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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/11/2025, n. 10491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10491 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
n. 26018/2023 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica nella persona del dott. Alessandro Rizzieri, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(c.f. ) in proprio e quale Parte_1 C.F._1
legale rappresentante di con sede in Napoli (c.f. CP_1
), (c.f. e P.IVA_1 Parte_2 C.F._2
(c.f. ), difesi dall'avv. Gennaro Parte_3 C.F._3
Nocerino e dall'avv. Paolo Francesco Ambroselli
(attori)
nei confronti di
con sede in Milano (c.f. e p. iva n. ), Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata da con sede in Verona (c.f. n. CP_3
, p. iva n. ), difesa dall'avv. Michele Nappi P.IVA_3 P.IVA_4
(convenuta)
1 e con l'intervento di con sede legale in Roma (c.f. n. ), Controparte_4 P.IVA_5
rappresentata da con sede sociale in Roma (c.f. CP_5
, p. iva n. ), in persona del procuratore speciale P.IVA_6 P.IVA_6
dott. , difesa dall'avv. Michele Nappi Controparte_6
(terza intervenuta)
sulle seguenti conclusioni:
per gli attori: insiste affinché vengano accolte le richieste istruttorie formulate con le precedenti memorie integrative II termine. In particolare, ribadite la nullità parziale della fideiussione bancaria ex art.
4.4 D.M. 23 settembre
2005 e per la violazione delle norme antitrust di cui allo schema ABI
2003 si chiede disporsi C.T.U. al fine di verificare l'operatività delle garanzie prestate dai sigg.ri , e Parte_3 Parte_2
ed effettuare il ricalcolo delle somme che, Parte_1
eventualmente, dovessero risultare a debito, della e/o dei CP_1
garanti, depurate da quelle illegittimamente addebitate anche e soprattutto con riferimento all'anatocismo e agli interessi usurai capitalizzati, alla luce della sentenza della Suprema Corte di Cassazione
n. 21344 del 30 luglio 2024.
In via subordinata rassegna le seguenti conclusioni: Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, disattesa ogni avversa eccezione, produzione e/o deduzione,
- revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 6347/23 del 27.10.2023 reso dal Tribunale di Napoli, sez. II, dott.ssa Ucchiello, in data
2 31.10.2023 e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dagli odierni opponenti alla società opposta per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione.
- accertare e dichiarare che i contratti di fidejussione sono vessatori per le ragioni tutte esposte nelle premesse di fatto del presente atto e, quindi, in ragione della condotta della e, quindi, pronunciarne la Controparte_2
nullità, anche parziale degli stessi.
- Con condanna di per aver introdotto un giudizio Controparte_2
assistito dai connotati della temerarietà siccome sprovvisto del benché minimo supporto probatorio ed al solo scopo di ledere gli interessi dei garanti, alla corresponsione ex art. 96 c.p.c. di una somma in favore degli odierni opponenti a titolo di indennizzo per la cui quantificazione ci si rimette al prudente apprezzamento dell'Ill.mo giudicante.
- con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge con attribuzione ai procuratori antistatari.
IN VIA ISTRUTTORIA chiedono disporsi CTU per l'accertamento sulla congruità del credito azionato anche e soprattutto con riferimento all'anatocismo e agli interessi usurai capitalizzati in esecuzione dei contratti di fidejussione in esame e della conseguente quantificazione di ogni ulteriore addebito.
per la convenuta:
Voglia l'On.le Tribunale Adito
- in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1635/2023, per i motivi di cui alla su estesa premesso, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
- nel merito rigettare l'opposizione proposta dai sig.ri Parte_1
in proprio e nella qualità di l.r.p.t. della
[...] CP_1
3 e avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2 Parte_3
6347/2023 emesso dal Tribunale di Napoli il 27-31.10.2023, perché infondata in fatto e diritto, con ogni conseguenza di legge.
- Ancora più nel merito, ed in via subordinata in caso di parziale ingresso della domanda, rideterminare le somme dovute dai sig.ri Parte_1
in proprio e nella qualità di l.r.p.t. della
[...] CP_1
e alla Banca opposta e condannare gli Parte_2 Parte_3
stessi al pagamento di tali somme.
