CASS
Sentenza 22 giugno 2022
Sentenza 22 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/06/2022, n. 24086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24086 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TA RE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
lette le conclusioni del Procuratore generale LUIGI GIORDANO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata emessa il 22 febbraio 2021 dalla Corte di appello di Roma, che ha riformato — quanto alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. — la decisione del Tribunale di OS che aveva condannato per bancarotta fraudolenl:a documentale e distrattiva (quanto alle sorti di alcuni veicoli) IA NT quale amministratore di fatto della Centro Servizi Industriali s.r.I., dichiarata fallita dal Tribunale di OS il 22 maggio 2012. 2. Contro l'anzidetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. Penale Sent. Sez. 5 Num. 24086 Anno 2022 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 05/05/2022 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta "illogicità e incongruenza" della motivazione quanto al ruolo di amministratore di fatto attribuito all'imputato. Sostiene la parte che tutto l'impianto accusatorio si era basato sulle dichiarazioni del prevenuto (spesso decontestualizzate e travisate), collidenti con qualsiasi logica che possa animare l'elemento psicologico del reato pur in assenza di interessi o vantaggi per l'extraneus nella distrazione di alcuni veicoli. Rispetto al trasferimento di questi veicoli, l'imputato non aveva alcun potere di firma per consentire il passaggio di proprietà ed i veicoli non avevano i documenti a posto, sicché non possedevano alcun valore commerciale. La Corte di appello non aveva altresì considerato che l'imputato non aveva alcun onere di custodia rispetto ai veicoli sottoposti a pignoramento o a fermo, non essendo stato nominato custode degli stessi. Si sofferma, quindi, il ricorrente sull'assenza di poteri gestori, che sarebbero cosa diversa dalla gestione di cantieri in Italia o all'estero. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione nonché violazione dei canoni di cui all'art. 192 cod. proc. pen. Gli elementi posti a base del giudizio circ:a il ruolo gestorio rivestito dal prevenuto erano stati tratti dalla relazione del curatore, mentre non vi era traccia di altri atti a firma del NT (benché accennati in sentenza); quanto alle affermazioni dell'amministratore di diritto Di TO rese al curatore, questo canale di ingresso della prova nel novero degli elementi utilizzabili per la decisione violerebbe l'art. 6 CEDU, anche perché la deposizione di Di TO era stata prima ammessa ex art. 507 cod. proc. pen. e poi la relativa ordinanza era stata revocata, sicché la fonte diretta non era stata escussa nel contraddittorio delle parti. 2.3. Il terzo motivo di ricorso denunzia motivazione omessa, contraddittoria e manifestamente illogica quanto al concorso dell'imputato nel reato di bancarotta fraudolenta documentale. Segnala, in primo luogo, il ricorrente che la più recente giurisprudenza di questa Corte attribuisce la responsabilità per tale reato all'amministratore di diritto, anche se solo formale. A seguire, la parte evidenzia che Di TO era apparso inattendibile quando aveva escluso che un accertamento della Guardia di Finanza avesse disvelato illeciti penali e, comunque, non era emerso un coinvolgimento di NT rispetto alla tenuta della contabilità. La sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione quanto al coefficiente soggettivo. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto il rigetto del ricorso: - quanto al primo motivo, perché era stato lo stesso imputato a riferire al curatore fallimentare di aver gestito la società insieme all'amministratore di 2 diritto, seguendone l'andamento a livello nazionale, mentre l'amministratore di diritto preferiva andare all'estero, così evidenziando la propria autonoma capacità decisionale. Sul punto la sentenza ha correttamente rilevato che quanto riferito al curatore era pienamente utilizzabile, come da giurisprudenza costante di questa Corte;
- circa il potere di distrarre i beni mobili registrati, in sentenza è precisato che l'imputato gestiva la società a livello nazionale, e dunque in tal modo doveva essere certamente a conoscenza della sorte di tali veicoli;
