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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 11582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11582 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 17812/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigia Stravino,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17812/2022 promossa da:
(codice fiscale e partita IVA n. ), con sede in Napoli, alla Parte_1 P.IVA_1
Piazza Amedeo, n. 8, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante, sig.ra
(CF ), elettivamente domiciliata in Parte_2 C.F._1
Napoli, alla Via S. Pasquale a Chiaia n.79, presso lo studio dell'avv.to Roberto di
AR ), che la rappresenta e difende C.F._2
OPPONENTE
contro società in persona del legale rapp.te p.t., Sig. Controparte_1 CP_2
, con sede in Sant'Antimo (NA), alla via Delle Ginestre n. 5 – 80029, P.Iva
[...]
pagina 1 di 18 , rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Di Monte c.f. P.IVA_2
, presso il cui studio in Sant'Arpino, alla via G Marconi n.15, C.F._3
elettivamente domicilia
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 15.9.2025 i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi e il G.I. tratteneva la causa in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto notificato in data 9-7-2022 la ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 4272/2022, notificato l'8-6-2022, con il quale le veniva intimato il pagamento dell'importo di euro 122.950,94, a saldo di due fatture emesse dalla per forniture di merci eseguite in favore della Controparte_1 Pt_1
e da destinare all'ambiente sanitario .
In particolare, la ricorrente deduceva che l'intimata non aveva provveduto al pagamento integrale delle fatture n.23/2020 e n.25/2020, posto che, per la prima fattura, relativa al confezionamento di tute, copricapo e tute nastrate, veniva versato soltanto un acconto di euro 130.000,00, mentre per la seconda fattura, relativa al confezionamento di tute nastrate, veniva versato soltanto l'acconto di euro
30.000,00.
pagina 2 di 18 Assumendo, dunque, di essere ancora creditrice nei confronti della Parte_1
dell'importo complessivo di euro 122.950,94, la chiedeva e Controparte_1
otteneva il provvedimento monitorio de quo, avverso il quale proponeva opposizione la ingiunta.
Quest'ultima ha eccepito non esser dovuto l'importo di cui alla fattura n.23/2020 posta a base del ricorso monitorio, stante l'emissione di nota di debito da parte dell'ingiunta all'ordine della opposta nella misura di euro 85.021,34. Parte opponente ha depositato, a sostegno della detta nota di debito n.5/2020 del 4-12-2020, atto di ricognizione di debito del 18-11-2020 a firma di in persona del suo amministratore. Controparte_1
Per quanto concerne la fattura n.25/2020, la intimata ha dedotto che la fornitura di cui a tale fattura è risultata tardiva di oltre 21 giorni rispetto ai tempi di consegna della merce lavorata e, conseguentemente, in applicazione delle condizioni originariamente concordate con il contratto di subfornitura in atti, la ha ritenuto di applicare lo Pt_1
sconto del 50% pattuito. Quindi, a dire della per le lavorazioni oggetto di Pt_1
fattura, andava pagato soltanto l'importo di euro 33.964,80, comprensivi di iva. Ed
avendo la già versato l'acconto di euro 30.000,00, residuava un saldo di € Pt_1
3.964,80.
Tuttavia, nella prospettazione dell'opponente, neppure tale somma sarebbe dovuta,
avendo la stessa dovuto corrispondere al professionista incaricato per la presentazione dell'istanza di dissequestro dei suoi macchinari (a seguito del sequestro operato presso la l'importo di € 3.072,80, come da Controparte_1
pagina 3 di 18 distinta di bonifico in atti, oltre la ritenuta d'acconto del 20%, pari ad euro 575,00,
sicchè resterebbero da corrispondere solo 317,00 euro.
L'intimata ha, infine, aggiunto che “il ritiro delle macchine concesse in comodato e le
verifiche presso i locali della da parte dei delegati dalla Magistratura inquirente Pt_1
hanno comportato l'obbligo di assistenza da parte del personale amministrativo, che si
è dedicato intere giornate all'ausilio dei miliari, impiegando maggior numero di ore di
lavoro, e minori risorse alla ordinaria attività aziendale, oltre che la necessità di
reperire ad horas altri soggetti disposti a sostituire la Controparte_1
nell'esecuzione delle restanti commesse, rispettando quei termini stabiliti per evitare
l'inadempimento contrattuale con la committente principale ” Parte_3
(v.pag.7 dell'atto di opposizione).
Sulla base di tali premesse la ha chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo Pt_1
n.4272/2022 e, in via riconvenzionale, condannarsi la in persona Controparte_1
del suo legale rappresentante p.t., al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni,
dell'importo che il Tribunale riterrà provato in corso di causa, ovvero riterrà di liquidare a mente dell'art. 1226 c.c..
Con comparsa depositata in data 10-12-2022 si costituiva in giudizio parte opposta,
impugnando i motivi di opposizione. In particolare, la stessa evidenziava che i macchinari oggetto di sequestro furono dissequestrati dopo due giorni: dopo appena 48
ore veniva disposto il dissequestro della maggior parte dei macchinari e dopo 12 ore il dissequestro dei residui macchinari. Poi, dopo pochi giorni, venivano dissequestrati pagina 4 di 18 anche i locali in detenzione della società CP_1
La ricorrente assumeva, in ordine alla fattura n.23/2020, che la stessa avrebbe dovuto essere pagata per la residua parte, in quanto era palesemente illegittimo il riconoscimento di debito effettuato in uno stato di soggezione psicologica, oltre che sproporzionato ed ingiusto nella quantificazione. Riferiva, infatti, che alla firma del detto atto ricognitivo, la società era creditrice nei confronti della CP_1 Pt_1
di oltre 220.000,00 euro, ragion per cui, se non avesse accettato di firmare il richiesto riconoscimento di debito, non avrebbe ricevuto il pagamento di tale somma.
Quanto alla fattura n.25/2020, la opposta deduceva che la resistente aveva applicato una penale del 50 % senza giustificazione alcuna, ritenendo che la consegna della fornitura fosse stata tardiva di oltre 21 giorni;
in ogni caso, pur applicando la decurtazione del 50%, non si comprendeva perché la avesse pagato solo euro Pt_1
30.000,00 e non già euro 33.964,80.
