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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 240/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BARRELLA LUIGI, Presidente
MINNITI MASSIMO, RE
PETROLO PAOLO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1356/2025 depositato il 01/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vibo Valentia - Piazza Martiri D'Ungheria 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. S.p.a. - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 447101250007161850 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 150/2026 depositato il
13/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento e con ricorso sospinto avverso il concessionario
(Soget spa) ed il Comune di Vibo Valentia,
l'avviso di accertamento per TARI 2023, notificato in data 11/09/2025 (importo complessivo di € 13.709,00, di cui imposta € 10.229,86).
Ha premesso che la pretesa tributaria deriva da rettifica d'ufficio (dopo denuncia in variazione del 5.5.2022) con modifica della superficie precedentemente e pacificamente accertata - in 200 mq (come da avvisi Tarsu
2013, all. 3-4, per il 2007/2012) - in quella complessiva di 3.126 mq.
Detta ultima superficie è stata computata su due utenze: la prima (Utenza 1) di 579 mq classificata in Categoria 19 (Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto), e la seconda
(Utenza 2) di 2.547 mq classificata in Categoria 3 (Autorimesse e Magazzini senza vendita diretta).
Ha dedotto, mediante le più diffuse argomentazioni di cui in atti, i seguenti motivi di ricorso:
1) Violazione e falsa applicazione dell'art.
6 - bis della legge n. 212/2000 per omesso contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio, assumendo che l'atto (avviso di accertamento n. 447101250007161850 per l'annualità 2023) non costituisce una mera liquidazione automatizzata, ma un vero e proprio atto di accertamento e rettifica d'ufficio con modifica sostanziale della pretesa tributaria già liquidata e comunicata, basata su dati diversi da quelli originariamente utilizzati per la tassazione e con una incisiva variazione dell'imposizione tributaria (€ 10.229,86 di imposta richiesta, a fronte della precedente imposta pari a
€ 1.010,00 (acconto) ed € 211,00 (saldo)).
E ciò sarebbe confermato anche dalla diversa classificazione delle utenze e dalla maggiore superficie accertata con attività accertativa che esula dalla semplice e automatizzata liquidazione dell'imposta; ha poi precisato che la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo ha impedito alla società contribuente di fornire all'Ufficio elementi dirimenti che, ove considerati, avrebbero evitato l'emissione dell'avviso di accertamento impugnato, o ne avrebbero comunque ridotto sostanzialmente la pretesa;
2) Il difetto di motivazione e la mancanza del presupposto impositivo (con arbitraria variazione della superficie tassabile) causa la mancata specificazione degli elementi di fatto e di diritto che hanno condotto alla rettifica;
sul punto ha evidenziato che la superficie era stata stabilmente determinata e quantificata in
200 mq per un lungo periodo, anche a seguito di precedenti attività di accertamento (cfr. avvisi Tarsu 2013 in atti) a seguito di un sopralluogo eseguito presso la sede della società. Anche a seguito della nascita della Ricorrente_1 Srl (27/02/2021) e della relativa denuncia di cessazione e contestuale denuncia di inizio attività TARI, la superficie dichiarata e accettata era di 200 mq., tanto che la denuncia di variazione concerneva solo la titolarità dell'immobile.
A fronte di ciò, la superficie tassata è stata invece rettificata per il 2023 in 579 mq. + 2547 mq. per un totale di 3126 mq, ma senza adeguata motivazione (dati catastali o altro) a supporto di detta rettifica, così avendo l'ente violato anche l'art. 33, comma 3, del Regolamento TARI, a mente del quale l'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica deve essere motivato. L'omessa, insufficiente o infedele dichiarazione (o la rettifica d'ufficio della superficie) deve essere supportata da elementi probatori che dimostrino l'effettiva variazione del presupposto impositivo (3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo). Il comma 162 citato prevede che “162. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
”
4) la avvenuta duplicazione dell'imposizione fiscale poiché, sebbene siano state individuate due utenze ,
l'art. 18, comma 4, del Regolamento TARI stabilisce che la tariffa è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
Inoltre, la porzione maggioritaria di 2547 mq della superfice tassata - classificata come "Autorimesse e
Magazzini" – è data da area destinata allo stoccaggio e alla manipolazione di rifiuti speciali, in particolare rottami e cascame derivanti dall'attività di carrozzeria e officina e l'ente non ha considerato l'art. 8 del
Regolamento TARI secondo cui nella determinazione della superficie dei locali e delle aree assoggettabili a imposta non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali che il produttore (il contribuente) dimostri di provvedere allo smaltimento a proprie spese in conformità alla normativa vigente;
Nel caso specifico, l'area esterna è utilizzata per lo stoccaggio e la movimentazione del cascame (rottami), che per natura ricade nella definizione di rifiuto speciale e ciò con la precisazione per cui la società provvede autonomamente al conferimento e smaltimento di tali rifiuti;
5) L'illegittimità dell'avviso in quanto l'ente avrebbe assoggettato a tassazione aree che, per espressa previsione normativa e regolamentare del Comune di Vibo Valentia, ne sono escluse in quanto non produttive di rifiuti urbani o destinate a fini specifici, quali aree scoperte adibite a transito e sosta dei veicoli ovvero non operative (cfr. art. 6, comma 1, lett. a, punto 6 del Regolamento TARI del Comune di Vibo Valentia, approvato con delibera C.C. n. 17 del 07/06/2021).
Inoltre, una parte significativa della superficie, presumibilmente ricompresa nei 2547 mq dell'Utenza 2 è, per la ricorrente, di fatto adibita in via continuativa alla produzione e allo stoccaggio di rifiuti speciali, in particolare rottami e cascame derivanti dall'attività di Carrozzeria/Autofficina; sul punto ha eccepito che l'art. 8, comma 1 del Regolamento TARI prevede che non si tiene conto della parte di superficie "dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali"; illegittima quinid, dovrebbe considerarsi la tassazione di aree
(quali l'officina) destinate alla produzione di rifiuti speciali non assimilati;
7) attraverso consulenza tecnica di parte la ricorrente ha poi sostenuto che la superficie complessiva utile
(calpestabile) del fabbricato ammonta a 617,00 mq. (così ripartiti: Officina: 500,00 mq, Vendita autoricambi:
33,00 mq, Ufficio: 19,00 mq, servizi igienici : 24,00 mq, deposito (soppalco): 41,00 mq;
e ciò con la precisazione che andrebbero esclusi dalla tassazione le aree che producono rifiuti speciali (qual è la porzione adibita a Officina), pari a 500 mq, con una superficie tassabile infine pari a mq. 117,00.
Ha pertanto concluso formulando le seguenti richieste:
<<…
Dichiarare la nullità e/o l'annullamento dell'Avviso di Accertamento TARI n. RTL90020254382 per l'annualità
2023, per violazione dell'obbligo di contraddittorio preventivo, per carenza e/o insufficienza di motivazione,
e per insussistenza e/o erronea applicazione del presupposto impositivo, con conseguente annullamento dell'intera pretesa tributaria, delle sanzioni (€ 3.068,96) e degli interessi (€ 407,79).
