Ordinanza collegiale 17 marzo 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 12/12/2025, n. 3573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3573 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03573/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02043/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2043 del 2024, proposto da
AN SE RN, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Sorice, Massimo Passaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vittoria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Monica Lo Piccolo, Angela Bruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
OS IN, SA IC, AR AS, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
della determina del Comune di Vittoria n. 2730 in data 3 settembre 2024, con cui è stata approvata la graduatoria definitiva relativa alla procedura di progressione verticale dall’area degli istruttori all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, nonché degli ulteriori atti della procedura comparativa indicati in ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Vittoria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2025 la dott.ssa RI SO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato: a) la determina del Comune di Vittoria n. 2730 in data 3 settembre 2024, con cui è stata approvata la graduatoria definitiva relativa alla procedura di progressione verticale dall’area degli istruttori all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione e l’allegato verbale n. 3; b) la determina n. 2811 in data 9 settembre 2024 di immissione in ruolo dei vincitori della procedura concorsuale; c) la determina n. 1408 in data 26 aprile 2024 di indizione della procedura, nella parte in cui ha previsto, ai fini della progressione verticale, il possesso della laurea (art. 3) e gli elementi di valutazione di cui all’art. 7.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) il ricorrente ha partecipato alla progressione verticale per due posti nel profilo di istruttore direttivo dei servizi tecnici e ha conseguito il quarto posto in graduatoria con 86,25 punti; b) in data 22 agosto 2024 l’interessato ha contestato all’Amministrazione l’omesso riconoscimento del servizio svolto in qualità di geometra con mansioni di direttore dei lavori dei “Cantieri Scuola Regionali” (1989-1990), delle mansioni superiori espletate come responsabile unico del procedimento sulla base degli ordini di servizio e delle determinazioni dirigenziali n. 1230 del 6 giugno 2019, n. 493 del 28 febbraio 2022 e n. 782 del 4 aprile 2022, nonché del servizio svolto con la qualifica di geometra come lavoratore socialmente utile (1996-2001); c) l’Amministrazione ha respinto le doglianze del ricorrente, evidenziando, in particolare, che: - il servizio nei Cantieri Scuola Regionali non era stato svolto con contratto di lavoro subordinato; - la qualifica di responsabile unico del procedimento non costituiva una mansione superiore utile ai fini della valutazione in sede concorsuale; - il servizio prestato come lavoratore socialmente utile non è lavoro subordinato a tempo determinato; d) a seguito di accesso agli atti, l’interessato ha, inoltre, riscontrato irregolarità nell’assegnazione dei punteggi ai candidati collocati al primo e al terzo posto della graduatoria; e) l’Amministrazione non ha consentito all’interessato di accedere ai documenti relativi al candidato collocato al secondo posto della graduatoria, poiché il concorrente controinteressato si è opposto all’accesso.
Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) l’art. 7 del bando prevedeva la valutazione dell’esperienza lavorativa maturata anche a seguito di contratti a tempo determinato, sicché appare illegittima la decisione della commissione di non tener conto del servizio prestato dal ricorrente come direttore presso i Cantieri Scuola Regionali; b) invero, l’art. 7 non prescrive espressamente per il riconoscimento di tale attività lavorativa la sottoscrizione di un contratto e, come precisato dalla giurisprudenza, i dipendenti che svolgono mansioni coerenti con il loro profilo professionale devono essere riconosciuti per il lavoro qualificato, anche in situazioni in cui il contratto formale non sia
chiaramente definito; c) come pure affermato dalla giurisprudenza, inoltre, i dipendenti pubblici hanno diritto al riconoscimento delle mansioni superiori effettivamente svolte, indipendentemente dagli aspetti formali del rapporto; d) al primo graduato (AS) sono stati assegnati 10 punti per la laurea in scienze turistiche, la quale non è pertinente rispetto al profilo oggetto della progressione, nonché ulteriori 5 punti per il titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno, nonostante siano richiesti per l’accesso dall’esterno alle qualifiche di funzionario dei servizi tecnici e di istruttore direttivo dei servizi tecnici specifiche lauree magistrali (architettura, ingegneria edile, ingegneria civile, ingegneria dei sistemi edilizi e ingegneria della sicurezza – cfr. la delibera di Giunta Comunale n. 556/2016 e i relativi allegati); e) nell’attribuzione del punteggio in favore della terza classificata in graduatoria (IN) l’Amministrazione non ha, poi, fatto corretta applicazione dell’art. 7 del bando, il quale, nel prevedere elementi di valutazione e punteggi per il servizio prestato nell’area di provenienza, aveva stabilito una riduzione di detti punteggi del 50% nel caso in cui il candidato avesse concorso (come avvenuto per la terza classificata) per un profilo diverso dai percorsi lineari “ area degli istruttori: perito elettrotecnico, istruttore dei servizi tecnici; - area dei funzionari ad elevata qualificazione: istruttore direttivo dei servizi tecnici ”; f) invero, la terza classificata, che rivestiva il profilo professionale di istruttore amministrativo, solo con determina dirigenziale n. 1390 del 14 giugno 2013 aveva conseguito il mutamento del proprio profilo professionale a “istruttore dei servizi tecnici”, sicché andava operata la riduzione di punteggio contemplata dall’art. 7 dell’avviso pubblico.
