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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/11/2025, n. 3450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3450 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 457/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 457/2019, avente ad oggetto “Separazione giudiziale” promossa da:
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avv. SANSO' CLAUDIO Parte_1 C.F._1
e presso il suo studio elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente
e
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. ALFONSO Controparte_1 C.F._2
ESPOSITO e presso il suo studio elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione del 11.02.2020;
resistente nonché
Il PM in sede, interventore ex lege pagina 1 di 4 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 27/01/2019, ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1 giudiziale dal marito, con il quale aveva contratto matrimonio in data 05/05/2012 in
BRACIGLIANO, con ulteriori richieste di tipo economico, nonché concernenti la regolamentazione dei rapporti con i figli , nato a [...] il [...] ed , nato a Per_1 Per_2
Salerno (Sa) il 02.02.2017; con vittoria di spese di lite, da distrarre ex art. 93 c.p.c.
Ha, inoltre, rappresentato la sopravvenuta ricorrenza di una crisi matrimoniale tale da precludere, irreversibilmente, la comunione materiale e morale tra i coniugi.
si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, con la Controparte_1 quale non si è opposto alla domanda di separazione formulata da parte ricorrente, tuttavia avanzato riconvenzionale di addebito, nonché ulteriori ed avverse richieste di tipo economico, nonché afferenti alle questioni relative ai figli minori;
con vittoria di spese di lite.
Previe statuizioni provvisorie, rese dal Presidente delegato con provvedimento del 06.07.2019, la causa è stata rimessa dinanzi al Giudice istruttore.
Per l'effetto, all' udienza del 29.04.2021, trattata in forma telematica ai sensi della vigente normativa emergenziale, le parti hanno richiesto emettersi sentenza non definitiva sullo status.
Il Giudice istruttore ha quindi riservato la decisione al Collegio, con i termini di cui all'art. 190
c.p.c., ridotti a venti giorni per le conclusionali, oltre ulteriori venti giorni per le repliche.
Resa la sentenza sullo status n. 1217/2021, ed iniziata la fase istruttoria, all'udienza telematica del 22.10.2025 le parti hanno presentato conclusioni congiunte ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
Sulla separazione.
La domanda di separazione è già stata esaminata e, per l'effetto, disposta con la sentenza n.
1217/2021.
pagina 2 di 4 Altre questioni
A seguito di approfondita interlocuzione con il Giudice istruttore, anche tenuto conto della proposta conciliativa – in parte accettata – le parti sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie all'ordine pubblico né all'interesse della prole, alla quale, peraltro, è garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nonché il mantenimento da parte del padre.
Nello specifico, l'accordo raggiunto è il seguente:
- conferma dei provvedimenti presidenziali in punto di affidamento della prole e regolamentazione del diritto di visita del genitore non domiciliatario, con l'esclusione del punto B di cui alla precitata ordinanza;
- modifica delle statuizioni economiche nei termini di seguito indicati, ovvero previsione di euro
350,00 mensili, a carico del padre, con decorrenza dalla data odierna per entrambi i figli (euro
175,00 cadauno), da corrispondersi con le medesime modalità di cui all'ordinanza presidenziale, oltre alle spese straordinarie al 50%;
- rinuncia alla somma di euro 100,00 quale diritto al mantenimento della Sig.ra Parte_1 con decorrenza dalla data odierna;
- rinuncia alle domande di addebito e comunque alle domande incompatibili con il contenuto dell'accordo, alle istanze istruttorie ed ai termini per la decisione e compensazione integrale delle spese di lite e rinuncia dei procuratori alla solidarietà professionale”.
Si precisa, infine, come, in relazione alle dichiarazioni di rinuncia, il Tribunale si limiterà a prenderne atto, trattandosi di determinazioni per le quali le parti hanno deciso di liberamente determinarsi.
Sul regime delle spese processuali
In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate,
pagina 3 di 4
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone in conformità degli accordi intervenuti tra le parti di seguito riportati:
“- conferma dei provvedimenti presidenziali in punto di affidamento della prole e regolamentazione del diritto di visita del genitore non domiciliatario, con l'esclusione del punto B di cui alla precitata ordinanza;
- modifica delle statuizioni economiche nei termini di seguito indicati, ovvero previsione di euro
350,00 mensili, a carico del padre, con decorrenza dalla data odierna per entrambi i figli (euro
175,00 cadauno), da corrispondersi con le medesime modalità di cui all'ordinanza presidenziale, oltre alle spese straordinarie al 50%;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti di seguito riportati:
“- rinuncia alla somma di euro 100,00 quale diritto al mantenimento della Sig.ra Parte_1 con decorrenza dalla data odierna;
- rinuncia alle domande di addebito e comunque alle domande incompatibili con il contenuto dell'accordo, alle istanze istruttorie ed ai termini per la decisione e compensazione integrale delle spese di lite e rinuncia dei procuratori alla solidarietà professionale”.