In subordine, dichiarare la parziale nullità e/o l'annullamento dell'atto limitatamente alla tassazione della superficie eccedente i 117 mq, previa esclusione delle aree destinate alla sosta/transito e alla produzione/ stoccaggio di rifiuti speciali (rottami) come previsto dall'Art. 6 e Art. 8 del Regolamento TARI.
Con vittoria di spese e onorari di giudizio da distrarsi a favore del difensore antistatario.
…>>.
Il concessionario (Soget Spa) si è costituito in giudizio opponendosi e controdeducendo:
a) che la tassazione è coerente con i dati catastali degli immobili gravati e con la normativa vigente che onera il contribuente (onere in specie non assolto) che intenda avvalersi di una esenzione rispetto alla quota variabile del tributo in relazione alla produzione di rifiuti cd. speciali, di fornire i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (esclusi dal normale circuito di raccolta e pertanto smaltiti dal contribuente per via autonoma), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile( ex art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993)
(cfr. Cass. Civ. Sez. 5, n. 2623 del 27/01/2023); nel caso in esame l'atto impugnato deriva da un controllo standardizzato e ordinario operato dall'ente, tant'è che al fine della riduzione dell'imposta, alle imprese compete l'onere di comunicare ai comuni le nuove metrature, specificando l'uso a cui sono adibite e, nel caso, una specifica distinzione tra le diverse aree (tassabili e non tassabili) per stabilire un diverso ammontare;
b) che secondo Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord., (data ud. 10/05/2022) 07/06/2022, n. 18247 : “La TARES è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio di smaltimento dei rifiuti, atteso che il presupposto impositivo si identifica con l'espletamento, da parte dell'ente pubblico, di un servizio nei confronti dell' intera collettività e non già in relazione a prestazioni fornite ai singoli utenti, sicchè la sola disponibilità dell'area produttrice di rifiuti determina la debenza del tributo, salvo deroghe, riduzioni di tariffe e agevolazioni, per le quali è onere del contribuente dedurre e provare la relativa sussistenza per vincere la presunzione legale di produttività… Ed infatti, non qualsivoglia disservizio autorizza alla riduzione dell' imposta, quasi si trattasse di profilo sinallagmatico, bensì solo quel disservizio che si traduce in pericolo per l' incolumità pubblica..”.
c) che è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale (Cass. n. 14907 del 2020; Cass. n. 12979 del 2019; Cass.
26960 del 2021); è ciò con la precisazione che il contenuto della cartella esattoriale non è suscettibile di modifica sostanziale da parte del concessionario, essendo atto a natura vincolata al ruolo e alla sottesa pretesa creditoria;
d) che l'atto impugnato rispetta i principi di chiarezza e di adeguata motivazione degli atti amministrativi ex art. 7 l. 212/2000. Nessuna violazione è stata perpetrata ai danni del debitore trattandosi di atti redatti secondo il modello previsto dal D.M. n. 321 del 1999 contenente gli estremi dell'atto impositivo, l'indicazione dell'Ente creditore, il codice tributi e la sintetica descrizione degli stessi, la specie del ruolo, i dati del contribuente e la data di esecutività del ruolo, per cui il Concessionario della Riscossione, per espressa previsione legislativa (cfr. art. 86 D.P.R. n. 602 del 1973 e art. 6 del D.M. n. 321 del 1999) è completamente privo di potere discrezionale nella redazione dello stesso;
e) Il proprio difetto di legittimazione passiva quando l'atto impugnato sia un atto della riscossione, ma, come in specie, la causa petendi attenga a questioni sostanziali involgenti il rapporto di imposta, atteso che, in tali ipotesi, legittimo contradditore resta, in via esclusiva, l'Ente impositore, quale soggetto attivo dell'obbligazione tributaria dedotta in giudizio;
f) La adeguata e congrua motivazione dell'atto;
g) L'infondatezza dell'eccezione preliminare sollevata da controparte in merito alla presunta violazione da parte dell'ente nell'emissione di un atto tributario in violazione della normativa prevista dall'art 6 bis della legge n. 212/2000, in quanto ai sensi del comma 2 dell'art.
6-bis dello Statuto del contribuente (L. 27 luglio
2000, n. 212) “Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”. Nel caso di omesso/parziale/tardivo versamento, dove l'Ente è già a conoscenza di tutti i dati utili per poter emettere un avviso di accertamento corretto, in quanto già forniti dal contribuente stesso in sede di dichiarazione (che va integrata o nuovamente inviata nel caso di immobili su cui il Comune non possiede le informazioni necessarie per verificare il corretto pagamento delle imposte), si ritiene che non sussista il diritto al contraddittorio per il contribuente rientrando nella casistica prevista dalla norma degli atti di pronta liquidazione. In merito, il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2024 ha disposto, all'articolo 3 comma 1, la seguente definizione: “Ai fini del presente decreto, si considera di pronta liquidazione ogni atto emesso dall'Amministrazione finanziaria a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa Amministrazione”. L'art. 2 del decreto precisa, al comma 1 che “si considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall'Amministrazione finanziaria riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa Amministrazione”. L'art. 3 del decreto precisa, al comma 1, che “Ai fini del presente decreto, si considera di pronta liquidazione ogni atto emesso dall'Amministrazione finanziaria a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa Amministrazione”. Nell'ambito dei tributi comunali è possibile far riferimento alla categoria degli “atti automatizzati” e “di pronta liquidazione”, ovvero gli atti che liquidano l'imposta dovuta sulla base di comunicazioni precedentemente inviate al contribuente, come gli avvisi di accertamento , gli atti di mera liquidazione dell'imposta dovuta sulla base della dichiarazione presentata, gli atti di liquidazione sulla base delle informazioni già note al Comune, per i quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione, come le rendite catastali o il possesso di un immobile risultante dal MUI. Parimenti, si sono ritenuti esclusi gli atti relativi all'iscrizione di ipoteca ed il fermo di beni mobili, in quanto preceduti dalla notifica di atti di accertamento, e quindi da non ricomprendere nel contraddittorio obbligatorio in quanto atti sostanzialmente automatizzati;
h) Il corretto calcolo degli interessi applicati (art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973).
Ha quindi concluso perché l'adita AG voglia:
<<…preliminarmente, accertare e dichiarare l'avverso ricorso inammissibile, infondato in fatto ed in diritto per le ragioni ed eccezioni espresse nel presente atto, e dichiarare per l'effetto la carenza di legittimazione passiva in capo alla resistente società; nel merito, rigettare il ricorso poiché infondato sia in fatto che in diritto per i motivi sopra esposti;
accertare la correttezza della condotta dell'Agente della Riscossione, con conseguente reiezione della domanda attorea, azionata a carico di SO.G.E.T. S.p.A.; condannare controparte al pagamento di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore costituito, ex art 93 c.p.c.; con vittoria di spese, competenze di giudizio e rimborso forfettario ex
D.M. 37/2018>>.
