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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 24/11/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI UDINE
All'udienza 24/11/2025 , nella causa di cui al n. 694 / 2025 R.G., avanti al giudice del lavoro Paolo
MI, sono comparsi
Per parte ricorrente avv. SCALETTARIS PIERENRICO in sostituzione dell'avv. LUCCI
ES RI
Per parte resistente: avv. DELLA ROSA DANILO in sostituzione dell'avv. IERO LUCA
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. SCALETTARIS produce ulteriore giurisprudenza che viene autorizzato a depositare in via telematica entro la giornata odierna, quindi si richiama agli atti e conclude come in ricorso.
L'avv. DELLA ROSA si richiama alle eccezioni e conclusioni della memoria difensiva.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dandone lettura.
IL GIUDICE
Paolo MI REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Paolo MI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 694 /2025
Promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. LUCCI Parte_1 C.F._1
ES RI, dall' avv.to PERICOLI MATTEO, dall' avv. BALDACCINI ALDO e dall'avv. VITOLA ES RI
-ricorrente- contro
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. IERO LUCA, e CP_1 P.IVA_1 dall'avv. BONETTI PAOLO
-resistente-
Avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria - beneficio contributivo agevolato di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 e ss. mm. e ii. - ostetriche libero professioniste iscritte alla gestione commercianti sulle seguenti conclusioni di parte
PARTE RICORRENTE in via principale, dichiarata l'illegittimità del provvedimento di revoca e della conseguente richiesta di pagamento dell' , accertare e dichiarare il diritto della dott.ssa CP_1 [...]
per gli anni 2019, 2020 e 2021, nella sua qualità di ostetrica libero professionista iscritta Pt_1 alla Gestione Commercianti, a beneficiare del regime contributivo agevolato, in quanto la medesima era in possesso dei requisiti di legge e, per l'effetto, annullare la pretesa creditoria dell' per le CP_1 suddette annualità, dichiarando nulla e non dovuta ogni somma richiesta a titolo di differenze contributive, sanzioni e interessi;
➢ in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare comunque non dovute le somme richieste dall' alla dott.ssa a titolo di differenze contributive, sanzioni e interessi CP_1 Parte_1 per gli anni dal 2019, 2020 e 2021, per l'irripetibilità dell'indebito previdenziale ai sensi dell'art. 52,
1 L. 88/1989; ➢ in ogni caso, in via ulteriormente gradata, dichiarare non dovute le somme richieste dall' alla dott.ssa a titolo di sanzioni e interessi per gli anni 2019, 2020 e 2021, in CP_1 Parte_1 ragione del legittimo affidamento della ricorrente e della particolarità della vicenda;
➢ con vittoria di spese di lite, competenze ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari
PARTE RESISTENTE rigettare il ricorso. Spese e compensi di lite rifusi, compresa la maggiorazione forfetaria del 15%.
MOTIVAZIONE
1. , con ricorso 28.7.2025, contesta e impugna il provvedimento del 3 gennaio Parte_1 CP_1
2025 che ha disposto la revoca del regime contributivo agevolato previsto dall'art. 1, commi 76 - 84 della L. n. 190/2014 di cui la ricorrente ha usufruito dal 2019 al 2024 (doc. 1 ). CP_1
Tale regime prevede una riduzione del 35% sulla contribuzione dovuta sia sul reddito minimale sia su quello eventualmente eccedente.
L' nel costituirsi ribadisce la correttezza del provvedimento in quanto conforme alla legislazione CP_1 vigente.
La causa, documentale e in diritto, è stata direttamente discussa all'udienza 24.11.2025.
Il ricorso va rigettato.
2. In effetti l'art. 1, comma 76 della L. 190/2014 stabilisce che “I soggetti di cui al comma 54 esercenti attività d'impresa” possono applicare, ai fini contributivi, il regime agevolato.
La ricorrente rientra fra i soggetti di cui al c. 54, cioè contribuenti persone fisiche esercenti attività
d'impresa, arti o professioni a cui si può applicare il regime forfetario, ma non esercita(va) un'attività di impresa, ma di ostetrica libera professionista con Partita Iva e iscrizione alla Gestione
Commercianti.
Non si configura quindi la fattispecie normativamente delineata.
3. La tesi di parte attrice richiama un'interpretazione per cui il comma 76 nel riferirsi solamente ai soggetti di cui al comma 54 (esercenti l'attività di impresa) non abbia inteso escludere artisti e professionisti dalla contribuzione agevolata, ma abbia inteso includere nel regime contributivo agevolato tutti gli iscritti alla Gestione commercianti, omettendo il riferimento agli artisti e professionisti poiché questi, e solo loro, a differenza che gli esercenti attività di impresa, possono pure aderire a casse professionali o altre gestioni (Trib. Milano n. 1614/2025 del 23.5.2025).
