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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/12/2025, n. 4998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4998 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo in data 28/09/2020 al numero 6926/20 R.G., avente ad oggetto: pagamento somme;
TRA
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, Parte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez Paloma e Giuseppe Cardona;
ATTRICE
E
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO- Controparte_1
TEMPORE, rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Santoro;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c. in atti.
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 21.09.2020 la società (ora Parte_2
conveniva dinanzi al Tribunale di Salerno il premettendo di Parte_1 Controparte_1 essersi resa cessionaria dei crediti per sorta capitale ed interessi di mora maturati e maturandi, vantati nei confronti del dalla società affidataria dei servizi Controparte_1 Parte_3 comunali di gestione dei rifiuti ed igiene urbana, di cui alle fatture n. 103 del 30.04.2018, n. 131 del
31.05.2018, n. 156 del 02.07.2018, n. 184 del 31.07.2018, n. 46 del 28.02.2018 e n. 69 del
30.03.2018, ciascuna con imponibile di € 171.129,09.
Domandava, pertanto, il pagamento della sorte capitale per complessivi € 1.026.774,54, nonché il pagamento per i seguenti, ulteriori titoli:
a) interessi moratori ex artt. 2 e 5 d.lgs. n. 213/02, come novellato dal d.lgs n. 192/12, “decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture”;
1 b) interessi anatocistici ex art. 1283 cod. civ. prodotti dagli interessi moratori maturati sulle rispettive sorti capitali e scaduti da oltre sei mesi alla data di notifica dell'atto introduttivo e da calcolarsi al medesimo tasso ex d.lgs. n. 231/02;
c) € 40,00, a suo dire, dovuto per ciascuna delle fatture non pagate o pagate in ritardo, ai sensi dell'art. 6, comma 2, d. lgs. n. 231/02 come novellato dal d. lgs. n. 192/12 e, quindi, complessivi
€240,00.
Con comparsa depositata in data 3.2.2021 si costituiva in giudizio il che la Controparte_1 pretesa creditoria, premettendo, prima di ogni altra cosa, di aver provveduto all'integrale pagamento dell'importo di € 1.026.774,54 portato dalle fatture azionate.
Evidenziava, poi, la pendenza dinanzi al Tribunale di Milano di altro procedimento con cui la società aveva convenuto in giudizio la cedente, onde ottenere il Pt_1 Parte_3 pagamento degli interessi per ritardata trasmissione, a suo favore, di parte delle somme di cui alle fatture cedute ed incamerate direttamente dalla stessa, per pagamenti parziali che lo stesso
[...] aveva, dopo la cessione, indirizzato ad essa CP_1 Parte_3
Esaurita l'istruttoria, consistita nel deposito di documenti e nell'acquisizione del fascicolo di parte relativo al citato processo in corso dinanzi al Tribunale di Milano tra le parti del contratto di cessione, il giudizio è stato assegnato a sentenza, con termine di legge.
2. Va preliminarmente osservato che all'atto della costituzione in giudizio, il ha Controparte_1 dato atto di aver provveduto all'integrale pagamento dell'importo di € 1.026.774,54 portato dalle fatture poste a base dell'azione, con conseguente, attuale, inesistenza della pretesa creditoria azionata.
Pertanto, anche per ammissione della parte attrice, l'oggetto del giudizio va, quindi, ristretto alle sole pretese per interessi moratori d.lgs. n. 231/02, anatocistici ex art. 1283 cod. civ. ed alla somma di cui all'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231/02.
Deve evidenziarsi che l'Amministrazione convenuta ha eccepito l'inefficacia ed inopponibilità, nei suoi riguardi, della cessione di credito a base della pretesa, mai notificata e, comunque, giammai accettata da esso Ente, quale debitore ceduto.
Parte attrice, a tale riguardo, ha richiamato l'applicazione, in tema di cessioni dei crediti e relativa opponibilità al debitore ceduto, della disciplina prevista dalla Legge 21 febbraio 1991 n. 52
(“Disciplina della cessione dei crediti di impresa”), che prevede, ai fini dell'opponibilità della cessione dei crediti nei confronti del debitore ceduto, anche nell'ipotesi in cui si tratti di Pubblica
Amministrazione, che sia sufficiente la sola notifica al debitore ceduto, senza che siano, invece, necessarie ulteriori formalità, con esclusione dell'applicabilità sia delle disposizioni di cui all'art. 70, comma 3°, RD n. 2440/1923 che richiama l'art. 9 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248 (che, ai
2 fini dell'opponibilità della cessione, richiede - sino a che il rapporto contrattuale da cui derivano i crediti sia ancora in corso – l'adesione della P.A. alla cessione), sia dell'art. 117 del D. Lgs. n.
