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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/11/2025, n. 2145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2145 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6670/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice RI PP, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 6670/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Luigi Antonio Brambilla, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
AE AR MB in Monza, Via Don Sturzo 7
- parte attrice - nei confronti di
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Aldo Bissi e dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
MO OM
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
Voglia il Sig. Giudice del Tribunale adito, previi provvedimenti di rito, contrariis reiectis, così giudicare in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione:
- preliminarmente, accertata la violazione di quanto prescritto dall'art. 567 c.p.c., rilevabile anche d'ufficio, dichiarare l'inefficacia del pignoramento richiesto da Controparte_1 come rappresentata, pronunciando provvedimento di estinzione della procedura esecutiva immobiliare n. 138/2023 R.G.E., poi riunita all'esecuzione n. 564/2020 R.G.E., con ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento presso l'Ufficio Provinciale di Milano
– Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano 2, n. 39251 Reg. Gen. e n. 27049
Reg. Part., del 23.3.2023;
- nel merito, dichiarare la carenza di legittimazione attiva di rappresentata Controparte_1 da o il difetto di rappresentanza processuale di Controparte_2 CP_2
pagina 1 di 8 per nullità del conferimento del mandato e della procura, o la Controparte_2 decadenza dal diritto di procedere all'azione esecutiva, e per l'effetto dichiarare in ogni caso nullo e privo di ogni effetto giuridico il pignoramento eseguito, con ogni conseguente provvedimento di estinzione della procedura ed ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento come sopra, limitatamente alla posizione di come Controparte_1 rappresentata;
- in ogni caso, con vittoria di compensi ed esborsi di causa.
Conclusioni di parte convenuta
Voglia il Tribunale Illustrissimo, contrariis reiectis:
Respingere tutte le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in atti, con condanna dello stesso alle spese del presente procedimento
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 tempestivamente introdotto la fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposto con ricorso in data 08.11.2023 a seguito della notificazione, da parte di rappresentata da quale cessionaria Controparte_1 Controparte_2 di crediti di di atto di pignoramento immobiliare avente ad oggetto i beni Controparte_3 immobili di piena proprietà dell'attore siti nel Comune di Vimodrone e meglio descritti in atti (procedura esecutiva iscritta al R.G.Es.Imm.138/2023).
A fondamento dell'opposizione, l'attore, dato conto dello svolgimento della fase sommaria del giudizio dell'opposizione conclusasi con il rigetto dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva da parte del G.E., ha dedotto ed eccepito:
- l'inefficacia del pignoramento immobiliare eseguito da e per cui è Controparte_1
causa, per violazione dei termini di cui all'art. 567 c.p.c., in quanto il certificato notarile sarebbe stato depositato oltre il termine di quarantacinque giorni dal pignoramento stabilito dalla norma, nella nuova formulazione in vigore dal
28.02.2023;
- l'inesistenza di prova della legittimazione della creditrice procedente ad agire in via esecutiva, stante l'inidoneità della documentazione prodotta a dimostrare l'intervenuta cessione in suo favore dei crediti oggetto dell'azione esecutiva;
- l'illegittimità della delega rilasciata da alla procuratrice Controparte_1 [...]
in quanto contraria al disposto dell'art. 2, c. 6, L. 130/1990, Controparte_2 siccome conferita a società non iscritta all'albo di cui all'art. 106 TUB, con pagina 2 di 8 conseguente insussistenza dei poteri di rappresentanza sostanziale e processuale della mandataria;
- la decadenza dall'azione esecutiva per violazione dell'art. 1957 c.c., posto che l'azione esecutiva era stata intentata nei confronti del fideiussore della debitrice principale solo a distanza di sette anni dalla sentenza esecutiva di primo grado costituente titolo esecutivo e, quindi, il creditore, dopo aver ottenuto il titolo esecutivo, non avrebbe continuato diligentemente le istanze contro il debitore principale, contro il quale l'esecuzione neppure sarebbe stata tentata;
- a tal proposito, a nulla rileverebbe la sussistenza nella fideiussione di una clausola di deroga all'art. 1957 c.c., trattandosi di clausola nulla perché conforme allo schema ABI censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 02.05.2005 in quanto lesivo delle norme sulla libera concorrenza.