Il Comune di Vittoria ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) il servizio dell’interessato come direttore dei Cantieri Scuola Regionali non può considerarsi svolto nella “area di provenienza” (cfr. tabella C del contratto collettivo “Funzioni Locali”) ed esso non è stato prestato in forza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato; b) in base all’art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001 e all’art. 8 del contratto collettivo del 14 settembre 2000, le mansioni superiori possono essere attribuite solo per esigenze di servizio specifiche e devono essere conferite con atto dirigenziale; c) in particolare, le mansioni superiori possono essere conferite in caso di: - vacanza di un posto in organico per un periodo massimo di dodici mesi; - sostituzione di un dipendente assente con diritto alla conservazione del posto; d) la commissione, pertanto, ha valutato soltanto le mansioni superiori conferite con formale provvedimento dirigenziale e per le quali fossero state corrisposte le differenze retributive; e) possono essere ammessi alla “procedura di progressione verticale in deroga” anche soggetti privi dello specifico titolo di studio richiesto per l’accesso ordinario, purché essi abbiano maturato almeno cinque anni di anzianità di servizio, come previsto dall’art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165/2001 e dall’art. 13, sesto comma, del contratto collettivo del 16 novembre 2022; f) in caso di cosiddetta “progressione verticale in deroga” l’Amministrazione può attribuire punteggi aggiuntivi per i titoli di studio, pur se gli stessi non abbiano correlazione diretta con le mansioni relative al profilo oggetto della procedura, come affermato dalla giurisprudenza; g) è stato così assegnato il punteggio contestato al titolo di studio in possesso del primo graduato, posto che il bando non distingueva tra diverse tipologie di laurea e che, comunque, il titolo di studio rappresenta un elemento di qualificazione professionale in senso ampio; h) il ricorrente ha fatto menzione della delibera di Giunta Comunale n. 556/2016, ma occorre tener conto che tale provvedimento risulta superato dalle nuove determinazioni adottate con il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2024-2026, approvato con delibere del marzo e del luglio 2024; i) quanto al richiesto dimezzamento del punteggio della terza classificata, va rilevato che l’interessato - il quale passerebbe dal quarto al terzo posto - non rientrerebbe comunque tra i vincitori della selezione; l) come affermato dalla giurisprudenza, le graduatorie delle progressioni verticali non possono essere oggetto di scorrimento e, una volta effettuate le assunzioni, esse perdono efficacia; m) l’interessato non ha fornito prove idonee a dimostrare che il riconoscimento dei titoli contestati gli avrebbe garantito di conseguire una posizione utile ai fini dell’assunzione.
Con memoria in data 6 febbraio 2025 il ricorrente, nel ribadire le proprie difese, ha precisato, in particolare, quanto segue: a) è stato fornito un adeguato principio di prova in ordine alla possibilità per l’interessato di conseguire una posizione utile in graduatoria; b) appaiono non conferenti i rilievi dell’Amministrazione in ordine all’impossibilità di tener conto del servizio prestato quale direttore dei Cantieri Scuola Regionali; c) quanto al ruolo di responsabile unico del procedimento il ricorrente ha dimostrato che, dopo il licenziamento del responsabile della Sezione Impianti Tecnologici e Fognatura del Comune, egli è stato individuato quale unico soggetto idoneo a ricoprire le relative funzioni, che ha svolto per circa quindici anni, con un incremento delle ore di servizio (da 24 a 36 ore settimanali) e a seguito di formale incarico; d) l’attribuzione di 5 punti al primo classificato per il titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno appare ingiustificata, dovendo precisarsi, in particolare, che la relativa disciplina è rimasta inalterata anche dopo la perdita di efficacia della delibera n. 556/2016; e) il ricorrente non mira allo scorrimento della graduatoria, ma alla sua correzione.