Si tratta però di un approccio che va oltre il senso “fatto palese dal significato proprio delle parole”
(art. 12 preleggi).
Non si ravvisano poi disparità di trattamento tali da configurare un'illegittimità costituzionale della norma o della sua interpretazione letterale.
2 Il legislatore infatti gode di ampia discrezionalità in merito ai regimi di favore e il riconoscimento di certi sgravi alle imprese e non ai professionisti rientra in questa discrezionalità, posto che si tratta di due categorie economico-sociali chiaramente distinte.
4. Né è fondata la subordinata prospettazione per cui l' avrebbe in un primo tempo CP_1 ammesso la ricorrente al regime agevolato per poi cambiare idea, violando l'affidamento creato.
Come correttamente rilevato dall' , il regime di favore non viene riconosciuto con CP_1 provvedimento autorizzativo dell' , ma viene applicato dal contribuente previa domanda di CP_1 avvalersi dell'agevolazione e autodichiarazione sulla sussistenza dei presupposti di legge, soggetta solo a controlli a posteriori (doc. 2 ricorso).
Ciò in relazione al carattere opzionale e facoltativo del regime (cfr circolari n. 29/1015 e CP_1
35/2016).
Gli scambi di corrispondenza con un funzionario , anche a ritenerli di una qualche rilevanza, CP_1 non risultano aver mai offerto rassicurazioni sulla correttezza dello sgravio, ma solo informazioni procedurali (doc. 3 ricorso).
In ogni caso i presupposti che la ricorrente invoca per opporsi alla ripetizione riguardano l'ambito, del tutto estraneo alla presente materia del contendere, degli indebiti in materia di prestazione previdenziali o assistenziali.
Un generale obbligo di correttezza e buona fede impone (solo) di esercitare la pretesa restitutoria tenendo in considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento al debitore e cioè, in particolare, escludendo ripetizioni che possano compromettere le esigenze primarie dell'esistenza (Corte Cost. 27.1.2023, n. 8, considerato in diritto § 12.2.1); ma si tratta di aspetti neppure prospettati in ricorso.
5. E', piuttosto, vero che risulta aver diramato informazioni Controparte_2 equivoche sul punto, circostanza che, considerata anche la giurisprudenza di merito favorevole a tesi corrispondenti a quelle esposte qui in ricorso, giustificata la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro Paolo
MI, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Udine, 24/11/2025
Il Giudice
Paolo MI
3
All'udienza 24/11/2025 , nella causa di cui al n. 694 / 2025 R.G., avanti al giudice del lavoro Paolo
MI, sono comparsi
Per parte ricorrente avv. SCALETTARIS PIERENRICO in sostituzione dell'avv. LUCCI
ES RI
Per parte resistente: avv. DELLA ROSA DANILO in sostituzione dell'avv. IERO LUCA
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. SCALETTARIS produce ulteriore giurisprudenza che viene autorizzato a depositare in via telematica entro la giornata odierna, quindi si richiama agli atti e conclude come in ricorso.
L'avv. DELLA ROSA si richiama alle eccezioni e conclusioni della memoria difensiva.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dandone lettura.
IL GIUDICE
Paolo MI REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Paolo MI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 694 /2025
Promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. LUCCI Parte_1 C.F._1
ES RI, dall' avv.to PERICOLI MATTEO, dall' avv. BALDACCINI ALDO e dall'avv. VITOLA ES RI
-ricorrente- contro
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. IERO LUCA, e CP_1 P.IVA_1 dall'avv. BONETTI PAOLO
-resistente-
Avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria - beneficio contributivo agevolato di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 e ss. mm. e ii. - ostetriche libero professioniste iscritte alla gestione commercianti sulle seguenti conclusioni di parte
PARTE RICORRENTE in via principale, dichiarata l'illegittimità del provvedimento di revoca e della conseguente richiesta di pagamento dell' , accertare e dichiarare il diritto della dott.ssa CP_1 [...]
per gli anni 2019, 2020 e 2021, nella sua qualità di ostetrica libero professionista iscritta Pt_1 alla Gestione Commercianti, a beneficiare del regime contributivo agevolato, in quanto la medesima era in possesso dei requisiti di legge e, per l'effetto, annullare la pretesa creditoria dell' per le CP_1 suddette annualità, dichiarando nulla e non dovuta ogni somma richiesta a titolo di differenze contributive, sanzioni e interessi;
➢ in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare comunque non dovute le somme richieste dall' alla dott.ssa a titolo di differenze contributive, sanzioni e interessi CP_1 Parte_1 per gli anni dal 2019, 2020 e 2021, per l'irripetibilità dell'indebito previdenziale ai sensi dell'art. 52,
1 L. 88/1989; ➢ in ogni caso, in via ulteriormente gradata, dichiarare non dovute le somme richieste dall' alla dott.ssa a titolo di sanzioni e interessi per gli anni 2019, 2020 e 2021, in CP_1 Parte_1 ragione del legittimo affidamento della ricorrente e della particolarità della vicenda;
➢ con vittoria di spese di lite, competenze ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari
PARTE RESISTENTE rigettare il ricorso. Spese e compensi di lite rifusi, compresa la maggiorazione forfetaria del 15%.