Ha quindi chiesto, in via preliminare, di dichiarare l'inefficacia del pignoramento e di dichiarare estinta la procedura esecutiva RGE n. 138/2023 e, nel merito, di dichiarare la carenza di legittimazione attiva di o il difetto di rappresentanza processuale Controparte_4 di o comunque la decadenza dal diritto della convenuta di Controparte_2 agire in via esecutiva e, quindi, di dichiarare nullo il pignoramento ed estinta la procedura esecutiva.
Si è costituita in giudizio per il tramite della mandataria Controparte_4 [...]
deducendo che: Controparte_2
- il termine per il deposito della certificazione di cui all'art. 567 c.p.c. sarebbe stato rispettato essendo l'istanza di vendita stata depositata il 06.04.2023 e la documentazione in data 15.05.2024 e, quindi, entro i termini stabiliti dall'art. 567
c.p.c. nella versione in vigore al tempo della notificazione del pignoramento
(20.02.2023);
- la prova della cessione del credito per cui la convenuta agisce in via esecutiva sarebbe stata fornita già nella fase sommaria del giudizio di opposizione mediante produzione della dichiarazione di che ha incorporato Controparte_5 [...]
oltre che da una serie di ulteriori elementi indiziari, quali il possesso CP_3 dei titoli esecutivi;
- l'eccezione di nullità della procura rilasciata da a Controparte_4 [...]
sarebbe infondata, in quanto aveva incaricato Controparte_2 Controparte_4
regolarmente iscritta all'albo ex art. 106 TUB, dello Controparte_6
pagina 3 di 8 svolgimento dell'attività di c.d. servicing in relazione ai crediti oggetto di cessione,
e quest'ultima aveva nominato munita di licenza ex Controparte_2 art. 115 T.U.L.P.S., per svolgere la predetta attività quale sua sostituta e sotto il suo controllo;
come da contratto, era poi stata a conferire procura Controparte_4 speciale direttamente a quale delegata e sostituta di Controparte_2
in ogni caso le previsioni degli artt. 2, comma 6, Controparte_6 della Legge 30 aprile 1999 n. 130, e 106 T.U.B. non sarebbero rilevanti in ordine alla validità del contratto di mandato per recupero dei crediti stipulato tra il procuratore speciale e il mandante;
- l'eccezione di decadenza dalla garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c. sarebbe infondata, dal momento che il titolo era stato ottenuto nei confronti sia del debitore principale che del fideiussore oggi opponente e, comunque, la creditrice non avrebbe potuto intentare alcuna azione esecutiva nei confronti dell'attore prima della dichiarazione di inefficacia del fondo patrimoniale costituito dal debitore, intervenuta per effetto dell'accoglimento della domanda in revocatoria proposta dalla banca cedente con sentenza passata in giudicato solo il 20.04.2021, né apparirebbe censurabile la decisione di agire in via esecutiva nei confronti del solo fideiussore.
Ha quindi chiesto il rigetto delle domande attoree, con condanna dell'attore alla refusione delle spese di lite e al pagamento di una somma ex art. 96, c. 3, c.p.c..
Emesso dal precedente giudice assegnatario del procedimento il decreto ex art. 171bis
c.p.c., le parti hanno depositato le memorie ex art. 171ter c.p.c., e, alla prima udienza del
10.04.2025, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del
23.10.2025, poi rinviata d'ufficio al 20.11.2025, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione.
***
Riassunti come in premessa i motivi posti a fondamento dell'opposizione all'esecuzione proposta da in via preliminare va esaminata l'eccezione di Parte_1 inefficacia del pignoramento per violazione del termine perentorio stabilito dall'art. 567
c.p.c. per il deposito della certificazione notarile di cui alla disposizione citata.
