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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 26/01/2026, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 510/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
AP SC, EL
LAUDATI ANTONIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1544/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9856/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 34
e pubblicata il 22/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3018103043-2022 ADD. COM. 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3018103043-2022 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3018103043-2022 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3018103043-2022 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 55/2026 depositato il 14/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 9856/24 la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma ha rigettato il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento n. TK3018103043/2022 anno d'imposta 2016, contenente la pretesa tributaria di € 43.952,00 ai fini IRPEF, € 3.395,00 ai fini Add. Reg.; € 816,00 ai fini
Add. Comunale;
€ 4.914,00 ai fini IRAP ed € 21.845,00 ai fini IVA, oltre interessi e sanzioni, per un importo complessivo di € 150.891,71.
Innanzitutto, il giudice di primo grado ha delimitato il thema decidendum precisando l'impossibilità di prendere in considerazione la documentazione giustificativa allegata dal ricorrente per la preclusione di cui all'art. 32 del d.P.R. 29/09/1973 n. 600 poiché il professionista, pur avendo presentato istanza di accertamento con adesione, non si era presentato alla convocazione disposta dall'ufficio né aveva trasmesso documentazione giustificativa di alcun tipo sicché essa non poteva essere presa in considerazione in suo favore in sede amministrativa e contenziosa.
Nel merito il collegio ha respinto la censura di carenza di motivazione dell'atto gravato poiché esso aveva fatto richiamo per relationem al processo verbale di constatazione della polizia tributaria;
ha ritenuto corrette le modalità di calcolo adottate dall'ufficio poiché l'art. 32 d.P.R. n. 600/1973, nel disciplinare l'accertamento basato su indagini finanziarie, prevede che sono considerati ricavi o compensi i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito di rapporti finanziari, salvo che il contribuente non indichi il soggetto beneficiario di questi movimenti e che tali movimenti non risultino dalle scritture contabili;
in merito all'inerenza dei costi ha ritenuto non provato lo svolgimento di attività professionale da parte del ricorrente e corretto l'accertamento basato sugli accrediti bancari indagati, pari ad € 93.481,00, che sono stati considerati quali compensi sottratti a tassazione ai fini delle imposte dirette, in base alle presunzioni di cui agli artt. 32 del d.P.R. 600/1973 e 51 del d.P.R. 633/1972, poiché il contribuente non aveva giustificato, se non in modo generico, i versamenti in contanti e le operazioni extra-conto; infine, aveva concluso per la correttezza delle sanzioni applicate in ragione del comportamento del ricorrente.
Avverso tale decisione ha proposto appello il contribuente per i seguenti motivi:
1. erronea applicazione dell'art. 32, comma 4, del d.P.R. 600/73 che, ai fini della inutilizzabilità dei documenti richiede che l'ufficio debba informare il contribuente che, in caso di mancato riscontro alla richiesta di esibizione, tali documenti non possono essere presi in considerazione, mentre nella specie l'omissione di tale informazione comporterebbe l'obbligo di valutare la documentazione prodotta, da cui emergerebbe la giustificazione di quasi tutti i movimenti bancari contestati, per l'ammontare di € 90.981,31. 2. apparenza della motivazione della decisione derivante dall'omessa valutazione della documentazione;
3. erroneità della decisione in relazione alla motivazione dell'avviso di accertamento, che sarebbe solo apparente poiché rinvierebbe in maniera acritica al processo verbale di contestazione senza valutare i fatti in esso riportati.
4. nullità della sentenza per errore di calcolo, poiché ha ritenuto di aggiungere l'IVA e di non ricomprenderla nei maggiori compensi asseritamente accertati.
5. omessa/carente valutazione delle prove offerte a sostegno dell'inerenza dei costi all'attività di impresa e delle giustificazioni dei versamenti in contanti e delle movimentazioni bancarie;
6. erroneità della decisione che ha ritenuto legittime le sanzioni applicate in assenza di prova della colpevolezza.
