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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/06/2025, n. 9296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9296 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 15773/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. MO RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15773/2025 promossa da:
Parte
, n. il 15/06/1987 a AK ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. PULITI LIDIA e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico come da procura in atti
RICORRENTE contro
[...]
(C.F. Controparte_1
P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Motivi della decisione
Con ricorso il sig. ha adito IL Tribunale di Roma, Sezione Diritti della Parte_1
Persona e Immigrazione Civile, chiedendo in via cautelare e d'urgenza, inaudita altera parte o previa fissazione dell'udienza di comparizione, di ordinare al
[...]
, e per esso all ad Controparte_1 Controparte_1
, l'immediata fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della CP_1 richiesta di rilascio dei visti di ingresso in favore dei suoi genitori, Persona_1
e Nel merito, ha domandato che venisse accertata e dichiarata
[...] Persona_2
l'illegittimità del silenzio serbato dall sulla richiesta di Controparte_2 appuntamento per il ricongiungimento familiare, con condanna alle spese.
L'Amministrazione è rimasta contumace.
IN FATTO,
Il ricorrente, sig. cittadino pakistano, è titolare di permesso di soggiorno Parte_1 per motivi di lavoro subordinato in Italia e risiede a Pistoia. Nel corso del 2022, il sig. ha avviato presso lo Parte_1 Parte_3
[... Pistoia la procedura di ricongiungimento familiare con i suoi genitori, la sig.ra nata in [...] il [...], e il sig. Persona_2 Controparte_3
1 nato in [...] il [...]. I genitori risiedono in e, secondo quanto CP_1 dichiarato dal ricorrente, sono anziani e privi di altri familiari in grado di prendersi cura di loro nella loro Nazione d'origine; le altre due figlie presenti in non sarebbero CP_1 in condizione di occuparsene, una vivendo troppo distante da ) e Persona_3
l'altra essendo stata affidata a uno zio da bambina. Il sig. sostiene di Parte_1 essere l'unico parente in grado di farsi effettivo carico del loro mantenimento.
In data 30 marzo 2023, la Prefettura di Pistoia ha rilasciato i nulla osta n. P- PT/F/N/2020/100079 e P-PT/F/N/2020/100080, rispettivamente in favore del sig.
[...]
e della sig.ra I documenti Nulla Osta indicano Persona_1 Persona_2 entrambi il numero di pratica Tali nulla osta avevano una validità NumeroDiC_1 semestrale, con scadenza il 30 settembre 2023, entro la quale i familiari avrebbero dovuto presentare la domanda di visto.
Successivamente al rilascio dei nulla osta, il ricorrente si è rivolto all'Agenzia "Primo ", facente parte della rete umanitaria A.A.U.D.I. Controparte_4
(Associazione Umanitaria dei Diritti e Integrazione), per la prenotazione dell'appuntamento presso l' in . A tal fine, il sig. Controparte_1 CP_1 Pt_1 ha corrisposto un acconto di € 150,00 il 15 aprile 2023 per l'assistenza nella
[...] pratica del nulla osta in Ambasciata.
In data 9 agosto 2023, l ha inviato una richiesta di appuntamento Controparte_5 all'Ambasciata, seguendo le modalità e le indicazioni tecniche che sarebbero state fornite dalla stessa rappresentanza diplomatica, senza tuttavia ricevere alcun riscontro. Il Presidente dell ha dichiarato con Parte_4 Persona_4 posta certificata in data 1° aprile 2025, di aver concordato con i Funzionari dell'Ambasciata Italiana di (incluso l'allora Ambasciatore Dr. CP_1 [...]
, il Vice Dr. e la Responsabile Ufficio Visti Dr.ssa ) Per_5 Persona_6 Per_7 che l'invio di una "Delega Amministrativa" da parte dell'Associazione sarebbe stato sufficiente per la definizione totale della richiesta, inclusa la legalizzazione dei documenti e il rilascio del visto.
Nonostante i tentativi di contatto, non vi è stato alcun riscontro. I genitori del ricorrente, essendo analfabeti, non hanno potuto contattare personalmente l via CP_1 email. Il padre del ricorrente, in , ha tentato di sollecitare una risposta CP_1 presentandosi direttamente presso la sede dell' e rivolgendosi a diverse CP_1 agenzie/intermediari locali, senza successo.