- condannare parte opponente al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Chiede sin d'ora in via istruttoria che, all'udienza prevista per la comparizione personale delle parti, il Tribunale disponga che questa avvenga con modalità telematiche.
per la terza intervenuta:
Conclude facendo proprie le istanze, le richieste, le difese, le eccezioni e le deduzioni tutte avanzate dalla e per essa la Controparte_2
mandataria riportandosi integralmente alle conclusioni CP_7
formulate da nella comparsa di costituzione e risposta, Controparte_2
negli scritti difensivi e nei verbali di causa da intendersi in questa sede integralmente riportati e trascritti.
Insiste pertanto affinchè l'Adito Tribunale Voglia così disporre e provvedere:
- nel merito rigettare l'opposizione proposta dai sig.ri Parte_1
in proprio e nella qualità di l.r.p.t. della
[...] CP_1
e avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2 Parte_3
6347/2023 emesso dal Tribunale di Napoli il 27-31.10.2023, perché infondata in fatto e diritto, con ogni conseguenza di legge.
4 - Ancora più nel merito, ed in via subordinata in caso di parziale ingresso della domanda, rideterminare le somme dovute dai sig.ri Parte_1
in proprio e nella qualità di l.r.p.t. della
[...] CP_1
e alla Banca opposta e condannare gli Parte_2 Parte_3
stessi al pagamento di tali somme.
- condannare parte opponente al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato l'11 dicembre 2023, CP_1
rappresentata da , che agiva anche in proprio, Parte_1
nonché e si opponevano al decreto n. Parte_2 Parte_3
6347/2023, con cui il Tribunale di Napoli aveva loro ingiunto il pagamento di euro 117.369,35, oltre interessi legali, a favore di CP_2
quale complessivo debito restitutorio di tre finanziamenti
[...]
chirografari concessi dalla banca a garantiti dai due CP_1
e da Parte_1 Pt_3
Gli opponenti sostenevano che, poiché i finanziamenti erano assistiti da garanzia pubblica, la fideiussione prestata il 5 aprile 2019 da , Parte_3
e era nulla (nella parte in cui Parte_2 Parte_1
era stata posta a garanzia dell'80% del debito restitutorio relativo ai contratti di finanziamento n. 8776561, n. 8542785; interamente con riferimento al contratto di finanziamento n. 8776033).
Gli opponenti persone fisiche aggiungevano che la fideiussione omnibus da loro prestata il 25 gennaio 2018 era nulla, totalmente o in parte, per violazione della disciplina antitrust, in quanto riproduceva lo schema predisposto da Abi nel 2003, censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005.
5 Per i motivi suddetti, gli opponenti chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio rappresentata da Controparte_2 CP_3
chiedendo il rigetto dell'opposizione.
L'opposta negava che le fideiussioni fossero nulle.
Interveniva in giudizio rappresentata da Controparte_4 CP_5
dichiarandosi cessionaria del credito controverso, riportandosi alle
[...]
difese di e aggiungendo che, in quanto mera cessionaria Controparte_2
del credito, non le era opponibile le “contestazioni strettamente riconducibili alla ante cessione”. Controparte_2
Depositate le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., con ordinanza pronunciata il 19 aprile 2024 il giudice concedeva al decreto ingiuntivo opposto la provvisoria esecutorietà e fissava termine per l'espletamento della mediazione obbligatoria (procedura che veniva esperita senza successo).
Quindi, le parti precisavano le conclusioni e scambiavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati ex art. 189
c.p.c. con ordinanza del 18 ottobre 2024.
La causa era trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 31 ottobre
2025, sostituita da trattazione scritta.
1. Si rileva, preliminarmente, che debitrice principale, non ha CP_1
contestato il debito restitutorio, scaturito dai tre contratti di finanziamento.
I motivi di opposizione al decreto ingiuntivo riguardano esclusivamente la posizione debitoria dei fideiussori e più specificatamente la validità delle garanzie personali.
Non vi è pertanto ragione di disporre c.t.u. per “effettuare il ricalcolo delle somme che, eventualmente, dovessero risultare a debito, della CP_1
e/o dei garanti, depurate da quelle illegittimamente addebitate
[...]
anche e soprattutto con riferimento all'anatocismo e agli interessi usurai
6 capitalizzati, alla luce della sentenza della Suprema Corte di Cassazione
n. 21344 del 30 luglio 2024”.
