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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 11107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11107 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
n. 21208/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Seconda Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro
Rizzieri, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la presente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(c.f. ), difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
FA Acampora, domiciliato in Agerola presso lo studio del difensore
(attore - opponente)
nei confronti di
con sede in Conegliano (Tv) (c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata da con sede in Milano (c.f. Controparte_2
), a sua volta rappresentata dal procuratore speciale P.IVA_2
dott.ssa difesa dall'avv. Giovanni Muzi e Controparte_3
domiciliata a Roma presso lo studio del difensore
(convenuta - opposta)
1 sulle seguenti conclusioni:
per l'attore - opponente:
Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'opposta per mancata prova della cessione del credito e della riferibilità soggettiva e oggettiva dello stesso all'attuale creditrice;
Accertare e dichiarare l'estinzione e, comunque, la nullità e/o inefficacia della fideiussione per violazione della normativa antitrust, per illiceità della causa (clausole ABI), per abuso di posizione contrattuale e per vessatorietà delle clausole, con liberazione dell'opponente garante ai sensi e per gli effetti degli articoli 1955 e 1956 c.c.
Accertare e dichiarare la nullità delle clausole impositive degli interessi per
l'usura originaria e/o sopravvenuta, per tutti i motivi indicati in corso di causa, e rideterminare il quantum dovuto, eventualmente annullando o revocando il decreto ingiuntivo opposto
Accertare e dichiarare la decadenza dalla possibilità di agire ex art. 1957
c.c. della banca dall'azione nei confronti del fideiussore e, quindi,
l'estinzione della fideiussione prestata dal Dott. previo Parte_1
accertamento della evidente vessatorietà del rapporto di garanzia, con nullità e inefficacia dello stesso Per l'effetto, Revocare l'opposto decreto monitorio ed, in accoglimento delle spiegate eccezioni, rigettare le avverse domande perché nulla è dovuto dall'opponente; in subordine e nella denegata ipotesi in cui una parte del credito possa ritenersi sussistente, rideterminare l'eventuale importo residuo dovuto, detratte tutte le somme non dovute per effetto delle eccezioni sollevate
Con condanna dell'opposta al pagamento delle spese e competenze di lite ed attribuzione al sottoscritto difensore.
2 per la convenuta - opposta:
In via principale, nel merito: rigettare integralmente l'opposizione avversaria e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 3964/2024 emesso in data 16.07.2024 e corretto in data 19.07.2024 dal Tribunale di
Napoli all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 15387/2024, per tutte le ragioni esposte in atti;
In via subordinata, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare
l'opponente, nella sua qualità di fideiussore, tenuto al pagamento in favore della della somma di € 226.388,84, oltre interessi Controparte_1
maturati e maturandi a partire dal 1° gennaio 2021, nei limiti del tasso soglia ex Legge 108/1996 e comunque entro i limiti di legge, quale credito pecuniario sorto dalla conclusione del mutuo fondiario stipulato per atto pubblico Rep. n. 32.850, Racc. n. 10.844, a rogito del Notaio Dott. in Nusco in data 11.11.2004 tra la società EN S.r.l. Persona_1
e la in persona del proprio legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, oggetto di successivo frazionamento in 9 quote giusto formale atto di quietanza, variazione delle modalità di rimborso, svincolo ipotecario, frazionamento di mutuo e concessione di ipoteca stipulato con atto pubblico del 07.08.2007, a rogito del Dott.