Inoltre, la ricorrente riferiva che, al momento del sequestro, la aveva ritirato Pt_1
10.200 tute già pronte, senza pagarne il corrispettivo, e 9800 tute semi lavorate, per le quali si riservava di proporre autonomo giudizio.
Concludeva, dunque, per il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata, in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, chiedeva condannare parte opponente al pagamento della somma di euro 122.950,94 o di quella che sarà accertata in corso di causa, oltre spese e interessi moratori dalla maturazione al soddisfo;
chiedeva, infine,
rigettare la domanda riconvenzionale spiegata dalla controparte, perché inammissibile, pagina 5 di 18 oltre che infondata in fatto e diritto, e condannare parte opponente al pagamento delle spese processuali, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Con ordinanza in data 12.12.2022 il G.I. respingeva l'istanza di provvisoria esecuzione e assegnava alle parti i termini di cui all'art.183 comma 6 cpc;
all'esito degli stessi, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
1)Si premette che la domanda monitoria in esame si fonda sul mancato pagamento integrale di due fatture emesse dalla fattura n.23/2020 e fattura Controparte_1
n.25/2020.
L'opponente ha eccepito non esser dovuto l'importo di cui alla fattura n.23/2020, posta a base del ricorso monitorio, stante l'emissione di nota di debito da parte dell'ingiunta all'ordine della opposta nella misura di euro 85.021,34.
Parte opponente ha depositato, a sostegno della detta nota di debito n.5/2020 del 4-12-
2020, atto di ricognizione di debito del 18-11-2020 a firma di in Controparte_1
persona del suo amministratore, con la quale quest'ultima riconosceva “che a seguito fermo struttura ha provocato, per causa ad essa imputabile e non a un ritardo Parte_1
consegna da parte di al suo cliente finale”; nella ricognizione di debito Parte_1
l'opposta quantificava il danno in euro 85.021,34, iva compresa, e autorizzava la Pt_1
[... all'emissione di nota di debito di pari importo.
Si rileva che nella nota di debito n.5/2020 vi è il riferimento alla fattura n.23/2020;
pagina 6 di 18 nella detta nota si legge, infatti, “addebito emesso per ritardo consegna rif.vs. fattura n.23 del 31-10-2020.
Parte opposta non ha contestato le circostanze allegate dall'opponente e in particolare, non ha disconosciuto il riconoscimento di debito a sua firma, solo allegando lo stato di soggezione psicologica e di difficoltà economica in cui essa versava all'atto della sottoscrizione della ricognizione di debito.
Segnatamente, la ricorrente ha riferito che la stessa si era determinata a firmare il richiesto riconoscimento di debito per il timore di non ricevere, in caso di rifiuto,
il pagamento di un suo credito molto cospicuo, vantato nei confronti della Pt_1
(oltre 220.000,00 euro).
Ebbene, osserva il Tribunale che la circostanza allegata dall'opposta a giustificazione dell'atto di riconoscimento del debito, da essa firmato non vale a privare quest'ultimo dei suoi effetti giuridici.
La scrittura, contenente riconoscimento di debito indicato nel suo ammontare, è idonea,
per sua natura, a dimostrare il credito e il quantum dello stesso.
In base a quanto stabilisce l'art. 1988 c.c., infatti, la promessa di pagamento e la ricognizione di debito dispensano colui a favore del quale sono state fatte dall'onere di provare il rapporto fondamentale. In tema di ricognizione di debito, il destinatario della stessa è dispensato dall'onere di provare il rapporto fondamentale sottostante, essendo sufficiente la sola dichiarazione di riconoscimento del debito. Spetta, invece, all'autore pagina 7 di 18 della ricognizione dimostrare che il rapporto sottostante non è mai sorto, è invalido o è
estinto, ai sensi dell'art. 1988 c.c. (in argomento Cass. civ., Sez. III, ord., 10/12/2024, n.
31818).
Pertanto, ogni effetto vincolante della ricognizione è destinato a venir meno ove sia giudizialmente allegato e provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto o è
invalido o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento (così, Cass. Sez. I, 13.10.2016, n. 20689), fermo restando che la prova di tali circostanze è a carico dell'autore della ricognizione (Cass. Sez. I,
13.6.2014, n. 13506).
Nel caso oggetto dell'odierno esame, il debitore (parte opposta) ha riconosciuto come dovuta una somma ben determinata e si è dunque realizzato l'effetto processuale di inversione dell'onere della prova.
Una volta determinatosi l'effetto dell'inversione dell'onere probatorio di cui all'art. 1988
c.c., sarebbe quindi spettato alla debitrice odierna opposta (quale autore della ricognizione di debito) dimostrare l'inesistenza del debito già presuntivamente provato,
in quanto la ricognizione di debito (per come risulta formulata, anche con riferimento all'entità monetaria del debito) esonera la creditrice dalla prova del rapporto fondamentale. Tale onere non è stato assolto dall'opposta.
Quest'ultima, infatti, non ha fornito prova che il rapporto sottostante non è mai sorto,
è invalido o è estinto. pagina 8 di 18 Né la stessa ha fornito prova di una violenza ipoteticamente da essa subita e con la quale sarebbe stato estorto il suo consenso alla sottoscrizione dell'atto di ricognizione.
2)L'opposta ha sostenuto di essere stata costretta a firmare il riconoscimento di debito per evitare che fosse sospeso il pagamento di un suo credito per precedenti forniture, nei confronti dell'opponente, dell'ammontare di oltre 220.000,00 euro. La
società opponente avrebbe approfittato della propria posizione di forza nei confronti della società opposta.
Tanto premesso in fatto, si osserva che in materia di annullamento del contratto per vizio del consenso, ed in specie per violenza morale, è onere probatorio della parte che agisce per l'annullamento provare il fatto storico della minaccia, nonché la sua idoneità a coartare la volontà del contraente (cfr. Cass. Civ. sentenza n. 13035 del 06.09.2003).
