo l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale. Ciò, secondo la difesa, avrebbe dovuto comportare per il giudice di appello una sentenza con conseguente rinvio degli atti al magistrato procedente al momento della verificazione della nullità stessa. Invece a parere del ricorrente la Corte di appello pur avendo dedicato in motivazione espressamente un paragrafo alle questioni preliminari sollevate dai difensori ometteva la motivazione su tale questione. 3. A ben vedere, però, il ruolo di US AL nel capo a) è identificato genericamente quale "partecipe" dell'associazione (la cui attività invero è ampiamente descritta nello stesso capo A) e in quelle altre azioni criminose altrove descritte) ma soprattutto "con varie funzioni, tutte finalizzate ad agevolare l'attività di spaccio". Tale ruolo, quindi, descrive compiutamente una serie di mansioni specifiche legate da un unico nesso teleologico a favore del sodalizio criminoso e in concreto dello spaccio di stupefacenti, peraltro ampiamente specificato nei reati fine ascritti. A prescindere dall'attenzione dedicatavi dai giudici di merito, trattasi di una connotazione criminosa, pertanto, tutt'altro che generica e di certo non impeditiva dell'esercizio del diritto di difesa •che porta a rigettare il motivo di ricorso. 4. Circa il secondo motivo di impugnazione del ricorrente US AL il Collegio evidenzia che plurimi elementi investigativi sono esposti in motivazione e depongono per l'identificazione nel US del "Tatore" oggetto delle intercettazioni che sono state fondamentali nel costrutto probatorio del processo. Nessun travisamento della prova e nessuna contraddittoria motivazione (vedi l'identificazione del US a cui si riferiscono gli interlocutori delle varie conversazioni telefoniche captate) ma piuttosto si legge in motivazione la prova logico-deduttiva inequivocabile che quest'ultimo sarebbe il soggetto per il quale .viene usato il diminutivo "Tatore". Ne consegue la linearità logica della motivazione proprio con riferimento all'identificazione e alla conversazione che si assume travisata. •Ricorso di CI IM 1. CI IM presenta una prima serie di motivi di ricorso attraverso l'avvocato Giuliana Lombardi che il Collegio ritiene di rigettare. 2. Circa il primo motivo, al netto di valutazioni di merito, che fuoriescono dal perimetro riservato al giudice di legittimità, non residuano dubbi sulla saldatura delle due motivazioni anche riguardo l'esatta identificazione del CI IM 23 /uT individuato quale soggetto chiamato "IN" in alcune conversazioni ambientali (del 29/05/2020 e 2/06/2020 riferite a pag. 111 ss. della sentenza di .primo grado) in relazione ad annotazioni di servizio, intercettazioni, riconoscimenti a seguito della visione del servizio giornalistico "droga da asporto", corroborati dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Oliva, Lobascio, Iuorio. Il riferimento al ricorrente CI nelle due sentenze di primo grado e di appello è pienamente sovrapponibile: gli elementi per individuare tale 'imputato sono espressi nella sentenza di primo grado e fatti propri in quella di secondo grado. Di talché, i dubbi meramente assertivi della difesa non assurgono alla dignità di elementi logici che possano contrastare le deduzioni motivazionali sul punto, e devono essere respinti. 3. Sul secondo motivo di ricorso il Collegio evidenzia che per dimostrare la partecipazione dell'imputato all'associazione incriminata e l'attribuzione allo stesso del compito del trasporto di armi e di stupefacenti, la motivazione valorizza tre intercettazioni ambientali, il cui contenuto porta anche alla prova convincente dell'elemento soggettivo del reato e cioè della volontà di aderire . all'associazione di contribuire all'attività della stessa. 