Notaio in Montella, Rep. n. 38.654 – Racc. n. 14.010, e Persona_1
per l'effetto condannare il Sig. C.F. Parte_1
, nato a [...] il [...] ed ivi C.F._1
residente a[...], al pagamento in favore della in persona del legale rappresentante pro tempore della Controparte_1
somma di € 226.388,84, oltre interessi maturati e maturandi a partire dal
1° gennaio 2021, nei limiti del tasso soglia ex Legge 108/1996, ovvero della maggiore o minore somma che sarà ritenuta anche di giustizia;
3 In ogni caso, con vittoria di spese, compensi ed onorari come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 1° ottobre 2024, si Parte_1
opponeva al decreto n. 3964/2024, emesso dal Tribunale di Napoli il 16 luglio 2024 (corretto con decreto del 19 luglio 2024), con il quale gli era ingiunto, unitamente a e a , di Controparte_5 Controparte_6
pagare a rappresentata da Controparte_1 Controparte_2
la somma di Euro 226.388,84, oltre interessi al tasso convenzionale dal 1° gennaio 2021 al saldo.
, insieme ad altri soggetti, aveva garantito il debito Parte_1
restitutorio del mutuo fondiario di Euro 970.000 contratto da EN s.r.l.
(successivamente ridenominata con Controparte_7 Controparte_4
il 7 agosto 2007. L'11 novembre 2004 ,
[...] Controparte_5
, , Controparte_8 CP_6 CP_9 Controparte_10
e prestavano fideiussione sino a concorrenza di
[...] Controparte_11
Euro 1.261.000,00: garanzia confermata con atto del 18 ottobre 2006.
Il 7 agosto 2007, il mutuo e l'ipoteca erano frazionati in nove quote corrispondenti a distinte unità immobiliari.
Con atto di compravendita, stipulato in data 17 settembre 2007 (Rep. n.
38.820 - Racc. n. 14.101), acquistava da EN s.r.l. Parte_1
l'immobile situato in Monte Irpino, Corso Vittorio Emanuele n. 168
(identificato al catasto del predetto Comune al foglio 18, part. 832, sub. 7, sottoposto ad ipoteca a garanzia della quota n. 6 del mutuo fondiario), accollandosi contestualmente il pagamento del debito di cui alla relativa quota di mutuo.
Con atto di compravendita stipulato in data 18 gennaio 2008 (Rep. n.
39.437 - Racc. n. 14.516), acquistava da EN s.r.l. Controparte_8
4 gli immobili posti a garanzia delle quote nn. 5 e 8 del mutuo fondiario
(immobili siti in Monte Irpino al Corso Vittorio Emanuele n. 168, identificati al foglio 18, part. 832, sub. 8, 26, 17, 11, 25, 18), accollandosi il pagamento del rispettivo debito nei confronti della banca.
La mutuataria si rendeva inadempiente, omettendo di versare alle scadenze convenute le rate pattuite, e la banca, con raccomandate a/r del 3 gennaio 2011, richiedeva l'immediato pagamento di quanto dovuto.
Il 2 febbraio 2017, si fondeva per Controparte_4
incorporazione in Controparte_12
Con atto del 19 febbraio 2021 (Rep. n. 16046 - Racc. n. 8617 a rogito del notaio , cedeva a Persona_2 Controparte_12 [...]
il ramo d'azienda bancaria denominato “ CP_13 Parte_2
, riguardante l'attività bancaria in senso stretto inerente alla rete di
[...]
Filiali e Punti Operativi descritti nell'Allegato 13 dell'atto pubblico.
Il 28 luglio 2021, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, cedeva pro soluto a il credito verso la Controparte_13 Controparte_1
mutuataria.
, proponendo opposizione, eccepiva: - il difetto di Parte_1
legittimazione dell'ingiungente, non avendo fornito prova della cessione a suo favore del credito;
- l'estinzione della fideiussione per effetto della fusione per incorporazione di in - Controparte_4 CP_14
la nullità del contratto di fideiussione per assenza di causa (la banca aveva richiesto il rilascio di “garanzie personali sproporzionate” in quanto era già garantita da ipoteca); - la vessatorietà delle clausole del rapporto di garanzia, ed in particolare della clausola che derogava l'art. 1957 c.c.; -
l'intervenuta liberazione del fideiussore dall'obbligazione di garanzia, poiché era stato privato del diritto di recedere e, a seguito della cessione del compendi immobiliare, del diritto di surrogarsi al creditore;
-
l'usurarietà degli interessi pattuiti con il contratto di mutuo.