E ancora, circa la nozione di violenza, idonea a determinare l'annullamento del contratto, occorre rilevare che “In materia di annullamento del contratto per vizi della volontà, si verifica l'ipotesi della violenza, invalidante il negozio giuridico, qualora uno dei contraenti subisca una minaccia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del contratto, proveniente da controparte o da un terzo e di natura tale da incidere, con efficienza causale, sul determinismo del soggetto passivo, che in assenza della minaccia non avrebbe concluso il negozio. Ne consegue che il contratto non può essere annullato ex art. 1434 c.c. ove la determinazione della parte sia stata determinata da timori meramente interni ovvero da personali valutazioni di convenienza, pagina 9 di 18 senza cioè che l'oggettività del pregiudizio risalti quale idonea a condizionare un libero processo determinativo delle proprie scelte” (Cass. 20305/2015).
Ebbene, nel caso di specie, la circostanza che la dipendesse Controparte_1
economicamente da non giustifica in alcun modo che l'amministratore della Parte_1
prima si sia ritenuto costretto a riconoscersi debitore della ingente somma di euro
85.021,34.
Peraltro, parte opposta non ha provato la difficoltà economica a livello personale e societario dedotta in atti, non avendo prodotto alcuna idonea documentazione al riguardo.
Inoltre, la prova per testi, anche laddove espletata, non avrebbe consentito all'opposta di assolvere all'onere probatorio sulla stessa gravante.
Il capitolo di prova n. 10 formulato da parte opposta “10)Vero è che il legale rappresentante della fu costretto a firmare il riconoscimento del debito di euro CP_1
85.021,34 perché gli fu prospettato che, in mancanza, fino alla fine di un eventuale giudizio che sarebbe durato 3 / 4 anni, non avrebbe ricevuto il pagamento delle forniture già consegnate?”, anche laddove ammesso, non avrebbe consentito di provare la violenza con la quale sarebbe stato estorto il consenso del sig. CP_2
Invero, la minaccia della sospensione dei pagamenti non integra gli estremi di una violenza morale tale da coartare il consenso. (v.sentenza n.540/2024 del Tribunale di
Arezzo). Infatti, se parte opposta non avesse accettato di sottoscrivere la ricognizione pagina 10 di 18 di debito e l'opponente, di conseguenza, avesse sospeso i pagamenti delle fatture, la prima avrebbe potuto agire in giudizio per far valere i propri diritti ed ottenere il pagamento di quanto dovuto.
E tanto a prescindere da ogni rilievo in ordine all'inammissibilità del capo 10)
suindicato, in quanto valutativo e del tutto generico (il capitolo manca di qualsiasi riferimento temporale ed inoltre in esso non è neppure precisato chi minacciò
all' la sospensione dei pagamenti). CP_2
Parimenti generico è il capitolo di prova 11) “11)Vero che il signor CP_2
fu minacciato anche di un giudizio con una richiesta ingente di risarcimento del
[...]
danno?”.
Deve, dunque, concludersi nel senso che nulla sia dovuto con riferimento alla fattura n.23/2020 (tale fattura, dell'importo di euro 215.021,34, veniva già parzialmente pagata nella misura di euro 130.000,00, come affermato dalla stessa ricorrente nel ricorso).
3)Per quanto attiene, poi, alla fattura n.25/2020, si rileva che parte opponente ha eccepito avere applicato la penale della riduzione del 50%, prevista dall'allegato 1
“programmazione” al contratto concluso tra le parti, essendo stato registrato un ritardo di oltre 21 giorni nella consegna della merce.
Ebbene, si osserva che parte opposta non ha specificamente contestato entro il termine di cui all'art.183 comma 6 n.1 cpc - termine entro cui va delineato il thema pagina 11 di 18 decidendum e quindi il thema probandum - il ritardo addebitatole dalla controparte, limitandosi ad affermare, nella comparsa di risposta, che “anche in tale
caso in modo unilaterale e senza alcuna giustificazione la ha applicato una Pt_1
penale del 50% ritenendo che la consegna della fornitura sarebbe stata tardiva di oltre
21 giorni. In ogni caso, pur applicando la decurtazione del 50% come unilateralmente
ed illegittimamente fatto dalla opponente, non si comprende perché avrebbe pagato
euro 30.000,00 e non 33.964,80.”.
Solo nella comparsa conclusionale e, pertanto, tardivamente, la ricorrente ha dedotto che “il ritardo non è relativo a tutta la fornitura, perché come si evince dai
DDT (consegna prodotti alla ) di cui alla fattura, ad eccezione di solo 2 consegne Pt_1
avvenute in ritardo (02/12 e 03/12), le altre sono avvenute tutte nel mese di novembre,
quindi entro i termini di accordo, atteso che il ddt n°2170 (consegna merce alla
) è del 03/11/2020.”. CP_1
Ebbene, la deduzione di parte opposta è inammissibile, in quanto tardiva.
La stessa, in ogni caso, è infondata.
Innanzitutto, si evidenzia che la fattura n.25/2020 in contestazione non contiene soltanto l'indicazione del DDT n.2170 del 3-11-2020, bensì contiene anche l'indicazione del DDT n.1378 e del DDT n.1427, di cui il primo (n.1378) risulta datato 3-9-2020, e il secondo (n.1427) risulta datato 8-9-2020. Dalla documentazione depositata dalla opposta (DDT nn. da 227 a 238 del 2020) si ricava, invece, che le merci venivano consegnate alla nel mese di novembre 2020. Pt_1 pagina 12 di 18 In ogni caso, i dati risultanti dai DDT allegati non sono sufficienti a dirimere la questione del ritardo nella consegna dei prodotti, posto che dall'allegato 1
“programmazione” al contratto intercorso tra le parti, si evince che la penale dello sconto del 50% avrebbe potuto essere applicata dopo 21 giorni di ritardo nella consegna della merce rispetto alla data indicata sull'ordine, ragion per cui, al fine di dimostrare la consegna nei termini, la opposta avrebbe dovuto, innanzitutto,
documentare quali fossero i termini di consegna indicati negli ordini e, di conseguenza, comprovare l'osservanza dei medesimi.
E non vi è dubbio che trattasi di onere probatorio gravante sulla ricorrente
(opposta), posto che la resistente, eccependo il ritardo della controparte, ha, in sostanza, sollevato un'eccezione di inadempimento ex art.1460 cc.. E in applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte in materia di ripartizione dell'onere della prova, spetta al creditore comprovare il proprio esatto adempimento (Cass.