L'esecuzione immobiliare per cui è causa (iscritta R.G.Es.Imm. 138/2023, riunita alla procedura iscritta a R.G.Es.Imm. 564/2020) è stata avviata con pignoramento notificato a mani del debitore esecutato in data 20.02.2023 (cfr., fascicolo della procedura esecutiva,
pagina 4 di 8 prodotto dalla convenuta, nel quale è contenuta la copia dell'atto di pignoramento) e, pertanto, nel vigore dell'art. 567 c.p.c. nella formulazione precedente a quella modificata con D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e applicabile ai procedimenti instaurati a decorrere dal
28 febbraio 2023 (cfr., art. 35, c. 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), che così recitava: “Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento;
tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari”. Nel caso in esame, l'istanza di vendita è stata depositata in data 06.04.2024 e la relazione notarile il
15.05.2024 e, quindi, tempestivamente.
L'eccezione attorea deve pertanto essere respinta.
Parimenti va respinta l'eccezione di carenza dei poteri di rappresentanza sostanziale e processuale di in capo alla mandataria Controparte_4 Controparte_2
E' infatti in atti la procura speciale con firme autenticate da notaio in data 10.12.2020 con la quale ha conferito a mandato affinché Controparte_4 Controparte_2 quest'ultima provveda a compiere, in nome e per conto della società convenuta “ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti di cui la Società è
o sarà titolare”, compreso il “richiedere, promuovere ed eseguire atti esecutivi…” e costituirsi in giudizio. Tanto basta a fondare il potere di di Controparte_2 agire in nome e per conto di in via esecutiva (e di resistere in questa sede), Controparte_4 non incidendo l'eventuale violazione del disposto dell'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del
1999 - e, quindi, l'eventuale affidamento dell'attività di riscossione dei crediti oggetto di cartolarizzazione a soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 TUB - sulla validità del rapporto civilistico di mandato (cfr., per tutte, Cass. n. 7243/2024).
Quanto invece all'eccezione attorea di carenza di legittimazione di Controparte_4 all'azione esecutiva, va innanzitutto osservato che i titoli esecutivi in forza dei quali è stata promossa l'azione esecutiva sono costituiti da sentenze e ordinanze (sentenza n. 8902/2016 del Tribunale di Milano;
ordinanza n. 3590/2017 della Corte d'Appello di Milano;
sentenza n. 928/2017 del Tribunale di Pavia;
sentenza n. 2665/2019 della Corte d'Appello di Milano;
ordinanza n. 17508/2021 della Corte di Cassazione) contenenti pronunce di condanna al pagamento di somme nei confronti (anche) dell'odierno opponente in favore di CP_3
pagina 5 di 8 (già . ha dedotto di aver CP_2 Controparte_7 Controparte_4 acquistato in blocco i crediti di con contratto di cessione di crediti in Controparte_3 blocco stipulato in data 04.12.2020 e di aver pubblicato in Gazzetta Ufficiale il relativo avviso di cessione in data 12.12.2020.
Va preliminarmente osservato che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti, come nella specie, anche l'esistenza stessa del contratto di cessione, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto (cfr., Cass. n. 17944/2023).
Nella specie, al fine di dimostrare la cessione, la convenuta ha prodotto (cfr., doc. n. 3) una dichiarazione, sottoscritta da Intesa San Paolo S.p.a., incorporante di con Controparte_3 la quale quest'ultima ha confermato la stipula del contratto di cessione in blocco dedotto da e che tra i crediti oggetto di cessione è compreso quello vantato da Controparte_4 [...]