Resiste l'ufficio eccependo la correttezza dell'accertamento effettuato sulla base delle presunzioni fiscali previste dagli artt. 32, comma 1, n. 2) del d.P.R. n. 600/1973 e 51, comma 2, n. 2), del d.P.R. n. 633/1972
e contestando analiticamente la documentazione giustificativa prodotta dall'appellante, inoltre, in base a quanto disposto dall'art. 109, c. 5 d.P.R. n. 917/1986 l'ufficio deduce: la correttezza del proprio operato in relazione alla non inerenza dei componenti negativi di reddito;
l'adeguata motivazione dell'accertamento e la debenza delle sanzioni, per l'applicazione delle quali è sufficiente una condotta cosciente e volontaria, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa e tantomeno di un intento fraudolento del contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
L'avviso di accertamento è stato emesso a fini Irap, Iperf e Iva in esito ad una verifica fiscale nel corso della quale sono state rilevate fatture passive di acquisto per un importo pari ad € 5.870 relative a costi non inerenti, versamenti in contanti per € 2.600 senza emissione di documentazione fiscale, movimentazioni bancarie non giustificate per € 93.481 e quindi Iva pari a € 20.566.
A sostegno della pretesa impositiva l'avviso di accertamento richiama le risultanze del processo verbale di constatazione relativo all'anno di imposta 2016, redatto il 5 novembre 2018 dalla Guardia di finanza compagnia di Terracina già notificato al contribuente le cui conclusioni si intendono riportate e facenti parte integrale e sostanziale dell'accertamento.
L'adeguatezza di tale motivazione non può essere messa in discussione poiché “in tema di avviso di accertamento, la motivazione "per relationem" con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla
Guardia di Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio.” (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 32957 del 20/12/2018).
Nel merito l'accertamento è stato emesso, con riferimento ai costi non inerenti, ai sensi dell'articolo 109 del
Tuir, secondo cui i ricavi le spese e i componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza e le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi.
Inoltre, l'ufficio ha effettuato la contestazione basandosi sulle presunzioni di cui all'art. 51, secondo comma,
n. 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, in virtù delle quali le movimentazioni di denaro, nella specie bancarie, risultanti dai dati acquisiti dall'Ufficio si presumono conseguenza di operazioni imponibili, salva la prova analitica offerta dal contribuente della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni ovvero dell'estraneità delle stesse alla sua attività, con conseguente non rilevanza fiscale in base al principio di vicinanza della prova che è connaturato al disposto dell'art. 2697 c.c. e che attiene alla possibilità di conoscere, in via diretta o indiretta,
i fatti materiali e storici che stanno alla base della loro evidenziazione probatoria (Cass. Sez. 5, Sentenza
n. 21303 del 18/09/2013 e Sez. 5 -, Sentenza n. 26014 del 04/10/2024).
Venendo alla documentazione giustificativa prodotta si osserva:
l'appellante ha dedotto che il versamento sul c/c personale Banca_1 63356 dell'assegno circolare di importo pari ad € 18.000,00 si riferisce ad un assegno proprio emesso in data 04/02/2016 per la partecipazione ad un'asta immobiliare presso il Tribunale a cui non è stato ammesso, sicché l'assegno è stato riversato sul medesimo c/c n. Conto_Corrente_2 in data 08/02/2016, tuttavia non vi sono elementi utili a dimostrare con certezza che l'assegno versato sul conto in data 8/2/2016 sia lo stesso emesso per partecipare all'asta poiché nel verbale di udienza della procedura esecutiva non è indicato il numero dell'assegno, né esso risulta dalla stampa della movimentazione bancaria. In merito agli accrediti e versamenti c/c Banca_1 63417 si osserva che il professionista ha giustificato tali movimentazioni adducendo trattarsi di restituzione di un prestito infruttifero effettuato un favore di un proprio amico, tal Nominativo_2, e regalie derivate dalla moglie e dalla madre adducendo, a prova di tali asserzioni, le movimentazioni eseguite sui conti correnti di coloro che hanno effettuato i versamenti. Tali giustificazioni non sono idonee a vincere le presunzioni legali poiché, a fronte di una supposta evasione fiscale, il contribuente deve fornire indizi gravi, precisi e concordanti dell'effettività di quanto asserito che nella specie mancano poiché non sono ragionevolmente credibili le regalie derivanti da familiari stretti e amici.
