CASS
Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/11/2024, n. 41728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41728 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso di AM VI, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza in data 07/12/2023 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Lidia Giorgio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con o senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
letta la memoria dell'Avvocatura dello Stato che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATI-0 1.Con ordinanza in data 7 dicembre 2023 la Corte di appello di Napoli, decidendo in seguito ad annullamento disposto con sentenza della Sezione 4 della Corte di cassazione n. 46120 del 30/11/2022, ha liquidato in favore di VI AM la somma di euro 10.000 per l'ingiusta detenzione patita in carcere dal 12 maggio 2011 al 24 maggio 2011 e ha compensato per intero le spese di lite tra le parti. Penale Sent. Sez. 3 Num. 41728 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 06/06/2024 2. Il ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione limitatamente alla statuizione della compensazione delle spese di lite CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato. La Corte di appello di Napoli, che ha portato l'indennizzo da euro 2.829,84, somma liquidata dalla prima ordinanza poi annullata, ad euro 10.000, ha giustificato la compensazione delle spese di lite tra le parti in virtù della soccombenza reciproca, perché la domanda era stata accolta solo in parte. Come correttamente rilevato dal ricorrente, è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui nel procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione, la liquidazione dell'indennizzo in misura inferiore a quella richiesta non integra un'ipotesi di accoglimento parziale della domanda e la conseguente soccombenza reciproca legittimante la compensazione delle spese di lite tra le parti (Sez. 4, n. 847 del 28/09/2021, dep. 2022, Ozdogan, Rv. 282597 — 01), ciò perché, nelle richieste di somme a titolo di indennizzo, non è possibile predeterminare in anticipo l'ammontare del danno e la parte che agisce sollecita, in realtà, l'esercizio di un potere ufficioso di liquidazione. La soluzione qui propugnata è perfettamente sovrapponibile all'orientamento giurisprudenziale delle Sezioni civili. Si veda l'ordinanza Sez. 6-2 n. 16326 del 2020 nel caso omologo dell'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo. Peraltro, va evidenziato che il ricorrente ha avuto cura di formulare una domanda subordinata in cui aveva chiesto la condanna del Ministero al pagamento della diversa somma che la Corte avesse inteso liquidare secondo equità, sicché la minor somma di indennizzo percepita rispetto al domandato è comunque coperta dalla richiesta subordinata. Ai sensi dell'art. 620 lett. I) cod. proc. pen., è possibile procedere alla liquidazione delle spese delle varie fasi del processo (due di merito e due di legittimità), tenuti presenti i parametri forensi vigenti al 2014 per la prima ordinanza della Corte di appello di Napoli in data 14 luglio-30 agosto 2021, e al 2022 per le altre pronunce, nella misura minima per la non particolare complessità del processo: euro 3118, per il primo giudizio ed euro 2906 per il secondo innanzi alla Corte di appello ed euro 1541 per ciascun giudizio innanzi alla Corte di cassazione.
P.Q.M.
2 Il Consigliere estensore Il Presidente Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alle spese di lite che si liquidano in favore del ricorrente nella misura di complessivi euro 9.106 oltre a spese generali al 15% e accessori di legge Così deciso, il 6 giugno 2024
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Lidia Giorgio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con o senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
letta la memoria dell'Avvocatura dello Stato che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATI-0 1.Con ordinanza in data 7 dicembre 2023 la Corte di appello di Napoli, decidendo in seguito ad annullamento disposto con sentenza della Sezione 4 della Corte di cassazione n. 46120 del 30/11/2022, ha liquidato in favore di VI AM la somma di euro 10.000 per l'ingiusta detenzione patita in carcere dal 12 maggio 2011 al 24 maggio 2011 e ha compensato per intero le spese di lite tra le parti. Penale Sent. Sez. 3 Num. 41728 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 06/06/2024 2. Il ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione limitatamente alla statuizione della compensazione delle spese di lite CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato. La Corte di appello di Napoli, che ha portato l'indennizzo da euro 2.829,84, somma liquidata dalla prima ordinanza poi annullata, ad euro 10.000, ha giustificato la compensazione delle spese di lite tra le parti in virtù della soccombenza reciproca, perché la domanda era stata accolta solo in parte. Come correttamente rilevato dal ricorrente, è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui nel procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione, la liquidazione dell'indennizzo in misura inferiore a quella richiesta non integra un'ipotesi di accoglimento parziale della domanda e la conseguente soccombenza reciproca legittimante la compensazione delle spese di lite tra le parti (Sez. 4, n. 847 del 28/09/2021, dep. 2022, Ozdogan, Rv. 282597 — 01), ciò perché, nelle richieste di somme a titolo di indennizzo, non è possibile predeterminare in anticipo l'ammontare del danno e la parte che agisce sollecita, in realtà, l'esercizio di un potere ufficioso di liquidazione. La soluzione qui propugnata è perfettamente sovrapponibile all'orientamento giurisprudenziale delle Sezioni civili. Si veda l'ordinanza Sez. 6-2 n. 16326 del 2020 nel caso omologo dell'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo. Peraltro, va evidenziato che il ricorrente ha avuto cura di formulare una domanda subordinata in cui aveva chiesto la condanna del Ministero al pagamento della diversa somma che la Corte avesse inteso liquidare secondo equità, sicché la minor somma di indennizzo percepita rispetto al domandato è comunque coperta dalla richiesta subordinata. Ai sensi dell'art. 620 lett. I) cod. proc. pen., è possibile procedere alla liquidazione delle spese delle varie fasi del processo (due di merito e due di legittimità), tenuti presenti i parametri forensi vigenti al 2014 per la prima ordinanza della Corte di appello di Napoli in data 14 luglio-30 agosto 2021, e al 2022 per le altre pronunce, nella misura minima per la non particolare complessità del processo: euro 3118, per il primo giudizio ed euro 2906 per il secondo innanzi alla Corte di appello ed euro 1541 per ciascun giudizio innanzi alla Corte di cassazione.
P.Q.M.
2 Il Consigliere estensore Il Presidente Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alle spese di lite che si liquidano in favore del ricorrente nella misura di complessivi euro 9.106 oltre a spese generali al 15% e accessori di legge Così deciso, il 6 giugno 2024