163/06 (sostituito dall'art. 106 comma 13^ D. Lgs. n. 50/16) che, ai fini dell'opponibilità della cessione, richiedono – sempre sino a che il rapporto contrattuale derivano i crediti sia ancora in corso – che la P.A. non rifiuti la cessione entro 45 giorni dalla relativa notifica.
La tesi proposta dalla parte attrice non è meritevole di accoglimento.
La Suprema Corte (vedi ex plurimis Cass. 34173/2024) ha statuito che la disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. (artt. 69 e 70 r.d. novembre 1923, n. 2440) ha natura speciale e non è stata abrogata dalla legge 21 febbraio 1991 n. 52, relativa alla cessione dei crediti d'impresa in generale;
non a caso, l'art. 26, comma 5, della l. n. 109/1994, la quale ha esteso espressamente le disposizioni della l. n. 52/1991 “ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici;
il che implica non solo che la legge n. 52/1991 era precedentemente inapplicabile ai crediti verso le pubbliche amministrazioni, ma anche che l'estensione prevista dal citato art. 26 non riguarda neppure tutti i crediti verso la pubblica amministrazione e, in particolare, non riguarda i crediti derivanti da contratti di fornitura” (così Cass. 16/09/2002, n. 13481). Pertanto, vero è che non risulta applicabile alla cessione dei crediti derivanti dal contratto per cui è causa neanche l'art. 117, comma 3, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, poi trasfusa nell'art. 106, comma 13,
d.lgs. 18 aprile 2016 n. 163. Conseguentemente, non trova applicazione, nel caso di specie, il principio per il quale l'adesione della pubblica amministrazione debitrice si presume salvo rifiuto da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica.
Quanto, invece, alla circostanza che la cessione dei crediti vantati nei confronti di un ente comunale richieda o meno la manifestazione espressa del consenso del debitore ai fini della sua cedibilità, ritiene questo Tribunale di dover far applicazione del principio recentemente espresso dalla
Suprema Corte (vedi la già citata Cass. 34173/2024) che ha ritenuto che la tesi sostenuta in questa sede dall'attrice non trova riscontro nella giurisprudenza della Suprema Corte, orientata a ritenere che il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70 r.d. n. 2240 del 1923, il quale prevede che, per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, si deve fare applicazione dell'articolo 9, allegato E, della legge del 1865, secondo il quale
“Sul prezzo dei contratti in corso non potrà … convenirsi cessione se non vi aderisca
l'amministrazione interessata”, trovi applicazione nei confronti della P.A. nel suo complesso, vale a dire nelle sue varie articolazioni, comprensive degli enti pubblici che la compongono, con la conseguenza che dev'essere ritenuta applicabile anche alle cessioni di crediti vantati nei confronti di un ente comunale, richiamando sul punto Cass. 11/12/1996 n. 11041; Cass. 28/01/2002, n. 981.
3 L'applicazione della disciplina per cui è causa viene esclusa, infatti, là dove i crediti ceduti non siano quelli di un ente pubblico da intendersi come articolazione della P.A.: cfr. Cass. 13/12/2019,
n. 32788, relativa alla cessione dei crediti vantati verso una fondazione, Cass. 21/12/2017, n. 30658, ove si controverteva dei crediti di una Asl.
Non disconosce, questo Tribunale, che sussistono pronunce anche di diverso avviso (vedi ad. es.
Cass. sent. n. 20739 del 14/10/2015 e Cass. ord. n. 22315 del 15/10/2020) in ordine alla possibilità di intendere un ente locale come possibile destinatario del combinato disposto degli artt. 70 r.d. n.
2240 del 1923 art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E.
