Art. 39. Avvertimento
L'avvertimento consiste nel rilievo della trasgressione commessa e nel richiamo del perito agrario all'osservanza dei suoi doveri; esso e' inflitto nei casi di abuso o di mancanza di lieve entita' ed e' comunicato all'interessato dal presidente del consiglio del collegio.
Il relativo processo verbale e' sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Entro i dieci giorni successivi alla avvenuta comunicazione l'interessato puo' chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.
Quando non e' conseguente ad un procedimento disciplinare l'avvertimento e' disposto dal presidente del consiglio del collegio.
L'avvertimento consiste nel rilievo della trasgressione commessa e nel richiamo del perito agrario all'osservanza dei suoi doveri; esso e' inflitto nei casi di abuso o di mancanza di lieve entita' ed e' comunicato all'interessato dal presidente del consiglio del collegio.
Il relativo processo verbale e' sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Entro i dieci giorni successivi alla avvenuta comunicazione l'interessato puo' chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.
Quando non e' conseguente ad un procedimento disciplinare l'avvertimento e' disposto dal presidente del consiglio del collegio.