nei confronti di e derivante dal rapporto CP_3 Controparte_8
“…_99835_…”. Le sentenze costituenti titolo esecutivo dell'esecuzione e sopra riepilogate, in parte, sono state ottenute dalla banca cedente per la condanna del debitore principale e del fideiussore al pagamento Controparte_8 Parte_1 del saldo passivo del conto corrente n. 99835 intestato a in Controparte_8 parte sono poste in esecuzione per il pagamento delle spese legali a cui l'odierno opponente
è stato condannato nell'ambito del giudizio avente ad oggetto l'azione revocatoria intentata nei suoi confronti dalla banca, la cui legittimazione all'azione derivava proprio dalla qualità di creditrice per il credito maturato nell'ambito del predetto rapporto di conto corrente. La dichiarazione in atti con la quale la cedente ha confermato l'avvenuto accordo, dedotto in giudizio dalla cessionaria, circa la cessione dei crediti per cui si procede, e individuato i crediti oggetto di cessione, costituisce elemento documentale determinante al fine di accertare la titolarità del credito in capo all'odierna convenuta (cfr., Cass. n. 10200/2021), specialmente laddove valutata unitamente alla produzione, da parte di dei Controparte_4 titoli giudiziali esecutivi. Difatti, si tratta di documentazione che, da un lato, la convenuta non avrebbe motivo di possedere laddove i relativi crediti non fossero stati oggetto di cessione, dall'altro consente di ritenere sufficientemente chiarito che i crediti ceduti fossero tutti quelli maturati in relazione al rapporto di conto corrente n. 99835 intestato alla debitrice principale, compresi quelli maturati per il recupero del credito mediante l'azione pagina 6 di 8 revocatoria, i provvedimenti giudiziali relativi alla quale furono parimenti consegnati alla cessionaria.
Deve, pertanto, ritenersi accertata la legittimazione di ad agire in via Controparte_4 esecutiva per i crediti portati dai titoli esecutivi posti a fondamento dell'azione esecutiva per cui è causa.
Da ultimo, va respinta l'eccezione di liberazione del fideiussore per non aver il creditore diligentemente continuato le proprie istanze contro il debitore principale a seguito dell'ottenimento dei titoli esecutivi di cui si è dato conto e posti a fondamento dell'azione esecutiva.
Premesso infatti che l'art. 1957 c.c. stabilisce che il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate, si ritiene di aderire all'orientamento della giurisprudenza di legittimità maggioritario per cui, nel caso di fideiussione solidale (come nella specie), le istanze giudiziali di cui all'art. 1957, c. 1,
c.c. possono essere rivolte, a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei condebitori solidali, con la conseguenza che, qualora il creditore abbia tempestivamente proposto – e coltivato - l'istanza contro il fideiussore, esercitando la facoltà di scelta spettantegli in base ai principi della solidarietà passiva, non è tenuto a fare lo stesso anche nei confronti del debitore principale (cfr., Cass. n. 7345/1995; Cass. n. 24296/2017). Nel caso di specie è documentato dalle produzioni dei provvedimenti giurisdizionali in atti che, a seguito dell'ottenimento del titolo esecutivo per il credito maturato nei confronti della debitrice principale e del garante, la banca cedente proseguì diligentemente le proprie istanze giudiziali nei confronti del fideiussore odierno opponente, proponendo nei suoi confronti azione ex art. 2901 c.c. (cfr., sentenza n. 928/2017 del Tribunale di Pavia e i provvedimenti che definirono i successivi gradi di giudizi, fino al passaggio in giudicato, nel 2021, per effetto della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dall'odierno attore) onde poter aggredire i beni immobili conferiti nel fondo patrimoniale costituito da e difatti oggetto dell'azione esecutiva per cui è Parte_1 causa.