Con successiva memoria di replica la ricorrente ha contestato quanto dedotto dal concessionario assumendo
I. l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva atteso che l'atto impugnato non è dato da cartella di pagamento bensì di un Avviso di Accertamento con il che SO.G.E.T. ha agito come ente accertatore delegato, sostituendosi al Comune nella fase istruttoria e decisionale e non come mero concessionario per la riscossione del ruolo consegnato dall'ente; sarebbero dunque illogiche le conclusioni di SOGET nella parte in cui la resistente assume, da una parte, di non essere legittimo contraddittore e, dall'altra, di avere agito correttamente per l'accertamento e l'esazione della imposta in esame;
II. che il ricorso è stato già notificato anche all'ente impositore;
III. la necessità del preventivo contraddittorio (art.
6-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212) poiché la rettifica delle superfici tassabili da 200 mq (dato storico consolidato e accertato) a 3.126 mq complessivi implica la riclassificazione di aree e la misurazione di superfici complesse (officine, piazzali, magazzini), è frutto di un'attività istruttoria (o pseudo-tale) che imponeva un dialogo preventivo con la contribuente che, ove interpellata, avrebbe prodotto la perizia che attesta una superficie utile di 617 mq (di cui 500 mq esenti) e la comunicazione Industria Insalubre (All. 13) e i formulari rifiuti, dimostrando la natura dell'attività e il diritto all'esenzione.
IV. il divieto di motivazione postuma (il riferimento è al richiamo ai dati catastali);
V. che la società non era tenuta a nuova dichiarazione a fini Tari in quanto la superficie era sempre uguale
(200 mq) e mai mutate le condizioni iniziali costituenti il presupposto impositivo con la precisazione che la non tassabilità delle superfici produttive di rifiuti speciali (non assimilabili agli urbani) desumibile dalle fatture della Società_2 Srl e dai formulari allegati in atti e dalla Comunicazione di Industria Insalubre trasmessa al Comune il 16/04/2020 (Prot. 16687), con cui si notificava la classificazione dell'attività in Classe I e II.
Il Comune era dunque a conoscenza della natura dell'attività (Cass. Civ., Sez. V, Sentenza n. 2993 del
01/02/2024: «Il presupposto impositivo si correla al possesso o alla detenzione di superfici astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, e la qualità e quantità di rifiuti prodotti incide nella determinazione della quota variabile della TIA che può essere legittimamente pretesa... solo in presenza di una effettiva produzione di rifiuti urbani o assimilati, con conseguente esclusione dell'assoggettamento a tale parte del tributo di quelle superfici ove il contribuente dimostri di non produrre rifiuti o di produrre esclusivamente rifiuti speciali smaltiti, pertanto, autonomamente», v. pure Cass. Civ., Sez. V, Ordinanza n. 8596 del 01/04/2025) ;
Ha pertanto insistito nelle già tratte conclusioni, ulteriormente deducendo che il concessionario avrebbe resistito in giudizio “con eccezioni dilatorie e contraddittorie, costringendo il contribuente a un oneroso contenzioso”, comportamento a dire della ricorrente connotato da colpa grave e negligenza, integrante gli estremi della lite temeraria ex art. 96 c.p.c., ragion per cui ha chiesto condannarsi la resistente al previsto risarcimento del danno.
Il Comune di Vibo Valentia, benché ritualmente citato, no si è costituito in giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che, ai fini della motivazione della sentenza, è sufficiente che il giudice indichi le ragioni poste a sostegno della decisione con percorso logico ed argomentativo che dia conto della scelta operata;
quindi, devono intendersi respinti (anche implicitamente) i residui motivi di ricorso assorbiti e/o inconciliabili con quelli posti a sostegno dell'assunta decisione. Secondo il risalente e per vero insuperato insegnamento della Corte di cassazione, al giudice di merito non può imputarsi di avere omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non già di tutte le prospettazioni delle parti e delle emergenze istruttorie, bensì solo di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo.
In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. n. 5583 del 2011; v. anche, in motivazione, Cass. n. 7662 del 2020).
La giurisprudenza ha poi da tempo elaborato il principio processuale della "ragione più liquida" (cfr. Cass.
n. 363/2019; Cass. n. 11458/2018; Cass. S.U. n. 9936/2014), desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., quale principio a tutela delle esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio e che consente al giudice di esaminare prioritariamente il motivo suscettibile di assicurare la definizione del giudizio;
ciò in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio stesso.
Ciò detto, l'opposizione in esame è meritevole di accoglimento, risultando fondati il primo ed il secondo motivo di ricorso.
L'art. 6 bis della legge n. 212 del 2000, rubricato “principio del contraddittorio”, dispone quanto segue: <
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione (…)>>. Ne deriva, intanto, che la violazione del principio in questione comporta l'annullabilità dell'atto, essendo stata espressamente prevista l'annullabilità dell'atto impositivo che non rechi riflesso della prova di un contraddittorio informato ed effettivo.
E' stato poi affermato che si tratta di “disposizione innovativa (…) che - salvo talune eccezioni indicate nel co. 2^ o desumibili dall'art. 7 bis da ultimo citato: atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni come individuati con decreto Mef 24.4.2024, già connotati per disciplina speciale loro propria da forme di interlocuzione con l'Amministrazione, nonché in caso di fondato pericolo per la riscossione - introduce nell'ordinamento il principio generale di obbligatorietà del contraddittorio secondo la fattispecie interlocutoria della comunicazione dello 'schema d'atto', con termine per l'allegazione di controdeduzioni da parte del contribuente ed obbligo per l'Amministrazione di motivare in relazione al rigetto delle osservazioni non accolte.
Si tratta di una previsione che va anche considerata - per un verso - alla luce del rinnovato regime di invalidità dell'atto impositivo, rientrando la contravvenzione alle regole di partecipazione del contribuente al procedimento accertativo tra le violazioni di legge che rendono senz'altro annullabile l'atto avanti al giudice tributario ex art. 7 bis Statuto, e – per altro – in più stretto accostamento al procedimento amministrativo, già da tempo caratterizzato da un obbligo partecipativo generalizzato ex art. 7 segg. legge 241/90 (,…)>>
(Cass Sez Un. 21271-2025).
Proprio secondo l'approdo ermeneutico delle Sezioni unite, il contraddittorio preventivo ha natura endoprocedimentale, non processuale, ed è funzionale alla costruzione istruttoria della fattispecie impositiva mediante l'allegazione di “fatti e circostanze” di cui l'Amministrazione non è a conoscenza, operando essa da una sfavorevole posizione iniziale di asimmetria informativa che può essere colmata solo con l'apporto conoscitivo del contribuente;
l'accollo della prova di resistenza a carico del contribuente trova giustificazione proprio in questa strutturale asimmetria e nella correlata vicinanza al contribuente dell'elemento da acquisire.
