Cass. pen., sez. III, sentenza 29/12/2025, n. 41559
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Sentenza 29 dicembre 2025

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  • Inammissibile
    Mancata valutazione di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

    Il motivo di ricorso è inammissibile poiché censura un vizio di motivazione relativo alla sussistenza di una causa di proscioglimento, mentre l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento ai soli motivi tassativamente indicati, tra cui non rientra la mancata verifica di cause di proscioglimento.

  • Altro
    Difetto di correlazione tra richiesta e sentenza

    Il motivo di ricorso è ammissibile in quanto rientra tra quelli tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. (difetto di correlazione tra richiesta e sentenza). La Corte rileva un errore materiale nella commisurazione della pena detentiva, che viene rettificata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 29/12/2025, n. 41559
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41559
    Data del deposito : 29 dicembre 2025

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