Nessuna deduzione è stata compiuta, neppure con la comparsa conclusionale, sull'anatocismo (che peraltro non si comprende in cosa consisterebbe, atteso che la banca ingiungente non ha richiesto il pagamento del saldo di un conto corrente, bensì del debito restitutorio scaturito dai mutui chirografari), ma neppure sull'usurarietà dei contratti di credito (usurarietà che, per quanto possa essere rilevata officiosamente dal giudice, dall'esame dei contratti prodotti in causa non si evince, atteso che i tassi debitori, per come indicati, si collocavano tutti sensibilmente al di sotto del tasso soglia).
2. rappresentata da è legittimata Controparte_4 CP_5
alla partecipazione al processo, in quanto cessionaria del credito di cui è stato ingiunto il pagamento.
Circa l'acquisto del credito controverso non può esservi dubbio, in quanto la cedente è rimasta in causa, confermando la cessione (entrambe le società sono difese dal medesimo difensore e hanno rassegnato analoghe conclusioni). Si ricorda che la cessione del credito non richiede la forma scritta e può essere provata in qualunque modo.
È perciò superfluo osservare che la cessione è stata altresì pubblicizzata con estratto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, esibito in giudizio dalla cessionaria ìntervenuta in causa.
Ciò premesso, l'opposizione al decreto ingiuntivo non è fondata e non può trovare accoglimento.
3. ha contratto con in data 5 giugno 2020 e 10 CP_1 Controparte_2
marzo 2021, i contratti di finanziamento [rectius: mutui chirografari] n.
8542785 per euro 25.000,00, n. 8776033 per euro 70.000,00 e n. 8776561 per euro 25.200,00. I mutui suddetti sono assistiti da garanzia pubblica.
7 L'adempimento del terzo contratto è stato garantito da Parte_1
e con fideiussione specifica
[...] Parte_2 Parte_3
sottoscritta il 10 marzo 2021.
I predetti avevano altresì prestato, già il 25 gennaio 2018, una fideiussione omnibus fino al valore di euro 118.300, invocata dalla banca a garanzia dei tre finanziamenti.
Secondo gli opponenti, la fideiussione omnibus sarebbe nulla perché violerebbe il divieto di cui all'art.
4.4. dell'Allegato al Regolamento
Ministeriale delle attività produttive del 23 settembre 2005, il quale prevede che sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non possa essere acquisita “alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria”, mentre “sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto 4.6., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo”.
L'argomentazione non è condivisibile.
Per “garanzia bancaria” non può che intendersi, secondo il significato inequivoco delle parole impiegate dal Ministero, la garanzia rilasciata da una banca. L'aggettivo “bancaria” qualifica, infatti, la natura della
“garanzia” e non il soggetto che viene garantito. Le fideiussioni richieste dalla mutuante ai soci o amministratori della mutuataria sono senz'altro contratti bancari, in quanto conclusi con una banca, ma non possono qualificarsi “garanzie bancarie”.
La questione è già stata affrontata dalla Suprema Corte, la quale ha condivisibilmente affermato che “la lettera della norma secondaria invocata non comprende anche le garanzie personali, come sottolineato dal giudice di merito, e comunque, la violazione del precetto di cui del D.M. 20 giugno 2005, art. 2, comma 4, e del D.M. 23 settembre 2005,
8 a prescindere da ogni questione sull'idoneità della fonte normativa in esame ad incidere su rapporti fra i privati in ragione del suo rango, non è sanzionato con la nullità della garanzia eventualmente prestata, di talché non può configurarsi nullità dell'atto fideiussorio, ai sensi dell'art. 1418
c.c.” (Cass. civ. 29 dicembre 2023, n. 36513).
Ed invero solo la norma di legge e non anche la norma amministrativa, quale quella emanata dal , può prevedere la Controparte_8
nullità di un negozio giuridico.
