TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 29/04/2026, n. 994
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Sentenza breve 29 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione degli articoli 4, comma. 3, 5, comma 5 e 9 del d.lgs. n. 286/1998

    Il Collegio ritiene che la valutazione di pericolosità sociale sia stata effettuata in modo concreto e coerente, basandosi sulla natura e gravità delle condotte (maltrattamenti in famiglia e atti persecutori) e non su un mero automatismo tra condanna penale e provvedimento sfavorevole. I reati contestati rientrano tra quelli previsti dall’art. 380 c.p.p., sintomatici di pericolosità per l’ordine pubblico, anche familiare. La gravità dei reati commessi è incompatibile con i principi costituzionali di tutela della persona e prevale sulla valorizzazione del contesto lavorativo e familiare.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria e/o insufficienza di motivazione

    L'Amministrazione ha adeguatamente esplicitato le ragioni della propria valutazione discrezionale, evidenziando che la commissione di ulteriori reati è ostativa al mantenimento del diritto di soggiorno e non permette di omettere una prognosi di pericolosità sociale, anche in presenza di un contesto lavorativo radicato. La presenza sul territorio italiano non può costituire scudo assoluto contro la revoca del permesso di soggiorno quando il comportamento criminale diviene intollerabile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 29/04/2026, n. 994
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 994
    Data del deposito : 29 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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