- in merito al secondo motivo, dando rilievo all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui, quando il curatore riferisca in dibattimento su dichiarazioni di un coimputato o imputato di reato connesso, la testimonianza indiretta del curatore è utilizzabile quale prova a carico dell'imputato se la difesa non abbia chiesto — come avvenuto in questo caso — l'esame della fonte diretta e questa non si sia sottratta all'esame. - quanto al terzo motivo di ricorso, perché l'amministratore "di fatto" della società fallita è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili, anche in relazione alla tenuta delle scritture contabili. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è, nel suo complesso, infondato. 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. In ordine al ruolo di amministratore di fatto, in questo motivo l'impugnativa si limita ad un generico ripudio del valore probatorio delle dichiarazioni rese dallo stesso imputato al curatore, lamentandone in termini assolutamente generici il travisamento, vizio che è evocato impropriamente dal momento che altro è il travisamento della prova riconducibile alla lettera e) di cui all'art. 606, comma 1, codice di rito. Tale vizio si configura, infatti, quando il Giudice utilizzi un'informazione inesistente o ometta la valutazione di una prova e sempre che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nella motivazione;
si ricorda altresì che tale vizio, intanto può essere dedotto, in quanto siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate e sempre che il ricorrente non le abbia solo parzialmente considerate a sostegno delle sue ragioni e non ne abbia adottato una lettura atomistica, scevra da un inquadramento di insieme (Sez. 2, n. 20677 del 3 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552). Il ricorso è altresì aspecifico, dal momento che, al di là di una generica lamentazione, non smentisce il significato preciso che le informazioni fornite al curatore da Tenaglia avevano, dichiarazioni pienamente utilizzabili contra reum in quanto non soggette alla disciplina di cui all'art. 63, comma secondo, cod. proc. pen., in quanto il curatore non appartiene alle categorie indicate da detta norma e la sua attività non può considerarsi ispettiva o di vigilanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 220 disp. coord. cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017, dep. 2018, Castelletto e altro, Rv. 272664; Sez. 5, n. 46422 del 25/09/2013, Besana, Rv. 257584; Sez. 5, n. 13285 del 18/01/2013, Pastorello, Rv. 255062). In particolare, il ricorso non si confronta con l'affermazione dell'imputato, valorizzata in sentenza, secondo cui, da quando NT era andato via, era stato proprio NT a gestire la società insieme a Di TO NT;
né il ricorso avversa le ulteriori affermazioni dell'imputato a proposito della suddivisione di ruoli con Di TO (deputato al settore internazionale mentre il ricorrente era addetto a quello nazionale) e la portata probatoria di altre condotte del prevenuto eloquenti di un ben preciso coinvolgimento nella società (la concessione gratuita dell'uso di due capannoni di sua proprietà ovvero il pagamento dei dipendenti). Ad ogni buon conto, facendo riferimento alle censure del ricorrente, può dirsi che il propugnato mancato affidamento in custodia dei veicoli sottoposti a pignoramento o a fermo amministrativo non sminuisce la sparizione dei medesimi e non esclude la responsabilità di chi, appunl:o, aveva l'onere dell'amministrazione — sia pure avendolo assunto di fatto — cella società che di quei veicoli era proprietaria e che ne ha utilizzato almeno uno anche dopo la dichiarazione di fallimento (circostanza addotta dalla Corte territoriale, ma neanche affrontata dal ricorrente). 