Art. 22. Presidio delle esigenze operative 1. Al fine di assicurare il presidio di specifiche esigenze operative e con riferimento al personale strettamente necessario a tal fine, fatte salve diverse disposizioni adottate dal Direttore generale, il Capo Servizio, ferma restando la fruizione delle flessibilita' compatibili con le misure di presidio, puo' disporre:
a) la presenza in servizio del dipendente entro una certa ora in ingresso o fino a una certa ora in uscita, nei limiti della fascia di flessibilita' in ingresso e della durata della prestazione minima giornaliera;
b) la collocazione dell'intervallo nei limiti dell'arco orario 12.40-14.40 e la sua durata nella misura prevista per il Servizio di appartenenza.
2. Nel disporre le misure di presidio, sono osservati criteri di rotazione tra il personale interessato.
a) la presenza in servizio del dipendente entro una certa ora in ingresso o fino a una certa ora in uscita, nei limiti della fascia di flessibilita' in ingresso e della durata della prestazione minima giornaliera;
b) la collocazione dell'intervallo nei limiti dell'arco orario 12.40-14.40 e la sua durata nella misura prevista per il Servizio di appartenenza.
2. Nel disporre le misure di presidio, sono osservati criteri di rotazione tra il personale interessato.