Alla luce di tutto quanto sopra, l'opposizione all'esecuzione attorea e tutte le relative domande devono essere respinte, siccome infondate.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché deve essere Parte_1 condannato a rifondere a e per essa, nella qualità di mandataria, a Controparte_4 CP_2
pagina 7 di 8 le spese sostenute per il presente giudizio che si liquidano - a norma Controparte_2 del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta - in complessivi € 11.268,00 per compensi, oltre
15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna dell'attore al pagamento di una somma ulteriore ex art. 96, c. 3, c.p.c., non essendovi elementi per affermare che l'opposizione all'esecuzione, seppur infondata, sia stata proposta con dolo o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione all'esecuzione e tutte le domande svolte da Parte_1 nei confronti di e per essa, nella qualità di mandataria, di
[...] Controparte_4
Controparte_2
2) condanna a rifondere a e per essa, nella Parte_1 Controparte_4 qualità di mandataria, a le spese sostenute per il Controparte_2 presente giudizio che si liquidano in complessivi € 11.268,00 per compensi, oltre
15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
27 novembre 2025
Il giudice
RI PP
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice RI PP, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 6670/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Luigi Antonio Brambilla, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
AE AR MB in Monza, Via Don Sturzo 7
- parte attrice - nei confronti di
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Aldo Bissi e dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
MO OM
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
Voglia il Sig. Giudice del Tribunale adito, previi provvedimenti di rito, contrariis reiectis, così giudicare in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione:
- preliminarmente, accertata la violazione di quanto prescritto dall'art. 567 c.p.c., rilevabile anche d'ufficio, dichiarare l'inefficacia del pignoramento richiesto da Controparte_1 come rappresentata, pronunciando provvedimento di estinzione della procedura esecutiva immobiliare n. 138/2023 R.G.E., poi riunita all'esecuzione n. 564/2020 R.G.E., con ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento presso l'Ufficio Provinciale di Milano
– Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano 2, n. 39251 Reg. Gen. e n. 27049
Reg. Part., del 23.3.2023;
- nel merito, dichiarare la carenza di legittimazione attiva di rappresentata Controparte_1 da o il difetto di rappresentanza processuale di Controparte_2 CP_2
pagina 1 di 8 per nullità del conferimento del mandato e della procura, o la Controparte_2 decadenza dal diritto di procedere all'azione esecutiva, e per l'effetto dichiarare in ogni caso nullo e privo di ogni effetto giuridico il pignoramento eseguito, con ogni conseguente provvedimento di estinzione della procedura ed ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento come sopra, limitatamente alla posizione di come Controparte_1 rappresentata;
- in ogni caso, con vittoria di compensi ed esborsi di causa.
Conclusioni di parte convenuta
Voglia il Tribunale Illustrissimo, contrariis reiectis:
Respingere tutte le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in atti, con condanna dello stesso alle spese del presente procedimento
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 tempestivamente introdotto la fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposto con ricorso in data 08.11.2023 a seguito della notificazione, da parte di rappresentata da quale cessionaria Controparte_1 Controparte_2 di crediti di di atto di pignoramento immobiliare avente ad oggetto i beni Controparte_3 immobili di piena proprietà dell'attore siti nel Comune di Vimodrone e meglio descritti in atti (procedura esecutiva iscritta al R.G.Es.Imm.138/2023).
A fondamento dell'opposizione, l'attore, dato conto dello svolgimento della fase sommaria del giudizio dell'opposizione conclusasi con il rigetto dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva da parte del G.E., ha dedotto ed eccepito:
- l'inefficacia del pignoramento immobiliare eseguito da e per cui è Controparte_1
causa, per violazione dei termini di cui all'art. 567 c.p.c., in quanto il certificato notarile sarebbe stato depositato oltre il termine di quarantacinque giorni dal pignoramento stabilito dalla norma, nella nuova formulazione in vigore dal
28.02.2023;
- l'inesistenza di prova della legittimazione della creditrice procedente ad agire in via esecutiva, stante l'inidoneità della documentazione prodotta a dimostrare l'intervenuta cessione in suo favore dei crediti oggetto dell'azione esecutiva;
- l'illegittimità della delega rilasciata da alla procuratrice Controparte_1 [...]
in quanto contraria al disposto dell'art. 2, c. 6, L. 130/1990, Controparte_2 siccome conferita a società non iscritta all'albo di cui all'art. 106 TUB, con pagina 2 di 8 conseguente insussistenza dei poteri di rappresentanza sostanziale e processuale della mandataria;
- la decadenza dall'azione esecutiva per violazione dell'art. 1957 c.c., posto che l'azione esecutiva era stata intentata nei confronti del fideiussore della debitrice principale solo a distanza di sette anni dalla sentenza esecutiva di primo grado costituente titolo esecutivo e, quindi, il creditore, dopo aver ottenuto il titolo esecutivo, non avrebbe continuato diligentemente le istanze contro il debitore principale, contro il quale l'esecuzione neppure sarebbe stata tentata;
- a tal proposito, a nulla rileverebbe la sussistenza nella fideiussione di una clausola di deroga all'art. 1957 c.c., trattandosi di clausola nulla perché conforme allo schema ABI censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 02.05.2005 in quanto lesivo delle norme sulla libera concorrenza.