Sez.Unite n.13533/2001, secondo cui il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Eguale
criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per pagina 13 di 18 paralizzare la pretesa dell'attore. In tale eventualità i ruoli saranno invertiti. Chi formula l'eccezione può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento: sarà la controparte a dover neutralizzare l'eccezione, dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a suo carico (in tal senso: sent. n. 3099/87; n.
13445/92; n. 3232/98)), prova che non è stata, invece, fornita nel caso di specie.
A quanto sopra argomentato consegue che, applicandosi la riduzione del 50%
sull'importo di euro 67.929,60 di cui alla fattura n.25/20, residua la somma di euro
33.964,80; da tale somma va detratto l'importo di euro 30.000,00, già versato dall'opponente a titolo di acconto (come risulta dal ricorso monitorio), sicchè si perviene ad un residuo credito della opposta, pari ad euro 3.964,80. Il tutto oltre interessi ex Dl.vo n.231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo.
4)Va, infine, respinta la domanda di risarcimento dei danni spiegata in via riconvenzionale dalla Parte_1
Quest'ultima ha dedotto, nell'atto di opposizione, di avere subito danni in conseguenza del sequestro dell'opificio tessile della opposta, determinato dalla condotta penalmente rilevante di quest'ultima, e ha chiesto condannarsi la controparte al pagamento di una somma a titolo risarcitorio da liquidarsi, se del caso, anche ex art.1226 cc. Nelle note scritte depositate in data 5-12-2022 la con Parte_1
riferimento alla domanda formulata in via riconvenzionale, ha chiesto, accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale della opposta, condannarsi la stessa, a mente dell'art. 96 comma 3 cpc, al pagamento di una somma equitativamente determinata. pagina 14 di 18 La resistente ha allegato, in sede di opposizione, di avere dovuto versare l'importo di euro 3.072,80, oltre ritenuta d'acconto, all'Avv.Lojacono, incaricato della presentazione dell'istanza di dissequestro dei macchinari di proprietà della Pt_1
nonché di avere subito ulteriori danni per effetto dell'inadempimento della ricorrente.
A dire dell'opponente, “il ritiro delle macchine concesse in comodato e le verifiche
presso i locali della da parte dei delegati dalla Magistratura inquirente hanno Pt_1
comportato l'obbligo di assistenza da parte del personale amministrativo, che si è
dedicato intere giornate all'ausilio dei miliari, impiegando maggior numero di ore di
lavoro e minori risorse alla ordinaria attività aziendale, oltre che la necessità di
reperire ad horas altri soggetti disposti a sostituire la Controparte_1
nell'esecuzione delle restanti commesse, rispettando quei termini stabiliti per evitare
l'inadempimento contrattuale con la committente principale ”. Parte_3
Ebbene, la domanda risarcitoria proposta dall'ingiunta si appalesa, in parte qua,
del tutto generica: la stessa, infatti, si è limitata a far cenno, nell'atto di opposizione, a danni, che avrebbe patito in conseguenza dell'inadempimento della controparte, senza, però, fornire una puntuale descrizione degli stessi, né produrre elementi di prova e di quantificazione dei danni medesimi.
Né specificazione alcuna si rinviene negli scritti difensivi successivi dell'opponente, che non si è neppure avvalsa dei temini di cui all'art.183 comma
6 cpc per il deposito di memorie volte alla precisazione della domanda.
5)L'intimata ha, inoltre, chiesto, a titolo di risarcimento del danno, il rimborso pagina 15 di 18 della somma di euro 3.072,80, versata all'Avv.Lojacono per la presentazione dell'istanza di dissequestro, oltre ritenuta d'acconto.
Ebbene, l'istanza va rigettata.
Ed invero, l'ingiunta non ha fornito compiuta prova dell'esborso di euro 3.072,80, oltre ritenuta d'acconto, per la proposizione dell'istanza di dissequestro in questione.
Ed infatti, a riprova del detto esborso la ha prodotto soltanto la contabile di Pt_1
bonifico eseguito in favore dello studio legale Lojacono, dalla quale non si desume in alcun modo il collegamento di tale operazione di bonifico con il pagamento del compenso professionale all'avvocato Lojacono per la presentazione dell'istanza di dissequestro.
Nella detta contabile, infatti, vi è soltanto menzione di un proforma del 13-11-2020
(proforma che non è stato depositato), ragion per cui non vi è certezza alcuna che il detto bonifico sia stato effettuato per pagare le spettanze all'Avv.Lojacono per la prestazione resa, consistita nel deposito dell'istanza di dissequestro de qua.
A tutte le argomentazioni svolte consegue che il decreto ingiuntivo n.4272/2022 va revocato e l'opponente va condannata al pagamento in favore dell'opposta dell'importo di euro 3.964,80, oltre interessi ex DL.vo n.231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo.
La domanda riconvenzionale spiegata dalla va rigettata. Pt_1
6)Le spese della fase monitoria vanno sopportate in via definitiva dall'ingiunta pagina 16 di 18 soccombente, avendo riguardo alla scaglione determinato in base alla somma effettivamente attribuita alla parte vincitrice.
7)Le spese del presente procedimento di opposizione seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando i compensi nei valori medi per le fasi studio, introduttiva e decisionale e nel valore minimo per al fase istruttoria-trattazione, esauritasi nel deposito della memoria ex art.183 comma 6 n.2 cpc, senza l'assunzione di prove, con attribuzione al procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così
provvede:
-accoglie in parte l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
4272/2022 del Tribunale di Napoli. Condanna l'opponente al pagamento, Parte_1
in favore della opposta della somma di euro 3.964,80, Controparte_1
oltre interessi ex DL.vo n.231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo;
-condanna l'opponente al rimborso in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese della fase monitoria, liquidate in euro 406,50 per esborsi ed euro
[...]
450,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge;
-condanna, altresì, la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese del pagina 17 di 18 presente procedimento di opposizione, che si liquidano in € 2.127,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge,
con attribuzione al procuratore anticipatario, Avv.Vincenzo Di Monte.