Con memoria in data 10 febbraio 2025 il Comune di Vittoria ha ribadito le proprie difese.
Con memoria in data 17 febbraio 2025 il Comune di Vittoria, nel confermare le proprie difese, ha precisato, in particolare, quanto segue: a) come affermato dalla giurisprudenza, ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione non è sufficiente una prospettazione generica, ma è necessaria la dimostrazione dell’effettiva lesione di una posizione giuridica soggettiva dell’interessato; b) nel caso in esame il ricorrente non ha assolto il relativo onere probatorio; c) la discrezionalità tecnica delle commissioni esaminatrici nella valutazione dei titoli può essere sindacata solo in caso di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà o illogicità; d) il ricorrente afferma, tra l’altro, di aver svolto mansioni superiori per quindici anni e tale circostanza contrasta con la disciplina di legge, secondo la quale il conferimento di siffatte mansioni presenta natura eccezionale e temporanea; e) le disposizioni del bando non impugnate tempestivamente non possono esser contestate in questa sede.
Con memoria in data 18 febbraio 2025 il ricorrente, nel confermare le proprie difese, ha precisato, in particolare, quanto segue: a) è infondata l’eccezione del Comune secondo cui il ricorrente non avrebbe fornito prove sufficienti per dimostrare la possibilità di ottenere uno dei due posti disponibili; b) come risulta dalle attestazioni del Comune di Vittoria e dell’I.N.P.S., il servizio presso i Cantieri Scuola Regionali è stato svolto in regime di subordinazione e a tempo determinato ai sensi della legge n. 418/1975; c) occorre, poi, tener conto dell’art. 13 del contratto collettivo del 2022, il quale disciplina la progressione tra aree mediante procedure valutative basate sui requisiti indicati nella tabella C di corrispondenza; d) l’Amministrazione ha errato nel tener conto esclusivamente delle mansioni superiori attribuite con provvedimenti dirigenziali; e) con provvedimento dirigenziale n. 1816 dell’anno 2008 sono stati conferiti al ricorrente incarichi relativi alla gestione degli impianti tecnologici e della fognatura; f) come affermato da questo Tribunale (cfr. Sez. III, sentenza n. 12 in data 3 gennaio 2024), la discrezionalità amministrativa nella valutazione dei titoli è legittimamente esercitata solo per i titoli di studio ulteriori rispetto a quelli validi per l’accesso all’area dall’esterno.
Con ordinanza 936 in data 17 marzo 2025 il Collegio ha onerato le parti a produrre: - le disposizioni di servizio e le determinazioni dirigenziali per l’attribuzione di mansioni superiori citate nel reclamo proposto dal ricorrente, nonché documentazione da cui si evinca l’inquadramento contrattuale del ricorrente nel medesimo periodo al quale si riferiscono le predette disposizioni di servizio e determinazioni dirigenziali; - il contratto collettivo nazionale “Funzioni locali” del 16 novembre 2022 e relative tabelle e allegati; - gli allegati alla delibera di Giunta Comunale n. 556 in data 6 dicembre 2016 menzionati in ricorso.
Il Collegio ha, inoltre, richiesto alle parti chiarimenti in ordine ai titoli di studio che sono stati oggetto di valutazione in favore del candidato AS, collocato al primo posto della graduatoria, con l’attribuzione di 10 punti per il titolo ulteriore e di 5 punti per il titolo di accesso dall’esterno, precisando, in particolare, se si tratti dello stesso titolo di studio o di due titoli diversi.
Il Comune ha depositato una relazione e allegata documentazione in data 9 aprile 2025.
Il ricorrente ha depositato documentazione in data 2 maggio 2025.
Con memoria in data 18 settembre 2025 il Comune di Vittoria, nel ribadire e ulteriormente illustrare le proprie difese, ha osservato, in particolare, quanto segue: a) sono tardive le doglianze avverso la lex specialis , posto che esse avrebbero dovuto essere formulate immediatamente; b) il ruolo di responsabile unico del procedimento costituisce un incarico che non integra di per sé lo svolgimento di mansioni superiori; c) la commissione ha correttamente applicato l’art. 7 del bando quanto all’area di provenienza ed ha attribuito i punteggi per la laurea e il titolo di accesso secondo quanto previsto dalla lex specialis ; d) il ricorrente non supererebbe comunque il secondo graduato e la progressione verticale di cui si tratta non è utilizzabile oltre i posti indicati nel bando.
