Sentenza breve 29 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 29/04/2026, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00994/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00724/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 724 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Daniela Papalia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno – Questura di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia ,
del decreto notificato in data 19 gennaio 2026 con cui il Questore di -OMISSIS- ha disposto nei confronti del ricorrente la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. ND De CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TO
1. Il ricorrente, cittadino -OMISSIS-, è titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato dalla Questura di -OMISSIS- in data 28 settembre 2022.
2. Il Questore di -OMISSIS- con decreto notificato in data 19 gennaio 2026 ha disposto la revoca del predetto titolo di soggiorno, ritenendo il ricorrente una persona socialmente pericolosa a seguito delle vicende penali nelle quali è stato coinvolto.
3. Difatti, come si evince dalla motivazione del provvedimento impugnato, l’Amministrazione ha fondato la propria determinazione: A) in primo luogo, sulla circostanza che il ricorrente era stato condannato, con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, divenuta irrevocabile, alla pena di due anni di reclusione per i reati di cui agli artt. 337 e 572 c.p.; B) in secondo luogo, sul fatto che lo stesso ricorrente era stato successivamente tratto in arresto in flagranza per il reato di atti persecutori di cui all’art. 612- bis c.p., con applicazione della misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa e con successiva applicazione della pena su richiesta delle parti, riconosciuta la continuazione con i reati in precedenza contestati; C) sulla gravità dei fatti di reati oggetto delle predette sentenze di patteggiamento della pena, «desunta dalla non comune predisposizione dimostrata nel commettere reati di particolare allarme sociale … e che rientrano nel novero dei reati di violenza domestica» , che «è idonea di per sé … a giustificare la revoca o il diniego del titolo di soggiorno» , trattandosi di condotte sintomatiche della pericolosità dell’interessato per l’ordine pubblico e per il nucleo familiare.
L’Amministrazione ha, inoltre, richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la commissione di reati di maltrattamenti in famiglia e di atti persecutori integra una situazione di pericolosità sociale incompatibile con la permanenza sul territorio nazionale, anche in presenza di legami familiari e di elementi di integrazione sociale.
4. Del provvedimento impugnato il ricorrente ha chiesto l’annullamento, deducendo i seguenti motivi:
4.1. Violazione degli articoli 4, comma. 3, 5, comma 5 e 9 del d.lgs. n. 286/1998 : l’Amministrazione ha fondato la revoca del permesso di soggiorno sull’erroneo automatismo tra le condanne penali e la valutazione di pericolosità sociale, senza procedere ad un’autonoma ponderazione della posizione dell’interessato. In tale prospettiva, il ricorrente evidenzia come: A) la sentenza ex 444 c.p.p. non presupponga una piena ammissione di responsabilità e, comunque, nel suo caso trattasi di episodi isolati, non idonei a dimostrare una stabile inclinazione alla commissione di reati ostativi al mantenimento del titolo di soggiorno; B) la Questura si è limitata a richiamare le vicende penali senza esplicitare gli elementi fattuali idonei a fondare il giudizio di pericolosità sociale; C) la Questura ha sottovalutato il radicamento dell’interessato nel territorio dello Stato, pur trattandosi di un soggetto che ivi risiede da oltre vent’anni, lavora e ha consolidato importanti legami familiari, in particolare con le due figlie nate da relazioni con donne diverse e con un fratello anch’egli residente in Italia.
4.2. Eccesso di potere per difetto per difetto di istruttoria e/o insufficienza di motivazione : la revoca del permesso di lungo soggiorno poggia su affermazioni apodittiche e generiche - quali il riferimento alla «non comune predisposizione» del ricorrente a commettere reati, non sorretto però da una prognosi sulla reale pericolosità sociale - e comunque l’Amministrazione ha omesso di effettuare il necessario bilanciamento tra le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e il diritto dello straniero, soggiornante di lungo periodo, di mantenere una stabile presenza sul territorio nazionale.
5. Il Ministero dell’Interno non si è costituito in giudizio.
6. Alla camera di consiglio del 22 aprile 2025 è stato dato a verbale l’avviso relativo alla possibilità di definizione del giudizio con sentenza ai sensi dell’art.60 c.p.a.. La causa è quindi passata in decisione.
7. Preliminarmente il COlegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a., perché ricorrono tutte le condizioni previste da tale articolo.
8. I motivi di ricorso, suscettibili di esame congiunto in quanto tra loro strettamente connessi – sono infondati, per le ragioni di seguito indicate
9. Secondo l’art. 9, comma 7, lett. c), del d.lgs. n. 286/1998, “il permesso di soggiorno di cui al comma 1 (ovvero il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo) è revocato (...) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4” ; tale comma 4, prevede che “Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell’appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1 ella legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall’articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall’articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell’adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero” .
Dunque, dal combinato disposto delle norme citate si evince che la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo trova idoneo fondamento nel giudizio di pericolosità sociale formulato dall’Amministrazione nei confronti dello straniero, quale può desumersi dalle situazioni pregiudizievoli menzionate a titolo esemplificativo dalla norma, in un contesto valutativo che tenga adeguatamente conto della complessiva personalità dell’interessato e della sua condotta di vita, anche in termini di “inserimento sociale, familiare e lavorativo” .
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, tale misura non può essere fondata su un mero automatismo tra condanna penale e provvedimento sfavorevole, ma richiede una valutazione complessiva e motivata, idonea a dar conto delle ragioni per cui la condotta dell’interessato sia ritenuta indicativa di una minaccia per l’ordine pubblico (Cons. Stato, Sez. III, 23 agosto 2022, n. 7401).