Tra gennaio e febbraio 2025, il sig. i è recato personalmente in Parte_1 CP_1 per visitare i genitori, come attestano i timbri di ingresso e uscita sul suo passaporto (dal 21 gennaio 2025 al 21 febbraio 2025). In tale occasione, ha tentato l'accesso all , ma gli è stato negato per mancanza di appuntamento. Ha cercato di CP_1 sollecitare un riscontro tramite i canali email, inviando messaggi il 4 febbraio 2025 (il cui tentativo di consegna è fallito per casella di posta piena del destinatario), il 5 febbraio 2025, e il 28 febbraio 2025 (in cui lamentava di aver chiesto un appuntamento da un anno). Anche questi tentativi non hanno ottenuto riscontro.
Pag. 2 di 5 Rientrato in Italia, il sig. i è rivolto all'Avv. Lidia Puliti. In data 13 marzo Parte_1
2025, l'Avvocato ha inviato una diffida a mezzo PEC all' , con conoscenza CP_1 all'Ispettorato e all'Unità Visti del intimando l'immediata fissazione CP_6 dell'appuntamento. Il termine di 15 giorni concesso è scaduto infruttuosamente.
In data 30 marzo 2025, un avviso è stato pubblicato sul sito dell CP_1 informando che a partire dal 1° aprile 2025 sarebbe entrato in vigore un nuovo sistema di prenotazione degli appuntamenti per i visti di ricongiungimento familiare, basato su una lista d'attesa gestita da BLS International. L'avviso precisava che gli appuntamenti sono gratuiti e invitava a diffidare da intermediari che chiedono denaro, in particolare tramite WhatsApp o social media, in quanto si tratterebbe di truffe. Non è consentito recarsi presso l'ufficio del fornitore senza appuntamento. Nonostante il costo di prenotazione dell'appuntamento sia gratuito, viene specificato che la tariffa per il servizio BLS (10.196,00 PKR) deve essere pagata online.
A seguito di tale avviso, il ricorrente ha tentato di accedere al portale di prenotazione, ma il sistema ha comunicato l'inesistenza della pagina web (errore HTTP 404 per l'indirizzo https://ita- pak.blsinternational.com/Global/blsappointment/manageappointment).
In data 2 aprile 2025, sono stati pagati i diritti di cancelleria pari a € 27,00, con una commissione di € 2,50, per un totale di € 29,50.
IN DIRITTO,
Il presente ricorso è proposto ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.lgs. 286/98 (Testo Unico sull'Immigrazione). La procedura di ricongiungimento familiare, disciplinata dall'art. 29 TUI, specialmente per i genitori a carico che non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, o che siano ultrasessantacinquenni con altri figli impossibilitati al loro sostentamento per gravi motivi di salute, si articola in due fasi. La prima fase si svolge dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura competente, dove vengono verificati i requisiti oggettivi (titolo di soggiorno, reddito, alloggio) e l'assenza di cause ostative di pubblica sicurezza per il rilascio del nulla osta. La seconda fase, invece, si svolge dinanzi alla rappresentanza consolare italiana nel Paese di provenienza del familiare da ricongiungere e ha per oggetto la verifica dei requisiti dei soggetti da ricongiungere e il rilascio del visto.
Nel caso di specie, la prima fase è stata completata con successo, come attestato dal rilascio dei nulla osta in data 30 marzo 2023 da parte dello Parte_3
di Pistoia, che ha accertato la sussistenza dei presupposti di legge. Ai
[...] sensi del combinato disposto degli artt. 29 TUI e 6 DPR 394/99, il ricongiungimento familiare è un procedimento a formazione progressiva, che richiede un impulso di parte anche nella seconda fase tramite una formale richiesta di visto da parte dei familiari da ricongiungere. L'art. 10 del decreto ministeriale 11 maggio 2011 n. 850 prescrive che la richiesta di visto debba pervenire all'Ambasciata entro sei mesi dal rilascio del nulla osta, altrimenti il procedimento deve essere iniziato ex novo.
Pag. 3 di 5 La richiesta di visto, avanzata per tramite dell in data 9 agosto Parte_4
2023, è da ritenersi tempestiva, essendo stata inoltrata agli Uffici diplomatici entro il termine di validità semestrale dei nulla osta (scadenza 30 settembre 2023). L'Avvocato del ricorrente ha altresì allegato la dichiarazione del Presidente dell'A.A.U.D.I. che conferma gli accordi con l'Ambasciata circa la validità della delega amministrativa inviata dall'Associazione per la richiesta di appuntamento e il rilascio del visto.