Napoli, 10-12-2025
Il Giudice
dott. Luigia Stravino
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigia Stravino,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17812/2022 promossa da:
(codice fiscale e partita IVA n. ), con sede in Napoli, alla Parte_1 P.IVA_1
Piazza Amedeo, n. 8, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante, sig.ra
(CF ), elettivamente domiciliata in Parte_2 C.F._1
Napoli, alla Via S. Pasquale a Chiaia n.79, presso lo studio dell'avv.to Roberto di
AR ), che la rappresenta e difende C.F._2
OPPONENTE
contro società in persona del legale rapp.te p.t., Sig. Controparte_1 CP_2
, con sede in Sant'Antimo (NA), alla via Delle Ginestre n. 5 – 80029, P.Iva
[...]
pagina 1 di 18 , rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Di Monte c.f. P.IVA_2
, presso il cui studio in Sant'Arpino, alla via G Marconi n.15, C.F._3
elettivamente domicilia
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 15.9.2025 i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi e il G.I. tratteneva la causa in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto notificato in data 9-7-2022 la ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 4272/2022, notificato l'8-6-2022, con il quale le veniva intimato il pagamento dell'importo di euro 122.950,94, a saldo di due fatture emesse dalla per forniture di merci eseguite in favore della Controparte_1 Pt_1
e da destinare all'ambiente sanitario .
In particolare, la ricorrente deduceva che l'intimata non aveva provveduto al pagamento integrale delle fatture n.23/2020 e n.25/2020, posto che, per la prima fattura, relativa al confezionamento di tute, copricapo e tute nastrate, veniva versato soltanto un acconto di euro 130.000,00, mentre per la seconda fattura, relativa al confezionamento di tute nastrate, veniva versato soltanto l'acconto di euro
30.000,00.
pagina 2 di 18 Assumendo, dunque, di essere ancora creditrice nei confronti della Parte_1
dell'importo complessivo di euro 122.950,94, la chiedeva e Controparte_1
otteneva il provvedimento monitorio de quo, avverso il quale proponeva opposizione la ingiunta.
Quest'ultima ha eccepito non esser dovuto l'importo di cui alla fattura n.23/2020 posta a base del ricorso monitorio, stante l'emissione di nota di debito da parte dell'ingiunta all'ordine della opposta nella misura di euro 85.021,34. Parte opponente ha depositato, a sostegno della detta nota di debito n.5/2020 del 4-12-2020, atto di ricognizione di debito del 18-11-2020 a firma di in persona del suo amministratore. Controparte_1
Per quanto concerne la fattura n.25/2020, la intimata ha dedotto che la fornitura di cui a tale fattura è risultata tardiva di oltre 21 giorni rispetto ai tempi di consegna della merce lavorata e, conseguentemente, in applicazione delle condizioni originariamente concordate con il contratto di subfornitura in atti, la ha ritenuto di applicare lo Pt_1
sconto del 50% pattuito. Quindi, a dire della per le lavorazioni oggetto di Pt_1
fattura, andava pagato soltanto l'importo di euro 33.964,80, comprensivi di iva. Ed
avendo la già versato l'acconto di euro 30.000,00, residuava un saldo di € Pt_1
3.964,80.
Tuttavia, nella prospettazione dell'opponente, neppure tale somma sarebbe dovuta,
avendo la stessa dovuto corrispondere al professionista incaricato per la presentazione dell'istanza di dissequestro dei suoi macchinari (a seguito del sequestro operato presso la l'importo di € 3.072,80, come da Controparte_1
pagina 3 di 18 distinta di bonifico in atti, oltre la ritenuta d'acconto del 20%, pari ad euro 575,00,
sicchè resterebbero da corrispondere solo 317,00 euro.
L'intimata ha, infine, aggiunto che “il ritiro delle macchine concesse in comodato e le
verifiche presso i locali della da parte dei delegati dalla Magistratura inquirente Pt_1
hanno comportato l'obbligo di assistenza da parte del personale amministrativo, che si
è dedicato intere giornate all'ausilio dei miliari, impiegando maggior numero di ore di
lavoro, e minori risorse alla ordinaria attività aziendale, oltre che la necessità di
reperire ad horas altri soggetti disposti a sostituire la Controparte_1
nell'esecuzione delle restanti commesse, rispettando quei termini stabiliti per evitare
l'inadempimento contrattuale con la committente principale ” Parte_3
(v.pag.7 dell'atto di opposizione).
Sulla base di tali premesse la ha chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo Pt_1
n.4272/2022 e, in via riconvenzionale, condannarsi la in persona Controparte_1
del suo legale rappresentante p.t., al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni,
dell'importo che il Tribunale riterrà provato in corso di causa, ovvero riterrà di liquidare a mente dell'art. 1226 c.c..
Con comparsa depositata in data 10-12-2022 si costituiva in giudizio parte opposta,
impugnando i motivi di opposizione. In particolare, la stessa evidenziava che i macchinari oggetto di sequestro furono dissequestrati dopo due giorni: dopo appena 48
ore veniva disposto il dissequestro della maggior parte dei macchinari e dopo 12 ore il dissequestro dei residui macchinari. Poi, dopo pochi giorni, venivano dissequestrati pagina 4 di 18 anche i locali in detenzione della società CP_1
La ricorrente assumeva, in ordine alla fattura n.23/2020, che la stessa avrebbe dovuto essere pagata per la residua parte, in quanto era palesemente illegittimo il riconoscimento di debito effettuato in uno stato di soggezione psicologica, oltre che sproporzionato ed ingiusto nella quantificazione. Riferiva, infatti, che alla firma del detto atto ricognitivo, la società era creditrice nei confronti della CP_1 Pt_1
di oltre 220.000,00 euro, ragion per cui, se non avesse accettato di firmare il richiesto riconoscimento di debito, non avrebbe ricevuto il pagamento di tale somma.
Quanto alla fattura n.25/2020, la opposta deduceva che la resistente aveva applicato una penale del 50 % senza giustificazione alcuna, ritenendo che la consegna della fornitura fosse stata tardiva di oltre 21 giorni;
in ogni caso, pur applicando la decurtazione del 50%, non si comprendeva perché la avesse pagato solo euro Pt_1
30.000,00 e non già euro 33.964,80.