Appare però convincente quanto affermato da Cass. 18610/2005 secondo cui la disciplina prevista dall'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E -che, in deroga al generale principio civilistico della cedibilità dei crediti, subordina all'adesione dell'amministrazione interessata l'efficacia della cessione dei crediti vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni in dipendenza di contratti di appalto di lavori pubblici - sia applicabile non solo alle amministrazioni dello Stato, ma anche agli altri enti pubblici, in tal senso deponendo sia la portata generale di tali disposizioni, confermata dal riferimento delle predette leggi anche ai beni ed alle attività di enti diversi dallo Stato, nonché dalle norme secondarie che le estendevano ai comuni ed alle province (art. 112 del r.d. 19 settembre
1899, n. 394, art. 176 del r.d. 12 febbraio 1911, n. 297, art. 70 del r.d. 19 novembre 1923, n. 2440), sia il comune scopo delle norme in questione, consistente nel garantire la regolare esecuzione dei contratti di durata in esse considerati, impedendo che nel corso degli stessi l'appaltatore potesse privarsi dei mezzi finanziari erogatigli dalla P.A. secondo lo stato di avanzamento dei lavori e lo sviluppo delle forniture.
Deve ritenersi, pertanto, applicabile alla cessione del credito in esame, la richiamata disciplina di natura derogatoria e speciale rispetto a quella prevista dagli artt. 1260 ss. cod. civ. che prevede, ai sensi dell'art. 70 R.D. 2440/1923 e in ragione del richiamo, ivi contenuto, all'art. 9, all. E, Legge 20 marzo 1865, n. 2248, che affinché la stessa sia efficace nei confronti della p.a., nella vigenza del contratto, il consenso dell'amministrazione ceduta.
La convenuta ha documentalmente dimostrato che il contratto quinquennale tra la società ed il Comune di sia stato sottoscritto in data 26.02.2016 e che la cessione Parte_3 CP_1 del credito è intervenuta in data 21.11.2018, quando il suddetto contratto era ancora in corso e senza raccogliere il consenso dell'amministrazione debitrice. Non essendo, la cessione del credito, opponibile al comune convenuto, la domanda non merita accoglimento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 37/2018), con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel procedimento n. 3623/2020 R.G., uditi i procuratori delle parti, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea;
2) condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta delle spese di lite che vengono liquidate in €5.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Pasquale Santoro.
Così deciso in Salerno l'8.12.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo in data 28/09/2020 al numero 6926/20 R.G., avente ad oggetto: pagamento somme;
TRA
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, Parte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez Paloma e Giuseppe Cardona;
ATTRICE
E
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO- Controparte_1
TEMPORE, rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Santoro;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c. in atti.
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 21.09.2020 la società (ora Parte_2
conveniva dinanzi al Tribunale di Salerno il premettendo di Parte_1 Controparte_1 essersi resa cessionaria dei crediti per sorta capitale ed interessi di mora maturati e maturandi, vantati nei confronti del dalla società affidataria dei servizi Controparte_1 Parte_3 comunali di gestione dei rifiuti ed igiene urbana, di cui alle fatture n. 103 del 30.04.2018, n. 131 del
31.05.2018, n. 156 del 02.07.2018, n. 184 del 31.07.2018, n. 46 del 28.02.2018 e n. 69 del
30.03.2018, ciascuna con imponibile di € 171.129,09.
Domandava, pertanto, il pagamento della sorte capitale per complessivi € 1.026.774,54, nonché il pagamento per i seguenti, ulteriori titoli:
a) interessi moratori ex artt. 2 e 5 d.lgs. n. 213/02, come novellato dal d.lgs n. 192/12, “decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture”;
1 b) interessi anatocistici ex art. 1283 cod. civ. prodotti dagli interessi moratori maturati sulle rispettive sorti capitali e scaduti da oltre sei mesi alla data di notifica dell'atto introduttivo e da calcolarsi al medesimo tasso ex d.lgs. n. 231/02;
c) € 40,00, a suo dire, dovuto per ciascuna delle fatture non pagate o pagate in ritardo, ai sensi dell'art. 6, comma 2, d. lgs. n. 231/02 come novellato dal d. lgs. n. 192/12 e, quindi, complessivi
€240,00.
Con comparsa depositata in data 3.2.2021 si costituiva in giudizio il che la Controparte_1 pretesa creditoria, premettendo, prima di ogni altra cosa, di aver provveduto all'integrale pagamento dell'importo di € 1.026.774,54 portato dalle fatture azionate.