2. Il secondo motivo di ricorso — che ritorna sul tema della qualifica di amministratore di fatto attribuita a NT — impone, in primo luogo, di richiamare le considerazioni sopra svolte. Quanto alle dichiarazioni dell'amministratore di diritto L/ TO, anch'esse entrate nel processo solo grazie al contributo del curatore, la Corte di appello ne ha minimizzato la valenza (incentrando la motivazione su atri elementi), tanto da considerare superflua la sua audizione, anche richiesta ex art. 603 cod. proc. pen., e di validare la scelta del Tribunale di revocare l'ordinanza ammissiva ex 4 art. 507 cod. proc. pen., peraltro assunta — come verificato dal verbale di udienza —"sentite le parti". D'altronde, come correttamente osservato dal Procuratore generale in sede nelle sue conclusioni, il provvedimento emesso ex art. 507 cod. proc. pen. corrispondeva ad un'iniziativa officiosa del Tribunale e non già ad una richiesta di parte, come confermato dall'esame del verbale del 30 maggio 2017; si può affermare, quindi, che quella della difesa di non invocare — per esempio ex art. 195 cod. proc. pen. ovvero inserendolo nella sua lista testi rispetto a quanto già noto dalle relazioni redatte ai sensi dell' art. :33 legge fall. — l'audizione del teste Di TO, risponda ad una precisa scelta difensiva di cui la parte non può attribuire oggi la "responsabilità" ai giudici di merito e che rende pienamente utilizzabile il contributo de relato a lume della giurisprudenza di questa Corte e senza temere una violazione dell'art. 526, comma 1-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 24781 del 08/03/2017, Corrieri e altri, Rv. 270599; Sez. 5, n. 13060 del 08/02/2017, Meluzio, Rv. 270596; Sez. 5, n. 3885 del 09/12/2014, deo. 2015, Tusa, Rv. 262230). Il motivo di ricorso è, pertanto, nel suo complesso, infondato. 3. Il motivo di ricorso sulla bancarotta fraudolenta documentale è inammissibile in quanto la responsabilità dell'amministratore di diritto, ancorché investito solo formalmente della carica, non esclude affatto quella dell'amministratore di fatto, che è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore di diritto, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011, Assello, Rv. 250844). Peraltro l'inammissibilità del motivo di ricorso emerge fin dalla sua impostazione, dal momento che — senza le dovute specificazioni — lamenta tutti i vizi di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. A questo riguardo, il Collegio ricorda che Sez. 1J, n. 29541 del 16/07/2020 RD (non massimata sul punto) ha puntualizzato che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere — sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso — di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio;
i 5 motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, infatti, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 5/5/2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
lette le conclusioni del Procuratore generale LUIGI GIORDANO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata emessa il 22 febbraio 2021 dalla Corte di appello di Roma, che ha riformato — quanto alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. — la decisione del Tribunale di OS che aveva condannato per bancarotta fraudolenl:a documentale e distrattiva (quanto alle sorti di alcuni veicoli) IA NT quale amministratore di fatto della Centro Servizi Industriali s.r.I., dichiarata fallita dal Tribunale di OS il 22 maggio 2012. 2. Contro l'anzidetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. Penale Sent. Sez. 5 Num. 24086 Anno 2022 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 05/05/2022 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta "illogicità e incongruenza" della motivazione quanto al ruolo di amministratore di fatto attribuito all'imputato. Sostiene la parte che tutto l'impianto accusatorio si era basato sulle dichiarazioni del prevenuto (spesso decontestualizzate e travisate), collidenti con qualsiasi logica che possa animare l'elemento psicologico del reato pur in assenza di interessi o vantaggi per l'extraneus nella distrazione di alcuni veicoli. Rispetto al trasferimento di questi veicoli, l'imputato non aveva alcun potere di firma per consentire il passaggio di proprietà ed i veicoli non avevano i documenti a posto, sicché non possedevano alcun valore commerciale. La Corte di appello non aveva altresì considerato che l'imputato non aveva alcun onere di custodia rispetto ai veicoli sottoposti a pignoramento o a fermo, non essendo stato nominato custode degli stessi. Si sofferma, quindi, il ricorrente sull'assenza di poteri gestori, che sarebbero cosa diversa dalla gestione di cantieri in Italia o all'estero. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione nonché violazione dei canoni di cui all'art. 192 cod. proc. pen. Gli elementi posti a base del giudizio circ:a il ruolo gestorio rivestito dal prevenuto erano stati tratti dalla relazione del curatore, mentre non vi era traccia di altri atti a firma del NT (benché accennati in sentenza); quanto alle affermazioni dell'amministratore di diritto Di TO rese al curatore, questo canale di ingresso della prova nel novero degli elementi utilizzabili per la decisione violerebbe l'art. 6 CEDU, anche perché la deposizione di Di TO era stata prima ammessa ex art. 507 cod. proc. pen. e poi la relativa ordinanza era stata revocata, sicché la fonte diretta non era stata escussa nel contraddittorio delle parti. 2.3. Il terzo motivo di ricorso denunzia motivazione omessa, contraddittoria e manifestamente illogica quanto al concorso dell'imputato nel reato di bancarotta fraudolenta documentale. Segnala, in primo luogo, il ricorrente che la più recente giurisprudenza di questa Corte attribuisce la responsabilità per tale reato all'amministratore di diritto, anche se solo formale. A seguire, la parte evidenzia che Di TO era apparso inattendibile quando aveva escluso che un accertamento della Guardia di Finanza avesse disvelato illeciti penali e, comunque, non era emerso un coinvolgimento di NT rispetto alla tenuta della contabilità. La sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione quanto al coefficiente soggettivo. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto il rigetto del ricorso: - quanto al primo motivo, perché era stato lo stesso imputato a riferire al curatore fallimentare di aver gestito la società insieme all'amministratore di 2 diritto, seguendone l'andamento a livello nazionale, mentre l'amministratore di diritto preferiva andare all'estero, così evidenziando la propria autonoma capacità decisionale. Sul punto la sentenza ha correttamente rilevato che quanto riferito al curatore era pienamente utilizzabile, come da giurisprudenza costante di questa Corte;
- circa il potere di distrarre i beni mobili registrati, in sentenza è precisato che l'imputato gestiva la società a livello nazionale, e dunque in tal modo doveva essere certamente a conoscenza della sorte di tali veicoli;
- in merito al secondo motivo, dando rilievo all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui, quando il curatore riferisca in dibattimento su dichiarazioni di un coimputato o imputato di reato connesso, la testimonianza indiretta del curatore è utilizzabile quale prova a carico dell'imputato se la difesa non abbia chiesto — come avvenuto in questo caso — l'esame della fonte diretta e questa non si sia sottratta all'esame. - quanto al terzo motivo di ricorso, perché l'amministratore "di fatto" della società fallita è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili, anche in relazione alla tenuta delle scritture contabili. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è, nel suo complesso, infondato. 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. In ordine al ruolo di amministratore di fatto, in questo motivo l'impugnativa si limita ad un generico ripudio del valore probatorio delle dichiarazioni rese dallo stesso imputato al curatore, lamentandone in termini assolutamente generici il travisamento, vizio che è evocato impropriamente dal momento che altro è il travisamento della prova riconducibile alla lettera e) di cui all'art. 606, comma 1, codice di rito. Tale vizio si configura, infatti, quando il Giudice utilizzi un'informazione inesistente o ometta la valutazione di una prova e sempre che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nella motivazione;
si ricorda altresì che tale vizio, intanto può essere dedotto, in quanto siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate e sempre che il ricorrente non le abbia solo parzialmente considerate a sostegno delle sue ragioni e non ne abbia adottato una lettura atomistica, scevra da un inquadramento di insieme (Sez. 2, n. 20677 del 3 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552). Il ricorso è altresì aspecifico, dal momento che, al di là di una generica lamentazione, non smentisce il significato preciso che le informazioni fornite al curatore da Tenaglia avevano, dichiarazioni pienamente utilizzabili contra reum in quanto non soggette alla disciplina di cui all'art. 63, comma secondo, cod. proc. pen., in quanto il curatore non appartiene alle categorie indicate da detta norma e la sua attività non può considerarsi ispettiva o di vigilanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 220 disp. coord. cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017, dep. 2018, Castelletto e altro, Rv. 272664; Sez. 5, n. 46422 del 25/09/2013, Besana, Rv. 257584; Sez. 5, n. 13285 del 18/01/2013, Pastorello, Rv. 255062). In particolare, il ricorso non si confronta con l'affermazione dell'imputato, valorizzata in sentenza, secondo cui, da quando NT era andato via, era stato proprio NT a gestire la società insieme a Di TO NT;