10. Ebbene, nel caso di specie, tale valutazione risulta essere stata effettivamente svolta.
Dalla motivazione del provvedimento impugnato emerge, infatti, che il Questore, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, ha valorizzato non già il mero dato formale delle condanne penali, bensì la natura e la gravità delle condotte poste in essere, evidenziando come esse rientrino nel novero dei reati di violenza domestica e siano sintomatiche di una concreta pericolosità per l’ordine pubblico, anche nella sua dimensione familiare.
In particolare, la circostanza che il ricorrente sia stato condannato ex art. 444 c.p.p. per il reato di maltrattamenti in famiglia e, in continuazione, per il reato di atti persecutori ai danni della seconda moglie (dalla quale si è poi separato) e la circostanza che al ricorrente medesimo sia stata applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa costituiscono elementi di particolare rilievo, trattandosi di provvedimenti adottati dal giudice penale a fronte di condotte reiterate, idonee a incidere su beni fondamentali della persona, che destano un significativo allarme sociale proprio in quanto commesse ai danni di uno stretto congiunto.
Ne consegue che il giudizio espresso dall’Amministrazione non si fonda su un mero automatismo, bensì su una valutazione concreta e coerente delle risultanze istruttorie, non sindacabile nel merito in assenza di evidenti profili di illogicità o travisamento dei fatti.
11. Inoltre, i reati contestati al ricorrente rientrano tra quelli previsti dall’art. 380 c.p.p., che costituiscono motivo di diniego o di revoca del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 286/1998 anche a seguito di sentenza non definitiva o di sentenza ex art. 444 c.p.p. e sono, quindi, sintomatici, in base alla valutazione espressa a monte dal legislatore, della pericolosità dello straniero per l’ordine pubblico, nel quale dev’essere ricompreso anche l’ordine pubblico familiare (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. III, 18 febbraio 2025, n. 235).
12. Le considerazioni che precedono trovano un ulteriore avallo nell’art. 18- bis del d.lgs. n. 286 del 1998 - anch’esso richiamato dal provvedimento impugnato - che riserva a specifiche fattispecie delittuose ( id est , maltrattamenti in famiglia e atti persecutori) una speciale disciplina, attribuendo espressamente al Questore la facoltà di revoca del permesso di soggiorno (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 16 gennaio 2024, n. 40).
13. Il COlegio osserva, poi, che la commissione dei reati in questione viene considerata da una condivisibile giurisprudenza incompatibile con i principi costituzionali, che «impongono alla Repubblica di garantire i diritti inviolabili di ogni persona sia come singolo che nelle formazioni sociali - come il nucleo familiare in esame - in cui si svolge la propria personalità con particolare riguardo nella fattispecie considerata a precetti costituzionali che impongono la tutela della vita , dell’integrità fisica della parità e della libertà della donna» (in questi termini, Cons. Stato, Sez. III, 29 novembre 2019, n. 8175), prevalendo sulla valorizzazione del contesto lavorativo e di eventuali vincoli familiari.
14. Inoltre, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, l’Amministrazione ha tenuto conto di tutti gli elementi contemplati dall’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, e cioè sia del contesto lavorativo del ricorrente che dei suoi rapporti familiari.
14.1. Quanto ai rapporti familiari, che il ricorrente asserisce di mantenere nel territorio dello Stato (ove risiedono le due figlie, la seconda moglie, ancorché legalmente separata, il padre e un fratello), deve in primo luogo ribadirsi come la natura stessa dei reati contestati è incompatibile con la salvaguardia delle relazioni familiari, trattandosi di reati che incidono direttamente sui doveri di solidarietà, rispetto e protezione che costituiscono il fondamento del nucleo familiare e che l’ordinamento è chiamato a presidiare.
In tale prospettiva, la commissione delle condotte sopra descritte, lungi dal rafforzare il radicamento familiare del ricorrente, ne pone piuttosto in risalto la compromissione. Né il ricorrente ha fornito adeguata dimostrazione dell’attualità e consistenza dei rapporti familiari allegati, non risultando provati in atti né il mantenimento di relazioni assidue con la famiglia di origine, né il concreto e regolare adempimento degli obblighi di mantenimento nei confronti della figlia minorenne (obblighi derivanti dal verbale di omologa della separazione personale tra i coniugi).
Deve, pertanto, essere confermato l’orientamento – anche di questo Tribunale – per cui la presenza sul territorio italiano « non può costituire scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, ossia del titolo in base al quale lo straniero può trattenersi sul territorio italiano» . Esiste, infatti, una soglia di gravità, oggettivamente percepibile secondo l’ id quod plerumque accidit – e, nel caso di specie, sufficientemente superata - oltre la quale il comportamento criminale diviene intollerabile per lo Stato che, anche da lungo tempo, offre ospitalità allo straniero ( ex multis , T.A.R. Veneto, Sez. III, 26 aprile 2024, n. 799).
14.2. Quanto alla situazione lavorativa del ricorrente - premesso che il giudizio di pericolosità sotteso al provvedimento impugnato si fonda su provvedimenti giudiziari non contestati - l’interesse pubblico alla sicurezza risulta prevalente rispetto al pur comprovato inserimento lavorativo dello straniero, senza che ciò integri un illegittimo automatismo, ove l’Amministrazione abbia adeguatamente esplicitato le ragioni della propria valutazione discrezionale, come avvenuto nel caso di specie, in cui è stato evidenziato che «la commissione di un ulteriore reato…risulta ostativo al mantenimento del diritto di soggiorno e non permette a queta Amministrazione di omettere una prognosi di pericolosità sociale anche in presenza di un contesto lavorativo radicato» .
15. In conclusione, il ricorso dev’essere respinto.
16. Nulla sulle spese di lite, stante la mancata costituzione dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
Carlo OR, Presidente
ND De CO, Consigliere, Estensore
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| ND De CO | Carlo OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.