Articolo 47 della Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
Articolo 46Articolo 48
Versione
16 febbraio 1963
Art. 47.
La Giunta regionale deve essere consultata ai fini della: istituzione, regolamentazione e modificazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti che interessano in modo particolare la Regione.
La Giunta regionale deve essere anche consultata in relazione alla elaborazione di trattati di commercio con Stati esteri che interessino il traffico confinario della Regione o il transito per il porto di Trieste.
Il Governo della Repubblica puo' chiedere il parere della Giunta regionale su altre questioni che interessano la Regione, o la Regione e lo Stato.
Entrata in vigore il 16 febbraio 1963