Infatti, secondo l'id quod plerumque accidit l'evasione fiscale si realizza proprio attraverso il pagamento di somme in contanti che vengono corrisposte a persone di fiducia, quali i familiari o un intimo amico, che poi provvedono a versare in restituzione sul conto dell'interessato le somme percepite. Ciò comporta che, con riferimento al versamento del Nominativo_2, la presunzione legale doveva esser vinta mediante la concreta dimostrazione della dazione della somma a titolo di prestito, tanto più che di regola il prestito è fruttifero sicché quello infruttifero è oltremodo poco credibile, né in senso contrario è sufficiente una dichiarazione rilasciata da un soggetto che non è stato neppure identificato mediante un valido documento.
Altrettanto poco credibili sono le regalie della madre e della moglie del professionista in ragione degli stretti legami familiari e del fatto che, quanto alla prima, le disponibilità deriverebbero dall'eredità del marito, padre dell'odierno appellante, sicché è ragionevole dedurre che se la genitrice avesse voluto donare al figlio quanto ereditato lo avrebbe fatto in unica soluzione, dopo l'accettazione dell'eredità, e non attraverso reiterati bonifici succedutisi nel tempo che, invece, ben si conciliano con la restituzione di somme di denaro versate dal figlio alla madre in contanti.
Parimenti poco credibili sono i regali effettuati dalla moglie al professionista poiché non è contestato che la stessa, pure se titolare di un conto corrente che all'epoca aveva una giacenza di € 17.000, ha sempre dichiarato redditi esigui (tra € 300 e € 2.000,00 complessivi all'anno) e in particolare nel 2016 non ha dichiarato alcun reddito sicché non è ragionevole che abbia effettuato regali al marito per € 9.600 proprio in quell'anno.
In merito agli ulteriori documenti va detto che il bonifico del 18/04/2016 di € 1.000,00, che l'appellante sostiene essere la restituzione di spese anticipate per conto di un cliente, reca invece, quale causale indicata nell'estratto conto, la dicitura “pagamento per pratiche legali” sicchè esso è ragionevolemente riferibile a compensi non fatturati;
il versamento del 20/05/2016 di € 2.500,00, risultante dall'estratto conto, non appare collegato al risarcimento danni assicurativi emesso da Società_1.ni poiché l'assegno, seppure poco leggibile, sembra recare la data dell'1/7/2016; il bonifico del 22/12/2016 dell'importo di € 300,00 eseguito da
Nominativo_3 (che l'appellante sostiene erroneamente di aver prodotto quale allegato 11 al ricorso di primo grado) non può essere collegato al contratto di affitto poiché il canone è stato pattuito in € 590 mensili. Risulta provato, invece, che l'operazione effettuata sul c/c Conto_Corrente_4 Banca_2 del 03/02/2016, relativa al versamento di assegno bancario n. 2903112410 dell'importo di € 6.000,00 emesso da Società_1.ni, si riferisce a risarcimento del danno occorso all'appellante (cfr documentazione dell'assicurazione sub all. l alle Memorie
Illustrative 1° grado).
In relazione al motivo di gravame afferente al fatto che l'ufficio non ha detratto l'Iva dai maggiori compensi accertati, va detto che sebbene l'art. 18 del d.P.R. n. 633 del 1972 disponga che il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente, nel caso di compensi percepiti in nero è ragionevole ritenere che il prestatore di servizi non si sia fatto corrispondere il compenso per Iva, che non avrebbe versato all'erario, sicché esso non potrà essere ritenuto ragionevolmente compreso nell'importo pagato dal cliente, pur dovendo essere corrisposto dal professionista.
