CASS
Sentenza 19 dicembre 2024
Sentenza 19 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/12/2024, n. 46980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46980 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AV LO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE d'APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Luciano Cavallone;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Perla Lori che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avvocato CA Ravasio, difensore di fiducia dell'imputato VA Angelo, che si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo per il suo accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Brescia ha confermato la condanna, emessa a seguito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Bergamo, di VA Angelo, per il reato di bancarotta distrattiva in relazione all'importo complessivo di euro 38.650,00, oggetto di bonifici effettuati, senza alcuna causale, dalla fallita VIEM IMMOBILIARE s.r.I., di cui il VA era stato amministratore dal 28/2/2013 al 26/9/2013, in parte a sé stesso e in parte a NI RO, tra il 17/5/2013 ed il 4/9/2013. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato. Penale Sent. Sez. 5 Num. 46980 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CAVALLONE LUCIANO Data Udienza: 11/11/2024 2.1. Col primo motivo lamenta l'erronea valutazione delle risultanze processuali che avevano portato alla sua condanna. In particolare, evidenzia di essere stato amministratore della VIEM IMMOBILIARE s.r.l. per soli 7 mesi, avendo poi ceduto le quote sociali e l'amministrazione della stessa allorché non vi era alcun debito o segno di decozione, insorti successivamente per condotte altrui, a cui l'imputato era estraneo, come da relazione del curatore, Alessandro Masera: tanto da essere stato assolto dalla contestazione di bancarotta fraudolenta documentale, avendo consegnato tutta la documentazione al nuovo legale rappresentante della società. Ciò paleserebbe, per il ricorrente, l'assenza di dolo non avendo egli consapevolezza della futura insolvenza, né di recare pregiudizio ad eventuali creditori. Quanto alle somme oggetto di contestazione, ha dedotto che l'importo di euro 12.000,00 (per euro 2.000,00 mensili) era stato bonificato a sé stesso per il pagamento del suo compenso di amministratore, mentre quello di euro 26.650,00 era stato corrisposto a NI RO per il pagamento delle prestazioni professionali di consulente finanziario, come da fatture dallo stesso beneficiario regolarmente emesse. Ha evidenziato, altresì, che la carenza di documenti giustificativi, e in particolare delle delibere autorizzative all'erogazione dei detti compensi, non poteva essere valorizzata a danno del ricorrente, essendo stata la documentazione, al momento dei pagamenti, presente e completa, per essere successivamente occultata o distrutta da chi si era avvicendato, per oltre due anni, nell'amministrazione della stessa società portandola al fallimento, ovvero NI RO, IV CA e AS IO. 2.2. Col secondo motivo, l'imputato si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dell'eccessività della pena. Contesta l'assenza - affermata dal Tribunale e dalla Corte d'appello - di elementi tali da comportare il riconoscimento delle dette attenuanti, rimarcando, al riguardo, il suo comportamento collaborativo con gli inquirenti e gli organi fallimentari, volto a chiarire le sue condotte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. È noto che sia radicalmente inammissibile ogni censura che si risolva in doglianze in fatto che sottopongano al giudice di legittimità una diversa valutazione delle prove raccolte. Tanto esula dal novero dei vizi deducibili ex art. 606, comma 2 1, lettera e), cod. proc. pen.: salvo non emergano omissioni, contraddizioni o illogicità manifeste. Queste ultime, in quanto «manifeste», devono essere tali da apparire di lapalissiana evidenza per esser la motivazione fondata su congetture implausibili o per avere la stessa trascurato dati di superiore valenza (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621-01; Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504-01; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, Rv. 278609-01): tanto più nel caso di decisioni di merito conformi, che, come noto, si saldano tra loro in un unicum motivazionale da valutare nel suo complesso (Sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Rv. 197250-01). 