Il mancato rispetto delle norme regolamentari può esplicare effetti esclusivamente sull'operatività della garanzia statale. Altrimenti detto, il rispetto della disposizione regolamentare suddetta è condizione per l'efficacia della sola garanzia statale: se vi fosse stata l'inosservanza della norma amministrativa in esame, le conseguenze atterrebbero esclusivamente ai rapporti tra gestore del Parte_4
Fondo di garanzia, e Controparte_2
4. Con ulteriore motivo di opposizione, , Parte_1
e eccepiscono la nullità totale o parziale Parte_2 Parte_3
della fideiussione omnibus poiché riprodurrebbe lo schema predisposto da
Abi nel 2003, censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del
2 maggio 2005.
Anche questo motivo non può trovare accoglimento.
Può senz'altro dirsi, senza che sia necessario disporre c.t.u., che la fideiussione del 2018 non corrisponde al modello Abi del 2003, censurato dalla Banca d'Italia come espressione di un'intesa anticoncorrenziale.
Ad esempio, la clausola negoziale che deroga all'art. 1957 c.c. (“art. 5
Responsabilità del fideiussore”) è del tutto diversa dalla clausola di cui all'art. 6 (“Responsabilità del fideiussore”) di cui al modello Abi.
La clausola negoziale, invero, neppure deroga all'art. 1957 c.c., ma si limita a fissare in 36 mesi il termine che la norma codicistica, al suo primo
9 comma, fissa in sei mesi per proporre le istanze contro il debitore principale (laddove il modello Abi prevedeva che la banca non fosse affatto tenuta al rispetto dell'art. 1957).
Risulta dallo stesso documento prodotto in causa dagli opponenti che la fideiussione fu predisposta dalla banca secondo un modello “Ed. 2/2017
Mod. S3A384/47”. Non si tratta, pertanto, del modello del 2003 e neppure vi è prova (tantomeno dimostrazione) che sia, anche questo, un modello predisposto da Abi, piuttosto che dalla stessa banca.
È superfluo aggiungere che un'ipotetica nullità del negozio per violazione della disciplina antitrust non farebbe venire meno l'impegno fideiussorio, ma esclusivamente le clausole riproducenti il modello frutto di un'intesa anticoncorrenziale, in mancanza di ragioni obiettive per ritenere che senza dette clausole la banca non avrebbe perfezionato il negozio di garanzia
(cfr. Cass. civ., sez. un., n. 41994/2021).
Quindi, la clausola 5 con cui le parti, nell'esercizio dell'autonomia contrattuale, hanno determinato in 36 mesi, anziché in 6, il termine di cui al 1° co. dell'art. 1957 c.c. non sarebbe in ogni caso affetta da nullità (in quanto, per l'appunto, non riproducente il modello dell'intesa sanzionata dalla Banca d'Italia).
Tale termine negoziale è stato rispettato, dovendosi perciò concludere che la banca è stata diligente nel proporre le proprie istanze nei confronti della debitrice principale e non è decaduta dal diritto di garanzia nei confronti dei fideiussori. Infatti, la dichiarazione di decadenza della debitrice dal beneficio del termine è contenuta nella lettera 5 ottobre 2022 (doc. 7 fasc. opposta). Il decreto ingiuntivo è stato richiesto nell'ottobre dell'anno successivo.
5. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, l'opposizione al decreto ingiuntivo dev'essere rigettata.
10 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei parametri medi indicati dal d.m. n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra Euro 52.001 ed Euro 260.000, con esclusione di un compenso per l'attività istruttoria che non è stata compiuta.
Considerato che l'intervento in causa non era necessario (ed è comunque conseguente a una vicenda - la cessione del credito - cui gli opponenti non hanno partecipato, subendone gli effetti) ed ancora che l'opposta e la terza intervenuta sono state difese dallo stesso difensore (sulla base delle medesime argomentazioni difensive), la liquidazione delle spese viene compiuta esclusivamente a favore dell'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, definitivamente decidendo la causa civile n. 26018/2023 r.g.a., ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
1) rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 6347/2023, emesso dal
Tribunale di Napoli il 27-31 ottobre 2023;
2) condanna gli opponenti, in solido tra loro, a rifondere all'opposta le spese processuali, che liquida in euro 8.433 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge.