né il ricorso avversa le ulteriori affermazioni dell'imputato a proposito della suddivisione di ruoli con Di TO (deputato al settore internazionale mentre il ricorrente era addetto a quello nazionale) e la portata probatoria di altre condotte del prevenuto eloquenti di un ben preciso coinvolgimento nella società (la concessione gratuita dell'uso di due capannoni di sua proprietà ovvero il pagamento dei dipendenti). Ad ogni buon conto, facendo riferimento alle censure del ricorrente, può dirsi che il propugnato mancato affidamento in custodia dei veicoli sottoposti a pignoramento o a fermo amministrativo non sminuisce la sparizione dei medesimi e non esclude la responsabilità di chi, appunl:o, aveva l'onere dell'amministrazione — sia pure avendolo assunto di fatto — cella società che di quei veicoli era proprietaria e che ne ha utilizzato almeno uno anche dopo la dichiarazione di fallimento (circostanza addotta dalla Corte territoriale, ma neanche affrontata dal ricorrente). 2. Il secondo motivo di ricorso — che ritorna sul tema della qualifica di amministratore di fatto attribuita a NT — impone, in primo luogo, di richiamare le considerazioni sopra svolte. Quanto alle dichiarazioni dell'amministratore di diritto L/ TO, anch'esse entrate nel processo solo grazie al contributo del curatore, la Corte di appello ne ha minimizzato la valenza (incentrando la motivazione su atri elementi), tanto da considerare superflua la sua audizione, anche richiesta ex art. 603 cod. proc. pen., e di validare la scelta del Tribunale di revocare l'ordinanza ammissiva ex 4 art. 507 cod. proc. pen., peraltro assunta — come verificato dal verbale di udienza —"sentite le parti". D'altronde, come correttamente osservato dal Procuratore generale in sede nelle sue conclusioni, il provvedimento emesso ex art. 507 cod. proc. pen. corrispondeva ad un'iniziativa officiosa del Tribunale e non già ad una richiesta di parte, come confermato dall'esame del verbale del 30 maggio 2017; si può affermare, quindi, che quella della difesa di non invocare — per esempio ex art. 195 cod. proc. pen. ovvero inserendolo nella sua lista testi rispetto a quanto già noto dalle relazioni redatte ai sensi dell' art. :33 legge fall. — l'audizione del teste Di TO, risponda ad una precisa scelta difensiva di cui la parte non può attribuire oggi la "responsabilità" ai giudici di merito e che rende pienamente utilizzabile il contributo de relato a lume della giurisprudenza di questa Corte e senza temere una violazione dell'art. 526, comma 1-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 24781 del 08/03/2017, Corrieri e altri, Rv. 270599; Sez. 5, n. 13060 del 08/02/2017, Meluzio, Rv. 270596; Sez. 5, n. 3885 del 09/12/2014, deo. 2015, Tusa, Rv. 262230). Il motivo di ricorso è, pertanto, nel suo complesso, infondato. 3. Il motivo di ricorso sulla bancarotta fraudolenta documentale è inammissibile in quanto la responsabilità dell'amministratore di diritto, ancorché investito solo formalmente della carica, non esclude affatto quella dell'amministratore di fatto, che è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore di diritto, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011, Assello, Rv. 250844). Peraltro l'inammissibilità del motivo di ricorso emerge fin dalla sua impostazione, dal momento che — senza le dovute specificazioni — lamenta tutti i vizi di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. A questo riguardo, il Collegio ricorda che Sez. 1J, n. 29541 del 16/07/2020 RD (non massimata sul punto) ha puntualizzato che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere — sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso — di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio;
i 5 motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, infatti, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 5/5/2022.