2.1. Nella specie, fuori dai detti limiti, col primo motivo si contrappone una diversa lettura delle prove e, soprattutto, una valutazione giuridica dei fatti totalmente errata, richiedendosi, in sostanza, da un lato, di ritenere irrilevante l'omessa giustificazione documentale degli esborsi, laddove la contabilità sia venuta meno a causa di condotte altrui, e dando per giunta per scontato che tale documentazione esistesse, dall'altro lato, di non considerare rilevanti quelle distrazioni di risorse avvenute allorché la fallita era ancora in bonis. Trattasi di richieste manifestamente infondate. Anzitutto, nulla impediva all'imputato, tanto più nella sua veste di amministratore, di farsi copia, ancor meglio autenticata, dei documenti giustificativi dei rilevanti esborsi disposti: in mancanza, la richiesta di dare per esistente siffatta documentazione, poi asseritamente distrutta o occultata da altri, è sostanzialmente poggiata sul nulla, come correttamente ritenuto dal giudice del merito. Ad ogni modo, è noto che non basti dedurre il diritto al compenso di amministratore e neppure la sua formale delibera e/o previsione statutaria per rendere lecita o, al più, qualificabile come bancarotta preferenziale la condotta dell'amministratore che si attribuisca emolumenti per tale carica. Infatti, il rapporto che nasce con l'assunzione di detta carica non è, ex se, qualificabile come di lavoro subordinato e neppure di prestazione d'opera continuativa e coordinata di cui all'art. 409, numero 3, cod. proc. civ., dovendo essere ricondotto nell'ambito di un rapporto professionale autonomo: sicché, fermo restando il teorico diritto al compenso, all'amministratore di società non si applica certamente l'art. 36, comma 1, Cost., sulla retribuzione da garantire a chi presta lavoro subordinato o ad esso assimilabile (in tal senso Sez. 5, n. 36416 del 11/05/2023, Rv. 285115-01 e la giurisprudenza richiamata nella sua motivazione). Dunque, la valutazione di congruità dei compensi di chi sia amministratore di una società si deve basare su dati ed elementi, anche di confronto, che ne 3 f consentano un'adeguata e oggettiva valutazione, quali gli eventuali emolumenti riconosciuti ai precedenti amministratori dall'assemblea, quelli garantiti da società del medesimo settore e della stessa dimensione, gli impegni orari osservati, i risultati conseguiti, gli eventuali compensi corrisposti ai dirigenti di vertice della società (Sez. 5, Sentenza n. 17792 del 23/02/2017, Rv. 269639-01; Sez. 5, n. 3191 del 16/11/2020, Rv. 280415-01; Sez. 5, n. 14010 del 12/02/2020, Rv. 279103-01). Nel caso di specie nulla di tutto ciò è avvenuto. L'affermazione che le somme prelevate costituissero congrui compensi è del tutto priva di specificità e non consente, dunque, la menzionata verifica, anche a prescindere, pertanto, dall'assenza di qualsivoglia documento che ne giustificasse formalmente l'esborso: e, con essa, impedisce di ritenere in qualche modo viziata la motivazione del giudice del merito al riguardo. Analogo discorso vale, naturalmente, per i rilevanti compensi garantiti allo NI, che, per giunta, con affermazione ancor più inammissibile, solo in questa sede di legittimità si chiarisce fossero dovuti per remuneralo quete consulente finanziario: in ogni caso, senza, ulteriormente, fornire alcun elemento che faccia comprendere in cosa esattamente una siffatta attività si sia tradotta. È noto, poi, che non occorre che la distrazione abbia direttamente causato il dissesto e che esso sia stato voluto o comunque prefigurato dall'agente, essendo sufficiente, per l'integrazione del delitto di pericolo in esame, che dissesto e fallimento siano effettivamente intervenuti e che la condotta abbia causato una distrazione e correlata diminuzione patrimoniale a scapito dei creditori, ove pure remota e non diretta a causare il dissesto, come si desume chiaramente dall'art. 223 r.d. 267/1942 (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804-01; Sez. 5, n. 29431 del 06/07/2006, Rv. 235216-01; Sez. 5, n. 11052 del 13/11/2017, dep. 2018, non massimata;
Sez. 5, n. 24306 del 31/03/2015, non massimata). 2.2. Parimenti inammissibili sono le doglianze sul chiesto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio in genere, peraltro già contenuto, in ragione della sostanziale ammissione degli addebiti, nel minimo edittale. Ed infatti, sfugge al sindacato di legittimità, se sorretta da motivazione non manifestamente illogica, bensì aderente ai criteri legali, in primis quelli di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., la valutazione sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549-02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269-01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986-01) e, in generale, sulla determinazione della pena, specie se inferiore alla 4 Il Pres ente media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Rv. 276288-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Rv. 259142). In particolare, poi, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è congruamente motivato con l'assenza di elementi di segno positivo (tanto che non rileva più, ex art. 62-bis, comma 3, cod. pen., l'incensuratezza dell'imputato: Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986-01; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guamieri, Rv. 283489-01). In sede di merito, come anticipato, s'è ritenuto di valorizzare la condotta processuale del ricorrente al solo fine di irrogare il minimo edittale, avendo, poi, Tribunale e Corte d'appello ritenuto che tale dato non fosse ulteriormente rilevante. Trattasi di decisione che non mostra profili di manifesta illogicità o altri vizi motivazionali. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria, a favore della cassa delle ammende, nella misura in dispositivo, congrua in rapporto alle ragioni dell'inammissibilità ed all'attività processuale che la stessa ha determinato, valutata la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11/11/2024 Il Csigliere estensore 47