Ha quindi chiesto, in via preliminare, di dichiarare l'inefficacia del pignoramento e di dichiarare estinta la procedura esecutiva RGE n. 138/2023 e, nel merito, di dichiarare la carenza di legittimazione attiva di o il difetto di rappresentanza processuale Controparte_4 di o comunque la decadenza dal diritto della convenuta di Controparte_2 agire in via esecutiva e, quindi, di dichiarare nullo il pignoramento ed estinta la procedura esecutiva.
Si è costituita in giudizio per il tramite della mandataria Controparte_4 [...]
deducendo che: Controparte_2
- il termine per il deposito della certificazione di cui all'art. 567 c.p.c. sarebbe stato rispettato essendo l'istanza di vendita stata depositata il 06.04.2023 e la documentazione in data 15.05.2024 e, quindi, entro i termini stabiliti dall'art. 567
c.p.c. nella versione in vigore al tempo della notificazione del pignoramento
(20.02.2023);
- la prova della cessione del credito per cui la convenuta agisce in via esecutiva sarebbe stata fornita già nella fase sommaria del giudizio di opposizione mediante produzione della dichiarazione di che ha incorporato Controparte_5 [...]
oltre che da una serie di ulteriori elementi indiziari, quali il possesso CP_3 dei titoli esecutivi;
- l'eccezione di nullità della procura rilasciata da a Controparte_4 [...]
sarebbe infondata, in quanto aveva incaricato Controparte_2 Controparte_4
regolarmente iscritta all'albo ex art. 106 TUB, dello Controparte_6
pagina 3 di 8 svolgimento dell'attività di c.d. servicing in relazione ai crediti oggetto di cessione,
e quest'ultima aveva nominato munita di licenza ex Controparte_2 art. 115 T.U.L.P.S., per svolgere la predetta attività quale sua sostituta e sotto il suo controllo;
come da contratto, era poi stata a conferire procura Controparte_4 speciale direttamente a quale delegata e sostituta di Controparte_2
in ogni caso le previsioni degli artt. 2, comma 6, Controparte_6 della Legge 30 aprile 1999 n. 130, e 106 T.U.B. non sarebbero rilevanti in ordine alla validità del contratto di mandato per recupero dei crediti stipulato tra il procuratore speciale e il mandante;
- l'eccezione di decadenza dalla garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c. sarebbe infondata, dal momento che il titolo era stato ottenuto nei confronti sia del debitore principale che del fideiussore oggi opponente e, comunque, la creditrice non avrebbe potuto intentare alcuna azione esecutiva nei confronti dell'attore prima della dichiarazione di inefficacia del fondo patrimoniale costituito dal debitore, intervenuta per effetto dell'accoglimento della domanda in revocatoria proposta dalla banca cedente con sentenza passata in giudicato solo il 20.04.2021, né apparirebbe censurabile la decisione di agire in via esecutiva nei confronti del solo fideiussore.
Ha quindi chiesto il rigetto delle domande attoree, con condanna dell'attore alla refusione delle spese di lite e al pagamento di una somma ex art. 96, c. 3, c.p.c..
Emesso dal precedente giudice assegnatario del procedimento il decreto ex art. 171bis
c.p.c., le parti hanno depositato le memorie ex art. 171ter c.p.c., e, alla prima udienza del
10.04.2025, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del
23.10.2025, poi rinviata d'ufficio al 20.11.2025, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione.
***
Riassunti come in premessa i motivi posti a fondamento dell'opposizione all'esecuzione proposta da in via preliminare va esaminata l'eccezione di Parte_1 inefficacia del pignoramento per violazione del termine perentorio stabilito dall'art. 567
c.p.c. per il deposito della certificazione notarile di cui alla disposizione citata.