In senso contrario non può invocarsi la giurisprudenza comunitaria a cui fa riferimento l'appellante poiché essa impone di considerare l'Iva nel compenso corrisposto nell'ambito dell'evasione fiscale, salvo il caso in cui l'ordinamento interno non consenta al soggetto passivo di detrarre o ripercuotere successivamente l'Iva,
e tale ultima ipotesi è specificamente contemplata dall'art. 60 d.P.R. n. 633 del 1972 che prevede che “il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione”. Venendo ai costi si osserva che quelli relativi all'immobile di Indirizzo_1 non possono essere dedotti poiché l'appellante ha dedotto, ma non provato con idonea certificazione del consiglio dell'ordine di svolgere in tale immobile l'attività professionale, né a tal fine è idonea la dichiarazione dell'amministratore del condominio che contrasta con quanto emerge dal PVC della Guardia di finanza, che ha effettuato l'accertamento presso lo studio professionale di VE (LT) Indirizzo_2 snc;
d'altronde, anche le fatture per l'acquisto di servizi informatici e telematici necessari all'attività professionale recano l'indirizzo di VE, né risulta alcuna sede secondaria dello studio la cui esistenza avrebbe dovuto essere certificata dal consiglio dell'ordine competente.
Invece, sono inerenti all'esercizio dell'attività professionale i costi afferenti alle fatture per acquisto di servizi informatici e telematici che risultano pagate per € 5.771,99, nonché l'acquisto di un pc portatile per € 399.
Infine, è legittima l'applicazione delle sanzioni in ragione del comportamento doloso del contribuente che ha omesso di dichiarare compensi e ha detratto costi non inerenti.
L'accertamento va pertanto confermato con esclusione degli importi relativi al risarcimento del danno ottenuto dall'assicurazione per € 6.000,00 e per l'importo di € 6.170,99, quali costi inerenti all'esercizio dell'attività professionale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello nei termini di cui in motivazione. Spese compensate in ragione della metà
e per la rimanente parte poste a carico dell'appellante e liquidata in euro 3000,00 oltre accessori.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
AP SC, EL
LAUDATI ANTONIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1544/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9856/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 34
e pubblicata il 22/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3018103043-2022 ADD. COM. 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3018103043-2022 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3018103043-2022 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3018103043-2022 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 55/2026 depositato il 14/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 9856/24 la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma ha rigettato il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento n. TK3018103043/2022 anno d'imposta 2016, contenente la pretesa tributaria di € 43.952,00 ai fini IRPEF, € 3.395,00 ai fini Add. Reg.; € 816,00 ai fini
Add. Comunale;
€ 4.914,00 ai fini IRAP ed € 21.845,00 ai fini IVA, oltre interessi e sanzioni, per un importo complessivo di € 150.891,71.
Innanzitutto, il giudice di primo grado ha delimitato il thema decidendum precisando l'impossibilità di prendere in considerazione la documentazione giustificativa allegata dal ricorrente per la preclusione di cui all'art. 32 del d.P.R. 29/09/1973 n. 600 poiché il professionista, pur avendo presentato istanza di accertamento con adesione, non si era presentato alla convocazione disposta dall'ufficio né aveva trasmesso documentazione giustificativa di alcun tipo sicché essa non poteva essere presa in considerazione in suo favore in sede amministrativa e contenziosa.
Nel merito il collegio ha respinto la censura di carenza di motivazione dell'atto gravato poiché esso aveva fatto richiamo per relationem al processo verbale di constatazione della polizia tributaria;
ha ritenuto corrette le modalità di calcolo adottate dall'ufficio poiché l'art. 32 d.P.R. n. 600/1973, nel disciplinare l'accertamento basato su indagini finanziarie, prevede che sono considerati ricavi o compensi i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito di rapporti finanziari, salvo che il contribuente non indichi il soggetto beneficiario di questi movimenti e che tali movimenti non risultino dalle scritture contabili;
in merito all'inerenza dei costi ha ritenuto non provato lo svolgimento di attività professionale da parte del ricorrente e corretto l'accertamento basato sugli accrediti bancari indagati, pari ad € 93.481,00, che sono stati considerati quali compensi sottratti a tassazione ai fini delle imposte dirette, in base alle presunzioni di cui agli artt. 32 del d.P.R. 600/1973 e 51 del d.P.R. 633/1972, poiché il contribuente non aveva giustificato, se non in modo generico, i versamenti in contanti e le operazioni extra-conto; infine, aveva concluso per la correttezza delle sanzioni applicate in ragione del comportamento del ricorrente.