La potenzialità del richiesto “risultato diverso” (che costituisce il nucleo dimostrativo fondamentale) deve essere provata con la “specifica indicazione dei fatti e delle informazioni mancate”, in una con la loro concreta e ragionevole idoneità a orientare l'Amministrazione a non più adottare il provvedimento impositivo, oppure ad adottarlo con un contenuto oggettivamente o soggettivamente più mite.
I fatti deducibili nel contraddittorio preventivo non sono necessariamente gli stessi che possono essere dedotti in sede giurisdizionale;
il giudice di merito, nell'esaminare il vizio di mancato esperimento del contraddittorio endoprocedimentale, deve compiere una valutazione rispondente ai tipici canoni della prognosi postuma ex ante (perché riguardante il momento dell'omesso contraddittorio preventivo), ispirata a parametri di fattualità, specificità, concretezza, probabile idoneità causale dell'elemento tralasciato a sortire un risultato diverso del procedimento impositivo, solo per questa via escludendosi il carattere meramente pretestuoso, vacuo e strumentale dell'istanza.
La prova di resistenza deve avere ad oggetto, in definitiva, elementi “di tipo fattuale” (non di natura esclusivamente giuridica), che si presentino attinenti e rilevanti nella fattispecie concreta, che si dimostrino potenzialmente idonei, indipendentemente dalla loro fondatezza, a deviare in senso favorevole al contribuente l'esito dell'istruttoria accertativa.
Orbene, nel caso in esame, il contribuente aveva presentato denuncia di variazione con riferimento alla mutata titolarità dell'officina operante nel settore delle autodemolizioni, null'altro indicando in variazione rispetto alla tassazione sino ad allora subita giusta accertamento dell'ente impositore (cfr. avvisi di accertamento per il 2013) che considerava per il medesimo immobile e la medesima attività una superficie tassabile di 200 mq..
L'ente impositore poteva ben svolgere le verifiche e gli accertamenti del caso, tuttavia, consta dall'atto impugnato che ha proceduto ad una rettifica d'ufficio accertando una superficie tassabile in mq. 3126 in luogo dei precedenti 200 mq. sulla scorta dei medesimi dati (catastali) già in suo possesso, peraltro senza esplicitare le ragioni della diversa valutazione con inevitabile riflesso anche in ordine al profilo della motivazione dell'atto, da ritenersi inadeguata ed insufficiente, che proprio l'art. 33 del regolamento comunale, in attuazione di principi generali dell'ordinamento, esige con riferimento ai casi come quelli in esame, richiamando l'art. 1 c. 162 della legge n. 296 del 2006 che, a sua volta, dispone che gli avvisi di accertamento
“in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto” ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati.
L'ente, dunque, avrebbe dovuto esplicitare – in modo puntuale e specifico, non meramente formale - i presupposti di fatto della tassazione e, soprattutto, data la consistente variazione operata, i presupposti fattuali che, rispetto alla precedente tassazione, avevano indotto l'ente stesso a modificare l'imposta in termini di gran lunga più gravosi per il contribuente, incrementando la superficie tassabile da mq. 200 sino a quella di mq. 3.126.
In tale contesto si apprezza, quindi,
(1) che l'atto impugnato non è un atto riconducibile alla categoria degli automatizzati, sostanzialmente automatizzati ovvero di pronta liquidazione;
(2) che un contraddittorio informato ed effettivo con la società contribuente avrebbe potuto dare luogo ad un atto accertativo diverso e più favorevole per il soggetto passivo dell'imposta, atteso che questi avrebbe potuto documentare – a fronte della mutata, diversa e più gravosa pretesa tributaria dell'ente – circostanze idonee far pervenire l'accertatore a diverse conclusioni.
Infatti, è evidente come l'ente (e per esso il delegato concessionario) si sia supinamente adagiato su risultanze catastali che, in disparte la tangibile discrasia con la precedente tassazione, offrivano un dato meramente cartolare in parte non utile ai fini dell'imposizione fiscale a fronte, quanto meno, di un necessario accertamento fattuale, sul posto ed in contraddittorio, circa la sussistenza di superfici non produttive di rifiuti (per esempio aree scoperte destinate al transito di veicoli ovvero pertinenziali e non operative) nonché di superfici produttive di rifiuti speciali (non assimilati) smaltiti in proprio con conseguente esenzione e/o riduzione dell'imposta.
A quest'ultimo riguardo, deve osservarsi che, sebbene per tali tipologie di esenzione o riduzione dell'imposta il contribuente sia tenuto ad indicarne i relativi dati ed i presupposti in sede di dichiarazione iniziale o di denuncia di variazione, è altrettanto certo che nel caso in esame il contribuente aveva inoltrato all'ente la dichiarazione di svolgimento di attività insalubre (pec del 16.4.2020, cfr. documentazione allegata in atti dalla ricorrente) specificando la tipologia di attività svolta (deposito e demolizione autoveicoli ed altre apparecchiature elettromeccaniche e loro parti fuori uso), con il che il Comune di Vibo Valentia era stato posto - dalla stessa ditta interessata - nelle condizioni di sapere e di conoscere l'attività svolta dalla contribuente con i connessi suoi riverberi sotto il profilo della tassazione a fini Tari delle superfici in tal senso rilevanti, tassazione pure proseguita secondo i pregressi accertamenti (mq 200) e poi, solo nel 2023, improvvisamente variata in rettifica senza alcuna interlocuzione preventiva e senza alcuna concreta ed adeguata motivazione a sostegno.
Deriva, dalle notazioni che precedono, l'illegittimità dell'atto impugnato causa l'omesso contraddittorio preventivo con la contribuente e l'inadeguata ed insufficiente motivazione dell'atto stesso;
l'ente (e per esso il delegato concessionario per la riscossione) si atterrà, quindi, a quanto sopra indicato (preventivo contraddittorio informato ed effettivo, per rideterminare con adeguata motivazione l'imposta dovuta dalla
Ricorrente_1 srl per l'annualità qui in rilievo (2023).
Le spese, che seguono la soccombenza, vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Vibo Valentia, Sez. II, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 01.11.2025 dalla società Ricorrente_1 srl nei confronti della società Soget spa e del Comune di Vibo Valentia, ritualmente notificato in data 01.11.2025 e depositato in data 01.11.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede: 1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
2) Condanna le parti resistenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della società ricorrente, le quali vengono liquidate in euro 128,75 per spese vive (CUT) ed euro
1.750,00 per compenso, oltre Iva, Cassa e rimborso spese generali 15%, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore per dichiarato anticipo. Così deciso in Vibo Valentia in data 12.02.2026. Il
Giudice estensore Il Presidente dott. Massimo Minniti dott. Luigi Barrella
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BARRELLA LUIGI, Presidente
MINNITI MASSIMO, RE
PETROLO PAOLO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1356/2025 depositato il 01/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vibo Valentia - Piazza Martiri D'Ungheria 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. S.p.a. - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 447101250007161850 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 150/2026 depositato il
13/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento e con ricorso sospinto avverso il concessionario
(Soget spa) ed il Comune di Vibo Valentia,
l'avviso di accertamento per TARI 2023, notificato in data 11/09/2025 (importo complessivo di € 13.709,00, di cui imposta € 10.229,86).