L'esecuzione immobiliare per cui è causa (iscritta R.G.Es.Imm. 138/2023, riunita alla procedura iscritta a R.G.Es.Imm. 564/2020) è stata avviata con pignoramento notificato a mani del debitore esecutato in data 20.02.2023 (cfr., fascicolo della procedura esecutiva,
pagina 4 di 8 prodotto dalla convenuta, nel quale è contenuta la copia dell'atto di pignoramento) e, pertanto, nel vigore dell'art. 567 c.p.c. nella formulazione precedente a quella modificata con D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e applicabile ai procedimenti instaurati a decorrere dal
28 febbraio 2023 (cfr., art. 35, c. 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), che così recitava: “Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento;
tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari”. Nel caso in esame, l'istanza di vendita è stata depositata in data 06.04.2024 e la relazione notarile il
15.05.2024 e, quindi, tempestivamente.
L'eccezione attorea deve pertanto essere respinta.
Parimenti va respinta l'eccezione di carenza dei poteri di rappresentanza sostanziale e processuale di in capo alla mandataria Controparte_4 Controparte_2
E' infatti in atti la procura speciale con firme autenticate da notaio in data 10.12.2020 con la quale ha conferito a mandato affinché Controparte_4 Controparte_2 quest'ultima provveda a compiere, in nome e per conto della società convenuta “ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti di cui la Società è
o sarà titolare”, compreso il “richiedere, promuovere ed eseguire atti esecutivi…” e costituirsi in giudizio. Tanto basta a fondare il potere di di Controparte_2 agire in nome e per conto di in via esecutiva (e di resistere in questa sede), Controparte_4 non incidendo l'eventuale violazione del disposto dell'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del
1999 - e, quindi, l'eventuale affidamento dell'attività di riscossione dei crediti oggetto di cartolarizzazione a soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 TUB - sulla validità del rapporto civilistico di mandato (cfr., per tutte, Cass. n. 7243/2024).
Quanto invece all'eccezione attorea di carenza di legittimazione di Controparte_4 all'azione esecutiva, va innanzitutto osservato che i titoli esecutivi in forza dei quali è stata promossa l'azione esecutiva sono costituiti da sentenze e ordinanze (sentenza n. 8902/2016 del Tribunale di Milano;
ordinanza n. 3590/2017 della Corte d'Appello di Milano;
sentenza n. 928/2017 del Tribunale di Pavia;
sentenza n. 2665/2019 della Corte d'Appello di Milano;
ordinanza n. 17508/2021 della Corte di Cassazione) contenenti pronunce di condanna al pagamento di somme nei confronti (anche) dell'odierno opponente in favore di CP_3
pagina 5 di 8 (già . ha dedotto di aver CP_2 Controparte_7 Controparte_4 acquistato in blocco i crediti di con contratto di cessione di crediti in Controparte_3 blocco stipulato in data 04.12.2020 e di aver pubblicato in Gazzetta Ufficiale il relativo avviso di cessione in data 12.12.2020.
Va preliminarmente osservato che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti, come nella specie, anche l'esistenza stessa del contratto di cessione, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto (cfr., Cass. n. 17944/2023).
Nella specie, al fine di dimostrare la cessione, la convenuta ha prodotto (cfr., doc. n. 3) una dichiarazione, sottoscritta da Intesa San Paolo S.p.a., incorporante di con Controparte_3 la quale quest'ultima ha confermato la stipula del contratto di cessione in blocco dedotto da e che tra i crediti oggetto di cessione è compreso quello vantato da Controparte_4 [...]