Con memoria in data 19 settembre 2025 il ricorrente, nel ribadire le proprie difese, ha rimarcato, in particolare, che, come precisato anche nella delibera n. 127 del 13 marzo 2025 (allegati A e B), per il profilo di funzionario specialista tecnico non sono adeguati i titoli posseduti dal candidato primo classificato e che errore di analoga natura va denunciato anche in relazione alla valutazione della candidata terza graduata.
Con memoria in data 1 ottobre 2025 il Comune ha ribadito le proprie difese, precisando che, come affermato dalla giurisprudenza, nelle progressioni verticali il titolo di studio deve essere valutato in relazione al bagaglio complessivo di competenze del dipendente, non essendo richiesta una specifica e diretta attinenza tra titolo posseduto e le funzioni da ricoprire, ma dovendo procedersi ad una valutazione complessiva delle capacità e delle competenze acquisite dal candidato.
Con memoria in data 1 ottobre 2025 il ricorrente, nel ribadire le proprie difese, ha osservato, in particolare, che l’onere di immediata impugnazione riguarda le sole clausole escludenti della lex specialis .
Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva quanto segue.
Per la progressione dall’area istruttori all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione ( ex categoria D) l’avviso di selezione n. 1408 in data 26 aprile 2024, all’art. 7, prevedeva la valutazione dell’esperienza professionale “maturata nell’area di provenienza”.
Il ricorrente lamenta, anzitutto, che il servizio svolto come direttore presso i Cantieri Scuola Regionali non sia stato considerato dall’Amministrazione, con la motivazione che non sussisteva un contratto di lavoro a tempo determinato.
Il Comune ha successivamente obiettato che non si trattava comunque di servizio riconducibile all’area di provenienza (area istruttori, ex categoria C del precedente sistema di classificazione del personale).
Il ricorrente, dal proprio canto, non ha dimostrato che il servizio di cui chiede la valutazione sia – come previsto dal bando – riconducibile all’area di provenienza, né in ricorso sono state mosse specifiche censure sul contenuto della clausola del bando in questione.
Per tale assorbente ragione il motivo di ricorso non può essere accolto.
Peraltro, anche riconoscendo al ricorrente il punteggio richiesto per tale servizio (con conseguente punteggio totale in graduatoria di 87,50), l’esito complessivo del giudizio, del quale poco oltre si dirà, non consentirebbe comunque all’interessato di conseguire una posizione utile in graduatoria.
L’art. 7 dell’avviso prevedeva, poi, l’attribuzione di un punteggio per il servizio prestato nell’area di provenienza “ con attribuzione di mansioni superiori ” (0,5 punti al mese sino ad un massimo di 6 punti), da intendersi formalmente assegnate, nel rispetto della disciplina di legge.
Tanto, in particolare, deve ritenersi sulla base di un’interpretazione letterale del bando, che fa espresso riferimento ad un atto di assegnazione delle mansioni superiori, nonché per esigenze di certezza nell’applicazione delle regole della procedura selettiva, che sarebbero compromesse ove fosse rimesso alla commissione valutatrice di qualificare, di volta in volta, le mansioni svolte dal candidato ai fini dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo previsto dal bando.
Nel caso di specie, i provvedimenti dirigenziali prodotti in giudizio, con i quali il ricorrente è stato investito del compito di responsabile unico di taluni procedimenti, non recano una formale assegnazione di mansioni proprie della superiore qualifica, ed anzi escludono impegni di spesa correlati a tali incarichi o, in taluni casi, escludono espressamente che i compiti assegnati importino l’attribuzione di mansioni superiori (cfr. la determina n. 493 in data 28 febbraio 2022).
Peraltro, va soggiunto che, in ogni caso, la qualifica superiore può essere riconosciuta in via giudiziale solo a seguito di un’operazione di raffronto fra le mansioni concretamente disimpegnate e le qualifiche contrattuali di interesse (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., ord. 1 dicembre 2025, n. 31355); raffronto che, nel caso di specie, non risulta adeguatamente svolto.
Sulla base dei provvedimenti dirigenziali prodotti in giudizio non è possibile, in particolare, stabilire il contenuto specifico e la portata dei compiti assegnati.
Al riguardo, poi, in via generale, può osservarsi che l’incarico di responsabile del procedimento o di unità operativa o di direttore dei lavori (quale è quello affidato al ricorrente sulla base delle determine dirigenziali e degli ordini di servizio in atti) non comporta di per sé il conferimento di mansioni superiori.