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Luciano Cavallone;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Perla Lori che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avvocato CA Ravasio, difensore di fiducia dell'imputato VA Angelo, che si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo per il suo accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Brescia ha confermato la condanna, emessa a seguito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Bergamo, di VA Angelo, per il reato di bancarotta distrattiva in relazione all'importo complessivo di euro 38.650,00, oggetto di bonifici effettuati, senza alcuna causale, dalla fallita VIEM IMMOBILIARE s.r.I., di cui il VA era stato amministratore dal 28/2/2013 al 26/9/2013, in parte a sé stesso e in parte a NI RO, tra il 17/5/2013 ed il 4/9/2013. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato. Penale Sent. Sez. 5 Num. 46980 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CAVALLONE LUCIANO Data Udienza: 11/11/2024 2.1. Col primo motivo lamenta l'erronea valutazione delle risultanze processuali che avevano portato alla sua condanna. In particolare, evidenzia di essere stato amministratore della VIEM IMMOBILIARE s.r.l. per soli 7 mesi, avendo poi ceduto le quote sociali e l'amministrazione della stessa allorché non vi era alcun debito o segno di decozione, insorti successivamente per condotte altrui, a cui l'imputato era estraneo, come da relazione del curatore, Alessandro Masera: tanto da essere stato assolto dalla contestazione di bancarotta fraudolenta documentale, avendo consegnato tutta la documentazione al nuovo legale rappresentante della società. Ciò paleserebbe, per il ricorrente, l'assenza di dolo non avendo egli consapevolezza della futura insolvenza, né di recare pregiudizio ad eventuali creditori. Quanto alle somme oggetto di contestazione, ha dedotto che l'importo di euro 12.000,00 (per euro 2.000,00 mensili) era stato bonificato a sé stesso per il pagamento del suo compenso di amministratore, mentre quello di euro 26.650,00 era stato corrisposto a NI RO per il pagamento delle prestazioni professionali di consulente finanziario, come da fatture dallo stesso beneficiario regolarmente emesse. Ha evidenziato, altresì, che la carenza di documenti giustificativi, e in particolare delle delibere autorizzative all'erogazione dei detti compensi, non poteva essere valorizzata a danno del ricorrente, essendo stata la documentazione, al momento dei pagamenti, presente e completa, per essere successivamente occultata o distrutta da chi si era avvicendato, per oltre due anni, nell'amministrazione della stessa società portandola al fallimento, ovvero NI RO, IV CA e AS IO. 2.2. Col secondo motivo, l'imputato si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dell'eccessività della pena. Contesta l'assenza - affermata dal Tribunale e dalla Corte d'appello - di elementi tali da comportare il riconoscimento delle dette attenuanti, rimarcando, al riguardo, il suo comportamento collaborativo con gli inquirenti e gli organi fallimentari, volto a chiarire le sue condotte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. È noto che sia radicalmente inammissibile ogni censura che si risolva in doglianze in fatto che sottopongano al giudice di legittimità una diversa valutazione delle prove raccolte. Tanto esula dal novero dei vizi deducibili ex art. 606, comma 2 1, lettera e), cod. proc. pen.: salvo non emergano omissioni, contraddizioni o illogicità manifeste. Queste ultime, in quanto «manifeste», devono essere tali da apparire di lapalissiana evidenza per esser la motivazione fondata su congetture implausibili o per avere la stessa trascurato dati di superiore valenza (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621-01; Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504-01; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, Rv. 278609-01): tanto più nel caso di decisioni di merito conformi, che, come noto, si saldano tra loro in un unicum motivazionale da valutare nel suo complesso (Sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Rv. 197250-01). 2.1. Nella specie, fuori dai detti limiti, col primo motivo si contrappone una diversa lettura delle prove e, soprattutto, una valutazione giuridica dei fatti totalmente errata, richiedendosi, in sostanza, da un lato, di ritenere irrilevante l'omessa giustificazione documentale degli esborsi, laddove la contabilità sia venuta meno a causa di condotte altrui, e dando per giunta per scontato che tale documentazione esistesse, dall'altro lato, di non considerare rilevanti quelle distrazioni di risorse avvenute allorché la fallita era ancora in bonis. Trattasi di richieste manifestamente infondate. Anzitutto, nulla impediva all'imputato, tanto più nella sua veste di amministratore, di farsi copia, ancor meglio autenticata, dei documenti giustificativi dei rilevanti esborsi disposti: in mancanza, la richiesta di dare per esistente siffatta documentazione, poi asseritamente