Avverso tale decisione ha proposto appello il contribuente per i seguenti motivi:
1. erronea applicazione dell'art. 32, comma 4, del d.P.R. 600/73 che, ai fini della inutilizzabilità dei documenti richiede che l'ufficio debba informare il contribuente che, in caso di mancato riscontro alla richiesta di esibizione, tali documenti non possono essere presi in considerazione, mentre nella specie l'omissione di tale informazione comporterebbe l'obbligo di valutare la documentazione prodotta, da cui emergerebbe la giustificazione di quasi tutti i movimenti bancari contestati, per l'ammontare di € 90.981,31. 2. apparenza della motivazione della decisione derivante dall'omessa valutazione della documentazione;
3. erroneità della decisione in relazione alla motivazione dell'avviso di accertamento, che sarebbe solo apparente poiché rinvierebbe in maniera acritica al processo verbale di contestazione senza valutare i fatti in esso riportati.
4. nullità della sentenza per errore di calcolo, poiché ha ritenuto di aggiungere l'IVA e di non ricomprenderla nei maggiori compensi asseritamente accertati.
5. omessa/carente valutazione delle prove offerte a sostegno dell'inerenza dei costi all'attività di impresa e delle giustificazioni dei versamenti in contanti e delle movimentazioni bancarie;
6. erroneità della decisione che ha ritenuto legittime le sanzioni applicate in assenza di prova della colpevolezza.
Resiste l'ufficio eccependo la correttezza dell'accertamento effettuato sulla base delle presunzioni fiscali previste dagli artt. 32, comma 1, n. 2) del d.P.R. n. 600/1973 e 51, comma 2, n. 2), del d.P.R. n. 633/1972
e contestando analiticamente la documentazione giustificativa prodotta dall'appellante, inoltre, in base a quanto disposto dall'art. 109, c. 5 d.P.R. n. 917/1986 l'ufficio deduce: la correttezza del proprio operato in relazione alla non inerenza dei componenti negativi di reddito;
l'adeguata motivazione dell'accertamento e la debenza delle sanzioni, per l'applicazione delle quali è sufficiente una condotta cosciente e volontaria, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa e tantomeno di un intento fraudolento del contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
L'avviso di accertamento è stato emesso a fini Irap, Iperf e Iva in esito ad una verifica fiscale nel corso della quale sono state rilevate fatture passive di acquisto per un importo pari ad € 5.870 relative a costi non inerenti, versamenti in contanti per € 2.600 senza emissione di documentazione fiscale, movimentazioni bancarie non giustificate per € 93.481 e quindi Iva pari a € 20.566.
A sostegno della pretesa impositiva l'avviso di accertamento richiama le risultanze del processo verbale di constatazione relativo all'anno di imposta 2016, redatto il 5 novembre 2018 dalla Guardia di finanza compagnia di Terracina già notificato al contribuente le cui conclusioni si intendono riportate e facenti parte integrale e sostanziale dell'accertamento.
L'adeguatezza di tale motivazione non può essere messa in discussione poiché “in tema di avviso di accertamento, la motivazione "per relationem" con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla
Guardia di Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio.” (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 32957 del 20/12/2018).
Nel merito l'accertamento è stato emesso, con riferimento ai costi non inerenti, ai sensi dell'articolo 109 del
Tuir, secondo cui i ricavi le spese e i componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza e le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi.