Inoltre, la ricorrente riferiva che, al momento del sequestro, la aveva ritirato Pt_1
10.200 tute già pronte, senza pagarne il corrispettivo, e 9800 tute semi lavorate, per le quali si riservava di proporre autonomo giudizio.
Concludeva, dunque, per il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata, in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, chiedeva condannare parte opponente al pagamento della somma di euro 122.950,94 o di quella che sarà accertata in corso di causa, oltre spese e interessi moratori dalla maturazione al soddisfo;
chiedeva, infine,
rigettare la domanda riconvenzionale spiegata dalla controparte, perché inammissibile, pagina 5 di 18 oltre che infondata in fatto e diritto, e condannare parte opponente al pagamento delle spese processuali, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Con ordinanza in data 12.12.2022 il G.I. respingeva l'istanza di provvisoria esecuzione e assegnava alle parti i termini di cui all'art.183 comma 6 cpc;
all'esito degli stessi, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
1)Si premette che la domanda monitoria in esame si fonda sul mancato pagamento integrale di due fatture emesse dalla fattura n.23/2020 e fattura Controparte_1
n.25/2020.
L'opponente ha eccepito non esser dovuto l'importo di cui alla fattura n.23/2020, posta a base del ricorso monitorio, stante l'emissione di nota di debito da parte dell'ingiunta all'ordine della opposta nella misura di euro 85.021,34.
Parte opponente ha depositato, a sostegno della detta nota di debito n.5/2020 del 4-12-
2020, atto di ricognizione di debito del 18-11-2020 a firma di in Controparte_1
persona del suo amministratore, con la quale quest'ultima riconosceva “che a seguito fermo struttura ha provocato, per causa ad essa imputabile e non a un ritardo Parte_1
consegna da parte di al suo cliente finale”; nella ricognizione di debito Parte_1
l'opposta quantificava il danno in euro 85.021,34, iva compresa, e autorizzava la Pt_1
[... all'emissione di nota di debito di pari importo.
Si rileva che nella nota di debito n.5/2020 vi è il riferimento alla fattura n.23/2020;
pagina 6 di 18 nella detta nota si legge, infatti, “addebito emesso per ritardo consegna rif.vs. fattura n.23 del 31-10-2020.
Parte opposta non ha contestato le circostanze allegate dall'opponente e in particolare, non ha disconosciuto il riconoscimento di debito a sua firma, solo allegando lo stato di soggezione psicologica e di difficoltà economica in cui essa versava all'atto della sottoscrizione della ricognizione di debito.
Segnatamente, la ricorrente ha riferito che la stessa si era determinata a firmare il richiesto riconoscimento di debito per il timore di non ricevere, in caso di rifiuto,
il pagamento di un suo credito molto cospicuo, vantato nei confronti della Pt_1
(oltre 220.000,00 euro).
Ebbene, osserva il Tribunale che la circostanza allegata dall'opposta a giustificazione dell'atto di riconoscimento del debito, da essa firmato non vale a privare quest'ultimo dei suoi effetti giuridici.
La scrittura, contenente riconoscimento di debito indicato nel suo ammontare, è idonea,
per sua natura, a dimostrare il credito e il quantum dello stesso.
In base a quanto stabilisce l'art. 1988 c.c., infatti, la promessa di pagamento e la ricognizione di debito dispensano colui a favore del quale sono state fatte dall'onere di provare il rapporto fondamentale. In tema di ricognizione di debito, il destinatario della stessa è dispensato dall'onere di provare il rapporto fondamentale sottostante, essendo sufficiente la sola dichiarazione di riconoscimento del debito. Spetta, invece, all'autore pagina 7 di 18 della ricognizione dimostrare che il rapporto sottostante non è mai sorto, è invalido o è
estinto, ai sensi dell'art. 1988 c.c. (in argomento Cass. civ., Sez. III, ord., 10/12/2024, n.
31818).
Pertanto, ogni effetto vincolante della ricognizione è destinato a venir meno ove sia giudizialmente allegato e provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto o è
invalido o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento (così, Cass. Sez. I, 13.10.2016, n. 20689), fermo restando che la prova di tali circostanze è a carico dell'autore della ricognizione (Cass. Sez. I,
13.6.2014, n. 13506).
Nel caso oggetto dell'odierno esame, il debitore (parte opposta) ha riconosciuto come dovuta una somma ben determinata e si è dunque realizzato l'effetto processuale di inversione dell'onere della prova.
Una volta determinatosi l'effetto dell'inversione dell'onere probatorio di cui all'art. 1988
c.c., sarebbe quindi spettato alla debitrice odierna opposta (quale autore della ricognizione di debito) dimostrare l'inesistenza del debito già presuntivamente provato,
in quanto la ricognizione di debito (per come risulta formulata, anche con riferimento all'entità monetaria del debito) esonera la creditrice dalla prova del rapporto fondamentale. Tale onere non è stato assolto dall'opposta.
Quest'ultima, infatti, non ha fornito prova che il rapporto sottostante non è mai sorto,
è invalido o è estinto. pagina 8 di 18 Né la stessa ha fornito prova di una violenza ipoteticamente da essa subita e con la quale sarebbe stato estorto il suo consenso alla sottoscrizione dell'atto di ricognizione.
2)L'opposta ha sostenuto di essere stata costretta a firmare il riconoscimento di debito per evitare che fosse sospeso il pagamento di un suo credito per precedenti forniture, nei confronti dell'opponente, dell'ammontare di oltre 220.000,00 euro. La
società opponente avrebbe approfittato della propria posizione di forza nei confronti della società opposta.
Tanto premesso in fatto, si osserva che in materia di annullamento del contratto per vizio del consenso, ed in specie per violenza morale, è onere probatorio della parte che agisce per l'annullamento provare il fatto storico della minaccia, nonché la sua idoneità a coartare la volontà del contraente (cfr. Cass. Civ. sentenza n. 13035 del 06.09.2003).