Napoli, 14 novembre 2025. Il giudice
(dott. Alessandro Rizzieri)
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica nella persona del dott. Alessandro Rizzieri, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(c.f. ) in proprio e quale Parte_1 C.F._1
legale rappresentante di con sede in Napoli (c.f. CP_1
), (c.f. e P.IVA_1 Parte_2 C.F._2
(c.f. ), difesi dall'avv. Gennaro Parte_3 C.F._3
Nocerino e dall'avv. Paolo Francesco Ambroselli
(attori)
nei confronti di
con sede in Milano (c.f. e p. iva n. ), Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata da con sede in Verona (c.f. n. CP_3
, p. iva n. ), difesa dall'avv. Michele Nappi P.IVA_3 P.IVA_4
(convenuta)
1 e con l'intervento di con sede legale in Roma (c.f. n. ), Controparte_4 P.IVA_5
rappresentata da con sede sociale in Roma (c.f. CP_5
, p. iva n. ), in persona del procuratore speciale P.IVA_6 P.IVA_6
dott. , difesa dall'avv. Michele Nappi Controparte_6
(terza intervenuta)
sulle seguenti conclusioni:
per gli attori: insiste affinché vengano accolte le richieste istruttorie formulate con le precedenti memorie integrative II termine. In particolare, ribadite la nullità parziale della fideiussione bancaria ex art.
4.4 D.M. 23 settembre
2005 e per la violazione delle norme antitrust di cui allo schema ABI
2003 si chiede disporsi C.T.U. al fine di verificare l'operatività delle garanzie prestate dai sigg.ri , e Parte_3 Parte_2
ed effettuare il ricalcolo delle somme che, Parte_1
eventualmente, dovessero risultare a debito, della e/o dei CP_1
garanti, depurate da quelle illegittimamente addebitate anche e soprattutto con riferimento all'anatocismo e agli interessi usurai capitalizzati, alla luce della sentenza della Suprema Corte di Cassazione
n. 21344 del 30 luglio 2024.
In via subordinata rassegna le seguenti conclusioni: Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, disattesa ogni avversa eccezione, produzione e/o deduzione,
- revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 6347/23 del 27.10.2023 reso dal Tribunale di Napoli, sez. II, dott.ssa Ucchiello, in data
2 31.10.2023 e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dagli odierni opponenti alla società opposta per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione.
- accertare e dichiarare che i contratti di fidejussione sono vessatori per le ragioni tutte esposte nelle premesse di fatto del presente atto e, quindi, in ragione della condotta della e, quindi, pronunciarne la Controparte_2
nullità, anche parziale degli stessi.
- Con condanna di per aver introdotto un giudizio Controparte_2
assistito dai connotati della temerarietà siccome sprovvisto del benché minimo supporto probatorio ed al solo scopo di ledere gli interessi dei garanti, alla corresponsione ex art. 96 c.p.c. di una somma in favore degli odierni opponenti a titolo di indennizzo per la cui quantificazione ci si rimette al prudente apprezzamento dell'Ill.mo giudicante.
- con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge con attribuzione ai procuratori antistatari.
IN VIA ISTRUTTORIA chiedono disporsi CTU per l'accertamento sulla congruità del credito azionato anche e soprattutto con riferimento all'anatocismo e agli interessi usurai capitalizzati in esecuzione dei contratti di fidejussione in esame e della conseguente quantificazione di ogni ulteriore addebito.
per la convenuta:
Voglia l'On.le Tribunale Adito
- in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1635/2023, per i motivi di cui alla su estesa premesso, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
- nel merito rigettare l'opposizione proposta dai sig.ri Parte_1
in proprio e nella qualità di l.r.p.t. della
[...] CP_1
3 e avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2 Parte_3
6347/2023 emesso dal Tribunale di Napoli il 27-31.10.2023, perché infondata in fatto e diritto, con ogni conseguenza di legge.
- Ancora più nel merito, ed in via subordinata in caso di parziale ingresso della domanda, rideterminare le somme dovute dai sig.ri Parte_1
in proprio e nella qualità di l.r.p.t. della
[...] CP_1
e alla Banca opposta e condannare gli Parte_2 Parte_3
stessi al pagamento di tali somme.