MOTIVAZIONE
1. , con ricorso 28.7.2025, contesta e impugna il provvedimento del 3 gennaio Parte_1 CP_1
2025 che ha disposto la revoca del regime contributivo agevolato previsto dall'art. 1, commi 76 - 84 della L. n. 190/2014 di cui la ricorrente ha usufruito dal 2019 al 2024 (doc. 1 ). CP_1
Tale regime prevede una riduzione del 35% sulla contribuzione dovuta sia sul reddito minimale sia su quello eventualmente eccedente.
L' nel costituirsi ribadisce la correttezza del provvedimento in quanto conforme alla legislazione CP_1 vigente.
La causa, documentale e in diritto, è stata direttamente discussa all'udienza 24.11.2025.
Il ricorso va rigettato.
2. In effetti l'art. 1, comma 76 della L. 190/2014 stabilisce che “I soggetti di cui al comma 54 esercenti attività d'impresa” possono applicare, ai fini contributivi, il regime agevolato.
La ricorrente rientra fra i soggetti di cui al c. 54, cioè contribuenti persone fisiche esercenti attività
d'impresa, arti o professioni a cui si può applicare il regime forfetario, ma non esercita(va) un'attività di impresa, ma di ostetrica libera professionista con Partita Iva e iscrizione alla Gestione
Commercianti.
Non si configura quindi la fattispecie normativamente delineata.
3. La tesi di parte attrice richiama un'interpretazione per cui il comma 76 nel riferirsi solamente ai soggetti di cui al comma 54 (esercenti l'attività di impresa) non abbia inteso escludere artisti e professionisti dalla contribuzione agevolata, ma abbia inteso includere nel regime contributivo agevolato tutti gli iscritti alla Gestione commercianti, omettendo il riferimento agli artisti e professionisti poiché questi, e solo loro, a differenza che gli esercenti attività di impresa, possono pure aderire a casse professionali o altre gestioni (Trib. Milano n. 1614/2025 del 23.5.2025).
Si tratta però di un approccio che va oltre il senso “fatto palese dal significato proprio delle parole”
(art. 12 preleggi).
Non si ravvisano poi disparità di trattamento tali da configurare un'illegittimità costituzionale della norma o della sua interpretazione letterale.
2 Il legislatore infatti gode di ampia discrezionalità in merito ai regimi di favore e il riconoscimento di certi sgravi alle imprese e non ai professionisti rientra in questa discrezionalità, posto che si tratta di due categorie economico-sociali chiaramente distinte.
4. Né è fondata la subordinata prospettazione per cui l' avrebbe in un primo tempo CP_1 ammesso la ricorrente al regime agevolato per poi cambiare idea, violando l'affidamento creato.
Come correttamente rilevato dall' , il regime di favore non viene riconosciuto con CP_1 provvedimento autorizzativo dell' , ma viene applicato dal contribuente previa domanda di CP_1 avvalersi dell'agevolazione e autodichiarazione sulla sussistenza dei presupposti di legge, soggetta solo a controlli a posteriori (doc. 2 ricorso).
Ciò in relazione al carattere opzionale e facoltativo del regime (cfr circolari n. 29/1015 e CP_1
35/2016).
Gli scambi di corrispondenza con un funzionario , anche a ritenerli di una qualche rilevanza, CP_1 non risultano aver mai offerto rassicurazioni sulla correttezza dello sgravio, ma solo informazioni procedurali (doc. 3 ricorso).
In ogni caso i presupposti che la ricorrente invoca per opporsi alla ripetizione riguardano l'ambito, del tutto estraneo alla presente materia del contendere, degli indebiti in materia di prestazione previdenziali o assistenziali.
Un generale obbligo di correttezza e buona fede impone (solo) di esercitare la pretesa restitutoria tenendo in considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento al debitore e cioè, in particolare, escludendo ripetizioni che possano compromettere le esigenze primarie dell'esistenza (Corte Cost. 27.1.2023, n. 8, considerato in diritto § 12.2.1); ma si tratta di aspetti neppure prospettati in ricorso.
5. E', piuttosto, vero che risulta aver diramato informazioni Controparte_2 equivoche sul punto, circostanza che, considerata anche la giurisprudenza di merito favorevole a tesi corrispondenti a quelle esposte qui in ricorso, giustificata la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro Paolo
MI, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Udine, 24/11/2025
Il Giudice
Paolo MI
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