Ha premesso che la pretesa tributaria deriva da rettifica d'ufficio (dopo denuncia in variazione del 5.5.2022) con modifica della superficie precedentemente e pacificamente accertata - in 200 mq (come da avvisi Tarsu
2013, all. 3-4, per il 2007/2012) - in quella complessiva di 3.126 mq.
Detta ultima superficie è stata computata su due utenze: la prima (Utenza 1) di 579 mq classificata in Categoria 19 (Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto), e la seconda
(Utenza 2) di 2.547 mq classificata in Categoria 3 (Autorimesse e Magazzini senza vendita diretta).
Ha dedotto, mediante le più diffuse argomentazioni di cui in atti, i seguenti motivi di ricorso:
1) Violazione e falsa applicazione dell'art.
6 - bis della legge n. 212/2000 per omesso contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio, assumendo che l'atto (avviso di accertamento n. 447101250007161850 per l'annualità 2023) non costituisce una mera liquidazione automatizzata, ma un vero e proprio atto di accertamento e rettifica d'ufficio con modifica sostanziale della pretesa tributaria già liquidata e comunicata, basata su dati diversi da quelli originariamente utilizzati per la tassazione e con una incisiva variazione dell'imposizione tributaria (€ 10.229,86 di imposta richiesta, a fronte della precedente imposta pari a
€ 1.010,00 (acconto) ed € 211,00 (saldo)).
E ciò sarebbe confermato anche dalla diversa classificazione delle utenze e dalla maggiore superficie accertata con attività accertativa che esula dalla semplice e automatizzata liquidazione dell'imposta; ha poi precisato che la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo ha impedito alla società contribuente di fornire all'Ufficio elementi dirimenti che, ove considerati, avrebbero evitato l'emissione dell'avviso di accertamento impugnato, o ne avrebbero comunque ridotto sostanzialmente la pretesa;
2) Il difetto di motivazione e la mancanza del presupposto impositivo (con arbitraria variazione della superficie tassabile) causa la mancata specificazione degli elementi di fatto e di diritto che hanno condotto alla rettifica;
sul punto ha evidenziato che la superficie era stata stabilmente determinata e quantificata in
200 mq per un lungo periodo, anche a seguito di precedenti attività di accertamento (cfr. avvisi Tarsu 2013 in atti) a seguito di un sopralluogo eseguito presso la sede della società. Anche a seguito della nascita della Ricorrente_1 Srl (27/02/2021) e della relativa denuncia di cessazione e contestuale denuncia di inizio attività TARI, la superficie dichiarata e accettata era di 200 mq., tanto che la denuncia di variazione concerneva solo la titolarità dell'immobile.
A fronte di ciò, la superficie tassata è stata invece rettificata per il 2023 in 579 mq. + 2547 mq. per un totale di 3126 mq, ma senza adeguata motivazione (dati catastali o altro) a supporto di detta rettifica, così avendo l'ente violato anche l'art. 33, comma 3, del Regolamento TARI, a mente del quale l'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica deve essere motivato. L'omessa, insufficiente o infedele dichiarazione (o la rettifica d'ufficio della superficie) deve essere supportata da elementi probatori che dimostrino l'effettiva variazione del presupposto impositivo (3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo). Il comma 162 citato prevede che “162. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
”
4) la avvenuta duplicazione dell'imposizione fiscale poiché, sebbene siano state individuate due utenze ,
l'art. 18, comma 4, del Regolamento TARI stabilisce che la tariffa è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
Inoltre, la porzione maggioritaria di 2547 mq della superfice tassata - classificata come "Autorimesse e
Magazzini" – è data da area destinata allo stoccaggio e alla manipolazione di rifiuti speciali, in particolare rottami e cascame derivanti dall'attività di carrozzeria e officina e l'ente non ha considerato l'art. 8 del
Regolamento TARI secondo cui nella determinazione della superficie dei locali e delle aree assoggettabili a imposta non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali che il produttore (il contribuente) dimostri di provvedere allo smaltimento a proprie spese in conformità alla normativa vigente;
Nel caso specifico, l'area esterna è utilizzata per lo stoccaggio e la movimentazione del cascame (rottami), che per natura ricade nella definizione di rifiuto speciale e ciò con la precisazione per cui la società provvede autonomamente al conferimento e smaltimento di tali rifiuti;
5) L'illegittimità dell'avviso in quanto l'ente avrebbe assoggettato a tassazione aree che, per espressa previsione normativa e regolamentare del Comune di Vibo Valentia, ne sono escluse in quanto non produttive di rifiuti urbani o destinate a fini specifici, quali aree scoperte adibite a transito e sosta dei veicoli ovvero non operative (cfr. art. 6, comma 1, lett. a, punto 6 del Regolamento TARI del Comune di Vibo Valentia, approvato con delibera C.C. n. 17 del 07/06/2021).
Inoltre, una parte significativa della superficie, presumibilmente ricompresa nei 2547 mq dell'Utenza 2 è, per la ricorrente, di fatto adibita in via continuativa alla produzione e allo stoccaggio di rifiuti speciali, in particolare rottami e cascame derivanti dall'attività di Carrozzeria/Autofficina; sul punto ha eccepito che l'art. 8, comma 1 del Regolamento TARI prevede che non si tiene conto della parte di superficie "dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali"; illegittima quinid, dovrebbe considerarsi la tassazione di aree
(quali l'officina) destinate alla produzione di rifiuti speciali non assimilati;
7) attraverso consulenza tecnica di parte la ricorrente ha poi sostenuto che la superficie complessiva utile
(calpestabile) del fabbricato ammonta a 617,00 mq. (così ripartiti: Officina: 500,00 mq, Vendita autoricambi:
33,00 mq, Ufficio: 19,00 mq, servizi igienici : 24,00 mq, deposito (soppalco): 41,00 mq;
e ciò con la precisazione che andrebbero esclusi dalla tassazione le aree che producono rifiuti speciali (qual è la porzione adibita a Officina), pari a 500 mq, con una superficie tassabile infine pari a mq. 117,00.
Ha pertanto concluso formulando le seguenti richieste:
<<…
Dichiarare la nullità e/o l'annullamento dell'Avviso di Accertamento TARI n. RTL90020254382 per l'annualità
2023, per violazione dell'obbligo di contraddittorio preventivo, per carenza e/o insufficienza di motivazione,
e per insussistenza e/o erronea applicazione del presupposto impositivo, con conseguente annullamento dell'intera pretesa tributaria, delle sanzioni (€ 3.068,96) e degli interessi (€ 407,79).