Inoltre, l'ufficio ha effettuato la contestazione basandosi sulle presunzioni di cui all'art. 51, secondo comma,
n. 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, in virtù delle quali le movimentazioni di denaro, nella specie bancarie, risultanti dai dati acquisiti dall'Ufficio si presumono conseguenza di operazioni imponibili, salva la prova analitica offerta dal contribuente della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni ovvero dell'estraneità delle stesse alla sua attività, con conseguente non rilevanza fiscale in base al principio di vicinanza della prova che è connaturato al disposto dell'art. 2697 c.c. e che attiene alla possibilità di conoscere, in via diretta o indiretta,
i fatti materiali e storici che stanno alla base della loro evidenziazione probatoria (Cass. Sez. 5, Sentenza
n. 21303 del 18/09/2013 e Sez. 5 -, Sentenza n. 26014 del 04/10/2024).
Venendo alla documentazione giustificativa prodotta si osserva:
l'appellante ha dedotto che il versamento sul c/c personale Banca_1 63356 dell'assegno circolare di importo pari ad € 18.000,00 si riferisce ad un assegno proprio emesso in data 04/02/2016 per la partecipazione ad un'asta immobiliare presso il Tribunale a cui non è stato ammesso, sicché l'assegno è stato riversato sul medesimo c/c n. Conto_Corrente_2 in data 08/02/2016, tuttavia non vi sono elementi utili a dimostrare con certezza che l'assegno versato sul conto in data 8/2/2016 sia lo stesso emesso per partecipare all'asta poiché nel verbale di udienza della procedura esecutiva non è indicato il numero dell'assegno, né esso risulta dalla stampa della movimentazione bancaria. In merito agli accrediti e versamenti c/c Banca_1 63417 si osserva che il professionista ha giustificato tali movimentazioni adducendo trattarsi di restituzione di un prestito infruttifero effettuato un favore di un proprio amico, tal Nominativo_2, e regalie derivate dalla moglie e dalla madre adducendo, a prova di tali asserzioni, le movimentazioni eseguite sui conti correnti di coloro che hanno effettuato i versamenti. Tali giustificazioni non sono idonee a vincere le presunzioni legali poiché, a fronte di una supposta evasione fiscale, il contribuente deve fornire indizi gravi, precisi e concordanti dell'effettività di quanto asserito che nella specie mancano poiché non sono ragionevolmente credibili le regalie derivanti da familiari stretti e amici.
Infatti, secondo l'id quod plerumque accidit l'evasione fiscale si realizza proprio attraverso il pagamento di somme in contanti che vengono corrisposte a persone di fiducia, quali i familiari o un intimo amico, che poi provvedono a versare in restituzione sul conto dell'interessato le somme percepite. Ciò comporta che, con riferimento al versamento del Nominativo_2, la presunzione legale doveva esser vinta mediante la concreta dimostrazione della dazione della somma a titolo di prestito, tanto più che di regola il prestito è fruttifero sicché quello infruttifero è oltremodo poco credibile, né in senso contrario è sufficiente una dichiarazione rilasciata da un soggetto che non è stato neppure identificato mediante un valido documento.
Altrettanto poco credibili sono le regalie della madre e della moglie del professionista in ragione degli stretti legami familiari e del fatto che, quanto alla prima, le disponibilità deriverebbero dall'eredità del marito, padre dell'odierno appellante, sicché è ragionevole dedurre che se la genitrice avesse voluto donare al figlio quanto ereditato lo avrebbe fatto in unica soluzione, dopo l'accettazione dell'eredità, e non attraverso reiterati bonifici succedutisi nel tempo che, invece, ben si conciliano con la restituzione di somme di denaro versate dal figlio alla madre in contanti.
Parimenti poco credibili sono i regali effettuati dalla moglie al professionista poiché non è contestato che la stessa, pure se titolare di un conto corrente che all'epoca aveva una giacenza di € 17.000, ha sempre dichiarato redditi esigui (tra € 300 e € 2.000,00 complessivi all'anno) e in particolare nel 2016 non ha dichiarato alcun reddito sicché non è ragionevole che abbia effettuato regali al marito per € 9.600 proprio in quell'anno.
