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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 16/11/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1940/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1940/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. BIONDINI KATIUSCIA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. BIONDINI KATIUSCIA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio consensuale
FATTO E DIRITTO letta la domanda con cui le parti hanno chiesto congiuntamente, ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c., la modifica delle condizioni di divorzio, come adottate da questo Tribunale con sentenza n.
487/2016 pubblicata il 07/06/2016 di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modificate con successivo decreto del 14.12.2022, a seguito del procedimento iscritto al RGVG n. 1062/22, presso il Tribunale di Terni;
ritualmente acquisito il parere del Pubblico Ministero in sede;
rilevato che all'esito dell'udienza di comparizione delle parti tenuta in data 15/10/2025 le stesse hanno confermato la domanda, chiedendo di modificare parzialmente le condizioni di divorzio trascritte nella sentenza n. 487/2016 pubblicata il 07/06/2016 di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modificate con successivo decreto del 14.12.2022, disponendo che:
- il padre contribuirà al mantenimento delle figlie mediante il versamento, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di euro 255, 00 a favore di euro 255,00 a favore di Per_1 ed euro 255,00 a favore di oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie Per_2 Pt_2 individuate sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Terni da versarsi mediante bonifico alle medesime;
assegno da rivalutarsi secondo gli indici Istat come per legge;
-nessun importo sarà versato dal alla a titolo di assegno divorzile. CP_1 Parte_1 rilevato che le modifiche richieste sono pacifiche tra le parti e consentono l'accoglimento della domanda nei termini in cui è stata formulata;
ritenute le condizioni di modifica delle condizioni di divorzio, sopra riportate, congrue;
ritenuto di dover compensare le spese di lite in ragione della proposizione congiunta della domanda
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento della domanda di modifica congiunta delle condizioni di divorzio, che nel resto si confermano, prende atto ed omologa gli accordi raggiunti in punto di modifica, e per l'effetto, modifica le condizioni di divorzio cui alla sentenza n. 487/2016 pubblicata il 07/06/2016 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come modificata con successivo decreto del 14.12.2022, a seguito del procedimento iscritto al RGVG n. 1062/22, con le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva, con conferma di tutte le altre disposizioni non modificate.
Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio in data 12.11.2025
Il Presidente est.
IL FA