L'art. 29 TUI, al comma 7, subordina il rilascio del visto all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'Autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela. Nel caso in esame, il ritardo nella procedura trova origine nel mancato accesso alla fase di legalizzazione e verifica documentale. Tuttavia, i legami familiari tra il ricorrente e i suoi genitori sono già comprovati da documenti ritenuti affidabili in , quali i passaporti e il certificato di stato di CP_1 famiglia rilasciato dal National Database and Registration Authority (DR) del Ministero dell'Interno pakistano. Le fonti giurisprudenziali richiamate riconoscono che, sebbene le frodi documentali siano diffuse in , i documenti rilasciati dal CP_1
DR (come passaporti, carte d'identità nazionali computerizzate - CNIC, e certificati Pers di registrazione della famiglia - ) sono generalmente affidabili e le loro modalità di rilascio e controllo garantiscono maggiore sicurezza.
Il ricorrente ha fornito prova del proprio diritto al ricongiungimento familiare, avendo ottenuto i Nulla Osta previo accertamento dei presupposti di legge. Ha inoltre dimostrato di aver compiuto ogni ragionevole sforzo per prenotare un appuntamento entro e oltre il termine di validità dei nulla osta, senza ottenere alcun risultato per cause a lui non imputabili, quali i rifiuti di accesso per assenza di appuntamento, l'irraggiungibilità dell'Ambasciata via email per casella piena, e l'inesistenza della pagina web per la prenotazione online nel nuovo sistema.
Per tutto quanto sopra esposto e premesso, il ricorso deve trovare accoglimento. Le spese vanno compensate in ragione della nota difficoltà dell'Amministrazione nel gestire tante richieste di varia natura con scarso personale.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 15773/2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accertato il diritto all'unità familiare del ricorrente ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 286/98, ORDINA al CP_1 Controparte_1
e, per esso, all in ,
[...] Controparte_1 Controparte_1
l'immediata fissazione di un appuntamento al fine di poter formalizzare la richiesta di rilascio dei visti di ingresso per ricongiungimento familiare in favore di: nata in [...] [...] e di Persona_2 CP_1 Persona_1
nato in [...] [...]
[...] CP_1
2. Compensa le spese di lite.
Pag. 4 di 5 Roma 18/06/2025
Il Giudice
MO RA
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 15773/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. MO RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15773/2025 promossa da:
Parte
, n. il 15/06/1987 a AK ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. PULITI LIDIA e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico come da procura in atti
RICORRENTE contro
[...]
(C.F. Controparte_1
P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Motivi della decisione
Con ricorso il sig. ha adito IL Tribunale di Roma, Sezione Diritti della Parte_1
Persona e Immigrazione Civile, chiedendo in via cautelare e d'urgenza, inaudita altera parte o previa fissazione dell'udienza di comparizione, di ordinare al
[...]
, e per esso all ad Controparte_1 Controparte_1
, l'immediata fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della CP_1 richiesta di rilascio dei visti di ingresso in favore dei suoi genitori, Persona_1
e Nel merito, ha domandato che venisse accertata e dichiarata
[...] Persona_2
l'illegittimità del silenzio serbato dall sulla richiesta di Controparte_2 appuntamento per il ricongiungimento familiare, con condanna alle spese.
L'Amministrazione è rimasta contumace.
IN FATTO,
Il ricorrente, sig. cittadino pakistano, è titolare di permesso di soggiorno Parte_1 per motivi di lavoro subordinato in Italia e risiede a Pistoia. Nel corso del 2022, il sig. ha avviato presso lo Parte_1 Parte_3
[... Pistoia la procedura di ricongiungimento familiare con i suoi genitori, la sig.ra nata in [...] il [...], e il sig. Persona_2 Controparte_3
1 nato in [...] il [...]. I genitori risiedono in e, secondo quanto CP_1 dichiarato dal ricorrente, sono anziani e privi di altri familiari in grado di prendersi cura di loro nella loro Nazione d'origine; le altre due figlie presenti in non sarebbero CP_1 in condizione di occuparsene, una vivendo troppo distante da ) e Persona_3
l'altra essendo stata affidata a uno zio da bambina. Il sig. sostiene di Parte_1 essere l'unico parente in grado di farsi effettivo carico del loro mantenimento.
In data 30 marzo 2023, la Prefettura di Pistoia ha rilasciato i nulla osta n. P- PT/F/N/2020/100079 e P-PT/F/N/2020/100080, rispettivamente in favore del sig.
