Art. 36. Attrezzature e dotazioni di bordo
L'indennizzo o il contributo per navi e galleggianti sono concessi anche per i danni alle macchine utensili ed altre cose mobili depositate in magazzini a terra e costituenti normali ed indispensabili dotazioni di scorta delle navi o galleggianti.
La prova della proprieta' dei beni indicati nel comma precedente puo' essere fornita anche con i mezzi previsti dal terzo comma dell'art. 10.
Tuttavia, per le navi ed i galleggianti iscritti in uffici di territori non piu' sottoposti alla sovranita' dello Stato italiano e per le loro dotazioni di scorta site in detti territori, la dichiarazione giurata puo' essere resa al pretore ed al notaio dall'interessato e da quattro cittadini italiani.
L'indennizzo o il contributo per navi e galleggianti sono concessi anche per i danni alle macchine utensili ed altre cose mobili depositate in magazzini a terra e costituenti normali ed indispensabili dotazioni di scorta delle navi o galleggianti.
La prova della proprieta' dei beni indicati nel comma precedente puo' essere fornita anche con i mezzi previsti dal terzo comma dell'art. 10.
Tuttavia, per le navi ed i galleggianti iscritti in uffici di territori non piu' sottoposti alla sovranita' dello Stato italiano e per le loro dotazioni di scorta site in detti territori, la dichiarazione giurata puo' essere resa al pretore ed al notaio dall'interessato e da quattro cittadini italiani.