Nel caso dell’istruttore tecnico ( ex categoria C) l’attribuzione di mansioni superiori va esclusa, ad avviso del Collegio, quando l’unità operativa costituisca un’articolazione minima con compiti tecnici, istruttori e di mero coordinamento operativo, senza poteri stabili di organizzazione delle risorse umane, di firma con rilevanza esterna, di gestione del budget o di responsabilità di un servizio o di un ufficio in senso proprio, mentre a diverse conclusioni dovrebbe giungersi qualora le mansioni superiori comportino la direzione di un ufficio o di un servizio con poteri organizzativi e di controllo gerarchico, gestione di processi e risorse, responsabilità di risultato e adozione di atti a rilevanza esterna (circostanze non provate nel caso di specie).
Per quanto concerne la valutazione del candidato AS, primo in graduatoria, il Comune ha depositato in giudizio, in data 9 aprile 2025, una relazione e documentazione allegata, dalla quale si evince che in favore del candidato è stata valutata la laurea triennale “scienze del turismo” come titolo per l’accesso dall’esterno (5 punti) e la laurea specialistica “progettazione e gestione del turismo culturale” come titolo di studio ulteriore (10 punti).
Il ricorrente contesta, in primo luogo, l’attribuzione al AS di 10 punti per la predetta laurea specialistica, rilevando che nel bando l’Amministrazione avrebbe dovuto specificare il tipo di laurea valutabile, in quanto attinente alle mansioni da svolgere, e, al riguardo, si richiama all’orientamento giurisprudenziale secondo cui “ in assenza di una fonte normativa che stabilisca autoritativamente il titolo di studio necessario e sufficiente per concorrere alla copertura di un determinato posto o all’affidamento di un determinato incarico, la discrezionalità nell’individuazione dei requisiti per l’ammissione va esercitata tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire o per l’incarico da affidare, ed è sempre naturalmente suscettibile di sindacato giurisdizionale sotto i profili della illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà ” (Cons. Stato, Sez. V, 28 febbraio 2012, n. 2098).
La censura non può essere condivisa, venendo in rilievo nel caso di specie non una procedura concorsuale per l’accesso all’impiego pubblico bensì una progressione verticale interna del personale in servizio, che, ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, decreto legislativo n. 165/2001, è ispirata al criterio della valorizzazione del “merito” dei dipendenti, desumibile non solo dall’esperienza professionale ma, più in generale, dal livello di formazione, competenza e qualificazione professionale posseduti dal lavoratore (“ Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno, nonché sul numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti ”).
Alla luce di ciò, non appaiono censurabili né l’operato della commissione, la quale si è conformata al bando – che non specifica il tipo di laurea valutabile quale titolo di studio ulteriore – né la stessa previsione del bando, che risponde all’esigenza, scolpita dalla norma sopra indicata, di attribuire rilevanza al complessivo bagaglio formativo e di qualificazione professionale del dipendente, arricchito dal conseguimento di titoli di studio ulteriori rispetto a quello richiesto per l’accesso dall’esterno.
Per tale ragione, non si ritengono pertinenti al caso di specie i principi giurisprudenziali richiamati dal ricorrente circa l’inerenza alle mansioni da ricoprire del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso pubblico, i quali attengono, appunto, ai requisiti per l’accesso e non – come nella specie – alla valutazione del livello di qualificazione del dipendente, anche mediante l’attribuzione di un punteggio per il possesso di titoli formativi e di studio ulteriori a quelli prescritti per l’accesso al posto.
Tenuto conto del rigetto dei su esposti motivi di ricorso – quanto all’attribuzione al ricorrente del punteggio aggiuntivo (fino a 6 punti) per gli incarichi di responsabile unico del procedimento ed alla decurtazione al primo graduato, AS, di 10 punti per il titolo di studio ulteriore - va escluso l’interesse all’esame delle ulteriori doglianze, il cui eventuale accoglimento non consentirebbe comunque al ricorrente di conseguire una posizione utile in graduatoria (anche considerando che la posizione del candidato AS, a parità di punteggio, prevarrebbe su quella del ricorrente, in ragione della maggiore anzianità di servizio e anagrafica del primo, secondo la previsione contenuta nell’art. 8 dell’avviso pubblico).
Per quanto precede, il ricorso va respinto.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti tenuto conto della particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa tra le parti le spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
IE RZ, Presidente
Emanuele Caminiti, Primo Referendario
RI SO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI SO | IE RZ |
IL SEGRETARIO