[...]
e della sig.ra I documenti Nulla Osta indicano Persona_1 Persona_2 entrambi il numero di pratica Tali nulla osta avevano una validità NumeroDiC_1 semestrale, con scadenza il 30 settembre 2023, entro la quale i familiari avrebbero dovuto presentare la domanda di visto.
Successivamente al rilascio dei nulla osta, il ricorrente si è rivolto all'Agenzia "Primo ", facente parte della rete umanitaria A.A.U.D.I. Controparte_4
(Associazione Umanitaria dei Diritti e Integrazione), per la prenotazione dell'appuntamento presso l' in . A tal fine, il sig. Controparte_1 CP_1 Pt_1 ha corrisposto un acconto di € 150,00 il 15 aprile 2023 per l'assistenza nella
[...] pratica del nulla osta in Ambasciata.
In data 9 agosto 2023, l ha inviato una richiesta di appuntamento Controparte_5 all'Ambasciata, seguendo le modalità e le indicazioni tecniche che sarebbero state fornite dalla stessa rappresentanza diplomatica, senza tuttavia ricevere alcun riscontro. Il Presidente dell ha dichiarato con Parte_4 Persona_4 posta certificata in data 1° aprile 2025, di aver concordato con i Funzionari dell'Ambasciata Italiana di (incluso l'allora Ambasciatore Dr. CP_1 [...]
, il Vice Dr. e la Responsabile Ufficio Visti Dr.ssa ) Per_5 Persona_6 Per_7 che l'invio di una "Delega Amministrativa" da parte dell'Associazione sarebbe stato sufficiente per la definizione totale della richiesta, inclusa la legalizzazione dei documenti e il rilascio del visto.
Nonostante i tentativi di contatto, non vi è stato alcun riscontro. I genitori del ricorrente, essendo analfabeti, non hanno potuto contattare personalmente l via CP_1 email. Il padre del ricorrente, in , ha tentato di sollecitare una risposta CP_1 presentandosi direttamente presso la sede dell' e rivolgendosi a diverse CP_1 agenzie/intermediari locali, senza successo.
Tra gennaio e febbraio 2025, il sig. i è recato personalmente in Parte_1 CP_1 per visitare i genitori, come attestano i timbri di ingresso e uscita sul suo passaporto (dal 21 gennaio 2025 al 21 febbraio 2025). In tale occasione, ha tentato l'accesso all , ma gli è stato negato per mancanza di appuntamento. Ha cercato di CP_1 sollecitare un riscontro tramite i canali email, inviando messaggi il 4 febbraio 2025 (il cui tentativo di consegna è fallito per casella di posta piena del destinatario), il 5 febbraio 2025, e il 28 febbraio 2025 (in cui lamentava di aver chiesto un appuntamento da un anno). Anche questi tentativi non hanno ottenuto riscontro.
Pag. 2 di 5 Rientrato in Italia, il sig. i è rivolto all'Avv. Lidia Puliti. In data 13 marzo Parte_1
2025, l'Avvocato ha inviato una diffida a mezzo PEC all' , con conoscenza CP_1 all'Ispettorato e all'Unità Visti del intimando l'immediata fissazione CP_6 dell'appuntamento. Il termine di 15 giorni concesso è scaduto infruttuosamente.
In data 30 marzo 2025, un avviso è stato pubblicato sul sito dell CP_1 informando che a partire dal 1° aprile 2025 sarebbe entrato in vigore un nuovo sistema di prenotazione degli appuntamenti per i visti di ricongiungimento familiare, basato su una lista d'attesa gestita da BLS International. L'avviso precisava che gli appuntamenti sono gratuiti e invitava a diffidare da intermediari che chiedono denaro, in particolare tramite WhatsApp o social media, in quanto si tratterebbe di truffe. Non è consentito recarsi presso l'ufficio del fornitore senza appuntamento. Nonostante il costo di prenotazione dell'appuntamento sia gratuito, viene specificato che la tariffa per il servizio BLS (10.196,00 PKR) deve essere pagata online.
A seguito di tale avviso, il ricorrente ha tentato di accedere al portale di prenotazione, ma il sistema ha comunicato l'inesistenza della pagina web (errore HTTP 404 per l'indirizzo https://ita- pak.blsinternational.com/Global/blsappointment/manageappointment).
In data 2 aprile 2025, sono stati pagati i diritti di cancelleria pari a € 27,00, con una commissione di € 2,50, per un totale di € 29,50.