distrutta o occultata da altri, è sostanzialmente poggiata sul nulla, come correttamente ritenuto dal giudice del merito. Ad ogni modo, è noto che non basti dedurre il diritto al compenso di amministratore e neppure la sua formale delibera e/o previsione statutaria per rendere lecita o, al più, qualificabile come bancarotta preferenziale la condotta dell'amministratore che si attribuisca emolumenti per tale carica. Infatti, il rapporto che nasce con l'assunzione di detta carica non è, ex se, qualificabile come di lavoro subordinato e neppure di prestazione d'opera continuativa e coordinata di cui all'art. 409, numero 3, cod. proc. civ., dovendo essere ricondotto nell'ambito di un rapporto professionale autonomo: sicché, fermo restando il teorico diritto al compenso, all'amministratore di società non si applica certamente l'art. 36, comma 1, Cost., sulla retribuzione da garantire a chi presta lavoro subordinato o ad esso assimilabile (in tal senso Sez. 5, n. 36416 del 11/05/2023, Rv. 285115-01 e la giurisprudenza richiamata nella sua motivazione). Dunque, la valutazione di congruità dei compensi di chi sia amministratore di una società si deve basare su dati ed elementi, anche di confronto, che ne 3 f consentano un'adeguata e oggettiva valutazione, quali gli eventuali emolumenti riconosciuti ai precedenti amministratori dall'assemblea, quelli garantiti da società del medesimo settore e della stessa dimensione, gli impegni orari osservati, i risultati conseguiti, gli eventuali compensi corrisposti ai dirigenti di vertice della società (Sez. 5, Sentenza n. 17792 del 23/02/2017, Rv. 269639-01; Sez. 5, n. 3191 del 16/11/2020, Rv. 280415-01; Sez. 5, n. 14010 del 12/02/2020, Rv. 279103-01). Nel caso di specie nulla di tutto ciò è avvenuto. L'affermazione che le somme prelevate costituissero congrui compensi è del tutto priva di specificità e non consente, dunque, la menzionata verifica, anche a prescindere, pertanto, dall'assenza di qualsivoglia documento che ne giustificasse formalmente l'esborso: e, con essa, impedisce di ritenere in qualche modo viziata la motivazione del giudice del merito al riguardo. Analogo discorso vale, naturalmente, per i rilevanti compensi garantiti allo NI, che, per giunta, con affermazione ancor più inammissibile, solo in questa sede di legittimità si chiarisce fossero dovuti per remuneralo quete consulente finanziario: in ogni caso, senza, ulteriormente, fornire alcun elemento che faccia comprendere in cosa esattamente una siffatta attività si sia tradotta. È noto, poi, che non occorre che la distrazione abbia direttamente causato il dissesto e che esso sia stato voluto o comunque prefigurato dall'agente, essendo sufficiente, per l'integrazione del delitto di pericolo in esame, che dissesto e fallimento siano effettivamente intervenuti e che la condotta abbia causato una distrazione e correlata diminuzione patrimoniale a scapito dei creditori, ove pure remota e non diretta a causare il dissesto, come si desume chiaramente dall'art. 223 r.d. 267/1942 (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804-01; Sez. 5, n. 29431 del 06/07/2006, Rv. 235216-01; Sez. 5, n. 11052 del 13/11/2017, dep. 2018, non massimata;
Sez. 5, n. 24306 del 31/03/2015, non massimata). 2.2. Parimenti inammissibili sono le doglianze sul chiesto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio in genere, peraltro già contenuto, in ragione della sostanziale ammissione degli addebiti, nel minimo edittale. Ed infatti, sfugge al sindacato di legittimità, se sorretta da motivazione non manifestamente illogica, bensì aderente ai criteri legali, in primis quelli di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., la valutazione sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549-02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269-01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986-01) e, in generale, sulla determinazione della pena, specie se inferiore alla 4 Il Pres ente media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Rv. 276288-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Rv. 259142). In particolare, poi, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è congruamente motivato con l'assenza di elementi di segno positivo (tanto che non rileva più, ex art. 62-bis, comma 3, cod. pen., l'incensuratezza dell'imputato: Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986-01; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guamieri, Rv. 283489-01). In sede di merito, come anticipato, s'è ritenuto di valorizzare la condotta processuale del ricorrente al solo fine di irrogare il minimo edittale, avendo, poi, Tribunale e Corte d'appello ritenuto che tale dato non fosse ulteriormente rilevante. Trattasi di decisione che non mostra profili di manifesta illogicità o altri vizi motivazionali. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria, a favore della cassa delle ammende, nella misura in dispositivo, congrua in rapporto alle ragioni dell'inammissibilità ed all'attività processuale che la stessa ha determinato, valutata la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11/11/2024 Il Csigliere estensore 47