In merito agli ulteriori documenti va detto che il bonifico del 18/04/2016 di € 1.000,00, che l'appellante sostiene essere la restituzione di spese anticipate per conto di un cliente, reca invece, quale causale indicata nell'estratto conto, la dicitura “pagamento per pratiche legali” sicchè esso è ragionevolemente riferibile a compensi non fatturati;
il versamento del 20/05/2016 di € 2.500,00, risultante dall'estratto conto, non appare collegato al risarcimento danni assicurativi emesso da Società_1.ni poiché l'assegno, seppure poco leggibile, sembra recare la data dell'1/7/2016; il bonifico del 22/12/2016 dell'importo di € 300,00 eseguito da
Nominativo_3 (che l'appellante sostiene erroneamente di aver prodotto quale allegato 11 al ricorso di primo grado) non può essere collegato al contratto di affitto poiché il canone è stato pattuito in € 590 mensili. Risulta provato, invece, che l'operazione effettuata sul c/c Conto_Corrente_4 Banca_2 del 03/02/2016, relativa al versamento di assegno bancario n. 2903112410 dell'importo di € 6.000,00 emesso da Società_1.ni, si riferisce a risarcimento del danno occorso all'appellante (cfr documentazione dell'assicurazione sub all. l alle Memorie
Illustrative 1° grado).
In relazione al motivo di gravame afferente al fatto che l'ufficio non ha detratto l'Iva dai maggiori compensi accertati, va detto che sebbene l'art. 18 del d.P.R. n. 633 del 1972 disponga che il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente, nel caso di compensi percepiti in nero è ragionevole ritenere che il prestatore di servizi non si sia fatto corrispondere il compenso per Iva, che non avrebbe versato all'erario, sicché esso non potrà essere ritenuto ragionevolmente compreso nell'importo pagato dal cliente, pur dovendo essere corrisposto dal professionista.
In senso contrario non può invocarsi la giurisprudenza comunitaria a cui fa riferimento l'appellante poiché essa impone di considerare l'Iva nel compenso corrisposto nell'ambito dell'evasione fiscale, salvo il caso in cui l'ordinamento interno non consenta al soggetto passivo di detrarre o ripercuotere successivamente l'Iva,
e tale ultima ipotesi è specificamente contemplata dall'art. 60 d.P.R. n. 633 del 1972 che prevede che “il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione”. Venendo ai costi si osserva che quelli relativi all'immobile di Indirizzo_1 non possono essere dedotti poiché l'appellante ha dedotto, ma non provato con idonea certificazione del consiglio dell'ordine di svolgere in tale immobile l'attività professionale, né a tal fine è idonea la dichiarazione dell'amministratore del condominio che contrasta con quanto emerge dal PVC della Guardia di finanza, che ha effettuato l'accertamento presso lo studio professionale di VE (LT) Indirizzo_2 snc;
d'altronde, anche le fatture per l'acquisto di servizi informatici e telematici necessari all'attività professionale recano l'indirizzo di VE, né risulta alcuna sede secondaria dello studio la cui esistenza avrebbe dovuto essere certificata dal consiglio dell'ordine competente.
Invece, sono inerenti all'esercizio dell'attività professionale i costi afferenti alle fatture per acquisto di servizi informatici e telematici che risultano pagate per € 5.771,99, nonché l'acquisto di un pc portatile per € 399.
Infine, è legittima l'applicazione delle sanzioni in ragione del comportamento doloso del contribuente che ha omesso di dichiarare compensi e ha detratto costi non inerenti.
L'accertamento va pertanto confermato con esclusione degli importi relativi al risarcimento del danno ottenuto dall'assicurazione per € 6.000,00 e per l'importo di € 6.170,99, quali costi inerenti all'esercizio dell'attività professionale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello nei termini di cui in motivazione. Spese compensate in ragione della metà
e per la rimanente parte poste a carico dell'appellante e liquidata in euro 3000,00 oltre accessori.