- condannare parte opponente al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Chiede sin d'ora in via istruttoria che, all'udienza prevista per la comparizione personale delle parti, il Tribunale disponga che questa avvenga con modalità telematiche.
per la terza intervenuta:
Conclude facendo proprie le istanze, le richieste, le difese, le eccezioni e le deduzioni tutte avanzate dalla e per essa la Controparte_2
mandataria riportandosi integralmente alle conclusioni CP_7
formulate da nella comparsa di costituzione e risposta, Controparte_2
negli scritti difensivi e nei verbali di causa da intendersi in questa sede integralmente riportati e trascritti.
Insiste pertanto affinchè l'Adito Tribunale Voglia così disporre e provvedere:
- nel merito rigettare l'opposizione proposta dai sig.ri Parte_1
in proprio e nella qualità di l.r.p.t. della
[...] CP_1
e avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2 Parte_3
6347/2023 emesso dal Tribunale di Napoli il 27-31.10.2023, perché infondata in fatto e diritto, con ogni conseguenza di legge.
4 - Ancora più nel merito, ed in via subordinata in caso di parziale ingresso della domanda, rideterminare le somme dovute dai sig.ri Parte_1
in proprio e nella qualità di l.r.p.t. della
[...] CP_1
e alla Banca opposta e condannare gli Parte_2 Parte_3
stessi al pagamento di tali somme.
- condannare parte opponente al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato l'11 dicembre 2023, CP_1
rappresentata da , che agiva anche in proprio, Parte_1
nonché e si opponevano al decreto n. Parte_2 Parte_3
6347/2023, con cui il Tribunale di Napoli aveva loro ingiunto il pagamento di euro 117.369,35, oltre interessi legali, a favore di CP_2
quale complessivo debito restitutorio di tre finanziamenti
[...]
chirografari concessi dalla banca a garantiti dai due CP_1
e da Parte_1 Pt_3
Gli opponenti sostenevano che, poiché i finanziamenti erano assistiti da garanzia pubblica, la fideiussione prestata il 5 aprile 2019 da , Parte_3
e era nulla (nella parte in cui Parte_2 Parte_1
era stata posta a garanzia dell'80% del debito restitutorio relativo ai contratti di finanziamento n. 8776561, n. 8542785; interamente con riferimento al contratto di finanziamento n. 8776033).
Gli opponenti persone fisiche aggiungevano che la fideiussione omnibus da loro prestata il 25 gennaio 2018 era nulla, totalmente o in parte, per violazione della disciplina antitrust, in quanto riproduceva lo schema predisposto da Abi nel 2003, censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005.
5 Per i motivi suddetti, gli opponenti chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio rappresentata da Controparte_2 CP_3
chiedendo il rigetto dell'opposizione.
L'opposta negava che le fideiussioni fossero nulle.
Interveniva in giudizio rappresentata da Controparte_4 CP_5
dichiarandosi cessionaria del credito controverso, riportandosi alle
[...]
difese di e aggiungendo che, in quanto mera cessionaria Controparte_2
del credito, non le era opponibile le “contestazioni strettamente riconducibili alla ante cessione”. Controparte_2
Depositate le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., con ordinanza pronunciata il 19 aprile 2024 il giudice concedeva al decreto ingiuntivo opposto la provvisoria esecutorietà e fissava termine per l'espletamento della mediazione obbligatoria (procedura che veniva esperita senza successo).
Quindi, le parti precisavano le conclusioni e scambiavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati ex art. 189
c.p.c. con ordinanza del 18 ottobre 2024.
La causa era trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 31 ottobre
2025, sostituita da trattazione scritta.
1. Si rileva, preliminarmente, che debitrice principale, non ha CP_1
contestato il debito restitutorio, scaturito dai tre contratti di finanziamento.
I motivi di opposizione al decreto ingiuntivo riguardano esclusivamente la posizione debitoria dei fideiussori e più specificatamente la validità delle garanzie personali.
Non vi è pertanto ragione di disporre c.t.u. per “effettuare il ricalcolo delle somme che, eventualmente, dovessero risultare a debito, della CP_1
e/o dei garanti, depurate da quelle illegittimamente addebitate
[...]
anche e soprattutto con riferimento all'anatocismo e agli interessi usurai
6 capitalizzati, alla luce della sentenza della Suprema Corte di Cassazione
n. 21344 del 30 luglio 2024”.
