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Sentenza 25 dicembre 2025
Sentenza 25 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/12/2025, n. 1832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1832 |
| Data del deposito : | 25 dicembre 2025 |
Testo completo
n. rgvg 9259 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente est.-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9259 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nato a [...] il [...] c.f. , Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. CAPUANO MIRKO presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] c.f. Controparte_2 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. CAPUANO MIRKO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/05/2025 e Controparte_1 Controparte_2 premettendo:
- di aver contratto matrimonio in Napoli il 27/03/2008;
- che dalla loro unione sono nate le figlie (10.04.2009) e (07.03.2014) Per_1 Per_2 rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 25.11.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“ 1. Le parti vivranno separatamente, con mutuo rispetto, ciascuna potrà fissare dove crederà opportuno la propria residenza, domicilio e/o dimora. In ogni caso essi si impegnano a comunicarsi a mezzo lett. racc. A/R ogni eventuale mutamento di residenza, domicilio e/o dimora, entro e non oltre sette giorni dall'effettivo mutamento;
2. La casa coniugale sita in Napoli, alla via Galileo Galilei, 6 resta assegnata in uso esclusivo alla sig. che continuerà ad abitarla congiuntamente alla figlie minori ed Controparte_2 Per_1
, completa di mobili e suppellettili che l'arredano; Per_2
3. Le figlie minori e restano affidate ad entrambi i genitori secondo le modalità Per_1 Per_2 dell'affido condiviso, pur dimorando con la madre, con facoltà per il padre di vederli e trattenerli con sé, secondo le seguenti modalità temporali:
a week end alterni dalle 20,00 del venerdì alle ore 20,00 della domenica con pernotto, e due volte alla settimana e precisamente il martedì ed il giovedì dall'uscita della scuola fino alle ore 19,30, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche delle minori e;
Per_1 Per_2
Per quanto riguarda le vacanze natalizie, il Sig. terrà con sé le figlie minori, Controparte_1 alternativamente, un anno, dalle ore 15,00 del 24 dicembre alle ore 21,00 del 28 dicembre, e l'anno successivo, dalle ore 21,00 del 28 dicembre alle ore 21,00 del successivo 2 gennaio;
Le minori, altresì, trascorreranno le festività di Pasqua e Lunedì in Albis, ivi compresa la notte tra le medesime, alternativamente un anno con un genitore e 1'anno successivo con l'altro, iniziando con la madre per l'anno successivo;
infine, e trascorreranno con il padre, durante Per_1 Per_2 le vacanze scolastiche estive, due settimane consecutive durante il mese di agosto, sempre dalle ore
10,00 del lunedì alle ore 21,00 della domenica successiva, la cui collocazione nei mesi di riferimento dovrà concordarsi preventivamente tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno;
4. I ricorrenti adotteranno autonomamente le decisioni di ordinaria amministrazione attinenti alla quotidianità dei figli minori mentre si impegnano a consultarsi reciprocamente e a decidere di comune accordo tutte le questioni di rilevante importanza attinente la salute, l'educazione e l'istruzione delle minori e , tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale Per_1 Per_2
e delle aspirazioni delle stesse;
5. I coniugi, comunque, sono ben consapevoli della necessità per le figlie minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo, pertanto, gli accordi sopra indicati costituiscono il contenuto minimo dei rapporti genitori-figli, nel senso che si cercherà in ogni caso di favorire un'equa presenza dei minori presso ciascun genitore;
6. Il Sig. si obbliga a versare, quale contributo per il mantenimento alle figlie Controparte_1 minori e , la somma di € 500,00 (cinquecento/00) mensili, di cui € 250,00 Per_1 Per_2
(duecentocinquanta/00) per ciascuna figlia, oltre il 50% dell'assegno unico universale previsto a favore di ciascuna figlia minore. Detta somma verrà adeguata annualmente secondo gli indici Istat;
Il Sig. si impegna a versare il 50% delle spese sportive per entrambi le figlie, Controparte_1 delle spese relative alla istruzione scolastica, mediche (se non convenzionate con il SSN), extrascolastiche, ludiche il tutto come previsto dal Protocollo d'intesa datato 07.03.2018 siglato tra
Magistrati del Tribunale di Napoli ed avvocati del foro di Napoli, al quale le parti si richiamano per definire ogni vicenda relativa alle minori;
7. Nulla stabilirsi a titolo di assegno di mantenimento per essi coniugi, l'uno in favore dell'altro, giacchè gli stessi si dichiarano autosufficienti sotto il profilo economico;
8. I coniugi, dichiarano altresì, d'aver già provveduto a regolare ogni eventuale aspetto patrimoniale tra loro e, fermo quanto ai punti che precedono, dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro;
9. i ricorrenti si scambiano sin d'ora reciproco consenso al rilascio da parte delle Autorità competenti del passaporto e di ogni altra autorizzazione;
10. le spese della presente procedura sono sostenute, in compensazione da entrambi i ricorrenti;
11. Tutte le questioni di carattere patrimoniale sono definite tra i coniugi pertanto nulla è dovuto dall'uno in favore dell'altro”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi delle minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto delle minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
(atto n.28, parte I, S. Sez. XX , reg. Atti Matrimonio anno 2008); Controparte_2
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/11/2025
Il Presidente est.
Dott. Immacolata Cozzolino