IN DIRITTO,
Il presente ricorso è proposto ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.lgs. 286/98 (Testo Unico sull'Immigrazione). La procedura di ricongiungimento familiare, disciplinata dall'art. 29 TUI, specialmente per i genitori a carico che non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, o che siano ultrasessantacinquenni con altri figli impossibilitati al loro sostentamento per gravi motivi di salute, si articola in due fasi. La prima fase si svolge dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura competente, dove vengono verificati i requisiti oggettivi (titolo di soggiorno, reddito, alloggio) e l'assenza di cause ostative di pubblica sicurezza per il rilascio del nulla osta. La seconda fase, invece, si svolge dinanzi alla rappresentanza consolare italiana nel Paese di provenienza del familiare da ricongiungere e ha per oggetto la verifica dei requisiti dei soggetti da ricongiungere e il rilascio del visto.
Nel caso di specie, la prima fase è stata completata con successo, come attestato dal rilascio dei nulla osta in data 30 marzo 2023 da parte dello Parte_3
di Pistoia, che ha accertato la sussistenza dei presupposti di legge. Ai
[...] sensi del combinato disposto degli artt. 29 TUI e 6 DPR 394/99, il ricongiungimento familiare è un procedimento a formazione progressiva, che richiede un impulso di parte anche nella seconda fase tramite una formale richiesta di visto da parte dei familiari da ricongiungere. L'art. 10 del decreto ministeriale 11 maggio 2011 n. 850 prescrive che la richiesta di visto debba pervenire all'Ambasciata entro sei mesi dal rilascio del nulla osta, altrimenti il procedimento deve essere iniziato ex novo.
Pag. 3 di 5 La richiesta di visto, avanzata per tramite dell in data 9 agosto Parte_4
2023, è da ritenersi tempestiva, essendo stata inoltrata agli Uffici diplomatici entro il termine di validità semestrale dei nulla osta (scadenza 30 settembre 2023). L'Avvocato del ricorrente ha altresì allegato la dichiarazione del Presidente dell'A.A.U.D.I. che conferma gli accordi con l'Ambasciata circa la validità della delega amministrativa inviata dall'Associazione per la richiesta di appuntamento e il rilascio del visto.
L'art. 29 TUI, al comma 7, subordina il rilascio del visto all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'Autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela. Nel caso in esame, il ritardo nella procedura trova origine nel mancato accesso alla fase di legalizzazione e verifica documentale. Tuttavia, i legami familiari tra il ricorrente e i suoi genitori sono già comprovati da documenti ritenuti affidabili in , quali i passaporti e il certificato di stato di CP_1 famiglia rilasciato dal National Database and Registration Authority (DR) del Ministero dell'Interno pakistano. Le fonti giurisprudenziali richiamate riconoscono che, sebbene le frodi documentali siano diffuse in , i documenti rilasciati dal CP_1
DR (come passaporti, carte d'identità nazionali computerizzate - CNIC, e certificati Pers di registrazione della famiglia - ) sono generalmente affidabili e le loro modalità di rilascio e controllo garantiscono maggiore sicurezza.
Il ricorrente ha fornito prova del proprio diritto al ricongiungimento familiare, avendo ottenuto i Nulla Osta previo accertamento dei presupposti di legge. Ha inoltre dimostrato di aver compiuto ogni ragionevole sforzo per prenotare un appuntamento entro e oltre il termine di validità dei nulla osta, senza ottenere alcun risultato per cause a lui non imputabili, quali i rifiuti di accesso per assenza di appuntamento, l'irraggiungibilità dell'Ambasciata via email per casella piena, e l'inesistenza della pagina web per la prenotazione online nel nuovo sistema.
Per tutto quanto sopra esposto e premesso, il ricorso deve trovare accoglimento. Le spese vanno compensate in ragione della nota difficoltà dell'Amministrazione nel gestire tante richieste di varia natura con scarso personale.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 15773/2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accertato il diritto all'unità familiare del ricorrente ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 286/98, ORDINA al CP_1 Controparte_1
e, per esso, all in ,
[...] Controparte_1 Controparte_1
l'immediata fissazione di un appuntamento al fine di poter formalizzare la richiesta di rilascio dei visti di ingresso per ricongiungimento familiare in favore di: nata in [...] [...] e di Persona_2 CP_1 Persona_1
nato in [...] [...]
[...] CP_1
2. Compensa le spese di lite.
Pag. 4 di 5 Roma 18/06/2025
Il Giudice
MO RA
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