Evidenziava, poi, la pendenza dinanzi al Tribunale di Milano di altro procedimento con cui la società aveva convenuto in giudizio la cedente, onde ottenere il Pt_1 Parte_3 pagamento degli interessi per ritardata trasmissione, a suo favore, di parte delle somme di cui alle fatture cedute ed incamerate direttamente dalla stessa, per pagamenti parziali che lo stesso
[...] aveva, dopo la cessione, indirizzato ad essa CP_1 Parte_3
Esaurita l'istruttoria, consistita nel deposito di documenti e nell'acquisizione del fascicolo di parte relativo al citato processo in corso dinanzi al Tribunale di Milano tra le parti del contratto di cessione, il giudizio è stato assegnato a sentenza, con termine di legge.
2. Va preliminarmente osservato che all'atto della costituzione in giudizio, il ha Controparte_1 dato atto di aver provveduto all'integrale pagamento dell'importo di € 1.026.774,54 portato dalle fatture poste a base dell'azione, con conseguente, attuale, inesistenza della pretesa creditoria azionata.
Pertanto, anche per ammissione della parte attrice, l'oggetto del giudizio va, quindi, ristretto alle sole pretese per interessi moratori d.lgs. n. 231/02, anatocistici ex art. 1283 cod. civ. ed alla somma di cui all'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231/02.
Deve evidenziarsi che l'Amministrazione convenuta ha eccepito l'inefficacia ed inopponibilità, nei suoi riguardi, della cessione di credito a base della pretesa, mai notificata e, comunque, giammai accettata da esso Ente, quale debitore ceduto.
Parte attrice, a tale riguardo, ha richiamato l'applicazione, in tema di cessioni dei crediti e relativa opponibilità al debitore ceduto, della disciplina prevista dalla Legge 21 febbraio 1991 n. 52
(“Disciplina della cessione dei crediti di impresa”), che prevede, ai fini dell'opponibilità della cessione dei crediti nei confronti del debitore ceduto, anche nell'ipotesi in cui si tratti di Pubblica
Amministrazione, che sia sufficiente la sola notifica al debitore ceduto, senza che siano, invece, necessarie ulteriori formalità, con esclusione dell'applicabilità sia delle disposizioni di cui all'art. 70, comma 3°, RD n. 2440/1923 che richiama l'art. 9 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248 (che, ai
2 fini dell'opponibilità della cessione, richiede - sino a che il rapporto contrattuale da cui derivano i crediti sia ancora in corso – l'adesione della P.A. alla cessione), sia dell'art. 117 del D. Lgs. n.
163/06 (sostituito dall'art. 106 comma 13^ D. Lgs. n. 50/16) che, ai fini dell'opponibilità della cessione, richiedono – sempre sino a che il rapporto contrattuale derivano i crediti sia ancora in corso – che la P.A. non rifiuti la cessione entro 45 giorni dalla relativa notifica.
La tesi proposta dalla parte attrice non è meritevole di accoglimento.
La Suprema Corte (vedi ex plurimis Cass. 34173/2024) ha statuito che la disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. (artt. 69 e 70 r.d. novembre 1923, n. 2440) ha natura speciale e non è stata abrogata dalla legge 21 febbraio 1991 n. 52, relativa alla cessione dei crediti d'impresa in generale;
non a caso, l'art. 26, comma 5, della l. n. 109/1994, la quale ha esteso espressamente le disposizioni della l. n. 52/1991 “ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici;
il che implica non solo che la legge n. 52/1991 era precedentemente inapplicabile ai crediti verso le pubbliche amministrazioni, ma anche che l'estensione prevista dal citato art. 26 non riguarda neppure tutti i crediti verso la pubblica amministrazione e, in particolare, non riguarda i crediti derivanti da contratti di fornitura” (così Cass. 16/09/2002, n. 13481). Pertanto, vero è che non risulta applicabile alla cessione dei crediti derivanti dal contratto per cui è causa neanche l'art. 117, comma 3, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, poi trasfusa nell'art. 106, comma 13,
d.lgs. 18 aprile 2016 n. 163. Conseguentemente, non trova applicazione, nel caso di specie, il principio per il quale l'adesione della pubblica amministrazione debitrice si presume salvo rifiuto da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica.