Compensa le spese di lite
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del
2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, Camera di Consiglio del 23.10.25
Il Giudice relatore ed estensore
La Presidente dott. Simone Iannone dott.ssa Enrica De Sire
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 457/2019, avente ad oggetto “Separazione giudiziale” promossa da:
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avv. SANSO' CLAUDIO Parte_1 C.F._1
e presso il suo studio elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente
e
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. ALFONSO Controparte_1 C.F._2
ESPOSITO e presso il suo studio elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione del 11.02.2020;
resistente nonché
Il PM in sede, interventore ex lege pagina 1 di 4 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 27/01/2019, ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1 giudiziale dal marito, con il quale aveva contratto matrimonio in data 05/05/2012 in
BRACIGLIANO, con ulteriori richieste di tipo economico, nonché concernenti la regolamentazione dei rapporti con i figli , nato a [...] il [...] ed , nato a Per_1 Per_2
Salerno (Sa) il 02.02.2017; con vittoria di spese di lite, da distrarre ex art. 93 c.p.c.
Ha, inoltre, rappresentato la sopravvenuta ricorrenza di una crisi matrimoniale tale da precludere, irreversibilmente, la comunione materiale e morale tra i coniugi.
si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, con la Controparte_1 quale non si è opposto alla domanda di separazione formulata da parte ricorrente, tuttavia avanzato riconvenzionale di addebito, nonché ulteriori ed avverse richieste di tipo economico, nonché afferenti alle questioni relative ai figli minori;
con vittoria di spese di lite.
Previe statuizioni provvisorie, rese dal Presidente delegato con provvedimento del 06.07.2019, la causa è stata rimessa dinanzi al Giudice istruttore.
Per l'effetto, all' udienza del 29.04.2021, trattata in forma telematica ai sensi della vigente normativa emergenziale, le parti hanno richiesto emettersi sentenza non definitiva sullo status.
Il Giudice istruttore ha quindi riservato la decisione al Collegio, con i termini di cui all'art. 190
c.p.c., ridotti a venti giorni per le conclusionali, oltre ulteriori venti giorni per le repliche.
Resa la sentenza sullo status n. 1217/2021, ed iniziata la fase istruttoria, all'udienza telematica del 22.10.2025 le parti hanno presentato conclusioni congiunte ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
Sulla separazione.
La domanda di separazione è già stata esaminata e, per l'effetto, disposta con la sentenza n.
1217/2021.
pagina 2 di 4 Altre questioni
A seguito di approfondita interlocuzione con il Giudice istruttore, anche tenuto conto della proposta conciliativa – in parte accettata – le parti sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie all'ordine pubblico né all'interesse della prole, alla quale, peraltro, è garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nonché il mantenimento da parte del padre.
Nello specifico, l'accordo raggiunto è il seguente:
- conferma dei provvedimenti presidenziali in punto di affidamento della prole e regolamentazione del diritto di visita del genitore non domiciliatario, con l'esclusione del punto B di cui alla precitata ordinanza;
- modifica delle statuizioni economiche nei termini di seguito indicati, ovvero previsione di euro
350,00 mensili, a carico del padre, con decorrenza dalla data odierna per entrambi i figli (euro
175,00 cadauno), da corrispondersi con le medesime modalità di cui all'ordinanza presidenziale, oltre alle spese straordinarie al 50%;
- rinuncia alla somma di euro 100,00 quale diritto al mantenimento della Sig.ra Parte_1 con decorrenza dalla data odierna;
- rinuncia alle domande di addebito e comunque alle domande incompatibili con il contenuto dell'accordo, alle istanze istruttorie ed ai termini per la decisione e compensazione integrale delle spese di lite e rinuncia dei procuratori alla solidarietà professionale”.
Si precisa, infine, come, in relazione alle dichiarazioni di rinuncia, il Tribunale si limiterà a prenderne atto, trattandosi di determinazioni per le quali le parti hanno deciso di liberamente determinarsi.
Sul regime delle spese processuali
In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate,
pagina 3 di 4
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone in conformità degli accordi intervenuti tra le parti di seguito riportati:
“- conferma dei provvedimenti presidenziali in punto di affidamento della prole e regolamentazione del diritto di visita del genitore non domiciliatario, con l'esclusione del punto B di cui alla precitata ordinanza;
- modifica delle statuizioni economiche nei termini di seguito indicati, ovvero previsione di euro
350,00 mensili, a carico del padre, con decorrenza dalla data odierna per entrambi i figli (euro
175,00 cadauno), da corrispondersi con le medesime modalità di cui all'ordinanza presidenziale, oltre alle spese straordinarie al 50%;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti di seguito riportati:
“- rinuncia alla somma di euro 100,00 quale diritto al mantenimento della Sig.ra Parte_1 con decorrenza dalla data odierna;
- rinuncia alle domande di addebito e comunque alle domande incompatibili con il contenuto dell'accordo, alle istanze istruttorie ed ai termini per la decisione e compensazione integrale delle spese di lite e rinuncia dei procuratori alla solidarietà professionale”.
Compensa le spese di lite
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del
2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, Camera di Consiglio del 23.10.25
Il Giudice relatore ed estensore
La Presidente dott. Simone Iannone dott.ssa Enrica De Sire
pagina 4 di 4