5 chiedeva che il decreto ingiuntivo fosse revocato. Parte_1
Si costituiva in giudizio rappresentata da Controparte_1 [...]
chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_2
L'opposta sosteneva di avere dato prova del credito e che le eccezioni dell'opponente non erano fondate.
L'opposta aggiungeva “che il credito per cui la deducente sta agendo corrisponde a quello portato da due delle nove quote in cui l'originario mutuo del 2004 venne frazionato nel 2007 (segnatamente le quote nn. 6 e
8), le quali sono entrambe state fatte oggetto di CO da parte dell'odierno opponente”.
Le parti scambiavano memorie.
Con ordinanza del 29 settembre 2025 era fissata l'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., poi differita al 26 novembre 2025 e sostituita con trattazione scritta.
Ciò premesso, l'opposizione non è fondata e non merita accoglimento.
1. L'opponente contesta la legittimazione attiva di la Controparte_1
quale non avrebbe fornito prova dell'acquisto del credito da CP_13
[...]
Si rileva, al contrario, che la prova della cessione si ricava dalla dichiarazione della banca cedente.
Poiché la cessione è negozio a forma libera, la prova del contratto di cessione può essere data con ogni mezzo. La dichiarazione del cedente è senz'altro prova sufficiente e scongiura il pericolo, per il debitore ceduto, che il suo pagamento non sia liberatorio e che il cedente possa richiederglielo nuovamente.
con dichiarazione del 26 febbraio 2025, ha attestato che Controparte_13
il credito derivante dal rapporto di mutuo con EN s.r.l. (poi denominata
è stato ceduto a (doc. 11 fasc. opposta). Controparte_7 Controparte_1
6 I precedenti passaggi del credito non sono specificatamente contestati dall'opponente, il quale anzi dà atto della fusione di Controparte_4
in ritenendo che ciò abbia
[...] Controparte_12
comportato l'estinzione della fideiussione.
In ogni caso, la fusione è documentata dall'esibizione del relativo atto pubblico (doc. 6 fasc. monitorio), così come la cessione, avvenuta il 19 febbraio 2021, del ramo d'azienda bancaria di Controparte_12
a favore di (v. il contratto esibito sub doc. 7 fasc.
[...] Controparte_13
monitorio).
2. Tutti i motivi di opposizione che concernono il negozio fideiussorio non sono idonei ad ottenere la revoca del decreto ingiuntivo.
Deve infatti osservarsi che, esercitando l'azione monitoria, CP_1
ha dedotto due distinti e autonomi titoli: la fideiussione e l'CO
[...]
del debito (v. ricorso per decreto ingiuntivo, in cui entrambi i titoli sono stati analiticamente dedotti).
ha acquistato immobili di proprietà della mutuataria Parte_1
EN s.r.l., sui quali gravava l'ipoteca, e si è accollato il debito del mutuo.
Con atto pubblico del 17 settembre 2007 rogato dal notaio Per_1
acquistava immobile di nuova costruzione situato in
[...] Parte_1
Comune di Monteforte Irpino. Con la clausola “articolo 4”, egli si accollava quota del mutuo.
Con atto pubblico del 18 gennaio 2008 rogato sempre dal notaio Per_1
acquistava altri due appartamenti di nuova
[...] Parte_1
costruzione sempre situati in Comune di Monteforte Irpino. Con le clausole “articolo 3” e “articolo 4”, egli si accollava ulteriori due quote di mutuo.
è così divenuto, in forza dell'CO, debitore principale della Parte_1
banca per tre quote di mutuo. L'CO non va confuso con la
7 fideiussione: con la seconda si garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui;
il primo comporta, invece, il subentro dell'accollante nel debito dell'accollato.
Ciò significa che, se anche per ipotesi la fideiussione fosse nulla o si fosse estinta, permarrebbe il debito dell'opponente nei confronti dell'opposta.