In subordine, dichiarare la parziale nullità e/o l'annullamento dell'atto limitatamente alla tassazione della superficie eccedente i 117 mq, previa esclusione delle aree destinate alla sosta/transito e alla produzione/ stoccaggio di rifiuti speciali (rottami) come previsto dall'Art. 6 e Art. 8 del Regolamento TARI.
Con vittoria di spese e onorari di giudizio da distrarsi a favore del difensore antistatario.
…>>.
Il concessionario (Soget Spa) si è costituito in giudizio opponendosi e controdeducendo:
a) che la tassazione è coerente con i dati catastali degli immobili gravati e con la normativa vigente che onera il contribuente (onere in specie non assolto) che intenda avvalersi di una esenzione rispetto alla quota variabile del tributo in relazione alla produzione di rifiuti cd. speciali, di fornire i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (esclusi dal normale circuito di raccolta e pertanto smaltiti dal contribuente per via autonoma), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile( ex art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993)
(cfr. Cass. Civ. Sez. 5, n. 2623 del 27/01/2023); nel caso in esame l'atto impugnato deriva da un controllo standardizzato e ordinario operato dall'ente, tant'è che al fine della riduzione dell'imposta, alle imprese compete l'onere di comunicare ai comuni le nuove metrature, specificando l'uso a cui sono adibite e, nel caso, una specifica distinzione tra le diverse aree (tassabili e non tassabili) per stabilire un diverso ammontare;
b) che secondo Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord., (data ud. 10/05/2022) 07/06/2022, n. 18247 : “La TARES è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio di smaltimento dei rifiuti, atteso che il presupposto impositivo si identifica con l'espletamento, da parte dell'ente pubblico, di un servizio nei confronti dell' intera collettività e non già in relazione a prestazioni fornite ai singoli utenti, sicchè la sola disponibilità dell'area produttrice di rifiuti determina la debenza del tributo, salvo deroghe, riduzioni di tariffe e agevolazioni, per le quali è onere del contribuente dedurre e provare la relativa sussistenza per vincere la presunzione legale di produttività… Ed infatti, non qualsivoglia disservizio autorizza alla riduzione dell' imposta, quasi si trattasse di profilo sinallagmatico, bensì solo quel disservizio che si traduce in pericolo per l' incolumità pubblica..”.
c) che è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale (Cass. n. 14907 del 2020; Cass. n. 12979 del 2019; Cass.
26960 del 2021); è ciò con la precisazione che il contenuto della cartella esattoriale non è suscettibile di modifica sostanziale da parte del concessionario, essendo atto a natura vincolata al ruolo e alla sottesa pretesa creditoria;
d) che l'atto impugnato rispetta i principi di chiarezza e di adeguata motivazione degli atti amministrativi ex art. 7 l. 212/2000. Nessuna violazione è stata perpetrata ai danni del debitore trattandosi di atti redatti secondo il modello previsto dal D.M. n. 321 del 1999 contenente gli estremi dell'atto impositivo, l'indicazione dell'Ente creditore, il codice tributi e la sintetica descrizione degli stessi, la specie del ruolo, i dati del contribuente e la data di esecutività del ruolo, per cui il Concessionario della Riscossione, per espressa previsione legislativa (cfr. art. 86 D.P.R. n. 602 del 1973 e art. 6 del D.M. n. 321 del 1999) è completamente privo di potere discrezionale nella redazione dello stesso;
e) Il proprio difetto di legittimazione passiva quando l'atto impugnato sia un atto della riscossione, ma, come in specie, la causa petendi attenga a questioni sostanziali involgenti il rapporto di imposta, atteso che, in tali ipotesi, legittimo contradditore resta, in via esclusiva, l'Ente impositore, quale soggetto attivo dell'obbligazione tributaria dedotta in giudizio;
f) La adeguata e congrua motivazione dell'atto;
g) L'infondatezza dell'eccezione preliminare sollevata da controparte in merito alla presunta violazione da parte dell'ente nell'emissione di un atto tributario in violazione della normativa prevista dall'art 6 bis della legge n. 212/2000, in quanto ai sensi del comma 2 dell'art.
6-bis dello Statuto del contribuente (L. 27 luglio
2000, n. 212) “Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”. Nel caso di omesso/parziale/tardivo versamento, dove l'Ente è già a conoscenza di tutti i dati utili per poter emettere un avviso di accertamento corretto, in quanto già forniti dal contribuente stesso in sede di dichiarazione (che va integrata o nuovamente inviata nel caso di immobili su cui il Comune non possiede le informazioni necessarie per verificare il corretto pagamento delle imposte), si ritiene che non sussista il diritto al contraddittorio per il contribuente rientrando nella casistica prevista dalla norma degli atti di pronta liquidazione. In merito, il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2024 ha disposto, all'articolo 3 comma 1, la seguente definizione: “Ai fini del presente decreto, si considera di pronta liquidazione ogni atto emesso dall'Amministrazione finanziaria a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa Amministrazione”. L'art. 2 del decreto precisa, al comma 1 che “si considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall'Amministrazione finanziaria riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa Amministrazione”. L'art. 3 del decreto precisa, al comma 1, che “Ai fini del presente decreto, si considera di pronta liquidazione ogni atto emesso dall'Amministrazione finanziaria a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa Amministrazione”. Nell'ambito dei tributi comunali è possibile far riferimento alla categoria degli “atti automatizzati” e “di pronta liquidazione”, ovvero gli atti che liquidano l'imposta dovuta sulla base di comunicazioni precedentemente inviate al contribuente, come gli avvisi di accertamento , gli atti di mera liquidazione dell'imposta dovuta sulla base della dichiarazione presentata, gli atti di liquidazione sulla base delle informazioni già note al Comune, per i quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione, come le rendite catastali o il possesso di un immobile risultante dal MUI. Parimenti, si sono ritenuti esclusi gli atti relativi all'iscrizione di ipoteca ed il fermo di beni mobili, in quanto preceduti dalla notifica di atti di accertamento, e quindi da non ricomprendere nel contraddittorio obbligatorio in quanto atti sostanzialmente automatizzati;
h) Il corretto calcolo degli interessi applicati (art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973).
Ha quindi concluso perché l'adita AG voglia:
<<…preliminarmente, accertare e dichiarare l'avverso ricorso inammissibile, infondato in fatto ed in diritto per le ragioni ed eccezioni espresse nel presente atto, e dichiarare per l'effetto la carenza di legittimazione passiva in capo alla resistente società; nel merito, rigettare il ricorso poiché infondato sia in fatto che in diritto per i motivi sopra esposti;
accertare la correttezza della condotta dell'Agente della Riscossione, con conseguente reiezione della domanda attorea, azionata a carico di SO.G.E.T. S.p.A.; condannare controparte al pagamento di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore costituito, ex art 93 c.p.c.; con vittoria di spese, competenze di giudizio e rimborso forfettario ex
D.M. 37/2018>>.