nei confronti di e derivante dal rapporto CP_3 Controparte_8
“…_99835_…”. Le sentenze costituenti titolo esecutivo dell'esecuzione e sopra riepilogate, in parte, sono state ottenute dalla banca cedente per la condanna del debitore principale e del fideiussore al pagamento Controparte_8 Parte_1 del saldo passivo del conto corrente n. 99835 intestato a in Controparte_8 parte sono poste in esecuzione per il pagamento delle spese legali a cui l'odierno opponente
è stato condannato nell'ambito del giudizio avente ad oggetto l'azione revocatoria intentata nei suoi confronti dalla banca, la cui legittimazione all'azione derivava proprio dalla qualità di creditrice per il credito maturato nell'ambito del predetto rapporto di conto corrente. La dichiarazione in atti con la quale la cedente ha confermato l'avvenuto accordo, dedotto in giudizio dalla cessionaria, circa la cessione dei crediti per cui si procede, e individuato i crediti oggetto di cessione, costituisce elemento documentale determinante al fine di accertare la titolarità del credito in capo all'odierna convenuta (cfr., Cass. n. 10200/2021), specialmente laddove valutata unitamente alla produzione, da parte di dei Controparte_4 titoli giudiziali esecutivi. Difatti, si tratta di documentazione che, da un lato, la convenuta non avrebbe motivo di possedere laddove i relativi crediti non fossero stati oggetto di cessione, dall'altro consente di ritenere sufficientemente chiarito che i crediti ceduti fossero tutti quelli maturati in relazione al rapporto di conto corrente n. 99835 intestato alla debitrice principale, compresi quelli maturati per il recupero del credito mediante l'azione pagina 6 di 8 revocatoria, i provvedimenti giudiziali relativi alla quale furono parimenti consegnati alla cessionaria.
Deve, pertanto, ritenersi accertata la legittimazione di ad agire in via Controparte_4 esecutiva per i crediti portati dai titoli esecutivi posti a fondamento dell'azione esecutiva per cui è causa.
Da ultimo, va respinta l'eccezione di liberazione del fideiussore per non aver il creditore diligentemente continuato le proprie istanze contro il debitore principale a seguito dell'ottenimento dei titoli esecutivi di cui si è dato conto e posti a fondamento dell'azione esecutiva.
Premesso infatti che l'art. 1957 c.c. stabilisce che il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate, si ritiene di aderire all'orientamento della giurisprudenza di legittimità maggioritario per cui, nel caso di fideiussione solidale (come nella specie), le istanze giudiziali di cui all'art. 1957, c. 1,
c.c. possono essere rivolte, a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei condebitori solidali, con la conseguenza che, qualora il creditore abbia tempestivamente proposto – e coltivato - l'istanza contro il fideiussore, esercitando la facoltà di scelta spettantegli in base ai principi della solidarietà passiva, non è tenuto a fare lo stesso anche nei confronti del debitore principale (cfr., Cass. n. 7345/1995; Cass. n. 24296/2017). Nel caso di specie è documentato dalle produzioni dei provvedimenti giurisdizionali in atti che, a seguito dell'ottenimento del titolo esecutivo per il credito maturato nei confronti della debitrice principale e del garante, la banca cedente proseguì diligentemente le proprie istanze giudiziali nei confronti del fideiussore odierno opponente, proponendo nei suoi confronti azione ex art. 2901 c.c. (cfr., sentenza n. 928/2017 del Tribunale di Pavia e i provvedimenti che definirono i successivi gradi di giudizi, fino al passaggio in giudicato, nel 2021, per effetto della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dall'odierno attore) onde poter aggredire i beni immobili conferiti nel fondo patrimoniale costituito da e difatti oggetto dell'azione esecutiva per cui è Parte_1 causa.
Alla luce di tutto quanto sopra, l'opposizione all'esecuzione attorea e tutte le relative domande devono essere respinte, siccome infondate.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché deve essere Parte_1 condannato a rifondere a e per essa, nella qualità di mandataria, a Controparte_4 CP_2
pagina 7 di 8 le spese sostenute per il presente giudizio che si liquidano - a norma Controparte_2 del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta - in complessivi € 11.268,00 per compensi, oltre
15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna dell'attore al pagamento di una somma ulteriore ex art. 96, c. 3, c.p.c., non essendovi elementi per affermare che l'opposizione all'esecuzione, seppur infondata, sia stata proposta con dolo o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione all'esecuzione e tutte le domande svolte da Parte_1 nei confronti di e per essa, nella qualità di mandataria, di
[...] Controparte_4
Controparte_2
2) condanna a rifondere a e per essa, nella Parte_1 Controparte_4 qualità di mandataria, a le spese sostenute per il Controparte_2 presente giudizio che si liquidano in complessivi € 11.268,00 per compensi, oltre
15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
27 novembre 2025
Il giudice
RI PP
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