4. Riguardo il terzo motivo di impugnazione dell'avvocato Lombardi in relazione alla detenzione di armi come indicate nei capi di imputazione B) e C) le intercettazioni non possono che ricondurre l'imputato CI ai reati di quei capi B) e C) dell'imputazione perché dal tenore dei dialoghi emerge una condotta .cosciente e inequivoca del ricorrente: in particolare la circostanza che le armi fossero state portate via da tale IN a seguito di un'attività di perquisizione della polizia giudiziaria. V'è pertanto una convincente coerenza probatoria nelle motivazioni circa la responsabilità per i delitti previsti dalla legislazione in materia di armi che non è inficiata dal mero dubbio difensivo, già sciolto nelle due 'motivazioni. Si rigetta, pertanto, il motivo. 5. Riguardo il quarto motivo di ricorso circa la motivazione relativa alla contestazione dell'aggravante, anche nei confronti di CI, del c.d. "metodo mafioso", è da rigettare la prospettazione difensiva che trattasi di un'aggravante che assume il carattere soggettivo (e non oggettivo) e quindi non automaticamente estensibile al CI con riferimento all'organizzazione e all'attività del reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti. La struttura dell'aggravante non attiene al momento psicologico del reato ma alle modalità di realizzazione della condotta, agevolata dalla forza di intimidazione o dall'omertà .che comporta la maggior potenza lesiva del fatto, rendendo la condotta di qualsiasi reato particolarmente forte, efficace, dannosa (Conf. Sez. 2, n. 32564, del 12/04/2023, Bisogni, Rv. 285018-02; Sez. 4, n. 5136, del 02/02/2022, Arlotta, Rv. 282602-02). Pertanto, si deve respingere la prospettazione difensiva. 24 6. Infine, in ordine al quinto e al sesto motivo di ricorso, il diniego delle circostanze delle attenuanti generiche e la proporzione della pena inflitta rispetto a quella comminata ai complici, si noti che in merito alla dosimetria della pena la motivazione è esauriente in quanto segue un percorso logico ineccepibile sulla valutazione della gravità del fatto, desumibile anche dalla personalità e dalla violenza mostrata come emerge in tutto lo sviluppo della motivazione, non solo sulla parte dedicata ai profili sanzionatori. Sebbene stringata la parte dedicata al trattamento sanzionatorio, alla luce dell'ampia descrizione dei fatti e del ruolo di CI, in tutto il contesto criminoso, non emergono vizi della motivazione che giungano a inficiare la parte impugnata con questi motivi di ricorso. Ricorso dell'avv. Sperlongano nell'interesse CI. 1. Il primo motivo è da rigettare per gli stessi motivi di reiezione del motivo n. 1 di GA, cui si sovrappone interamente e cui si rinvia. 2. Anche nel secondo motivo di ricorso si tratta sostanzialmente degli stessi motivi 1, 2 e 3 presentati dall'avv. Lombardi, sempre nell'interesse di CI, alla cui motivazione di rigetto si rinvia. 3. Riguardo un ulteriore motivo di ricorso sovrapponibile al terzo motivo .dell'avv. Lombardi non si può condividere la critica alla sentenza di appello per non avere scrutinato puntualmente le doglianze difensive in sede di impugnazione circa la responsabilità di CI in relazione alla detenzione delle armi comuni da sparo ritrovate nel cosiddetto laboratorio. Si deve rigettare per gli stessi motivi esposti in ordine al terzo motivo dell'avv. Lombardi cui si rinvia. *4. Per l'ulteriore motivo di ricorso nell'interesse di CI riguardante la motivazione circa l'applicazione dell'aggravante del cosiddetto metodo mafioso, il rigetto, come per tutti gli imputati che lo hanno eccepito, si fonda sui motivi esposti in ordine alla posizione di GA SI. 5. Un ultimo motivo di ricorso concerne la mancata concessione delle attenuanti generiche che invece avrebbero dovuto essere concesse per le condizioni di vita personale e familiare del ricorrente CI, si deve respingere per la genericità e la superficialità dell'esposizione del motivo stesso sostanzialmente assertivo, fuori dai parametri del controllo di legittimità, privo . di argomenti volti a insidiare la struttura della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio. 6. In definitiva, tutti i motivi sono da rigettare. 25
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 22 novembre 2023 Il consigliere estensore Il Presidente