Con successiva memoria di replica la ricorrente ha contestato quanto dedotto dal concessionario assumendo
I. l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva atteso che l'atto impugnato non è dato da cartella di pagamento bensì di un Avviso di Accertamento con il che SO.G.E.T. ha agito come ente accertatore delegato, sostituendosi al Comune nella fase istruttoria e decisionale e non come mero concessionario per la riscossione del ruolo consegnato dall'ente; sarebbero dunque illogiche le conclusioni di SOGET nella parte in cui la resistente assume, da una parte, di non essere legittimo contraddittore e, dall'altra, di avere agito correttamente per l'accertamento e l'esazione della imposta in esame;
II. che il ricorso è stato già notificato anche all'ente impositore;
III. la necessità del preventivo contraddittorio (art.
6-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212) poiché la rettifica delle superfici tassabili da 200 mq (dato storico consolidato e accertato) a 3.126 mq complessivi implica la riclassificazione di aree e la misurazione di superfici complesse (officine, piazzali, magazzini), è frutto di un'attività istruttoria (o pseudo-tale) che imponeva un dialogo preventivo con la contribuente che, ove interpellata, avrebbe prodotto la perizia che attesta una superficie utile di 617 mq (di cui 500 mq esenti) e la comunicazione Industria Insalubre (All. 13) e i formulari rifiuti, dimostrando la natura dell'attività e il diritto all'esenzione.
IV. il divieto di motivazione postuma (il riferimento è al richiamo ai dati catastali);
V. che la società non era tenuta a nuova dichiarazione a fini Tari in quanto la superficie era sempre uguale
(200 mq) e mai mutate le condizioni iniziali costituenti il presupposto impositivo con la precisazione che la non tassabilità delle superfici produttive di rifiuti speciali (non assimilabili agli urbani) desumibile dalle fatture della Società_2 Srl e dai formulari allegati in atti e dalla Comunicazione di Industria Insalubre trasmessa al Comune il 16/04/2020 (Prot. 16687), con cui si notificava la classificazione dell'attività in Classe I e II.
Il Comune era dunque a conoscenza della natura dell'attività (Cass. Civ., Sez. V, Sentenza n. 2993 del
01/02/2024: «Il presupposto impositivo si correla al possesso o alla detenzione di superfici astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, e la qualità e quantità di rifiuti prodotti incide nella determinazione della quota variabile della TIA che può essere legittimamente pretesa... solo in presenza di una effettiva produzione di rifiuti urbani o assimilati, con conseguente esclusione dell'assoggettamento a tale parte del tributo di quelle superfici ove il contribuente dimostri di non produrre rifiuti o di produrre esclusivamente rifiuti speciali smaltiti, pertanto, autonomamente», v. pure Cass. Civ., Sez. V, Ordinanza n. 8596 del 01/04/2025) ;
Ha pertanto insistito nelle già tratte conclusioni, ulteriormente deducendo che il concessionario avrebbe resistito in giudizio “con eccezioni dilatorie e contraddittorie, costringendo il contribuente a un oneroso contenzioso”, comportamento a dire della ricorrente connotato da colpa grave e negligenza, integrante gli estremi della lite temeraria ex art. 96 c.p.c., ragion per cui ha chiesto condannarsi la resistente al previsto risarcimento del danno.
Il Comune di Vibo Valentia, benché ritualmente citato, no si è costituito in giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che, ai fini della motivazione della sentenza, è sufficiente che il giudice indichi le ragioni poste a sostegno della decisione con percorso logico ed argomentativo che dia conto della scelta operata;
quindi, devono intendersi respinti (anche implicitamente) i residui motivi di ricorso assorbiti e/o inconciliabili con quelli posti a sostegno dell'assunta decisione. Secondo il risalente e per vero insuperato insegnamento della Corte di cassazione, al giudice di merito non può imputarsi di avere omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non già di tutte le prospettazioni delle parti e delle emergenze istruttorie, bensì solo di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo.
In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. n. 5583 del 2011; v. anche, in motivazione, Cass. n. 7662 del 2020).
La giurisprudenza ha poi da tempo elaborato il principio processuale della "ragione più liquida" (cfr. Cass.
n. 363/2019; Cass. n. 11458/2018; Cass. S.U. n. 9936/2014), desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., quale principio a tutela delle esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio e che consente al giudice di esaminare prioritariamente il motivo suscettibile di assicurare la definizione del giudizio;
ciò in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio stesso.
Ciò detto, l'opposizione in esame è meritevole di accoglimento, risultando fondati il primo ed il secondo motivo di ricorso.
L'art. 6 bis della legge n. 212 del 2000, rubricato “principio del contraddittorio”, dispone quanto segue: <
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione (…)>>. Ne deriva, intanto, che la violazione del principio in questione comporta l'annullabilità dell'atto, essendo stata espressamente prevista l'annullabilità dell'atto impositivo che non rechi riflesso della prova di un contraddittorio informato ed effettivo.
E' stato poi affermato che si tratta di “disposizione innovativa (…) che - salvo talune eccezioni indicate nel co. 2^ o desumibili dall'art. 7 bis da ultimo citato: atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni come individuati con decreto Mef 24.4.2024, già connotati per disciplina speciale loro propria da forme di interlocuzione con l'Amministrazione, nonché in caso di fondato pericolo per la riscossione - introduce nell'ordinamento il principio generale di obbligatorietà del contraddittorio secondo la fattispecie interlocutoria della comunicazione dello 'schema d'atto', con termine per l'allegazione di controdeduzioni da parte del contribuente ed obbligo per l'Amministrazione di motivare in relazione al rigetto delle osservazioni non accolte.
Si tratta di una previsione che va anche considerata - per un verso - alla luce del rinnovato regime di invalidità dell'atto impositivo, rientrando la contravvenzione alle regole di partecipazione del contribuente al procedimento accertativo tra le violazioni di legge che rendono senz'altro annullabile l'atto avanti al giudice tributario ex art. 7 bis Statuto, e – per altro – in più stretto accostamento al procedimento amministrativo, già da tempo caratterizzato da un obbligo partecipativo generalizzato ex art. 7 segg. legge 241/90 (,…)>>
(Cass Sez Un. 21271-2025).
Proprio secondo l'approdo ermeneutico delle Sezioni unite, il contraddittorio preventivo ha natura endoprocedimentale, non processuale, ed è funzionale alla costruzione istruttoria della fattispecie impositiva mediante l'allegazione di “fatti e circostanze” di cui l'Amministrazione non è a conoscenza, operando essa da una sfavorevole posizione iniziale di asimmetria informativa che può essere colmata solo con l'apporto conoscitivo del contribuente;
l'accollo della prova di resistenza a carico del contribuente trova giustificazione proprio in questa strutturale asimmetria e nella correlata vicinanza al contribuente dell'elemento da acquisire.