Nessuna deduzione è stata compiuta, neppure con la comparsa conclusionale, sull'anatocismo (che peraltro non si comprende in cosa consisterebbe, atteso che la banca ingiungente non ha richiesto il pagamento del saldo di un conto corrente, bensì del debito restitutorio scaturito dai mutui chirografari), ma neppure sull'usurarietà dei contratti di credito (usurarietà che, per quanto possa essere rilevata officiosamente dal giudice, dall'esame dei contratti prodotti in causa non si evince, atteso che i tassi debitori, per come indicati, si collocavano tutti sensibilmente al di sotto del tasso soglia).
2. rappresentata da è legittimata Controparte_4 CP_5
alla partecipazione al processo, in quanto cessionaria del credito di cui è stato ingiunto il pagamento.
Circa l'acquisto del credito controverso non può esservi dubbio, in quanto la cedente è rimasta in causa, confermando la cessione (entrambe le società sono difese dal medesimo difensore e hanno rassegnato analoghe conclusioni). Si ricorda che la cessione del credito non richiede la forma scritta e può essere provata in qualunque modo.
È perciò superfluo osservare che la cessione è stata altresì pubblicizzata con estratto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, esibito in giudizio dalla cessionaria ìntervenuta in causa.
Ciò premesso, l'opposizione al decreto ingiuntivo non è fondata e non può trovare accoglimento.
3. ha contratto con in data 5 giugno 2020 e 10 CP_1 Controparte_2
marzo 2021, i contratti di finanziamento [rectius: mutui chirografari] n.
8542785 per euro 25.000,00, n. 8776033 per euro 70.000,00 e n. 8776561 per euro 25.200,00. I mutui suddetti sono assistiti da garanzia pubblica.
7 L'adempimento del terzo contratto è stato garantito da Parte_1
e con fideiussione specifica
[...] Parte_2 Parte_3
sottoscritta il 10 marzo 2021.
I predetti avevano altresì prestato, già il 25 gennaio 2018, una fideiussione omnibus fino al valore di euro 118.300, invocata dalla banca a garanzia dei tre finanziamenti.
Secondo gli opponenti, la fideiussione omnibus sarebbe nulla perché violerebbe il divieto di cui all'art.
4.4. dell'Allegato al Regolamento
Ministeriale delle attività produttive del 23 settembre 2005, il quale prevede che sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non possa essere acquisita “alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria”, mentre “sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto 4.6., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo”.
L'argomentazione non è condivisibile.
Per “garanzia bancaria” non può che intendersi, secondo il significato inequivoco delle parole impiegate dal Ministero, la garanzia rilasciata da una banca. L'aggettivo “bancaria” qualifica, infatti, la natura della
“garanzia” e non il soggetto che viene garantito. Le fideiussioni richieste dalla mutuante ai soci o amministratori della mutuataria sono senz'altro contratti bancari, in quanto conclusi con una banca, ma non possono qualificarsi “garanzie bancarie”.
La questione è già stata affrontata dalla Suprema Corte, la quale ha condivisibilmente affermato che “la lettera della norma secondaria invocata non comprende anche le garanzie personali, come sottolineato dal giudice di merito, e comunque, la violazione del precetto di cui del D.M. 20 giugno 2005, art. 2, comma 4, e del D.M. 23 settembre 2005,
8 a prescindere da ogni questione sull'idoneità della fonte normativa in esame ad incidere su rapporti fra i privati in ragione del suo rango, non è sanzionato con la nullità della garanzia eventualmente prestata, di talché non può configurarsi nullità dell'atto fideiussorio, ai sensi dell'art. 1418
c.c.” (Cass. civ. 29 dicembre 2023, n. 36513).
Ed invero solo la norma di legge e non anche la norma amministrativa, quale quella emanata dal , può prevedere la Controparte_8
nullità di un negozio giuridico.