Si aggiunga che non ha richiesto a il Controparte_1 Parte_1
pagamento di tutto il debito restitutorio del mutuo, ma solo di parte di esso
(la parte corrispondente alle quote nn. 6 e 8, oggetto di CO).
3. Con l'ultimo motivo di opposizione, afferma che gli CP_15
interessi del contratto di mutuo fossero usurari, senza null'altro aggiungere.
Trattasi di eccezione generica che, in quanto tale, non consente alcun approfondimento tecnico.
Basti dunque dire che il contratto di mutuo dell'11 novembre 2004 (doc. 3 fasc. monitorio) prevedeva un tasso debitorio sensibilmente inferiore alla soglia di usura. Il tasso era indicizzato all'euribor a 6 mesi (con uno spread del 1,5%) e, nel novembre 2004, corrispondeva al 3,9%. Il tasso soglia, nel trimestre di riferimento relativo ai mutui fondiari, era del
5,76%.
Non consente il raggiungimento della soglia di usura la commissione di istruttoria di Euro 1.549,37, la cui incidenza sul capitale mutuato di Euro
970.000 da restituire in sessanta mensilità è minimale.
4. In conclusione, l'opposizione dev'essere respinta con conferma del decreto ingiuntivo n. 3964/2024, emesso dal Tribunale di Napoli il 16 luglio 2024.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei parametri medi indicati dal d.m. n. 147/2022 per le cause di valore comprese tra Euro 52.001 ed Euro 260.000, con esclusione di un compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta.
8
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa civile n. 21208/2024
r.g.a. promossa con atto di citazione da (attore - Parte_1
opponente) nei confronti di rappresentata da Controparte_1 [...]
(convenuta - opposta), ogni contraria domanda Controparte_2
ed eccezione disattesa, così ha deciso:
1) rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3964/2024, emesso dal
Tribunale di Napoli il 16 luglio 2024;
2) condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese processuali, che liquida in euro 8.4333 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge.
Napoli, 27 novembre 2025. Il giudice
(dott. Alessandro Rizzieri)
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Seconda Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro
Rizzieri, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la presente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(c.f. ), difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
FA Acampora, domiciliato in Agerola presso lo studio del difensore
(attore - opponente)
nei confronti di
con sede in Conegliano (Tv) (c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata da con sede in Milano (c.f. Controparte_2
), a sua volta rappresentata dal procuratore speciale P.IVA_2
dott.ssa difesa dall'avv. Giovanni Muzi e Controparte_3
domiciliata a Roma presso lo studio del difensore
(convenuta - opposta)
1 sulle seguenti conclusioni:
per l'attore - opponente:
Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'opposta per mancata prova della cessione del credito e della riferibilità soggettiva e oggettiva dello stesso all'attuale creditrice;
Accertare e dichiarare l'estinzione e, comunque, la nullità e/o inefficacia della fideiussione per violazione della normativa antitrust, per illiceità della causa (clausole ABI), per abuso di posizione contrattuale e per vessatorietà delle clausole, con liberazione dell'opponente garante ai sensi e per gli effetti degli articoli 1955 e 1956 c.c.
Accertare e dichiarare la nullità delle clausole impositive degli interessi per
l'usura originaria e/o sopravvenuta, per tutti i motivi indicati in corso di causa, e rideterminare il quantum dovuto, eventualmente annullando o revocando il decreto ingiuntivo opposto
Accertare e dichiarare la decadenza dalla possibilità di agire ex art. 1957
c.c. della banca dall'azione nei confronti del fideiussore e, quindi,
l'estinzione della fideiussione prestata dal Dott. previo Parte_1
accertamento della evidente vessatorietà del rapporto di garanzia, con nullità e inefficacia dello stesso Per l'effetto, Revocare l'opposto decreto monitorio ed, in accoglimento delle spiegate eccezioni, rigettare le avverse domande perché nulla è dovuto dall'opponente; in subordine e nella denegata ipotesi in cui una parte del credito possa ritenersi sussistente, rideterminare l'eventuale importo residuo dovuto, detratte tutte le somme non dovute per effetto delle eccezioni sollevate
Con condanna dell'opposta al pagamento delle spese e competenze di lite ed attribuzione al sottoscritto difensore.