Quanto, invece, alla circostanza che la cessione dei crediti vantati nei confronti di un ente comunale richieda o meno la manifestazione espressa del consenso del debitore ai fini della sua cedibilità, ritiene questo Tribunale di dover far applicazione del principio recentemente espresso dalla
Suprema Corte (vedi la già citata Cass. 34173/2024) che ha ritenuto che la tesi sostenuta in questa sede dall'attrice non trova riscontro nella giurisprudenza della Suprema Corte, orientata a ritenere che il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70 r.d. n. 2240 del 1923, il quale prevede che, per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, si deve fare applicazione dell'articolo 9, allegato E, della legge del 1865, secondo il quale
“Sul prezzo dei contratti in corso non potrà … convenirsi cessione se non vi aderisca
l'amministrazione interessata”, trovi applicazione nei confronti della P.A. nel suo complesso, vale a dire nelle sue varie articolazioni, comprensive degli enti pubblici che la compongono, con la conseguenza che dev'essere ritenuta applicabile anche alle cessioni di crediti vantati nei confronti di un ente comunale, richiamando sul punto Cass. 11/12/1996 n. 11041; Cass. 28/01/2002, n. 981.
3 L'applicazione della disciplina per cui è causa viene esclusa, infatti, là dove i crediti ceduti non siano quelli di un ente pubblico da intendersi come articolazione della P.A.: cfr. Cass. 13/12/2019,
n. 32788, relativa alla cessione dei crediti vantati verso una fondazione, Cass. 21/12/2017, n. 30658, ove si controverteva dei crediti di una Asl.
Non disconosce, questo Tribunale, che sussistono pronunce anche di diverso avviso (vedi ad. es.
Cass. sent. n. 20739 del 14/10/2015 e Cass. ord. n. 22315 del 15/10/2020) in ordine alla possibilità di intendere un ente locale come possibile destinatario del combinato disposto degli artt. 70 r.d. n.
2240 del 1923 art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E.
Appare però convincente quanto affermato da Cass. 18610/2005 secondo cui la disciplina prevista dall'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E -che, in deroga al generale principio civilistico della cedibilità dei crediti, subordina all'adesione dell'amministrazione interessata l'efficacia della cessione dei crediti vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni in dipendenza di contratti di appalto di lavori pubblici - sia applicabile non solo alle amministrazioni dello Stato, ma anche agli altri enti pubblici, in tal senso deponendo sia la portata generale di tali disposizioni, confermata dal riferimento delle predette leggi anche ai beni ed alle attività di enti diversi dallo Stato, nonché dalle norme secondarie che le estendevano ai comuni ed alle province (art. 112 del r.d. 19 settembre
1899, n. 394, art. 176 del r.d. 12 febbraio 1911, n. 297, art. 70 del r.d. 19 novembre 1923, n. 2440), sia il comune scopo delle norme in questione, consistente nel garantire la regolare esecuzione dei contratti di durata in esse considerati, impedendo che nel corso degli stessi l'appaltatore potesse privarsi dei mezzi finanziari erogatigli dalla P.A. secondo lo stato di avanzamento dei lavori e lo sviluppo delle forniture.
Deve ritenersi, pertanto, applicabile alla cessione del credito in esame, la richiamata disciplina di natura derogatoria e speciale rispetto a quella prevista dagli artt. 1260 ss. cod. civ. che prevede, ai sensi dell'art. 70 R.D. 2440/1923 e in ragione del richiamo, ivi contenuto, all'art. 9, all. E, Legge 20 marzo 1865, n. 2248, che affinché la stessa sia efficace nei confronti della p.a., nella vigenza del contratto, il consenso dell'amministrazione ceduta.
La convenuta ha documentalmente dimostrato che il contratto quinquennale tra la società ed il Comune di sia stato sottoscritto in data 26.02.2016 e che la cessione Parte_3 CP_1 del credito è intervenuta in data 21.11.2018, quando il suddetto contratto era ancora in corso e senza raccogliere il consenso dell'amministrazione debitrice. Non essendo, la cessione del credito, opponibile al comune convenuto, la domanda non merita accoglimento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 37/2018), con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel procedimento n. 3623/2020 R.G., uditi i procuratori delle parti, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea;
2) condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta delle spese di lite che vengono liquidate in €5.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Pasquale Santoro.
Così deciso in Salerno l'8.12.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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