Il mancato rispetto delle norme regolamentari può esplicare effetti esclusivamente sull'operatività della garanzia statale. Altrimenti detto, il rispetto della disposizione regolamentare suddetta è condizione per l'efficacia della sola garanzia statale: se vi fosse stata l'inosservanza della norma amministrativa in esame, le conseguenze atterrebbero esclusivamente ai rapporti tra gestore del Parte_4
Fondo di garanzia, e Controparte_2
4. Con ulteriore motivo di opposizione, , Parte_1
e eccepiscono la nullità totale o parziale Parte_2 Parte_3
della fideiussione omnibus poiché riprodurrebbe lo schema predisposto da
Abi nel 2003, censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del
2 maggio 2005.
Anche questo motivo non può trovare accoglimento.
Può senz'altro dirsi, senza che sia necessario disporre c.t.u., che la fideiussione del 2018 non corrisponde al modello Abi del 2003, censurato dalla Banca d'Italia come espressione di un'intesa anticoncorrenziale.
Ad esempio, la clausola negoziale che deroga all'art. 1957 c.c. (“art. 5
Responsabilità del fideiussore”) è del tutto diversa dalla clausola di cui all'art. 6 (“Responsabilità del fideiussore”) di cui al modello Abi.
La clausola negoziale, invero, neppure deroga all'art. 1957 c.c., ma si limita a fissare in 36 mesi il termine che la norma codicistica, al suo primo
9 comma, fissa in sei mesi per proporre le istanze contro il debitore principale (laddove il modello Abi prevedeva che la banca non fosse affatto tenuta al rispetto dell'art. 1957).
Risulta dallo stesso documento prodotto in causa dagli opponenti che la fideiussione fu predisposta dalla banca secondo un modello “Ed. 2/2017
Mod. S3A384/47”. Non si tratta, pertanto, del modello del 2003 e neppure vi è prova (tantomeno dimostrazione) che sia, anche questo, un modello predisposto da Abi, piuttosto che dalla stessa banca.
È superfluo aggiungere che un'ipotetica nullità del negozio per violazione della disciplina antitrust non farebbe venire meno l'impegno fideiussorio, ma esclusivamente le clausole riproducenti il modello frutto di un'intesa anticoncorrenziale, in mancanza di ragioni obiettive per ritenere che senza dette clausole la banca non avrebbe perfezionato il negozio di garanzia
(cfr. Cass. civ., sez. un., n. 41994/2021).
Quindi, la clausola 5 con cui le parti, nell'esercizio dell'autonomia contrattuale, hanno determinato in 36 mesi, anziché in 6, il termine di cui al 1° co. dell'art. 1957 c.c. non sarebbe in ogni caso affetta da nullità (in quanto, per l'appunto, non riproducente il modello dell'intesa sanzionata dalla Banca d'Italia).
Tale termine negoziale è stato rispettato, dovendosi perciò concludere che la banca è stata diligente nel proporre le proprie istanze nei confronti della debitrice principale e non è decaduta dal diritto di garanzia nei confronti dei fideiussori. Infatti, la dichiarazione di decadenza della debitrice dal beneficio del termine è contenuta nella lettera 5 ottobre 2022 (doc. 7 fasc. opposta). Il decreto ingiuntivo è stato richiesto nell'ottobre dell'anno successivo.
5. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, l'opposizione al decreto ingiuntivo dev'essere rigettata.
10 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei parametri medi indicati dal d.m. n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra Euro 52.001 ed Euro 260.000, con esclusione di un compenso per l'attività istruttoria che non è stata compiuta.
Considerato che l'intervento in causa non era necessario (ed è comunque conseguente a una vicenda - la cessione del credito - cui gli opponenti non hanno partecipato, subendone gli effetti) ed ancora che l'opposta e la terza intervenuta sono state difese dallo stesso difensore (sulla base delle medesime argomentazioni difensive), la liquidazione delle spese viene compiuta esclusivamente a favore dell'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, definitivamente decidendo la causa civile n. 26018/2023 r.g.a., ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
1) rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 6347/2023, emesso dal
Tribunale di Napoli il 27-31 ottobre 2023;
2) condanna gli opponenti, in solido tra loro, a rifondere all'opposta le spese processuali, che liquida in euro 8.433 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge.
Napoli, 14 novembre 2025. Il giudice
(dott. Alessandro Rizzieri)
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