2 per la convenuta - opposta:
In via principale, nel merito: rigettare integralmente l'opposizione avversaria e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 3964/2024 emesso in data 16.07.2024 e corretto in data 19.07.2024 dal Tribunale di
Napoli all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 15387/2024, per tutte le ragioni esposte in atti;
In via subordinata, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare
l'opponente, nella sua qualità di fideiussore, tenuto al pagamento in favore della della somma di € 226.388,84, oltre interessi Controparte_1
maturati e maturandi a partire dal 1° gennaio 2021, nei limiti del tasso soglia ex Legge 108/1996 e comunque entro i limiti di legge, quale credito pecuniario sorto dalla conclusione del mutuo fondiario stipulato per atto pubblico Rep. n. 32.850, Racc. n. 10.844, a rogito del Notaio Dott. in Nusco in data 11.11.2004 tra la società EN S.r.l. Persona_1
e la in persona del proprio legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, oggetto di successivo frazionamento in 9 quote giusto formale atto di quietanza, variazione delle modalità di rimborso, svincolo ipotecario, frazionamento di mutuo e concessione di ipoteca stipulato con atto pubblico del 07.08.2007, a rogito del Dott.
Notaio in Montella, Rep. n. 38.654 – Racc. n. 14.010, e Persona_1
per l'effetto condannare il Sig. C.F. Parte_1
, nato a [...] il [...] ed ivi C.F._1
residente a[...], al pagamento in favore della in persona del legale rappresentante pro tempore della Controparte_1
somma di € 226.388,84, oltre interessi maturati e maturandi a partire dal
1° gennaio 2021, nei limiti del tasso soglia ex Legge 108/1996, ovvero della maggiore o minore somma che sarà ritenuta anche di giustizia;
3 In ogni caso, con vittoria di spese, compensi ed onorari come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 1° ottobre 2024, si Parte_1
opponeva al decreto n. 3964/2024, emesso dal Tribunale di Napoli il 16 luglio 2024 (corretto con decreto del 19 luglio 2024), con il quale gli era ingiunto, unitamente a e a , di Controparte_5 Controparte_6
pagare a rappresentata da Controparte_1 Controparte_2
la somma di Euro 226.388,84, oltre interessi al tasso convenzionale dal 1° gennaio 2021 al saldo.
, insieme ad altri soggetti, aveva garantito il debito Parte_1
restitutorio del mutuo fondiario di Euro 970.000 contratto da EN s.r.l.
(successivamente ridenominata con Controparte_7 Controparte_4
il 7 agosto 2007. L'11 novembre 2004 ,
[...] Controparte_5
, , Controparte_8 CP_6 CP_9 Controparte_10
e prestavano fideiussione sino a concorrenza di
[...] Controparte_11
Euro 1.261.000,00: garanzia confermata con atto del 18 ottobre 2006.
Il 7 agosto 2007, il mutuo e l'ipoteca erano frazionati in nove quote corrispondenti a distinte unità immobiliari.
Con atto di compravendita, stipulato in data 17 settembre 2007 (Rep. n.
38.820 - Racc. n. 14.101), acquistava da EN s.r.l. Parte_1
l'immobile situato in Monte Irpino, Corso Vittorio Emanuele n. 168
(identificato al catasto del predetto Comune al foglio 18, part. 832, sub. 7, sottoposto ad ipoteca a garanzia della quota n. 6 del mutuo fondiario), accollandosi contestualmente il pagamento del debito di cui alla relativa quota di mutuo.
Con atto di compravendita stipulato in data 18 gennaio 2008 (Rep. n.