E ancora, circa la nozione di violenza, idonea a determinare l'annullamento del contratto, occorre rilevare che “In materia di annullamento del contratto per vizi della volontà, si verifica l'ipotesi della violenza, invalidante il negozio giuridico, qualora uno dei contraenti subisca una minaccia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del contratto, proveniente da controparte o da un terzo e di natura tale da incidere, con efficienza causale, sul determinismo del soggetto passivo, che in assenza della minaccia non avrebbe concluso il negozio. Ne consegue che il contratto non può essere annullato ex art. 1434 c.c. ove la determinazione della parte sia stata determinata da timori meramente interni ovvero da personali valutazioni di convenienza, pagina 9 di 18 senza cioè che l'oggettività del pregiudizio risalti quale idonea a condizionare un libero processo determinativo delle proprie scelte” (Cass. 20305/2015).
Ebbene, nel caso di specie, la circostanza che la dipendesse Controparte_1
economicamente da non giustifica in alcun modo che l'amministratore della Parte_1
prima si sia ritenuto costretto a riconoscersi debitore della ingente somma di euro
85.021,34.
Peraltro, parte opposta non ha provato la difficoltà economica a livello personale e societario dedotta in atti, non avendo prodotto alcuna idonea documentazione al riguardo.
Inoltre, la prova per testi, anche laddove espletata, non avrebbe consentito all'opposta di assolvere all'onere probatorio sulla stessa gravante.
Il capitolo di prova n. 10 formulato da parte opposta “10)Vero è che il legale rappresentante della fu costretto a firmare il riconoscimento del debito di euro CP_1
85.021,34 perché gli fu prospettato che, in mancanza, fino alla fine di un eventuale giudizio che sarebbe durato 3 / 4 anni, non avrebbe ricevuto il pagamento delle forniture già consegnate?”, anche laddove ammesso, non avrebbe consentito di provare la violenza con la quale sarebbe stato estorto il consenso del sig. CP_2
Invero, la minaccia della sospensione dei pagamenti non integra gli estremi di una violenza morale tale da coartare il consenso. (v.sentenza n.540/2024 del Tribunale di
Arezzo). Infatti, se parte opposta non avesse accettato di sottoscrivere la ricognizione pagina 10 di 18 di debito e l'opponente, di conseguenza, avesse sospeso i pagamenti delle fatture, la prima avrebbe potuto agire in giudizio per far valere i propri diritti ed ottenere il pagamento di quanto dovuto.
E tanto a prescindere da ogni rilievo in ordine all'inammissibilità del capo 10)
suindicato, in quanto valutativo e del tutto generico (il capitolo manca di qualsiasi riferimento temporale ed inoltre in esso non è neppure precisato chi minacciò
all' la sospensione dei pagamenti). CP_2
Parimenti generico è il capitolo di prova 11) “11)Vero che il signor CP_2
fu minacciato anche di un giudizio con una richiesta ingente di risarcimento del
[...]
danno?”.
Deve, dunque, concludersi nel senso che nulla sia dovuto con riferimento alla fattura n.23/2020 (tale fattura, dell'importo di euro 215.021,34, veniva già parzialmente pagata nella misura di euro 130.000,00, come affermato dalla stessa ricorrente nel ricorso).
3)Per quanto attiene, poi, alla fattura n.25/2020, si rileva che parte opponente ha eccepito avere applicato la penale della riduzione del 50%, prevista dall'allegato 1
“programmazione” al contratto concluso tra le parti, essendo stato registrato un ritardo di oltre 21 giorni nella consegna della merce.
Ebbene, si osserva che parte opposta non ha specificamente contestato entro il termine di cui all'art.183 comma 6 n.1 cpc - termine entro cui va delineato il thema pagina 11 di 18 decidendum e quindi il thema probandum - il ritardo addebitatole dalla controparte, limitandosi ad affermare, nella comparsa di risposta, che “anche in tale
caso in modo unilaterale e senza alcuna giustificazione la ha applicato una Pt_1
penale del 50% ritenendo che la consegna della fornitura sarebbe stata tardiva di oltre
21 giorni. In ogni caso, pur applicando la decurtazione del 50% come unilateralmente
ed illegittimamente fatto dalla opponente, non si comprende perché avrebbe pagato
euro 30.000,00 e non 33.964,80.”.
Solo nella comparsa conclusionale e, pertanto, tardivamente, la ricorrente ha dedotto che “il ritardo non è relativo a tutta la fornitura, perché come si evince dai
DDT (consegna prodotti alla ) di cui alla fattura, ad eccezione di solo 2 consegne Pt_1
avvenute in ritardo (02/12 e 03/12), le altre sono avvenute tutte nel mese di novembre,
quindi entro i termini di accordo, atteso che il ddt n°2170 (consegna merce alla
) è del 03/11/2020.”. CP_1
Ebbene, la deduzione di parte opposta è inammissibile, in quanto tardiva.
La stessa, in ogni caso, è infondata.
Innanzitutto, si evidenzia che la fattura n.25/2020 in contestazione non contiene soltanto l'indicazione del DDT n.2170 del 3-11-2020, bensì contiene anche l'indicazione del DDT n.1378 e del DDT n.1427, di cui il primo (n.1378) risulta datato 3-9-2020, e il secondo (n.1427) risulta datato 8-9-2020. Dalla documentazione depositata dalla opposta (DDT nn. da 227 a 238 del 2020) si ricava, invece, che le merci venivano consegnate alla nel mese di novembre 2020. Pt_1 pagina 12 di 18 In ogni caso, i dati risultanti dai DDT allegati non sono sufficienti a dirimere la questione del ritardo nella consegna dei prodotti, posto che dall'allegato 1
“programmazione” al contratto intercorso tra le parti, si evince che la penale dello sconto del 50% avrebbe potuto essere applicata dopo 21 giorni di ritardo nella consegna della merce rispetto alla data indicata sull'ordine, ragion per cui, al fine di dimostrare la consegna nei termini, la opposta avrebbe dovuto, innanzitutto,
documentare quali fossero i termini di consegna indicati negli ordini e, di conseguenza, comprovare l'osservanza dei medesimi.
E non vi è dubbio che trattasi di onere probatorio gravante sulla ricorrente
(opposta), posto che la resistente, eccependo il ritardo della controparte, ha, in sostanza, sollevato un'eccezione di inadempimento ex art.1460 cc.. E in applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte in materia di ripartizione dell'onere della prova, spetta al creditore comprovare il proprio esatto adempimento (Cass.