La potenzialità del richiesto “risultato diverso” (che costituisce il nucleo dimostrativo fondamentale) deve essere provata con la “specifica indicazione dei fatti e delle informazioni mancate”, in una con la loro concreta e ragionevole idoneità a orientare l'Amministrazione a non più adottare il provvedimento impositivo, oppure ad adottarlo con un contenuto oggettivamente o soggettivamente più mite.
I fatti deducibili nel contraddittorio preventivo non sono necessariamente gli stessi che possono essere dedotti in sede giurisdizionale;
il giudice di merito, nell'esaminare il vizio di mancato esperimento del contraddittorio endoprocedimentale, deve compiere una valutazione rispondente ai tipici canoni della prognosi postuma ex ante (perché riguardante il momento dell'omesso contraddittorio preventivo), ispirata a parametri di fattualità, specificità, concretezza, probabile idoneità causale dell'elemento tralasciato a sortire un risultato diverso del procedimento impositivo, solo per questa via escludendosi il carattere meramente pretestuoso, vacuo e strumentale dell'istanza.
La prova di resistenza deve avere ad oggetto, in definitiva, elementi “di tipo fattuale” (non di natura esclusivamente giuridica), che si presentino attinenti e rilevanti nella fattispecie concreta, che si dimostrino potenzialmente idonei, indipendentemente dalla loro fondatezza, a deviare in senso favorevole al contribuente l'esito dell'istruttoria accertativa.
Orbene, nel caso in esame, il contribuente aveva presentato denuncia di variazione con riferimento alla mutata titolarità dell'officina operante nel settore delle autodemolizioni, null'altro indicando in variazione rispetto alla tassazione sino ad allora subita giusta accertamento dell'ente impositore (cfr. avvisi di accertamento per il 2013) che considerava per il medesimo immobile e la medesima attività una superficie tassabile di 200 mq..
L'ente impositore poteva ben svolgere le verifiche e gli accertamenti del caso, tuttavia, consta dall'atto impugnato che ha proceduto ad una rettifica d'ufficio accertando una superficie tassabile in mq. 3126 in luogo dei precedenti 200 mq. sulla scorta dei medesimi dati (catastali) già in suo possesso, peraltro senza esplicitare le ragioni della diversa valutazione con inevitabile riflesso anche in ordine al profilo della motivazione dell'atto, da ritenersi inadeguata ed insufficiente, che proprio l'art. 33 del regolamento comunale, in attuazione di principi generali dell'ordinamento, esige con riferimento ai casi come quelli in esame, richiamando l'art. 1 c. 162 della legge n. 296 del 2006 che, a sua volta, dispone che gli avvisi di accertamento
“in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto” ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati.
L'ente, dunque, avrebbe dovuto esplicitare – in modo puntuale e specifico, non meramente formale - i presupposti di fatto della tassazione e, soprattutto, data la consistente variazione operata, i presupposti fattuali che, rispetto alla precedente tassazione, avevano indotto l'ente stesso a modificare l'imposta in termini di gran lunga più gravosi per il contribuente, incrementando la superficie tassabile da mq. 200 sino a quella di mq. 3.126.
In tale contesto si apprezza, quindi,
(1) che l'atto impugnato non è un atto riconducibile alla categoria degli automatizzati, sostanzialmente automatizzati ovvero di pronta liquidazione;
(2) che un contraddittorio informato ed effettivo con la società contribuente avrebbe potuto dare luogo ad un atto accertativo diverso e più favorevole per il soggetto passivo dell'imposta, atteso che questi avrebbe potuto documentare – a fronte della mutata, diversa e più gravosa pretesa tributaria dell'ente – circostanze idonee far pervenire l'accertatore a diverse conclusioni.
Infatti, è evidente come l'ente (e per esso il delegato concessionario) si sia supinamente adagiato su risultanze catastali che, in disparte la tangibile discrasia con la precedente tassazione, offrivano un dato meramente cartolare in parte non utile ai fini dell'imposizione fiscale a fronte, quanto meno, di un necessario accertamento fattuale, sul posto ed in contraddittorio, circa la sussistenza di superfici non produttive di rifiuti (per esempio aree scoperte destinate al transito di veicoli ovvero pertinenziali e non operative) nonché di superfici produttive di rifiuti speciali (non assimilati) smaltiti in proprio con conseguente esenzione e/o riduzione dell'imposta.
A quest'ultimo riguardo, deve osservarsi che, sebbene per tali tipologie di esenzione o riduzione dell'imposta il contribuente sia tenuto ad indicarne i relativi dati ed i presupposti in sede di dichiarazione iniziale o di denuncia di variazione, è altrettanto certo che nel caso in esame il contribuente aveva inoltrato all'ente la dichiarazione di svolgimento di attività insalubre (pec del 16.4.2020, cfr. documentazione allegata in atti dalla ricorrente) specificando la tipologia di attività svolta (deposito e demolizione autoveicoli ed altre apparecchiature elettromeccaniche e loro parti fuori uso), con il che il Comune di Vibo Valentia era stato posto - dalla stessa ditta interessata - nelle condizioni di sapere e di conoscere l'attività svolta dalla contribuente con i connessi suoi riverberi sotto il profilo della tassazione a fini Tari delle superfici in tal senso rilevanti, tassazione pure proseguita secondo i pregressi accertamenti (mq 200) e poi, solo nel 2023, improvvisamente variata in rettifica senza alcuna interlocuzione preventiva e senza alcuna concreta ed adeguata motivazione a sostegno.
Deriva, dalle notazioni che precedono, l'illegittimità dell'atto impugnato causa l'omesso contraddittorio preventivo con la contribuente e l'inadeguata ed insufficiente motivazione dell'atto stesso;
l'ente (e per esso il delegato concessionario per la riscossione) si atterrà, quindi, a quanto sopra indicato (preventivo contraddittorio informato ed effettivo, per rideterminare con adeguata motivazione l'imposta dovuta dalla
Ricorrente_1 srl per l'annualità qui in rilievo (2023).
Le spese, che seguono la soccombenza, vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Vibo Valentia, Sez. II, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 01.11.2025 dalla società Ricorrente_1 srl nei confronti della società Soget spa e del Comune di Vibo Valentia, ritualmente notificato in data 01.11.2025 e depositato in data 01.11.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede: 1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
2) Condanna le parti resistenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della società ricorrente, le quali vengono liquidate in euro 128,75 per spese vive (CUT) ed euro
1.750,00 per compenso, oltre Iva, Cassa e rimborso spese generali 15%, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore per dichiarato anticipo. Così deciso in Vibo Valentia in data 12.02.2026. Il
Giudice estensore Il Presidente dott. Massimo Minniti dott. Luigi Barrella