39.437 - Racc. n. 14.516), acquistava da EN s.r.l. Controparte_8
4 gli immobili posti a garanzia delle quote nn. 5 e 8 del mutuo fondiario
(immobili siti in Monte Irpino al Corso Vittorio Emanuele n. 168, identificati al foglio 18, part. 832, sub. 8, 26, 17, 11, 25, 18), accollandosi il pagamento del rispettivo debito nei confronti della banca.
La mutuataria si rendeva inadempiente, omettendo di versare alle scadenze convenute le rate pattuite, e la banca, con raccomandate a/r del 3 gennaio 2011, richiedeva l'immediato pagamento di quanto dovuto.
Il 2 febbraio 2017, si fondeva per Controparte_4
incorporazione in Controparte_12
Con atto del 19 febbraio 2021 (Rep. n. 16046 - Racc. n. 8617 a rogito del notaio , cedeva a Persona_2 Controparte_12 [...]
il ramo d'azienda bancaria denominato “ CP_13 Parte_2
, riguardante l'attività bancaria in senso stretto inerente alla rete di
[...]
Filiali e Punti Operativi descritti nell'Allegato 13 dell'atto pubblico.
Il 28 luglio 2021, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, cedeva pro soluto a il credito verso la Controparte_13 Controparte_1
mutuataria.
, proponendo opposizione, eccepiva: - il difetto di Parte_1
legittimazione dell'ingiungente, non avendo fornito prova della cessione a suo favore del credito;
- l'estinzione della fideiussione per effetto della fusione per incorporazione di in - Controparte_4 CP_14
la nullità del contratto di fideiussione per assenza di causa (la banca aveva richiesto il rilascio di “garanzie personali sproporzionate” in quanto era già garantita da ipoteca); - la vessatorietà delle clausole del rapporto di garanzia, ed in particolare della clausola che derogava l'art. 1957 c.c.; -
l'intervenuta liberazione del fideiussore dall'obbligazione di garanzia, poiché era stato privato del diritto di recedere e, a seguito della cessione del compendi immobiliare, del diritto di surrogarsi al creditore;
-
l'usurarietà degli interessi pattuiti con il contratto di mutuo.
5 chiedeva che il decreto ingiuntivo fosse revocato. Parte_1
Si costituiva in giudizio rappresentata da Controparte_1 [...]
chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_2
L'opposta sosteneva di avere dato prova del credito e che le eccezioni dell'opponente non erano fondate.
L'opposta aggiungeva “che il credito per cui la deducente sta agendo corrisponde a quello portato da due delle nove quote in cui l'originario mutuo del 2004 venne frazionato nel 2007 (segnatamente le quote nn. 6 e
8), le quali sono entrambe state fatte oggetto di CO da parte dell'odierno opponente”.
Le parti scambiavano memorie.
Con ordinanza del 29 settembre 2025 era fissata l'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., poi differita al 26 novembre 2025 e sostituita con trattazione scritta.
Ciò premesso, l'opposizione non è fondata e non merita accoglimento.
1. L'opponente contesta la legittimazione attiva di la Controparte_1
quale non avrebbe fornito prova dell'acquisto del credito da CP_13
[...]
Si rileva, al contrario, che la prova della cessione si ricava dalla dichiarazione della banca cedente.
Poiché la cessione è negozio a forma libera, la prova del contratto di cessione può essere data con ogni mezzo. La dichiarazione del cedente è senz'altro prova sufficiente e scongiura il pericolo, per il debitore ceduto, che il suo pagamento non sia liberatorio e che il cedente possa richiederglielo nuovamente.
con dichiarazione del 26 febbraio 2025, ha attestato che Controparte_13
il credito derivante dal rapporto di mutuo con EN s.r.l. (poi denominata
è stato ceduto a (doc. 11 fasc. opposta). Controparte_7 Controparte_1
6 I precedenti passaggi del credito non sono specificatamente contestati dall'opponente, il quale anzi dà atto della fusione di Controparte_4
in ritenendo che ciò abbia
[...] Controparte_12
comportato l'estinzione della fideiussione.