Sez.Unite n.13533/2001, secondo cui il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Eguale
criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per pagina 13 di 18 paralizzare la pretesa dell'attore. In tale eventualità i ruoli saranno invertiti. Chi formula l'eccezione può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento: sarà la controparte a dover neutralizzare l'eccezione, dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a suo carico (in tal senso: sent. n. 3099/87; n.
13445/92; n. 3232/98)), prova che non è stata, invece, fornita nel caso di specie.
A quanto sopra argomentato consegue che, applicandosi la riduzione del 50%
sull'importo di euro 67.929,60 di cui alla fattura n.25/20, residua la somma di euro
33.964,80; da tale somma va detratto l'importo di euro 30.000,00, già versato dall'opponente a titolo di acconto (come risulta dal ricorso monitorio), sicchè si perviene ad un residuo credito della opposta, pari ad euro 3.964,80. Il tutto oltre interessi ex Dl.vo n.231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo.
4)Va, infine, respinta la domanda di risarcimento dei danni spiegata in via riconvenzionale dalla Parte_1
Quest'ultima ha dedotto, nell'atto di opposizione, di avere subito danni in conseguenza del sequestro dell'opificio tessile della opposta, determinato dalla condotta penalmente rilevante di quest'ultima, e ha chiesto condannarsi la controparte al pagamento di una somma a titolo risarcitorio da liquidarsi, se del caso, anche ex art.1226 cc. Nelle note scritte depositate in data 5-12-2022 la con Parte_1
riferimento alla domanda formulata in via riconvenzionale, ha chiesto, accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale della opposta, condannarsi la stessa, a mente dell'art. 96 comma 3 cpc, al pagamento di una somma equitativamente determinata. pagina 14 di 18 La resistente ha allegato, in sede di opposizione, di avere dovuto versare l'importo di euro 3.072,80, oltre ritenuta d'acconto, all'Avv.Lojacono, incaricato della presentazione dell'istanza di dissequestro dei macchinari di proprietà della Pt_1
nonché di avere subito ulteriori danni per effetto dell'inadempimento della ricorrente.
A dire dell'opponente, “il ritiro delle macchine concesse in comodato e le verifiche
presso i locali della da parte dei delegati dalla Magistratura inquirente hanno Pt_1
comportato l'obbligo di assistenza da parte del personale amministrativo, che si è
dedicato intere giornate all'ausilio dei miliari, impiegando maggior numero di ore di
lavoro e minori risorse alla ordinaria attività aziendale, oltre che la necessità di
reperire ad horas altri soggetti disposti a sostituire la Controparte_1
nell'esecuzione delle restanti commesse, rispettando quei termini stabiliti per evitare
l'inadempimento contrattuale con la committente principale ”. Parte_3
Ebbene, la domanda risarcitoria proposta dall'ingiunta si appalesa, in parte qua,
del tutto generica: la stessa, infatti, si è limitata a far cenno, nell'atto di opposizione, a danni, che avrebbe patito in conseguenza dell'inadempimento della controparte, senza, però, fornire una puntuale descrizione degli stessi, né produrre elementi di prova e di quantificazione dei danni medesimi.
Né specificazione alcuna si rinviene negli scritti difensivi successivi dell'opponente, che non si è neppure avvalsa dei temini di cui all'art.183 comma
6 cpc per il deposito di memorie volte alla precisazione della domanda.
5)L'intimata ha, inoltre, chiesto, a titolo di risarcimento del danno, il rimborso pagina 15 di 18 della somma di euro 3.072,80, versata all'Avv.Lojacono per la presentazione dell'istanza di dissequestro, oltre ritenuta d'acconto.
Ebbene, l'istanza va rigettata.
Ed invero, l'ingiunta non ha fornito compiuta prova dell'esborso di euro 3.072,80, oltre ritenuta d'acconto, per la proposizione dell'istanza di dissequestro in questione.
Ed infatti, a riprova del detto esborso la ha prodotto soltanto la contabile di Pt_1
bonifico eseguito in favore dello studio legale Lojacono, dalla quale non si desume in alcun modo il collegamento di tale operazione di bonifico con il pagamento del compenso professionale all'avvocato Lojacono per la presentazione dell'istanza di dissequestro.
Nella detta contabile, infatti, vi è soltanto menzione di un proforma del 13-11-2020
(proforma che non è stato depositato), ragion per cui non vi è certezza alcuna che il detto bonifico sia stato effettuato per pagare le spettanze all'Avv.Lojacono per la prestazione resa, consistita nel deposito dell'istanza di dissequestro de qua.
A tutte le argomentazioni svolte consegue che il decreto ingiuntivo n.4272/2022 va revocato e l'opponente va condannata al pagamento in favore dell'opposta dell'importo di euro 3.964,80, oltre interessi ex DL.vo n.231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo.
La domanda riconvenzionale spiegata dalla va rigettata. Pt_1
6)Le spese della fase monitoria vanno sopportate in via definitiva dall'ingiunta pagina 16 di 18 soccombente, avendo riguardo alla scaglione determinato in base alla somma effettivamente attribuita alla parte vincitrice.
7)Le spese del presente procedimento di opposizione seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando i compensi nei valori medi per le fasi studio, introduttiva e decisionale e nel valore minimo per al fase istruttoria-trattazione, esauritasi nel deposito della memoria ex art.183 comma 6 n.2 cpc, senza l'assunzione di prove, con attribuzione al procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così
provvede:
-accoglie in parte l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
4272/2022 del Tribunale di Napoli. Condanna l'opponente al pagamento, Parte_1
in favore della opposta della somma di euro 3.964,80, Controparte_1
oltre interessi ex DL.vo n.231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo;
-condanna l'opponente al rimborso in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese della fase monitoria, liquidate in euro 406,50 per esborsi ed euro
[...]
450,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge;
-condanna, altresì, la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese del pagina 17 di 18 presente procedimento di opposizione, che si liquidano in € 2.127,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge,
con attribuzione al procuratore anticipatario, Avv.Vincenzo Di Monte.
Napoli, 10-12-2025
Il Giudice
dott. Luigia Stravino
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