In ogni caso, la fusione è documentata dall'esibizione del relativo atto pubblico (doc. 6 fasc. monitorio), così come la cessione, avvenuta il 19 febbraio 2021, del ramo d'azienda bancaria di Controparte_12
a favore di (v. il contratto esibito sub doc. 7 fasc.
[...] Controparte_13
monitorio).
2. Tutti i motivi di opposizione che concernono il negozio fideiussorio non sono idonei ad ottenere la revoca del decreto ingiuntivo.
Deve infatti osservarsi che, esercitando l'azione monitoria, CP_1
ha dedotto due distinti e autonomi titoli: la fideiussione e l'CO
[...]
del debito (v. ricorso per decreto ingiuntivo, in cui entrambi i titoli sono stati analiticamente dedotti).
ha acquistato immobili di proprietà della mutuataria Parte_1
EN s.r.l., sui quali gravava l'ipoteca, e si è accollato il debito del mutuo.
Con atto pubblico del 17 settembre 2007 rogato dal notaio Per_1
acquistava immobile di nuova costruzione situato in
[...] Parte_1
Comune di Monteforte Irpino. Con la clausola “articolo 4”, egli si accollava quota del mutuo.
Con atto pubblico del 18 gennaio 2008 rogato sempre dal notaio Per_1
acquistava altri due appartamenti di nuova
[...] Parte_1
costruzione sempre situati in Comune di Monteforte Irpino. Con le clausole “articolo 3” e “articolo 4”, egli si accollava ulteriori due quote di mutuo.
è così divenuto, in forza dell'CO, debitore principale della Parte_1
banca per tre quote di mutuo. L'CO non va confuso con la
7 fideiussione: con la seconda si garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui;
il primo comporta, invece, il subentro dell'accollante nel debito dell'accollato.
Ciò significa che, se anche per ipotesi la fideiussione fosse nulla o si fosse estinta, permarrebbe il debito dell'opponente nei confronti dell'opposta.
Si aggiunga che non ha richiesto a il Controparte_1 Parte_1
pagamento di tutto il debito restitutorio del mutuo, ma solo di parte di esso
(la parte corrispondente alle quote nn. 6 e 8, oggetto di CO).
3. Con l'ultimo motivo di opposizione, afferma che gli CP_15
interessi del contratto di mutuo fossero usurari, senza null'altro aggiungere.
Trattasi di eccezione generica che, in quanto tale, non consente alcun approfondimento tecnico.
Basti dunque dire che il contratto di mutuo dell'11 novembre 2004 (doc. 3 fasc. monitorio) prevedeva un tasso debitorio sensibilmente inferiore alla soglia di usura. Il tasso era indicizzato all'euribor a 6 mesi (con uno spread del 1,5%) e, nel novembre 2004, corrispondeva al 3,9%. Il tasso soglia, nel trimestre di riferimento relativo ai mutui fondiari, era del
5,76%.
Non consente il raggiungimento della soglia di usura la commissione di istruttoria di Euro 1.549,37, la cui incidenza sul capitale mutuato di Euro
970.000 da restituire in sessanta mensilità è minimale.
4. In conclusione, l'opposizione dev'essere respinta con conferma del decreto ingiuntivo n. 3964/2024, emesso dal Tribunale di Napoli il 16 luglio 2024.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei parametri medi indicati dal d.m. n. 147/2022 per le cause di valore comprese tra Euro 52.001 ed Euro 260.000, con esclusione di un compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa civile n. 21208/2024
r.g.a. promossa con atto di citazione da (attore - Parte_1
opponente) nei confronti di rappresentata da Controparte_1 [...]
(convenuta - opposta), ogni contraria domanda Controparte_2
ed eccezione disattesa, così ha deciso:
1) rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3964/2024, emesso dal
Tribunale di Napoli il 16 luglio 2024;
2) condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese processuali, che liquida in euro 8.4333 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge.
Napoli, 27 novembre 2025. Il giudice
(dott. Alessandro Rizzieri)
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